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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/09/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.5.2024, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 492/2022 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Asinio Herio n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Cocco del Foro di Pescara
opponente e
C.F. e P. IVA ), con sede a Milano in via Valtellina Controparte_1 P.IVA_1
n. 15/17, quale procuratrice della (C.F. e P. IVA ), con sede a Controparte_2 P.IVA_2
Milano in via Valtellina n. 15/17, quale mandataria della C.F. e P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Testa Marcelli del Foro
di Roma
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “1) Preliminarmente ribadisce espressa riserva di impugnazione con appello
differito come già indicato all'udienza del 21-11-23 su: - carenza di legittimazione attiva della per CP
mancanza di procura alle liti - mancato obbligo da parte della opposta alla richiesta della mediazione obbligatoria, non
avendo la stessa partecipato a quella attivata dall'opponente - carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti convenute
opposte per quanto attiene la cessione del credito - mancata ammissione alla chiamata in causa della 2) Più CP_4
precisamente in via preliminare e pregiudiziale voglia dichiarare la carenza di legittimazione attiva della CP
[... per mancanza di procura alle liti, con condanna alle spese di giudizio. 3) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancata richiesta della mediazione obbligatoria, con condanna alle spese di
giudizio. 4) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti convenute
opposte per quanto attiene alla cessione del credito, con condanna alle spese di giudizio. 5) In via preliminare,
considerata la spiegata domanda riconvenzionale, autorizzare la chiamata in causa della o ai sensi CP_5
dell'art. 102 cpc, ritenendosi litisconsorzio necessario, o in subordine, ai sensi dell'art. 106 cpc e dell'art. 269 cpc, essendoci chiaramente una esplicita comunanza di causa. Nel merito. In via preliminare accertare e dichiarare la nullità
del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e
comunque per i motivi articolati in atti. In merito al contratto di conto corrente n.26821 ed affidamento. - Accertare le
violazioni, commesse dalla controparte delle seguenti disposizioni normative: - Art. 21 del D.Lgs 58/98, per non aver
garantito trasparenza avendo celato informazioni al cliente che avrebbe dovuto obbligatoriamente fornire. - Art. 117
T.U.B. (D. Lgt.vo n.385/93), oltre ogni ulteriore disposizione imperativa sopra evidenziata e non, nonché quella relativa
al Codice Civile (art. 1325 cc), per indeterminatezza dei tassi di interesse. - Accertare la illiceità della causa del
contratto, per le sopra evidenziate ragioni, tale da renderlo contrario, oltre che a norme imperative, all'ordine pubblico
(anche economico). e conseguentemente - Dichiarare il suddetto contratto di conto corrente n.26821 e di affidamento
nulli (per violazione degli obblighi comportamentali gravanti sulla banca e per tutto quanto illustrato in narrativa) e/o
annullabili (per dolo determinante ovvero errore essenziale e riconoscibile e per tutto quanto illustrato in narrativa) e/o
inefficace (anche per violazione degli artt. 1469 bis c.c. e codice consumo vigenti in punto di vessatorietà delle clausole
pattizie e per tutto quanto illustrato in narrativa) e/o risoluti per grave inadempimento e per tutto quanto illustrato in
atti. Ovvero Dichiarare l'invalidità e la nullità delle clausole stipulate in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418
cc per indeterminabilità dell'oggetto e sia per quanto attiene la capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo
scoperto. Dichiarare illegittimi e non dovuti gli addebiti conseguenti all'applicazione della capitalizzazione infrannuale
di oneri ed interessi, della commissione di massimo scoperto ovvero derivanti da applicazione delle valute non conformi
alle date contabili delle operazioni di versamento e di prelevamento. Accertare e dichiarare la illegittimità degli addebiti
per interessi debitori, remunerazione da capitalizzazione interessi, commissione massimo scoperto e spese operati sul c/c
n.26821, per cui è causa. Dichiarare dovuti gli interessi legali passivi stabiliti dall'art. 117 – 7° co. T.U.B. (o in quel
diverso tasso che risulterà di giustizia); così come dichiarare non dovuti gli addebiti per “commissioni massimo
scoperto” e per capitalizzazione trimestrale (sia di interessi che delle c.m.s.). Dichiarare comunque che nessuna somma è
dovuta, per quanto sopra rappresentato, per essere la somma ingiunta corrispettivo di contratto nullo e perché non
dovuta nel suo ammontare. Dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondato il ricorso ed il successivo decreto per
essere stato concesso al di fuori dei casi previsti dalla legge ed altresì nullo per violazione dell'art. 117 n. 1 e 3 D. Lgs.
N. 385/93 il contratto di apertura di credito stipulato e per l'effetto, infondata la correlativa pretesa ed illegittimo il
decreto ingiuntivo opposto in quanto fondato su contratto nullo. QUINDI RIASSUMENDO NEL MERITO: -
accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto
di conto corrente n.26821 ed apertura di credito connessa;
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali, ovvero i diversi
tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalle convenute, in ordine
alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e
dichiarare che nulla l'opponente deve alle opposte convenute a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare
mediante ricalcalo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità
della prassi adottata dalle convenute, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico
dell' opponente in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalle opposte, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se siano stati applicati all'opponente sul conto corrente per
cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alle stesse opposte convenute, su tale conto alcun
interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto,
determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente n.26821 ed apertura di credito connessa, condannare in
solido le opposte e , per ciascuna in persona del legale rappresentante pro- CP Controparte_1
tempore, a pagare a parte attrice opponente le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di
cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria;
- condannare in solido le opposte e per CP Controparte_1
ciascuna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali, patiti da parte attrice per l'illegittimo comportamento tenuto dalle stesse contrario ai generali principi di
buona fede e correttezza, e/o per le eventuali illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, danni da
liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita
consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare, infine, in solido le opposte
e per ciascuna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP Controparte_1 risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di
maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in
corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali. In riferimento alla domanda
riconvenzionale. Non essendo dovuta alcuna somma da parte dell'opponente, è invece quest'ultimo creditore delle
opposte sulla base della domanda riconvenzionale espletata. Quindi dovrà: Determinarsi il giusto ed esatto saldo finale
del conto corrente n. c/c n.26821 alla data del deposito del ricorso. Previa riconduzione dei rapporti bancari e
ricostruzione dei saldi contabili dei suddetti c/c nei limiti di legittimità e legalità, condannare in solido e CP
, alla luce della spiegata domanda riconvenzionale, a restituire e rimborsare all'opponente Controparte_1 sulla base dei conteggi della perizia espletata con un ricalcolo delle somme indebitamente percepite, come indicato in atti
o per quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi se
dovuti dalla maturazione delle somme, con compensazione delle somme che eventualmente saranno riconosciute dovute
in esito al giudizio di opposizione, in ogni caso riconoscere dovuta all'attrice opponente la somma così come indicata
nella CTU pari ad € 32.721,80. Rigettare le domande, le eccezioni, le conclusioni tutte di parte opposta e revocare il
decreto opposto, Tribunale di Chieti, n.18/2022 del 13-1-2022, R.G. n. 36/2022, non essendo dovuta alcuna somma ed
ordinare alle opposte, la cancellazione ovvero la riduzione nei limiti ritenuti di giustizia della segnalazione a sofferenza
sulla Centrale dei Rischi. Condannare in solido e , alla luce della spiegata CP Controparte_1
domanda riconvenzionale, alla refusione delle spese e competenze di giudizio. Condannare in solido e CP
, alla refusione delle spese e competenze relative alla fase di mediazione ex art. 96 cpc alla Controparte_1
luce del comportamento extraprocessuale tenuto dall'Istituto di credito , che in seguito alla istanza si chiudeva CP_4
con verbale di mancato espletamento del tentativo di mediazione, con esito negativo, verbale sottoscritto dalle parti in
data 24-10-2019. In caso di eventuale ammissione di ulteriori quesiti da parte dell'opposta, seppur mai formulati da quest'ultima, né prima, né con le ultime note per l'udienza del 7-5-24, chiede che il Giudicante possa riconsiderare i
quesiti richiesti dall'opponente nel verbale di udienza del 21-11-23, avendo il Giudicante in detta udienza ed a verbale
espresso riserva “di rettificare le determinazioni istruttorie già assunte all'esito delle operazioni dell'ausiliario, alla luce
dei rilievi e delle osservazioni oggi espresse dal procuratore dell'opponente”, autorizzando la produzione di documenti
come già richiesto nel verbale di udienza.”
Conclusioni dell'opposta: Richiesta di chiarimenti al c.t.u., ed in subordine rigetto dell'opposizione,
conferma del decreto opposto, in subordine condanna dell'opponente al pagamento della somma di €
85.431,12 oltre interessi, quale saldo dell'affidamento concesso il 9.7.2010 sul conto corrente n. 26821.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 18 del 13.1.2022 questo Tribunale ha ingiunto al sig. il pagamento in Parte_1
favore della quale procuratrice della quale Controparte_1 Controparte_6
mandataria della il pagamento della somma di € 85.431,12 (oltre interessi e spese della Controparte_3
procedura), dovuta in relazione al contratto di conto corrente avente n. 26821 ed aperto nel mese di aprile
1996 ed affidato per € 77.000,00, contratto originariamente stipulato dal sig. con la Parte_1 [...]
, filiale di Chieti. Controparte_7
Il sig. si è opposto al decreto, eccependo il difetto di procura alle liti, non rilasciata dalla Parte_1
il difetto di prova della cessione del credito dalla originaria titolare alla , chiedendo Controparte_3 CP
l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 o 106 c.p.c., nei confronti della CP_5
evidenziando come la avesse rilasciato procura alla in data 11.6.2020, CP Controparte_2
successivamente al rilascio di procura dalla alla (avvenuto il Controparte_2 Controparte_1
1.4.2019), eccependo la carenza di prova del credito, dolendosi dell'applicazione ai suoi danni di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto indeterminate, dell'indeterminatezza dei tassi applicati all'affidamento sino al 9.7.2010, dell'applicazione ai suoi danni di commissioni di mancanza fondi non previste, e di commissioni di disponibilità fondi, non previste sino al 9.7.2010, e di interessi usurari.
Ha chiesto quindi che venga accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della , CP
l'autorizzazione a chiamare in causa la la revoca del decreto ingiuntivo, la nullità o Controparte_5
l'annullamento dei contratti di conto corrente e di affidamento, il ricalcolo del saldo del rapporto, il pagamento delle somme che le risulteranno dovute, oltre interessi e rivalutazione, il risarcimento dei danni subiti, di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.
Si è costituita in giudizio la quale procuratrice della Controparte_1 [...]
mandataria della evidenziando di avere agito in sede monitoria per Controparte_6 Controparte_3
ottenere il pagamento del credito scaturente dal contratto di affidamento di € 77.000,00 sul conto corrente n.
26821, del 9.7.2010, e che le eccezioni sollevate dall'opponente riguardavano un rapporto distinto ed anteriore, e sollevando ad ogni modo eccezione di prescrizione per tutte le rimesse effettuate sino al 2001,
sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di difetto di procura, sostenendo che la cessione in suo favore del
Part credito originariamente vantato dalla fosse documentata in atti, contestando le deduzioni dell'opponente relative all'usurarietà dei tassi ed all'applicazione di interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto e di disponibilità di fondi, ed ai danni lamentati, comunque riconducibili alla cedente
. CP_4
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto, in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 85.431,12 oltre interessi, quale saldo dell'affidamento concesso il 9.7.2010 sul conto corrente n. 26821.
Con ordinanza del 18.4.2023 sono state respinte le richieste di autorizzazione alla chiamata in causa della e quella di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata Controparte_5
istruita mediante c.t.u. contabile, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.5.2024, all'esito della quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Le questioni preliminari sollevate da parte opponente sono infondate.
1.1 Il lamentato difetto di procura di parte opposta è insussistente, dato che la ha Controparte_1
agito in sede monitoria nella qualità di procuratrice della che, a sua volta, Controparte_6 ha agito quale mandataria della Controparte_3
Correttamente, dunque, la procura alle liti è stata rilasciata dalla e non anche Controparte_1
dalla Controparte_3
1.2 Il lamentato difetto di prova della cessione del credito è insussistente: il credito originariamente vantato dalla che ha concluso i contratti di conto corrente e di Controparte_7
affidamento con il sig. è transitato prima nella sfera giuridica della Parte_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, avvenuta con atto pubblico del Controparte_8
16.5.2013.
Esso è stato poi ceduto alla con contratto concluso il 1.6.2020, contratto che non è stato Controparte_3
prodotto agli atti, ma la cui effettiva conclusione è stata adeguatamente provata da una serie di elementi indiziari, caratterizzati dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza (art. 2729 c.c.), costituiti dall'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, contenente una serie di indicazioni idonee a ricomprendere il credito nei confronti del sig. (crediti classificati a sofferenza, Parte_1
scaturenti anche da aperture di credito, sorti nel periodo tra il 1.1.1988 e il 29.9.2019), e dalla dichiarazione di avvenuta cessione dello specifico credito nei confronti dell'opponente, datata 30.3.2022,
resa dalla cedente della cui veridicità non ricorre (né avendone sollevati il sig. Controparte_5
alcun ragionevole motivo di dubbio. Parte_1
1.3 Ne consegue l'insussistenza di ragioni a sostegno della chiamata in causa della invocata CP_5
dall'opponente, in quanto il predetto istituto di credito è del tutto estraneo alla controversia.
2. Nel merito l'opposizione è fondata, nei limiti di seguito indicati.
2.1 Deve anzitutto respingersi l'istanza dell'opposta finalizzata alla valutazione da parte del c.t.u. delle osservazioni del suo consulente di parte, riguardando queste ultime l'eventuale usurarietà dei tassi, che esula dall'incarico rivolto all'ausiliario.
2.2 Devono poi essere respinte le richieste del sig. volte alla dichiarazione di nullità del Parte_1
contratto di conto corrente e di quello di affidamento, fondate sulla violazione dell'art. 21 d. lgs. n.
58/1998 e dell'art. 117 t.u.b.
La prima violazione è stata semplicemente affermata dall'opponente, il quale si è limitato a sostenere che la banca non aveva “garantito trasparenza avendo celato informazioni al cliente che avrebbe dovuto
obbligatoriamente fornire”, senza dare la minima indicazione di quale obbligo informativo sia stato violato.
La seconda violazione scaturirebbe, a giudizio del sig. dalla indeterminatezza dei tassi di Parte_1 interesse previsti dal contratto di conto corrente concluso nel 1996 e da quello di affidamento concluso nello stesso anno, violazione che deve essere esclusa poiché il contratto di conto corrente reca una corretta disciplina del tasso di interesse, sia per lo scoperto di conto e per la mora, che per l'apertura di credito.
Devono essere respinte anche le richieste di annullamento dei contratti, per dolo o errore essenziale, non avendo il sig. fornito, né chiesto di fornire, prova alcuna né del dolo né dell'errore, e quella Parte_1
di dichiarazione di inefficacia dei contratti in quanto contenenti clausole vessatorie, poiché l'opponente non ha indicato quali clausole contrattuali possano considerarsi vessatorie, e le ragioni dell'ipotizzata vessatorietà.
Le deduzioni in tema di usurarietà dei tassi, inoltre, essendo state formulate in termini meramente ipotetici dall'opponente, non possono essere neanche prese in considerazione ai fini della decisione.
3 Per la parte relativa all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto ed alle spese non pattuite,
l'opposizione è fondata.
3.1 In materia di capitalizzazione degli interessi, poiché (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 9140 del 19.5.2020) “In
ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole
anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9
febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal
comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente
una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”, e poiché il contratto del 3.4.1996, con cui è stato aperto il contratto di conto corrente n. 26821, prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale di quelli creditori, il c.t.u. è stato incaricato di eliminare tutti gli addebiti per interessi anatocistici sino al
9.7.2010, giorno in cui tra le parti è stato concluso un contratto di affidamento che ha previsto la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi.
3.2 Vista anche l'assoluta indeterminatezza della clausola del contratto del 3.4.1996, relativa alla commissione di massimo scoperto (basti osservare in questa sede che il contratto prevede in proposito semplicemente la seguente espressione “commissione di massimo scoperto …,125” e non stabilisce alcun criterio di calcolo), il c.t.u. è stato incaricato anche di eliminare dal saldo del rapporto tutti gli addebiti per la predetta commissione, sino al 9.7.2010, giorno in cui, concludendo il contratto di affidamento, le parti hanno dettato una compiuta disciplina della c.m.s.
3.3 Il c.t.u. è stato incaricato anche di eliminare gli addebiti per tutte le commissioni non previste dai contratti del 3.4.1996 e del 9.7.2010 (commissioni di mancanza fondi e di disponibilità fondi).
3.4 Sulla base dei criteri sopra stabiliti, l'ausiliario ha quantificato gli addebiti per interessi anatocistici in €
95.879,56, quelli per commissioni di massimo scoperto indeterminate in € 12.551,16, quelli per commissioni di mancanza fondi e di disponibilità fondi non dovute in quanto non previste in € 6.871,77,
per un totale di € 115.302,49 per addebiti illegittimi, rideterminando il saldo del rapporto da € 82.580,69 a credito della banca ad € 32.721,80 a credito del sig. Parte_1
3.5 In considerazione dell'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto al rimborso degli addebiti non dovuti, sollevata dalla convenuta, il c.t.u. ha ritenuto la natura ripristinatoria di tutte le rimesse,
evidenziando che il sig. godeva di un affidamento anche in epoca precedente al 9.7.2010 Parte_1
(giorno in cui è documentata la conclusione da parte sua di un contratto di affidamento per € 77.000,00),
sia sulla base delle risultanze della Centrale Rischi, a decorrere dal mese di aprile 1996, sia della documentazione relativa alla concessione di un affidamento, per £ 150 milioni, a partire dal 5.4.1996.
Tali valutazioni operate dal c.t.u. sono pienamente condivisibili, soprattutto in ragione dei recenti orientamenti della S.C. con riguardo alla prova del contratto di affidamento, ed alla conseguente distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie. Infatti (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 34997 del
14.12.2023) “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della
natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita
dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale
contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o
quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma,
il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità
stessa”.
Nella concreta vicenda in esame, le risultanze della Centrale Rischi e della documentazione bancaria sopra indicata (indicativi dell'entità dell'affidamento), il contenuto del contratto di conto corrente del
1996 (che stabilisce il tasso per l'apertura di credito), e, soprattutto, il fatto che il sig. non Parte_1
abbia fatto valere la nullità del contratto di affidamento per vizio di forma, bensì per altre (e già
dichiarate insussistenti) motivazioni, inducono il Tribunale a ritenere provata la conclusione di un contratto di affidamento, a partire dal 5.4.1996 e per gli importi indicati nella documentazione bancaria e in quella della Centrale Rischi, e, quindi, a ritenere la natura ripristinatoria delle rimesse operate dal sig.
e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opposta. Parte_1
4 Le considerazioni di parte opposta, attinenti al merito della controversia, sono infondate.
4.1 La ha sostenuto che il decreto ingiuntivo abbia ad oggetto il credito derivante Controparte_1
dal solo contratto di apertura di credito concluso il 9.7.2010, per l'importo di € 77.000,00, e che tutte le doglianze del sig. relative al contratto precedente, concluso nel 1996, esulino dall'oggetto Parte_1
del giudizio.
Tali affermazioni sono contraddette anzitutto dal contratto di apertura di credito del 9.7.2010,
espressamente definito “Apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 77.000,00 con scadenza a
revoca a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero 26821”, e che quindi si riferisce espressamente al conto corrente n. 26821, aperto il 3.4.1996.
L'importo che è stato richiesto in sede monitoria, poi, è pari al saldo del rapporto di conto corrente n.
26821, saldo che ha assunto un valore negativo (per il sig. proprio in conseguenza Parte_1
dell'apertura di credito concessagli di € 77.000,00, e che l'istituto di credito si è determinato a recuperare proprio in ragione del fatto che il sig. aveva ecceduto di oltre € 5.500,00 i limiti di utilizzo Parte_1
dell'affidamento.
La dichiarazione della del 30.3.2022, poi, documenta l'avvenuta cessione in favore della CP_5
del credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 26821. Controparte_3
È evidente, dunque, che il saldo che ha assunto il conto corrente anzidetto, e che è stato oggetto del provvedimento monitorio opposto, è stato determinato non solo dal fatto che il sig. abbia Parte_1
potuto fruire di un'apertura di credito di € 77.000,00, ma anche, e soprattutto, dalle clausole che hanno disciplinato le condizioni economiche del contratto di conto corrente concluso nel 1996, di cui, dunque, il sig. si è correttamente lamentato, in quanto strettamente attinenti all'oggetto del giudizio. Parte_1
4.2 L'opposta ha poi sottolineato come con le ordinanze n. 5054, 5064 e 8639 la I Sezione Civile della S.C. si sia discostata dai principi che la medesima sezione aveva in precedenza affermato, in tema di anatocismo, riportati al punto 3.1 che precede.
In proposito osserva il Tribunale che sulla questione è stata disposta la trattazione in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c., con ordinanza della Sezione I n. 8639/2024, e, soprattutto, che la opposta non ha, né
nella sua comparsa di risposta, né nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., mai dedotto di avere, successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, applicato la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi, dandone pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e comunicazione al sig. Parte_1
essendosi limitata, piuttosto, con la prima memoria istruttoria ad affermare che il contratto di apertura di credito del 9.7.2010 prevedeva la pari periodicità della capitalizzazione (circostanza che è pacifica tra le parti;
il c.t.u., peraltro, non ha ritenuto illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici effettuati a partire dal 9.7.2010), e che il contratto di apertura del conto corrente, del 1996, prevedeva una differente periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori rispetto a quelli debitori, conformemente all'art. 120 t.u.b. nella formulazione in vigore all'epoca (circostanza che, come noto, non ne rende legittimo l'addebito).
4.3 Inoltre, tutte le considerazioni relative alla commissione di massimo scoperto e di disponibilità fondi,
effettuate dalla parte opposta, riguardano la loro rilevanza ai fini dell'usura, non l'indeterminatezza della prima e la mancata pattuizione contrattuale della seconda, che hanno determinato il ricalcolo del saldo del rapporto.
4.4 Diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, poi, non operano i limiti alla compensazione previsti dall'art. 1248 c.c., poiché il credito restitutorio dedotto in compensazione dal sig. Parte_1
scaturisce dal medesimo rapporto posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, e (Cass.
Sez. II Civ., sentenza n. 4825 del 19.2.2019) “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine
da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un
mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui
il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale
accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli
della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi
compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che
abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”.
5 Dunque, in considerazione di quanto accertato dal c.t.u., il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e l'opposta deve essere condannata al pagamento in favore del sig. dell'importo di Parte_1
€ 32.721,80, con gli interessi legali dalla chiusura del rapporto al saldo, e con esclusione dell'invocata rivalutazione monetaria, non dovuta trattandosi di un debito cd. di valuta e non di valore.
6 Deve poi essere respinta la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della violazione da parte della banca dei generali principi di buona fede e correttezza, in conseguenza della sua illegittima segnalazione nella Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, e per non avere potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, non avendo il sig. né fornito una minima indicazione delle violazioni del dovere di correttezza e buona Parte_1 fede che avrebbe commesso parte opposta, né dei danni che avrebbe subito, anche in termini di preclusioni o ostacoli nell'accesso al credito, né chiarito la natura della sua doglianza relativa alle
maggiori risorse finanziarie.
7 Le spese seguono la soccombenza della opposta, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (pari all'importo riconosciuto come dovuto all'opponente), e dei valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle n. 25bis e n. 2 allegate al d.m. n.
55/2014, con compensazione tra le parti nella misura del 50%, in considerazione della soccombenza anche dell'opponente sulle questioni preliminari e su parte delle questioni di merito (fase di attivazione della mediazione € 268,00, fase di studio € 850,50, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisionale € 1.452,50); le spese della c.t.u. devono invece essere poste integralmente a carico dell'opposta, vista l'entità degli addebiti illegittimi che sono stati accertati dall'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della quale procuratrice della , Controparte_1 Controparte_6 quale mandataria della così decide: Controparte_3
• revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• respinge la domanda della società opposta;
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, previa rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 26821, condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di € 32.721,80, con gli interessi legali dalla chiusura del rapporto al saldo, e con esclusione dell'invocata rivalutazione monetaria;
• respinge le altre domande dell'opponente;
• condanna parte opposta a rifondere il 50% delle spese di lite sostenute da parte opponente, liquidate in complessivi € 4.076,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 843,30 per esborsi
• dichiara compensato tra le parti il restante 50% delle spese di lite sostenute dall'opponente;
• pone le spese della c.t.u. a carico di parte opposta.
Chieti, 13.9.2024
Il giudice
Marcello Cozzolino