Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG 16327/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 16327/2022
Oggi 19.5.2025, innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per l'attore\opponente l'avv. INDELICATO AGATA;
Per il convenuto\opposto l'avv. BARBARO ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv.SABRINA
SOTERA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. RG 16327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16327/2022 promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Misterbianco alla via Garibaldi n.231, presso lo studio dell'Avv. Agata Indelicato ( , che li rappresenta e difende. C.F._3 pagina 1 di 5
contro
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice CP_1 P.IVA_1 di c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro Controparte_2 P.IVA_2 (C.F. , congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Anzà (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata in Catania, P.zza Roma n. 9, presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Dario Sanfilippo (C.F. ). C.F._6
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 19.5.2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 14.12.2022, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4701/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data
20.10.2022 nel procedimento RG n. 12720/2022, notificato in data 14.11.2022, con il quale è stato ingiunto agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento di € 5.491,94, oltre interessi come in domanda e le spese del procedimento monitorio, in favore della nella qualità di procuratrice di CP_1 [...]
Controparte_2
Ciò quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 237187, concesso dalla Banca
OL PO di GU in data 1.8.2013 a e garantito dalla moglie Parte_1 Parte_2 nei limiti dell'importo di € 4.600,00.
Tale credito era stato poi ceduto pro soluto in data 12.12.2019 (cessione pubblicata sulla GU parte seconda n.147 del 14-12-2019 - in atti), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e
4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, a la Controparte_2 quale proponeva il ricorso per decreto ingiuntivo tramite la sua procuratrice CP_1
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva, in via preliminare:
- il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- la violazione del divieto “ne bis in idem”, posto che la Banca OL PO di GU, a seguito di ricorso per decreto n. 6193/2017 RG, presentato al Giudice di Pace di Catania, in forza dello stesso titolo, aveva ottenuto il provvedimento monitorio n.2743/2017 per il complessivo importo di € 4.195,03, con conseguente illegittima duplicazione del titolo esecutivo;
- la carenza di legittimazione sostanziale e la mancanza di titolarità del credito oggetto d'ingiunzione in capo a all'opposta, reputando insufficiente la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel merito, rilevava che:
- aveva già effettuato dei versamenti direttamente alla Banca OL di GU, Parte_1 relativi a tale debito, precisando che alla banca andava richiesto l'estratto conto successivo alla data del 9.12.2019, al fine di quantificare l'eventuale somma in eccesso ancora dovuta dall'opponente;
pagina 2 di 5 - aveva prestato fideiussione per il debito del marito fino alla concorrenza di Parte_2
€ 4.600,00, per cui il decreto ingiuntivo era illegittimo perché concesso per una somma superiore a quella garantita, ossia € 5.491,94.
Concludeva, chiedendo:” Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale adito così statuire:
1. In via preliminare, dichiarare improcedibile l'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
2. Dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto opposto per i motivi esposti in narrativa.
3. Condannare l'opposto alla refusione delle spese e compensi del presente procedimento in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
4. Condannare , quale mandataria di CP_1 [...] società unipersonale, ai sensi dell'art.96 cpc”. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale, preliminarmente, rilevava che il procedimento non rientrasse tra i casi in cui deve essere esperita la negoziazione assistita, bensì la mediazione obbligatoria.
Puntualizzava, che la mediazione divenisse obbligatoria solo nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo che il giudice si fosse pronunciato sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto stesso, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, n. 4, lett. a), di poi, comunicava di aver già depositato la domanda presso l'organismo di mediazione (cfr. all n.4).
Quanto alla presunta violazione del divieto del ne bis in idem, contestava il documento depositato dagli opponenti (decreto ingiuntivo n. 6193/2017 - doc. 3), non contenendo lo stesso la prova della avvenuta notifica entro i 60 giorni dall'emanazione quale prova di efficacia.
Sulla presunta mancanza di titolarità del credito e del rapporto processuale in capo a
[...]
precisava di aver fatto menzione dell'avvenuta cessione del credito mediante iscrizione nel CP registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come richiesto dall'art. art. 4 della legge n. 130/1999 e dall'art. 58 del testo unico bancario.
Inoltre, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prodotto conteneva tutta una serie di indicazioni quali l'identificazione delle tipologie di crediti oggetto di cessione, l'indicazione dei siti internet cui il debitore può collegarsi per verificare che il suo debito rientri tra i crediti ceduti ed ancora lo specifico riferimento al contratto di cessione ed all'elenco dei crediti ceduti.
Nel merito, contestava quanto affermato dagli opponenti, riguardo i presunti versamenti effettuati direttamente alla Banca OL di GU, in assenza sia prova a riguardo che di quantificazione dell'entità degli stessi.
Concludeva, dunque, chiedendo: “1) In via preliminare dichiarare la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 4701/22 del 20/10/22 emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 12720/22, stante la fondatezza della pretesa creditoria documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione. 2) Nel merito ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domanda attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. 3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa. 4) Con vittoria di spese e compensi di causa. Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge”.
Alla prima udienza del 29.5.2023, veniva chiesto un rinvio in attesa della conclusione del procedimento di mediazione.
pagina 3 di 5 Di poi, parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione del 23.6.2023 e, all'esito dell'udienza del 29.1.2024, venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata l'udienza al 18.11.2024, infine, si rinviava al 19.5.2025 per l'udienza ex art. 281 sexies.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano fondate e meritino, pertanto, di essere accolte per le ragioni che seguono.
-In via preliminare, va esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito, formulata dagli opponenti.
Orbene, ai sensi dell'art. 58, commi 2-4- 7 T.U.B.,"2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106".
Si rammenta che, secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione: “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
Occorre ricordare che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24798/2020, ha ribadito il principio per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”(v. Cass. n. 4116-16)”.
Si rileva che l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 14.12.2019, contenente l'avviso di cessione intervenuto tra e diverse banche, tra cui Banca OL CP
PO di GU (presunta cedente del credito azionato), tuttavia, i crediti ceduti non sono stati sufficientemente identificati, difatti, nell'avviso:
- viene fatto un generico riferimento a: “Crediti che derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra
1960 e 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 1° gennaio 2019”;
- si rinvia ad un “documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione”, che non è stato prodotto;
- si specifica che “si renderanno disponibili nelle seguenti pagine web: … https://www.bapr.it;
… fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”, documento anch'esso non prodotto in giudizio e comunque esterno al giudizio.
pagina 4 di 5 Conseguentemente, la documentazione prodotta non sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4701/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 20.10.2022 nel procedimento RG n. 12720/2022, notificato in data 14.11.2022;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore degli opponenti, che liquida rispettivamente in € 3.302,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al
15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 19.5.2025 in Catania.
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 19.5.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5