Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 220/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Vasto, alla Via Ciccarone n. 118/C, presso lo studio Parte_3
degli avv.ti Anna Roselli e Alessio Carusi, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti;
- opponente-
e
sede di ET (già Controparte_1
), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dal dott. Andrea Di Risio;
- opposto- avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Svolgimento del processo
Con ricorso gli istanti in epigrafe indicati, premesso:
-che a seguito di attività ispettiva posta in essere nei confronti della società Parte_1 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ET – Pescara quest'ultimo notificava in data
31.01.2017 verbale unico di accertamento e notificazione n. CH00000/2017-054-01 nei confronti della società e del suo amministratore e verbale unico di Parte_1 Parte_2
accertamento e notificazione n. CH00000/2017-054-03 nei confronti della società e Parte_1
amministratrice della società unitamente al e verbale unico di accertamento e Parte_2
notificazione n. CH00000/2017-054-04 finalizzato al solo ricalcolo degli imponibili previdenziali e contributivi;
-che con i verbali suindicati procedeva alla riqualificazione dei rapporti di lavoro intermittente intrattenuti dalla società con i IG.ri , Parte_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
e (quest'ultima solo per il
[...] Persona_4 Persona_5 Controparte_3
periodo successivo al 30/05/2015);
-che con riferimento alle IG.re (per il periodo 20/04/2015 – 31/07/2015) e Persona_6 [...]
(per il periodo 20/04/2015 – 29/05/2015), veniva contestata l'irregolare Controparte_3
occupazione di manodopera;
-che gli ispettori contestavano altresì l'irregolare occupazione dei IG.ri Persona_7 Per_8
e ;
[...] Persona_9
-che in relazione alle contestazioni di irregolare occupazione di manodopera riferita ai lavoratori e e di omessa comunicazione preventiva di Persona_7 Persona_8 Persona_9
lavoro intermittente riferita ai lavoratori , e Per_10 Persona_11 Persona_12 Per_13
a società riteneva di non opporre alcuna contestazione e, pertanto, quale obbligato in solido,
[...]
provvedeva al pagamento delle sanzioni determinate nel verbale ispettivo nei termini ivi stabiliti;
-che a seguito dell'attività ispettiva posta in essere nei confronti della società veniva Parte_1
adottata nei confronti della stessa anche una diffida da parte dell'INAIL;
-che avverso detto provvedimento, esperiti invano i rimedi amministrativi, la società Parte_1
[... proponeva ricorso al Tribunale di ET che, all'esito del giudizio, con sentenza n. 358/2019 depositata in data 25/11/2019, divenuta definitiva per mancata impugnazione, accoglieva l'opposizione e dichiarava per l'effetto l'illegittimità dei verbali di accertamento e della diffida impugnati;
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 28/2022 emessa nei confronti del IG.
e dell'obbligato in solido società contenente l'irrogazione delle Parte_2 Parte_1 sanzioni amministrative riferite a tutte le violazioni suindicate, e l'ordinanza-ingiunzione n. 29/2022 emessa nei confronti della IG.ra e dell'obbligato in solido società Parte_3 Parte_1
contenente l'irrogazione delle sanzioni amministrative riferite alle violazioni asseritamente commesse in epoca precedente al 15/02/2016 (data di cessazione della dall'incarico di Parte_3
amministratrice della società), eccependo: -l'illegittimità e/o l'infondatezza delle sanzioni inerenti l'irregolare occupazione di manodopera riferita ai lavoratori e e l'omessa comunicazione Persona_7 Persona_8 Persona_9
preventiva di lavoro intermittente riferita ai lavoratori , , e Per_10 Persona_11 Persona_12
in quanto avendo il datore di lavoro prestato acquiescenza alle contestazioni ed Persona_13
avendo effettuato il versamento del dovuto nei termini indicati, oltre che ottemperato alla diffida laddove prevista, il procedimento sanzionatorio riferito a queste due violazioni è da considerarsi estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 124/04 e della legge 689/1981;
-l'insussistenza ed illegittimità della pretesa sanzionatoria stante l'efficacia riflessa del giudicato esplicata dalla sentenza n. 358/2019 del Tribunale di ET, in quanto su quelle medesime contestazioni – dichiarate infondate dalla sentenza – si fondano le ordinanze-ingiunzioni qui impugnate;
-l'infondatezza delle sanzioni irrogate sul presupposto della riqualificazione dei rapporti di lavoro intermittente.
Con Con memoria difensiva si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto del tutto infondata.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, rigettata la richiesta di sospensione delle ordinanze- ingiunzione, escussi i testi addotti dalle parti, assegnato il termine per il deposito di note conclusionali, il Giudice ha disposto che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza
Motivi della decisione
In primo luogo, occorre dare atto della parziale cessazione della materia del contendere in riferimento ai punti 4 e 5 dell'ordinanza-ingiunzione n. 28/2022 (irregolare occupazione di manodopera riferita ai lavoratori e e l'omessa Persona_7 Persona_8 Persona_9
comunicazione preventiva di lavoro intermittente riferita ai lavoratori , Per_10 Persona_11
e , in quanto è pacifico tra le parti che a seguito della esibizione Persona_12 Persona_13
dei pagamenti nei termini di legge e della intervenuta regolarizzazione dei lavoratori, le violazioni debbano essere considerate estinte e le relative sanzioni non possano essere più riscosse, con conseguente revoca della pretesa sanzionatoria, per quanto attiene a tali profili.
In relazione alle restanti contestazioni dev'essere rigettata l'eccezione con cui si lamenta l'illegittimità della pretesa sanzionatoria stante l'efficacia riflessa del giudicato esplicata dalla sentenza n. 358/2019 del Tribunale di ET resa nel giudizio contro l'INAIL che, accogliendo l'opposizione, dichiarava l'illegittimità dei verbali di accertamento e della diffida impugnati.
Invero, la decisione assunta nella diversa sede processuale non comporta in alcun modo la caducazione dell'ordinanza ingiunzione. E' infatti noto che il giudicato ex art. 2909 c.c. ha effetto solo tra le parti o i loro aventi causa.
Com'è noto, le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, per quanto qui interessa, del diritto alla riscossione di premi o all'applicazione di date sanzioni.
Da ciò consegue che tra il verbale e le predette pretese non si determina alcun nesso di pregiudizialità dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro rapporto. Tale connessione oggettiva non è però sufficiente, in mancanza di una disciplina espressa in senso contrario, a determinare l'estensione del giudicato dall'uno all'altro soggetto, stante l'autonomia dei crediti e pena la violazione, altrimenti, dell'art. 2909 c.c.
Sul punto valga il principio affermato dalla giurisprudenza con riferimento al rapporto tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative che di seguito si riporta: "tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto
l'opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti
l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell del lavoro e diritti CP_1
ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto" (cfr. Cass. 20 gennaio 2004, n. 849;
Cass., S.U., 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 26/09/2018, n. 23045).
Ciò chiarito, occorre evidenziare che l'emissione delle ordinanze-ingiunzione opposte è stata preceduta da un accertamento ispettivo, effettuato in data 18.02.2016 presso la sede operativa della società sita in Atessa, e proseguito con verbale interlocutorio del 02.08.2016 (cfr. Parte_1
allegati 1 e 2 alla comparsa). Gli accertamenti sono terminati con l'emanazione di due distinti verbali (cfr. allegato 8 alla comparsa).
All'esito della verifica, gli Ispettori hanno ritenuto di attribuire natura subordinata ai rapporti di lavoro intermittenti intrattenuti dalla società con i IG.ri , Parte_1 Persona_1 Per_2 e
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Controparte_3
(quest'ultima solo per il periodo successivo al 30/05/2015) e, con riferimento alle IG.re ER
(per il periodo 20/04/2015 – 31/07/2015) e (per il periodo 20/04/2015 –
[...] Controparte_3
29/05/2015), hanno contestato l'irregolare occupazione di manodopera.
Ebbene, prima di esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta è indispensabile svolgere talune imprescindibili considerazioni in ordine alla natura del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ed al riparto dell'onere della prova.
A riguardo, giova premettere - in punto di diritto - che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr., Cass. civ. Sez. Un. n. 1786/2010).
Dovendosi dunque accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che "ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta" (così,
Cass. civ. Sez. I, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez. III, 15.04.1999, n. 3741, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi, tuttavia i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, e Cass. civ. Sez. I, 07.03.2007, n. 5277; cfr. anche Trib. Modena, sentenze n. 347 del 6.03.2013 e n. 269 del 21.02.2013).
Del resto, l'art. 7 comma 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se - alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
Si deve a tal fine rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato, il materiale raccolto è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori
(Cass., 1 aprile 1995, n. 3853).
La contestazione di irregolare occupazione di manodopora rispetto alla posizione di ER
(per il periodo 20/04/2015 – 31/07/2015) e di (per il periodo 20/04/2015
[...] Controparte_3
– 29/05/2015) non ha trovato sufficiente riscontro nel compendio probatorio in atti, che risulta contraddittorio. in data 26.05.2016 ha dichiarato agli ispettori quanto segue: “Ho lavorato Controparte_3
presso dal 20 Aprile 2015 al 13 Novembre 2015. Ho firmato un contratto di lavoro Parte_1 successivamente all'inizio del mio rapporto di lavoro dal 30 maggio 2015…”.
Tali dichiarazioni sono state confermate dalla stessa all'udienza del 10.04.2024 e hanno trovato risconto nelle dichiarazioni rese agli ispettori da in data 26 maggio 2016, il Persona_1 quale ha riferito “… posso dire che nel mese di dicembre del 2014 ha lavorato lì la IGnora ER
alle lavastoviglie. Poi è tornata a lavorare il giorno di Pasqua del 2015 ed è andata via il 31 luglio.
In quel periodo dal 20 Aprile ha lavorato lì anche la IGnora che lavorava alle camere. CP_3
Tutte lavoravano almeno 10 ore al giorno. I giorni che io lavoravo loro c'erano e le ho viste”.
D'altra parte, ha dichiarato agli ispettori che ha lavorato solo Persona_3 Controparte_3
dal mese di maggio 2015.
Circa la posizione di ha così riferito: “poi c'era che Persona_14 Controparte_3 ER lavorava in cucina andata via a fine luglio…”, mentre ha così dichiarato: “… Persona_1
nel mese di dicembre del 2014 ha lavorato lì la IGnora alle lavastoviglie. poi è tornata a ER lavorare il giorno di PASQUA del 2015 ed è andata via il 31 luglio…”.
La teste alla domanda “Vero che nell'anno 2015 era presente anche una IGnora di Persona_3 nome che lavorava presso come lavapiatti?” ha risposto: “Ricordo solo il ER Parte_1
nome ma non ricordo cosa faceva, ricordo che quando entravano a lavorare le straniere per via della lingua le mettevano a lavare i piatti”. Trattasi di dichiarazioni estremamente generiche nelle quali non solo si identifica il soggetto in questione con il nome di battesimo, ma soprattutto non si offre alcun elemento per addivenire ad una qualsivoglia qualificazione del rapporto di lavoro, alle quali peraltro fa da contraltare la deposizione del teste di parte ricorrente che ha così riferito: “La IG.ra Testimone_1 Per_14
non ha mai lavorato all'interno della ricorrente, veniva solo a riprendere il marito
[...]
”. Per_15
La maggior parte dei restanti testimoni ha espressamente dichiarato di non ricordare
[...]
. ER
Passando alla contestazione concernente la riqualificazione dei rapporti intermittenti in rapporti subordinati a tempo pieno, esaminate le deduzioni dell'opponente, le difese di parte opposta, oltre che il compendio probatorio di carattere documentale offerto e gli esiti dell'espletata attività orale svolta, deve concludersi nel senso che la parte opposta non abbia adeguatamente assolto all'onere di prova degli elementi atti a dimostrare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno.
La dipendente nella dichiarazione del 28.04.2016 ha così riferito: “… ho Persona_5
sempre lavorato mercoledì, giovedì sabato e domenica con un orario di lavoro di almeno 12-13-14 ore al giorno. Nel periodo che ho lavorato hanno lavorato con me con le stesse modalità , Per_16 poi e ed ” (cfr. allegato 3 alla memoria di costituzione). Per_4 Pt_4 Per_3 Per_1
La teste all'udienza del 17.05.2023 ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori e ha chiarito di ricordare la presenza del solo , che lavorava con lei in cucina e svolgeva il suo stesso Per_1
lavoro, senza però precisare alcunché in merito alla frequenza della presenza dello stesso e al suo orario di lavoro.
La dipendente ha confermato: Controparte_3
- di aver svolto attività lavorativa per sei giorni alla settimana;
- che nel periodo in cui ha lavorato presso era presente anche una IG.ra di nome Parte_1
che si occupava della colazione, del bar e della pulizia dei locali;
Per_3
-che era presente anche un IGnore di nome che svolgeva le mansioni di lavapiatti e che è Per_1
andato via ad ottobre 2015;
-che era presente anche una IGnora di nome come aiuto in cucina, arrivata a Pasqua 2015 ed ER
andata poi via a luglio 2015.
La dipendente durante l'escussione in giudizio ha confermato le dichiarazioni rese Persona_3
agli ispettori.
che nelle dichiarazioni rese in data 15.03.2016 agli ispettori affermava: “…io lavoro Persona_2
per n.6 giorni ogni settimana perché il locale e chiuso il venerdì. Lavoro per almeno 6-7 ore al giorno. Il sabato e la domenica lavoro però dalle 9:00 alle 24:00-01:00, con la pausa per il mangiare...… poi vi è che non lavora più da settembre 2015 ma quando ha lavorato ha Per_1 fatto le mie stesse ore e le stesse giornate come lavapiatti”, all'udienza del 21.12.2023 non ha confermato il contenuto delle dichiarazioni rese in quella sede.
Il dipendente il quale già nelle dichiarazioni rese agli ispettori aveva fatto Persona_4
riferimento alla media settimanale delle chiamate lavorative che riceveva, all'udienza del
10.04.2024 ha così dichiarato:
“Ho lavorato come lavapiatti mi sembra dal 2013 al 2017 circa”;
ADR sub 40) “No lavoravo più di dieci ore al giorno dipendeva dal periodo cioè dalle eIGenze lavorative, il massimo era di 19 ore e la media era di 13/14 ore giornaliere, lavoravo di media cinque volte a settimana venivo chiamato in base alle eIGenze, sono stato chiamato tante volte anche alle 2.00 del mattino per andare a prendere servizio alle 2.00, il contratto era a chiamata”;
ADR sub 41) “Vero, riconosco la dichiarazione e riconosco la mia firma, confermo il contenuto della mia dichiarazione. I nomi delle persone che ho fatto nella dichiarazione per quanto mi costa lavoravano a chiamata a seconda delle eIGenze aziendali”.
D'altra parte, il teste di parte ricorrente ha così deposto: “Ricordo i nomi di Testimone_2
e e ricordo che venivamo chiamati dalla ricorrente quando c'erano Per_17 Per_1 Per_16 eventi o il fine settimana”.
Il teste di parte ricorrente rispondendo alla domanda: “Vero che la IG.ra E_ [...]
, il IG. la IG.ra , la IG.ra Controparte_3 Persona_4 Controparte_5 Per_18
il IG. e la IG.ra hanno sempre prestato la propria
[...] Persona_1 Persona_19
attività lavorativa alle dipendenze della società unicamente nelle giornate di Parte_1 maggior afflusso di clientela, solitamente coincidenti con il fine settimana e le festività” ha dichiarato: “E' vero però ricordo solo la IG.ra , , Controparte_3 Persona_5 CP_6
e . Per periodi di maggiore affluenza intendo: quando c'erano cerimonie e il
[...] Persona_20 sabato e la domenica”.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “E' vero, mi è capitato di vedere le Testimone_4
persone indicate nella circostanza, tranne la IG.ra , venire in cucina ad Controparte_3 aiutare solo quando c'erano i banchetti”.
Il teste di parte ricorrente ha così riferito: “ lo ricordo, non ricordo Testimone_5 Per_4
e ricordo che faceva le colazioni, ricordo anche che aiutava in Persona_5 CP_6 Per_2 cucina. Queste tre persone ricordo che venivano chiamate saltuariamente quando c'era più bisogno”; ADR sub 4) “Durante la settimana non posso dire in quanto non andavo, durante il fine settimana quando c'era più lavoro venivano chiamati”.
Il teste di parte ricorrente ha così dichiarato: “Ricordo di , Testimone_6 Per_4 Persona_5
e , quando andavo nei fine settimana li vedevo lavorare non so
[...] CP_6 Per_1 Per_2
che contratto avessero. Quando ho iniziato a lavorare durante la settimana 2016/2017 le persone suddette non le vedevo, solo d'estate durante qualche matrimonio”.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “E' vero, non tutti, la IG.ra l'ho vista Testimone_1 Per_3 aiutare in cucina per 4 o cinque volte nel fine settimana, poi non l'ho vista più, la IG.ra , Per_2
lavorava in cucina, veniva il fine settimana e quando serviva anche durante la settimana;
il IG.
veniva chiamato il giovedì, il sabato e la domenica, ricordo che si occupava di inserire le Per_15
stoviglie nella lavastoviglie, ricordo che questi lavoratori il IG. li faceva venire Parte_2
a chiamata”.
Conclusivamente, alcune dichiarazioni rese in sede ispettiva non hanno trovato conferma in sede giudiziale ad opera degli stessi soggetti che le hanno rese ( o comunque non Persona_2 contenevano sin dall'inizio elementi sufficienti al fine di sussumere il rapporto di lavoro intermittente nella categoria del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ( . Persona_4
Le dichiarazioni che sono state confermate in sede giudiziale dagli stessi lavoratori vanno invece puntualmente valutate nel contesto di tutto il materiale istruttorio offerto dagli atti della controversia, in quanto ad esse fanno da contraltare quelle rese in udienza dagli altri testimoni, per la stragrande maggioranza ex dipendenti della società, che in modo univoco e concordante hanno riferito che il rapporto si atteggiava concretamente come rapporto di lavoro intermittente, in cui i lavoratori venivano chiamati secondo le eIGenze aziendali, con picchi nei fine settimana.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 28/2022 e dell'ordinanza ingiunzione n. 29/2022.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo alla luce dei criteri di cui alle tabelle allegate al
DM 147/2022, seguono la soccombenza dell' . Controparte_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento ai punti 4 e 5 dell'ordinanza-ingiunzione n. 28/2022;
-annulla per la restante parte l'ordinanza-ingiunzione n. 28/2022;
-annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 29/2022; -condanna l' alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore degli opponenti, liquidate in €. 4.200,5, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso il 25.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-