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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1078/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1078/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian-Luca Maggiani e dall'Avv. Francesca Monali del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 17 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Fontevivo (PR), in data 28 novembre 2020, e che dall'unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso, ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. pagina 1 di 2 La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno, per altro verso, omologate le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Fontevivo (PR), il 28 novembre 2020, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 11, p. 1, Uff. 1, anno 2020.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 21 gennaio 2025 e depositato il 17 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontevivo (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1078/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian-Luca Maggiani e dall'Avv. Francesca Monali del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 17 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Fontevivo (PR), in data 28 novembre 2020, e che dall'unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso, ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. pagina 1 di 2 La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno, per altro verso, omologate le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Fontevivo (PR), il 28 novembre 2020, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 11, p. 1, Uff. 1, anno 2020.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 21 gennaio 2025 e depositato il 17 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontevivo (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2