Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2531 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. GARDINI MASSIMO;
matrimonio celebrato in CESENA il 27/10/1996 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con reciproco rispetto e senza interferenze nelle rispettive vite private, ma con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
2. Il SI. continuerà a vivere nell'immobile sito a Cesena (FC) in Via Parte_1
18 Agosto 1944 n. 294 unitamente al figlio , mentre la SI.ra Per_1 CP_1
lascerà la casa coniugale prelevando i propri effetti personali entro il
[...]
31.12.2024 trasferendosi presso altro immobile che prenderà in locazione. I coniugi danno reciprocamente atto che tutto l'arredo della casa coniugale, nulla escluso, appartiene in quote uguali agli stessi, avendo insieme contribuito economicamente all'acquisto.
3. L'auto mod. Mini Cooper – BMW Tg. GJ603ZW intestata alla SI.ra CP_1
ed in uso alla stessa è stata acquistata contraendo un finanziamento con la
[...] società BMW Group – Financial Service il quale prevede il versamento di una rata mensile dell'importo di € 375,59 ed una super rata finale. A tal proposito, i coniugi convengono che il SI. si farà carico del pagamento dell'intera rata Parte_1 fino a quando la SI.ra non avrà reperito una attività lavorativa. Controparte_1
Pertanto, solo nel momento in cui la SI.ra percepirà una retribuzione CP_1 lavorativa, la stessa verserà il 50% dell'importo della predetta rata mensile. Alla fine del finanziamento il coniuge che ne avrà la capacità economica sarà tenuto a versare la rata finale. Nell'ipotesi in cui la rata finale venisse corrisposta dal SI. Parte_1
la SI.ra su richiesta scritta da parte del SI. , sarà
[...] CP_1 Parte_1 tenuta a trasferire la proprietà dell'auto a quest'ultimo. Le spese inerenti all'assicurazione RCA e al bollo auto della predetta automobile saranno sostenute dal SI. e dalla SI.ra nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno.
4. Considerata la situazione economica della SI.ra , si conviene Controparte_1 che il SI. , versi alla SI.ra l'importo mensile di Parte_1 Controparte_1
€ 400,00 (euro quattrocento/00) entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, a titolo di mantenimento, rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Il SI. , in considerazione del contributo fornito dalla SI.ra Parte_1
e, dunque, per riequilibrare gli apporti della stessa alla Controparte_1 conduzione della vita famigliare essendosi quest'ultima dedicata anche alla cura e alla crescita del figlio per numerosi anni. In conformità alle determinazioni assunte dalle parti durante la vita matrimoniale, si obbliga a versare mensilmente alla SI.ra l'ulteriore importo di € 500,00 a titolo di ausilio per il Controparte_1 pagamento del canone di locazione che la stessa dovrà affrontare, oltre all'importo
2 di € 400,00 per il pagamento delle spese mediche inerenti alle sedute di psicoterapia, necessarie per ristabilire il benessere psico-fisico della SI.ra , in CP_1 considerazione della grave patologia oncologica di cui è stata affetta di recente. I predetti importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024, tramite bonifico sul c/c bancario intestato alla SI.ra e corrispondente al seguente IBAN: Controparte_1
[...].
5. I SIg.ri e si obbligano a non interferire l'uno Controparte_1 Parte_1 nella vita dell'altro e a tenere comportamenti reciprocamente rispettosi.
6. Le spese ed i compensi legali del presente procedimento vengono integralmente compensati tra le parti.
7. Per concorde volontà delle parti, i presenti accordi avranno vigore sin dal momento del deposito del ricorso de quo presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (Atto N. 275 parte 2 serie A - anno 1996).
Forlì, 16/03/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3