CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dr. Riccardo Mele - Presidente
- dr. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dr.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi civili iscritti ai nn. 884/2022, 890/2022, 900/2022, riuniti al n. 870 DE
Ruolo Generale DEle cause DEl'anno 2022, promossi da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Arturo IO Freno e dall'Avv. Carmela Rita Palumbo, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
ING. , (c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Andrea Valente, come da mandato in atti;
e
APPELLANTE
e
ING. , (c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Ilaria Cocciolo, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
ING. DEL , (c.f.: ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._4
dall'Avv. Maurizio Scardia, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
, (p. iva: ), in persona DE p.t., Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Guadalupi, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
ING. , (c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._5
dall'Avv. Loredana Papa, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
, (c.f.: , in proprio e quale legale CP_7 C.F._6
rappresentante DEla (P.IVA: ) rappresentato e difeso Controparte_8 P.IVA_2
dall'Avv. Viola Messa e dall'Avv. Luigi Messa, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
nonché
(c.f.: ), subentrata a Controparte_9 P.IVA_3 [...]
-chiamati in causa da IN. in persona DE legale Controparte_10 CP_1
pag. 2/29 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
, (p. iva.: , con sede in Mogliano Veneto, Controparte_11 P.IVA_4
chiamata in causa da IN. e da IN. , in persona DE legale CP_1 CP_12
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gozzi, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
(p. iva.: ), con sede in Roma, Controparte_13 P.IVA_5
chiamata in causa da , in persona DE legale rappresentante pro tempore, CP_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli e dall'Avv. Gianfrancesco
Esposito, come da mandato in atti;
APPELLATA
(p. iva. ), subentrata agli Controparte_9 P.IVA_6
chiamati in causa da IN. in persona DE legale Controparte_10 CP_6
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Berra, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
(p. iva: ), con sede in Controparte_14 P.IVA_7
Torino, in persona DE suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
pag. 3/29 IO NT, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto DE 15.02.2024, ai sensi DEl'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione depositato per la notifica il 31.3.2015 il CP_4
conveniva in giudizio
[...] CP_7 Controparte_1 [...]
e , deducendo che, nel 2005, alla via Muratori, presso la CP_2 Controparte_6
zona industriale DE paese, aveva deciso di realizzare un “Centro Polivalente per lo sport e per lo spettacolo” e, pertanto, con DEibera DEla Giunta Comunale n. 183 DE
26.8.2005 aveva affidato la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza agli INegneri , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, poi stipulando, in data 13.4.2006, con il Geom. dapprima CP_15 CP_7
formale contratto di appalto per l'esecuzione e la realizzazione DEl'opera e,
successivamente, in data 6.8.2007, un atto di integrazione DElo stesso. Al riguardo, il deduceva che l'attività di progettazione statica ed esecutiva era Controparte_4
stata eseguita dalla omonima ditta individuale di , con il supporto CP_7
tecnico DEla Euroholz s.r.l., poi dichiarata fallita, aggiungendo che gli INegneri
e in qualità di direttori dei lavori, con atto DE 15.3.2012 avevano CP_1 CP_2
rilasciato il “certificato di ultimazione dei lavori” e con atto DE 30.4.2012 avevano pag. 4/29 rilasciato il “certificato di regolare esecuzione dei lavori”, mentre, con atto DE
26.8.2011, l'IN. all'uopo nominato, aveva precedentemente rilasciato il CP_6
“certificato di collaudo statico” DEle strutture in cemento armato e in legno lamellare,
dichiarando di non aver rilevato difetti o lesioni di alcun genere in grado di inficiare la sicurezza e la stabilità DEle opere. Tuttavia, il Comune di deduceva che, il CP_4
19.11.2013, in concomitanza e nel corso di avversi fenomeni metereologici, il manufatto aveva subito un crollo a causa DE collasso DEla struttura lignea di copertura. Sulla
scorta di tali avvenimenti, lo stesso si era deciso ad agire in Controparte_4
giudizio, deducendo una responsabilità ex art. 1669 c.c. degli odierni convenuti,
precisando di aver subito un danno patrimoniale, pari a € 99.000,00, per le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di bonifica e ripristino DEle funzionalità DEla
struttura, e un danno non patrimoniale, pari a € 50.000,00, come conseguenza negativa
DEl'attenzione mediatica locale, in grado di minare l'immagine e la credibilità
istituzionale DEl'ente. Concludeva pertanto chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare la responsabilità solidale di e degli INegneri CP_7
, e nella causazione DEl'evento dannoso e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_2 CP_6
gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nell'importo complessivo di € 149.000,00, salvo diversa quantificazione che fosse ritenuta di giustizia, con vittoria DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio , il quale, contestando la vicenda contrattuale Controparte_6
così come prospettata dall'ente locale, deduceva, da un lato, che la propria attività
professionale si era limitata alla predisposizione DE collaudo DEla struttura e,
pag. 5/29 dall'altro, che il crollo DE manufatto si era verificato in conseguenza DEle eccezionali precipitazioni che avevano interessato la cittadina e DEla mancata manutenzione DEla
struttura da parte DE Comune di . L'IN. deduceva inoltre che alla CP_4 CP_6
progettazione DEle opere e alla direzione dei lavori, unitamente agli INegneri CP_1
e aveva partecipato anche l'IN. , il quale aveva rassegnato le CP_2 Controparte_15
dimissioni dall'incarico conferito dall'ente in data 7.1.2008 e quindi successivamente rispetto al completamento DEla struttura, e l'IN. che aveva Parte_1
realizzato invece la progettazione statica DEla copertura in legno lamellare. L'IN.
deduceva, infine, di aver stipulato una polizza assicurativa con gli CP_6 CP_10
(n. A113C46410, rinnovata con polizza n. A114C85813), chiedendo dunque CP_10
di essere manlevato rispetto alle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti.
L'IN. concludeva, pertanto, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in CP_6
causa DEl'IN. , DEl'IN. e degli il rigetto CP_12 Pt_1 Controparte_10 CP_9
DEle domande attoree;
in via subordinata, solo in caso di accertamento DEle
responsabilità dei progettisti e direttori dei lavori, l'accertamento DEl'operatività DEla
polizza indicata e, quindi, fosse l'accertamento DEl'obbligo degli Assicuratori dei di risarcire i danni di cui l'IN. fosse ritenuto responsabile nei confronti CP_9 CP_6
DE o comunque di manlevare lo stesso IN. DEle Controparte_4 CP_6
conseguenze pregiudizievoli DEla causa, nonché l'accertamento DEla responsabilità
solidale DEl'IN. e DEl'IN. per le quote di rispettiva competenza;
CP_12 Pt_1
con vittoria DEle spese di lite, da distrarsi in favore DE difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio , in proprio e in qualità di legale CP_7
pag. 6/29 rappresentante DEla CO. GE. QU. deducendo, da un lato, che tale società CP_8
aveva acquisito tutte le posizioni attive e passive riferibili alla omonima ditta individuale DE Geom. e, dall'altro, che tutti i progetti per la CP_7
realizzazione DEl'opera erano stati redatti dagli INegneri incaricati dal Comune per la direzione dei lavori, incluso l'IN. , mentre l'installazione DEla struttura era CP_12
avvenuta secondo le direttive progettuali DEl'IN. in qualità di tecnico DEla Pt_1
, inoltre, eccepiva la riconducibilità DE crollo DE Controparte_16
manufatto alle eccezionali condizioni atmosferiche che avevano interessato la città di non solo in data 19.11.2013, ma anche nei giorni immediatamente CP_4
precedenti, in particolare in data 5.11.2013. Al riguardo, deduceva che al momento DE
sopralluogo effettuato alla presenza dei tecnici direttori dei lavori, gli stessi avevano constatato la presenza di un INente deposito di acqua nella parte superiore DEla
struttura, circostanza questa determinata dalla mancata manutenzione ad opera DE
e in particolare dalla mancata attivazione dei presidi elettrici destinati a CP_4
mantenere in tensione la copertura. Il convenuto, inoltre, eccepiva la riconducibilità DE
crollo a carenze di progettazione DEla copertura in legno, contestando anche la quantificazione dei danni così come prospettata dall'ente locale e deduceva che proprio in relazione ai lavori di completamento DE centro polivalente DElo sport e DElo
spettacolo di , aveva stipulato con la apposita polizza CP_4 Controparte_17
assicurativa (n. 00016201100748) e che, quindi, in caso di accertamento di una sua responsabilità, tale compagnia lo avrebbe dovuto tenere indenne dalle pretese risarcitorie avanzate dal , pertanto, previa autorizzazione alla CP_4 CP_7
chiamata in causa DEla e DEl'IN. Controparte_17 Parte_1
pag. 7/29 concludeva perché il Tribunale volesse accertare e dichiarare la riconducibilità DE
crollo DEla struttura al caso fortuito oppure a carenze progettuali non rilevabili dall'appaltatore e in subordine all'esclusiva responsabilità dei progettisti nominati dal chiedendo, inoltre, in caso di accertamento di una sua responsabilità di essere CP_4
manlevato dalla per le eventuali conseguenze pregiudizievoli Controparte_18
DEla causa, con vittoria DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituivano in giudizio e eccependo la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità DEl'IN. e DEla EuroHolz s.r.l., precisando in Parte_1
particolare che, in qualità di soggetti nominati dall'ente ai fini DEla progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, peraltro unitamente all'IN. , con riferimento alla copertura in legno crollata essi si erano limitati a CP_12
verificare che i materiali utilizzati e forniti dalla EuroHolz s.r.l. e le procedure di posa in opera fossero conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'IN. Parte_1
, che aveva rilasciato la relazione sui materiali e di calcolo DEla struttura.
[...]
Gli INegneri e inoltre, eccepivano che l'evento dannoso fosse CP_1 CP_2
imputabile all'omessa manutenzione DEla struttura da parte DE che aveva CP_4
lasciato costantemente sgonfio il telo posto a copertura DEl'immobile, così
sottoponendolo alle sollecitazioni DEle acque piovane, incessantemente abbattutesi in nell'anno 2013, evidenziando, peraltro, come proprio per l'occorrenza di CP_4
eccezionali condizioni meteorologiche fosse configurabile una ipotesi di caso fortuito.
NTstando, quindi, anche l'ammontare DEla domanda risarcitoria ed evidenziando come per eventuali responsabilità DEla direzione dei lavori avrebbe dovuto rispondere pag. 8/29 anche l'IN. , che si era dimesso dalla direzione dei lavori soltanto Controparte_15
agli inizi DE 2008 dopo l'installazione DEla copertura in legno, nonché aggiungendo
Con che l'IN. aveva stipulato con la (poi divenuta le CP_1 Controparte_11
polizze assicurative n. 043 00226351/118839 e n. 04300296501/209113, con decorrenza
31.8.2005, nonché con la la polizza assicurativa n. 10091141W, con decorrenza CP_9
17.11.2007, e con (poi divenuta la Controparte_20 Controparte_11
polizza assicurativa n. 261656408, con decorrenza 23.1.2006, e che in virtù DEle stesse doveva essere tenuto indenne da ogni condanna in caso di accertamento DEla propria responsabilità, concludevano chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa
DEl'IN. DE Fallimento DEla DEl'IN. , DEla Pt_1 Parte_2 CP_12
e dei che fossero rigettate le domande attoree, che fosse Controparte_11 CP_9
accertata l'esclusiva responsabilità DE nella causazione DE Controparte_4
crollo, o in via subordinata un suo concorso di colpa, in via ancora subordinata che fosse accertata la responsabilità DEl'IN. e DE Fallimento DEla Parte_1
o in via ulteriormente subordinata che nel caso in cui fosse stata Parte_2
accertata una responsabilità DEla direzione dei lavori, che fosse dichiarata anche la responsabilità concorsuale DEl'IN. , condannando comunque CP_12 Controparte_11
e i a manlevare l'IN. DEle eventuali conseguenze pregiudizievoli
[...] CP_9 CP_1
DEla causa, con vittoria DEle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il terzo Parte_1
, deducendo che all'epoca dei fatti di causa aveva contribuito in qualità di
[...]
dipendente DEla EuroHolz s.r.l. con mansioni di impiegato tecnico, e non di pag. 9/29 professionista esterno, all'esecuzione DE contratto, che era stato stipulato il 29.3.2007
dalla stessa società con l'impresa edile , che aveva ad oggetto la CP_7
fornitura DE materiale per la posa in opera DEla copertura, il trasporto DElo stesso presso il cantiere, la posa in opera DEla struttura, nonché la realizzazione DE progetto esecutivo e dei calcoli statici. evidenziava, pertanto, che i tecnici Parte_1
DEla EuroHolz s.r.l. non godevano di alcuna autonomia progettuale, posto che la commessa veniva realizzata sulla scorta DE progetto elaborato dai progettisti/direttori dei lavori INegneri , e , trasmesso dalla ditta nella fase CP_12 CP_2 CP_1 CP_7
di redazione DE preventivo. Deducendo che non aveva avuto alcun contatto personale o diretto né con la ditta né con i progettisti e direttori dei lavori, lo CP_7 Pt_1
eccepiva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di legittimazione attiva dei convenuti che lo avevano chiamato in causa, atteso che il rapporto di subordinazione esistente tra lui e la EuroHolz s.r.l. avrebbe potuto giustificare tutt'al più la chiamata in causa DEla sola società ai sensi DEl'art. 2049 c.c.. D'altro canto,
poi, il terzo chiamato eccepiva comunque l'assenza DE nesso di causalità tra la sua condotta, di redazione dei calcoli e DE progetto esecutivo, e il crollo DEla struttura,
causato, non da errori di progettazione, ma dal deposito di acqua sul telo di copertura,
in relazione al quale eccepiva anche l'esclusiva responsabilità DE CP_4
, che aveva omesso di attivare il dispositivo all'uopo realizzato per mantenere
[...]
la copertura in costante tensione. , pertanto, contestando anche Parte_1
l'ammontare DE risarcimento richiesto, concludeva per l'accertamento DE suo difetto di legittimazione passiva, nonché DE difetto di legittimazione attiva dei convenuti nei suoi confronti;
chiedendo, nel merito, il rigetto DEle domande attoree e, in subordine,
pag. 10/29 l'accertamento DEl'esclusiva responsabilità nella causazione DE sinistro dei convenuti che lo avevano chiamato in causa e/o DE Comune di;
in via ulteriormente CP_4
subordinata l'accertamento DEla riconducibilità DE crollo al caso fortuito;
con vittoria
DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituivano in giudizio gli eccependo: CP_1 Controparte_10
l'inoperatività DEla polizza n. 10091141W perché scaduta il 17.11.2009 e non rinnovata;
l'inoperatività DEla polizza perché la sua efficacia era limitata ai comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata sul modulo DEla polizza (17.11.2007) mentre le prestazioni professionali DEl'IN.
oggetto di causa erano state effettuate in epoca antecedente;
la previsione di CP_1
una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro, nonché di un massimale di € 500.000,00
per sinistro e per anno assicurativo che, in relazione ai danni patrimoniali, era limitato al 20% di tale somma;
nonché, comunque, l'infondatezza DEla domanda proposta dal associandosi alle difese svolte dall'IN. . Pertanto, concludevano CP_4 CP_1
chiedendo l'accertamento DEl'inoperatività DEla garanzia e il rigetto DEla domanda di manleva spiegata dall'IN. ; in via subordinata, l'accertamento DEl'operatività CP_1
DEla polizza nei limiti contrattuali di franchigia e massimale;
il rigetto DEle domande risarcitorie proposte contro l'IN. ; con vittoria DEle spese di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituiva in giudizio la eccependo, con CP_1 Controparte_11
riferimento alla polizza INA n. 043 00226351: l'inoperatività DEla polizza perché
scaduta definitivamente in data 31.8.2006; la sua limitata operatività entro i massimali pag. 11/29 di cui all'art. 6) DEl'appendice mod. 10010; che la stessa garanzia non poteva essere invocata perché ai sensi DEl'art. 5) DEl'appendice mod. 10010 era valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità DEl'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli potesse derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti. Con riferimento alla polizza INA n.
04300296501/209113, eccepiva: l'inoperatività DEla polizza perché scaduta definitivamente in data 25.5.2008 e ai sensi DEl'art. 9 DEle condizioni generali la copertura assicurativa valeva solo per le richieste presentate durante il periodo di validità DEl'assicurazione, in quanto conseguenza di comportamenti colposi posti in essere in tale periodo e comunque non oltre 3 anni prima DEla data di effetto
DEl'assicurazione; l'inoperatività DEla garanzia in relazione all'oggetto DE contratto,
limitato ai danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori;
l'inoperatività DEla
garanzia rispetto alle richieste risarcitorie aventi ad oggetto danni non patrimoniali;
che la garanzia era valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità
DEl' , con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli potesse Parte_3
derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti;
la sua limitata operatività
considerando lo scoperto contrattuale di cui all'art. 5 DEle condizioni generali. In
relazione alla polizza n. 261656498 eccepiva la sua inesistenza, non avendo CP_11
rinvenuto la stessa società alcuna assicurazione contro i danni portante tale numero ed intestata all'IN. . Per tutte le polizze richiamate, la CP_1 Controparte_11
eccepiva comunque che, in caso di accertamento DEla loro efficacia, l'eventuale condanna avrebbe dovuto tener conto DEla sussistenza di un'ipotesi di coassicurazione indiretta con i ex art. 1910 c.c. La compagnia assicurativa, inoltre, CP_9
pag. 12/29 contestava la fondatezza DEla domanda DE Comune associandosi alle difese svolte dall'IN. , concludendo per l'accertamento DEl'inoperatività DEle polizze CP_1
summenzionate e per il rigetto DEla domanda di manleva spiegata dall'IN. ; in CP_1
via subordinata, l'accertamento DEl'operatività DEla polizza nei limiti contrattuali e tenendo conto di altre polizze assicurative;
per il rigetto DEle domande attoree nei confronti DEl'IN. , con vittoria DEle spese di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa di CP_7
, si costituiva in giudizio la
[...] Controparte_13
eccependo: l'inoperatività DEla polizza assicurativa n. 0016201100748, stipulata da con decorrenza dal 17.5.2007 e operante, ai sensi DEl'art. 5 DEle CP_7
condizioni di assicurazione, sino alle ore 24.00 DE 26.8.2011 atteso che in tale data l'IN. aveva rilasciato certificato di collaudo DEla struttura in legno, mentre il CP_6
crollo si era verificato il 19.11.2013; l'inoperatività DEla polizza poiché, ai sensi
DEl'art. 3 DEle condizioni particolari di assicurazione erano esclusi dalla garanzia i danni da azioni di terzi, da forza maggiore e causati da errori di progettazione;
nonché
precisando che la garanzia era limitata soltanto al rimborso dei costi e DEle spese necessari per riparare le cose assicurate, con franchigia DE 10% con il minimo di €
2.500,00, con esclusione di danni patrimoniali e operava esclusivamente per la personale e diretta responsabilità DEl'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli potesse derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti. La compagnia assicurativa, inoltre, contestava la fondatezza DEla
domanda DE associandosi alle difese svolte da , concludendo CP_4 CP_7
per l'accertamento DEl'inoperatività DEle polizze summenzionate e per il rigetto DEla
pag. 13/29 domanda di manleva spiegata da;
in via subordinata, l'accertamento CP_7
DEl'operatività DEla polizza nei limiti contrattuali;
per il rigetto DEle domande attoree nei confronti di , con vittoria DEle spese di lite. CP_7
Con altra comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
si costituivano in giudizio gli associandosi alle CP_6 Controparte_10
difese formulate dall'IN. rispetto alla domanda risarcitoria spiegata nei CP_6
suoi confronti dal . Eccepivano l'inoperatività DEla polizza n. Controparte_4
A113C46410 perché l'IN. aveva chiesto il 22.11.2013 l'emissione di un contratto CP_6
assicurativo con validità dal 15.11.2013 sino al 15.11.2014, pur essendo già a conoscenza dei fatti verificatisi il 19.11.2013 oggetto di causa. Eccepivano, poi, anche l'inoperatività DEla polizza n. A114C85813 perché la garanzia non poteva coprire fatti che erano stati già denunciati alla compagnia sotto la vigenza di un'altra precedente assicurazione. Rispetto ad entrambe le polizze, infine, eccepivano comunque l'esistenza di una franchigia di € 1.000,00 e di un massimale di € 250.000,00. Pertanto,
concludevano chiedendo il rigetto DEle domande risarcitorie proposte contro l'IN.
l'accertamento DEl'inoperatività DEla garanzia e il rigetto DEla domanda di CP_6
manleva spiegata dall'IN. in via subordinata, l'accertamento DEl'operatività CP_6
DEle polizze nei limiti contrattuali di franchigia e massimale;
con vittoria DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio deducendo che a causa di diverbi con Controparte_15
l'impresa appaltatrice riguardanti le modalità di esecuzione DEle opere, aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore pag. 14/29 DEla sicurezza a gennaio 2008 e che, quindi, da quel momento, non aveva più svolto alcuna attività per l'ente locale con riferimento al Centro polivalente per lo sport e per lo spettacolo. In particolare, l'IN. deduceva che aveva svolto la propria CP_12
attività di progettazione congiuntamente agli INegneri e limitatamente CP_1 CP_2
alla redazione DE progetto architettonico e alla redazione DE progetto DEle strutture in cemento armato, non avendo invece partecipato all'attività di progettazione DEla
struttura lignea poi crollata. Al riguardo aggiungeva che, dopo le sue dimissioni, erano state approvate varianti progettuali in grado di comportare numerose modifiche strutturali, prima tra tutti l'installazione di un pacchetto fonoisolante, agganciato direttamente agli archi in legno lamellare idoneo a modificare le condizioni di carico poste a base dei calcoli nel progetto originario DEla copertura. L'IN. CP_12
deduceva, comunque, di aver stipulato due polizze assicurative con
[...]
e Pertanto, concludeva perché, previa Controparte_20 Controparte_14
autorizzazione alla chiamata in causa di tali società assicuratrici: fosse accertata l'esclusiva responsabilità DE nella causazione DE sinistro;
in via Controparte_4
subordinata, fosse accertata la responsabilità solidale DEl'IN. e DEla Pt_1
EuroHolz s.r.l. o degli INegneri , e in caso di accertamento di una CP_1 CP_2 CP_6
sua responsabilità, e fossero Controparte_20 Controparte_14
condannate a manlevarlo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli;
con vittoria DEle
spese di lite.
Con altra comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituiva in giudizio la eccependo: CP_12 Controparte_11
l'inoperatività DEla polizza assicurativa n. 261656408, azionata dallo CP_21
pag. 15/29 composto dagli INegneri e , poiché la data di cessazione DEla CP_2 CP_1 CP_12
copertura assicurativa era stata fissata al 16.9.2007 e non era stata mai prorogata dai contraenti;
l'inoperatività DEla polizza rispetto all'oggetto DEla domanda risarcitoria,
atteso che la polizza copriva soltanto danni per nuove spese di progettazione o maggiori costi per varianti resesi necessari per colpa DE professionista assicurato, cioè
solo spese di natura tecnica e non spese esecutive di ripristino di danni;
comunque,
l'esistenza di limiti DEla copertura, quali un massimale di € 100.000,00, l'operatività
DEla stessa per la sola quota di responsabilità DEl'assicurato in caso di responsabilità
solidale e uno scoperto DE 10% con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di €
5.000,00; e, inoltre, che, in caso di accertamento DEla efficacia DEla polizza,
l'eventuale condanna avrebbe dovuto tener conto DEla sussistenza di un'ipotesi di coassicurazione indiretta con ex art. Controparte_14
1910 c.c. La compagnia assicurativa, inoltre, contestava la fondatezza DEla domanda
DE associandosi alle difese svolte dall'IN. , concludendo per CP_4 CP_12
l'accertamento DEl'inoperatività DEla polizza e per il rigetto DEla domanda di manleva spiegata dall'IN. ; in via subordinata, l'accertamento DEl'operatività CP_12
DEla polizza nei limiti contrattuali e tenendo conto di altre polizze assicurative;
per il
CP_ rigetto DEle domande attoree nei confronti DEl'IN. DE , con vittoria DEle spese di lite.
CP_1 Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituiva in giudizio la
[...] Controparte_14
eccependo preliminarmente la tardività DEla denuncia DE sinistro da parte DEl'IN.
, effettuata a distanza di 14 mesi dalla data DEl'evento, in violazione DEl'art. CP_12
pag. 16/29 5.1 DEle C.G.A., nonché la violazione da parte DEl'IN. DE patto di gestione CP_12
DEla lite contrattualmente previsto, per cui la compagnia comunque non era tenuta al pagamento DEle spese di consulenti e legali incaricati direttamente dall'assicurato. La
compagnia assicurativa, inoltre, contestava la fondatezza DEla domanda DE CP_4
associandosi alle difese svolte dall'IN. e la quantificazione dei danni, CP_12
evidenziando la previsione di uno scoperto di polizza DE 10%, e aggiungendo che in caso di accertamento DEl'efficacia DEla polizza, l'eventuale condanna avrebbe dovuto tener conto DEla sussistenza di un'ipotesi di coassicurazione indiretta con
[...]
ex art. 1910 c.c. La compagnia assicurativa, quindi, concludeva affinché CP_11
il Tribunale volesse accertare la tardività DEla denuncia DE sinistro e la violazione DE
patto di gestione DEla lite;
rigettare le domande formulate dal o, Controparte_4
in caso di accoglimento, graduare la responsabilità DEl'assicurato nei limiti DE
proprio operato;
accertare l'operatività DEla polizza nei limiti contrattuali e tenendo conto di altre polizze assicurative;
con vittoria DEle spese di lite”.
§ 1.1
Con sentenza n. 2732 DE 4.10.2022, il tribunale di Lecce ha accolto parzialmente la domanda DE e, per l'effetto, ha condannato gli INegneri Controparte_4 CP_1
, e , in solido, al
[...] Controparte_2 Controparte_15 Parte_1
pagamento in favore DE , a titolo di risarcimento DE danno, DEla CP_4 CP_4
somma di € 99.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 15.5.2014
alla presente pronuncia;
ha accolto la domanda di garanzia proposta dall'IN. nei confronti di Controparte_15
e ha condannato la compagnia a “restituire all'IN. Parte_4
pag. 17/29 le somme che lo stesso fosse costretto a pagare sulla base DE capo 1) Controparte_15
DEla presente sentenza, a titolo di spese legali al e a titolo di Controparte_4
spese di CTU, oltre interessi legali dalla data DE pagamento al saldo, al netto DEla
franchigia DE 10%, e nei limiti DEla quota di un quarto gravante su di lui DEla
complessiva obbligazione solidale”; - ha rigettato la domanda di garanzia proposta dall'IN. e IN. nei confronti di Controparte_15 Controparte_1 Controparte_11
e dallo stesso nei confronti degli Assicuratori Dei CP_1 CP_9
ha condannato: - gli IN.ri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_15
, in solido, al pagamento in favore DE DEle Parte_1 Controparte_4
spese processuali liquidate in € 786,00 per spese ed € 28.000,00 per compenso di avvocato, oltre a spese, iva e cap come per legge;
- il al Controparte_4
pagamento in favore di DEle spese processuali liquidate in € 4.000,00 CP_7
per compenso di avvocato, oltre spese, iva e cap di legge;
- il al Controparte_4
pagamento in favore DEla DEle spese processuali Controparte_13
liquidate in € 2.600,00 per compenso, oltre spese, iva e cap di legge;
- l'IN.
[...]
al pagamento in favore degli difesi dall'Avv. CP_6 Controparte_10
Berra, DEle spese processuali liquidate in € 2.600,00 per compenso, oltre a spese, iva e cap di legge;
- gli INegneri e , in solido, al Controparte_1 Controparte_15
pagamento in favore DEla DEle spese processuali liquidate in € Controparte_11
3.400,00 per compenso, oltre a spese, iva e cap di legge;
- l'IN. al pagamento CP_1
in favore degli difesi dall'Avv. Tassoni, DEle spese processuali Controparte_10
liquidate in € 2.600,00, per compenso, oltre a spese, iva e cap di legge;
ha posto a carico degli INegneri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_15 Pt_1
pag. 18/29 , in solido, le spese DEla C.T.U., liquidate con separato decreto. Parte_1
§ 1.2
A fondamento DEla decisione, il giudice ha argomentato come segue.
Sulla base DEla relazione tecnica effettuata dal ctu, dott.ssa il tribunale: Per_1
ha accertato che il crollo di una parte DEla struttura lignea di copertura DE
[...]
per e per lo spettacolo di si era verificato per l'accumulo CP_22 CP_23 CP_4
di una INente quantità di acqua piovana sulla sommità DEla copertura;
ha escluso dalle cause DE crollo DEla struttura l'azione DE vento, in quel momento di velocità inferiore a 90 km/h e, dunque, inidoneo a determinare il collasso DEla struttura;
ha escluso l'influenza sull'evento-crollo sia dei carichi derivanti dal peso proprio DE
telo e DEla struttura sia dei carichi derivanti dall'installazione di canalizzazioni
DEl'impianto di climatizzazione, dei fari per illuminazione e dei pannelli fonoassorbenti;
ha affermato che l'accumulo di acqua piovana sul telo di copertura era dovuto a
“carenze progettuali ed esecutive DEl'opera” (cfr. pag. 13 DEla sentenza impugnata),
che ha ascritto agli INegneri , e CP_1 CP_2 CP_12 Pt_1
ha specificato che la responsabilità dei quattro tecnici risiedeva nell'aver “trascurato e sottovalutato il problema di accumulo di acqua sulla sommità DEla copertura e, in particolare, per avere progettato e consegnato un manufatto che, in caso di eventi meteorici significativi, avrebbe determinato il collasso DEla struttura di copertura” (cfr pag. 14 DEla sentenza impugnata);
pag. 19/29 ha escluso la responsabilità DEl'IN. che aveva collaudato la struttura in cemento CP_6
armato “conoscendo DEla struttura in legno lamellare solo al fine di valutare i carichi agenti sulle opere di cemento armato sottostanti, che però non sono state in alcun modo coinvolte dal crollo DE 19.1.2013” (cfr pag. 13 DEla sentenza impugnata);
ha escluso la responsabilità DEl'impresa appaltatrice , la quale aveva CP_7
eseguito il lavoro conformemente a quanto predisposto dai progettisti e dalla direzione dei lavori;
ha escluso la responsabilità DE , poiché: - gli INegneri Controparte_4 CP_2
, e non avevano provato di aver segnalato al comune la CP_1 CP_12 Pt_1
necessità di mantenere in funzione il sistema di ventilazione e mantenere così teso il telo più esterno, in caso di eventi meteorici, al fine di evitare l'accumulo di acqua;
- nessuna indicazione in tal senso era contenuta nel manuale di manutenzione;
- la brevità di tempo intercorso tra la fine DEle precipitazioni e il crollo che non avrebbe consentito alcun intervento immediato da parte DE CP_4
ha escluso che gli eventi atmosferici DE 19.11.2013 potessero configurare ipotesi di caso fortuito al fine di escludere la responsabilità degli INegneri;
ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da in Pt_1
quanto egli aveva sottoscritto il progetto esecutivo DEla struttura in legno lamellare,
nonché la relazione sui materiali e sui calcoli strutturali, assumendosene la responsabilità;
ha escluso la responsabilità concorrente ex art. 2049 c.c. di Eurohlz srl, alle cui dipendenze lavorava Pt_1
pag. 20/29 con l'ausilio DE CTU, ha quantificato in € 99.000,00 il costo dei lavori necessari per il ripristino DEla struttura;
ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dal CP_4
ritenendo non provato il presunto danno all'immagine DEl'Ente;
ha rigettato le domande di garanzia formulate: - dall'IN. nei confronti DEla CP_1
e nei confronti degli - dagli IN.ri Controparte_11 Controparte_10
e nei confronti DEla per la polizza assicurativa CP_1 CP_12 Controparte_11
attivata dallo composto dagli INegneri e;
tutte per CP_21 CP_2 CP_1 CP_12
inoperatività DEle relative polizze accese presso le Assicurazioni chiamate in causa;
ha accolto la domanda di garanzia formulata dall'IN. nei confronti DEla CP_12
valutando tempestiva la denuncia di sinistro;
Parte_4
ha regolamentato le spese di lite secondo il principio DEla soccombenza.
§ 2
Avverso detta decisione, con separati atti, hanno proposto appello Parte_5
, e;
tutti hanno negato il proprio
[...] Controparte_2 Controparte_15
concorso nella causazione DE danno vantato dal ed hanno chiesto Controparte_4
che, in riforma DEla sentenza di primo grado, fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'ente pubblico, con vittoria di spese.
Con ordinanza DE 2.3.2023 gli appelli sono stati riuniti.
Si sono costituiti in giudizio il , l'IN. , il geom. Controparte_4 Controparte_6
ed hanno chiesto il rigetto degli appelli. CP_7
pag. 21/29 Si è costituita in giudizio e ha chiesto che la corte accertasse e Controparte_11
dichiarasse l'intervenuta formazione DE giudicato DE capo DEla sentenza relativo al rigetto DEle domande di manleva assicurativa rivolte nei confronti di Controparte_11
e, per l'effetto, la carenza di interesse a resistere DEla Compagnia, con vittoria di
[...]
spese.
Si è costituita in giudizio subentrata agli Controparte_9 CP_10
che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. 10091141W, e ha
[...]
chiesto che la corte dichiarasse il passaggio in giudicato DE capo autonomo DEla
sentenza impugnata relativo al rigetto DEla domanda di manleva formulata dall'IN.
, con vittoria di spese. CP_1
Si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito Controparte_13
il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto dichiararsi la propria estraneità
rispetto all'appello proposto dallo privo di domande nei confronti DEla Pt_1
compagnia; nel merito, ha chiesto la conferma DEla sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio che aveva assunto il rischio Controparte_9
di cui alle polizze nn. A113C46410 e A114C85813, e ha chiesto che la corte dichiarasse il passaggio in giudicato DE capo DEla sentenza impugnata relativo alla non operatività
DEle polizze azionate dall'IN. e, in ogni caso, rigettasse tutti gli appelli proposti;
CP_6
Si è costituita e, in adesione all'appello Controparte_24
proposto dall'IN , ne ha chiesto l'accoglimento; in ipotesi di conferma di una CP_12
corresponsabilità DE proprio assicurato, ha chiesto che la corte dichiarasse la prevalente pag. 22/29 responsabilità degli IN.ri e nonché DE , Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_4
DEl'IN. e DEla Ditta Co.Ge.Cu., nell'occorso sinistro e graduasse in proporzione CP_6
l'eventuale risarcimento dovuto, con vittoria di spese.
Con ordinanza DE 14.07.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione
DEla sentenza impugnata limitatamente all'istanza cautelare proposta dall'IN.
Parte_1
In data 6.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Preliminarmente, la corte prende atto DEla transazione raggiunta nel corso DE giudizio d'appello, tra il e gli appellanti , e avente Controparte_4 CP_1 CP_2 CP_12
ad oggetto “il soddisfo dei diritti risarcitori scaturenti e riconosciuti a favore DEl'Ente
dalla sentenza di primo grado gravata d'appello” (tanto si legge nelle note difensive
DE depositate il 6.11.2024); per insindacabile strategia difensiva, nessuno dei CP_4
paciscenti ha prodotto in giudizio l'accordo scritto, ma nelle rispettive note conclusive hanno tutti chiesto dichiararsi cessata la materia DE contendere, con spese compensate.
La richiesta deve essere accolta, per sopravvenuta carenza di interesse degli istanti ad una pronuncia giudiziale di merito;
è pacifico in giurisprudenza che - tra le parti che hanno transatto - la declaratoria di cessata materia DE contendere determina la perdita di efficacia DEla sentenza impugnata;
è altrettanto indubbio che non debba essere disposta la sanzione DE doppio contributo (cass.civ.sez.II, ord.
7.2.2025 n. 3105).
Ciò posto, spetta alla corte valutare le aree residue DEla controversia, ed in particolare:
pag. 23/29 - l'appello proposto da che - condannato in primo grado, in solido Parte_1
con gli altri appellanti - non ha partecipato all'accordo transattivo, né ha dichiarato di volerne profittare ex art. 1304 c.c.;
- le domande di Controparte_24
- le domande degli altri appellati in ordine al carico DEle spese processuali.
§ 3.1 – l'appello di Parte_1
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, - insistendo in rito nell'eccezione Parte_1
di difetto di legittimazione passiva che, a suo avviso il tribunale aveva INiustamente
rigettato - ha dedotto nel merito che il primo giudice avrebbe altrettanto impropriamente disatteso le risultanze DEla CTU, nell'affermare la sua responsabilità solidale per i danni causati al dal crollo DEla struttura;
ad avviso Controparte_4
DEl'appellante, invece, una corretta lettura DEle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre il tribunale ad accertare: - la responsabilità DEl'amministrazione-appaltante, per negligenza nella conduzione DEl'immobile, in particolare per non aver previsto il possibile accumulo di acqua piovana;
- l'esattezza dei calcoli strutturali elaborati dall'IN. applicando i carichi permanenti comunicati dalla ditta Pt_1 CP_7
all'impresa Euroholz, sua datrice di lavoro, nonché tutti i carichi variabili previsti dalle norme di settore;
- il tribunale avrebbe dovuto inoltre considerare che la verifica DEla
tenuta DE telo e degli impianti di ventilazione esulavano dalle competenze
DEl'INegnere strutturista ed affermare solo la responsabilità dei direttori dei lavori per non aver individuato l'inconveniente tecnico e non averlo comunicato pag. 24/29 all'amministrazione.
Il motivo è fondato.
In disparte dalla eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'IN.
e correttamente rigettata in prime cure, la decisione DE tribunale deve essere Pt_1
emendata nel merito, limitatamente alla posizione DEl'appellante, per le ragioni che seguono.
Nell'ordinanza con cui è stata sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata, la corte ha già evidenziato che “l'attività di progettazione DEla struttura lignea, e di calcolo dei carichi, eseguita dall'IN. è stata ripetutamente Pt_1
valutata dal CTU come immune da vizi”; con lo stesso provvedimento la corte ha distinto la posizione DEl'IN. (mero progettista DEla struttura in legno), da Pt_1
quella degli altri appellanti che “- oltre a partecipare alla progettazione - hanno rivestito le più ampie funzioni di direzione dei lavori, cui attengono i rispettivi e diversi profili di responsabilità, accertati nella sentenza impugnata, riguardo alle specifiche criticità riferibili alla difettosa tensione DE telo di copertura, in carenza di corretto insufflaggio DEl'aria” (cfr ordinanza DE 28.6.2023).
Tale distinzione, che il tribunale ha trascurato di operare, impone la parziale riforma
DEla sentenza impugnata.
Nessun rimprovero, infatti, può essere mosso all'operato DEl'IN. con riguardo Pt_1
all'installazione ed ai sistemi di tenuta in tensione DE telo di copertura;
sul punto, la corte si è già espressa nella citata ordinanza come segue: “l'acquisto DE telo risulta espressamente escluso dal contratto di fornitura DEla struttura lignea, stipulato in data
2.4.2007 tra l'impresa appaltatrice (gestita dal geom. ) e la società CP_7 Pt_2
pag. 25/29 (alle cui dipendenze lavorava l'IN. , circostanza che giustifica la Parte_2 Pt_1
diversa sorte DEle istanze di sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata”.
Il dato, che la corte ritiene essere decisivo ai fini DEl'accoglimento DEl'appello proposto dall'IN. è documentalmente provato dal foglio di commessa n. Pt_1
C06/0183 DE 2.4.2007 (in atti).
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha chiesto la riforma DE capo sulle spese DEla sentenza impugnata.
Il motivo è fondato.
La parziale riforma DE capo 1) DEla sentenza impugnata impone la rettifica anche di quello relativo alle spese di lite DE giudizio di primo grado, che devono dichiararsi integralmente compensate, tra l'IN. e le altre parti processuali, in ragione DEla Pt_1
oggettiva complessità dei rapporti giuridici intercorsi tra le parti in causa, districatisi definitivamente solo in fase d'appello.
§ 4 – le domande di Controparte_24
Per quanto riguarda la posizione DEla - Controparte_24
chiamata in causa, in prime cure, dall'IN. , suo assicurato, e condannata a CP_12
manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole allo stesso derivante dalla decisione
DE tribunale - la società ha espresso, in fase d'appello, l'intento di opporsi all'avvenuta transazione tra il e gli IN.ri e nonché alla Controparte_4 CP_2 CP_1 CP_12
dichiarazione di cessazione DEla materia DE contendere, ritenendola per sé
pregiudizievole e manifestando al contempo di avere interesse alla prosecuzione DE
pag. 26/29 giudizio e ad una decisione nel merito, sulle censure contenute nel gravame proposto da
, cui (costituendosi in appello) aveva aderito. In particolare, la società ha CP_12
sostenuto che l'iniziativa di transigere sarebbe stata operata dal suo assicurato, in violazione DE patto di gestione DEla lite, sancito contrattualmente all'art.
5.1 DEle
condizioni generali di polizza.
Le domande sono inammissibili.
non ha proposto appello (né autonomo, né incidentale) Controparte_24
avverso il capo di sentenza che l'ha condannata a “restituire all'IN. le Controparte_15
somme che lo stesso fosse costretto a pagare sulla base DE capo 1) DEla presente sentenza, a titolo di spese legali al e a titolo di spese di CTU, Controparte_4
oltre interessi legali dalla data DE pagamento al saldo, al netto DEla franchigia DE
10%, e nei limiti DEla quota di un quarto gravante su di lui DEla complessiva obbligazione solidale” (cfr. pag. 20 DEla sentenza impugnata).
Senza far valere diritti propri (mediante autonomi motivi d'appello), la compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, si è espressamente limitata ad aderire all'impugnazione proposta dall'IN. , di cui deve inevitabilmente seguire le CP_12
sorti.
E' di palmare evidenza che, sull'obbligo di manleva, si sia formato il giudicato ed è
altrettanto indubbio (sebbene nessuna DEle parti abbia inteso produrre in giudizio la transazione scritta) che il comportamento processuale DEl'assicurato non abbia arrecato alcun pregiudizio alla compagnia assicurativa, avendo invece certamente attenuato le dimensioni DEla propria condanna in primo grado e dunque anche la misura
DEl'obbligo di manleva, sicchè nessun interesse meritevole di tutela giurisdizionale pag. 27/29 residua, in questa sede, in capo a Controparte_24
§ 6 – Le spese
Le spese DE giudizio d'appello:
- in ragione DEla citata transazione, devono essere compensate tra il CP_4
e gli INegneri , e;
[...] CP_1 CP_2 CP_12
- devono essere compensate anche tra l'IN. e il , che ha Pt_1 Controparte_4
espressamente dichiarato, nelle proprie note conclusive di replica, di non aver più nulla a pretendere nei confronti DEl'appellante; quest'ultimo nel prendere atto DEla
dichiarazione DE non ha insistito nella condanna DEl'Ente al pagamento DEle CP_4
spese processuali;
- devono essere compensate altresì tra tutte le altre parti in causa - CP_6 CP_7 [...]
- in ragione DEla carenza di Controparte_9 CP_11 CP_13
domande proposte nei rispettivi confronti, in sede di precisazione DEle conclusioni (ove unanimemente è stata chiesta la declaratoria di estinzione per cessazione DEla materia
DE contendere con spese compensate);
- seguono la soccombenza tra l'appellante e gli appellati e Pt_1 CP_12 [...]
i quali, anche dopo la transazione, hanno continuato a Controparte_24
svolgere difese e conclusioni contro l'appellante la liquidazione deve essere Pt_1
parametrata al valore DEla controversia (pari ad un quarto DEla condanna inflitta solidalmente al capo 1) DEla sentenza impugnata);
- l'art. 91 cpc non opera tra e poiché nessuna CP_12 Controparte_24
domanda è stata proposta dal primo nei confronti DEla compagnia assicuratrice e viceversa.
pag. 28/29
P.Q.M.
la corte,
- dichiara cessata la materia DE contendere nei rapporti tra il , Controparte_4
l'IN. , l'IN. e l'IN. ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_15
- accoglie l'appello proposto in via principale dall'IN. e, per l'effetto, in Pt_1
parziale riforma DE capo 1) DEla sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal;
Controparte_4
- condanna l'IN. , in solido con al Controparte_15 Controparte_24
pagamento in favore DEl'IN. DEle spese processuali DE giudizio d'appello Pt_1
che liquida in € 2,000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura DE
15%;
- compensa tra le altre parti le spese DE giudizio;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio DEl'1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dr. Riccardo Mele - Presidente
- dr. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dr.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi civili iscritti ai nn. 884/2022, 890/2022, 900/2022, riuniti al n. 870 DE
Ruolo Generale DEle cause DEl'anno 2022, promossi da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Arturo IO Freno e dall'Avv. Carmela Rita Palumbo, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
ING. , (c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Andrea Valente, come da mandato in atti;
e
APPELLANTE
e
ING. , (c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Ilaria Cocciolo, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
ING. DEL , (c.f.: ), rappresentato e difeso CP_3 C.F._4
dall'Avv. Maurizio Scardia, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
, (p. iva: ), in persona DE p.t., Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Guadalupi, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
ING. , (c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._5
dall'Avv. Loredana Papa, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
, (c.f.: , in proprio e quale legale CP_7 C.F._6
rappresentante DEla (P.IVA: ) rappresentato e difeso Controparte_8 P.IVA_2
dall'Avv. Viola Messa e dall'Avv. Luigi Messa, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
nonché
(c.f.: ), subentrata a Controparte_9 P.IVA_3 [...]
-chiamati in causa da IN. in persona DE legale Controparte_10 CP_1
pag. 2/29 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
, (p. iva.: , con sede in Mogliano Veneto, Controparte_11 P.IVA_4
chiamata in causa da IN. e da IN. , in persona DE legale CP_1 CP_12
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gozzi, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
(p. iva.: ), con sede in Roma, Controparte_13 P.IVA_5
chiamata in causa da , in persona DE legale rappresentante pro tempore, CP_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli e dall'Avv. Gianfrancesco
Esposito, come da mandato in atti;
APPELLATA
(p. iva. ), subentrata agli Controparte_9 P.IVA_6
chiamati in causa da IN. in persona DE legale Controparte_10 CP_6
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Berra, come da mandato in atti;
APPELLATA
nonché
(p. iva: ), con sede in Controparte_14 P.IVA_7
Torino, in persona DE suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
pag. 3/29 IO NT, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto DE 15.02.2024, ai sensi DEl'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione depositato per la notifica il 31.3.2015 il CP_4
conveniva in giudizio
[...] CP_7 Controparte_1 [...]
e , deducendo che, nel 2005, alla via Muratori, presso la CP_2 Controparte_6
zona industriale DE paese, aveva deciso di realizzare un “Centro Polivalente per lo sport e per lo spettacolo” e, pertanto, con DEibera DEla Giunta Comunale n. 183 DE
26.8.2005 aveva affidato la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza agli INegneri , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, poi stipulando, in data 13.4.2006, con il Geom. dapprima CP_15 CP_7
formale contratto di appalto per l'esecuzione e la realizzazione DEl'opera e,
successivamente, in data 6.8.2007, un atto di integrazione DElo stesso. Al riguardo, il deduceva che l'attività di progettazione statica ed esecutiva era Controparte_4
stata eseguita dalla omonima ditta individuale di , con il supporto CP_7
tecnico DEla Euroholz s.r.l., poi dichiarata fallita, aggiungendo che gli INegneri
e in qualità di direttori dei lavori, con atto DE 15.3.2012 avevano CP_1 CP_2
rilasciato il “certificato di ultimazione dei lavori” e con atto DE 30.4.2012 avevano pag. 4/29 rilasciato il “certificato di regolare esecuzione dei lavori”, mentre, con atto DE
26.8.2011, l'IN. all'uopo nominato, aveva precedentemente rilasciato il CP_6
“certificato di collaudo statico” DEle strutture in cemento armato e in legno lamellare,
dichiarando di non aver rilevato difetti o lesioni di alcun genere in grado di inficiare la sicurezza e la stabilità DEle opere. Tuttavia, il Comune di deduceva che, il CP_4
19.11.2013, in concomitanza e nel corso di avversi fenomeni metereologici, il manufatto aveva subito un crollo a causa DE collasso DEla struttura lignea di copertura. Sulla
scorta di tali avvenimenti, lo stesso si era deciso ad agire in Controparte_4
giudizio, deducendo una responsabilità ex art. 1669 c.c. degli odierni convenuti,
precisando di aver subito un danno patrimoniale, pari a € 99.000,00, per le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di bonifica e ripristino DEle funzionalità DEla
struttura, e un danno non patrimoniale, pari a € 50.000,00, come conseguenza negativa
DEl'attenzione mediatica locale, in grado di minare l'immagine e la credibilità
istituzionale DEl'ente. Concludeva pertanto chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare la responsabilità solidale di e degli INegneri CP_7
, e nella causazione DEl'evento dannoso e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_2 CP_6
gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nell'importo complessivo di € 149.000,00, salvo diversa quantificazione che fosse ritenuta di giustizia, con vittoria DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio , il quale, contestando la vicenda contrattuale Controparte_6
così come prospettata dall'ente locale, deduceva, da un lato, che la propria attività
professionale si era limitata alla predisposizione DE collaudo DEla struttura e,
pag. 5/29 dall'altro, che il crollo DE manufatto si era verificato in conseguenza DEle eccezionali precipitazioni che avevano interessato la cittadina e DEla mancata manutenzione DEla
struttura da parte DE Comune di . L'IN. deduceva inoltre che alla CP_4 CP_6
progettazione DEle opere e alla direzione dei lavori, unitamente agli INegneri CP_1
e aveva partecipato anche l'IN. , il quale aveva rassegnato le CP_2 Controparte_15
dimissioni dall'incarico conferito dall'ente in data 7.1.2008 e quindi successivamente rispetto al completamento DEla struttura, e l'IN. che aveva Parte_1
realizzato invece la progettazione statica DEla copertura in legno lamellare. L'IN.
deduceva, infine, di aver stipulato una polizza assicurativa con gli CP_6 CP_10
(n. A113C46410, rinnovata con polizza n. A114C85813), chiedendo dunque CP_10
di essere manlevato rispetto alle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti.
L'IN. concludeva, pertanto, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in CP_6
causa DEl'IN. , DEl'IN. e degli il rigetto CP_12 Pt_1 Controparte_10 CP_9
DEle domande attoree;
in via subordinata, solo in caso di accertamento DEle
responsabilità dei progettisti e direttori dei lavori, l'accertamento DEl'operatività DEla
polizza indicata e, quindi, fosse l'accertamento DEl'obbligo degli Assicuratori dei di risarcire i danni di cui l'IN. fosse ritenuto responsabile nei confronti CP_9 CP_6
DE o comunque di manlevare lo stesso IN. DEle Controparte_4 CP_6
conseguenze pregiudizievoli DEla causa, nonché l'accertamento DEla responsabilità
solidale DEl'IN. e DEl'IN. per le quote di rispettiva competenza;
CP_12 Pt_1
con vittoria DEle spese di lite, da distrarsi in favore DE difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio , in proprio e in qualità di legale CP_7
pag. 6/29 rappresentante DEla CO. GE. QU. deducendo, da un lato, che tale società CP_8
aveva acquisito tutte le posizioni attive e passive riferibili alla omonima ditta individuale DE Geom. e, dall'altro, che tutti i progetti per la CP_7
realizzazione DEl'opera erano stati redatti dagli INegneri incaricati dal Comune per la direzione dei lavori, incluso l'IN. , mentre l'installazione DEla struttura era CP_12
avvenuta secondo le direttive progettuali DEl'IN. in qualità di tecnico DEla Pt_1
, inoltre, eccepiva la riconducibilità DE crollo DE Controparte_16
manufatto alle eccezionali condizioni atmosferiche che avevano interessato la città di non solo in data 19.11.2013, ma anche nei giorni immediatamente CP_4
precedenti, in particolare in data 5.11.2013. Al riguardo, deduceva che al momento DE
sopralluogo effettuato alla presenza dei tecnici direttori dei lavori, gli stessi avevano constatato la presenza di un INente deposito di acqua nella parte superiore DEla
struttura, circostanza questa determinata dalla mancata manutenzione ad opera DE
e in particolare dalla mancata attivazione dei presidi elettrici destinati a CP_4
mantenere in tensione la copertura. Il convenuto, inoltre, eccepiva la riconducibilità DE
crollo a carenze di progettazione DEla copertura in legno, contestando anche la quantificazione dei danni così come prospettata dall'ente locale e deduceva che proprio in relazione ai lavori di completamento DE centro polivalente DElo sport e DElo
spettacolo di , aveva stipulato con la apposita polizza CP_4 Controparte_17
assicurativa (n. 00016201100748) e che, quindi, in caso di accertamento di una sua responsabilità, tale compagnia lo avrebbe dovuto tenere indenne dalle pretese risarcitorie avanzate dal , pertanto, previa autorizzazione alla CP_4 CP_7
chiamata in causa DEla e DEl'IN. Controparte_17 Parte_1
pag. 7/29 concludeva perché il Tribunale volesse accertare e dichiarare la riconducibilità DE
crollo DEla struttura al caso fortuito oppure a carenze progettuali non rilevabili dall'appaltatore e in subordine all'esclusiva responsabilità dei progettisti nominati dal chiedendo, inoltre, in caso di accertamento di una sua responsabilità di essere CP_4
manlevato dalla per le eventuali conseguenze pregiudizievoli Controparte_18
DEla causa, con vittoria DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituivano in giudizio e eccependo la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità DEl'IN. e DEla EuroHolz s.r.l., precisando in Parte_1
particolare che, in qualità di soggetti nominati dall'ente ai fini DEla progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, peraltro unitamente all'IN. , con riferimento alla copertura in legno crollata essi si erano limitati a CP_12
verificare che i materiali utilizzati e forniti dalla EuroHolz s.r.l. e le procedure di posa in opera fossero conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'IN. Parte_1
, che aveva rilasciato la relazione sui materiali e di calcolo DEla struttura.
[...]
Gli INegneri e inoltre, eccepivano che l'evento dannoso fosse CP_1 CP_2
imputabile all'omessa manutenzione DEla struttura da parte DE che aveva CP_4
lasciato costantemente sgonfio il telo posto a copertura DEl'immobile, così
sottoponendolo alle sollecitazioni DEle acque piovane, incessantemente abbattutesi in nell'anno 2013, evidenziando, peraltro, come proprio per l'occorrenza di CP_4
eccezionali condizioni meteorologiche fosse configurabile una ipotesi di caso fortuito.
NTstando, quindi, anche l'ammontare DEla domanda risarcitoria ed evidenziando come per eventuali responsabilità DEla direzione dei lavori avrebbe dovuto rispondere pag. 8/29 anche l'IN. , che si era dimesso dalla direzione dei lavori soltanto Controparte_15
agli inizi DE 2008 dopo l'installazione DEla copertura in legno, nonché aggiungendo
Con che l'IN. aveva stipulato con la (poi divenuta le CP_1 Controparte_11
polizze assicurative n. 043 00226351/118839 e n. 04300296501/209113, con decorrenza
31.8.2005, nonché con la la polizza assicurativa n. 10091141W, con decorrenza CP_9
17.11.2007, e con (poi divenuta la Controparte_20 Controparte_11
polizza assicurativa n. 261656408, con decorrenza 23.1.2006, e che in virtù DEle stesse doveva essere tenuto indenne da ogni condanna in caso di accertamento DEla propria responsabilità, concludevano chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa
DEl'IN. DE Fallimento DEla DEl'IN. , DEla Pt_1 Parte_2 CP_12
e dei che fossero rigettate le domande attoree, che fosse Controparte_11 CP_9
accertata l'esclusiva responsabilità DE nella causazione DE Controparte_4
crollo, o in via subordinata un suo concorso di colpa, in via ancora subordinata che fosse accertata la responsabilità DEl'IN. e DE Fallimento DEla Parte_1
o in via ulteriormente subordinata che nel caso in cui fosse stata Parte_2
accertata una responsabilità DEla direzione dei lavori, che fosse dichiarata anche la responsabilità concorsuale DEl'IN. , condannando comunque CP_12 Controparte_11
e i a manlevare l'IN. DEle eventuali conseguenze pregiudizievoli
[...] CP_9 CP_1
DEla causa, con vittoria DEle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il terzo Parte_1
, deducendo che all'epoca dei fatti di causa aveva contribuito in qualità di
[...]
dipendente DEla EuroHolz s.r.l. con mansioni di impiegato tecnico, e non di pag. 9/29 professionista esterno, all'esecuzione DE contratto, che era stato stipulato il 29.3.2007
dalla stessa società con l'impresa edile , che aveva ad oggetto la CP_7
fornitura DE materiale per la posa in opera DEla copertura, il trasporto DElo stesso presso il cantiere, la posa in opera DEla struttura, nonché la realizzazione DE progetto esecutivo e dei calcoli statici. evidenziava, pertanto, che i tecnici Parte_1
DEla EuroHolz s.r.l. non godevano di alcuna autonomia progettuale, posto che la commessa veniva realizzata sulla scorta DE progetto elaborato dai progettisti/direttori dei lavori INegneri , e , trasmesso dalla ditta nella fase CP_12 CP_2 CP_1 CP_7
di redazione DE preventivo. Deducendo che non aveva avuto alcun contatto personale o diretto né con la ditta né con i progettisti e direttori dei lavori, lo CP_7 Pt_1
eccepiva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di legittimazione attiva dei convenuti che lo avevano chiamato in causa, atteso che il rapporto di subordinazione esistente tra lui e la EuroHolz s.r.l. avrebbe potuto giustificare tutt'al più la chiamata in causa DEla sola società ai sensi DEl'art. 2049 c.c.. D'altro canto,
poi, il terzo chiamato eccepiva comunque l'assenza DE nesso di causalità tra la sua condotta, di redazione dei calcoli e DE progetto esecutivo, e il crollo DEla struttura,
causato, non da errori di progettazione, ma dal deposito di acqua sul telo di copertura,
in relazione al quale eccepiva anche l'esclusiva responsabilità DE CP_4
, che aveva omesso di attivare il dispositivo all'uopo realizzato per mantenere
[...]
la copertura in costante tensione. , pertanto, contestando anche Parte_1
l'ammontare DE risarcimento richiesto, concludeva per l'accertamento DE suo difetto di legittimazione passiva, nonché DE difetto di legittimazione attiva dei convenuti nei suoi confronti;
chiedendo, nel merito, il rigetto DEle domande attoree e, in subordine,
pag. 10/29 l'accertamento DEl'esclusiva responsabilità nella causazione DE sinistro dei convenuti che lo avevano chiamato in causa e/o DE Comune di;
in via ulteriormente CP_4
subordinata l'accertamento DEla riconducibilità DE crollo al caso fortuito;
con vittoria
DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituivano in giudizio gli eccependo: CP_1 Controparte_10
l'inoperatività DEla polizza n. 10091141W perché scaduta il 17.11.2009 e non rinnovata;
l'inoperatività DEla polizza perché la sua efficacia era limitata ai comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata sul modulo DEla polizza (17.11.2007) mentre le prestazioni professionali DEl'IN.
oggetto di causa erano state effettuate in epoca antecedente;
la previsione di CP_1
una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro, nonché di un massimale di € 500.000,00
per sinistro e per anno assicurativo che, in relazione ai danni patrimoniali, era limitato al 20% di tale somma;
nonché, comunque, l'infondatezza DEla domanda proposta dal associandosi alle difese svolte dall'IN. . Pertanto, concludevano CP_4 CP_1
chiedendo l'accertamento DEl'inoperatività DEla garanzia e il rigetto DEla domanda di manleva spiegata dall'IN. ; in via subordinata, l'accertamento DEl'operatività CP_1
DEla polizza nei limiti contrattuali di franchigia e massimale;
il rigetto DEle domande risarcitorie proposte contro l'IN. ; con vittoria DEle spese di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituiva in giudizio la eccependo, con CP_1 Controparte_11
riferimento alla polizza INA n. 043 00226351: l'inoperatività DEla polizza perché
scaduta definitivamente in data 31.8.2006; la sua limitata operatività entro i massimali pag. 11/29 di cui all'art. 6) DEl'appendice mod. 10010; che la stessa garanzia non poteva essere invocata perché ai sensi DEl'art. 5) DEl'appendice mod. 10010 era valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità DEl'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli potesse derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti. Con riferimento alla polizza INA n.
04300296501/209113, eccepiva: l'inoperatività DEla polizza perché scaduta definitivamente in data 25.5.2008 e ai sensi DEl'art. 9 DEle condizioni generali la copertura assicurativa valeva solo per le richieste presentate durante il periodo di validità DEl'assicurazione, in quanto conseguenza di comportamenti colposi posti in essere in tale periodo e comunque non oltre 3 anni prima DEla data di effetto
DEl'assicurazione; l'inoperatività DEla garanzia in relazione all'oggetto DE contratto,
limitato ai danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori;
l'inoperatività DEla
garanzia rispetto alle richieste risarcitorie aventi ad oggetto danni non patrimoniali;
che la garanzia era valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità
DEl' , con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli potesse Parte_3
derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti;
la sua limitata operatività
considerando lo scoperto contrattuale di cui all'art. 5 DEle condizioni generali. In
relazione alla polizza n. 261656498 eccepiva la sua inesistenza, non avendo CP_11
rinvenuto la stessa società alcuna assicurazione contro i danni portante tale numero ed intestata all'IN. . Per tutte le polizze richiamate, la CP_1 Controparte_11
eccepiva comunque che, in caso di accertamento DEla loro efficacia, l'eventuale condanna avrebbe dovuto tener conto DEla sussistenza di un'ipotesi di coassicurazione indiretta con i ex art. 1910 c.c. La compagnia assicurativa, inoltre, CP_9
pag. 12/29 contestava la fondatezza DEla domanda DE Comune associandosi alle difese svolte dall'IN. , concludendo per l'accertamento DEl'inoperatività DEle polizze CP_1
summenzionate e per il rigetto DEla domanda di manleva spiegata dall'IN. ; in CP_1
via subordinata, l'accertamento DEl'operatività DEla polizza nei limiti contrattuali e tenendo conto di altre polizze assicurative;
per il rigetto DEle domande attoree nei confronti DEl'IN. , con vittoria DEle spese di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa di CP_7
, si costituiva in giudizio la
[...] Controparte_13
eccependo: l'inoperatività DEla polizza assicurativa n. 0016201100748, stipulata da con decorrenza dal 17.5.2007 e operante, ai sensi DEl'art. 5 DEle CP_7
condizioni di assicurazione, sino alle ore 24.00 DE 26.8.2011 atteso che in tale data l'IN. aveva rilasciato certificato di collaudo DEla struttura in legno, mentre il CP_6
crollo si era verificato il 19.11.2013; l'inoperatività DEla polizza poiché, ai sensi
DEl'art. 3 DEle condizioni particolari di assicurazione erano esclusi dalla garanzia i danni da azioni di terzi, da forza maggiore e causati da errori di progettazione;
nonché
precisando che la garanzia era limitata soltanto al rimborso dei costi e DEle spese necessari per riparare le cose assicurate, con franchigia DE 10% con il minimo di €
2.500,00, con esclusione di danni patrimoniali e operava esclusivamente per la personale e diretta responsabilità DEl'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli potesse derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti. La compagnia assicurativa, inoltre, contestava la fondatezza DEla
domanda DE associandosi alle difese svolte da , concludendo CP_4 CP_7
per l'accertamento DEl'inoperatività DEle polizze summenzionate e per il rigetto DEla
pag. 13/29 domanda di manleva spiegata da;
in via subordinata, l'accertamento CP_7
DEl'operatività DEla polizza nei limiti contrattuali;
per il rigetto DEle domande attoree nei confronti di , con vittoria DEle spese di lite. CP_7
Con altra comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
si costituivano in giudizio gli associandosi alle CP_6 Controparte_10
difese formulate dall'IN. rispetto alla domanda risarcitoria spiegata nei CP_6
suoi confronti dal . Eccepivano l'inoperatività DEla polizza n. Controparte_4
A113C46410 perché l'IN. aveva chiesto il 22.11.2013 l'emissione di un contratto CP_6
assicurativo con validità dal 15.11.2013 sino al 15.11.2014, pur essendo già a conoscenza dei fatti verificatisi il 19.11.2013 oggetto di causa. Eccepivano, poi, anche l'inoperatività DEla polizza n. A114C85813 perché la garanzia non poteva coprire fatti che erano stati già denunciati alla compagnia sotto la vigenza di un'altra precedente assicurazione. Rispetto ad entrambe le polizze, infine, eccepivano comunque l'esistenza di una franchigia di € 1.000,00 e di un massimale di € 250.000,00. Pertanto,
concludevano chiedendo il rigetto DEle domande risarcitorie proposte contro l'IN.
l'accertamento DEl'inoperatività DEla garanzia e il rigetto DEla domanda di CP_6
manleva spiegata dall'IN. in via subordinata, l'accertamento DEl'operatività CP_6
DEle polizze nei limiti contrattuali di franchigia e massimale;
con vittoria DEle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio deducendo che a causa di diverbi con Controparte_15
l'impresa appaltatrice riguardanti le modalità di esecuzione DEle opere, aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore pag. 14/29 DEla sicurezza a gennaio 2008 e che, quindi, da quel momento, non aveva più svolto alcuna attività per l'ente locale con riferimento al Centro polivalente per lo sport e per lo spettacolo. In particolare, l'IN. deduceva che aveva svolto la propria CP_12
attività di progettazione congiuntamente agli INegneri e limitatamente CP_1 CP_2
alla redazione DE progetto architettonico e alla redazione DE progetto DEle strutture in cemento armato, non avendo invece partecipato all'attività di progettazione DEla
struttura lignea poi crollata. Al riguardo aggiungeva che, dopo le sue dimissioni, erano state approvate varianti progettuali in grado di comportare numerose modifiche strutturali, prima tra tutti l'installazione di un pacchetto fonoisolante, agganciato direttamente agli archi in legno lamellare idoneo a modificare le condizioni di carico poste a base dei calcoli nel progetto originario DEla copertura. L'IN. CP_12
deduceva, comunque, di aver stipulato due polizze assicurative con
[...]
e Pertanto, concludeva perché, previa Controparte_20 Controparte_14
autorizzazione alla chiamata in causa di tali società assicuratrici: fosse accertata l'esclusiva responsabilità DE nella causazione DE sinistro;
in via Controparte_4
subordinata, fosse accertata la responsabilità solidale DEl'IN. e DEla Pt_1
EuroHolz s.r.l. o degli INegneri , e in caso di accertamento di una CP_1 CP_2 CP_6
sua responsabilità, e fossero Controparte_20 Controparte_14
condannate a manlevarlo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli;
con vittoria DEle
spese di lite.
Con altra comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituiva in giudizio la eccependo: CP_12 Controparte_11
l'inoperatività DEla polizza assicurativa n. 261656408, azionata dallo CP_21
pag. 15/29 composto dagli INegneri e , poiché la data di cessazione DEla CP_2 CP_1 CP_12
copertura assicurativa era stata fissata al 16.9.2007 e non era stata mai prorogata dai contraenti;
l'inoperatività DEla polizza rispetto all'oggetto DEla domanda risarcitoria,
atteso che la polizza copriva soltanto danni per nuove spese di progettazione o maggiori costi per varianti resesi necessari per colpa DE professionista assicurato, cioè
solo spese di natura tecnica e non spese esecutive di ripristino di danni;
comunque,
l'esistenza di limiti DEla copertura, quali un massimale di € 100.000,00, l'operatività
DEla stessa per la sola quota di responsabilità DEl'assicurato in caso di responsabilità
solidale e uno scoperto DE 10% con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di €
5.000,00; e, inoltre, che, in caso di accertamento DEla efficacia DEla polizza,
l'eventuale condanna avrebbe dovuto tener conto DEla sussistenza di un'ipotesi di coassicurazione indiretta con ex art. Controparte_14
1910 c.c. La compagnia assicurativa, inoltre, contestava la fondatezza DEla domanda
DE associandosi alle difese svolte dall'IN. , concludendo per CP_4 CP_12
l'accertamento DEl'inoperatività DEla polizza e per il rigetto DEla domanda di manleva spiegata dall'IN. ; in via subordinata, l'accertamento DEl'operatività CP_12
DEla polizza nei limiti contrattuali e tenendo conto di altre polizze assicurative;
per il
CP_ rigetto DEle domande attoree nei confronti DEl'IN. DE , con vittoria DEle spese di lite.
CP_1 Con comparsa di costituzione e risposta a seguito di chiamata in causa DEl'IN.
, si costituiva in giudizio la
[...] Controparte_14
eccependo preliminarmente la tardività DEla denuncia DE sinistro da parte DEl'IN.
, effettuata a distanza di 14 mesi dalla data DEl'evento, in violazione DEl'art. CP_12
pag. 16/29 5.1 DEle C.G.A., nonché la violazione da parte DEl'IN. DE patto di gestione CP_12
DEla lite contrattualmente previsto, per cui la compagnia comunque non era tenuta al pagamento DEle spese di consulenti e legali incaricati direttamente dall'assicurato. La
compagnia assicurativa, inoltre, contestava la fondatezza DEla domanda DE CP_4
associandosi alle difese svolte dall'IN. e la quantificazione dei danni, CP_12
evidenziando la previsione di uno scoperto di polizza DE 10%, e aggiungendo che in caso di accertamento DEl'efficacia DEla polizza, l'eventuale condanna avrebbe dovuto tener conto DEla sussistenza di un'ipotesi di coassicurazione indiretta con
[...]
ex art. 1910 c.c. La compagnia assicurativa, quindi, concludeva affinché CP_11
il Tribunale volesse accertare la tardività DEla denuncia DE sinistro e la violazione DE
patto di gestione DEla lite;
rigettare le domande formulate dal o, Controparte_4
in caso di accoglimento, graduare la responsabilità DEl'assicurato nei limiti DE
proprio operato;
accertare l'operatività DEla polizza nei limiti contrattuali e tenendo conto di altre polizze assicurative;
con vittoria DEle spese di lite”.
§ 1.1
Con sentenza n. 2732 DE 4.10.2022, il tribunale di Lecce ha accolto parzialmente la domanda DE e, per l'effetto, ha condannato gli INegneri Controparte_4 CP_1
, e , in solido, al
[...] Controparte_2 Controparte_15 Parte_1
pagamento in favore DE , a titolo di risarcimento DE danno, DEla CP_4 CP_4
somma di € 99.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 15.5.2014
alla presente pronuncia;
ha accolto la domanda di garanzia proposta dall'IN. nei confronti di Controparte_15
e ha condannato la compagnia a “restituire all'IN. Parte_4
pag. 17/29 le somme che lo stesso fosse costretto a pagare sulla base DE capo 1) Controparte_15
DEla presente sentenza, a titolo di spese legali al e a titolo di Controparte_4
spese di CTU, oltre interessi legali dalla data DE pagamento al saldo, al netto DEla
franchigia DE 10%, e nei limiti DEla quota di un quarto gravante su di lui DEla
complessiva obbligazione solidale”; - ha rigettato la domanda di garanzia proposta dall'IN. e IN. nei confronti di Controparte_15 Controparte_1 Controparte_11
e dallo stesso nei confronti degli Assicuratori Dei CP_1 CP_9
ha condannato: - gli IN.ri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_15
, in solido, al pagamento in favore DE DEle Parte_1 Controparte_4
spese processuali liquidate in € 786,00 per spese ed € 28.000,00 per compenso di avvocato, oltre a spese, iva e cap come per legge;
- il al Controparte_4
pagamento in favore di DEle spese processuali liquidate in € 4.000,00 CP_7
per compenso di avvocato, oltre spese, iva e cap di legge;
- il al Controparte_4
pagamento in favore DEla DEle spese processuali Controparte_13
liquidate in € 2.600,00 per compenso, oltre spese, iva e cap di legge;
- l'IN.
[...]
al pagamento in favore degli difesi dall'Avv. CP_6 Controparte_10
Berra, DEle spese processuali liquidate in € 2.600,00 per compenso, oltre a spese, iva e cap di legge;
- gli INegneri e , in solido, al Controparte_1 Controparte_15
pagamento in favore DEla DEle spese processuali liquidate in € Controparte_11
3.400,00 per compenso, oltre a spese, iva e cap di legge;
- l'IN. al pagamento CP_1
in favore degli difesi dall'Avv. Tassoni, DEle spese processuali Controparte_10
liquidate in € 2.600,00, per compenso, oltre a spese, iva e cap di legge;
ha posto a carico degli INegneri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_15 Pt_1
pag. 18/29 , in solido, le spese DEla C.T.U., liquidate con separato decreto. Parte_1
§ 1.2
A fondamento DEla decisione, il giudice ha argomentato come segue.
Sulla base DEla relazione tecnica effettuata dal ctu, dott.ssa il tribunale: Per_1
ha accertato che il crollo di una parte DEla struttura lignea di copertura DE
[...]
per e per lo spettacolo di si era verificato per l'accumulo CP_22 CP_23 CP_4
di una INente quantità di acqua piovana sulla sommità DEla copertura;
ha escluso dalle cause DE crollo DEla struttura l'azione DE vento, in quel momento di velocità inferiore a 90 km/h e, dunque, inidoneo a determinare il collasso DEla struttura;
ha escluso l'influenza sull'evento-crollo sia dei carichi derivanti dal peso proprio DE
telo e DEla struttura sia dei carichi derivanti dall'installazione di canalizzazioni
DEl'impianto di climatizzazione, dei fari per illuminazione e dei pannelli fonoassorbenti;
ha affermato che l'accumulo di acqua piovana sul telo di copertura era dovuto a
“carenze progettuali ed esecutive DEl'opera” (cfr. pag. 13 DEla sentenza impugnata),
che ha ascritto agli INegneri , e CP_1 CP_2 CP_12 Pt_1
ha specificato che la responsabilità dei quattro tecnici risiedeva nell'aver “trascurato e sottovalutato il problema di accumulo di acqua sulla sommità DEla copertura e, in particolare, per avere progettato e consegnato un manufatto che, in caso di eventi meteorici significativi, avrebbe determinato il collasso DEla struttura di copertura” (cfr pag. 14 DEla sentenza impugnata);
pag. 19/29 ha escluso la responsabilità DEl'IN. che aveva collaudato la struttura in cemento CP_6
armato “conoscendo DEla struttura in legno lamellare solo al fine di valutare i carichi agenti sulle opere di cemento armato sottostanti, che però non sono state in alcun modo coinvolte dal crollo DE 19.1.2013” (cfr pag. 13 DEla sentenza impugnata);
ha escluso la responsabilità DEl'impresa appaltatrice , la quale aveva CP_7
eseguito il lavoro conformemente a quanto predisposto dai progettisti e dalla direzione dei lavori;
ha escluso la responsabilità DE , poiché: - gli INegneri Controparte_4 CP_2
, e non avevano provato di aver segnalato al comune la CP_1 CP_12 Pt_1
necessità di mantenere in funzione il sistema di ventilazione e mantenere così teso il telo più esterno, in caso di eventi meteorici, al fine di evitare l'accumulo di acqua;
- nessuna indicazione in tal senso era contenuta nel manuale di manutenzione;
- la brevità di tempo intercorso tra la fine DEle precipitazioni e il crollo che non avrebbe consentito alcun intervento immediato da parte DE CP_4
ha escluso che gli eventi atmosferici DE 19.11.2013 potessero configurare ipotesi di caso fortuito al fine di escludere la responsabilità degli INegneri;
ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da in Pt_1
quanto egli aveva sottoscritto il progetto esecutivo DEla struttura in legno lamellare,
nonché la relazione sui materiali e sui calcoli strutturali, assumendosene la responsabilità;
ha escluso la responsabilità concorrente ex art. 2049 c.c. di Eurohlz srl, alle cui dipendenze lavorava Pt_1
pag. 20/29 con l'ausilio DE CTU, ha quantificato in € 99.000,00 il costo dei lavori necessari per il ripristino DEla struttura;
ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dal CP_4
ritenendo non provato il presunto danno all'immagine DEl'Ente;
ha rigettato le domande di garanzia formulate: - dall'IN. nei confronti DEla CP_1
e nei confronti degli - dagli IN.ri Controparte_11 Controparte_10
e nei confronti DEla per la polizza assicurativa CP_1 CP_12 Controparte_11
attivata dallo composto dagli INegneri e;
tutte per CP_21 CP_2 CP_1 CP_12
inoperatività DEle relative polizze accese presso le Assicurazioni chiamate in causa;
ha accolto la domanda di garanzia formulata dall'IN. nei confronti DEla CP_12
valutando tempestiva la denuncia di sinistro;
Parte_4
ha regolamentato le spese di lite secondo il principio DEla soccombenza.
§ 2
Avverso detta decisione, con separati atti, hanno proposto appello Parte_5
, e;
tutti hanno negato il proprio
[...] Controparte_2 Controparte_15
concorso nella causazione DE danno vantato dal ed hanno chiesto Controparte_4
che, in riforma DEla sentenza di primo grado, fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'ente pubblico, con vittoria di spese.
Con ordinanza DE 2.3.2023 gli appelli sono stati riuniti.
Si sono costituiti in giudizio il , l'IN. , il geom. Controparte_4 Controparte_6
ed hanno chiesto il rigetto degli appelli. CP_7
pag. 21/29 Si è costituita in giudizio e ha chiesto che la corte accertasse e Controparte_11
dichiarasse l'intervenuta formazione DE giudicato DE capo DEla sentenza relativo al rigetto DEle domande di manleva assicurativa rivolte nei confronti di Controparte_11
e, per l'effetto, la carenza di interesse a resistere DEla Compagnia, con vittoria di
[...]
spese.
Si è costituita in giudizio subentrata agli Controparte_9 CP_10
che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. 10091141W, e ha
[...]
chiesto che la corte dichiarasse il passaggio in giudicato DE capo autonomo DEla
sentenza impugnata relativo al rigetto DEla domanda di manleva formulata dall'IN.
, con vittoria di spese. CP_1
Si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha eccepito Controparte_13
il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto dichiararsi la propria estraneità
rispetto all'appello proposto dallo privo di domande nei confronti DEla Pt_1
compagnia; nel merito, ha chiesto la conferma DEla sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio che aveva assunto il rischio Controparte_9
di cui alle polizze nn. A113C46410 e A114C85813, e ha chiesto che la corte dichiarasse il passaggio in giudicato DE capo DEla sentenza impugnata relativo alla non operatività
DEle polizze azionate dall'IN. e, in ogni caso, rigettasse tutti gli appelli proposti;
CP_6
Si è costituita e, in adesione all'appello Controparte_24
proposto dall'IN , ne ha chiesto l'accoglimento; in ipotesi di conferma di una CP_12
corresponsabilità DE proprio assicurato, ha chiesto che la corte dichiarasse la prevalente pag. 22/29 responsabilità degli IN.ri e nonché DE , Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_4
DEl'IN. e DEla Ditta Co.Ge.Cu., nell'occorso sinistro e graduasse in proporzione CP_6
l'eventuale risarcimento dovuto, con vittoria di spese.
Con ordinanza DE 14.07.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione
DEla sentenza impugnata limitatamente all'istanza cautelare proposta dall'IN.
Parte_1
In data 6.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Preliminarmente, la corte prende atto DEla transazione raggiunta nel corso DE giudizio d'appello, tra il e gli appellanti , e avente Controparte_4 CP_1 CP_2 CP_12
ad oggetto “il soddisfo dei diritti risarcitori scaturenti e riconosciuti a favore DEl'Ente
dalla sentenza di primo grado gravata d'appello” (tanto si legge nelle note difensive
DE depositate il 6.11.2024); per insindacabile strategia difensiva, nessuno dei CP_4
paciscenti ha prodotto in giudizio l'accordo scritto, ma nelle rispettive note conclusive hanno tutti chiesto dichiararsi cessata la materia DE contendere, con spese compensate.
La richiesta deve essere accolta, per sopravvenuta carenza di interesse degli istanti ad una pronuncia giudiziale di merito;
è pacifico in giurisprudenza che - tra le parti che hanno transatto - la declaratoria di cessata materia DE contendere determina la perdita di efficacia DEla sentenza impugnata;
è altrettanto indubbio che non debba essere disposta la sanzione DE doppio contributo (cass.civ.sez.II, ord.
7.2.2025 n. 3105).
Ciò posto, spetta alla corte valutare le aree residue DEla controversia, ed in particolare:
pag. 23/29 - l'appello proposto da che - condannato in primo grado, in solido Parte_1
con gli altri appellanti - non ha partecipato all'accordo transattivo, né ha dichiarato di volerne profittare ex art. 1304 c.c.;
- le domande di Controparte_24
- le domande degli altri appellati in ordine al carico DEle spese processuali.
§ 3.1 – l'appello di Parte_1
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, - insistendo in rito nell'eccezione Parte_1
di difetto di legittimazione passiva che, a suo avviso il tribunale aveva INiustamente
rigettato - ha dedotto nel merito che il primo giudice avrebbe altrettanto impropriamente disatteso le risultanze DEla CTU, nell'affermare la sua responsabilità solidale per i danni causati al dal crollo DEla struttura;
ad avviso Controparte_4
DEl'appellante, invece, una corretta lettura DEle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre il tribunale ad accertare: - la responsabilità DEl'amministrazione-appaltante, per negligenza nella conduzione DEl'immobile, in particolare per non aver previsto il possibile accumulo di acqua piovana;
- l'esattezza dei calcoli strutturali elaborati dall'IN. applicando i carichi permanenti comunicati dalla ditta Pt_1 CP_7
all'impresa Euroholz, sua datrice di lavoro, nonché tutti i carichi variabili previsti dalle norme di settore;
- il tribunale avrebbe dovuto inoltre considerare che la verifica DEla
tenuta DE telo e degli impianti di ventilazione esulavano dalle competenze
DEl'INegnere strutturista ed affermare solo la responsabilità dei direttori dei lavori per non aver individuato l'inconveniente tecnico e non averlo comunicato pag. 24/29 all'amministrazione.
Il motivo è fondato.
In disparte dalla eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'IN.
e correttamente rigettata in prime cure, la decisione DE tribunale deve essere Pt_1
emendata nel merito, limitatamente alla posizione DEl'appellante, per le ragioni che seguono.
Nell'ordinanza con cui è stata sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata, la corte ha già evidenziato che “l'attività di progettazione DEla struttura lignea, e di calcolo dei carichi, eseguita dall'IN. è stata ripetutamente Pt_1
valutata dal CTU come immune da vizi”; con lo stesso provvedimento la corte ha distinto la posizione DEl'IN. (mero progettista DEla struttura in legno), da Pt_1
quella degli altri appellanti che “- oltre a partecipare alla progettazione - hanno rivestito le più ampie funzioni di direzione dei lavori, cui attengono i rispettivi e diversi profili di responsabilità, accertati nella sentenza impugnata, riguardo alle specifiche criticità riferibili alla difettosa tensione DE telo di copertura, in carenza di corretto insufflaggio DEl'aria” (cfr ordinanza DE 28.6.2023).
Tale distinzione, che il tribunale ha trascurato di operare, impone la parziale riforma
DEla sentenza impugnata.
Nessun rimprovero, infatti, può essere mosso all'operato DEl'IN. con riguardo Pt_1
all'installazione ed ai sistemi di tenuta in tensione DE telo di copertura;
sul punto, la corte si è già espressa nella citata ordinanza come segue: “l'acquisto DE telo risulta espressamente escluso dal contratto di fornitura DEla struttura lignea, stipulato in data
2.4.2007 tra l'impresa appaltatrice (gestita dal geom. ) e la società CP_7 Pt_2
pag. 25/29 (alle cui dipendenze lavorava l'IN. , circostanza che giustifica la Parte_2 Pt_1
diversa sorte DEle istanze di sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata”.
Il dato, che la corte ritiene essere decisivo ai fini DEl'accoglimento DEl'appello proposto dall'IN. è documentalmente provato dal foglio di commessa n. Pt_1
C06/0183 DE 2.4.2007 (in atti).
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha chiesto la riforma DE capo sulle spese DEla sentenza impugnata.
Il motivo è fondato.
La parziale riforma DE capo 1) DEla sentenza impugnata impone la rettifica anche di quello relativo alle spese di lite DE giudizio di primo grado, che devono dichiararsi integralmente compensate, tra l'IN. e le altre parti processuali, in ragione DEla Pt_1
oggettiva complessità dei rapporti giuridici intercorsi tra le parti in causa, districatisi definitivamente solo in fase d'appello.
§ 4 – le domande di Controparte_24
Per quanto riguarda la posizione DEla - Controparte_24
chiamata in causa, in prime cure, dall'IN. , suo assicurato, e condannata a CP_12
manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole allo stesso derivante dalla decisione
DE tribunale - la società ha espresso, in fase d'appello, l'intento di opporsi all'avvenuta transazione tra il e gli IN.ri e nonché alla Controparte_4 CP_2 CP_1 CP_12
dichiarazione di cessazione DEla materia DE contendere, ritenendola per sé
pregiudizievole e manifestando al contempo di avere interesse alla prosecuzione DE
pag. 26/29 giudizio e ad una decisione nel merito, sulle censure contenute nel gravame proposto da
, cui (costituendosi in appello) aveva aderito. In particolare, la società ha CP_12
sostenuto che l'iniziativa di transigere sarebbe stata operata dal suo assicurato, in violazione DE patto di gestione DEla lite, sancito contrattualmente all'art.
5.1 DEle
condizioni generali di polizza.
Le domande sono inammissibili.
non ha proposto appello (né autonomo, né incidentale) Controparte_24
avverso il capo di sentenza che l'ha condannata a “restituire all'IN. le Controparte_15
somme che lo stesso fosse costretto a pagare sulla base DE capo 1) DEla presente sentenza, a titolo di spese legali al e a titolo di spese di CTU, Controparte_4
oltre interessi legali dalla data DE pagamento al saldo, al netto DEla franchigia DE
10%, e nei limiti DEla quota di un quarto gravante su di lui DEla complessiva obbligazione solidale” (cfr. pag. 20 DEla sentenza impugnata).
Senza far valere diritti propri (mediante autonomi motivi d'appello), la compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, si è espressamente limitata ad aderire all'impugnazione proposta dall'IN. , di cui deve inevitabilmente seguire le CP_12
sorti.
E' di palmare evidenza che, sull'obbligo di manleva, si sia formato il giudicato ed è
altrettanto indubbio (sebbene nessuna DEle parti abbia inteso produrre in giudizio la transazione scritta) che il comportamento processuale DEl'assicurato non abbia arrecato alcun pregiudizio alla compagnia assicurativa, avendo invece certamente attenuato le dimensioni DEla propria condanna in primo grado e dunque anche la misura
DEl'obbligo di manleva, sicchè nessun interesse meritevole di tutela giurisdizionale pag. 27/29 residua, in questa sede, in capo a Controparte_24
§ 6 – Le spese
Le spese DE giudizio d'appello:
- in ragione DEla citata transazione, devono essere compensate tra il CP_4
e gli INegneri , e;
[...] CP_1 CP_2 CP_12
- devono essere compensate anche tra l'IN. e il , che ha Pt_1 Controparte_4
espressamente dichiarato, nelle proprie note conclusive di replica, di non aver più nulla a pretendere nei confronti DEl'appellante; quest'ultimo nel prendere atto DEla
dichiarazione DE non ha insistito nella condanna DEl'Ente al pagamento DEle CP_4
spese processuali;
- devono essere compensate altresì tra tutte le altre parti in causa - CP_6 CP_7 [...]
- in ragione DEla carenza di Controparte_9 CP_11 CP_13
domande proposte nei rispettivi confronti, in sede di precisazione DEle conclusioni (ove unanimemente è stata chiesta la declaratoria di estinzione per cessazione DEla materia
DE contendere con spese compensate);
- seguono la soccombenza tra l'appellante e gli appellati e Pt_1 CP_12 [...]
i quali, anche dopo la transazione, hanno continuato a Controparte_24
svolgere difese e conclusioni contro l'appellante la liquidazione deve essere Pt_1
parametrata al valore DEla controversia (pari ad un quarto DEla condanna inflitta solidalmente al capo 1) DEla sentenza impugnata);
- l'art. 91 cpc non opera tra e poiché nessuna CP_12 Controparte_24
domanda è stata proposta dal primo nei confronti DEla compagnia assicuratrice e viceversa.
pag. 28/29
P.Q.M.
la corte,
- dichiara cessata la materia DE contendere nei rapporti tra il , Controparte_4
l'IN. , l'IN. e l'IN. ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_15
- accoglie l'appello proposto in via principale dall'IN. e, per l'effetto, in Pt_1
parziale riforma DE capo 1) DEla sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal;
Controparte_4
- condanna l'IN. , in solido con al Controparte_15 Controparte_24
pagamento in favore DEl'IN. DEle spese processuali DE giudizio d'appello Pt_1
che liquida in € 2,000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura DE
15%;
- compensa tra le altre parti le spese DE giudizio;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio DEl'1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 29/29