CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
ALLIGO SANTI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5894/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ing. Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Teresa Di Riva - Sede Comunale 98028 Santa Teresa Di Riva ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Sede Comunale 98028 Santa Teresa Di Riva ME
terzi chiamati in causa
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7137/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ing. Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1
conveniva dinanzi a questa Corte il Comune di Santa Teresa di Riva e la Lab Consulenze s.r.l. società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per sentire dichiarare l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca che era stata notificata in data 9.05.2025 e che si fondava su un debito per IMU anni 2014/2018 per la somma di €.61.419,42.
La ricorrente eccepiva la omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6 l. 212/2000; la inesistenza di parte del debito a seguito di compensazione per gli anni sino al 2016 in forza di un atto in
Notar Mandanici del 27.04.2017 avente ad oggetto la cessione di aree al Comune di Santa Teresa di
Riva; per le part. 1292 sub 5 e 1242 rilevava che non erano aree tassabili in quanto si trattava di un piazzale destinato alla manovra dei tir di tutti i proprietari dei lotti vicini. Rilevava, altresì, che le sanzioni e gli interessi applicati erano stati illegittimamente calcolati.
Con memoria del 3.11.2024 la Lab Consulenze s.r.l. rilevava che l'attivazione del contraddittorio non era necessaria in tema di imposte locali e che le questioni sollevate erano riservate all'ente impositore per cui chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese in caso di accoglimento.
Il Comune convenuto con memoria in data 5.11.2024 rilevava che l'atto impugnato richiamava l'ingiunzione IMU anno 2015 n. 5342 notificata il 14.12.2022; la n. 580 – 3322 IMU 2012 notificata il
26.11.2020 che era stata oggetto di una sentenza della CGT che aveva rigettato il ricorso della contribuente per gli anni 2021/2017; la intimazione notificata il 26.11.2021 relativa all'anno 2018 e la intimazione notificata il 2.11.2021 per l'anno 2012. Tutti questi atti non erano stati opposti.
In ordine alla opposta compensazione, l'ente locale rilevava che era stata detratta una parte del debito nella misura di €.15.036,66 e, quanto alla contestata natura delle part. 1292 sub 5 e 1242, rilevava che il
Comune si era attenuto alle risultanze delle visure catastali che qualificano le aree in zona C6 e agrumeto.
Con memoria in data 7.11.2025 la ricorrente rilevava che, per l'anno 2012, era pendente giudizio di appello nel cui ambito era stata disposta una c.t.u. per l'accertamento della natura dell'area destinata a piazzale e strada sicché chiedeva che il presente giudizio venisse sospeso o rinviato in attesa della acquisizione del parere tecnico che avrebbe potuto svolgere efficacia anche sulla controversia in oggetto.
La Corte, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Quanto rilevato dal Comune di Santa Teresa di Riva nella memoria di costituzione e all'odierna udienza merita condivisione. Infatti, premesso che l'attivazione del procedimento di contraddittorio endoprocedimentale non è richiesta in tema di IMU che è un'imposta che presuppone la proprietà o il possesso di fabbricati, escluse certe categorie di abitazioni principali, aree fabbricabili e agricole, va detto che il Comune titolare della pretesa tributaria per cui è causa ha detratto la parte di debito gravante sulla ricorrente a seguito della compensazione con il credito dalla medesima vantato per la cessione di aree convenuta con l'atto del 27.04.2017 e, per gli anni in contestazione, ha provato di avere emesso e notificato alla contribuente gli avvisi di accertamento esecutivi che non sono stati opposti e sono divenuti incontestabili. Pertanto, legittimamente è stata emessa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa che è atto avente natura di garanzia e tutela del credito vantato.
Solo per l'anno 2012 è in corso un giudizio in fase di appello nel quale è stata disposta una consulenza d'ufficio chiamata a dirimere la controversia sulla natura di parte dei terreni tassabili. E' pacifico, comunque, che gli esiti del giudizio citato non possono avere efficacia retroattiva ma dovranno valere solo per l'avvenire laddove, per gli anni in contestazione (2014/2018), il Comune si è regolarmente attenuto alle risultanze dei competenti Uffici catastali così come dovrà, per l'avvenire, ove sia accertata una diversa natura delle aree in contestazione, prendere atto delle nuove risultanze e conseguentemente determinare l'imposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva che tiene conto del valore della controversia e del fatto che il Comune è stato difeso da funzionario interno alla compagine amministrativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.3.700,00
(importo già abbattuto del 20%) oltre accessori come per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
ALLIGO SANTI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5894/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ing. Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Teresa Di Riva - Sede Comunale 98028 Santa Teresa Di Riva ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Sede Comunale 98028 Santa Teresa Di Riva ME
terzi chiamati in causa
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00532357 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7137/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ing. Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1
conveniva dinanzi a questa Corte il Comune di Santa Teresa di Riva e la Lab Consulenze s.r.l. società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per sentire dichiarare l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca che era stata notificata in data 9.05.2025 e che si fondava su un debito per IMU anni 2014/2018 per la somma di €.61.419,42.
La ricorrente eccepiva la omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6 l. 212/2000; la inesistenza di parte del debito a seguito di compensazione per gli anni sino al 2016 in forza di un atto in
Notar Mandanici del 27.04.2017 avente ad oggetto la cessione di aree al Comune di Santa Teresa di
Riva; per le part. 1292 sub 5 e 1242 rilevava che non erano aree tassabili in quanto si trattava di un piazzale destinato alla manovra dei tir di tutti i proprietari dei lotti vicini. Rilevava, altresì, che le sanzioni e gli interessi applicati erano stati illegittimamente calcolati.
Con memoria del 3.11.2024 la Lab Consulenze s.r.l. rilevava che l'attivazione del contraddittorio non era necessaria in tema di imposte locali e che le questioni sollevate erano riservate all'ente impositore per cui chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese in caso di accoglimento.
Il Comune convenuto con memoria in data 5.11.2024 rilevava che l'atto impugnato richiamava l'ingiunzione IMU anno 2015 n. 5342 notificata il 14.12.2022; la n. 580 – 3322 IMU 2012 notificata il
26.11.2020 che era stata oggetto di una sentenza della CGT che aveva rigettato il ricorso della contribuente per gli anni 2021/2017; la intimazione notificata il 26.11.2021 relativa all'anno 2018 e la intimazione notificata il 2.11.2021 per l'anno 2012. Tutti questi atti non erano stati opposti.
In ordine alla opposta compensazione, l'ente locale rilevava che era stata detratta una parte del debito nella misura di €.15.036,66 e, quanto alla contestata natura delle part. 1292 sub 5 e 1242, rilevava che il
Comune si era attenuto alle risultanze delle visure catastali che qualificano le aree in zona C6 e agrumeto.
Con memoria in data 7.11.2025 la ricorrente rilevava che, per l'anno 2012, era pendente giudizio di appello nel cui ambito era stata disposta una c.t.u. per l'accertamento della natura dell'area destinata a piazzale e strada sicché chiedeva che il presente giudizio venisse sospeso o rinviato in attesa della acquisizione del parere tecnico che avrebbe potuto svolgere efficacia anche sulla controversia in oggetto.
La Corte, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Quanto rilevato dal Comune di Santa Teresa di Riva nella memoria di costituzione e all'odierna udienza merita condivisione. Infatti, premesso che l'attivazione del procedimento di contraddittorio endoprocedimentale non è richiesta in tema di IMU che è un'imposta che presuppone la proprietà o il possesso di fabbricati, escluse certe categorie di abitazioni principali, aree fabbricabili e agricole, va detto che il Comune titolare della pretesa tributaria per cui è causa ha detratto la parte di debito gravante sulla ricorrente a seguito della compensazione con il credito dalla medesima vantato per la cessione di aree convenuta con l'atto del 27.04.2017 e, per gli anni in contestazione, ha provato di avere emesso e notificato alla contribuente gli avvisi di accertamento esecutivi che non sono stati opposti e sono divenuti incontestabili. Pertanto, legittimamente è stata emessa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa che è atto avente natura di garanzia e tutela del credito vantato.
Solo per l'anno 2012 è in corso un giudizio in fase di appello nel quale è stata disposta una consulenza d'ufficio chiamata a dirimere la controversia sulla natura di parte dei terreni tassabili. E' pacifico, comunque, che gli esiti del giudizio citato non possono avere efficacia retroattiva ma dovranno valere solo per l'avvenire laddove, per gli anni in contestazione (2014/2018), il Comune si è regolarmente attenuto alle risultanze dei competenti Uffici catastali così come dovrà, per l'avvenire, ove sia accertata una diversa natura delle aree in contestazione, prendere atto delle nuove risultanze e conseguentemente determinare l'imposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva che tiene conto del valore della controversia e del fatto che il Comune è stato difeso da funzionario interno alla compagine amministrativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.3.700,00
(importo già abbattuto del 20%) oltre accessori come per legge.