Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 570/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentantepro tempore, con Parte_1 sede in Palermo, Largo Caronia Roberti n. 21 (P. IVA;
P.IVA_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._1
entrambi elettivamente domiciliati in Altofonte, Corso dei Mille n. 65, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tumminello che li rappresenta e difende in forza delle procure depositate, unitamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore, in data 17/01/23; appellanti
CONTRO già Agente della Riscossione per la Controparte_1 Controparte_2
Provincia di Palermo, con sede legale in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA ); P.IVA_2
appellata contumace a seguito di riassunzione del processo
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate da e in sostituzione dell'udienza del 10 Gennaio 2025. Parte_1 Parte_2
Motivi della decisione
Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4774/2019 pubblicata in data 29/10/2019, all'esito del giudizio n.r.g. 20390/2016, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto pubblico di datio in solutum del 23/11/2012 stipulato dai convenuti e , in Notaio Parte_1 Parte_2 di San Giuseppe Jato Bagheria n. 19516 di Rep. e n. 7824 di Racc., nei confronti Persona_1 di ha ordinato al Conservatore degli Uffici Immobiliari di Palermo la Controparte_1 trascrizione della sentenza ed ha condannato i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite che ha liquidato in € 5.652,63, di cui € 5.355,00 per onorari ed 297,63 per spese, oltre I.V.A., C.P.A e rimborso forfettario come per legge.
Ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Sennonché, rilevata la cancellazione dall'albo professionale dell'Avv. Maria Tarantino, difensore di con decreto del 21/10/2024 veniva dichiarata l'interruzione del Controparte_1 processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
In data 31/10/2024 e depositavano ricorso in Parte_1 Parte_2 riassunzione e con decreto del 31/10/24 veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace. Controparte_1
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 10/01/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui è stata accolta la domanda revocatoria relativa all'atto di datio in solutum stipulato in Notaio (Rep. n. 19516 e Racc. n. 7824), con cui la al fine Persona_1 Parte_1 di onorare un pregresso debito nei confronti di , aveva trasferito in favore di Parte_2 quest'ultimo la piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, Largo Salvatore Caronia Roberti n.
8. Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, trattandosi di adempimento di debito scaduto, l'atto di datio in solutum non sarebbe soggetto a revocazione, rientrando nell'ambito di operatività del terzo comma dell'art. 2901 c.c.
2.3. Con il secondo e il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il requisito soggettivo della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente. Secondo la prospettazione degli appellanti, poiché l'immobile è stato trasferito ad un prezzo congruo (€ 33.000,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 39.930,00) per le condizioni in cui si trovava, difetterebbe la prova che avesse la consapevolezza di Parte_2 ledere le ragioni creditorie.
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I motivi di appello, in quanto strettamente e logicamente connessi tra loro, andranno trattati congiuntamente.
L'appello è infondato.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28-29/11/2016 ha Controparte_1 agito in giudizio ex art. 2901 c.c. chiedendo che venisse revocato l'atto pubblico di datio in solutum stipulato da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Pt_2
, in data 23/11/2012, in quanto lesivo delle ragioni creditorie.
[...] A fondamento della propria domanda, esponeva, sin dall'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio, la gravosa esposizione debitoria della al Parte_1 momento della stipulazione dell'atto di disposizione citato, nonché lo squilibrio tra il prezzo pattuito rispetto al valore immobiliare del bene trasferito ed il rapporto di parentela esistente tra l'acquirente e uno dei soci della ). Parte_1 Controparte_3
Ora, occorre in primo luogo respingere l'eccezione sollevata dagli appellanti secondo cui l'atto notarile contestato non fosse soggetto a revocatoria in quanto costituente adempimento di debito scaduto ex art. 2901 co. 3 c.c. Sul punto, giurisprudenza consolidata afferma che “la regola della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissata dall'art. 2901 c.c., comma 3, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” (Cassazione civile sez. III, 11/01/2024, n.1243).
Peraltro, nel caso che ci occupa, è dubbia l'esistenza stessa del credito vantato dal , Parte_2 fondato su una fattura unilateralmente predisposta dallo stesso in data 23/11/2011 e, dunque, a distanza di due anni dalla presunta realizzazione dei lavori commissionati da e in Parte_1 prossimità della stipulazione della datio in solutum oggetto di odierna revocatoria. Tale fattura non risulta neanche corroborata da un computo metrico, ma la stessa rinvia ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori peraltro redatto da un terzo soggetto (ing. e Persona_2 non depositato in giudizio.
Quanto all'anteriorità del credito di rispetto all'atto suddetto, la stessa Controparte_1 deve ritenersi ampiamente documentata dall'emissione delle cartelle di pagamento, notificate allo stesso debitore a partire dall'anno 2002 al gennaio 2012, per un importo complessivo pari ad € 1.205.935,03, sicché non può dubitarsi che il credito dalla stessa vantato fosse ampiamente noto tanto alla quanto all'acquirente, stante il legame di parentela esistente Parte_1
e uno dei soci di (neanche contestato), e la circostanza che lo stesso Pt_2 Parte_1 Pt_2 fosse a sua volta (e a suo dire) creditore di . Parte_1
Ora è noto che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso (c.d. eventus damni) per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (cfr. Cass. civ. sez. II. n. 2971/99).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che sussista il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni), avendo l'atto di datio in solutum stipulato il 23/11/2012 determinato una variazione quantitativa del patrimonio della che già Parte_1 all'epoca versava in condizioni economiche precarie, nonché più complessa la soddisfazione del creditore, con conseguente pregiudizio delle sue ragioni. Ancora priva di pregio è la doglianza in base alla quale il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova relativa alla conoscenza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
A questo proposito, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale iIn tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. civ. n. 25016/2008).
Ebbene, nel caso che ci occupa, in assenza di prova dell'effettiva onerosità dell'atto di disposizione posto in essere tra le parti, deve concordarsi con il giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta da . Controparte_1
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Pt_2
al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00
[...] oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 29 Maggio 2025.
Palermo, 04/06/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo