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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 762/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
PA LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 762 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA DI GR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano (AQ), alla Via B. Croce n. 4
ATTORE
CONTRO
c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES ZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano
(AQ), alla Via Don Minzoni n. 13/D
CONVENUTO
DI , c.f.: Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO - CONTUMACE
Materia: Simulazione – Proprietà e diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.4.2025 e, segnatamente:
- per evono intendersi richiamate le conclusioni di cui all'atto di Parte_1 citazione, che appresso si riportano: “Voglia il Tribunale di Avezzano: 1)- Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare nullo e/o simulato l'atto di compravendita stipulato tra le parti convenute in data 05.08.2016 per Nota di Trasacco Per_1
1 rep. n. 15345 racc. n. 103030, registrato il 26.08.2016 e avente per oggetto il seguente bene immobile sito in Comune di Luco dei Marsi (AQ), via dei Pozzi e precisamente: - terreno della superficie di circa 1.230 (milleduecentotrenta/00) metri quadrati, ricadente, secondo la destinazione urbanistica in zona B1 di complemento, per circa 116 metri quadrati in zona V di viabilità e per circa 439 metri quadrati in zona L verde pubblico, confinante con la detta via e le particelle
243, 915 e 959 dello stesso foglio, salvo altri, distinto nel Catasto Terreni come segue: Comune di Luco dei Marsi, foglio 10, particella n. 242, ha 00.12.30, R.D. €
1,27, R.A. € 1,91; per le causali di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare proprietaria dello stesso essa attrice alla stregua di quanto dedotto, emanando ogni consequenziale pronuncia;
2)- Voglia dichiarare essa proprietaria dello stesso Parte_1 ordinando al competente conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della emananda sentenza, con esonero per lo stesso da ogni responsabilità e con la emanazione di ogni consequenziale pronuncia ivi compresa la eventuale restituzione dell'immobile stesso qualora nella mera ed illegittima disponibilità della convenut Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
- per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento dei Controparte_1 suesposti motivi e ragioni di diritto, contrariis reiectis, 1) In rito ed in via preliminare: accertato il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice
[...] per l'effetto, dichiarare la domanda svolta dall'attrice Parte_1 inammissibile e/o improcedibile, con ogni conseguente provvedimento di legge, oltre che con condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in ogni caso non inferiore ad Euro 2.000,00; 2) Nel merito ed in via principale: qualora il Tribunale non dovesse condividere l'eccezione preliminare, accertato e dichiarato il difetto di titolarità della posizione soggettiva di
[...] per l'effetto, rigettare tutte le conclusioni formulate da Parte_1 parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto oltre che con condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in ogni caso non inferiore ad Euro 2.000,00; 3) Nel merito ed in via alternativa alla principale: qualora venisse disposta la riunione del presente giudizio con altro procedimento civile pendente dinanzi il medesimo Tribunale ed iscritto al R.G.N. 1263/20, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice, oltre che con condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in ogni caso non inferiore ad Euro 2.000,00; 4) In via del tutto 2 subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni proposte in via principale rigettare in ogni caso, poiché infondata in fatto ed in diritto, la domanda d le conclusioni da essa parte Parte_1 formulate, oltre che con condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in ogni caso non inferiore ad Euro 2.000,00; 5) In ogni caso: con condanna al pagamento dei compensi e delle spese di lite, anche della fase cautelare (R.G.N. 762-1/2021), oltre forfettario, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio e allegando, nella sostanza Controparte_1 Controparte_3 come: Pa
- avesse concluso in data 5.8.2016, per atto pubblico a rogito del Controparte_2
Notaio rep. 15345 – racc. 10303, un contratto di compravendita con l'avente causa Per_2 avente ad oggetto terreno censito al NCT del Comune di Luco dei Controparte_1
Marsi al Fol. 10 Part. 242;
- essa attrice si sarebbe resa cessionaria del credito a titolo di prezzo spettante al venditore, mai pagato;
- al fine di realizzare tale credito abbia promosso azione monitoria, seguita dalla fase di opposizione a decreto ingiuntivo nel cui ambito, a fronte della difesa della opponente fondata sulla simulazione del contratto di compravendita, venne Controparte_1 sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Sulla scorta di tali difese della convenuta e in considerazione del fatto che essa attrice CP_1 sarebbe intestataria delle utenze relative all'immobile nonché della circostanza che la , CP_1 residente in [...], mai avrebbe conseguito il possesso del bene né mai ebbe a pagarne il prezzo, l'attrice ha concluso in conformità delle proprie argomentazioni.
B. Con comparsa depositata il 4.11.2021 si è costituita in giudizio Controparte_1 esponendo:
- di essere aver contratto matrimonio con nel marzo 2016; Controparte_3
- di aver proposto ricorso per separazione giudiziale nel dicembre 2018 domandando anche l'assegnazione della casa coniugale, edificata sul terreno cui ha fatto riferimento l'attrice;
- di aver stipulato la compravendita in questione nell'agosto 2016 simulatamente in considerazione della esposizione debitoria di verso Controparte_3
l'amministrazione finanziaria;
3 - come il decreto ingiuntivo fosse stato ottenuto dallo stesso dopo Parte_1
l'introduzione della separazione e come solo pendente l'opposizione l'asserito credito venne Pa ceduto alla Parte_1
- come le fu impossibile abitare la casa familiare, pure assegnatale in sede di separazione personale, in quanto fu costretta a trovare ricovero preso la casa paterna prima della separazione stessa e, poi, ad intraprendere azione esecutiva per rilascio con vari accessi dell'Ufficiale
Giudiziario il 10.3.2020, il 9.2.2021 e il 25.2.2021. Durante l'accesso del 9.2.2021 la casa risultava occupata da genitori e parenti di mentre in quello successivo del Controparte_3
25.2.2021 la casa era stata privata di finestre, porte, mobili e resa sostanzialmente inabitabile.
Ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice non avendo neppure allegato di essere proprietaria del terreno e non avendo la cessione del credito prodotto conseguenze in ordine al diritto reale sull'immobile.
La convenuta ha, quindi, concluso in conformità.
C. Alla prima udienza di comparizione il Giudice, rilevato un vizio della citazione in relazione alla indeterminatezza della causa petendi comportante nullità non sanata dalla costituzione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ordinava l'integrazione della citazione nonché la sua rinnovazione nei confronti del convenuto non costituito, entro il termine perentorio del Controparte_3
13.12.2021 fissando nuova udienza per il 13.4.2022.
D. Con ordinanza del 5.4.2022 il Giudice provvedeva al rigetto della richiesta cautelare di sequestro giudiziario avanzata dall'attrice in corso di causa (sub 1). L'ordinanza veniva reclamata
(proc. 587/2022 R.G.) e il Collegio, con provvedimento del 25.11.2024, rigettava il reclamo confermando l'ordinanza gravata provvedendo alla liquidazione delle spese di lite in favore della e a condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. la reclamante. CP_1
E. L'attrice ha provveduto a depositare l'integrazione e, altresì, a rinnovare la citazione offrendo una versione dei fatti del tutto differente posto che, in sintesi, si assume che la titolarità del diritto reale in capo a eriverebbe dalla circostanza che la compravendita Parte_1 non sarebbe più assolutamente simulata ma dissimulerebbe una donazione in favore del terzo, nella cui costruzione – per quanto è dato comprendere non senza sforzo– l'attrice stesso sarebbe tale terzo.
La convenuta ha depositato comparsa integrativa contestando quanto dedotto e CP_1 affermando come si fosse trattata di simulazione assoluta insistendo nella conclusioni già rassegnate.
F. All'esito di vari rinvii la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione.
4 1. Preliminarmente deve osservarsi come, per mezzo dell'atto che avrebbe dovuto essere veicolo delle integrazioni della causa petendi in considerazione della deficienza di contenuto rilevata dal
Giudice, parte attrice abbia, invero, mutato totalmente la propria iniziale ricostruzione fattuale della vicenda in ragione delle difese della convenuta costituita, che hanno restituito un quadro ben complesso e completo – sopra sinteticamente compendiato - totalmente pretermesso dall'attrice stessa.
Dall'esame dell'atto di citazione iniziale, infatti, si evince come l'attore avesse svolto allegazioni al fine di sostenere la simulazione assoluta della compravendita in questione e, quanto all'accertamento del diritto di proprietà in suo favore non aveva invocato alcun effetto contrattuale ma, secondo quanto è dato inferire secondo ragione da alcuni elementi di fatto (intestazione utenze, mancato conseguimento del possesso da parte della ) pareva implicito, a tutto CP_1 voler concedere, un richiamo all'istituto della usucapione sebbene mancasse una puntuale attività assertiva in relazione agli elementi della fattispecie complessa.
Dalla lettura dell'atto “integrativo”, risulta, invece, invocata dall'attrice una diversione degli effetti contrattuali in proprio favore essendo, in sostanza, affermato che la compravendita dissimulerebbe una donazione con stipulazione in proprio favore. Per tale via, quindi, la parte attrice intende all'evidenza superare i rilievi della controparte mirando pure ad ottenere l'accertamento del diritto reale in suo favore valendosi del riconoscimento della proprietà in capo al simulato venditore (v. Cass. Sez. 2, 18.6.1991, n. 6888).
Tale divergenza di impostazione pone delle serie criticità già in punto di rito posto che, a ben vedere, per quanto successivamente allegato dall'attore, la simulazione non avrebbe natura assoluta ma relativa così risultando necessariamente modificato non solo la causa petendi ma pure, in definitiva, il petitum.
Ad ogni modo, va preso atto della consolidata giurisprudenza formatasi in punto di possibilità di emendatio libelli - ravvisabile e ammissibile anche in caso di mutamento di causa petendi e petitum purché si tratti di situazioni giuridiche incompatibili tra loro e connesse alla medesima vicenda sostanziale secondo il principio della “teleologica complanarità” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020; Cass-Sez. 2, Ordinanza n. 28873 del 08/11/2024 –
e, perciò, procedere all'esame del merito delle domande attoree considerato che l'attività emendativa è possibile pure in un momento processuale successivo al rilievo officioso della nullità dell'atto di citazione e all'ordine di rinnovazione e integrazione.
2. In base al nuovo quadro assertivo di parte attrice deve ritenersi sussistente tanto la legittimazione ad agire, essendosi qualificata come terza Parte_1 beneficiaria di stipulazione in proprio favore e proprietaria (v. Cass. SS.UU. 2951/2016), come
5 pure l'interesse ad agire al fine di rimuovere la pretesa situazione di apparenza giuridica nei confronti dei due convenuti.
infatti, nell'affermare che la compravendita fosse simulata in maniera Controparte_1
[... assoluta afferma pure la persistenza del diritto reale sul bene in capo al simulato venditore,
Controparte_3
Si osserva pure come l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione valga a costituire un diritto personale di godimento sul bene, trascrivibile e opponibile, e non già un diritto reale (Cass. Sez. 1, 3.3.2006, n. 4719).
3. Le domande proposte dall'attrice sono, all'evidenza, infondate per quanto appresso.
3.a. Come noto il contratto in favore del terzo, disciplinato dagli artt. 1411 ss. c.c., non costituisce autonomo tipo ma rappresenta uno schema caratterizzato dall'innestarsi, in un normale contratto, di una clausola di stipulazione in favore del terzo, in forza della quale è attribuita a questi la prestazione dovuta dal promittente. L'acquisto del diritto da parte del terzo è immediato potendo, però, darsi revoca della stipulazione o rifiuto, di carattere eliminativo e non già impeditivo, da parte del terzo. In linea teorica il contratto in favore del terzo non è ex se incompatibile con il fenomeno simulatorio posto che la consapevole divergenza tra voluto e dichiarato va risolta per mezzo del contenuto dell'accordo simulatorio che, in astratto, ben potrebbe prevedere la stipulazione in favore del terzo, che acquista il diritto quale diversione degli effetti del contratto dissimulato pur senza divenirne parte.
Nel caso di specie non vi è, anzitutto, prova che le parti del contratto, a mezzo dell'accordo simulatorio, pattuirono la diversione di effetti in favore dell'attrice. Sul punto va, anzitutto osservato, come le limitazioni alla prova testimoniale (art. 2721 c.c.) e indiziaria (art. 2729 c.c) operanti per le parti del contratto simulato (salvo che intendano far valere la illiceità del contratto dissimulato) siano dalla legge (art. 1417 c.c.) rese inoperanti per creditori e terzi. La nozione di
“terzo” è, quindi, particolarmente rilevante e può affermarsi come sia tale l'estraneo al negozio, portatore di un interesse proprio, in conflitto con quello delle parti o di una di esse e non dipendente dalle situazioni giuridiche regolate dalle parti stesse. Del resto l'art. 1415, co. 2 c.c. attribuisce legittimazione ad agire per l'accertamento della simulazione ai terzi pregiudicati dalla simulazione stessa.
E', per contro, evidente come l'attrice intenda fondare il proprio diritto proprio sul negozio che assume essere dissimulato, così trovandosi in una posizione affatto peculiare di terzo che, in effetti, non giustifica la deroga di favore alle regole sui limiti ai mezzi di prova sopra indicate.
Stante la condotta tenuta dalla convenuta - che ha tempestivamente rimarcato nei CP_1 propri scritti come debba darsi prova in forma scritta dell'accordo simulatorio così intendendo
6 valersi dei divieti di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c., posti a tutela del privato interesse (Cass.
Sez. 6 - 2, 17.7.2014, Ord. n. 16377) – l'attrice non è ammessa a provare tale fatto per presunzioni. Ad ogni modo già i soli elementi allegati a tale scopo risulterebbero in astratto privi di persuasività probatoria ove si consideri che:
- fratello dell'attrice, ben avrebbe potuto procedere a donazione in Controparte_3 favore della sorella mezzo giuridico di certo congruo e sufficiente Parte_1 alla causa e agli effetti invocati dall'attrice;
- stesso ebbe a cedere alla sorella il credito preteso a titolo di prezzo, Controparte_3 atto certamente incompatibile con l'edificio argomentativo e giuridico qui edificato dall'attrice;
- la stessa dissimulazione della stipulazione in favore del terzo, che neppure fosse partecipe all'atto, si scontra sulla logica necessità di rendere tale stipulazione accessibile alla conoscenza del terzo, quantomeno per contrastare l'esercizio del potere di revoca oppure per procedere a rifiuto della attribuzione in suo favore.
3.b. In secondo luogo, pur ammesso che lo schema del contratto in favore del terzo possa spiegare effetti reali (la norma fa riferimento alla “prestazione”), nell'astratta ipotesi in cui il contratto dissimulato tra e fosse una Controparte_3 Controparte_1 donazione, non sussisterebbe il requisito di forma del contratto simulato poiché la donazione, oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico necessita altresì della presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 48 L. 89/1913, cosicché il contratto dissimulato sarebbe nullo e, di conseguenza, non potrebbe prodursi l'effetto a favore del terzo.
3.c. Peraltro la stipulazione, ai sensi dell'art. 1411 c.c., vale a realizzare un interesse (anche non patrimoniale) dello stipulante. Nel caso di specie, secondo l'impostazione attorea, lo stipulante sarebbe la convenuta laddove l'interesse realizzato dalla stipulazione sarebbe, invero, CP_1 quello dell'asserito donante del che la stipulazione in sé considera Controparte_3 sarebbe pure nulla in quanto, per tale via, sarebbe attuata una donazione invero diretta dal simulato venditore all'attrice, con elusione delle forme delle donazioni e dell'art. 782, co. 2 c.c. per cui anche la volontà non simultanea del donatario deve essere espressa nella prescritta forma. In sostanza con la stipulazione è solamente lo stipulante a poter attuare una donazione indiretta – o meglio ancora una liberalità non donativa – ove la causa della stipulazione sia liberale, con totale indifferenza della posizione del promittente.
Ne deriva, perciò, l'infondatezza della domanda di accertamento della simulazione relativa così descritta laddove, rispetto a una domanda di accertamento della simulazione assoluta l'attrice sarebbe del tutto carente di interesse ad agire, non conseguendo alcun pratico vantaggio né potendo dirsi, prima ancora, pregiudicata dalla stessa.
7 4. Laddove, per contro, si voglia fare riferimento a una simulazione relativa, tanto oggettiva che soggettiva, nel senso di supporre che la compravendita dissimulasse donazione in favore dell'attrice mediante interposizione fittizia della prestanome è evidente come l'accordo CP_1 simulatorio dovrebbe essere provato parimenti nelle forme di rito, in ragione dei divieti di cui all'art. 2721 c.c. e all'art. 2729 c.c. quanto alla prova presuntiva dei quali come detto la convenuta ha intesto avvalersi, posto che l'attrice avrebbe qualità di parte e non potrebbe giovarsi delle facilitazioni di cui all'art. 1417 c.c.
5. La domanda di accertamento del diritto di proprietà risulta infondata tanto in conseguenza della pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della simulazione che, trattandosi di diritto autodeterminato, della mancata prova degli elementi costitutivi della fattispecie della usucapione osservandosi pure come, a rigore, l'onere di contestazione, che per la sua operatività suppone la simmetrica specificità della attività assertiva attorea, opera solamente in relazione ai fatti noti alla parte onerata della contestazione (Cass. 22.5.2023, Ord. 12064).
Peraltro dall'esame dei verbali di accesso all'immobile non si ravvisa l'esercizio di alcun potere di fatto sul bene ad opera dell'attrice e già in punto di fondatezza giuridica delle asserzioni va rilevato come l'intestazione di utenze non sia indice di possesso, non trattandosi di atto di godimento del bene potendo pure avvenire per contro altrui e come il mancato godimento del bene da parte del proprietario non conduca all'acquisto altrui per usucapione, che è ipotesi prescrizione acquisitiva e non già estintiva.
6. Le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio della soccombenza in difetto di eccezionali ragioni per derogarvi.
Si ritiene di dover liquidare il compenso relativo al giudizio di merito in base ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore indicato dall'attore – complessità media, ai valori medi per la fase di studio e minimo per quella di introduzione e decisoria, stante la natura documentale della causa.
Quanto al subprocedimento cautelare in corso di causa deve osservarsi come alla liquidazione debba procedersi contestualmente alla decisione del merito posto che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha rilevanza autonoma ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite posto che il criterio della soccombenza non si fraziona in base alla fase ma va apprezzato in maniera unitaria alla decisione finale (Cass. Sez. 2, 25.3.2022, Ord. 9785). Ove la liquidazione sia stata comunque effettuata sebbene erroneamente – come nel caso di specie in sede di reclamo – essa deve essere in ogni caso riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa (Cass. Sez. 3, 13.5.2021, Ord. 12898). Tenuto conto di tali principi si reputa congruo
8 liquidare il complessivo compenso per la fase cautelare, comprensiva del reclamo, nella somma in tale sede liquidata e parti ad € 2.910,00 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%).
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve essere disposta la distrazione in favore dell'Avv. ES
ZI, dichiaratasi antistataria.
7. Deve essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. avanzata dalla convenuta
. CP_1
Lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16.9.2021, n. 25041; Cass. Sez. 3, 4.8.2021,
n. 22208; Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). A differenza delle ipotesi previste dagli altri commi, non si richiede la domanda di parte né la prova del danno occorrendo pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente - sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione o opposizione.
Nel caso di specie l'iniziativa processuale di parte opponente merita la sanzione in commento posto che:
- gli scritti introduttivi denotano un totale mutamento di prospettiva, apprezzabile sotto il profilo qui rilevante;
- l'attrice da una parte si è resa cessionaria del credito e, a fronte dell'eccepita simulazione nel giudizio di opposizione, ha qui sostenuto trattarsi di simulazione relativa con stipulazione in proprio favore, che pure sarebbe incompatibile con la cessione del credito predetto e resta pure ragionevolmente impossibile credere che essa non sia stata informata di quanto qui ha infondatamente sostenuto.
Oltre ad essere connotata quantomeno da colpa grave, l'iniziativa dell'opponente risulta strumentalmente sviata dal fine istituzione del diritto d'azione (v. Cass. Sez. 3, 31.3.2025, Ord.
8453) in quanto, nella sostanza, finalizzata a ostacolare le iniziative intraprese dalla al Pt_2 fine di dare esecuzione al provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2,
21.11.2017, n. 27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, l'attrice va
9 condannato al pagamento, in favore della controparte in favore della controparte costituita della somma stabilita nella frazione (Cass. Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902) del terzo di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori) reputata congrua per la gravità della condotta nonché per la proposizione di istanza cautelare e successivo reclamo.
Tale somma sostituisce, per quanto già osservato in punto di spese di lite e vista la natura accessoria della statuizione, l'importo liquidato in sede di reclamo.
[... 8. Essendo stato prospettato che la compravendita venne simulata al fine di sottrarre beni di alla garanzia del Fisco, creditore qualificato, e venendo, quindi, Controparte_3 potenziali profili di penale rilevanza ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, procedibile ex officio, si impone la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico Ministero per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte dal Parte_1
- CONDANNA DI lla refusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1 costituita, che si liquidano complessivamente, anche con riferimento Controparte_1 alla fase cautelare e di reclamo, in € 7.535,00 oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed
I.V.A. (22%), disponendone il pagamento diretto in favore dell'Avv. ES ZI, distrattaria;
- CONDANNA DI ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento in Parte_1 favore della parte costituita, della ulteriore somma di € 2.511,67 che Controparte_1 assorbe e sostituisce quella liquidata in sede di reclamo.
DISPONE trasmettersi copia della presente sentenza al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Avezzano per quanto di competenza.
MANDA la Cancelleria degli adempimenti di legge.
Così deciso, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. PA LEPIDI
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