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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4491/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in 38123 Trento – Parte_1 C.F._1
Via A. Volta n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Pio A. Viola del Foro di Trento (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 38122 Trento – Via C.F._2 Romagnosi n. 26, giusto mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA ) sito in 38123 – Trento – Via A. Volta n. 10, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo amministratore pro tempore dott. (C.F. ; P.IVA Controparte_2 C.F._3
) con studio in Via De Finetti n. 36 a 38123 Trento, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Matteo Pallanch del Foro di Trento (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 di lui studio in 38122 Trento – Via delle Orne n. 32, come da procura con elezione di domicilio in copia autenticata firmata digitalmente, allegata alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 III comma cpc e art. 10 DPR n. 123/2001;
CONVENUTO IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sito in Trento, in via Volta n. Controparte_1 10 (ed eventualmente dell'amministrazione condominiale), nella causazione del sinistro che ha interessato l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra contraddistinto dalla p.m. 37 Parte_1 della p. ed. 6033 in c.c. Trento a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni del condannare il (ed eventualmente in solido con Controparte_1 Controparte_1
l'amministrazione condominiale se ritenuta corresponsabile) al risarcimento di tutti i danni procurati alla sig.ra per le voci esposti in narrativa, in particolare per lavori di ripristino, per Parte_1 mancato utilizzo dei locali della propria unità immobiliare resi in parte inidonei causa le infiltrazioni, nonché per spese sostenute per il tecnico incaricato e per assistenza legale nella fase stragiudiziale, pari pagina 1 di 10 ad € 6.291,73 (somma come analiticamente su esposta con detrazione dell'acconto ricevuto di euro 1.700,00 già operati o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo, nonché oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo, spese di procedura di mediazione per le fasi esposte pari ad euro 661,63 (v. nota all. 13).
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori (rimborso forfettario, C.N.P.A. ed IVA come per legge, nonché di spese di C.T.U. e C.T.P.).
In via istruttoria Insiste all'occorrenza nell'ammissione delle istanze istruttorie sino ad ora non ammesse, come formulate nelle memorie ex art. 183 VI c. n. 2 e 3 cpc e nei verbali d'udienza, ogni istanza istruttoria avversaria rigettata.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
-richiamato interamente quanto eccepito dedotto e richiesto in comparsa di costituzione e risposta dd.
05.03.2020, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 cpc rispettivamente dd. 23.11.2020, 22.12.2020 e 11.01.2020 oltre che in verbale d'udienza dd. 22.11.2023, e conclude in via istruttoria come da seconda e terza memoria ex art. 183, comma 6 cpc e nel merito come segue:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Trento, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande di parte attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 28.03.2019, notificato il 05.12.2019, conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità dello stesso, Controparte_1 nella causazione del sinistro che aveva interessato l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni del al risarcimento di tutti i danni patiti CP_1 dall'attrice, ed in particolare per lavori di ripristino;
per mancato utilizzo dei locali della propria unità immobiliare resi in parte inidonei causa le infiltrazioni, per spese sostenute per il tecnico incaricato e per assistenza legale nella fase stragiudiziale, pari ad € 6.291,73, o per la somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande formulate: 1) che in data 11.12.2017 l'unità immobiliare di proprietà di posta al settimo ed ultimo piano del Parte_1 Controparte_1 subiva gravi danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto denunciati verbalmente e CP_3 per iscritto con missiva dd. 04.01.2018 (v. all. 1); 2) che la danneggiata richiedeva in più occasioni interventi conservativi urgenti, nonché di procedere in contraddittorio ad una verifica tra tecnici delle parti interessate per concordare una soluzione efficace e definitiva al problema delle infiltrazioni, già manifestatosi nel recente passato;
3) che le rinnovate richieste non sortivano alcun effetto;
4) che il tecnico di fiducia incaricato dall'attrice confermava che le infiltrazioni provenivano dal tetto comune (v. all. 3); 5) che nel giugno 2018 il nuovo amministratore dott. riconosceva la Persona_1 necessità di intervenire sulle parti comuni del condominio, preannunciando interventi riparatori;
6) che il nuovo amministratore decideva di effettuare un intervento di portata contenuta, in economia, rimandando un intervento più importante in caso di future infiltrazioni, incaricando comunque una ditta specializzata ad eseguire una manutenzione della impermeabilizzazione di copertura prevedendo delle spese periodiche per interventi semestrali;
7) che nel novembre 2018 la SI sollecitava un intervento pagina 2 di 10 riparatore al fine di eseguire il ripristino dei locali della propria unità abitativa, chiedendo che non venissero presi in considerazione interventi tamponi;
8) che con comunicazione dd. 15.11.2018 l'amministratore comunicava che nello stesso giorno la ditta avrebbe Controparte_2 CP_4 iniziato i lavori di riparazione delle parti comuni del condominio (v. e-mail dd. 15.11.2018 – all. CP_1
5); 9) che l'intervento effettuato confermava che le infiltrazioni riguardavano diverse parti dell'impermeabilizzazioni del tetto, nonché la necessità di riparare diverse bocchette TPE a dimostrazione della gravità della situazione;
10) che a fronte delle richieste di pagamento del danno il condominio versava solamente la somma di € 1.700,00, trattenuta dall'attrice a titolo d'acconto; 11) che stante il mancato accoglimento delle ulteriori somme, la aveva promosso la procedura di Pt_1 mediazione, il cui esito era risultato negativo (v. all. 7); 12) che la quantificati in € 6.291,73 i Pt_1 costi per il ripristino dei locali danneggiati dalle infiltrazioni, per il mancato utilizzo dei locali, per il tecnico e per il legale incaricato – già detratto l'acconto di € 1.700,00 anticipato tramite l'assicurazione condominiale, dava la disponibilità a ridurre la propria pretesa;
13) che ciononostante l'assemblea decideva di versare € 800,00 ad integrazione di quanto anticipato, ovvero € 1.700,00 corrisposta dall'assicurazione; 14) che l'attrice riteneva che la somma di € 800,00 sarebbe stata trattenuta a titolo di acconto in quanto neppure sufficiente a rifondere la spesa sostenuta per il ripristino dei locali all'interno del proprio appartamento;
15) che il non versava alcuna ulteriore somma anche CP_1 all'esito della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo (v. all. 7). Costituitosi con comparsa dd. 05.03.2020 il convenuto nel rappresentare che Controparte_1
l'attrice, stante l'intervenuto accordo con il come da verbale assembleare dd. 19.07.2018 CP_1
(v. doc. 1), avesse ottenuto dall'assicurazione la somma di € 1.700,00 e che a distanza di tempo pretendeva, a titolo di risarcimento, la somma di circa € 8.000,00, a fronte della quale il Condominio proponeva di definire la vertenza con il pagamento di ulteriori € 1.300,00, pari a complessivi €
3.000,00, offerta tuttavia rifiutata dalla SI, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 17.03.2021, all'udienza dd. 09.03.2023 venivano assunti n. 2 testi di parte attorea. Con ordinanza dd. 13.03.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. dedotta dall'attrice, nominando quale C.T.U. il geom. a cui poneva i quesiti ivi formulati. Controparte_5
Con successiva ordinanza dd. 01.12.2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di convocazione del C.T.U. a chiarimenti formulata dal procuratore di parte convenuta, fissando udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 02.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte nei termini di seguito esposti. Invero, all'udienza dd. 22.06.2022 l'amministratore del tale , si è Controparte_1 Controparte_6 limitato a dichiarare in sede di interrogatorio formale di essere stato nominato nell'anno 2021 e quindi di non essere a conoscenza delle circostanze di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 15.12.2020 e comunque non aver mai visionato l'immobile dell'attrice. Alla medesima udienza l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il cap. 1) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 22.12.2020 di parte convenuta, ovvero che le infiltrazioni provenienti dal tetto del che avevano interessato l'unità abitativa dell'attrice, si Controparte_1
pagina 3 di 10 erano verificate in data 11.12.2017, precisando in relazione al cap. 5) che “ho ricevuto la somma di € 1.700,00 ma non è vero che era a integrale risarcimento ma solo a titolo di acconto”. Di contro la SI ha negato i capp. 2), 3) e 4), ovvero: A) che le infiltrazioni si erano interrotte in data
13.12.2017; B) che a seguito delle infiltrazioni verificatesi il giorno 11.12.2017 le condizioni dell'appartamento erano quelle riprodotte nella foto di pag. 5 doc. 4) parte convenuta;
C) che nel 2018 la accettava la somma di € 1.700,00 dal a titolo di integrale risarcimento del Pt_1 Controparte_1 danno per le infiltrazioni dd. 11.12.2017. Il teste di parte convenuta , legale rappresentante dell'omonima ditta, nel premettere Testimone_1 che “ci hanno chiamati per via di una nevicata a seguito della quale era entrata molta acqua nel condominio;
era prima di Natale mi pare di quattro o cinque anni fa”, ha confermato: A) che
“L'intervento completo è stato fatto successivamente in quanto in prima battuta abbiamo liberato gli scarichi che erano intasati dalla neve”; B) che sulla copertura era presente neve e acqua;
il canale di gronda e gli scarichi erano intasati. Questi interventi li ha fatti mio fratello che mi ha riferito Tes_2 queste circostanze”; C) che suo fratello aveva verificato che la causa dell'infiltrazione era costituita dall'accumulo di neve che aveva impedito il deflusso dell'acqua nei canali di scolo posti sulla copertura dell'edificio; D) che in tale occasione erano stati liberti gli scarichi sempre ad opera del fratello, socio della società; E) che per quanto aveva potuto accertare la copertura “necessitava di Cont interventi di riparazione che abbiamo eseguito”; F) che “l'amministratore, mi pare fosse ci chiamava un paio di volte all'anno affinché facessimo questo tipo di verifica (stato dell'impermeabilizzazione) e ciò è avvenuto da questo momento in poi ovvero dal luglio 2018”, Quanto al cap. 8) (“vero che le infiltrazioni dal tetto del agli appartamenti CP_1 CP_1 dell'ultimo piano si sono arrestate successivamente al giorno 13.12.2017”), il teste ha affermato “che abbiamo eseguito un intervento nel quale abbiamo saldato dei sormonti che non erano saldati sul verticale del canale di gronda per evitare che si infiltrasse l'acqua ma non ricordo quando abbiamo fatto questo tipo di intervento anzi può essere rilevata la data dalle fatture. Ho visto le infiltrazioni presenti nei due appartamenti posti all'ultimo piano. Penso che le infiltrazioni si siano arrestate dopo il 13.12.2017, io sono entrato nell'appartamento posto a destra rispetto alla scala, anche successivamente a dicembre 2017, e c'erano ancora i segni dell'umidità ma non so dire se fosse ancora bagnato il muro. Abbiamo anche fatto interventi sugli angoli dei camini”. Il teste , anch'egli di parte convenuta, amministratore del all'epoca dei Tes_3 Controparte_1 fatti, ha dichiarato: A) che “il sinistro è avvenuto domenica 10.11.2017 alle 21 sono stato chiamato e non potendo fare nulla in quel momento ho provveduto alle 8 del mattino seguente a contattare la segreteria del e mi hanno risposto che già erano impiegati altrove e che sarebbero intervenuti CP_4 nel pomeriggio. E il giorno seguente si presentò con l'attrezzatura necessaria per intervenire e a mezzogiorno era tutto sistemato. Da allora non so più nulla perché mi sono dimesso”; B) che la ditta aveva verificato lo stato della copertura del tuttavia “non ricordo la data CP_4 Controparte_1 esatta se era il 12.12 o il 13.12”; C) di aver avuto conoscenza “dell'intervento di pulizia dalla neve e dei canali di scalo ed è stato fatto il 12.12”. La teste di parte convenuta, nel premettere di essere “condomina del condominio, Tes_4 proprietaria dell'appartamento posto all'ultimo piano a fianco dell'appartamento della sig.ra e Pt_1 di aver “avuto anch'io le infiltrazioni in dicembre 2017 e sono stata risarcita dall'assicurazione del condominio”, ha affermato: 1) di aver avuto conoscenza che nel dicembre 2017 era stato CP
pagina 4 di 10 incaricato dalla di verificare le infiltrazioni che avevano interessato l'unità abitativa di Pt_1 quest'ultima, e ciò “in quanto ero presente nell'abitazione della sig.ra quando è intervenuto il Pt_1 sig. e ha dato consigli di cui al capitolo (1). ADR le infiltrazioni sono avvenute l'11.12.2017 ma CP non so quando il sig. sia venuto”; 2) di aver “visto il soggiorno e ricordo che la sig.ra ha CP Pt_1 dovuto spostare tutti i mobili e li ha dovuti coprire e mi ha riferito che si era accorta delle infiltrazioni perché mentre cenava in cucina si era accorta che gocciolava giù”; 3) che è intervenuto CP_4 nell'immediato e che l'amministratore ha avvisato la compagnia di assicurazione e che poi il si CP_4 era reso disponibile verso l'amministratore, a gennaio, a salire sul tetto per fare degli accertamenti tecnici e in questo era d'accordo anche il perito dell'assicurazione”; 4) che sia la che la Pt_1 Tes_4 avevano richiesto un intervento riparatore definitivo idoneo a risolvere la problematica;
5) che la compagnia assicurativa del si era rifiutata di risarcire il danno, ritenendo che la polizza CP_1 escludesse la copertura assicurativa per le infiltrazioni provenienti dal tetto del;
6) che vi CP_1 era stato un incontro tra l'amministratore , il e il perito della compagnia, “ma non CP_2 CP_4 ricordo se fosse presente il nostro geometra. Confermo che in questa occasione l'amministratore ci disse che era meglio che noi non partecipassimo all'incontro”; soggiungendo che l'intervento era stato eseguito nel novembre 2018. All'udienza dd. 09.03.2023 il teste di parte attorea nel premettere di essere “geometra CP amico di famiglia e mi hanno interpellato nella prima fase della problematica infiltrativa perché esperto di problematiche edilizie”, ha confermato: A) di aver verificato nel dicembre 2017, su incarico della le infiltrazioni che avevano interessato la propria unità abitativa e di avere quindi “dettato una Pt_1 lettera alla sig.ra in data 4.1.2018 da inviare all'amministratore”; 2) che in tale missiva il tecnico Pt_1 aveva evidenziato che le infiltrazioni in questione avevano interessato l'intonaco del soffitto del soggiorno, il distacco dell'intonaco dall'intradosso del solaio, con conseguente inagibilità del locale e che in altre pareti dell'alloggio si erano manifestate macchie di umidità; 3) che sia il che la CP
. avevano suggerito l'espletamento di un accertamento tecnico dello Controparte_9 stato della copertura al fine di stabilire gli interventi da eseguire;
4) che sia la che la Pt_1 Tes_4 sollecitavano un intervento riparatore definitivo idoneo a risolvere definitivamente la problematica Cont esistente, e ciò dapprima all'amministratore e quindi all'amministratore ; 5) che per CP_2 quanto riferitogli dall'attrice, l'amministratore condominiale nella primavera 2018 prendeva atto che la compagnia assicuratrice escludeva la copertura assicurativa per le infiltrazioni provenienti dal tetto del condominio;
6) che nel maggio 2018 la e la incaricano il geom. di Pt_1 Tes_4 CP_10 accertare le cause delle infiltrazioni al fine di suggerire interventi da effettuare, quantificandone i costi, soggiungendo il teste di aver “constatato che anche dopo alcuni mesi continuava a manifestarsi la presenza di umidità particolare nella proprietà Preciso di aver visto la proprietà una Pt_1 Tes_4 volta che il problema era marginale rispetto a quello della SI”; 7) che aveva visto la fattura relativa all'intervento riparatore del manto di copertura effettuato da . In data Controparte_9
15.11.2018; 8) che sino a tale intervento, “nel soggiorno i mobili erano spostati e insisteva un percolamento d'acqua. Successivamente al percolamento vi era la presenza di umidità significativa”, con conseguente inagibilità del soggiorno;
9) che la superficie del soggiorno inutilizzabile dalla Pt_1 era pari a mq. 18-20. Alla medesima udienza dd. 09.03.2023 il teste di parte attorea , “interessato dalla sig.ra CP_10
e a redigere una relazione sullo stato dei luoghi in data 20.03.2018” ha Parte_1 Tes_4
pagina 5 di 10 dichiarato: 1) che come “riportato anche nella mia relazione … nel soggiorno era coinvolto il solaio e le pareti laterali mentre nelle altre stanze solo il solaio, anche i poggioli avevano la parte di soffitto rovinata con l'intonaco staccato”; 2) che ha fatto un intervento di rimozione della neve e aveva CP_4 detto che non si trattava di un intervento risolutivo ma che si doveva effettuare degli approfondimenti. Credo che l'intervento fosse avvenuto a dicembre 2017. ADR queste circostanze le so in quanto la sig.ra SI mi ha dato tutta una serie di documentazione tra cui una lettera di da cui si CP_4 evinceva quanto riferito”; 3) che avevo un appuntamento il 2.7.2018 presso l'immobile con il perito dell'assicurazione del fabbricato e ci siamo presentati ma in quell'occasione non si era presentato nessuno. Ho fatto i miei rilievi e il soggiorno era inagibile e con la puzza di muffa e la copertura era ancora come l'avevo vista tre mesi prima”; 4) “che il 2.7. la guaina era ancora rotta”; 5) di aver visionato la fattura relativa all'intervento eseguito da in data Controparte_9
15.11.2018, avente ad oggetto la sostituzione di 2 bocche di scarico ed il posizionamento di 30 m di guaina;
6) che sino all'intervento anzidetto il soggiorno dell'appartamento della era rimasto Pt_1 inagibile a causa delle infiltrazioni ed i mobili accatastati, precisando che l'intervento di pittura interna lo hanno fatto nel momento in cui si è asciugato. ADR l'ultima volta io sono stato personalmente sul luogo il 2.7.2018”; 7) che la superficie del soggiorno era inutilizzabile, “anche se non l'ho misurato. La stanza era chiusa”. Nell'elaborato peritale dd. 18.09.2023 il nominato CTU geom. rappresentava che Controparte_5 all'atto del sopralluogo eseguito in data 19.05.2023 “si è constatato che l'unità abitativa è stata oggetto di lavori di ripristino e sistemazione delle parti ammalorate indicate negli atti di causa… risultava quindi in buono stato e senza segni di infiltrazioni di acqua, di scrostature, deterioramento degli intonaci e delle pitture, che erano stati individuati negli atti di causa che risultano visibili nella documentazione fotografica di parte attrice” (v. pag. 4 CTU). Ciò premesso, in relazione al quesito di cui all'ordinanza dd. 13.03.2023 (“quantificare il danno patito dall'unità immobiliare di proprietà dell'attrice , sita all'interno del a Parte_1 Controparte_1 causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale verificatosi nel dicembre 2017, nonché il danno per “inutilizzo di parte dell'immobile, reso parzialmente inabitabile per effetto di dette infiltrazioni”), il CTU, sulla scorta delle informazioni e dei dati presenti negli atti di causa “dove sono indicate le problematiche e le superfici interessate dalle infiltrazioni e i relativi danni lamentati, in particolare con l'analisi della documentazione fotografica in atti… che dimostra visivamente e concretamente la presenza delle problematiche”, ha stimato i danni, corrispondenti ai costi di ripristino, che hanno interessato il bagno, l'entrata ed il ripostiglio in complessivi € 5.826,30 + IVA, oltre ad € 1.500,00 per spese tecniche accessori inclusi pari a complessivi € 7.908,93 (v. pagg.
8-10 CTU). Quanto al danno per inutilizzo di parte dell'immobile a causa di dette infiltrazioni, il CTU ha stimato sulla scorta dell'O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare) in complessivi € 1.105,00 il valore di locazione al mese dell'immobile de quo, ovvero mq 130x8,5 (valore di locazione al mq per mese) (v. pagg. 10-11 CTU), correlando tale valore al tempo di mancato godimento del bene prima e durante i lavori” (v. pag. 11 CTU). Orbene, ciò premesso, alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle testimonianze rese, della documentazione prodotta e degli accertamenti peritali svolti, risultano provati sia i danni arrecati all'unità abitativa dell'attrice, causati dalle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale che la responsabilità dell'attuale convenuto, Controparte_1
pagina 6 di 10 Invero, preme evidenziare sotto il primo profilo che con missiva dd. 04.01.2018 l'attrice nel segnalare i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua dd. 11.12.2017 provvedeva a sollecitare l'amministratore condominiale dell'epoca, , “ad attivarsi con urgenza, oltre che per il risanamento dei danni, Tes_3 per risolvere in via definitiva il problema, incaricando un perito specializzato che approfondisca la situazione individuandone le cause affinché, attraverso interventi mirati venga attuata una soluzione efficace e definitiva nel più breve tempo possibile…” (v. doc. 1) attrice). Nella “Relazione sullo Stato dei Luoghi” dd. 10.05.2018 (v. doc. 3) il geom. tecnico di CP_10 fiducia dell'attrice, accertava “che il manto di copertura della p.ed. 6033 in prossimità degli appartamenti identificati dalle PP.MM. 36 e 37 non è in grado di garantire una perfetta tenuta all'acqua e pertanto dovrà essere completamente sostituito. Si consiglia pertanto di procedere con la rimozione della guaina esistente, posa in opera di barriera al vapore con sovrastante pannello isolante di adeguato spessore e nuovo telo impermeabilizzante avendo cura di raccordarlo ai pluviali, ai camini ed alle superfici verticali. Dovrà poi essere valutata la necessità di posizionare eventuali scossaline e sostituire le copertine in lamiera per impedire i percolamenti verticali sui poggioli, garantendo adeguati gocciolatoi”. Il costo dell'intervento di ripristino veniva stimato, quanto all'appartamento dell'attrice, in complessivi
€ 7.500,00. Con raccomandata A.R. dd. 21.05.2018 (v. doc. 2 attrice) il legale della sollecitava Pt_1
“definitivamente l'amministratore e quindi il condominio ad effettuare il dovuto approfondimento della problematica per concordare le soluzioni da adottare al fine di eliminare i problemi che hanno causato i danni alle unità immobiliari delle stesse mie assistite e ”. Pt_1 Tes_4 Si noti che con comunicazione dd. 10.07.2018 (v. doc. 8) attrice) l'amministratore Controparte_2
ammetteva che il tetto condominiale era danneggiato, precisando che “…la guaina era
[...] compromessa”, con conseguente intasamento dei pluviali per la neve e versamento d'acqua, impegnandosi a provvedere “al più presto a far riparare i punti in cui la guaina è rotta e, in seguito, a far controllare semestralmente la copertura, come sarebbe sempre opportuno fare in ogni condominio”.
Con e-mail dd. 25.07.2018 (v. doc. 24) attrice) il predetto amministratore segnalava alla ditta ZZ
“che, a seguito dell'assemblea del del 19/07/2018, mi è stato chiesto come accordato Controparte_1 nel precedente sopralluogo, di darvi incarico per procedere alla manutenzione della copertura, provvedendo, come da accordi, in economia, ipotizzando, come supporto, una spesa massima di
1.500,00 euro. A seguire, chiederei di calendarizzarsi un sopralluogo di controllo della copertura semestrale, per il quale vi incarico già da ora”. Dunque, a fronte delle infiltrazioni verificatesi in data 11.12.2017, denunciate tempestivamente dall'attrice con missiva dd. 04.01.2018, nel luglio 2018, allorquando era stato fissato un incontro tra l'amministratore ed i tecnici, alcun intervento era stato eseguito, come riferito dal teste secondo CP_10 cui la situazione riscontrata all'epoca corrispondeva a quella accertata dallo stesso in sede di sopralluogo dd. 20.03.2018 (v. doc. 3) cit.). All'udienza dd. 22.06.2022 il teste di parte convenuta ha affermato che a seguito ad Testimone_1 un primo intervento teso a liberare gli scarichi intasati dalla neve, risalente al dicembre 2017 “prima di Natale”, “L'intervento completo è stato fatto successivamente…”, confermando quanto evidenziato nella comunicazione dd. 15.01.2018 (v. doc. 14) attrice), ovvero, in particolare, “la nostra disponibilità ad eseguire alcune prove tecniche per verificare (ora che la neve non è più pesante) quali punti del pagina 7 di 10 manto impermeabile risultino logorati e da quali zone abbiano ragionevolmente avuto origine le infiltrazioni del mese scorso”. La teste di parte convenuta, oltre a confermare che l'appartamento della SI era stato Tes_4 interessato da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, verificatesi in data 11.12.2017, ha riferito che in occasione di un primo sopralluogo eseguito nell'immediatezza, il geom. aveva CP consigliato l'attrice di invitare immediatamente l'amministratore ad attivarsi per risolvere tale problematica. Inoltre ha rammentato la teste che a causa di tale fenomeno l'attrice era stata costretta a spostare tutti i mobili e a coprirli, avendo avuto contezza delle infiltrazioni mentre era intenta a cenare, sollecitando l'amministratore a porre in essere, nell'immediatezza, interventi parziali e, quindi, un intervento riparatore definitivo da concordare tra i tecnici, finalizzato a risolvere la problematica.
Dal canto suo il teste ha confermato tutti i capitoli di prova di parte attorea ed, in particolare, la CP presenza delle infiltrazioni provenienti dal tetto comune ed i danni arrecati all'unità abitativa della la quale era stata costretta a spostare il mobilio, nonché l'inagibilità dell'appartamento sino Pt_1 all'intervento della ditta ZZ eseguito il 15.11.2018. Il teste oltre ad aver predisposto la relazione tecnica in data 10.05.2018 su incarico della CP_10 Pt_1
e della (v. supra), ha riferito: A) che la ditta , pur avendo provveduto a rimuovere la Tes_4 CP_4 neve, non aveva effettuato alcun intervento risolutivo;
B) che in occasione dell'appuntamento tra tecnici previsto per il 02.07.2018, alcuna persona si era presentata, come evidenziato dal legale attoreo con e-mail in pari data inviata all'amministratore (v. doc. 21) attrice); C) che in tale data il soggiorno dell'appartamento era inagibile, presentando puzza di muffa;
D) che la copertura era ancora come l'avevo vista tre mesi prima”; E) “che il 27 la guaina era ancora rotta”. A ciò si aggiunga l'esito degli accertamenti peritali svolti dal CTU, che hanno confermato sia la presenza delle problematiche che i danni derivatine, i quali hanno interessato l'appartamento di proprietà dell'attrice (v. supra). Alla luce di quanto ampiamente esposto non pare possano esservi dubbi in ordine sia alle infiltrazioni che hanno interessato l'unità abitativa della alla provenienza delle stesse dal tetto condominiale Pt_1
e al nesso di causalità tra i danni arrecati alla proprietà attorea e tali fenomeni. Quanto al secondo profilo, concernente la responsabilità dell'attuale convenuto, Controparte_1 preme evidenziare che in occasione del sopralluogo eseguito dalla ditta in data 12.12.2017, CP_4 ovvero all'indomani dell'occorso, questa si era limitata a rimuovere la neve e alcune parti della copertura, riservandosi di intervenire successivamente al fine di accertare tutti i punti in cui risultava compromessa la guaina, all'evidenza ammalorata, rimanendo, tuttavia in vano, in attesa di disposizioni Cont in tal senso da parte dell'amministratore nonostante i solleciti della e del suo legale (v. Pt_1 docc. 1)-2) attrice). Sull'esito del sopralluogo dd. 12.12.2017 vale richiamare dal teste , secondo cui il Testimone_1 fratello si era limitato a liberare alcune parti della copertura della neve, che egli stesso, visionata la copertura, ha affermato che necessitava di interventi di riparazione, che di fatto sono stati eseguiti nel novembre 2018, come si evince dalla fattura n. 227/00 dd. 16.11.2018 (v. doc. 29) attrice), considerato che detto intervento, già programmato per la fine dell'ottobre 2018, come da comunicazione dd. 10.10.2018 (v.doc. 25 bis) attrice), era stato rinviato in quanto “la pioggia non consente di saldare efficacemente la nuova guaina bituminosa;
anche le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono confortanti”, come da e-mail dd. 06.11.2018 (v. doc. 28) attrice). pagina 8 di 10 Sempre sul punto preme evidenziare che per quanto dichiarato dal teste ancorché vi fosse la CP necessità di effettuare accertamenti tecnici sulla copertura condominiale e che tale richiesta fosse stata Cont rappresentata agli amministratori e , solo quest'ultimo, dopo il luglio 2018, aveva CP_2 incaricato la ditta a procedere al ripristino e alla riparazione dei vari punti in cui la guaina CP_4 presentava delle rotture.
In particolare il teste ha riferito di aver appreso che detto intervento era stato eseguito nel novembre
2018, di cui aveva visionato la fattura, confermando che sino allo stesso la proprietà era Pt_1 inagibile in quanto interessata da infiltrazioni, e ciò per circa un anno, stante l'inerzia degli amministratori che si erano succeduti. Dal canto suo il teste ha rammentato che alla data del 02.07.2018 il soggiorno dell'attrice CP_10 risultava ancora inagibile, con puzza di muffa, e la copertura si presentava come tre mesi addietro, in quanto la guaina risultava ancora rotta, confermando che l'intervento era stato eseguito solo nel novembre 2018, come da fattura esibitagli dalla SI.
Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente la responsabilità dell'amministratore condominiale
, il quale nonostante le richieste di intervento formulate sia dall'attrice che dal proprio legale Tes_3
(v. docc.
1-2 attrice), anche in ragione delle indicazioni della ditta ZZ, ha persistito nel comportamento omissivo.
Analogo ritardo è imputabile al successivo amministratore , il quale con missiva dd. CP_2
31.10.2018 inviata al legale attoreo comunicava “che ha escluso la copertura in quanto ha CP_11 rubricato le cause del sinistro come non rientranti nella copertura assicurativa del condominio”, e che tuttavia “oralmente ho trovato una disponibilità del liquidatore a risentirci per trovare un accordo
“commerciale” per la definizione del sinistro. Data la situazione accetterò qualsiasi proposta economica mi faccia il liquidatore, provvederò poi a proporre all'assemblea condominiale l'eventuale integrazione di differenza rispetto ai danni subiti dalle sue clienti”. E' di tutta evidenza, dunque, che l'amministratore si è attivato con ingiustificando ritardo, CP_2 avendo incaricato la ditta nell'autunno 2018, intervento eseguito di fatto il 15.11.2018 (v. CP_4 supra).
Né può ritenersi che detto amministratore si sia interessato della problematica in epoca anteriore prevedendo un controllo semestrale della copertura (v. mail dd. 10.07.2018 – doc. 8) attrice), considerato che l'intervento di separazione e ripristino della copertura era attività del tutto diversa ed improcrastinabile rispetto alla previsione di ispezioni periodiche per la manutenzione ordinaria prevista semestralmente solo successivamente all'intervento di riparazione della guaina. Si ribadisce che in detta missiva l'amministratore riconosceva che il tetto condominiale era danneggiato in quanto “la guaina era compromessa”, impegnandosi “quindi al più presto a far riparare i punti in cui la guaina e rotta e, in seguito, a far controllare semestralmente la copertura…”. Quanto sopra appare bastevole per ritenere sussistente la responsabilità di entrambi gli amministratori condominiali che si sono succeduti, stante il persistente ed ingiustificato comportamento omissivo, non avendo gli stessi provveduto ad attivarsi tempestivamente per scongiurare il fenomeno, denunciato prontamente dall'attrice con missiva dd. 04.01.2018 inviata all'amministratore (v. doc. 1) Tes_3 attrice). In punto di diritto giova rammentare che “in tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio – muri e tetti – ovvero le opere ed i manufatti – fognature, canali di scarico e simili – deputati a pagina 9 di 10 preservare l'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ.” (v. Cass. n. 64/2013). Ed ancora, con specifico riferimento al caso di specie: “in tema di condominio, dei danni cagionati all'appartamento sottostante a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione” (v. Trib. Salerno, 29.06.2016). Stante l'evidente comportamento inadempiente degli amministratori condominiali, risultando l'unico intervento posto in essere dalla ditta solo in data 15.11.2018, ovvero a distanza di ben 11 mesi CP_4 dalle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, che hanno interessato l'unità abitativa dell'attrice, a quest'ultima devono essere risarciti tutti i danni subiti nel periodo dicembre 2017-novembre 2018. Sul punto, come già esposto, il CTU ha quantificato in € 7.908,93 IVA inclusa i costi di ripristino per danno da infiltrazioni ed in € 12.155,00 i danni per mancato utilizzo dell'immobile attoreo (€ 1.105,00 x 11 mesi), pari a complessivi € 20.063,93, importo che va decurtato di € 1.700,00 corrisposti dalla compagnia assicurativa del e quindi € 18.363,93, oltre ad interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre alle spese di CTP, di attività stragiudiziale e di procedura di mediazione (v. docc. 11)-12)-13) attrice), seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 che ha interessato l'unità immobiliare di proprietà di (p.m. 37 p.ed. 6033 in C.C. Parte_1
Trento) a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni di detto condanna CP_1 quest'ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 18.363,93, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 5.966,88, di cui € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), € 377,48 per anticipazioni ed € 512,40 per spese di CTP, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di attività stragiudiziale e spese di procedura di mediazione, che liquida, rispettivamente in € 1.517,75, di cui € 1.323,00 per compensi professionali, € 100,00 per spese imponibili ed € 94,75 per spese escluse, oltre a spese generali 15% ed accessori, ed in
€ 661,63.
-pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto.
Trento, 21.01.2025 Dott. M. Morandini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in 38123 Trento – Parte_1 C.F._1
Via A. Volta n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Pio A. Viola del Foro di Trento (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 38122 Trento – Via C.F._2 Romagnosi n. 26, giusto mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA ) sito in 38123 – Trento – Via A. Volta n. 10, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo amministratore pro tempore dott. (C.F. ; P.IVA Controparte_2 C.F._3
) con studio in Via De Finetti n. 36 a 38123 Trento, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Matteo Pallanch del Foro di Trento (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 di lui studio in 38122 Trento – Via delle Orne n. 32, come da procura con elezione di domicilio in copia autenticata firmata digitalmente, allegata alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 III comma cpc e art. 10 DPR n. 123/2001;
CONVENUTO IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sito in Trento, in via Volta n. Controparte_1 10 (ed eventualmente dell'amministrazione condominiale), nella causazione del sinistro che ha interessato l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra contraddistinto dalla p.m. 37 Parte_1 della p. ed. 6033 in c.c. Trento a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni del condannare il (ed eventualmente in solido con Controparte_1 Controparte_1
l'amministrazione condominiale se ritenuta corresponsabile) al risarcimento di tutti i danni procurati alla sig.ra per le voci esposti in narrativa, in particolare per lavori di ripristino, per Parte_1 mancato utilizzo dei locali della propria unità immobiliare resi in parte inidonei causa le infiltrazioni, nonché per spese sostenute per il tecnico incaricato e per assistenza legale nella fase stragiudiziale, pari pagina 1 di 10 ad € 6.291,73 (somma come analiticamente su esposta con detrazione dell'acconto ricevuto di euro 1.700,00 già operati o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo, nonché oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo, spese di procedura di mediazione per le fasi esposte pari ad euro 661,63 (v. nota all. 13).
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori (rimborso forfettario, C.N.P.A. ed IVA come per legge, nonché di spese di C.T.U. e C.T.P.).
In via istruttoria Insiste all'occorrenza nell'ammissione delle istanze istruttorie sino ad ora non ammesse, come formulate nelle memorie ex art. 183 VI c. n. 2 e 3 cpc e nei verbali d'udienza, ogni istanza istruttoria avversaria rigettata.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
-richiamato interamente quanto eccepito dedotto e richiesto in comparsa di costituzione e risposta dd.
05.03.2020, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 cpc rispettivamente dd. 23.11.2020, 22.12.2020 e 11.01.2020 oltre che in verbale d'udienza dd. 22.11.2023, e conclude in via istruttoria come da seconda e terza memoria ex art. 183, comma 6 cpc e nel merito come segue:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Trento, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande di parte attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 28.03.2019, notificato il 05.12.2019, conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità dello stesso, Controparte_1 nella causazione del sinistro che aveva interessato l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni del al risarcimento di tutti i danni patiti CP_1 dall'attrice, ed in particolare per lavori di ripristino;
per mancato utilizzo dei locali della propria unità immobiliare resi in parte inidonei causa le infiltrazioni, per spese sostenute per il tecnico incaricato e per assistenza legale nella fase stragiudiziale, pari ad € 6.291,73, o per la somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande formulate: 1) che in data 11.12.2017 l'unità immobiliare di proprietà di posta al settimo ed ultimo piano del Parte_1 Controparte_1 subiva gravi danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto denunciati verbalmente e CP_3 per iscritto con missiva dd. 04.01.2018 (v. all. 1); 2) che la danneggiata richiedeva in più occasioni interventi conservativi urgenti, nonché di procedere in contraddittorio ad una verifica tra tecnici delle parti interessate per concordare una soluzione efficace e definitiva al problema delle infiltrazioni, già manifestatosi nel recente passato;
3) che le rinnovate richieste non sortivano alcun effetto;
4) che il tecnico di fiducia incaricato dall'attrice confermava che le infiltrazioni provenivano dal tetto comune (v. all. 3); 5) che nel giugno 2018 il nuovo amministratore dott. riconosceva la Persona_1 necessità di intervenire sulle parti comuni del condominio, preannunciando interventi riparatori;
6) che il nuovo amministratore decideva di effettuare un intervento di portata contenuta, in economia, rimandando un intervento più importante in caso di future infiltrazioni, incaricando comunque una ditta specializzata ad eseguire una manutenzione della impermeabilizzazione di copertura prevedendo delle spese periodiche per interventi semestrali;
7) che nel novembre 2018 la SI sollecitava un intervento pagina 2 di 10 riparatore al fine di eseguire il ripristino dei locali della propria unità abitativa, chiedendo che non venissero presi in considerazione interventi tamponi;
8) che con comunicazione dd. 15.11.2018 l'amministratore comunicava che nello stesso giorno la ditta avrebbe Controparte_2 CP_4 iniziato i lavori di riparazione delle parti comuni del condominio (v. e-mail dd. 15.11.2018 – all. CP_1
5); 9) che l'intervento effettuato confermava che le infiltrazioni riguardavano diverse parti dell'impermeabilizzazioni del tetto, nonché la necessità di riparare diverse bocchette TPE a dimostrazione della gravità della situazione;
10) che a fronte delle richieste di pagamento del danno il condominio versava solamente la somma di € 1.700,00, trattenuta dall'attrice a titolo d'acconto; 11) che stante il mancato accoglimento delle ulteriori somme, la aveva promosso la procedura di Pt_1 mediazione, il cui esito era risultato negativo (v. all. 7); 12) che la quantificati in € 6.291,73 i Pt_1 costi per il ripristino dei locali danneggiati dalle infiltrazioni, per il mancato utilizzo dei locali, per il tecnico e per il legale incaricato – già detratto l'acconto di € 1.700,00 anticipato tramite l'assicurazione condominiale, dava la disponibilità a ridurre la propria pretesa;
13) che ciononostante l'assemblea decideva di versare € 800,00 ad integrazione di quanto anticipato, ovvero € 1.700,00 corrisposta dall'assicurazione; 14) che l'attrice riteneva che la somma di € 800,00 sarebbe stata trattenuta a titolo di acconto in quanto neppure sufficiente a rifondere la spesa sostenuta per il ripristino dei locali all'interno del proprio appartamento;
15) che il non versava alcuna ulteriore somma anche CP_1 all'esito della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo (v. all. 7). Costituitosi con comparsa dd. 05.03.2020 il convenuto nel rappresentare che Controparte_1
l'attrice, stante l'intervenuto accordo con il come da verbale assembleare dd. 19.07.2018 CP_1
(v. doc. 1), avesse ottenuto dall'assicurazione la somma di € 1.700,00 e che a distanza di tempo pretendeva, a titolo di risarcimento, la somma di circa € 8.000,00, a fronte della quale il Condominio proponeva di definire la vertenza con il pagamento di ulteriori € 1.300,00, pari a complessivi €
3.000,00, offerta tuttavia rifiutata dalla SI, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 17.03.2021, all'udienza dd. 09.03.2023 venivano assunti n. 2 testi di parte attorea. Con ordinanza dd. 13.03.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. dedotta dall'attrice, nominando quale C.T.U. il geom. a cui poneva i quesiti ivi formulati. Controparte_5
Con successiva ordinanza dd. 01.12.2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di convocazione del C.T.U. a chiarimenti formulata dal procuratore di parte convenuta, fissando udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 02.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte nei termini di seguito esposti. Invero, all'udienza dd. 22.06.2022 l'amministratore del tale , si è Controparte_1 Controparte_6 limitato a dichiarare in sede di interrogatorio formale di essere stato nominato nell'anno 2021 e quindi di non essere a conoscenza delle circostanze di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 15.12.2020 e comunque non aver mai visionato l'immobile dell'attrice. Alla medesima udienza l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il cap. 1) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 22.12.2020 di parte convenuta, ovvero che le infiltrazioni provenienti dal tetto del che avevano interessato l'unità abitativa dell'attrice, si Controparte_1
pagina 3 di 10 erano verificate in data 11.12.2017, precisando in relazione al cap. 5) che “ho ricevuto la somma di € 1.700,00 ma non è vero che era a integrale risarcimento ma solo a titolo di acconto”. Di contro la SI ha negato i capp. 2), 3) e 4), ovvero: A) che le infiltrazioni si erano interrotte in data
13.12.2017; B) che a seguito delle infiltrazioni verificatesi il giorno 11.12.2017 le condizioni dell'appartamento erano quelle riprodotte nella foto di pag. 5 doc. 4) parte convenuta;
C) che nel 2018 la accettava la somma di € 1.700,00 dal a titolo di integrale risarcimento del Pt_1 Controparte_1 danno per le infiltrazioni dd. 11.12.2017. Il teste di parte convenuta , legale rappresentante dell'omonima ditta, nel premettere Testimone_1 che “ci hanno chiamati per via di una nevicata a seguito della quale era entrata molta acqua nel condominio;
era prima di Natale mi pare di quattro o cinque anni fa”, ha confermato: A) che
“L'intervento completo è stato fatto successivamente in quanto in prima battuta abbiamo liberato gli scarichi che erano intasati dalla neve”; B) che sulla copertura era presente neve e acqua;
il canale di gronda e gli scarichi erano intasati. Questi interventi li ha fatti mio fratello che mi ha riferito Tes_2 queste circostanze”; C) che suo fratello aveva verificato che la causa dell'infiltrazione era costituita dall'accumulo di neve che aveva impedito il deflusso dell'acqua nei canali di scolo posti sulla copertura dell'edificio; D) che in tale occasione erano stati liberti gli scarichi sempre ad opera del fratello, socio della società; E) che per quanto aveva potuto accertare la copertura “necessitava di Cont interventi di riparazione che abbiamo eseguito”; F) che “l'amministratore, mi pare fosse ci chiamava un paio di volte all'anno affinché facessimo questo tipo di verifica (stato dell'impermeabilizzazione) e ciò è avvenuto da questo momento in poi ovvero dal luglio 2018”, Quanto al cap. 8) (“vero che le infiltrazioni dal tetto del agli appartamenti CP_1 CP_1 dell'ultimo piano si sono arrestate successivamente al giorno 13.12.2017”), il teste ha affermato “che abbiamo eseguito un intervento nel quale abbiamo saldato dei sormonti che non erano saldati sul verticale del canale di gronda per evitare che si infiltrasse l'acqua ma non ricordo quando abbiamo fatto questo tipo di intervento anzi può essere rilevata la data dalle fatture. Ho visto le infiltrazioni presenti nei due appartamenti posti all'ultimo piano. Penso che le infiltrazioni si siano arrestate dopo il 13.12.2017, io sono entrato nell'appartamento posto a destra rispetto alla scala, anche successivamente a dicembre 2017, e c'erano ancora i segni dell'umidità ma non so dire se fosse ancora bagnato il muro. Abbiamo anche fatto interventi sugli angoli dei camini”. Il teste , anch'egli di parte convenuta, amministratore del all'epoca dei Tes_3 Controparte_1 fatti, ha dichiarato: A) che “il sinistro è avvenuto domenica 10.11.2017 alle 21 sono stato chiamato e non potendo fare nulla in quel momento ho provveduto alle 8 del mattino seguente a contattare la segreteria del e mi hanno risposto che già erano impiegati altrove e che sarebbero intervenuti CP_4 nel pomeriggio. E il giorno seguente si presentò con l'attrezzatura necessaria per intervenire e a mezzogiorno era tutto sistemato. Da allora non so più nulla perché mi sono dimesso”; B) che la ditta aveva verificato lo stato della copertura del tuttavia “non ricordo la data CP_4 Controparte_1 esatta se era il 12.12 o il 13.12”; C) di aver avuto conoscenza “dell'intervento di pulizia dalla neve e dei canali di scalo ed è stato fatto il 12.12”. La teste di parte convenuta, nel premettere di essere “condomina del condominio, Tes_4 proprietaria dell'appartamento posto all'ultimo piano a fianco dell'appartamento della sig.ra e Pt_1 di aver “avuto anch'io le infiltrazioni in dicembre 2017 e sono stata risarcita dall'assicurazione del condominio”, ha affermato: 1) di aver avuto conoscenza che nel dicembre 2017 era stato CP
pagina 4 di 10 incaricato dalla di verificare le infiltrazioni che avevano interessato l'unità abitativa di Pt_1 quest'ultima, e ciò “in quanto ero presente nell'abitazione della sig.ra quando è intervenuto il Pt_1 sig. e ha dato consigli di cui al capitolo (1). ADR le infiltrazioni sono avvenute l'11.12.2017 ma CP non so quando il sig. sia venuto”; 2) di aver “visto il soggiorno e ricordo che la sig.ra ha CP Pt_1 dovuto spostare tutti i mobili e li ha dovuti coprire e mi ha riferito che si era accorta delle infiltrazioni perché mentre cenava in cucina si era accorta che gocciolava giù”; 3) che è intervenuto CP_4 nell'immediato e che l'amministratore ha avvisato la compagnia di assicurazione e che poi il si CP_4 era reso disponibile verso l'amministratore, a gennaio, a salire sul tetto per fare degli accertamenti tecnici e in questo era d'accordo anche il perito dell'assicurazione”; 4) che sia la che la Pt_1 Tes_4 avevano richiesto un intervento riparatore definitivo idoneo a risolvere la problematica;
5) che la compagnia assicurativa del si era rifiutata di risarcire il danno, ritenendo che la polizza CP_1 escludesse la copertura assicurativa per le infiltrazioni provenienti dal tetto del;
6) che vi CP_1 era stato un incontro tra l'amministratore , il e il perito della compagnia, “ma non CP_2 CP_4 ricordo se fosse presente il nostro geometra. Confermo che in questa occasione l'amministratore ci disse che era meglio che noi non partecipassimo all'incontro”; soggiungendo che l'intervento era stato eseguito nel novembre 2018. All'udienza dd. 09.03.2023 il teste di parte attorea nel premettere di essere “geometra CP amico di famiglia e mi hanno interpellato nella prima fase della problematica infiltrativa perché esperto di problematiche edilizie”, ha confermato: A) di aver verificato nel dicembre 2017, su incarico della le infiltrazioni che avevano interessato la propria unità abitativa e di avere quindi “dettato una Pt_1 lettera alla sig.ra in data 4.1.2018 da inviare all'amministratore”; 2) che in tale missiva il tecnico Pt_1 aveva evidenziato che le infiltrazioni in questione avevano interessato l'intonaco del soffitto del soggiorno, il distacco dell'intonaco dall'intradosso del solaio, con conseguente inagibilità del locale e che in altre pareti dell'alloggio si erano manifestate macchie di umidità; 3) che sia il che la CP
. avevano suggerito l'espletamento di un accertamento tecnico dello Controparte_9 stato della copertura al fine di stabilire gli interventi da eseguire;
4) che sia la che la Pt_1 Tes_4 sollecitavano un intervento riparatore definitivo idoneo a risolvere definitivamente la problematica Cont esistente, e ciò dapprima all'amministratore e quindi all'amministratore ; 5) che per CP_2 quanto riferitogli dall'attrice, l'amministratore condominiale nella primavera 2018 prendeva atto che la compagnia assicuratrice escludeva la copertura assicurativa per le infiltrazioni provenienti dal tetto del condominio;
6) che nel maggio 2018 la e la incaricano il geom. di Pt_1 Tes_4 CP_10 accertare le cause delle infiltrazioni al fine di suggerire interventi da effettuare, quantificandone i costi, soggiungendo il teste di aver “constatato che anche dopo alcuni mesi continuava a manifestarsi la presenza di umidità particolare nella proprietà Preciso di aver visto la proprietà una Pt_1 Tes_4 volta che il problema era marginale rispetto a quello della SI”; 7) che aveva visto la fattura relativa all'intervento riparatore del manto di copertura effettuato da . In data Controparte_9
15.11.2018; 8) che sino a tale intervento, “nel soggiorno i mobili erano spostati e insisteva un percolamento d'acqua. Successivamente al percolamento vi era la presenza di umidità significativa”, con conseguente inagibilità del soggiorno;
9) che la superficie del soggiorno inutilizzabile dalla Pt_1 era pari a mq. 18-20. Alla medesima udienza dd. 09.03.2023 il teste di parte attorea , “interessato dalla sig.ra CP_10
e a redigere una relazione sullo stato dei luoghi in data 20.03.2018” ha Parte_1 Tes_4
pagina 5 di 10 dichiarato: 1) che come “riportato anche nella mia relazione … nel soggiorno era coinvolto il solaio e le pareti laterali mentre nelle altre stanze solo il solaio, anche i poggioli avevano la parte di soffitto rovinata con l'intonaco staccato”; 2) che ha fatto un intervento di rimozione della neve e aveva CP_4 detto che non si trattava di un intervento risolutivo ma che si doveva effettuare degli approfondimenti. Credo che l'intervento fosse avvenuto a dicembre 2017. ADR queste circostanze le so in quanto la sig.ra SI mi ha dato tutta una serie di documentazione tra cui una lettera di da cui si CP_4 evinceva quanto riferito”; 3) che avevo un appuntamento il 2.7.2018 presso l'immobile con il perito dell'assicurazione del fabbricato e ci siamo presentati ma in quell'occasione non si era presentato nessuno. Ho fatto i miei rilievi e il soggiorno era inagibile e con la puzza di muffa e la copertura era ancora come l'avevo vista tre mesi prima”; 4) “che il 2.7. la guaina era ancora rotta”; 5) di aver visionato la fattura relativa all'intervento eseguito da in data Controparte_9
15.11.2018, avente ad oggetto la sostituzione di 2 bocche di scarico ed il posizionamento di 30 m di guaina;
6) che sino all'intervento anzidetto il soggiorno dell'appartamento della era rimasto Pt_1 inagibile a causa delle infiltrazioni ed i mobili accatastati, precisando che l'intervento di pittura interna lo hanno fatto nel momento in cui si è asciugato. ADR l'ultima volta io sono stato personalmente sul luogo il 2.7.2018”; 7) che la superficie del soggiorno era inutilizzabile, “anche se non l'ho misurato. La stanza era chiusa”. Nell'elaborato peritale dd. 18.09.2023 il nominato CTU geom. rappresentava che Controparte_5 all'atto del sopralluogo eseguito in data 19.05.2023 “si è constatato che l'unità abitativa è stata oggetto di lavori di ripristino e sistemazione delle parti ammalorate indicate negli atti di causa… risultava quindi in buono stato e senza segni di infiltrazioni di acqua, di scrostature, deterioramento degli intonaci e delle pitture, che erano stati individuati negli atti di causa che risultano visibili nella documentazione fotografica di parte attrice” (v. pag. 4 CTU). Ciò premesso, in relazione al quesito di cui all'ordinanza dd. 13.03.2023 (“quantificare il danno patito dall'unità immobiliare di proprietà dell'attrice , sita all'interno del a Parte_1 Controparte_1 causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale verificatosi nel dicembre 2017, nonché il danno per “inutilizzo di parte dell'immobile, reso parzialmente inabitabile per effetto di dette infiltrazioni”), il CTU, sulla scorta delle informazioni e dei dati presenti negli atti di causa “dove sono indicate le problematiche e le superfici interessate dalle infiltrazioni e i relativi danni lamentati, in particolare con l'analisi della documentazione fotografica in atti… che dimostra visivamente e concretamente la presenza delle problematiche”, ha stimato i danni, corrispondenti ai costi di ripristino, che hanno interessato il bagno, l'entrata ed il ripostiglio in complessivi € 5.826,30 + IVA, oltre ad € 1.500,00 per spese tecniche accessori inclusi pari a complessivi € 7.908,93 (v. pagg.
8-10 CTU). Quanto al danno per inutilizzo di parte dell'immobile a causa di dette infiltrazioni, il CTU ha stimato sulla scorta dell'O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare) in complessivi € 1.105,00 il valore di locazione al mese dell'immobile de quo, ovvero mq 130x8,5 (valore di locazione al mq per mese) (v. pagg. 10-11 CTU), correlando tale valore al tempo di mancato godimento del bene prima e durante i lavori” (v. pag. 11 CTU). Orbene, ciò premesso, alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle testimonianze rese, della documentazione prodotta e degli accertamenti peritali svolti, risultano provati sia i danni arrecati all'unità abitativa dell'attrice, causati dalle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale che la responsabilità dell'attuale convenuto, Controparte_1
pagina 6 di 10 Invero, preme evidenziare sotto il primo profilo che con missiva dd. 04.01.2018 l'attrice nel segnalare i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua dd. 11.12.2017 provvedeva a sollecitare l'amministratore condominiale dell'epoca, , “ad attivarsi con urgenza, oltre che per il risanamento dei danni, Tes_3 per risolvere in via definitiva il problema, incaricando un perito specializzato che approfondisca la situazione individuandone le cause affinché, attraverso interventi mirati venga attuata una soluzione efficace e definitiva nel più breve tempo possibile…” (v. doc. 1) attrice). Nella “Relazione sullo Stato dei Luoghi” dd. 10.05.2018 (v. doc. 3) il geom. tecnico di CP_10 fiducia dell'attrice, accertava “che il manto di copertura della p.ed. 6033 in prossimità degli appartamenti identificati dalle PP.MM. 36 e 37 non è in grado di garantire una perfetta tenuta all'acqua e pertanto dovrà essere completamente sostituito. Si consiglia pertanto di procedere con la rimozione della guaina esistente, posa in opera di barriera al vapore con sovrastante pannello isolante di adeguato spessore e nuovo telo impermeabilizzante avendo cura di raccordarlo ai pluviali, ai camini ed alle superfici verticali. Dovrà poi essere valutata la necessità di posizionare eventuali scossaline e sostituire le copertine in lamiera per impedire i percolamenti verticali sui poggioli, garantendo adeguati gocciolatoi”. Il costo dell'intervento di ripristino veniva stimato, quanto all'appartamento dell'attrice, in complessivi
€ 7.500,00. Con raccomandata A.R. dd. 21.05.2018 (v. doc. 2 attrice) il legale della sollecitava Pt_1
“definitivamente l'amministratore e quindi il condominio ad effettuare il dovuto approfondimento della problematica per concordare le soluzioni da adottare al fine di eliminare i problemi che hanno causato i danni alle unità immobiliari delle stesse mie assistite e ”. Pt_1 Tes_4 Si noti che con comunicazione dd. 10.07.2018 (v. doc. 8) attrice) l'amministratore Controparte_2
ammetteva che il tetto condominiale era danneggiato, precisando che “…la guaina era
[...] compromessa”, con conseguente intasamento dei pluviali per la neve e versamento d'acqua, impegnandosi a provvedere “al più presto a far riparare i punti in cui la guaina è rotta e, in seguito, a far controllare semestralmente la copertura, come sarebbe sempre opportuno fare in ogni condominio”.
Con e-mail dd. 25.07.2018 (v. doc. 24) attrice) il predetto amministratore segnalava alla ditta ZZ
“che, a seguito dell'assemblea del del 19/07/2018, mi è stato chiesto come accordato Controparte_1 nel precedente sopralluogo, di darvi incarico per procedere alla manutenzione della copertura, provvedendo, come da accordi, in economia, ipotizzando, come supporto, una spesa massima di
1.500,00 euro. A seguire, chiederei di calendarizzarsi un sopralluogo di controllo della copertura semestrale, per il quale vi incarico già da ora”. Dunque, a fronte delle infiltrazioni verificatesi in data 11.12.2017, denunciate tempestivamente dall'attrice con missiva dd. 04.01.2018, nel luglio 2018, allorquando era stato fissato un incontro tra l'amministratore ed i tecnici, alcun intervento era stato eseguito, come riferito dal teste secondo CP_10 cui la situazione riscontrata all'epoca corrispondeva a quella accertata dallo stesso in sede di sopralluogo dd. 20.03.2018 (v. doc. 3) cit.). All'udienza dd. 22.06.2022 il teste di parte convenuta ha affermato che a seguito ad Testimone_1 un primo intervento teso a liberare gli scarichi intasati dalla neve, risalente al dicembre 2017 “prima di Natale”, “L'intervento completo è stato fatto successivamente…”, confermando quanto evidenziato nella comunicazione dd. 15.01.2018 (v. doc. 14) attrice), ovvero, in particolare, “la nostra disponibilità ad eseguire alcune prove tecniche per verificare (ora che la neve non è più pesante) quali punti del pagina 7 di 10 manto impermeabile risultino logorati e da quali zone abbiano ragionevolmente avuto origine le infiltrazioni del mese scorso”. La teste di parte convenuta, oltre a confermare che l'appartamento della SI era stato Tes_4 interessato da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, verificatesi in data 11.12.2017, ha riferito che in occasione di un primo sopralluogo eseguito nell'immediatezza, il geom. aveva CP consigliato l'attrice di invitare immediatamente l'amministratore ad attivarsi per risolvere tale problematica. Inoltre ha rammentato la teste che a causa di tale fenomeno l'attrice era stata costretta a spostare tutti i mobili e a coprirli, avendo avuto contezza delle infiltrazioni mentre era intenta a cenare, sollecitando l'amministratore a porre in essere, nell'immediatezza, interventi parziali e, quindi, un intervento riparatore definitivo da concordare tra i tecnici, finalizzato a risolvere la problematica.
Dal canto suo il teste ha confermato tutti i capitoli di prova di parte attorea ed, in particolare, la CP presenza delle infiltrazioni provenienti dal tetto comune ed i danni arrecati all'unità abitativa della la quale era stata costretta a spostare il mobilio, nonché l'inagibilità dell'appartamento sino Pt_1 all'intervento della ditta ZZ eseguito il 15.11.2018. Il teste oltre ad aver predisposto la relazione tecnica in data 10.05.2018 su incarico della CP_10 Pt_1
e della (v. supra), ha riferito: A) che la ditta , pur avendo provveduto a rimuovere la Tes_4 CP_4 neve, non aveva effettuato alcun intervento risolutivo;
B) che in occasione dell'appuntamento tra tecnici previsto per il 02.07.2018, alcuna persona si era presentata, come evidenziato dal legale attoreo con e-mail in pari data inviata all'amministratore (v. doc. 21) attrice); C) che in tale data il soggiorno dell'appartamento era inagibile, presentando puzza di muffa;
D) che la copertura era ancora come l'avevo vista tre mesi prima”; E) “che il 27 la guaina era ancora rotta”. A ciò si aggiunga l'esito degli accertamenti peritali svolti dal CTU, che hanno confermato sia la presenza delle problematiche che i danni derivatine, i quali hanno interessato l'appartamento di proprietà dell'attrice (v. supra). Alla luce di quanto ampiamente esposto non pare possano esservi dubbi in ordine sia alle infiltrazioni che hanno interessato l'unità abitativa della alla provenienza delle stesse dal tetto condominiale Pt_1
e al nesso di causalità tra i danni arrecati alla proprietà attorea e tali fenomeni. Quanto al secondo profilo, concernente la responsabilità dell'attuale convenuto, Controparte_1 preme evidenziare che in occasione del sopralluogo eseguito dalla ditta in data 12.12.2017, CP_4 ovvero all'indomani dell'occorso, questa si era limitata a rimuovere la neve e alcune parti della copertura, riservandosi di intervenire successivamente al fine di accertare tutti i punti in cui risultava compromessa la guaina, all'evidenza ammalorata, rimanendo, tuttavia in vano, in attesa di disposizioni Cont in tal senso da parte dell'amministratore nonostante i solleciti della e del suo legale (v. Pt_1 docc. 1)-2) attrice). Sull'esito del sopralluogo dd. 12.12.2017 vale richiamare dal teste , secondo cui il Testimone_1 fratello si era limitato a liberare alcune parti della copertura della neve, che egli stesso, visionata la copertura, ha affermato che necessitava di interventi di riparazione, che di fatto sono stati eseguiti nel novembre 2018, come si evince dalla fattura n. 227/00 dd. 16.11.2018 (v. doc. 29) attrice), considerato che detto intervento, già programmato per la fine dell'ottobre 2018, come da comunicazione dd. 10.10.2018 (v.doc. 25 bis) attrice), era stato rinviato in quanto “la pioggia non consente di saldare efficacemente la nuova guaina bituminosa;
anche le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono confortanti”, come da e-mail dd. 06.11.2018 (v. doc. 28) attrice). pagina 8 di 10 Sempre sul punto preme evidenziare che per quanto dichiarato dal teste ancorché vi fosse la CP necessità di effettuare accertamenti tecnici sulla copertura condominiale e che tale richiesta fosse stata Cont rappresentata agli amministratori e , solo quest'ultimo, dopo il luglio 2018, aveva CP_2 incaricato la ditta a procedere al ripristino e alla riparazione dei vari punti in cui la guaina CP_4 presentava delle rotture.
In particolare il teste ha riferito di aver appreso che detto intervento era stato eseguito nel novembre
2018, di cui aveva visionato la fattura, confermando che sino allo stesso la proprietà era Pt_1 inagibile in quanto interessata da infiltrazioni, e ciò per circa un anno, stante l'inerzia degli amministratori che si erano succeduti. Dal canto suo il teste ha rammentato che alla data del 02.07.2018 il soggiorno dell'attrice CP_10 risultava ancora inagibile, con puzza di muffa, e la copertura si presentava come tre mesi addietro, in quanto la guaina risultava ancora rotta, confermando che l'intervento era stato eseguito solo nel novembre 2018, come da fattura esibitagli dalla SI.
Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente la responsabilità dell'amministratore condominiale
, il quale nonostante le richieste di intervento formulate sia dall'attrice che dal proprio legale Tes_3
(v. docc.
1-2 attrice), anche in ragione delle indicazioni della ditta ZZ, ha persistito nel comportamento omissivo.
Analogo ritardo è imputabile al successivo amministratore , il quale con missiva dd. CP_2
31.10.2018 inviata al legale attoreo comunicava “che ha escluso la copertura in quanto ha CP_11 rubricato le cause del sinistro come non rientranti nella copertura assicurativa del condominio”, e che tuttavia “oralmente ho trovato una disponibilità del liquidatore a risentirci per trovare un accordo
“commerciale” per la definizione del sinistro. Data la situazione accetterò qualsiasi proposta economica mi faccia il liquidatore, provvederò poi a proporre all'assemblea condominiale l'eventuale integrazione di differenza rispetto ai danni subiti dalle sue clienti”. E' di tutta evidenza, dunque, che l'amministratore si è attivato con ingiustificando ritardo, CP_2 avendo incaricato la ditta nell'autunno 2018, intervento eseguito di fatto il 15.11.2018 (v. CP_4 supra).
Né può ritenersi che detto amministratore si sia interessato della problematica in epoca anteriore prevedendo un controllo semestrale della copertura (v. mail dd. 10.07.2018 – doc. 8) attrice), considerato che l'intervento di separazione e ripristino della copertura era attività del tutto diversa ed improcrastinabile rispetto alla previsione di ispezioni periodiche per la manutenzione ordinaria prevista semestralmente solo successivamente all'intervento di riparazione della guaina. Si ribadisce che in detta missiva l'amministratore riconosceva che il tetto condominiale era danneggiato in quanto “la guaina era compromessa”, impegnandosi “quindi al più presto a far riparare i punti in cui la guaina e rotta e, in seguito, a far controllare semestralmente la copertura…”. Quanto sopra appare bastevole per ritenere sussistente la responsabilità di entrambi gli amministratori condominiali che si sono succeduti, stante il persistente ed ingiustificato comportamento omissivo, non avendo gli stessi provveduto ad attivarsi tempestivamente per scongiurare il fenomeno, denunciato prontamente dall'attrice con missiva dd. 04.01.2018 inviata all'amministratore (v. doc. 1) Tes_3 attrice). In punto di diritto giova rammentare che “in tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio – muri e tetti – ovvero le opere ed i manufatti – fognature, canali di scarico e simili – deputati a pagina 9 di 10 preservare l'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ.” (v. Cass. n. 64/2013). Ed ancora, con specifico riferimento al caso di specie: “in tema di condominio, dei danni cagionati all'appartamento sottostante a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione” (v. Trib. Salerno, 29.06.2016). Stante l'evidente comportamento inadempiente degli amministratori condominiali, risultando l'unico intervento posto in essere dalla ditta solo in data 15.11.2018, ovvero a distanza di ben 11 mesi CP_4 dalle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, che hanno interessato l'unità abitativa dell'attrice, a quest'ultima devono essere risarciti tutti i danni subiti nel periodo dicembre 2017-novembre 2018. Sul punto, come già esposto, il CTU ha quantificato in € 7.908,93 IVA inclusa i costi di ripristino per danno da infiltrazioni ed in € 12.155,00 i danni per mancato utilizzo dell'immobile attoreo (€ 1.105,00 x 11 mesi), pari a complessivi € 20.063,93, importo che va decurtato di € 1.700,00 corrisposti dalla compagnia assicurativa del e quindi € 18.363,93, oltre ad interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre alle spese di CTP, di attività stragiudiziale e di procedura di mediazione (v. docc. 11)-12)-13) attrice), seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 che ha interessato l'unità immobiliare di proprietà di (p.m. 37 p.ed. 6033 in C.C. Parte_1
Trento) a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni di detto condanna CP_1 quest'ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 18.363,93, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 5.966,88, di cui € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), € 377,48 per anticipazioni ed € 512,40 per spese di CTP, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di attività stragiudiziale e spese di procedura di mediazione, che liquida, rispettivamente in € 1.517,75, di cui € 1.323,00 per compensi professionali, € 100,00 per spese imponibili ed € 94,75 per spese escluse, oltre a spese generali 15% ed accessori, ed in
€ 661,63.
-pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto.
Trento, 21.01.2025 Dott. M. Morandini
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