Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41755/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 in atti, dall' Avv. Daniele Parisi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Galleria
Unione 1;
attrice contro
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vittorio Ciancio del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Napoli, Via A. Rossini n. 3; convenuta pagina 1 di 8
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'On.le Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria eccezione e istanza anche in via istruttoria e incidentale, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare tenuta ad adempiere all'obbligazione di pagamento assunta CP_2
in data 22-29/03/2022 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di della somma di Euro 130.604,00, nonché a CP_1 corrispondere l'ulteriore di Euro 32.980,00 a titolo di pagamento delle fatture nr. 103040162 di Euro 20.865,84 del 24/03/2022 e nr. 103120351 di Euro 12.114,16 del 26/04/2022 emesse da nei suoi confronti e, così, CP_1 la complessiva somma di Euro 163.584,00, o diversa somma così come verrà provata in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.LGS 231/02 dal dì del dovuto fino al giorno del pagamento, NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi che non sia ritenuta efficace la transazione inter partes in data 22-29/03/2022, accertare e dichiarare tenuta a pagare le fatture emesse da nei suoi CP_2 CP_1 confronti per Euro 163.903,62, nonché il diritto di di ripetere la somma CP_1 di Euro 60.046,00 pagata a per in pagamento oggettivo CP_2 privo di causa (la transazione del 22-29/03/2022) e, per l'effetto, condannare a pagare a la somma di Euro 223.949,62 portata dai CP_2 CP_1 remessa in o quella diversa somma così come verrà provata in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.LGS 231/02 dal dì del dovuto fino al giorno del pagamento. IN OGNI CASO emettere ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Parte convenuta ha precisato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Roma;
2) rigettare, in via principale, la domanda attorea, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che le somme cui venga eventualmente condannata la convenuta vengano compensate con l'importo dovuto a sua volta dall'attrice in favore della convenuta, che verranno meglio quantificate in corso di causa;
ovvero che vengano considerevolmente limitate le somme dovute all'attrice in virtù della detta compensazione, secondo quanto ritenuto di giustizia;
4) con vittoria di
pagina 2 di 8 spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, dalla società la quale, sul Controparte_1 presupposto dell'esecuzione in favore di di “numerosi Controparte_2 trasporti”, ha dedotto: a) l'avvenuta stipulazione con la predetta società di un accordo transattivo in forza del quale quest'ultima “si era impegnata al pagamento immediato di euro 130.604,00 a fronte del ricevimento di un pagamento da parte di di euro 60.046,00 a titolo di risarcimento CP_1 danni”; b) di aver effettuato il pagamento della su menzionata somma di euro 60.046,00 in favore della convenuta;
c) l'inadempimento di CP_2 rispetto all'obbligazione di pagamento assunta con la transazione;
d)
[...] che, nel frattempo, erano scadute altre due fatture, di guisa che ad oggi il credito dell'attrice nei confronti della convenuta era divenuto pari a euro
163.903,62. Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice ha domandato al
Tribunale, in via principale, di condannare all'adempimento del CP_2 contratto di transazione mediante il pagamento in proprio favore della somma di € 130.604,00, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di €
32.980,00 come indicata dalle fatture menzionate in citazione e, in via subordinata, di condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma complessivamente risultante dalle fatture in atti di €
163.903,62 e alla restituzione sempre in proprio favore della somma di €
60.046,00, oltre interessi e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande attoree, Controparte_2 chiedendone il rigetto. In particolare, parte convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Roma, luogo in cui ha sede la società convenuta e ha dedotto: a) l'assenza di prova della transazione, non avendo l'attrice depositato in giudizio alcun pagina 3 di 8 documento al riguardo;
b) l'esistenza di un proprio controcredito di natura risarcitoria, da far valere in compensazione nel caso di accoglimento della domanda attorea.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 4.12.2024, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, va, innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare in tale atto la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie,
l'eccezione sollevata da parte convenuta nei termini decadenziali di rito non risulta completa, essendosi essa limitata ad affermare che “il foro del debitore ex art. 19 c.p.c.” era “rappresentato dal Tribunale di Roma” e, dunque, senza neppure contestare la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c. relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”, e senza neanche spiegare le ragioni per le quali, in tesi, il
“foro di Milano” non coinciderebbe “né con il luogo in cui è sorta né con il luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, di pagina 4 di 8 guisa che l'eccezione in parola deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
Ciò posto, deve osservarsi che le domande di pagamento proposte da
[...] nei confronti di sono infondate e, CP_1 CP_1 Controparte_2 pertanto, non possono essere accolte.
Come sopra visto, parte attrice ha, in primo luogo, agito per l'adempimento della transazione in tesi stipulata inter partes in data 22-29 marzo 2022.
Ora, premesso che, com'è noto, ai sensi dell'art. 1967 c.c., “la transazione deve essere provata per iscritto”, va osservato, in senso decisivo, che non è stata offerta dall'attrice alcuna prova documentale in ordine all'effettiva esistenza, e al relativo contenuto, del contratto di transazione in parola.
Né, invero, parte attrice ha depositato nel fascicolo telematico i documenti richiamati nell'atto di citazione in quanto, in tesi, contenenti la prova della transazione medesima – e ciò neppure successivamente al rilievo svolto dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta circa l'assenza di prova documentale della transazione de qua.
Parimenti, è completamente mancata da parte dell'attrice altresì la prova dell'asserito pagamento della somma di € 60.046,00 (in relazione al quale parte attrice ha peraltro anche omesso di effettuare qualsivoglia allegazione in ordine alle circostanze di tempo e alle concrete modalità con le quali siffatto pagamento sarebbe in tesi avvenuto), di guisa che, già solo per questa ragione, neppure può accogliersi la domanda di ripetizione della suddetta somma avanzata in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Neppure può accogliersi, infine, l'ulteriore domanda, sempre formulata da parte attrice in via subordinata, di pagamento della complessiva somma di €
163.903,62 indicata nelle fatture menzionate nell'atto di citazione, in quanto anch'essa sfornita di prova.
pagina 5 di 8 Premesso, infatti, che grava sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione l'onere di allegare e provare la fonte (negoziale o legale) della sua pretesa e il relativo termine di scadenza, con la doverosa precisazione che chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto, deve osservarsi che, nella specie, parte attrice si è limitata, nei termini decadenziali di rito, a genericamente dedurre di aver effettuato “numerosi trasporti in nome e per conto della società convenuta senza Controparte_2 tuttavia alcunché di specifico allegare in ordine al titolo della pretesa de qua, nulla avendo essa indicato circa l'esistenza -e relativo contenuto- di un eventuale contratto di trasporto tra le parti, di guisa che neppure è dato evincersi quali sarebbero le condizioni economiche in tesi pattuite tra le parti e, dunque, i criteri utilizzati dall'attrice per la determinazione del suo preteso credito. Né, la predetta attrice ha allegato le circostanze fattuali relative ai trasporti in tesi eseguiti per la convenuta e in relazione ai quali ha chiesto il pagamento di corrispettivi.
E dovendosi al riguardo pure osservare che l'onere gravante sul convenuto, ai sensi degli artt. 167 e 115 c.p.c., di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, va necessariamente coordinato con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale, come nella specie, dei fatti costitutivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione non può che esonerare il convenuto dall'onere di compiere una circostanziata contestazione di quanto (apoditticamente) dedotto dall'attore.
Né, infine, la carenza allegativa sopra riscontrata potrebbe in alcun modo ritenersi colmata per effetto della produzione documentale effettuata dall'attrice. Al riguardo va, infatti, innanzitutto osservato, da un lato, che gli pagina 6 di 8 elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo e, da altro lato, che i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti;
con la precisazione che la portata chiarificatoria dei documenti non può che attenere ad un quadro allegatorio già prospettato, evenienza che nella specie, come sopra visto, non può dirsi verificata. E dovendosi in ogni caso rilevare, in senso, invero, del tutto dirimente, che, nella specie, delle quindici fatture menzionate nell'atto di citazione, ne risultano depositate soltanto sette (docc. da 2 a 8 bis) -e precisamente le fatture nn. 102039905, 102275464, 102346729, 102421902, 102487344,
102562798, 102640327-.
Pertanto, tutte le domande avanzate dall'attrice vanno rigettate, con conseguente assorbimento dell'eccezione di compensazione sollevata in via subordinata da parte convenuta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - rigetta tutte le domande proposta da nei confronti Controparte_1 di Controparte_2
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, liquidate in € 3.200,00 per compensi professionali,
[...] oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 24 Marzo 2025
La Giudice
Francesca Avancini
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