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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1529/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano, 330 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede
80100 Napoli NA
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12483/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139009.233 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Resistente_1 S.r.l. ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli l'avviso in rettifica n.
139009/233 del 21/02/2022 relativo all'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2020, emesso dal Comune di Napoli
– Area Entrate – Servizio Gestione IMU e TASI, notificato mediante pec il 25 novembre 2022.
Nella resistenza del Comune di Napoli e dell'Agenzia delle entrate, Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio, il giudice adito con la sentenza n. 12483 del 20 agosto 2024 ha parzialmente accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
Rilevava che l'avviso in rettifica opposto riguardava tre unità immobiliari con diverse rendite catastali e aliquote, che portano a una differenza di imposta complessiva di €
19.111,49, oltre sanzioni e interessi.
Le doglianze mosse in giudizio dalla società ricorrente riguardavano tutti e tre i diversi immobili.
Quanto al primo degli immobili in esame, ossia quello alla indirizzo_1 la doglianza riguardava l'inquadramento della categoria catastale, in quanto secondo la ricorrente l'immobile doveva essere tassato considerandolo con destinazione industriale, ostando al censimento in categoria A/7 le risultanze di una relazione tecnica di diniego delle pratiche di condono edilizio afferenti i manufatti in questione del Comune di Napoli”. La società sosteneva, dunque, che la rendita da prendere a base del conteggio non può che essere quella immediatamente precedente alle ultime procedure DOCFA, presentate per il perfezionamento delle istanze di condono edilizio su cui pende il diniego dell'Amministrazione con la determinazione di una minore imposta di € 1.945,19 in luogo di quella pretesa di € 3.262,66.
Anche in ordine al secondo degli immobili in esame, ossia quello alla Indirizzo_2
, la società istante ripropone le medesime considerazioni già svolte in ordine al primo immobile, aggiungendo che per lo stesso andava ridotta la consistenza del bene, da 17 a 11,5 vani in quanto a seguito del diniego opposto al condono non erano state eseguite le opere interne programmate (8 vani anziché 11).
Quanto, infine, al terzo immobile, ossia quello alla Via
Indirizzo_3 la società ricorrente oltre a ricordare che il Comune aveva preteso l'Imu su di un immobile in ordine al quale la contribuente aveva sempre dedotto di non esserne proprietaria, aveva eccepito di non aver mai avuto conoscenza della variazione catastale che aveva determinato i valori accertati dall'ufficio e che solo in data
07/03/2022 vi era stata la notifica dell'avviso di accertamento catastale con la determinazione del classamento e della rendita catastale accertati d'ufficio, peraltro oggetto di ricorso pendente dinanzi a questo ufficio giudiziario. Aggiungeva che rilevava anche la questione concernente la possibile duplicazione dell'imposta sul bene tenuto conto che risultava attribuita una rendita pari alla sua consistenza originaria pur risultando oggetto di divisione con la creazione di più subalterni, oltre alle problematiche concernenti la distinzione di tale locale dall'originario fabbricato a due livelli.
Ricordava il giudice di primo grado che, con riferimento alle diverse annualità dell'imposta in esame si sono susseguiti tra le parti dei contenziosi tributari che permettevano di sgomberare il campo da parte delle questioni sollevate dalla ricorrente.
Con riferimento alle questioni concernenti l'inquadramento catastale dei due immobili di indirizzo_1 Indirizzo_2 esse risultavano già disattese dalle sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli nn. 10863/2021, 9675/2022
e 11530/2022.
Tali pronunce, salva la rettifica della consistenza del cespite indirizzo_1 in vani 11,5 anziché 17, come stabilito nella prima delle predette tre pronunce, hanno tutte confermato le rendite catastali cui ha fatto riferimento il comune nell'avviso in rettifica.
Per tali due immobili le doglianze risultano dunque infondate.
Il ricorso meritava, invece, accoglimento con riferimento all'immobile di via Indirizzo_3 in quanto, come eccepito e documentato dalla società istante il classamento di tale bene era oggetto di contenzioso tributario a seguito della notifica dell'avviso di accertamento catastale in data 07/03/2022 ed era quindi ancora sub giudice.
Conseguentemente, avendo l'ente impositore fatto riferimento a dati catastali non consolidati, l'avviso in rettifica andava annullato nella parte concernente la pretesa tributaria fatta valere per il bene di Indirizzo_3 e confermato nel resto.
Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Napoli, cui resiste con controdeduzioni la contribuente, che ha anche depositato memorie.
L'Agenzia del Territorio aderisce all'appello.
L'appello verte esclusivamente in ordine all'accoglimento della domanda della contribuente sull'immobile alla via
Posillipo n. 66. In particolare, si deduce che i primi giudici hanno errato nel ritenere che il classamento utilizzato dall'ente fosse ancora sub giudice in quanto oggetto di contenzioso tributario a seguito della notifica dell'avviso di accertamento catastale in data 07/03/2022.
Si sostiene che il classamento e la rendita di (Euro
9.296,22) utilizzati dall'ente sono quelli presenti nell'atto di acquisto della società Resistente_1 S.r.l. ed opportunamente convertiti.
Infatti, la rendita catastale di Lire 18.000, trattandosi di un immobile accatastato in epoca antecedente al 1973, si riferisce al triennio 1937/1939 e non al biennio censuario
1988/1989. Il D.P.R. n. 604/73 aveva disposto la revisione generale degli estimi urbani la cui scadenza, inizialmente prevista per il 31 dicembre 1983, era stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 1990, con D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con Legge 7 marzo 1986, n. 60. In conformità di quanto prescritto dell'art. 1 del D.M. 20 gennaio 1990, la revisione delle rendite catastali agli inizi degli anni '90 abbia interessato sia le unità immobiliari urbane dei tre gruppi A,
B e C (con le tariffe che dovevano essere determinate - con appropriato saggio d'interesse - sulla base dei lavori ordinari di mercato, riferiti, al periodo economico 1988-89, riscontrati per le unità immobiliari censite nelle varie categorie dei tre gruppi), sia le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare (gruppi D ed E), le cui rendite dovevano essere determinate con riferimento allo stesso citato periodo economico.
L'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio aveva perciò provveduto ad eseguire per l'immobile Indirizzo_3
l'aggiornamento della rendita, come previsto normativamente , procedendo alla “trasformazione”, attraverso un coefficiente moltiplicatore di 1.000, della rendita di Lire 18.000 riferita al triennio 1937/1939 in una rendita aggiornata di Lire 18.000.000 riferita, questa volta, al biennio 1988/1989, da utilizzare per periodi di imposta successivi al 1992; tale rendita, pari a Lire 18.000.000, è stata poi correttamente convertita in Euro 9.296,22.
Orbene il classamento (D/1) e la rendita (Lire 18.000.000 =
Euro 9.296,22) del cespite erano ben noti alla società sin dall'acquisto, in quanto chiaramente riportati nell'atto di acquisto nonché agli atti catastali.
Come si rileva dalla visura catastale versata nel primo giudizio, la rendita catastale era già presente in atti sin dall'impianto meccanografico e l'aggiornamento catastale del 2014 non è altro che una riconferma del classamento originario e, in quanto tale, non vi era alcuna necessità di notifica.
Alla luce di quanto esposto, sebbene la rendita di Euro
9.296,22 sia stata notificata solo nel 2022, la rendita immediatamente precedente a quella notificata e, quindi, pienamente efficace e legittimamente utilizzata dall'ente, è sempre pari ad Euro 9.296,22.
Il motivo è privo di fondamento.
Correttamente il giudice di primo grado ha fatto riferimento ad un contenzioso esistente tra le parti e che investe specificamente l'attribuzione della rendita catastale sulla scorta della quale è stato emesso l'avviso impugnato.
Tale contenzioso, come evidenziato dalla difesa dell'appellata, è stato definito in grado di appello da questa
Corte di Giustizia con la sentenza n. 5950/2024, che, sebbene non ancora passata in giudicato alla data di proposizione dell'appello (nelle memorie si assume che sia passata in giudicato, ma non risulta prodotta la relativa certificazione), tuttavia è munita di autorità che giustifica la necessità di questo Collegio di doversi adeguare alle sue risultanze ex art. 337 c.p.c., non emergendo elementi che ne evidenzino la palese erroneità, sussistendo quindi i presupposti per dover conformare la decisione della presente controversia all'esito del giudizio presupposto che ha investito direttamente l'attribuzione della rendita.
In particolare, la sentenza richiamata ha in motivazione confutato proprio gli argomenti che sono alla base del presente appello, e cioè la conclusione secondo cui la rendita di € 9.296,22 altro non sarebbe che la conversione in euro della originaria rendita, quale adeguata nel tempo sulla base di una serie di indici automatici dettati dal legislatore.
Viceversa, la sentenza n. 5950/2024 ha evidenziato che, come emergeva dalla documentazione versata in atti,
l'attribuzione della rendita de qua non è conseguente ad una mera variazione determinata dalla conversione in euro del precedente valore attribuito.
Dalla perizia giurata prodotta in quella sede, il cui contenuto appare sostanzialmente riproduttivo di quella prodotta in primo grado nel presente giudizio, e come si ricava altresì dalla documentazione catastale, la vecchia rendita era stata attribuita all'intero cespite immobiliare (Indirizzo_3) unità soppressa che ha dato vita a tre diversi subalterni.
Nella specie, l'avviso di accertamento impugnato ha attribuito la vecchia rendita (come rivalutata per effetto delle norme richiamate con l'atto di appello) solo ad uno dei subalterni, il n. 3, mentre per le altre unità immobiliari costituenti l'originario immobile erano assegnate ulteriori e diverse rendite catastali.
La sentenza citata ha, quindi, ritenuto che, essendosi in presenza di una nuova e diversa attribuzione di rendita catastale, ricorreva il difetto di motivazione dell'attribuzione della stessa, mancando l'indicazione dei criteri e dei parametri tecnici utilizzati nella attribuzione del valore.
Inoltre, una volta appurato che non si trattava di una semplice conversione della vecchia rendita attribuita, la sentenza ha osservato che non era stata prodotta alcuna stima dell'immobile a sostegno del valore attribuito. Infatti, trattandosi di immobile di categoria D, la variazione di rendita andava giustificata e sostenuta da una stima diretta da parte dell'ufficio al quale incombeva l'onere di provare la pretesa impositiva.
Trattasi di argomentazioni che appaiono del tutto condivisibili e che ben possono essere poste a sostegno anche della presente sentenza, al fine di pervenire al rigetto dell'appello, una volta che effettivamente sussisteva un contenzioso in merito all'attribuzione della rendita e che lo stesso si è concluso in appello con una pronuncia che ha ravvisato la fondatezza delle censure della contribuente, ed ha quindi ritenuto illegittima l'attribuzione della rendita sulla scorta della quale risulta calcolato anche l'avviso qui impugnato.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei rapporti tra appellante e contribuente, mentre si compensano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Territorio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna il Comune di Napoli al rimborso in favore della Resistente_1 S.r.l. delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, dichiarando compensate le spese con l'Agenzia del Territorio;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1529/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano, 330 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede
80100 Napoli NA
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12483/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139009.233 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 15/01/2026
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Resistente_1 S.r.l. ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli l'avviso in rettifica n.
139009/233 del 21/02/2022 relativo all'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2020, emesso dal Comune di Napoli
– Area Entrate – Servizio Gestione IMU e TASI, notificato mediante pec il 25 novembre 2022.
Nella resistenza del Comune di Napoli e dell'Agenzia delle entrate, Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio, il giudice adito con la sentenza n. 12483 del 20 agosto 2024 ha parzialmente accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
Rilevava che l'avviso in rettifica opposto riguardava tre unità immobiliari con diverse rendite catastali e aliquote, che portano a una differenza di imposta complessiva di €
19.111,49, oltre sanzioni e interessi.
Le doglianze mosse in giudizio dalla società ricorrente riguardavano tutti e tre i diversi immobili.
Quanto al primo degli immobili in esame, ossia quello alla indirizzo_1 la doglianza riguardava l'inquadramento della categoria catastale, in quanto secondo la ricorrente l'immobile doveva essere tassato considerandolo con destinazione industriale, ostando al censimento in categoria A/7 le risultanze di una relazione tecnica di diniego delle pratiche di condono edilizio afferenti i manufatti in questione del Comune di Napoli”. La società sosteneva, dunque, che la rendita da prendere a base del conteggio non può che essere quella immediatamente precedente alle ultime procedure DOCFA, presentate per il perfezionamento delle istanze di condono edilizio su cui pende il diniego dell'Amministrazione con la determinazione di una minore imposta di € 1.945,19 in luogo di quella pretesa di € 3.262,66.
Anche in ordine al secondo degli immobili in esame, ossia quello alla Indirizzo_2
, la società istante ripropone le medesime considerazioni già svolte in ordine al primo immobile, aggiungendo che per lo stesso andava ridotta la consistenza del bene, da 17 a 11,5 vani in quanto a seguito del diniego opposto al condono non erano state eseguite le opere interne programmate (8 vani anziché 11).
Quanto, infine, al terzo immobile, ossia quello alla Via
Indirizzo_3 la società ricorrente oltre a ricordare che il Comune aveva preteso l'Imu su di un immobile in ordine al quale la contribuente aveva sempre dedotto di non esserne proprietaria, aveva eccepito di non aver mai avuto conoscenza della variazione catastale che aveva determinato i valori accertati dall'ufficio e che solo in data
07/03/2022 vi era stata la notifica dell'avviso di accertamento catastale con la determinazione del classamento e della rendita catastale accertati d'ufficio, peraltro oggetto di ricorso pendente dinanzi a questo ufficio giudiziario. Aggiungeva che rilevava anche la questione concernente la possibile duplicazione dell'imposta sul bene tenuto conto che risultava attribuita una rendita pari alla sua consistenza originaria pur risultando oggetto di divisione con la creazione di più subalterni, oltre alle problematiche concernenti la distinzione di tale locale dall'originario fabbricato a due livelli.
Ricordava il giudice di primo grado che, con riferimento alle diverse annualità dell'imposta in esame si sono susseguiti tra le parti dei contenziosi tributari che permettevano di sgomberare il campo da parte delle questioni sollevate dalla ricorrente.
Con riferimento alle questioni concernenti l'inquadramento catastale dei due immobili di indirizzo_1 Indirizzo_2 esse risultavano già disattese dalle sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli nn. 10863/2021, 9675/2022
e 11530/2022.
Tali pronunce, salva la rettifica della consistenza del cespite indirizzo_1 in vani 11,5 anziché 17, come stabilito nella prima delle predette tre pronunce, hanno tutte confermato le rendite catastali cui ha fatto riferimento il comune nell'avviso in rettifica.
Per tali due immobili le doglianze risultano dunque infondate.
Il ricorso meritava, invece, accoglimento con riferimento all'immobile di via Indirizzo_3 in quanto, come eccepito e documentato dalla società istante il classamento di tale bene era oggetto di contenzioso tributario a seguito della notifica dell'avviso di accertamento catastale in data 07/03/2022 ed era quindi ancora sub giudice.
Conseguentemente, avendo l'ente impositore fatto riferimento a dati catastali non consolidati, l'avviso in rettifica andava annullato nella parte concernente la pretesa tributaria fatta valere per il bene di Indirizzo_3 e confermato nel resto.
Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Napoli, cui resiste con controdeduzioni la contribuente, che ha anche depositato memorie.
L'Agenzia del Territorio aderisce all'appello.
L'appello verte esclusivamente in ordine all'accoglimento della domanda della contribuente sull'immobile alla via
Posillipo n. 66. In particolare, si deduce che i primi giudici hanno errato nel ritenere che il classamento utilizzato dall'ente fosse ancora sub giudice in quanto oggetto di contenzioso tributario a seguito della notifica dell'avviso di accertamento catastale in data 07/03/2022.
Si sostiene che il classamento e la rendita di (Euro
9.296,22) utilizzati dall'ente sono quelli presenti nell'atto di acquisto della società Resistente_1 S.r.l. ed opportunamente convertiti.
Infatti, la rendita catastale di Lire 18.000, trattandosi di un immobile accatastato in epoca antecedente al 1973, si riferisce al triennio 1937/1939 e non al biennio censuario
1988/1989. Il D.P.R. n. 604/73 aveva disposto la revisione generale degli estimi urbani la cui scadenza, inizialmente prevista per il 31 dicembre 1983, era stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 1990, con D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con Legge 7 marzo 1986, n. 60. In conformità di quanto prescritto dell'art. 1 del D.M. 20 gennaio 1990, la revisione delle rendite catastali agli inizi degli anni '90 abbia interessato sia le unità immobiliari urbane dei tre gruppi A,
B e C (con le tariffe che dovevano essere determinate - con appropriato saggio d'interesse - sulla base dei lavori ordinari di mercato, riferiti, al periodo economico 1988-89, riscontrati per le unità immobiliari censite nelle varie categorie dei tre gruppi), sia le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare (gruppi D ed E), le cui rendite dovevano essere determinate con riferimento allo stesso citato periodo economico.
L'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio aveva perciò provveduto ad eseguire per l'immobile Indirizzo_3
l'aggiornamento della rendita, come previsto normativamente , procedendo alla “trasformazione”, attraverso un coefficiente moltiplicatore di 1.000, della rendita di Lire 18.000 riferita al triennio 1937/1939 in una rendita aggiornata di Lire 18.000.000 riferita, questa volta, al biennio 1988/1989, da utilizzare per periodi di imposta successivi al 1992; tale rendita, pari a Lire 18.000.000, è stata poi correttamente convertita in Euro 9.296,22.
Orbene il classamento (D/1) e la rendita (Lire 18.000.000 =
Euro 9.296,22) del cespite erano ben noti alla società sin dall'acquisto, in quanto chiaramente riportati nell'atto di acquisto nonché agli atti catastali.
Come si rileva dalla visura catastale versata nel primo giudizio, la rendita catastale era già presente in atti sin dall'impianto meccanografico e l'aggiornamento catastale del 2014 non è altro che una riconferma del classamento originario e, in quanto tale, non vi era alcuna necessità di notifica.
Alla luce di quanto esposto, sebbene la rendita di Euro
9.296,22 sia stata notificata solo nel 2022, la rendita immediatamente precedente a quella notificata e, quindi, pienamente efficace e legittimamente utilizzata dall'ente, è sempre pari ad Euro 9.296,22.
Il motivo è privo di fondamento.
Correttamente il giudice di primo grado ha fatto riferimento ad un contenzioso esistente tra le parti e che investe specificamente l'attribuzione della rendita catastale sulla scorta della quale è stato emesso l'avviso impugnato.
Tale contenzioso, come evidenziato dalla difesa dell'appellata, è stato definito in grado di appello da questa
Corte di Giustizia con la sentenza n. 5950/2024, che, sebbene non ancora passata in giudicato alla data di proposizione dell'appello (nelle memorie si assume che sia passata in giudicato, ma non risulta prodotta la relativa certificazione), tuttavia è munita di autorità che giustifica la necessità di questo Collegio di doversi adeguare alle sue risultanze ex art. 337 c.p.c., non emergendo elementi che ne evidenzino la palese erroneità, sussistendo quindi i presupposti per dover conformare la decisione della presente controversia all'esito del giudizio presupposto che ha investito direttamente l'attribuzione della rendita.
In particolare, la sentenza richiamata ha in motivazione confutato proprio gli argomenti che sono alla base del presente appello, e cioè la conclusione secondo cui la rendita di € 9.296,22 altro non sarebbe che la conversione in euro della originaria rendita, quale adeguata nel tempo sulla base di una serie di indici automatici dettati dal legislatore.
Viceversa, la sentenza n. 5950/2024 ha evidenziato che, come emergeva dalla documentazione versata in atti,
l'attribuzione della rendita de qua non è conseguente ad una mera variazione determinata dalla conversione in euro del precedente valore attribuito.
Dalla perizia giurata prodotta in quella sede, il cui contenuto appare sostanzialmente riproduttivo di quella prodotta in primo grado nel presente giudizio, e come si ricava altresì dalla documentazione catastale, la vecchia rendita era stata attribuita all'intero cespite immobiliare (Indirizzo_3) unità soppressa che ha dato vita a tre diversi subalterni.
Nella specie, l'avviso di accertamento impugnato ha attribuito la vecchia rendita (come rivalutata per effetto delle norme richiamate con l'atto di appello) solo ad uno dei subalterni, il n. 3, mentre per le altre unità immobiliari costituenti l'originario immobile erano assegnate ulteriori e diverse rendite catastali.
La sentenza citata ha, quindi, ritenuto che, essendosi in presenza di una nuova e diversa attribuzione di rendita catastale, ricorreva il difetto di motivazione dell'attribuzione della stessa, mancando l'indicazione dei criteri e dei parametri tecnici utilizzati nella attribuzione del valore.
Inoltre, una volta appurato che non si trattava di una semplice conversione della vecchia rendita attribuita, la sentenza ha osservato che non era stata prodotta alcuna stima dell'immobile a sostegno del valore attribuito. Infatti, trattandosi di immobile di categoria D, la variazione di rendita andava giustificata e sostenuta da una stima diretta da parte dell'ufficio al quale incombeva l'onere di provare la pretesa impositiva.
Trattasi di argomentazioni che appaiono del tutto condivisibili e che ben possono essere poste a sostegno anche della presente sentenza, al fine di pervenire al rigetto dell'appello, una volta che effettivamente sussisteva un contenzioso in merito all'attribuzione della rendita e che lo stesso si è concluso in appello con una pronuncia che ha ravvisato la fondatezza delle censure della contribuente, ed ha quindi ritenuto illegittima l'attribuzione della rendita sulla scorta della quale risulta calcolato anche l'avviso qui impugnato.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei rapporti tra appellante e contribuente, mentre si compensano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Territorio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna il Comune di Napoli al rimborso in favore della Resistente_1 S.r.l. delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, dichiarando compensate le spese con l'Agenzia del Territorio;
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente