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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN AR Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa BA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14.10.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Romanò e dall'Avv. Matteo Binda ed elettivamente domiciliati in Como, Via Recchi n. 11, presso e nello studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
ed in Nova Milanese il 06.06.2009, così come risulta dal Pt_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nova Milanese n.27, parte II, serie A, anno
2009; alle seguenti
c o n d i z i o n i Rapporti personali ed affidamento
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo i dettami della normativa sull'affidamento condiviso di cui all'art. 155 c.c. così modificato dalla Legge
n.54/06 e dal D.Lgs. n. 154/13, con collocamento prevalente presso la madre;
2) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse – istruzione, educazione e salute – tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione;
3) il padre potrà avere con sé il figlio: un week-end alternato dalle 19.00 del venerdì alle 21.00 della domenica, nonché giovedì e venerdì sera, con possibilità di modificare di comune accordo i giorni di visita e comunque di concordare ulteriori visite compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi del figlio;
durante le festività natalizie: ad anni alterni nella giornata di Natale o nella giornata di Santo Stefano dalle ore 9.00 alle ore 21.00: per il 2019, il minore trascorrerà il 25 dicembre con la madre e il 26 con il padre;
ad anni alterni dalle 19.00 del 31 dicembre alle 21.00 del 1 gennaio: per il 2019 il minore trascorrerà la fine dell'anno con il padre;
ad anni alterni dalle 9.00 alle 21.00 l'Epifania: per il 2020 trascorrerà l'Epifania con il padre;
durante le vacanze pasquali: il figlio trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di Pasqua, o il giorno del Lunedì dell'Angelo: nel 2020 trascorrerà la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante il periodo estivo, i genitori potranno trascorrere con il figlio i periodi di ferie lavorative. Entrambi i genitori cercheranno di favorire il sereno svolgimento di questi periodi di salutare vacanza. Il bambino trascorrerà almeno 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi con ciascun coniuge.
A tale riguardo i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno i periodi di ferie di loro spettanza. il tutto salvo diverso comune accordo e sempre nell'interesse primario del minore;
4) le parti nulla oppongono l'un l'altra per ciò che attiene alle formalità riguardanti il rilascio delle carte di espatrio per quanto riguarda il figlio minore;
Rapporti economici 5) tenuto conto dei criteri di cui all'art.337-ter, comma 4 c.c. ed in particolare delle risorse economiche di entrambi i genitori, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, il signor corrisponderà mensilmente alla signora la somma di Parte_1 Parte_2
Euro.500,00., soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese ordinarie e straordinarie, il tutto come previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Monza;
6) il signor si accolla integralmente il pagamento dei residui ratei del Parte_1 mutuo fondiario contratto in data 30.04.2009 per l'acquisto della casa coniugale, trasferita in adempimento ed in conformità alle condizioni di separazione;
7) i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 3.12.2019
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (26.11.2019) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio 22.10.2010) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 14.10.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Nova Milanese in data 6.6.2009 (atto n. 27, Parte II, Serie
[...] Parte_2 A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Giudice est.
BA FA
Il Presidente
EN AR
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN AR Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa BA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14.10.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Romanò e dall'Avv. Matteo Binda ed elettivamente domiciliati in Como, Via Recchi n. 11, presso e nello studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
ed in Nova Milanese il 06.06.2009, così come risulta dal Pt_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nova Milanese n.27, parte II, serie A, anno
2009; alle seguenti
c o n d i z i o n i Rapporti personali ed affidamento
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo i dettami della normativa sull'affidamento condiviso di cui all'art. 155 c.c. così modificato dalla Legge
n.54/06 e dal D.Lgs. n. 154/13, con collocamento prevalente presso la madre;
2) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse – istruzione, educazione e salute – tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione;
3) il padre potrà avere con sé il figlio: un week-end alternato dalle 19.00 del venerdì alle 21.00 della domenica, nonché giovedì e venerdì sera, con possibilità di modificare di comune accordo i giorni di visita e comunque di concordare ulteriori visite compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi del figlio;
durante le festività natalizie: ad anni alterni nella giornata di Natale o nella giornata di Santo Stefano dalle ore 9.00 alle ore 21.00: per il 2019, il minore trascorrerà il 25 dicembre con la madre e il 26 con il padre;
ad anni alterni dalle 19.00 del 31 dicembre alle 21.00 del 1 gennaio: per il 2019 il minore trascorrerà la fine dell'anno con il padre;
ad anni alterni dalle 9.00 alle 21.00 l'Epifania: per il 2020 trascorrerà l'Epifania con il padre;
durante le vacanze pasquali: il figlio trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di Pasqua, o il giorno del Lunedì dell'Angelo: nel 2020 trascorrerà la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante il periodo estivo, i genitori potranno trascorrere con il figlio i periodi di ferie lavorative. Entrambi i genitori cercheranno di favorire il sereno svolgimento di questi periodi di salutare vacanza. Il bambino trascorrerà almeno 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi con ciascun coniuge.
A tale riguardo i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno i periodi di ferie di loro spettanza. il tutto salvo diverso comune accordo e sempre nell'interesse primario del minore;
4) le parti nulla oppongono l'un l'altra per ciò che attiene alle formalità riguardanti il rilascio delle carte di espatrio per quanto riguarda il figlio minore;
Rapporti economici 5) tenuto conto dei criteri di cui all'art.337-ter, comma 4 c.c. ed in particolare delle risorse economiche di entrambi i genitori, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, il signor corrisponderà mensilmente alla signora la somma di Parte_1 Parte_2
Euro.500,00., soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese ordinarie e straordinarie, il tutto come previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Monza;
6) il signor si accolla integralmente il pagamento dei residui ratei del Parte_1 mutuo fondiario contratto in data 30.04.2009 per l'acquisto della casa coniugale, trasferita in adempimento ed in conformità alle condizioni di separazione;
7) i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 3.12.2019
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (26.11.2019) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio 22.10.2010) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 14.10.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Nova Milanese in data 6.6.2009 (atto n. 27, Parte II, Serie
[...] Parte_2 A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Giudice est.
BA FA
Il Presidente
EN AR