Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1475/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito dell'udienza di discussione del 18.12.2024, il Giudice del Tribunale di
Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1475/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1475/2022 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
c.f.: ), domiciliata
[...] P.IVA_1
come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. LOI FRANCO giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
risoluzione; ripetizione dell'indebito; risarcimento;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
Parte_1
conveniva in giudizio ID , titolare dell'impresa CP_1
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pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.727,03, oltre ad euro 200,00 per ogni mese che decorrerà dalla data di introduzione del presente giudizio a quella dell'effettiva restituzione e consegna ad essa attrice dell'autoveicolo Iveco
Daily targato EX717DM, o di quelle altre somme maggiori o minori che risulteranno dovute”, previa declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
A tal fine deduceva:
- di aver stipulato con il convenuto, in data 08.07.2020, contratto di appalto per la realizzazione di una cassa per il trasporto di animali vivi ed il relativo montaggio sul veicolo veco Daily targato EX717DM, di proprietà dell'attrice, nonché altri lavori così come descritti nel preventivo (Doc. 1);
- che il corrispettivo veniva pattuito in € 10.980,00 compresa IVA, da corrispondere: 50% al momento della sottoscrizione del corrispettivo;
20% durante l'esecuzione dei lavori;
il saldo, pari al restante 30%, alla consegna del veicolo al termine delle lavorazioni;
- che veniva fissato un termine di 30 giorni decorrente dalla consegna del mezzo al Possidente;
- il suindicato veicolo veniva, quindi, consegnato al Possidente in data 08.07.2020, contestualmente alla stipula del contratto e del preventivo, per cui il mezzo – completo di cassa – doveva essere restituito entro il 12.08.2020;
- che l'attrice corrispondeva € 4.500,00 in data 08.07.2020 ed € 2.500,00 in data
27.08.2020 entrambi mediante bonifico bancario;
- che il Possidente si è reso inadempiente dell'obbligazione assunta, omettendo persino di restituire il veicolo e le somme indebitamente percepite, nonostante i plurimi solleciti inviati;
- di aver subito, a causa della mancata disponibilità del mezzo, un danno pari alla spesa sostenuta per affidare a terzi il trasporto degli animali (in particolare, al Sig.
) per € 5.726,03 (doc. 7-16); Persona_1
- di avere diritto al ristoro del danno subito per la mancata disponibilità del mezzo dal termine per la consegna, 12.08.2020, ad oggi, nonché per la svalutazione subita dallo stesso.
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Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
Con ricorso cautelare in corso di causa, l'attrice avanzava istanza ex art. 183 ter cod. proc. civ. ovvero, in subordine, ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la riconsegna del mezzo.
Il procedimento subordinato è stato definito con ordinanza di cessazione della materia del contendere del 16.07.2024, stante l'intervenuta esecuzione spontanea dell'ordinanza dell'11.11.2023 con cui veniva ordinato al resistente la restituzione del mezzo oggetto di causa, con regolamento delle spese al presente giudizio di merito.
In quest'ultimo, rilevata la mancata comparizione del convenuto contumace a rendere interrogatorio formale ed espletata la prova delegata dinanzi al Tribunale di Cagliari, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi del novellato art. 281 sexies cod. proc. civ.
All'udienza di discussione parte attrice ha, infine, chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle spese successive sostenute per prelevare il veicolo dall'officina del e ricondurlo in Sardegna. CP_1
*****
La domanda va accolta essendo ampiamente provato sia l'adempimento della prestazione da parte dell'attrice di pagamento di parte del prezzo pattuito sia il grave inadempimento del convenuto il quale, ricevuto l'acconto sul prezzo, non ha né eseguito la prestazione pattuita, né riconsegnato alla legittima proprietaria il veicolo oggetto di causa (riconsegnato, come chiarito solo in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nel subprocedimento 1475-1/2022).
Va dichiarata, dunque, la risoluzione del contratto intercorso tra le parti (peraltro già risolto con l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento con la diffida prodotta in atti, ex artt. 1662 e 1454 cod. civ.) con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma che, venuto meno il titolo contrattuale ex art. 1458 cod. civ., non può che ritenersi indebita.
Dalla carenza di causa adquirendi discende l'accoglimento della domanda di ripetizione della somma indebitamente corrisposta ex art. 2033 cod. civ.
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La somma, tuttavia, può essere riconosciuta solamente per il limitato importo di €
4.500,00, corrisposta a titolo di acconto, atteso che per l'ulteriore somma di €
2,500.00 non vi è alcuna prova dell'effettiva corresponsione (non riportando il documento “ricevuta bonifico del 27.08.2020” alcun riferimento né al destinatario né alla causale del pagamento).
Gli interessi sulla somma sono dovuti dal giorno della domanda, non essendo stata provata la mala fede dell'accipiens al momento della ricezione della stessa (mala fede che non può inferirsi esclusivamente successivo inadempimento, in mancanza di prova della preordinazione dello stesso).
Il dies a quo va individuato, dunque, nella data della diffida (notificata in data
21.01.2021), atteso che, secondo la giurisprudenza più recente, la domanda di cui all'art. 2033 cod. civ. non va intesa solamente come domanda giudiziale, includendo anche gli atti di costituzione in mora di carattere stragiudiziale (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/06/2019, n. 15895 e da ultimo Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 11/04/2024, n. 9757).
Il saggio degli interessi sarà pari a quello legale dal 21.01.2021 al 16.05.2022, data della notifica dell'atto di citazione, da cui troverà applicazione il saggio maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, si ritiene che la stessa vada accolta con riferimento al danno emergente consistito nelle spese sostenute per affidare a terzi il trasporto degli animali, in mancanza del veicolo oggetto di causa, pari ad euro 5,726,03 (circostanza provata dalle fatture in atti e dalle dichiarazioni rese da dinanzi al Tribunale di Cagliari – cui è stata delegata l'assunzione Persona_1
della relativa testimonianza – all'udienza del 15.10.2024), trattandosi di conseguenza immediata e diretta del lamentato inadempimento.
Non si ritengono, invece, riconoscibili le ulteriori voci di danno in quanto solo genericamente allegate.
Parimenti, non può essere riconosciuta la somma richiesta a titolo di rivalutazione monetaria non essendo sufficientemente provata la sussistenza del maggior danno non coperto dalla somma già liquidata a titolo di interessi.
Le spese, comprensive di quelle sostenute per il subprocedimento cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri
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minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, atteso il valore della causa, la natura delle questioni affrontate ed il carattere contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti;
2) condanna ID quale titolare della di CP_2 CP_1 CP_3
alla restituzione in favore de
[...] [...]
Parte_1 della somma di € 4.500,00 oltre interessi legali dal 21.01.2021 calcolati al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal 16.05.2022, data della domanda giudiziale;
2) condanna ID quale titolare della di CP_2 CP_1 CP_3
al pagamento in favore de
[...] [...]
Parte_1
della somma di 5,726,03 oltre interessi dalla domanda;
- condanna ID quale titolare della CP_2 CP_1 CP_3
al pagamento in favore de
[...] [...]
Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro
2.800,00 per il giudizio di merito ed in euro 1.700,00 per il subprocedimento cautelare, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 06/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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