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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 297 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Grassi (c.f. ) e C.F._1
Gaia Galeazzi (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._2
in Piazzetta Zavagli n. 1 a Rimini, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Coppola (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Macanno n. C.F._3
38/A a Rimini, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 712/2022 del 14.7.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.11.2024:
Appellante ( : Parte_1
“previa ammissione delle richieste istruttorie (interrogatorio formale ed esame testi) già
pagina 1 di 7 indicate dalla società in seconda memoria 186, VI co., c.p.c.; Parte_1
- In ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la fondatezza della pretesa creditoria della società in riferimento alla somma Parte_1 di € 16.550,00 (sedicimilacinquecentocinquanta//00) per i lavori eseguiti su commissione della società pagamento dell'importo di € 16.550,00 Controparte_1
(sedicimilacinquecentocinquanta//00), a favore della società oltre agli Parte_1 interessi dovuti dalla data della ricezione della fattura (13.08.2020) al saldo effettivo.
- accertare e condannare per responsabilità ex art. 96 c.p.c. l'odierna parte appellata;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Appellata : Controparte_1
“respinta ogni contraria istanza, revocarsi e annullare nonché dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo RG. 3581/2020 del Tribunale di Rimini depositato in data 11.01.21 notificato in data 18.01.21 per i fatti estintivi dedotti in citazione;
nel merito, previo accertamento del lavoro di semplice tinteggiatura svolto da , Parte_1 giusto computo di 156 ore redatto dichiararsi interamente pagato il relativo corrispettivo da parte della committente;
previo l'accertamento del dovere di buona fede contrattuale da parte di , dichiararsi inesistente il credito azionato col decreto ingiuntivo RG Parte_1
3581/2020 e per l'effetto dichiararsi che nulla risulta dovuto da parte di
[...] per il titolo dedotto in giudizio;
CP_1 con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui o appaltatrice) otteneva dal Tribunale di Parte_1 Parte_1
Rimini il decreto ingiuntivo n. 85/2021 del 13.1.2021 con il quale veniva ingiunto alla
[...]
(da qui o committente) di pagare Controparte_1 CP_1
l'importo di € 16.550,00 quale somma dovuta a saldo per lavori di ristrutturazione delle facciate dell'immobile di Prati di Tivo.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la Controparte_1
proponeva opposizione con atto di citazione del 15.2.2021, esponendo:
- i lavori commissionati alla erano sono stati di tinteggiatura dei loggiati Parte_1
presenti sulla facciata dell'albergo e non di ristrutturazione;
- la aveva allegato il computo delle ore necessarie a svolgere i lavori di Parte_1
tinteggiatura per un totale di 156 ore e perciò moltiplicando il monte ore per la tariffa oraria vigente presso le associazioni di categoria - pari a € 30,00-, il prezzo complessivo per l'opera effettuata era pari ad € 4.680,00;
- la committente aveva versato a saldo la somma di € 3.980,00;
- la aveva emesso fattura per lavori parzialmente inesistenti ed anzi la Parte_1
pagina 2 di 7 committente aveva messo a disposizione la materia prima per la tinteggiatura (vernici, pennelli ecc.), acquistata presso il Colorificio Ambrosini;
- l'appaltatrice aveva violato i principi di buona fede e correttezza.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del provvedimento monitorio.
3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Parte_1
- i lavori erano stati commissionati dalla società opponente, concordarti ed accettati;
- detti lavori consistevano nella ristrutturazione delle facciate e nella tinteggiatura di 3 campi da tennis per un importo preventivato di € 20.500,00;
- la committente aveva versato solo un acconto di € 3.950,00 (fatt. n. 53);
- dalle conversazioni ricavabili dagli “screenshot” dei messaggi scambiati con la CP_1
, emergeva che le parti avevano concordato un prezzo a saldo di € 17.000,00.
[...]
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 712/2022, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 25.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018).
9. Venendo quindi al primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata valutazione pagina 3 di 7 da parte del Tribunale degli elementi documentali portati a sostegno della pretesa creditoria in punto conoscenza e riconoscimento del debito da parte della committente. In particolare, secondo l'appellante, con la messaggistica ricavabile dagli “screenshot” della chat di
Whatsapp del 13.8.2020, depositata dall'appellante, sarebbe stata fornita la prova che la CP_1
era a conoscenza, prima della emissione della fattura, dell'esistenza di un preventivo di
[...]
€ 17.000,00 ed anzi l'aveva riconosciuto subordinando il pagamento alla preventiva emissione della fattura. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che non vi fosse prova della conoscenza della fattura (recte del debito) e accettazione da parte della committente. Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appaltatrice ritiene di aver dimostrato sia con i suddetti “screenshot”, sia con i video e le altre riproduzioni fotografiche agli atti (avvenuta con il deposito anche del fascicolo monitorio), di aver adempiuto alla propria obbligazione e quindi la fondatezza del credito, senza peraltro che vi sia stata alcuna specifica contestazione da parte della . CP_1
10. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondati.
11. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006).
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003).
12. Ciò premesso, appare dirimente affrontare la questione relativa alla valenza delle conversazioni riprodotte mediante “screenshot” della messaggistica “Whatsapp” ai fini della prova dell'avvenuto riconoscimento del debito. Sul tema è intervenuta recentemente la
Cassazione, in un caso sovrapponibile a quello per cui è causa, affermando che “i messaggi
“whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi
pagina 4 di 7 estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n.
11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez.
2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)” (così in motivazione Cass. n. 1254/2025).
13. Nella fattispecie, l'appellata non ha disconosciuto le riproduzioni degli “screenshot” di
Whatsapp depositate (doc. 1 e 2) dalla a suffragio della pretesa creditoria. È noto Parte_1
che a seguito della costituzione in giudizio, la contestazione dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo o al più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. Detto onere si considera assolto ove la contestazione sia specifica rispetto ai fatti dedotti da controparte e non affidata a frasi di rito o di contenuto generico.
14. Nella fattispecie, la non ha disconosciuto l'attendibilità e la provenienza degli CP_1
screenshot, né ha contestato (se non genericamente) i fatti emergenti dalla chat (v. note scritte del 21.3.2021), limitandosi ad argomentare la propria difesa solo sulla valenza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. conclusionale).
15. Rilevata quindi la valenza probatoria di tale documentazione, la Corte ritiene che la prova del credito trovi ampio riscontro in punto di riconoscimento del debito da parte dell'appellata.
Nelle conversazioni del 19.7.2020, intercorse tra il socio della ( CP_1 Testimone_1
(1) ed il legale rappresentante della il primo sollecita Controparte_2
l'emissione della fattura di € 17.000,00 da inviare alla committente;
nella successiva conversazione del 13.8.2020, il sollecita nuovamente l'emissione della Testimone_1
fattura precisando “Ricatti no prima fattura poi si paga era così sono due mesi che Pt_2
(1) Il socio era colui che per conto della aveva commissionato i lavori alla Testimone_1 CP_1 [...]
come risulta allegato dalla nell'atto di opposizione. Pt_1 CP_1
pagina 5 di 7 ne parliamo mi hai inviato anche preventivo 17000”. Dunque, risulta provato che non solo la era a conoscenza della somma da versare, ma che la somma di € 17.000,00 di cui CP_1
veniva chiesta l'emissione della fattura (successivamente emessa il 14.8.2020), era la somma dovuta. Neppure successivamente all'invio di tale fattura emergono contestazioni in merito all'importo dovuto. Pertanto, si deve ritenere che l'appellante abbia fornito la prova del credito, attraverso il riconoscimento del debito della controparte.
16. L'appello deve quindi essere accolto con riforma della decisione impugnata e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
17. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate in complessivi € 4.815,00 (€ 875,00 fase di studio, € 740,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase istruttoria, € 1.620,00 fase decisionale) e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Rimini n. 712/2022 del 14.7.2022, conferma integralmente il
Decreto Ingiuntivo n. 85/2021 del 13.1.2021 emesso dal Tribunale di Rimini e condanna l pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1 della somma di € 16.550,00 oltre spese, competenze ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, come indicate nel decreto ingiuntivo;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 4.815.00 per
[...]
compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in €
3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
Bologna, 23 settembre 2025.
Il Presidente
pagina 6 di 7 Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
Dott. Andrea Lama
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 297 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Grassi (c.f. ) e C.F._1
Gaia Galeazzi (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._2
in Piazzetta Zavagli n. 1 a Rimini, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Coppola (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Macanno n. C.F._3
38/A a Rimini, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 712/2022 del 14.7.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.11.2024:
Appellante ( : Parte_1
“previa ammissione delle richieste istruttorie (interrogatorio formale ed esame testi) già
pagina 1 di 7 indicate dalla società in seconda memoria 186, VI co., c.p.c.; Parte_1
- In ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la fondatezza della pretesa creditoria della società in riferimento alla somma Parte_1 di € 16.550,00 (sedicimilacinquecentocinquanta//00) per i lavori eseguiti su commissione della società pagamento dell'importo di € 16.550,00 Controparte_1
(sedicimilacinquecentocinquanta//00), a favore della società oltre agli Parte_1 interessi dovuti dalla data della ricezione della fattura (13.08.2020) al saldo effettivo.
- accertare e condannare per responsabilità ex art. 96 c.p.c. l'odierna parte appellata;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Appellata : Controparte_1
“respinta ogni contraria istanza, revocarsi e annullare nonché dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo RG. 3581/2020 del Tribunale di Rimini depositato in data 11.01.21 notificato in data 18.01.21 per i fatti estintivi dedotti in citazione;
nel merito, previo accertamento del lavoro di semplice tinteggiatura svolto da , Parte_1 giusto computo di 156 ore redatto dichiararsi interamente pagato il relativo corrispettivo da parte della committente;
previo l'accertamento del dovere di buona fede contrattuale da parte di , dichiararsi inesistente il credito azionato col decreto ingiuntivo RG Parte_1
3581/2020 e per l'effetto dichiararsi che nulla risulta dovuto da parte di
[...] per il titolo dedotto in giudizio;
CP_1 con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui o appaltatrice) otteneva dal Tribunale di Parte_1 Parte_1
Rimini il decreto ingiuntivo n. 85/2021 del 13.1.2021 con il quale veniva ingiunto alla
[...]
(da qui o committente) di pagare Controparte_1 CP_1
l'importo di € 16.550,00 quale somma dovuta a saldo per lavori di ristrutturazione delle facciate dell'immobile di Prati di Tivo.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la Controparte_1
proponeva opposizione con atto di citazione del 15.2.2021, esponendo:
- i lavori commissionati alla erano sono stati di tinteggiatura dei loggiati Parte_1
presenti sulla facciata dell'albergo e non di ristrutturazione;
- la aveva allegato il computo delle ore necessarie a svolgere i lavori di Parte_1
tinteggiatura per un totale di 156 ore e perciò moltiplicando il monte ore per la tariffa oraria vigente presso le associazioni di categoria - pari a € 30,00-, il prezzo complessivo per l'opera effettuata era pari ad € 4.680,00;
- la committente aveva versato a saldo la somma di € 3.980,00;
- la aveva emesso fattura per lavori parzialmente inesistenti ed anzi la Parte_1
pagina 2 di 7 committente aveva messo a disposizione la materia prima per la tinteggiatura (vernici, pennelli ecc.), acquistata presso il Colorificio Ambrosini;
- l'appaltatrice aveva violato i principi di buona fede e correttezza.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del provvedimento monitorio.
3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Parte_1
- i lavori erano stati commissionati dalla società opponente, concordarti ed accettati;
- detti lavori consistevano nella ristrutturazione delle facciate e nella tinteggiatura di 3 campi da tennis per un importo preventivato di € 20.500,00;
- la committente aveva versato solo un acconto di € 3.950,00 (fatt. n. 53);
- dalle conversazioni ricavabili dagli “screenshot” dei messaggi scambiati con la CP_1
, emergeva che le parti avevano concordato un prezzo a saldo di € 17.000,00.
[...]
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 712/2022, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 25.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018).
9. Venendo quindi al primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata valutazione pagina 3 di 7 da parte del Tribunale degli elementi documentali portati a sostegno della pretesa creditoria in punto conoscenza e riconoscimento del debito da parte della committente. In particolare, secondo l'appellante, con la messaggistica ricavabile dagli “screenshot” della chat di
Whatsapp del 13.8.2020, depositata dall'appellante, sarebbe stata fornita la prova che la CP_1
era a conoscenza, prima della emissione della fattura, dell'esistenza di un preventivo di
[...]
€ 17.000,00 ed anzi l'aveva riconosciuto subordinando il pagamento alla preventiva emissione della fattura. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che non vi fosse prova della conoscenza della fattura (recte del debito) e accettazione da parte della committente. Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appaltatrice ritiene di aver dimostrato sia con i suddetti “screenshot”, sia con i video e le altre riproduzioni fotografiche agli atti (avvenuta con il deposito anche del fascicolo monitorio), di aver adempiuto alla propria obbligazione e quindi la fondatezza del credito, senza peraltro che vi sia stata alcuna specifica contestazione da parte della . CP_1
10. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondati.
11. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006).
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003).
12. Ciò premesso, appare dirimente affrontare la questione relativa alla valenza delle conversazioni riprodotte mediante “screenshot” della messaggistica “Whatsapp” ai fini della prova dell'avvenuto riconoscimento del debito. Sul tema è intervenuta recentemente la
Cassazione, in un caso sovrapponibile a quello per cui è causa, affermando che “i messaggi
“whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi
pagina 4 di 7 estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n.
11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez.
2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)” (così in motivazione Cass. n. 1254/2025).
13. Nella fattispecie, l'appellata non ha disconosciuto le riproduzioni degli “screenshot” di
Whatsapp depositate (doc. 1 e 2) dalla a suffragio della pretesa creditoria. È noto Parte_1
che a seguito della costituzione in giudizio, la contestazione dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo o al più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. Detto onere si considera assolto ove la contestazione sia specifica rispetto ai fatti dedotti da controparte e non affidata a frasi di rito o di contenuto generico.
14. Nella fattispecie, la non ha disconosciuto l'attendibilità e la provenienza degli CP_1
screenshot, né ha contestato (se non genericamente) i fatti emergenti dalla chat (v. note scritte del 21.3.2021), limitandosi ad argomentare la propria difesa solo sulla valenza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. conclusionale).
15. Rilevata quindi la valenza probatoria di tale documentazione, la Corte ritiene che la prova del credito trovi ampio riscontro in punto di riconoscimento del debito da parte dell'appellata.
Nelle conversazioni del 19.7.2020, intercorse tra il socio della ( CP_1 Testimone_1
(1) ed il legale rappresentante della il primo sollecita Controparte_2
l'emissione della fattura di € 17.000,00 da inviare alla committente;
nella successiva conversazione del 13.8.2020, il sollecita nuovamente l'emissione della Testimone_1
fattura precisando “Ricatti no prima fattura poi si paga era così sono due mesi che Pt_2
(1) Il socio era colui che per conto della aveva commissionato i lavori alla Testimone_1 CP_1 [...]
come risulta allegato dalla nell'atto di opposizione. Pt_1 CP_1
pagina 5 di 7 ne parliamo mi hai inviato anche preventivo 17000”. Dunque, risulta provato che non solo la era a conoscenza della somma da versare, ma che la somma di € 17.000,00 di cui CP_1
veniva chiesta l'emissione della fattura (successivamente emessa il 14.8.2020), era la somma dovuta. Neppure successivamente all'invio di tale fattura emergono contestazioni in merito all'importo dovuto. Pertanto, si deve ritenere che l'appellante abbia fornito la prova del credito, attraverso il riconoscimento del debito della controparte.
16. L'appello deve quindi essere accolto con riforma della decisione impugnata e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
17. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate in complessivi € 4.815,00 (€ 875,00 fase di studio, € 740,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase istruttoria, € 1.620,00 fase decisionale) e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Rimini n. 712/2022 del 14.7.2022, conferma integralmente il
Decreto Ingiuntivo n. 85/2021 del 13.1.2021 emesso dal Tribunale di Rimini e condanna l pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1 della somma di € 16.550,00 oltre spese, competenze ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, come indicate nel decreto ingiuntivo;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 4.815.00 per
[...]
compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in €
3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
Bologna, 23 settembre 2025.
Il Presidente
pagina 6 di 7 Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
Dott. Andrea Lama
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