Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 103 / 2025 R.G.A.C.,
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. PELOSI ANNALISA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. SANTANELLI MARIA, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20 giugno 1992, rappresentando che i figli sono maggiorenni ed autosufficienti e di chiedere solo la detta pronuncia;
hanno dichiarato in seno al ricorso, che non intendono 1
A seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del
31 gennaio 2025, il Giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M., regolarmente notiziato del ricorso in data 3 febbraio
2025, non ha depositato conclusioni.
Occorre preliminarmente rilevare che, per giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni
(cfr. ex multis Cass. n. 2381 del 03/03/2000).
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge
1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento (6 marzo 2008) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza n.
368/2008 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 20 giugno 1992 a Benevento (Registro atti di matrimonio del Comune di Benevento, Anno 1192, Parte II, serie A
2 N. 110) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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