Versione
1 novembre 1990
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13 luglio 2011
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Art. 2. Modalita' di concessione 1. La domanda per ottenere l'indennita' mensile di frequenza e' presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile di cui all' articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , competente per territorio, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresi' apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennita' mensile di frequenza e' concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. ((Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)) .
4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
2. L'indennita' mensile di frequenza e' concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. ((Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)) .
4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1932 del 28https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 28/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1932 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9283/2015 proposto da: C.C., F.M.T., entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia – nelle more divenuta maggiorenne), C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 36/A, presso lo studio dell'avvocato LORETTA ANTONELLI, rappresentati …
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Giurisprudenza • 136
- 1. Trib. Sciacca, sentenza 04/01/2025, n. 2Provvedimento: […] Ebbene, il giudicante ritiene che non sia configurabile la situazione di legittimo affidamento alla stabilità dell'erogazione in chi, come il ricorrente, abbia percepito la indennità in parola nella piena consapevolezza di non avere avanzato alcuna richiesta di pagamento per le mensilità che vengono in rilievo, non avendo consegnato all'Istituto la certificazione di frequenza necessaria per accedere alla erogazione (cfr. art. 2 legge 289/1990), così neppure prospettando quella situazione di bisogno necessaria che giustifica l'intervento del sistema assistenziale.Leggi di più...
- indebito assistenziale·
- art. 52 L. 88/1989·
- prestazione assistenziale·
- art. 2033 c.c.·
- contumacia·
- affidamento legittimo·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- indennità di frequenza·
- ripetibilità indebito