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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 20 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022, promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Carlo Oriti Niosi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello, appellante
contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
Stefanino Casti, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di primo grado,
appellato
già (P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giampaolo Secci e Marco
Secci, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
appellata
già (P.I.: , in persona del legale rappresentante, Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giorgio Marongiu, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione, appellata
All'udienza dell'11-04-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) previa conferma dell'operatività della polizza della compagnia assicuratrice Controparte_3
DLI0000097, accertare e dichiarare che il danno patrimoniale patito dal sig. Parte_1
a causa dell'ento dannoso verificatosi il 3-09-2015 a Cagliari, presso il condominio sito
[...]
in via Siviglia 12, nel quale è rimasta coinvolta l'autovettura di sua proprietà, NC Delta tg.
DW995RZ, è pari ad euro 4.284,00, oltre alla rivalutazione monetaria. Per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice – Chiamata in causa dal Controparte_3
signor nel procedimento di primo grado nel quale è stata dichiarata tenuta al CP_1
risarcimento del danno – a risarcire il danno patito dall'appellante, per tutti i motivi esposti in narrativa, detratte le somme già corrisposte;
2) condannare la compagnia assicuratrice – chiamata in causa dal Controparte_3
sig. nel procedimento di primo grado – al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale patito dal sig. quantificato nella misura di euro 20.000,00 Parte_1
o in quella somma maggiore o minore che codesta Corte dovesse ritenere di giustizia, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
3) condannare la compagnia assicuratrice alla corresponsione in Controparte_3
favore del sig. delle spese processuali del giudizio di primo grado, oltre Parte_1
accessori di legge;
4) accertare e dichiarare non dovute dal sig. le spese processuali del primo Parte_1
grado di giudizio nei confronti del sig. e dell' per tutte le CP_1 Controparte_5
ragioni esposte in narrativa;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Nell'interesse di voglia la Corte CP_1
1) nel merito, rigettare l'avverso gravame, in quanto in fatto e in diritto e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusionali rassegnate nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. del 14 febbraio 2018, confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte Controparte_2
1) rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Nell'interesse di : voglia la Corte CP_4
1) confermare la sentenza di primo grado n. 1824/2021, emessa dal Tribunale di Cagliari, nella parte in cui vengono liquidate le spese legali alla per la indebita chiamata Controparte_5
in causa in quanto la polizza assicurativa intercorsa con la suddetta compagnia non era operativa, trattandosi di incendio doloso;
2) con vittoria di spese legali, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1895/2021 il Tribunale di Cagliari accoglieva in parte la domanda proposta da
[...]
, accertando il danno patrimoniale da questi subìto in misura pari ad euro 3.205,27, già Parte_1
versati dalla e condannando la medesima al pagamento dell'ulteriore somma pari Controparte_3
ad euro 178,20 a titolo di rivalutazione e interessi;
dichiarava inammissibile la domanda di pagamento di ulteriori importi, sempre a titolo di danno patrimoniale, richiesti con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4-06-2021 e rigettava la domanda di danno non patrimoniale sul presupposto della mancanza di specifiche allegazioni e prova delle ripercussioni che l'indisponibilità dell'autovettura danneggiata aveva provocato al proprietario.
Le spese di lite erano compensate tra l'attore e la , stante la reciproca soccombenza. La CP_3
stessa società assicuratrice era condannata alla rifusione delle spese processuali, relative alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria in favore di e , mentre il era condannato CP_1 CP_5 Pt_1
alla rifusione in favore di e delle spese processuali relative alla fase decisionale. CP_1 CP_5
conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subìti Parte_1 CP_1
a seguito dell'incendio della propria automobile, cui si erano propagate le fiamme appiccate alle due vetture di proprietà del convenuto.
Costituendosi, quest'ultimo contestava la valenza probatoria del preventivo di riparazione prodotto dalla controparte nonché l'esistenza dell'asserito danno non patrimoniale, chiedendo comunque l'autorizzazione a chiamare in causa la e la Controparte_3 Controparte_5
rispettivamente assicuratrici del furto e incendio del veicolo tg. CD382KY e della responsabilità civile per il veicolo tg. EX870DG, entrambi di sua proprietà.
La contestava l'operatività della propria copertura assicurativa, il cui oggetto erano solo CP_3
i danni non derivanti da circolazione stradale, quali dovevano qualificarsi quelli fatti valere dall'attore, essendo le auto incendiate parcheggiate nella pubblica via.
La a sua volta, opponeva che l'incendio era di natura dolosa e che, pertanto, non era CP_5
ricompreso nella previsione di polizza, limitata ai casi di circolazione stradale.
Preso atto del pagamento di euro 3.027,50 eseguito dalla società in favore del in CP_3 Pt_1
corso di causa, il tribunale escludeva la ricorrenza della copertura assicurativa per R.C.A., in quanto, sebbene la sosta rientrasse nel concetto di circolazione stradale, l'evento di danno lamentato dall'attore doveva essere attribuito al fatto doloso del terzo;
parimenti doveva essere esclusa la responsabilità del proprietario delle auto incendiate, ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo intervenuta la condotta volontaria di un terzo, che aveva interrotto il nesso causale con il normale dinamismo della cosa.
Concludeva il primo giudice che il risarcimento del danno doveva essere posto a carico della CP_3
con la quale aveva stipulato assicurazione per incendio, furto e atti vandalici.
[...] CP_1
L'ammontare della somma spettante a titolo risarcitorio a favore del danneggiato era liquidato dal tribunale in misura pari all'importo di cui al preventivo prodotto dall'attore con l'atto di citazione, in quanto confermato dal carrozziere in sede di audizione testimoniale, mentre era ritenuto fosse preclusa dal principio del contraddittorio la domanda di ulteriori importi, sempre per la riparazione del danno, formulata per la prima volta nelle note conclusive depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4-06-2021.
Non era, invece, riconosciuta alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale, fondata sull'indisponibilità per un lungo periodo del veicolo dotato degli accessori necessari per la guida da parte di un disabile e quindi su circostanze diverse -nemmeno allegate - rispetto alle eventuali ripercussioni negative sulla sfera personale/psichica del danneggiato.
Nella regolamentazione delle spese il giudicante teneva conto della parziale soccombenza dell'attore, dell'assenza di responsabilità del proprietario dei mezzi da cui era partito l'incendio, della estraneità della compagnia assicuratrice della e della mancata adesione dell'attore alla proposta CP_6
conciliativa.
Avverso la sentenza ha proposto appello deducendo: (i) l'erronea applicazione Parte_1
del principio del contraddittorio laddove il giudicante di primo grado riteneva inammissibile la modifica del quantum domandato nelle note finali con riferimento ai documenti n. 19 e 21, prodotti con la memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. e contenenti la precisazione della somma necessaria alla riparazione del veicolo, su cui era chiamato a deporre il carrozziere mentre il documento prodotto con l'atto di citazione era solamente un preventivo;
(ii) la violazione dell'onere della prova e l'erronea valutazione del danno non patrimoniale in termini di fermo tecnico nella parte in cui il tribunale non teneva conto della sua condizione di portatore di handicap e delle conseguenze facilmente presumibili che derivavano dalla privazione dell'unico ausilio di mobilità per la vita quotidiana, non avendo egli possibilità di deambulazione a piedi oltre il raggio di 50 mt;
(iii) l'erronea regolamentazione delle spese processuali nel rapporto con la , la quale aveva rifiutato il pagamento di quanto CP_3
dovuto a titolo risarcitorio fino alla chiusura dell'istruttoria, mentre il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice era giustificato dal diniego della società assicuratrice di corrispondere alcunché a titolo di danno non patrimoniale;
ingiustificata, infine la condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di chiamata in giudizio dal convenuto CP_5
nonostante egli conoscesse l'oggetto della copertura assicurativa dalla stessa prestata.
Si sono costituiti con separate comparse , già CP_1 Controparte_2 [...]
e già resistendo all'impugnazione e chiedendo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che soltanto il ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, mentre la Pt_1
(ora non ha impugnato la statuizione di Controparte_3 Controparte_2
condanna a suo carico al pagamento diretto in favore del danneggiato dell'importo residuo liquidato dal tribunale a titolo di ritardato pagamento, nonostante la società assicuratrice rispondesse a titolo contrattuale verso il proprio assicurato in un'ipotesi diversa dalla circolazione stradale.
Il primo motivo è fondato.
Dagli atti di causa emerge che l'attore depositava in giudizio il preventivo di riparazione rilasciato dall'autocarrozzeria (doc. 10 fascicolo primo grado) unitamente all'atto di citazione del Parte_2
10-11-2016 ove concludeva “… quantificati nella misura di euro 3.027,50 a titolo di risarcimento del danno materiale oltre ai danni di carattere non patrimoniale nella misura di euro 20.000,00 o in quella che risulterà in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia”.
Con la memoria istruttoria l'attore deduceva prova orale (capi 5, 6, 7, 8, 9) al carrozziere che aveva eseguito le riparazioni della sua auto, resesi necessarie a seguito del danneggiamento di alcune parti dettagliatamente descritte nelle ricevute di pagamento, rispettivamente emesse il 14-06-2017 e il 12-
01-2018, e corrispondenti alle parti del veicolo che i Carabinieri intervenuti avevano indicato come interessate dall'incendio (v. relazione del 10-12-2015 della Compagnia di Cagliari Controparte_7
.
[...]
Inoltre, il teste confermava che risultava fuso il convogliatore aria di plastica, era Testimone_1
parzialmente sciolto il paraurti anteriore, il parabrezza, il cofano motore e il tettuccio apribile e dichiarava di aver eseguito le lavorazioni indicate nelle fatture quietanzate che gli venivano esibite
(doc. nn. 19 e 21 fascicolo primo grado).
L'argomentazione esposta nella sentenza impugnata - secondo la quale il thema probandum sarebbe limitato alle lavorazioni ed all'importo indicato in citazione - non corrisponde quindi alla realtà processuale laddove nell'atto introduttivo l'attore inseriva la clausola di riserva di una maggiore somma rispetto a quella indicata nel preventivo dell'8-02-2016 (non essendovi elementi di segno contrario da cui dedurre che la clausola di riserva fosse limitata al solo danno non patrimoniale) e con la memoria istruttoria deduceva prova sull'ammontare del danno concretamente sopportato, producendo le ricevute di pagamento per complessive euro 4.284,00.
Le altre parti prendevano, pertanto, conoscenza della somma richiesta a titolo di danno patrimoniale entro il termine delle deduzioni istruttorie cosicché non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio per modifica dei fatti costitutivi della domanda e/o del petitum.
Le note conclusionali riepilogavano l'esito dell'istruzione probatoria e insistevano per la liquidazione del danno nella misura dimostrata e cioè pari all'esborso di euro 4.284,00 complessivamente sostenuto dal danneggiato.
Il danno patrimoniale subìto da per effetto dell'incendio della sua autovettura Parte_1
NC Delta tg. DW995RZ deve dunque essere liquidato in euro 4.284,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di danno da ritardo, secondo le modalità di cui alla sentenza S.U.
n. 1712/1995, dalla data dell'esborso al saldo.
Considerato che l'assegno emesso dalla per euro 3.027,50 risulta Controparte_3
consegnato al in data 10-05-2021 (v. doc. prodotto dalla medesima in data 27-05-21), Pt_1
dall'importo di euro 4.284,00 + la rivalutazione ed interessi maturati dal momento dell'esborso finale
(12-01-2018) fino al pagamento dell'acconto (euro 139,48)=4.423,48 dovrà essere detratto l'acconto versato di euro 3.027,50= euro 1.395,98, cui vanno aggiunti la rivalutazione ed interessi fino alla data della presente sentenza pari ad euro 391,43.
In riforma della sentenza di primo grado, la (già Controparte_2 Controparte_3
deve dunque essere condannata al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale da questi patito, della residua somma di euro 1.787,41, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.
L'attore chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla privazione della propria autovettura per tutto il tempo in cui era rimasta non circolante a causa dei danni riportati, allegando di essere invalido al 100% e di potersi spostare per le sue necessità quotidiane, oltre che per la sua vita di relazione, soltanto mediante l'utilizzo della sua auto, equipaggiata per la guida di un disabile
(v. pagg. 4 e 5 citazione, prima e seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Il tribunale riteneva non provata l'esistenza di un pregiudizio alla sfera personale del danneggiato di apprezzabile entità e neppure dimostrato l'esborso economico per procurarsi aliunde un veicolo con le medesime caratteristiche.
Va premesso che la motivazione espressa in sentenza al riguardo è scarna e si limita a richiamare il principio secondo il quale il danno non patrimoniale consiste nella lesione della sfera personale del danneggiato, concludendo che dagli atti non emergeva la prova delle ripercussioni negative che il avrebbe subìto per effetto dell'indisponibilità della sua auto nel periodo tra l'evento e la data Pt_1
in cui aveva eseguito a sue spese le riparazioni necessarie a consentirne la marcia (v. pagg. 13-14 sentenza).
Di contro, sia nell'atto di citazione che nella memoria assertiva l'attore introduceva precise allegazioni, corroborate dai documenti prodotti con la memoria istruttoria e attestanti il suo stato di invalidità (portatore di handicap in stato di gravità al 100%, autonomia a piedi non oltre i 50 mt, incapacità di salire e scendere le scale), circa le modificazioni in peius delle sue condizioni di vita quotidiana derivanti dall'indisponibilità del veicolo, che costituiva l'unico mezzo per spostarsi autonomamente.
Il diritto inviolabile del sig. al pieno esercizio delle libertà connesse alla propria persona, che Pt_1
trova tutela nell'art. 3 della Costituzione, era stato compromesso in misura rilevante dall'impossibilità di soddisfare esigenze primarie - quali coltivare le normali relazioni umane e raggiungere strutture mediche -mediante l'uso di mezzi pubblici.
Le conseguenze negative, intese come danno dinamico-relazionale, della privazione dell'autovettura attrezzata per la guida di un disabile sono apprezzabili in via presuntiva sulla scorta delle allegazioni attrici e della documentazione prodotta circa lo stato di salute e quindi la condizione di vita del danneggiato, il quale necessitava della sua auto per ogni spostamento, invece impedito dalla data dell'evento dannoso (3-09-2015) fino alla prima riparazione necessaria alla circolazione eseguita a sue spese (14-06-2017, data della prima ricevuta di pagamento dei lavori del carrozziere) ossia per circa due anni (che alla data dell'atto di citazione era pari a circa un anno e avrebbe potuto essere interrotta dal comportamento collaborativo dell'assicurazione) così dovendosi escludere la natura bagattellare della sofferenza sopportata dal danneggiato.
Per la liquidazione in via equitativa di tale danno può attingersi al sistema tabellare del Tribunale di
Milano nella parte in cui prevede il punto base di euro 115,00 al giorno per il risarcimento dell'inabilità temporanea, che può ragionevolmente trovare applicazione nella misura del 5% (euro
5,75 al giorno), attesa la condizione di parziale immobilità concretamente sofferta dal per un Pt_1
totale di euro 4.197,50 (5,75x730 gg.) liquidato all'attualità ivi compreso il danno da ritardato pagamento.
Per il titolo già stabilito con la sentenza di primo grado con statuizione non impugnata, la
[...]
già in persona del legale rappresentante, deve Controparte_2 Controparte_8
pertanto essere condannata al pagamento di euro 4.197,50 a titolo di danno non patrimoniale. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
La riforma della sentenza in punto di ammontare dei danni conseguenti all'evento assicurato dalla comporta anche l'accoglimento del terzo motivo. CP_3
Invero, l'accoglimento integrale della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e l'accoglimento, seppure in misura inferiore a quella pretesa, della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale giustifica la compensazione delle spese processuali di primo grado con la CP_3
(capo 5 del dispositivo sentenza impugnata) nella misura di un terzo e la rifusione della restante
[...]
parte, liquidata sul decisum ai valori medi del relativo scaglione, a carico della . CP_3
Per la stessa ragione deve essere revocata la condanna del Lecca alle spese relative alla fase decisionale in favore di e (capo 7 del dispositivo), quest'ultima CP_1 Controparte_5
peraltro chiamata in causa dal convenuto nonostante avesse assicurato soltanto la R.C.A., con compensazione integrale delle spese di primo grado avuto riguardo all'esito finale del giudizio.
Invero, il rifiuto della proposta conciliativa per una cifra di gran lunga inferiore a quella spettantegli esclude qualsiasi responsabilità dell'attore in ordine alla ulteriore durata del giudizio. Le spese processuali del presente grado devono essere compensate in egual misura tra l'appellante e l'appellata che deve essere condannata alla rifusione della restante parte a Controparte_2
favore di . Parte_1
Nei rapporti tra l'appellante da un lato e e dall'altro, le spese CP_1 Controparte_4
processuali del presente grado devono essere compensate integralmente, non essendo stato impugnata la statuizione circa la loro mancanza di responsabilità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo,
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1895/2021 del Tribunale di Cagliari, condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante, al pagamento in favore di della somma di euro 1.787,41, Parte_1
oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo a titolo di danno patrimoniale e di euro
4.197,50 oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo a titolo di danno non patrimoniale;
2) compensa tra e già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese processuali di primo grado nella misura di un terzo, ponendo a carico di
[...] [...]
già la restante parte, che liquida in euro Controparte_2 Controparte_3
3.384,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;
3) compensa tra e e già Parte_1 CP_1 Controparte_4 Controparte_5
le spese processuali di primo grado;
4) compensa tra e già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese processuali del presente grado nella misura di un terzo, ponendo a carico di
[...]
già la restante parte, che liquida in euro Controparte_2 Controparte_3
2.644,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;
5) compensa tra e e già Parte_1 CP_1 Controparte_4 Controparte_5
le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Cagliari il 3-07-2025
Il Presidente rel. Dott. M.Teresa Spanu