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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17006 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. GA
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39757 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente
TRA
(p.IVA ; con sede legale a Roma, Parte_1 P.IVA_1 in via Girolamo Boccardo n. 26), in personale del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Marcantonio Colonna n. 7, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Cassese, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E
c.f. ; con sede legale a Roma, in via Palestro n. Controparte_1 P.IVA_2
30), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Giuseppe Pitrè n. 1, presso lo studio dell'avv.to
ON CA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Di Benedetto conclude come da atto introduttivo …”; per parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to CA conclude come da comparsa di risposta;
in ogni caso insiste nelle proprie istanze istruttorie …”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_1
l'attrice premesso di essere un piccolo centro estetico Parte_1 specializzato nella cura del viso e del corpo, allegava che in data 1/9/2021 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica (codice cliente n. 6350); che in forza del suddetto contratto di somministrazione la convenuta in data 6/10/2021 aveva emesso la fattura n. 7671/2021 dell'importo di € 3.495,32 relativa al consumo di 12.125 KWh per il periodo di un mese dall'1/9/2021 al 30/9/2021; che essa attrice, ritenuto il consumo fatturato eccessivo, con l'e-mail del 21/10/2021 aveva contestato la predetta fattura e aveva chiesto la sospensione dei pagamenti in attesa di conoscere l'esito della verifica dei consumi;
che la convenuta in pari data aveva dato riscontro alla suddetta e-mail e aveva confermato la correttezza di quanto era stato fatturato e successivamente in data 26/10/2021 aveva inviato un nuovo sollecito di pagamento;
che essa attrice, al fine di evitare il distacco dell'energia elettrica e nonostante l'incongruenza tra i consumi effettivi e quelli fatturati, aveva formulato alla società convenuta una proposta di rateizzazione della somma richiesta;
che in data
28/10/2021 la società convenuta aveva accordato un piano di rientro mediante il versamento di due rate mensili dell'importo di € 1.747,66 ciascuna;
che essa attrice in data 5/11/2021 aveva effettuato il versamento della prima rata concordata mediante bonifico;
che, in pendenza del suddetto accordo di rateizzazione, la convenuta aveva emesso un'ulteriore fattura (n. 8412/2021) dell'importo di € 12.855,02, relativa all'asserito consumo del solo mese di ottobre 2021; che essa attrice ancora una volta aveva rilevato che i consumi fatturati erano eccessivi rispetto a quelli effettivi e pertanto in data 16/11/2021 sia telefonicamente sia mediante e-mail aveva contestato la predetta fattura, chiedendo l'immediato intervento di un tecnico al fine di accertare il corretto funzionamento del contatore;
che la convenuta in data
28/11/2021 aveva inviato a mezzo Pec un ulteriore sollecito di pagamento e aveva minacciato il distacco dell'utenza senza ulteriori comunicazioni;
che essa attrice, consapevole degli errori che erano stati commessi dalla società convenuta, aveva sospeso ogni forma di pagamento in attesa di conoscere l'esito delle verifiche al contatore;
che nel mese di novembre 2021 e per tutto il periodo di dicembre 2021 e gennaio 2022 la convenuta aveva sospeso la fornitura dell'energia elettrica;
che per tale motivo essa attrice in data 30/11/2021 era stata costretta ad attivare il servizio di conciliazione ARERA, che si era concluso in data 3/2/2022 con il mancato accordo tra le parti;
che in data 1/1/2022 la società convenuta aveva riconosciuto l'errore nella lettura dei consumi e per questo motivo aveva emesso in favore di essa attrice la fattura n. 352/2022, da cui era risultato un importo a credito pari ad € 26.348,71; che essa attrice, a causa dell'illegittimo distacco di energia, era stata costretta a sospendere la propria attività lavorativa e a restituire ai clienti gli importi da costoro versati per i servizi estetici prenotati, ma che non aveva potuto fornire in assenza di energia elettrica;
che a causa di tale situazione aveva subito un danno patrimoniale pari ad € 13.670,00 nonché un danno non patrimoniale pari ad € 10.000,00. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della in persona del suo legale rappresentante con Controparte_1 sede legale in 00185- Roma alla Via Palestro, 30 al contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto con la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore in data 1.9.2021 codice cliente 6350, per aver Parte_2 sospeso illegittimamente nel periodo novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 la fornitura di energia a danno della società … (condannare in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in 00185 - Roma alla Via Palestro,
30 al risarcimento a favore della in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore del danno patrimoniale quantificato in Euro Parte_2
13.670,00 e del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in Euro 10.0000,00 ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata anche secondo equità in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, per le motivazioni di cui in narrativa qui da intendersi integralmente riportate trascritte. Con espressa riserva di ulteriori deduzioni e di articolare i mezzi istruttori nei modi e termini di legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Con decreto del 19/7/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione, dal 4/10/2022 all'8/11/2022.
In data 18/10/2022 si costituiva in giudizio la convenuta che Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito dalla società attrice e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa: in via principale rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, poiché manifestamente inammissibile, infondata sia in punto di fatto sia in punto di diritto, in ogni caso, non provata, per le ragioni tutte esposte nella presente memoria di costituzione;
per l'effetto, condannare la (p.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla convenuta ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi nella somma ritenuta conforme a giustizia o equa, oltre interessi e danno da svalutazione dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;
in via riconvenzionale, condannare la (p.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. dott. al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 765,05 per i titoli e le causali di cui in atti, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di riconoscimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria avversaria, disporre la compensazione giudiziale della somma liquidata a tale titolo con il credito di € 765,05 riconosciuto a favore della parte convenuta in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale per i titoli e le causali di cui in atti, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, maggiorate di IVA e
CPA come per legge”.
All'udienza di prima comparizione dell'8/11/2022 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c..
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 12/4/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 28-16/3/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento con modalità cartolare della già fissata udienza del 12/4/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito telematico di note di trattazione cartolare.
La sola parte convenuta provvedeva al deposito della nota cartolare in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza riservata del 19-21/5/2023, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e la nota in sostituzione dell'udienza depositata dalla sola parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, era rinviata all'udienza del 21/5/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/5/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti il 10/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, mentre la domanda riconvenzionale, spiegata dalla società convenuta, va rigettata per i motivi di seguito indicati.
2. Richiamato quanto esposto, si osserva che parte attrice ha lamentato l'inadempimento della convenuta in relazione alla fornitura di energia elettrica (codice cliente n. 6350), a detta della stessa interrotta illegittimamente nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio
2022. Per tale ragione, ha chiesto di accertare sia l'inadempimento contrattuale della convenuta per la contestata sospensione della fornitura sia il diritto di Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 13.670,00 e del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in € 10.000,00.
3. Da parte sua la società convenuta ha eccepito che tutte le fatture, relative alla fornitura dell'energia elettrica, erano state emesse sulla base dei dati di consumo comunicati dal distributore sicché eventuali errori nella rilevazione dei consumi non Parte_3 ricadevano nella propria sfera di responsabilità.
3.1 Ha allegato inoltre di aver concesso alla parte attrice, in relazione alla fattura n.
7671/2021 del 6/10/2021 di € 3.495,32, un piano di rientro mediante il versamento di due rate mensili dell'importo di € 1.747,66 ciascuna ed ha evidenziato che il predetto accordo prevedeva espressamente la facoltà di sospendere la fornitura in caso di mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata, senza necessità di ulteriori avvisi.
3.1.1 Ha pertanto rilevato che, a fronte del mancato pagamento della seconda rata, aveva legittimamente richiesto al distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica.
3.2 La convenuta ha altresì allegato che in sede conciliativa l'errore nella rilevazione dei consumi era stato riconosciuto dal distributore e non da essa convenuta e che la Parte_3 procedura de qua non si era conclusa con esito positivo per la mancata disponibilità dell'attrice di provvedere alla corresponsione della somma di € 765,05, risultata dovuta all'esito dei ricalcoli dei consumi effettuati.
3.3 In conclusione, per tali ragioni, la società convenuta ha domandato il rigetto integrale delle domande dell'attrice, con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, con condanna al pagamento della somma di € 765,05; in ogni caso ha chiesto la compensazione giudiziale nell'ipotesi di riconoscimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria avversaria.
4. Così schematicamente ricostruite le posizioni processuali delle parti, va ricordato, come discorso di carattere generale, che il contratto di fornitura di energia elettrica integra, ai sensi dell'art. 1559 c.c., un contratto di somministrazione, in forza del quale il fornitore assume l'obbligo di eseguire, a fronte di un corrispettivo, prestazioni periodiche o continuative di consegna di cose: nel caso di specie di energia elettrica.
4.1 In tale ambito, la responsabilità del somministrante nei confronti del cliente finale ha natura contrattuale e risponde alla regola posta in generale dall'art. 1218 c.c.; pertanto, il fornitore risponde dell'inadempimento, salvo che provi l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
4.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va al riguardo ribadito che nel caso di domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale -lo stesso discorso vale nel caso di domanda di risoluzione o di domanda di pagamento- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015;
Cass. 13685/2019).
4.2.1 Al riguardo va peraltro ribadito che anche nel caso di risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al predetto noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori a carico delle parti (cfr. citata Cass. SU 13533/2001 e richiamata giurisprudenza consolidata) non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è pur sempre necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno (cfr. Cass. 21140/2007; Cass. 5960/2005).
4.3 Inoltre, ricordata la particolare filiera nel sistema di somministrazione di energia elettrica connessa alla liberalizzazione del mercato dell'energia, il fornitore, pur dovendo fatturare sulla base dei dati di consumo registrati e comunicatigli dal distributore locale, è
l'unica controparte contrattuale del cliente finale e potrà, in caso di proprio accertato inadempimento, far valere in ipotesi le proprie ragioni nei confronti del distributore locale, soggetto estraneo al rapporto contrattuale con il cliente finale, ma questo non fa venir meno l'inadempimento del fornitore stesso alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di somministrazione.
4.3.1 Ne consegue che il fornitore, tenuto a provare la correttezza dei dati di misura comunicati dal distributore locale, non può sottrarsi alla propria responsabilità verso l'utente finale, invocando eventuali errori nell'operato posto in essere dal distributore in sede di acquisizione e di comunicazione dei dati di consumo, in quanto il fornitore è comunque tenuto a garantire la regolare esecuzione del contratto, stipulato con il cliente finale.
5. Chiusa questa parentesi di generale inquadramento, nel caso di specie è processualmente emerso che le parti hanno stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica in data 14/7/2021 (cfr. doc. 2 di parte convenuta) e che, a seguito dell'emissione della fattura n. 7671/2021 (cfr. doc. 1 di parte attrice: fattura di € 3.495,32 relativa ai consumi del periodo 1/9/2021 -30/9/2021) e della fattura n. 8412/2021 (cfr. doc. 7 di parte attrice: fattura di € 12.855,02 relativa ai consumi del periodo 1/10/2021-31/10/2021), ritenute eccessive rispetto ai consumi effettivi, parte attrice ha presentato tempestive contestazioni (cfr. doc. 2 e doc. 8 di parte attrice).
5.1 È altresì pacifico che rispetto alla fattura n. 7671/2021 di € 3.495,32 tra le parti è intervenuto un accordo di rateizzazione della predetta somma (cfr. doc. '3-4' di parte attrice) e che l'odierna convenuta aveva concesso un piano di rientro (cfr. doc. 5 di parte attrice: piano di rientro del 28/10/2021) mediante il versamento di due rate mensili dell'importo di €
1.747,66 ciascuna, da effettuare rispettivamente entro il 29/10/2021 ed entro il 20/11/2021.
5.1.1 Risulta inoltre in atti che parte attrice ha provveduto al pagamento della prima rata per complessivi € 1.747,66 (cfr. doc. 6 di parte attrice: bonifico del 5/11/2021) e che, successivamente alla ricezione della fattura n. 8412/2021 di € 12.855,02 (cfr. doc. 7 di parte attrice: fattura relativa al periodo 1/10/2021-31/10/2021 con scadenza 25/11/2021), ha sospeso ogni forma di pagamento e domandato l'esecuzione di verifiche sul corretto funzionamento del contatore (cfr. doc. 8 di parte attrice: mail del 16/11/2021), richiesta che è stata presa in carico dalla convenuta lo stesso 16/11/2021 (cfr. doc. 9 di parte attrice).
5.2 È inoltre documentato che in data 28/11/2021 la società convenuta ha inviato alla parte attrice un sollecito di pagamento (cfr. doc. 10 di parte attrice: raccomandata PEC a/r del
28/11/2021), avente ad oggetto il mancato pagamento della seconda rata di € 1.747,66, relativa alla fattura n. 7671/2021, e il mancato pagamento della fattura n. 8412/2021 di €
12.885,02.
5.2.1 Nella predetta comunicazione si faceva presente che “… Trascorsi giorni 25
(venticinque) dall'invio della presente corrispondenti al 23 dicembre 2021, in mancanza del saldo delle spettanze e del deposito cauzionale, provvederemo al distacco dell'utenza …POD/PDR IT002E5123011A senza ulteriori comunicazioni …” (cfr. doc. 10 di parte attrice).
5.3 E' altresì in atti che in data 3/12/2021 la convenuta ha chiesto al distributore locale la sospensione della fornitura e che la suddetta richiesta è stata evasa il 13/12/2021 (cfr. doc.
12 di parte convenuta).
5.4 E' poi documentalmente emerso che solo in un momento successivo la convenuta a seguito del ricalcolo dei consumi effettivi, ha emesso la fattura n. Controparte_1
352/2022, contenente la nota di credito di € 26.348,71 a favore di parte attrice (cfr. doc. 14 di parte attrice: fattura n. 352/2022 dell'1/1/2022 con l'indicazione 'a credito' di € 26.348,71 e doc. 18 di parte convenuta: medesima fattura n. 352/2022).
6. Alla luce di tali elementi fattuali, documentalmente emersi, occorre quindi valutare la legittimità o meno della sospensione della fornitura e se conseguentemente ciò possa configurare o meno inadempimento contrattuale ascrivibile alla società convenuta.
7. E' principio pacifico che il potere del fornitore di sospendere (rectius, di far sospendere) il servizio di fornitura per inadempimento dell'utente finale trova fondamento nel contratto e che può essere esercitato solo in presenza di un inadempimento certo, grave e non contestato, dovendo in ogni caso la condotta del fornitore conformarsi ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
8. Al riguardo, ricordato che la misurazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di corretto funzionamento del misuratore e che il cliente finale può sempre contestare i consumi rilevati e l'eccessività degli stessi rispetto ai consumi storici con conseguente onere del fornitore di provare il corretto funzionamento del contatore (cfr.
Cass. 512/2025), si osserva che la società attrice aveva contestato tempestivamente e più volte le fatture emesse dalla convenuta e chiesto la verifica tecnica del contatore, mostrando la volontà di voler chiarire la propria posizione e di verificare la fondatezza della pretesa creditoria, attesa la rilevata eccessività delle pretese della convenuta.
8.1 L'invio della fattura n. 8412/2021 di € 12.855,02 in relazione ad un consumo di un solo mese (cfr. doc. 7 di parte attrice: fattura relativa al periodo 1/10/2021-31/10/2021 con scadenza 25/11/2021), a fronte della precedente fattura n. 7671/2021 del 6/10/2021 di €
3.495,32, pur contestata e comunque oggetto di rateizzazione, doveva imporre alla società convenuta di dare adeguato riscontro alle contestazioni dell'attrice e di prendere in debita considerazione, prima di procedere alla richiesta di sospensione, le doglianze della società attrice, anche alla luce del consumo storico e della notevole differenza nei pretesi consumi e negli importi richiesti fra un mese e l'altro.
9. In tale contesto di eccepita eccessività dei consumi è di tutta evidenza che la successiva emissione in data 1/1/2022 della nota di credito di € 26.348,71, a favore del
[...]
conferma la fondatezza di tali contestazioni e dimostra che la Parte_1 sospensione della fornitura è stata disposta in presenza di obiettivi e fondati dubbi sulla correttezza dei consumi inizialmente fatturati e oggetto di richiesta di pagamento.
9.1 Del resto -come detto- la stessa emissione di una fattura di € 12.855,02 per i pretesi consumi di un solo mese a fronte di una fattura, pur contestata, di € 3.495,32 del mese precedente doveva indurre la società convenuta ad una condotta di maggior cautela.
10. Anche a voler ritenere astrattamente valida la clausola del piano di rientro, in cui era prevista l'immediata sospensione automatica della fornitura in caso di ritardo e/o di mancato pagamento anche di una sola rata (cfr. doc. 5 di parte attrice), osserva il Giudice che l'esercizio di una tale facoltà deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di buona fede contrattuale e di proporzionalità.
10.1 In altre parole, il fornitore non può ricorrere al rimedio estremo della richiesta di distacco della fornitura in presenza di puntuali contestazioni sulla correttezza dei consumi e dell'emersa discrepanza nei consumi e nei costi da un mese all'altro, tanto più quando l'esito della successiva verifica si rileva favorevole all'utente e già apparivano, alla luce dell'assoluta sproporzione dei consumi da un mese all'altro, non manifestamente pretestuose le contestazione dell'utente.
11. Nel caso di specie, la società convenuta nell'articolazione delle proprie difese si è limitata a richiamare la mera pattuizione prevista nel piano di rientro, relativo alla fattura n.
7671/2021, e non ha provato che la sospensione della fornitura de qua era avvenuta in modo legittimo e proporzionale, in relazione alla concreta situazione oggettiva.
12. Inoltre, osserva il Giudice che la convenuta non ha offerto alcuna prova idonea a dimostrare che la propria condotta rappresentava in quella circostanza l'unica soluzione possibile o che comunque era giustificata dall'atteggiamento dell'utente né ha documentato di aver esperito rimedi alternativi e meno pregiudizievoli, quali, ad esempio, il differimento della sospensione della fornitura in attesa dell'esito della verifica al contatore chiesta da parte attrice, pur in presenza della ricordata manifesta sproporzione dei consumi e dei costi da un mese all'altro.
13. Alla luce di tali considerazioni, la sospensione della fornitura di energia elettrica disposta su richiesta di costituisce inadempimento contrattuale ex art. Controparte_1
1218 c.c.. 14. A questo punto, accertato l'inadempimento della parte convenuta, si deve passare ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da contestato inadempimento contrattuale.
15. Preliminarmente va ricordato che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223
c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. citata Cass. 5960/2005).
15.1 In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008); quindi, con riferimento al danno patrimoniale, non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su perdite subite o su ipotetiche difficoltà economiche incontrate e via dicendo.
15.1.1 Sul punto va ribadito, come già detto, che oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
15.2 A conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso ad alcune recenti sentenze, Cass.
5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. SU 33645/2022 in tema di occupazione sine titulo; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass.
4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale;
cfr. Cass.
207/2019, Cass. 20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla Centrale
Rischi).
15.3 A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice:
l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass.
8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
16. Nel caso di specie -si inizia appunto dalla domanda risarcitoria attinente al preteso danno patrimoniale- la società attrice ha lamentato che, a causa dell'interruzione della fornitura dell'energia elettrica, era stata costretta a sospendere la propria attività lavorativa nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 e che, a causa di ciò, aveva dovuto restituire gli importi versati dai clienti per i servizi estetici prenotati e già acquistati, che non aveva potuto fornire, così subendo un danno patrimoniale pari ad € 13.670,00.
17. La società attrice ha al riguardo allegato di aver dovuto rimborsare ai propri clienti le somme da quest'ultimi corrisposte per trattamenti estetici non eseguiti nel periodo di interruzione della fornitura de qua e ha prodotto a tal fine le schede sottoscritte dai clienti, che attestavano appunto la prenotazione dei trattamenti e la restituzione delle somme versate da costoro (cfr. doc. '15_22' di parte attrice: acquisto di un determinato pacchetto di trattamenti estetici e ricevuta di restituzione di quanto pagato).
17.1 Dall'esame della predetta documentazione risulta riportato che: 1) la cliente
[...] aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per € 2.500,00 e in data 18/12/2021 CP_3 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
2) il cliente aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per Persona_1
€ 2.000,00 e in data 14/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
3) la cliente aveva acquistato il pacchetto CP_4 in data 10/12/2021 per € 1.120,00 e in data 18/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
4) la cliente CP_5 aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per € 800,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
5) la cliente aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per € Persona_2
2.500,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
6) la cliente aveva acquistato il pacchetto in Parte_4 data 10/12/2021 per € 950,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
7) la cliente aveva Persona_3 acquistato il pacchetto in data 10/12/2021 per € 2.400,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
8) il cliente aveva acquistato il pacchetto in data 11/12/2021 per € 1.400,00 e in data Persona_4
13/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento.
18. Al riguardo, a prescindere da ogni altra considerazione, osserva il Giudice che l'allegata conclusione di detti contratti nel mese di dicembre 2021 appare in insanabile contrasto con l'allegazione di parte attrice sul fatto che la sospensione della fornitura sarebbe stata disposta fin da novembre 2021, così asseritamente da aver dovuto sospendere l'attività lavorativa nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 (cfr. atto di citazione).
18.1 Se già, come allegato dall'attrice, aveva dovuto sospendere l'attività fin da novembre 2021 per mancata erogazione dell'energia elettrica appare difficile poter sostenere che nel successivo mese di dicembre, in costanza di allegata e lamentata sospensione dell'energia asseritamente fino a gennaio 2022, possano essere stati conclusi contratti di prestazione di servizi estetici di cui si è detto.
19. Pertanto, in base alle stesse allegazioni dell'attrice, la domanda va rigettata.
20. La domanda di risarcimento danni è infondata anche sotto altro punto di vista.
21. Preliminarmente va rilevato che la convenuta ha documentato che la sospensione del servizio energetico era stata chiesta in data 3/12/2021 ed eseguita in data 13/12/2021 (cfr. doc.
12 di parte convenuta).
22. Peraltro, anche a voler disattendere l'allegazione di parte attrice sulla sospensione del servizio fin dal mese di novembre 2021 e si volesse circoscrivere il periodo di sospensione della fornitura, astrattamente rilevante ai fini risarcitori, a dopo il 13/12/2021, la domanda risarcitoria va ugualmente rigettata.
23. In comparsa di risposta la convenuta, a confutazione della domanda risarcitoria per il danno patrimoniale asseritamente lamentato dalla società attrice, ha allegato che “… detta sospensione è stata contrattualmente legittima ed è durata dal 13.12.2021 al 15.12.2021 (cfr. doc. 13) …” e che “… Il successivo 16.12.2021 controparte figurava già in fornitura con altro operatore del mercato, dando conferma della prassi ormai invalsa presso molti clienti del cosiddetto “turismo energetico”, consistente nell'accumulare debito presso il proprio fornitore per poi migrare ad altro operatore tentando di evitare il distacco per morosità …”.
23.1 Dal documento 13 di parte convenuta (cfr. estratto del SII) risulta che in data
15/12/2021 vi era stata la fine della fornitura. 24. Detta allegazione è stata contestata dalla società attrice nella memoria ex art. 183/6
n. 1 c.p.c., avendo la stessa rilevato la mancata indicazione di quale sarebbe stato il nuovo fornitore.
25. Orbene, a prescindere da ogni approfondimento sul contestato 'turismo energetico', ciò che rileva è che l'attrice non ha prodotto alcun documento contabile e fiscale, che consenta di accertare che nelle date indicate in ciascuna delle 'schede clienti' effettivamente i singoli clienti, prima ancora dell'inizio dei trattamenti estetici pur articolati anche in decine di sedute, abbiano provveduto all'integrale versamento del costo del pacchetto.
26. Del resto, trattandosi di prestazione di servizi, si sarebbe dovuta anche imputare l'IVA di legge, di cui nulla risulta, in mancanza di produzione dei registri contabili di cassa.
27. E' ben vero che tutte le dichiarazioni di restituzione degli importi hanno date successive al 13/12/2021, ma a monte manca la prova dell'effettivo incasso delle predette somme, come allegato in citazione.
28. Per questo motivo non è stato dato ingresso alla prova testimoniale.
29. Passando ora alla disamina della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, valgono le seguenti osservazioni.
30. Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte a partire da Cass. 8827/2003 e
8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi anche i danni non patrimoniali derivanti da inadempimento contrattuale (cfr. Cass.
SU 26972/2008; Cass. 24145/2010) e che vi vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003; Cass.
16716/2003).
30.1 Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”) e a differenza della genericità e atipicità dell'art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo
…”), il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. citata Cass. SU
26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui alle citate Cass. 8827/2003 e
8828/2003). 30.2 Dunque, ai fini dell'ammissione a risarcimento ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è anche l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento alle tradizionali voci o figure di danno: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, al nome commerciale, ecc..
30.3 Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass. 1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate, perché appunto bagatellari, si ribadisce che i presupposti generali per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, sono la gravità della lesione e la serietà del danno (cfr. citata Cass. SU 26972/2008, in motivazione).
30.4 In adesione alla più volte richiamata Cass. SU 26972/2008 e giurisprudenza consolidata, va da ultimo ribadito che pure il danno non patrimoniale non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova, non essendo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali o pretesi diritti in ipotesi violati: si richiama, a conforto di quanto detto, la citata giurisprudenza di legittimità.
31. Nel caso di specie, la domanda risarcitoria, connessa alle asserite difficili conseguenze economiche post pandemia da Covid 19, al sofferto stato d'ansia in cui è incorsa legale rappresentante della società attrice, nonché al preteso danno Parte_2 all'immagine professionale della in applicazione delle Parte_1 superiori considerazioni svolte va rigettata per difetto di adeguata allegazione e prova del danno asseritamente sofferto e pretesamente da risarcire.
31.1 Si prescinde pertanto da ogni questione sul fatto che possano o meno essere in ipotesi presi in considerazione gli stati soggettivi della persona fisica del legale rappresentante, soggetto giuridico del tutto distinto dalla società attrice.
32. Da ultimo, come visto, la convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 765,05 a titolo di residuo dovuto all'esito dei ricalcoli eseguiti sui consumi effettivi ovvero, in subordine, ha domandato di porre in compensazione la predetta somma con la somma in ipotesti da riconoscere alla società attrice nel caso di accoglimento della domanda attorea.
33. Osserva il Giudice che la suddetta domanda riconvenzionale va rigettata per i motivi di seguito indicati.
34. Punto di partenza è la fattura emessa a credito della società attrice di € 26.248,71 comprensivo di imponibile e di IVA (cfr. citato doc. 18).
34.1 La nota di credito emessa dal professionista o dal fornitore costituisce una dichiarazione unilaterale di scienza idonea a rettificare, anche in via definitiva, il rapporto contabile con il cliente e tale documento, se non revocato o contestato, vincola il dichiarante nei limiti in cui riconosce l'inesistenza, totale o parziale, del credito precedentemente fatturato.
34.2 In applicazione di tali principi, l'emissione della fattura n. 352/2022 di ricalcolo con saldo positivo a favore della società attrice comporta il riconoscimento, da parte del fornitore, dell'erroneità delle precedenti fatturazioni e determina, in relazione al periodo preso in considerazione, l'esistenza di un saldo a favore del cliente.
35. Le parti hanno prodotto due distinte fatture n. 352/2022 con identico importo a favore della parte attrice (€ 26.248,71, comprensivo di imponibile e di IVA), con identico consumo (1781 KWh) e con identico periodo di riferimento (1/12/2021 – 31/12/2021), ma materialmente le due fatture sono in parte diverse oltre che graficamente anche anche come numero di pagine.
35.1 Nella citata fattura n. 352/2022 (cfr. citato doc. 14 di parte attrice: fattura di tre pagine) si dava atto, a pag. 3 al capo 'Bollette Insolute', che “Attenzione: alla data dell'1/1/2022 non risultano pervenuti pagamenti per euro 28.861,42: fattura n. 2021-9068 del
4/12/2021 di € 12.511,08 scaduta il 24/12/2021; fattura n. 2021-8412 del 5/11/2021 di €
12.855,02 scaduta il 25/11/2021; fattura n. 2021-7671 del 6/10/2021 di € 3.495,32 scaduta il
26/10/2021 …”.
35.2 Viceversa nella medesima fattura n. 352/2022 (cfr. doc. 18 di parte convenuta: fattura di otto pagine) al capo 'Bollette Insolute' a pagg. 7 e 8 risulta “Attenzione: alla data dell'1/1/2022 non risultano pervenuti pagamenti per euro 3.495,32: fattura n. 2021-7671 del
6/10/2021 di € 3.495,32 scaduta il 26/10/2021”.
36. Dunque vi è una discrasia anche in ordine alla comunicazione delle fatture asseritamente insolute, non senza peraltro dimenticare che è pacifico il pagamento di parte della fattura n. 7671/2021 di originari € 3.495,32. 37. Come proprio doc. 19 la società convenuta ha allegato un estratto conto, asseritamente riferito alla posizione debitoria di parte attrice.
37.1 In particolare nel predetto documento risultano riportate, in ordine decrescente, la fattura n. 352/2022 dell'1/1/2022 (periodo dicembre 2021) relativa al ricordato credito di €
26.348,71 a favore della società attrice;
poi la fattura n. 9068/2021 del 4/12/2021 (periodo novembre 2021) di € 12.511,08 scaduta il 24/12/2021; poi la fattura n. 8412/2021 del
5/11/2021 (periodo ottobre 2021) di € 12.855,02 scaduta il 25/11/2021; poi ancora la fattura n. 7671/2021 del 6/10/2021 (periodo settembre 2021) di € 3.495,32 scaduta il 26/10/2021; da ultimo risulta l'indicazione del più volte richiamato pagamento parziale di € 1.747,66, con l'indicazione di un residuo credito di € 765,05, oggetto della spiegata domanda riconvenzionale.
38. Detto importo non è dovuto, in quanto non vi è prova del preteso residuo credito, tale non potendo di certo essere il predetto prospetto riepilogativo di parte convenuta, attrice in riconvenzionale.
38.1 E' al riguardo pacifico che un documento, formato da una parte, non può mai valere come prova della fondatezza della pretesa creditoria dell'autore di quel documento, viepiù nel caso di specifica contestazione del documento stesso.
39. A questo punto è necessario aprire una paretesi.
39.1 Richiamati gli ormai consolidati principi di cui alla più volte citata Cass. SU
13533/2001 e successiva giurisprudenza conforme, va ribadito che nell'azione di adempimento il creditore -nel caso di specie la convenuta, attrice in riconvenzionale- è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
39.2 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ribadito, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova del creditoin relazione ai consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
39.3 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento proprio alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
39.4 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo in tal caso il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo invece sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi
(cfr. Cass. 297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
39.5 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente in relazione al rapporto concreto, con successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
39.6 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
40. Chiusa questa parentesi e tornando al caso di specie, osserva il Giudice che le contestazioni di parte attrice sono state più che giustificate e fondate, attesa la più volte ricordata nota di credito di oltre 26 mila euro, mentre la convenuta (attrice in riconvenzionale) non ha provato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamato estratto conto riepilogativo, che effettivamente vi fossero stati consumi tali da pervenire, operate le compensazioni con la ricordata nota di credito, ad un residuo credito appunto di € 765,05.
41. Alla luce delle considerazioni svolte la domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta è infondata, non potendosi riconoscere alcun credito residuo Controparte_1 in favore di quest'ultima e a carico della società attrice.
42. La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte convenuta, va parimenti rigettata per la sostanziale fondatezza della domanda della società attrice in ordine al lamentato inadempimento della stessa società convenuta.
42.1 Inoltre, anche solo per mera completezza espositiva, va in ogni caso rilevata l'assoluta mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass. 18169/2004).
43. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta per avere Controparte_1 sospeso illegittimamente la fornitura di energia elettrica in favore dell'attrice
[...]
Parte_1
• rigetta la duplice domanda risarcitoria di parte attrice;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della società convenuta;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, 1/12/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. GA
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39757 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente
TRA
(p.IVA ; con sede legale a Roma, Parte_1 P.IVA_1 in via Girolamo Boccardo n. 26), in personale del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Marcantonio Colonna n. 7, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Cassese, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E
c.f. ; con sede legale a Roma, in via Palestro n. Controparte_1 P.IVA_2
30), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Giuseppe Pitrè n. 1, presso lo studio dell'avv.to
ON CA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Di Benedetto conclude come da atto introduttivo …”; per parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to CA conclude come da comparsa di risposta;
in ogni caso insiste nelle proprie istanze istruttorie …”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_1
l'attrice premesso di essere un piccolo centro estetico Parte_1 specializzato nella cura del viso e del corpo, allegava che in data 1/9/2021 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica (codice cliente n. 6350); che in forza del suddetto contratto di somministrazione la convenuta in data 6/10/2021 aveva emesso la fattura n. 7671/2021 dell'importo di € 3.495,32 relativa al consumo di 12.125 KWh per il periodo di un mese dall'1/9/2021 al 30/9/2021; che essa attrice, ritenuto il consumo fatturato eccessivo, con l'e-mail del 21/10/2021 aveva contestato la predetta fattura e aveva chiesto la sospensione dei pagamenti in attesa di conoscere l'esito della verifica dei consumi;
che la convenuta in pari data aveva dato riscontro alla suddetta e-mail e aveva confermato la correttezza di quanto era stato fatturato e successivamente in data 26/10/2021 aveva inviato un nuovo sollecito di pagamento;
che essa attrice, al fine di evitare il distacco dell'energia elettrica e nonostante l'incongruenza tra i consumi effettivi e quelli fatturati, aveva formulato alla società convenuta una proposta di rateizzazione della somma richiesta;
che in data
28/10/2021 la società convenuta aveva accordato un piano di rientro mediante il versamento di due rate mensili dell'importo di € 1.747,66 ciascuna;
che essa attrice in data 5/11/2021 aveva effettuato il versamento della prima rata concordata mediante bonifico;
che, in pendenza del suddetto accordo di rateizzazione, la convenuta aveva emesso un'ulteriore fattura (n. 8412/2021) dell'importo di € 12.855,02, relativa all'asserito consumo del solo mese di ottobre 2021; che essa attrice ancora una volta aveva rilevato che i consumi fatturati erano eccessivi rispetto a quelli effettivi e pertanto in data 16/11/2021 sia telefonicamente sia mediante e-mail aveva contestato la predetta fattura, chiedendo l'immediato intervento di un tecnico al fine di accertare il corretto funzionamento del contatore;
che la convenuta in data
28/11/2021 aveva inviato a mezzo Pec un ulteriore sollecito di pagamento e aveva minacciato il distacco dell'utenza senza ulteriori comunicazioni;
che essa attrice, consapevole degli errori che erano stati commessi dalla società convenuta, aveva sospeso ogni forma di pagamento in attesa di conoscere l'esito delle verifiche al contatore;
che nel mese di novembre 2021 e per tutto il periodo di dicembre 2021 e gennaio 2022 la convenuta aveva sospeso la fornitura dell'energia elettrica;
che per tale motivo essa attrice in data 30/11/2021 era stata costretta ad attivare il servizio di conciliazione ARERA, che si era concluso in data 3/2/2022 con il mancato accordo tra le parti;
che in data 1/1/2022 la società convenuta aveva riconosciuto l'errore nella lettura dei consumi e per questo motivo aveva emesso in favore di essa attrice la fattura n. 352/2022, da cui era risultato un importo a credito pari ad € 26.348,71; che essa attrice, a causa dell'illegittimo distacco di energia, era stata costretta a sospendere la propria attività lavorativa e a restituire ai clienti gli importi da costoro versati per i servizi estetici prenotati, ma che non aveva potuto fornire in assenza di energia elettrica;
che a causa di tale situazione aveva subito un danno patrimoniale pari ad € 13.670,00 nonché un danno non patrimoniale pari ad € 10.000,00. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della in persona del suo legale rappresentante con Controparte_1 sede legale in 00185- Roma alla Via Palestro, 30 al contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto con la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore in data 1.9.2021 codice cliente 6350, per aver Parte_2 sospeso illegittimamente nel periodo novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 la fornitura di energia a danno della società … (condannare in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in 00185 - Roma alla Via Palestro,
30 al risarcimento a favore della in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore del danno patrimoniale quantificato in Euro Parte_2
13.670,00 e del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in Euro 10.0000,00 ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata anche secondo equità in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, per le motivazioni di cui in narrativa qui da intendersi integralmente riportate trascritte. Con espressa riserva di ulteriori deduzioni e di articolare i mezzi istruttori nei modi e termini di legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Con decreto del 19/7/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione, dal 4/10/2022 all'8/11/2022.
In data 18/10/2022 si costituiva in giudizio la convenuta che Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito dalla società attrice e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa: in via principale rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, poiché manifestamente inammissibile, infondata sia in punto di fatto sia in punto di diritto, in ogni caso, non provata, per le ragioni tutte esposte nella presente memoria di costituzione;
per l'effetto, condannare la (p.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla convenuta ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi nella somma ritenuta conforme a giustizia o equa, oltre interessi e danno da svalutazione dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo;
in via riconvenzionale, condannare la (p.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. dott. al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 765,05 per i titoli e le causali di cui in atti, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di riconoscimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria avversaria, disporre la compensazione giudiziale della somma liquidata a tale titolo con il credito di € 765,05 riconosciuto a favore della parte convenuta in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale per i titoli e le causali di cui in atti, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, maggiorate di IVA e
CPA come per legge”.
All'udienza di prima comparizione dell'8/11/2022 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c..
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 12/4/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 28-16/3/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento con modalità cartolare della già fissata udienza del 12/4/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito telematico di note di trattazione cartolare.
La sola parte convenuta provvedeva al deposito della nota cartolare in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza riservata del 19-21/5/2023, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e la nota in sostituzione dell'udienza depositata dalla sola parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, era rinviata all'udienza del 21/5/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/5/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti il 10/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, mentre la domanda riconvenzionale, spiegata dalla società convenuta, va rigettata per i motivi di seguito indicati.
2. Richiamato quanto esposto, si osserva che parte attrice ha lamentato l'inadempimento della convenuta in relazione alla fornitura di energia elettrica (codice cliente n. 6350), a detta della stessa interrotta illegittimamente nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio
2022. Per tale ragione, ha chiesto di accertare sia l'inadempimento contrattuale della convenuta per la contestata sospensione della fornitura sia il diritto di Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 13.670,00 e del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in € 10.000,00.
3. Da parte sua la società convenuta ha eccepito che tutte le fatture, relative alla fornitura dell'energia elettrica, erano state emesse sulla base dei dati di consumo comunicati dal distributore sicché eventuali errori nella rilevazione dei consumi non Parte_3 ricadevano nella propria sfera di responsabilità.
3.1 Ha allegato inoltre di aver concesso alla parte attrice, in relazione alla fattura n.
7671/2021 del 6/10/2021 di € 3.495,32, un piano di rientro mediante il versamento di due rate mensili dell'importo di € 1.747,66 ciascuna ed ha evidenziato che il predetto accordo prevedeva espressamente la facoltà di sospendere la fornitura in caso di mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata, senza necessità di ulteriori avvisi.
3.1.1 Ha pertanto rilevato che, a fronte del mancato pagamento della seconda rata, aveva legittimamente richiesto al distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica.
3.2 La convenuta ha altresì allegato che in sede conciliativa l'errore nella rilevazione dei consumi era stato riconosciuto dal distributore e non da essa convenuta e che la Parte_3 procedura de qua non si era conclusa con esito positivo per la mancata disponibilità dell'attrice di provvedere alla corresponsione della somma di € 765,05, risultata dovuta all'esito dei ricalcoli dei consumi effettuati.
3.3 In conclusione, per tali ragioni, la società convenuta ha domandato il rigetto integrale delle domande dell'attrice, con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, con condanna al pagamento della somma di € 765,05; in ogni caso ha chiesto la compensazione giudiziale nell'ipotesi di riconoscimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria avversaria.
4. Così schematicamente ricostruite le posizioni processuali delle parti, va ricordato, come discorso di carattere generale, che il contratto di fornitura di energia elettrica integra, ai sensi dell'art. 1559 c.c., un contratto di somministrazione, in forza del quale il fornitore assume l'obbligo di eseguire, a fronte di un corrispettivo, prestazioni periodiche o continuative di consegna di cose: nel caso di specie di energia elettrica.
4.1 In tale ambito, la responsabilità del somministrante nei confronti del cliente finale ha natura contrattuale e risponde alla regola posta in generale dall'art. 1218 c.c.; pertanto, il fornitore risponde dell'inadempimento, salvo che provi l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
4.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va al riguardo ribadito che nel caso di domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale -lo stesso discorso vale nel caso di domanda di risoluzione o di domanda di pagamento- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015;
Cass. 13685/2019).
4.2.1 Al riguardo va peraltro ribadito che anche nel caso di risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al predetto noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori a carico delle parti (cfr. citata Cass. SU 13533/2001 e richiamata giurisprudenza consolidata) non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è pur sempre necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno (cfr. Cass. 21140/2007; Cass. 5960/2005).
4.3 Inoltre, ricordata la particolare filiera nel sistema di somministrazione di energia elettrica connessa alla liberalizzazione del mercato dell'energia, il fornitore, pur dovendo fatturare sulla base dei dati di consumo registrati e comunicatigli dal distributore locale, è
l'unica controparte contrattuale del cliente finale e potrà, in caso di proprio accertato inadempimento, far valere in ipotesi le proprie ragioni nei confronti del distributore locale, soggetto estraneo al rapporto contrattuale con il cliente finale, ma questo non fa venir meno l'inadempimento del fornitore stesso alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di somministrazione.
4.3.1 Ne consegue che il fornitore, tenuto a provare la correttezza dei dati di misura comunicati dal distributore locale, non può sottrarsi alla propria responsabilità verso l'utente finale, invocando eventuali errori nell'operato posto in essere dal distributore in sede di acquisizione e di comunicazione dei dati di consumo, in quanto il fornitore è comunque tenuto a garantire la regolare esecuzione del contratto, stipulato con il cliente finale.
5. Chiusa questa parentesi di generale inquadramento, nel caso di specie è processualmente emerso che le parti hanno stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica in data 14/7/2021 (cfr. doc. 2 di parte convenuta) e che, a seguito dell'emissione della fattura n. 7671/2021 (cfr. doc. 1 di parte attrice: fattura di € 3.495,32 relativa ai consumi del periodo 1/9/2021 -30/9/2021) e della fattura n. 8412/2021 (cfr. doc. 7 di parte attrice: fattura di € 12.855,02 relativa ai consumi del periodo 1/10/2021-31/10/2021), ritenute eccessive rispetto ai consumi effettivi, parte attrice ha presentato tempestive contestazioni (cfr. doc. 2 e doc. 8 di parte attrice).
5.1 È altresì pacifico che rispetto alla fattura n. 7671/2021 di € 3.495,32 tra le parti è intervenuto un accordo di rateizzazione della predetta somma (cfr. doc. '3-4' di parte attrice) e che l'odierna convenuta aveva concesso un piano di rientro (cfr. doc. 5 di parte attrice: piano di rientro del 28/10/2021) mediante il versamento di due rate mensili dell'importo di €
1.747,66 ciascuna, da effettuare rispettivamente entro il 29/10/2021 ed entro il 20/11/2021.
5.1.1 Risulta inoltre in atti che parte attrice ha provveduto al pagamento della prima rata per complessivi € 1.747,66 (cfr. doc. 6 di parte attrice: bonifico del 5/11/2021) e che, successivamente alla ricezione della fattura n. 8412/2021 di € 12.855,02 (cfr. doc. 7 di parte attrice: fattura relativa al periodo 1/10/2021-31/10/2021 con scadenza 25/11/2021), ha sospeso ogni forma di pagamento e domandato l'esecuzione di verifiche sul corretto funzionamento del contatore (cfr. doc. 8 di parte attrice: mail del 16/11/2021), richiesta che è stata presa in carico dalla convenuta lo stesso 16/11/2021 (cfr. doc. 9 di parte attrice).
5.2 È inoltre documentato che in data 28/11/2021 la società convenuta ha inviato alla parte attrice un sollecito di pagamento (cfr. doc. 10 di parte attrice: raccomandata PEC a/r del
28/11/2021), avente ad oggetto il mancato pagamento della seconda rata di € 1.747,66, relativa alla fattura n. 7671/2021, e il mancato pagamento della fattura n. 8412/2021 di €
12.885,02.
5.2.1 Nella predetta comunicazione si faceva presente che “… Trascorsi giorni 25
(venticinque) dall'invio della presente corrispondenti al 23 dicembre 2021, in mancanza del saldo delle spettanze e del deposito cauzionale, provvederemo al distacco dell'utenza …POD/PDR IT002E5123011A senza ulteriori comunicazioni …” (cfr. doc. 10 di parte attrice).
5.3 E' altresì in atti che in data 3/12/2021 la convenuta ha chiesto al distributore locale la sospensione della fornitura e che la suddetta richiesta è stata evasa il 13/12/2021 (cfr. doc.
12 di parte convenuta).
5.4 E' poi documentalmente emerso che solo in un momento successivo la convenuta a seguito del ricalcolo dei consumi effettivi, ha emesso la fattura n. Controparte_1
352/2022, contenente la nota di credito di € 26.348,71 a favore di parte attrice (cfr. doc. 14 di parte attrice: fattura n. 352/2022 dell'1/1/2022 con l'indicazione 'a credito' di € 26.348,71 e doc. 18 di parte convenuta: medesima fattura n. 352/2022).
6. Alla luce di tali elementi fattuali, documentalmente emersi, occorre quindi valutare la legittimità o meno della sospensione della fornitura e se conseguentemente ciò possa configurare o meno inadempimento contrattuale ascrivibile alla società convenuta.
7. E' principio pacifico che il potere del fornitore di sospendere (rectius, di far sospendere) il servizio di fornitura per inadempimento dell'utente finale trova fondamento nel contratto e che può essere esercitato solo in presenza di un inadempimento certo, grave e non contestato, dovendo in ogni caso la condotta del fornitore conformarsi ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
8. Al riguardo, ricordato che la misurazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di corretto funzionamento del misuratore e che il cliente finale può sempre contestare i consumi rilevati e l'eccessività degli stessi rispetto ai consumi storici con conseguente onere del fornitore di provare il corretto funzionamento del contatore (cfr.
Cass. 512/2025), si osserva che la società attrice aveva contestato tempestivamente e più volte le fatture emesse dalla convenuta e chiesto la verifica tecnica del contatore, mostrando la volontà di voler chiarire la propria posizione e di verificare la fondatezza della pretesa creditoria, attesa la rilevata eccessività delle pretese della convenuta.
8.1 L'invio della fattura n. 8412/2021 di € 12.855,02 in relazione ad un consumo di un solo mese (cfr. doc. 7 di parte attrice: fattura relativa al periodo 1/10/2021-31/10/2021 con scadenza 25/11/2021), a fronte della precedente fattura n. 7671/2021 del 6/10/2021 di €
3.495,32, pur contestata e comunque oggetto di rateizzazione, doveva imporre alla società convenuta di dare adeguato riscontro alle contestazioni dell'attrice e di prendere in debita considerazione, prima di procedere alla richiesta di sospensione, le doglianze della società attrice, anche alla luce del consumo storico e della notevole differenza nei pretesi consumi e negli importi richiesti fra un mese e l'altro.
9. In tale contesto di eccepita eccessività dei consumi è di tutta evidenza che la successiva emissione in data 1/1/2022 della nota di credito di € 26.348,71, a favore del
[...]
conferma la fondatezza di tali contestazioni e dimostra che la Parte_1 sospensione della fornitura è stata disposta in presenza di obiettivi e fondati dubbi sulla correttezza dei consumi inizialmente fatturati e oggetto di richiesta di pagamento.
9.1 Del resto -come detto- la stessa emissione di una fattura di € 12.855,02 per i pretesi consumi di un solo mese a fronte di una fattura, pur contestata, di € 3.495,32 del mese precedente doveva indurre la società convenuta ad una condotta di maggior cautela.
10. Anche a voler ritenere astrattamente valida la clausola del piano di rientro, in cui era prevista l'immediata sospensione automatica della fornitura in caso di ritardo e/o di mancato pagamento anche di una sola rata (cfr. doc. 5 di parte attrice), osserva il Giudice che l'esercizio di una tale facoltà deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di buona fede contrattuale e di proporzionalità.
10.1 In altre parole, il fornitore non può ricorrere al rimedio estremo della richiesta di distacco della fornitura in presenza di puntuali contestazioni sulla correttezza dei consumi e dell'emersa discrepanza nei consumi e nei costi da un mese all'altro, tanto più quando l'esito della successiva verifica si rileva favorevole all'utente e già apparivano, alla luce dell'assoluta sproporzione dei consumi da un mese all'altro, non manifestamente pretestuose le contestazione dell'utente.
11. Nel caso di specie, la società convenuta nell'articolazione delle proprie difese si è limitata a richiamare la mera pattuizione prevista nel piano di rientro, relativo alla fattura n.
7671/2021, e non ha provato che la sospensione della fornitura de qua era avvenuta in modo legittimo e proporzionale, in relazione alla concreta situazione oggettiva.
12. Inoltre, osserva il Giudice che la convenuta non ha offerto alcuna prova idonea a dimostrare che la propria condotta rappresentava in quella circostanza l'unica soluzione possibile o che comunque era giustificata dall'atteggiamento dell'utente né ha documentato di aver esperito rimedi alternativi e meno pregiudizievoli, quali, ad esempio, il differimento della sospensione della fornitura in attesa dell'esito della verifica al contatore chiesta da parte attrice, pur in presenza della ricordata manifesta sproporzione dei consumi e dei costi da un mese all'altro.
13. Alla luce di tali considerazioni, la sospensione della fornitura di energia elettrica disposta su richiesta di costituisce inadempimento contrattuale ex art. Controparte_1
1218 c.c.. 14. A questo punto, accertato l'inadempimento della parte convenuta, si deve passare ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da contestato inadempimento contrattuale.
15. Preliminarmente va ricordato che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223
c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. citata Cass. 5960/2005).
15.1 In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008); quindi, con riferimento al danno patrimoniale, non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su perdite subite o su ipotetiche difficoltà economiche incontrate e via dicendo.
15.1.1 Sul punto va ribadito, come già detto, che oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
15.2 A conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso ad alcune recenti sentenze, Cass.
5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. SU 33645/2022 in tema di occupazione sine titulo; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass.
4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale;
cfr. Cass.
207/2019, Cass. 20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla Centrale
Rischi).
15.3 A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice:
l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass.
8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
16. Nel caso di specie -si inizia appunto dalla domanda risarcitoria attinente al preteso danno patrimoniale- la società attrice ha lamentato che, a causa dell'interruzione della fornitura dell'energia elettrica, era stata costretta a sospendere la propria attività lavorativa nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 e che, a causa di ciò, aveva dovuto restituire gli importi versati dai clienti per i servizi estetici prenotati e già acquistati, che non aveva potuto fornire, così subendo un danno patrimoniale pari ad € 13.670,00.
17. La società attrice ha al riguardo allegato di aver dovuto rimborsare ai propri clienti le somme da quest'ultimi corrisposte per trattamenti estetici non eseguiti nel periodo di interruzione della fornitura de qua e ha prodotto a tal fine le schede sottoscritte dai clienti, che attestavano appunto la prenotazione dei trattamenti e la restituzione delle somme versate da costoro (cfr. doc. '15_22' di parte attrice: acquisto di un determinato pacchetto di trattamenti estetici e ricevuta di restituzione di quanto pagato).
17.1 Dall'esame della predetta documentazione risulta riportato che: 1) la cliente
[...] aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per € 2.500,00 e in data 18/12/2021 CP_3 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
2) il cliente aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per Persona_1
€ 2.000,00 e in data 14/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
3) la cliente aveva acquistato il pacchetto CP_4 in data 10/12/2021 per € 1.120,00 e in data 18/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
4) la cliente CP_5 aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per € 800,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
5) la cliente aveva acquistato il pacchetto in data 9/12/2021 per € Persona_2
2.500,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
6) la cliente aveva acquistato il pacchetto in Parte_4 data 10/12/2021 per € 950,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
7) la cliente aveva Persona_3 acquistato il pacchetto in data 10/12/2021 per € 2.400,00 e in data 17/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento;
8) il cliente aveva acquistato il pacchetto in data 11/12/2021 per € 1.400,00 e in data Persona_4
13/12/2021 ha dichiarato la restituzione del predetto importo per allegata mancata esecuzione del trattamento.
18. Al riguardo, a prescindere da ogni altra considerazione, osserva il Giudice che l'allegata conclusione di detti contratti nel mese di dicembre 2021 appare in insanabile contrasto con l'allegazione di parte attrice sul fatto che la sospensione della fornitura sarebbe stata disposta fin da novembre 2021, così asseritamente da aver dovuto sospendere l'attività lavorativa nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 (cfr. atto di citazione).
18.1 Se già, come allegato dall'attrice, aveva dovuto sospendere l'attività fin da novembre 2021 per mancata erogazione dell'energia elettrica appare difficile poter sostenere che nel successivo mese di dicembre, in costanza di allegata e lamentata sospensione dell'energia asseritamente fino a gennaio 2022, possano essere stati conclusi contratti di prestazione di servizi estetici di cui si è detto.
19. Pertanto, in base alle stesse allegazioni dell'attrice, la domanda va rigettata.
20. La domanda di risarcimento danni è infondata anche sotto altro punto di vista.
21. Preliminarmente va rilevato che la convenuta ha documentato che la sospensione del servizio energetico era stata chiesta in data 3/12/2021 ed eseguita in data 13/12/2021 (cfr. doc.
12 di parte convenuta).
22. Peraltro, anche a voler disattendere l'allegazione di parte attrice sulla sospensione del servizio fin dal mese di novembre 2021 e si volesse circoscrivere il periodo di sospensione della fornitura, astrattamente rilevante ai fini risarcitori, a dopo il 13/12/2021, la domanda risarcitoria va ugualmente rigettata.
23. In comparsa di risposta la convenuta, a confutazione della domanda risarcitoria per il danno patrimoniale asseritamente lamentato dalla società attrice, ha allegato che “… detta sospensione è stata contrattualmente legittima ed è durata dal 13.12.2021 al 15.12.2021 (cfr. doc. 13) …” e che “… Il successivo 16.12.2021 controparte figurava già in fornitura con altro operatore del mercato, dando conferma della prassi ormai invalsa presso molti clienti del cosiddetto “turismo energetico”, consistente nell'accumulare debito presso il proprio fornitore per poi migrare ad altro operatore tentando di evitare il distacco per morosità …”.
23.1 Dal documento 13 di parte convenuta (cfr. estratto del SII) risulta che in data
15/12/2021 vi era stata la fine della fornitura. 24. Detta allegazione è stata contestata dalla società attrice nella memoria ex art. 183/6
n. 1 c.p.c., avendo la stessa rilevato la mancata indicazione di quale sarebbe stato il nuovo fornitore.
25. Orbene, a prescindere da ogni approfondimento sul contestato 'turismo energetico', ciò che rileva è che l'attrice non ha prodotto alcun documento contabile e fiscale, che consenta di accertare che nelle date indicate in ciascuna delle 'schede clienti' effettivamente i singoli clienti, prima ancora dell'inizio dei trattamenti estetici pur articolati anche in decine di sedute, abbiano provveduto all'integrale versamento del costo del pacchetto.
26. Del resto, trattandosi di prestazione di servizi, si sarebbe dovuta anche imputare l'IVA di legge, di cui nulla risulta, in mancanza di produzione dei registri contabili di cassa.
27. E' ben vero che tutte le dichiarazioni di restituzione degli importi hanno date successive al 13/12/2021, ma a monte manca la prova dell'effettivo incasso delle predette somme, come allegato in citazione.
28. Per questo motivo non è stato dato ingresso alla prova testimoniale.
29. Passando ora alla disamina della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, valgono le seguenti osservazioni.
30. Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte a partire da Cass. 8827/2003 e
8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi anche i danni non patrimoniali derivanti da inadempimento contrattuale (cfr. Cass.
SU 26972/2008; Cass. 24145/2010) e che vi vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003; Cass.
16716/2003).
30.1 Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”) e a differenza della genericità e atipicità dell'art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo
…”), il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. citata Cass. SU
26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui alle citate Cass. 8827/2003 e
8828/2003). 30.2 Dunque, ai fini dell'ammissione a risarcimento ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è anche l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento alle tradizionali voci o figure di danno: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, al nome commerciale, ecc..
30.3 Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass. 1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate, perché appunto bagatellari, si ribadisce che i presupposti generali per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, sono la gravità della lesione e la serietà del danno (cfr. citata Cass. SU 26972/2008, in motivazione).
30.4 In adesione alla più volte richiamata Cass. SU 26972/2008 e giurisprudenza consolidata, va da ultimo ribadito che pure il danno non patrimoniale non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova, non essendo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali o pretesi diritti in ipotesi violati: si richiama, a conforto di quanto detto, la citata giurisprudenza di legittimità.
31. Nel caso di specie, la domanda risarcitoria, connessa alle asserite difficili conseguenze economiche post pandemia da Covid 19, al sofferto stato d'ansia in cui è incorsa legale rappresentante della società attrice, nonché al preteso danno Parte_2 all'immagine professionale della in applicazione delle Parte_1 superiori considerazioni svolte va rigettata per difetto di adeguata allegazione e prova del danno asseritamente sofferto e pretesamente da risarcire.
31.1 Si prescinde pertanto da ogni questione sul fatto che possano o meno essere in ipotesi presi in considerazione gli stati soggettivi della persona fisica del legale rappresentante, soggetto giuridico del tutto distinto dalla società attrice.
32. Da ultimo, come visto, la convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 765,05 a titolo di residuo dovuto all'esito dei ricalcoli eseguiti sui consumi effettivi ovvero, in subordine, ha domandato di porre in compensazione la predetta somma con la somma in ipotesti da riconoscere alla società attrice nel caso di accoglimento della domanda attorea.
33. Osserva il Giudice che la suddetta domanda riconvenzionale va rigettata per i motivi di seguito indicati.
34. Punto di partenza è la fattura emessa a credito della società attrice di € 26.248,71 comprensivo di imponibile e di IVA (cfr. citato doc. 18).
34.1 La nota di credito emessa dal professionista o dal fornitore costituisce una dichiarazione unilaterale di scienza idonea a rettificare, anche in via definitiva, il rapporto contabile con il cliente e tale documento, se non revocato o contestato, vincola il dichiarante nei limiti in cui riconosce l'inesistenza, totale o parziale, del credito precedentemente fatturato.
34.2 In applicazione di tali principi, l'emissione della fattura n. 352/2022 di ricalcolo con saldo positivo a favore della società attrice comporta il riconoscimento, da parte del fornitore, dell'erroneità delle precedenti fatturazioni e determina, in relazione al periodo preso in considerazione, l'esistenza di un saldo a favore del cliente.
35. Le parti hanno prodotto due distinte fatture n. 352/2022 con identico importo a favore della parte attrice (€ 26.248,71, comprensivo di imponibile e di IVA), con identico consumo (1781 KWh) e con identico periodo di riferimento (1/12/2021 – 31/12/2021), ma materialmente le due fatture sono in parte diverse oltre che graficamente anche anche come numero di pagine.
35.1 Nella citata fattura n. 352/2022 (cfr. citato doc. 14 di parte attrice: fattura di tre pagine) si dava atto, a pag. 3 al capo 'Bollette Insolute', che “Attenzione: alla data dell'1/1/2022 non risultano pervenuti pagamenti per euro 28.861,42: fattura n. 2021-9068 del
4/12/2021 di € 12.511,08 scaduta il 24/12/2021; fattura n. 2021-8412 del 5/11/2021 di €
12.855,02 scaduta il 25/11/2021; fattura n. 2021-7671 del 6/10/2021 di € 3.495,32 scaduta il
26/10/2021 …”.
35.2 Viceversa nella medesima fattura n. 352/2022 (cfr. doc. 18 di parte convenuta: fattura di otto pagine) al capo 'Bollette Insolute' a pagg. 7 e 8 risulta “Attenzione: alla data dell'1/1/2022 non risultano pervenuti pagamenti per euro 3.495,32: fattura n. 2021-7671 del
6/10/2021 di € 3.495,32 scaduta il 26/10/2021”.
36. Dunque vi è una discrasia anche in ordine alla comunicazione delle fatture asseritamente insolute, non senza peraltro dimenticare che è pacifico il pagamento di parte della fattura n. 7671/2021 di originari € 3.495,32. 37. Come proprio doc. 19 la società convenuta ha allegato un estratto conto, asseritamente riferito alla posizione debitoria di parte attrice.
37.1 In particolare nel predetto documento risultano riportate, in ordine decrescente, la fattura n. 352/2022 dell'1/1/2022 (periodo dicembre 2021) relativa al ricordato credito di €
26.348,71 a favore della società attrice;
poi la fattura n. 9068/2021 del 4/12/2021 (periodo novembre 2021) di € 12.511,08 scaduta il 24/12/2021; poi la fattura n. 8412/2021 del
5/11/2021 (periodo ottobre 2021) di € 12.855,02 scaduta il 25/11/2021; poi ancora la fattura n. 7671/2021 del 6/10/2021 (periodo settembre 2021) di € 3.495,32 scaduta il 26/10/2021; da ultimo risulta l'indicazione del più volte richiamato pagamento parziale di € 1.747,66, con l'indicazione di un residuo credito di € 765,05, oggetto della spiegata domanda riconvenzionale.
38. Detto importo non è dovuto, in quanto non vi è prova del preteso residuo credito, tale non potendo di certo essere il predetto prospetto riepilogativo di parte convenuta, attrice in riconvenzionale.
38.1 E' al riguardo pacifico che un documento, formato da una parte, non può mai valere come prova della fondatezza della pretesa creditoria dell'autore di quel documento, viepiù nel caso di specifica contestazione del documento stesso.
39. A questo punto è necessario aprire una paretesi.
39.1 Richiamati gli ormai consolidati principi di cui alla più volte citata Cass. SU
13533/2001 e successiva giurisprudenza conforme, va ribadito che nell'azione di adempimento il creditore -nel caso di specie la convenuta, attrice in riconvenzionale- è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
39.2 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ribadito, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova del creditoin relazione ai consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
39.3 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento proprio alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
39.4 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo in tal caso il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo invece sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi
(cfr. Cass. 297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
39.5 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente in relazione al rapporto concreto, con successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
39.6 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
40. Chiusa questa parentesi e tornando al caso di specie, osserva il Giudice che le contestazioni di parte attrice sono state più che giustificate e fondate, attesa la più volte ricordata nota di credito di oltre 26 mila euro, mentre la convenuta (attrice in riconvenzionale) non ha provato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamato estratto conto riepilogativo, che effettivamente vi fossero stati consumi tali da pervenire, operate le compensazioni con la ricordata nota di credito, ad un residuo credito appunto di € 765,05.
41. Alla luce delle considerazioni svolte la domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta è infondata, non potendosi riconoscere alcun credito residuo Controparte_1 in favore di quest'ultima e a carico della società attrice.
42. La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte convenuta, va parimenti rigettata per la sostanziale fondatezza della domanda della società attrice in ordine al lamentato inadempimento della stessa società convenuta.
42.1 Inoltre, anche solo per mera completezza espositiva, va in ogni caso rilevata l'assoluta mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass. 18169/2004).
43. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta per avere Controparte_1 sospeso illegittimamente la fornitura di energia elettrica in favore dell'attrice
[...]
Parte_1
• rigetta la duplice domanda risarcitoria di parte attrice;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della società convenuta;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, 1/12/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato