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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 27/03/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 331/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CodiceFiscale_1
Giuliana, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: status di handicap grave L. 104/1992 art. 3 co.
3. Conclusioni per le parti (ud. 27 marzo 2025): “...concludono le
parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (art. 3 comma 3 della L.
104/1992 dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto,
l'istanza non potrà essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto dovrà disattendersi la CP_1 questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa (status di handicap grave), indicando oltre modo la provvidenza chiesta e riconosciuta. Nel merito, comunque, la domanda non appare fondata.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo non sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente;
invero trattasi di: “…soggetto affetto da Sclerosi
sistemica e polimiosite in fase evolutiva in atto in buon controllo e senza
evidente coinvolgimento cardiaco e polmonare. Tiroidite di
Hashimoto…”.
Pertanto, non risulterebbero fondate le pretese circa un riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave art. 3
comma 3 L. 104/1992, anche, in ragione delle conclusioni cui perviene il
CTU.
Ed appunto, affinché si possano concedere i benefici di legge, i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992, bisognerà che la
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona. Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere essere dichiarata soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3
comma 3). Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 27/03/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 331/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CodiceFiscale_1
Giuliana, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: status di handicap grave L. 104/1992 art. 3 co.
3. Conclusioni per le parti (ud. 27 marzo 2025): “...concludono le
parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (art. 3 comma 3 della L.
104/1992 dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto,
l'istanza non potrà essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto dovrà disattendersi la CP_1 questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa (status di handicap grave), indicando oltre modo la provvidenza chiesta e riconosciuta. Nel merito, comunque, la domanda non appare fondata.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo non sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente;
invero trattasi di: “…soggetto affetto da Sclerosi
sistemica e polimiosite in fase evolutiva in atto in buon controllo e senza
evidente coinvolgimento cardiaco e polmonare. Tiroidite di
Hashimoto…”.
Pertanto, non risulterebbero fondate le pretese circa un riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave art. 3
comma 3 L. 104/1992, anche, in ragione delle conclusioni cui perviene il
CTU.
Ed appunto, affinché si possano concedere i benefici di legge, i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992, bisognerà che la
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona. Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere essere dichiarata soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3
comma 3). Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla