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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP
), genitori esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2 Per_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elena LEDDA (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati a Sassari, via Giorgio Asproni n. 23, C.F._4
presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del Commissario straordinario Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo FERRATI (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliata a via Lamarmora n. 130, presso lo studio dell'avv. _3
Bastiana CAMBONI;
1 convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (modificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16.10.2024):
“A) Contrariis reiectis B) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 e/o ex art. 2043 CC della
, in persona del Presidente p.t., in ordine al sinistro in premessa, per Controparte_3
l'effetto condannarsi l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti e patiendi dagli attori nella misura di € 102.413,50 a titolo di danno non patrimoniale, € 3.066,00 a titolo di danno patrimoniale, € 702,71 a titolo di rimborso spese mediche documentate, ovvero la veriore somma risultante causa cognita, accertata anche attraverso CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
C) con vittoria di spese, diritti e onorari”. Nell'interesse della parte convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'8.10.2024):
“- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della _3 rispetto alle domande attoree e, per l'effetto, respingere le domande proposte da
[...] CP_1
e nei confronti della con atto di citazione del 30
[...] CP Controparte_3 ottobre 2020;
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da e nei confronti della Provincia di Nuoro con atto di CP_1 CP citazione del 30 ottobre 2020;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro la , previa declaratoria di responsabilità Controparte_3 concorrente del minore nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto agli attori entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
In via istruttoria:
A) ammettersi la seguente prova testimoniale:
1) vero che la circonvallazione ID, nel punto in cui essa si congiunge con il ponte che indirizza verso Buddusò, è interna al tratto di strada compreso tra la strada provinciale n. 15
(km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca);
2) vero che il suddetto tratto di strada collega due strade provinciali (la n. 15 e la n. 107) ed appartiene ad una strada inizialmente in capo alla n. 10 “Delle Parte_1
Baronie”, che a suo tempo la realizzò;
3) vero che in seguito allo scioglimento di detta Comunità Montana, l'intera strada fu distinta in tratti ed ogni tratto fu chiuso al traffico, con rispettive ordinanze dei Sindaci dei Comuni nel cui territorio essi insistevano;
2 4) vero che su taluni dei detti tratti furono effettuate le opere di ripristino e, per essi, seguì il provvedimento formale di presa in carico da parte della;
_3
6) vero che per il tratto intercorrente tra la strada provinciale n. 15 (km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca) il provvedimento di presa in carico da parte della non è mai intervenuto;
_3
7) vero che la circonvallazione ID, nel punto in cui essa si congiunge con il ponte che indirizza verso Buddusò, è interna al tratto di strada compreso tra la strada provinciale n. 15
(km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca);
8) vero che, con ordinanza n. 3 del 23 aprile 2012, il Sindaco di ID ha di intercorrente tra la strada provinciale n. 15 (km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale
n. 107 (località sa Rocca);
Indichiamo quale testimone:
- sui capp. da n. 1) a n. 6) compreso: GEOM. , c/o Provincia di Persona_2
Nuoro – Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio, piazza Italia n. 22, 08100 NUORO (NU);
- sui capp. da n. 7) a n. 10) compreso: , Sindaco c/o il Testimone_1
Comune di ID, piazza Bonapace – 08020 OSIDDA (NU).
B) ammettere la Nuoro alla prova testimoniale contraria sui capitoli da n. 1) a _3
n. 9) compreso, nonché sul cap. n. 10a) dell'articolato per prova testimoniale di parte attrice, con i testi:
GEOM. , c/o Provincia di Nuoro – Settore Impianti Tecnologici e Persona_2
Patrimonio, piazza Italia n. 22, 08100 NUORO (NU);
, Sindaco c/o il Comune di ID, piazza Bonapace – Testimone_1
08020 OSIDDA (NU)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , quali CP_1 CP
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , hanno convenuto Per_1
dinanzi a questo Tribunale la , chiedendone la condanna a Controparte_3
risarcire i danni subiti dal predetto minore in conseguenza del sinistro occorsogli durante un allenamento il 22.4.2018, intorno alle ore 18:30, nel percorrere in bicicletta la circonvallazione ID – direzione Buddusò, sostenendo quanto segue:
a. nelle suddette circostanze di tempo e luogo, giunto all'altezza della giunzione tra la strada ed il ponte, a causa di una deformazione dell'asfalto, non segnalata e non visibile, il suddetto , ciclista professionista – seguito dal padre con Per_1
un'autovettura – aveva perso il controllo della propria bicicletta, cadendo
3 rovinosamente a terra e urtando violentemente il viso e il braccio destro contro il guard-rail;
b. in seguito alla caduta, il minore:
i. era stato ricoverato nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ozieri e poi nel reparto di Ortopedia-Traumatologia del medesimo presidio, con diagnosi di
“frattura del collo chirurgico dell'omero dx., frattura sovra condiloidea
dell'omero dx.; frattura metafisaria dell'olecrano dx;
trauma cranico-
facciale con frattura della mandibola;
distorsione del rachide cervicale,
contusioni ed escoriazioni multiple”;
ii. il 24.4.2018 aveva subito un intervento chirurgico per la “riduzione e
sintesi percutanea della frattura del collo chirurgico dell'omero dx.,
riduzione e sintesi con fili di kischener della frattura sovra condiloidea
dell'omero dx. e riduzione e sintesi con placca e viti della frattura
metaepifisaria dell'ulna dx.”;
iii. il 3.5.2018 si era sottoposto ad un secondo intervento chirurgico nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Unità Operativa di
Chirurgia Maxilllo-facciale, per la “riduzione della frattura mandibolare”;
c. all'esito di tale percorso clinico, erano emersi i seguenti postumi:
i. inabilità temporanea totale di circa 100 giorni, inabilità temporanea parziale di circa 279 giorni;
ii. invalidità permanente del 15%;
d. in conseguenza del sinistro, aveva quindi subito i seguenti pregiudizi: Per_1
i. 102.413,50 euro per danni non patrimoniali, con personalizzazione massima;
ii. 702,71 euro per spese mediche;
4 iii. 3.066,00 euro per danni alla bicicletta;
e. la responsabilità per i fatti di causa era ascrivibile in via esclusiva alla
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ente custode della Controparte_3
strada ove si era verificato il sinistro;
f. erano rimasti privi di riscontro i tentativi di addivenire alla soluzione amichevole della controversia.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.2.2021, la _3
si è così difesa:
[...]
a. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, esponendo che:
i. il tratto nel quale era occorso il sinistro, congiungente le Strade Provinciali
n. 15 (km. 8+600 – rotatoria in località Usanis) e n. 107 (località La
Rocca), costituiva porzione di una strada più ampia, realizzata ed originariamente appartenente alla Comunità Montana n. 10 “Delle
Baronie”;
ii. in seguito allo scioglimento della suddetta Comunità, tale maggiore strada era stata suddivisa in tratti, interdetti al traffico con ordinanze dei Sindaci
dei Comuni nel cui territorio insistevano, nonché oggetto di successive opere di ripristino e di provvedimento formale di presa in carico da parte di essa convenuta;
iii. la porzione ove era occorso il sinistro, interdetta al traffico con ordinanza del Sindaco del Comune di ID, non era stata tuttavia riqualificata, né
presa formalmente in carico da parte di essa Provincia;
b. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria in relazione all'an della responsabilità ex art. 2051 c.c., sostenendo quanto segue:
i. non vi era prova dell'effettiva verificazione del sinistro con la dinamica
5 descritta nell'atto di citazione;
ii. ricorreva l'ipotesi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, sub specie di concorso colposo del danneggiato, sia perché
quest'ultimo aveva subito il sinistro in una strada interdetta al traffico veicolare, come stabilito dalla predetta ordinanza del Sindaco di ID e segnalato con i cartelli apposti alle due estremità del tratto in questione, sia in quanto non era stato documentato l'esatto punto in cui vi fosse stata la caduta, circostanza che non consentiva di apprezzare la visibilità ed evitabilità del pericolo;
iii. dall'allegazione secondo cui il minore si stava allenando, emergeva che quest'ultimo procedeva a velocità elevata, peraltro su una pubblica via, non già su una pista adibita a gare sportive;
c. ha contestato il quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi dalla parte attrice, la quale avrebbe dovuto fornirne prova rigorosa;
d. ha quindi concluso domandando il rigetto della domanda formulata dagli attori o,
in subordine, di essere condannata al pagamento della somma accertata in corso di causa, in ragione della concorrente responsabilità del danneggiato.
3. Nell'udienza cartolare del 23.3.2022, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Nell'udienza cartolare del 21.10.2021, il giudice ha ammesso:
a. quanto alla prova per testimoni chiesta dalla parte attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. i capitoli 7-8-9, legali e rilevanti (due testimoni);
ii. i capitoli (due testimoni):
6 i. i capitoli 1a-3a-4a-5a-7a-8a-9a-10a-11a-12a-13a, legali e rilevanti, interamente;
ii. il capitolo 2a, con esclusione della parte “a causa di un avvallamento presente sul manto stradale”;
iii. il capitolo 6a, con esclusione della parte “a causa della deformazione presente sul manto stradale”;
b. quanto alla prova per testimoni chiesta dalla parte convenuta nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. i capitoli 5-9-10, legali e rilevanti (due testimoni);
c. la prova contraria diretta chiesta dalla convenuta, sul solo capitolo 10a formulato dalla parte attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
5. Nelle udienze tenute in data 22.3.2022, 19.7.2022, 20.1.2023 e 20.7.2023 il giudice onorario delegato per l'assunzione delle prove orali ha interrogato i testimoni Tes_2
, , e (citati dalla parte
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
attrice), e (citati dalla Testimone_6 Testimone_1
parte convenuta)
6. Con decreto reso il 22.9.2023 il giudice ha disposto due consulenze tecniche d'ufficio,
nominando, rispettivamente:
a. il dott. al quale sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_3
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, visitato il periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
a. accerti quali danni ha subito in conseguenza del sinistro occorso Per_1
il 22.4.2018, in particolare:
▪ la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
▪ gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto e l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
7 del danneggiato;
b. verifichi la congruità delle spese mediche documentate dalla parte attrice”;
b. l'ing. al quale sono stati posti i seguenti quesiti: Controparte_4
“Letti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti e i loro consulenti, visionato il veicolo ed effettuato ogni opportuno accertamento, il CTU accerti quali danni ha subito la bicicletta condotta da in conseguenza del sinistro Per_1
occorso il 22.4.2018, quantificando sia costi necessari per le riparazioni, sia il valore del mezzo all'epoca del sinistro”.
7. In seguito al conferimento degli incarichi peritali (con provvedimento ex art. 127 ter
c.p.c. del 18.11.2024) ed al tempestivo deposito delle relazioni tecniche, con due decreti resi il 30.5.2024 il giudice onorario al quale era stata temporaneamente assegnata la causa, ha liquidato, rispettivamente, 405,88 euro (oltre ad accessori di legge) all'ing.
e 800,00 euro (oltre ad accessori di legge) al dott. titolo CP_4 PE
di onorari, ponendo tali importi a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con i consulenti tecnici d'ufficio.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 18.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. – fissata per l'esame delle relazioni peritali – poiché nelle rispettive note le parti avevano precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, con provvedimento reso il 19.10.2024, ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. La domanda risarcitoria formulata da e , quali genitori CP_1 CP
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , è fondata e deve Per_1
essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
9.1 Nell'art. 2051 c.c. si legge che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
8 Tale disposizione è stata oggetto di un articolata e complessa evoluzione ermeneutica,
sebbene permangano tuttora divisioni in seno agli interpreti, sia riguardo all'applicabilità della norma alla pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni demaniali e patrimoniali, sia in relazione alla sua natura giuridica e quindi agli ulteriori requisiti costitutivi della responsabilità del custode.
Chiarire siffatte questioni è dirimente, poiché nel caso in cui l'art. 2051 cc. non debba ritenersi applicabile alla presente fattispecie, opererebbe la disposizione generale dell'art. 2043 c.c., aggravando considerevolmente l'onere probatorio in capo all'attrice.
9.2 Con riferimento al primo profilo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 285/1992,
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo
tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e
manutenzione della segnaletica prescritta”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “la disciplina, di cui
all'art. 2051 c.c., è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade
aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo che derivino da una
non prevedibile loro alterazione” (tra le tante, Cass. n. 8306/2024), nonché come, per individuare il custode, non debba “farsi riferimento alla sola custodia di fonte
contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome
l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di
custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione
meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la
proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione
giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di
9 quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051
cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla
res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto
di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione
dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in
termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651)” (Cass. n. 16225/2023).
Da tale condivisibile insegnamento si trae la logica conclusione che, qualora non sia individuabile un custode di mero fatto, privo di qualsivoglia titolo formale sulla res, gli obblighi e le responsabilità conseguenti ai danni cagionati a terzi da quest'ultima non possono che gravare sul soggetto tenuto – per legge, per contratto o in virtù di differenti tipologie di accordi – alla sua gestione e manutenzione.
Alla luce di tali criteri, deve ritenersi che l'unico soggetto al quale sia astrattamente ascrivile la responsabilità ex art. 2051 c.c. per il sinistro oggetto di causa, sia la
, sui seguenti rilievi: Controparte_3
a. come si apprende dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. il 22.12.2010 (in attuazione dell'art. 11, commi 4-5-6, della L.R. n.
12/2005, a sua volta seguita da diversi decreti del Presidente della
Regione e da deliberazioni della Giunta regionale), la Regione Autonoma
della Sardegna, la , l' Controparte_3 Controparte_5
, l' il
[...] Controparte_6 Controparte_7
i Comuni ID e , CP_8 CP_9 Pt_2 CP_10 CP_11 CP_12
hanno stabilito il protocollo d'intesa (avente efficacia con decorrenza dall'1.1.2011) per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, del personale e dei procedimenti in corso della disciolta
[...]
[...]
[...] [
, accordo nel cui art. 5 si legge che “la Parte_3
strada di collegamento con la provinciale Abbasanta – Buddusò – Olbia
indicata al punto 1) dell'Allegato A), una volta ultimata e collaudata,
sarà in carico dalla ”, intesa recepita con delibera n. Controparte_3
2/9 del 18.1.2011 della Giunta Regionale (rispettivamente, DOC.A e
DOC.B);
ii. con nota prot. n. 1108 del 9.8.2013 – avente quale oggetto “Intervento
infrastrutturale prioritario nell'ambito della viabilità stradale (S.S. 131 –
Prosecuzione collegamento con la provinciale Abbasanta – Buddusò –
Olbia) S.S. 389 Bitti – Buddusò – Trasferimento opera alla _3
- l' ha chiesto alla
[...] Controparte_5 _3
di prendere in carico il suddetto tratto stradale (con conseguente
[...]
gestione e manutenzione di quest'ultimo), in seguito al collaudo di quest'ultimo, preceduto dalla Conferenza di Servizi del 22.3.2005, nella quale l'amministrazione provinciale aveva espresso “parere favorevole
alla realizzazione dell'opera in oggetto”; (DOC.C);
iii. con nota prot. n. 327 del 14.4.2014 (DOC.D), la medesima
[...]
, rappresentando di rispondere alla Deliberazione Controparte_5
della Giunta Provinciale di n. 22 del 24.3.2014, ha trasmesso _3
all'odierna convenuta la documentazione relativa al trasferimento dell'opera sopra menzionata, all'interno della quale è rinvenibile l'espresso riferimento alla “TRATTA Loc. USANIS – SA ROCCA”,
nonché all'intersezione tra la predetta località Usanis e la S.P. 15 (ivi compresa la planimetria raffigurante la relativa segnaletica);
b. nelle pagine 2-3 della comparsa di riposta si legge che “Il tratto in questione
11 collega due strade provinciali (la n. 15 e la n. 107) ed appartiene ad una strada
inizialmente in capo alla Comunità Montana n. 10 “Delle Baronie”, che a suo
tempo la realizzò; in seguito allo scioglimento di detta Comunità Montana,
l'intera strada fu distinta in tratti ed ogni tratto fu chiuso al traffico, con
rispettive ordinanze dei Sindaci dei Comuni nel cui territorio essi insistevano;
su
taluni tratti furono effettuate le opere di ripristino e, per essi, seguì il
provvedimento formale di presa in carico da parte della . Il tratto _3
intercorrente tra la strada provinciale n. 15 (km. 8+600 – rotatoria località
Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca), al cui interno si trova
il punto in cui il sinistro si sarebbe verificato, non fu riqualificato e a tutt'oggi
risulta interdetto al traffico veicolare, come più oltre vedremo e
documenteremo: esso, dunque, non è mai stato preso in carico dalla _3
”, mentre nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. si afferma
[...]
che “Con la propria seconda memoria parte attrice deduce una serie di
circostanze e fa riferimento ad una serie di atti amministrativi che dovrebbero
dimostrare che il tratto di strada ove il sinistro si sarebbe verificato era, al
momento del fatto, appartenente al patrimonio della ed era Controparte_3
aperto al traffico: contestata ogni avversa deduzione e produzione documentale,
osserviamo che la tesi attorea è smentita da quanto abbiamo illustrato e
documentato nei pregressi scritti difensivi, nonché da quanto ci siamo offerti di
provare tramite il capitolato per prova testimoniale già dedotto”
c. dall'analisi complessiva della documentazione sopra citata e delle suddette allegazioni, emerge quindi che:
i. la convenuta non ha specificamente contestato la circostanza che la porzione stradale ove è occorso il sinistro di causa sia ricompresa nella
12 ii.
iii.
strada di collegamento con la provinciale Abbasanta – Buddusò – Olbia
oggetto del protocollo d'intesa del 22.12.2010 (sottoscritto anche da
, all'epoca presidente dell'ente provinciale), Persona_4
contestazione che peraltro sarebbe stata scarsamente credibile, alla luce dell'espressa menzione di detto tratto (località Usanis – località Sa Rocca
e intersezione tra la prima e la S.P. 15) tra quelli trasferiti alla medesima
; Controparte_3
l'emissione delle ordinanze sindacali di chiusura al traffico non costituisce elemento per l'individuazione dell'ente preposto alla custodia del tratto de quo, considerato che, come affermato dalla stessa convenuta,
tali provvedimenti sono stati emessi anche in relazione a porzioni stradali ricomprese tra quelle trasferite e, in seguito, formalmente prese in carico dalla medesima;
la convenuta non ha peraltro attribuito ad altri enti (quale il Comune di
ID) la qualità di custodi – di fatto o di diritto – del tratto in contestazione, né tantomeno ha contestato che l' Controparte_5
le avesse inviato la documentazione afferente ai tratti stradali
[...]
oggetto del trasferimento, invio confermato all'udienza del 19.7.2022 da
(all'epoca Responsabile Lavori Pubblici e Ambiente Tes_7
dell' , già Comunità Montana n. 10 delle Controparte_5
Baronie”), il quale ha tra l'altro riferito che “sono venuti i tecnici della
e ho consegnato loro personalmente tutti gli atti Controparte_3
relativi alla presa in carico della strada denominata proseguimento Bitti-
Buddusò – Olbia ed altro. Preciso che in detta documentazione vi era
quella relativa al Ponte Tirso”;
13 iv. in questo quadro si appalesano irrilevanti, sia l'affermazione di non avere mai svolto l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale de quo (pagina 1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.) – allegazione, peraltro, neppure in toto confermata dal Geom.
, impiegato dell'Ufficio Tecnico della Testimone_6
medesima convenuta, il quale nell'udienza del 22.3.2022 ha riferito che
“Non so chi esegua la manutenzione della strada. L'unica cosa che la
ha fatto su detta strada è lo sfalcio dell'erba su Controparte_3
richiesta credo del Prefetto contro la lotta incendi boschivi”) – sia la mancata adozione del provvedimento formale di presa in carico,
trattandosi di contegni che, lungi dall'escluderne il ruolo di custode,
disvelano l'inadempimento della agli obblighi Controparte_3
assunti nel protocollo d'intesa stipulato con la Regione Sardegna, i
Comuni e le Unioni Di Comuni sopra menzionati;
v. per le medesime ragioni esposte nei punti che precedono, deve essere confermata la valutazione in base a cui nella fase di trattazione non sono stati ammessi i capitoli 1-2-4-6-7 della seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. della parte convenuta (la quale, in sede di precisazione delle conclusioni, ha sul punto formulato la subordinata istruttoria),
siccome preordinati a dimostrare la mancata presa in carico da parte di quest'ultima del tratto stradale ove si è verificato il sinistro.
9.3 Gli ulteriori presupposti necessari per l'integrazione della fattispecie ex art. 2051 c.c.
sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale – superando alcune pregresse oscillazioni interpretative – ha chiarito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
14 essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode” (SS.U. 20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n. 4588/2022 n. 27724/2018, n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella sopra menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sono stati inoltre precisati diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura in esame, ossia – limitatamente a ciò che rileva ai fini della presente decisione –
che:
i. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché
incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra
la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o
dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
ii. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola
fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto
a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso”;
iii. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche
15 improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di
tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve
rispondere”.
Riguardo alla prova liberatoria, di cui è ovviamente onerato il custode, è stato inoltre affermato che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in
relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato
rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con
rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa
naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una
condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del
custode”, nonché come, “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato)
si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce
del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la
relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza
peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò
tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di
tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il
danno non si verificherebbe” (Cass. n. n. 11152/2023; n. 27648/2023) e, pertanto, “è
indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima
dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n.
16 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, soltanto la
seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento
pregiudizievole” (Cass. n. 9487/2024, n. 9730/2024, n. 8306/2024), le quali debbono essere tali “per qualunque persona, e non solo per il custode” (Cass. n. 7505/2024).
L'eventuale insussistenza dei presupposti perché il fatto naturale e la condotta del danneggiato o del terzo integrino il caso fortuito non ne esclude tuttavia la rilevanza causale concorrente ai sensi degli artt. 1227, comma 1 e 2055 c.c. – alla responsabilità
del custode – nella causazione dell'evento, vertendosi in ipotesi di fatto dannoso imputabile a diverso titolo nei confronti di soggetti diversi (sul punto, Cass. n.
4178/2020, n. 11241/2003), come peraltro affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051
cod. civ. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero
accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere
rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.
1227, comma 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta
condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la
condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento>>)” (Cass. n.
26013/2023, n. 37059/2922).
9.4 Applicando le sopra riportate coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve concludersi che, in base al criterio del “più probabile che non”, gli attori hanno fornito prova idonea dell'an della responsabilità ex art. 2051 c.c. ascritta in via esclusiva alla
, sui seguenti rilievi. Controparte_3
a. Nell'atto di citazione si legge che “In data 22 aprile 2018, alle ore 18,30 circa,
percorreva con la propria bicicletta la circonvallazione ID, Per_1
17 direzione Buddusò, in Provincia di e, “in quanto ciclista professionista, _3
effettuava un allenamento accompagnato dal proprio genitore che lo CP_1
seguiva a bordo di un'autovettura”, nonché come “Sopraggiunto all'altezza della
giunzione tra la strada ed il ponte, a causa di una deformazione dell'asfalto, non
segnalata e non visibile, perdeva il controllo della propria bicicletta cadendo
rovinosamente a terra e urtando violentemente il viso e il braccio destro contro il
guard-rail”.
b. La dinamica del sinistro sopra descritta ha trovato pieno riscontro:
i. nella prova orale assunta, laddove, , unico testimone Testimone_4
oculare del fatto, oltre a riconoscere lo stato dei luoghi nelle fotografie esibitegli (prodotte dalla parte attrice a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ha riferito che “mi trovavo a
transitare il tratto di strada indicato nel capo a bordo di un veicolo che
faceva da scorta ad un gruppo di allenamento della società ciclistica di
Pattada”, nonché di avere “visto perdere il controllo della bici, Per_1
perché c'è un gradino nella giuntura del ponte, prima ha sbattuto sul
guard-rail e poi sull'asfalto. Percorrevo la stessa direzione di marcia
del Fois, ero dietro al Fois”;
ii. nel contegno processuale della , la quale, Controparte_3
lungi dal contestare le dichiarazioni rese dal suddetto testimone, nella sua comparsa conclusionale ha allegato che “Dunque, può dirsi provato
che, in data 22 aprile 2018, intorno alle ore 18.30, , alla Per_1
guida di una bicicletta, percorrendo la circonvallazione ID, in
prossimità di un ponte abbia impattato in una deformazione
dell'asfalto e, per tale ragione, sia caduto a terra”.
18 c. Posto, quindi, che è dimostrata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico tra la res custodita e la caduta del ciclista minorenne, occorre ora verificare la sussistenza del nesso di causalità materiale nei termini indicati nel punto 9.3 che precede.
In proposito, le difese articolate dalla convenuta al fine di escludere la propria responsabilità si incentrano sui seguenti profili:
i. la chiusura al traffico della strada ove è occorso il sinistro;
ii. la sussistenza del caso fortuito o, quantomeno, il concorso colposo del danneggiato, considerate la visibilità della deformazione, la velocità
eccessiva presumibilmente tenuta dal ciclista e l'evidente condotta disattenta di quest'ultimo.
d. Trattasi di argomentazioni non condivisibili, in particolare:
i. riguardo al primo aspetto, è sufficiente osservare che:
o l'ordinanza n. 3 del 23.4.2012 (doc. 1 comparsa di risposta), con la quale il Sindaco del Comune di ID ha disposto “la chiusura al
traffico nel tratto di strada intercorrente tra la SP 15 km. 8+600
(rotatoria Loc. Usanis) e la S.P. 107 (Loc. Sa Rocca) fino a revoca”,
tuttora in vigore, non costituisce certo elemento autonomamente sufficiente a ritenere conoscibile (ed opponibile) il divieto agli utenti della strada;
o ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 “I provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6
e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali”, disposizione che trova conferma nel successivo
19 art. 38, comma 2, in cui si legge che gli utenti della strada sono tenuti a rispettare le prescrizioni “rese note a mezzo della segnaletica
stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione”
(art. 38, comma 2, C.d.S.);
o riguardo alle fotografie raffiguranti due cartelli stradali recanti le indicazioni “STRADA INTERROTTA” e “STRADA CHIUSA AL
TRAFFICO PER LAVORI IN CORSO – accesso consentito
esclusivamente ai proprietari o ai conduttori di fondi autorizzati”
(rispettivamente, documenti 3 e 4 della comparsa di risposta),
quand'anche originariamente collocate alle due estremità del tratto in questione (come riferito all'udienza del 22.3.2022 da
[...]
, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Testimone_6
Comune di ID), la loro presenza all'epoca del sinistro non è stata confermata neppure da Sindaco di Testimone_1
ID, sentito all'udienza del 19.7.2022 (“Confermo che i segnali
stradali raffigurati nelle fotografie esibitemi - nn. 3 e 4 di parte
convenuta-, sono attualmente presenti ma non so se fossero presenti
dall'aprile 2018. Io posso confermarlo solo dall'ottobre 2020” e,
ancora, “Il tratto di strada attualmente non è aperto al traffico. Non
so se nell'aprile del 2018 era aperto al traffico”), mentre è stata esclusa dai testimoni di parte attrice (“Nel 2018 Testimone_2
transitavo nella strada tutti i giorni così fino al 2020 quando è
cessata la carica di Sindaco del Comune di ID. Attualmente mi
capita ogni tanto di andare a ID, l'ultima volta un mese fa per un
funerale e sono transitato in quella strada. Non ho visto cartelli che
20 impedissero il transito”) e (il quale si è limitato a Testimone_4
confermare il capitolo di prova 10a);
o ad abundantiam, in ordine all'assenza di prova che, all'epoca del sinistro, in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita dal tratto stradale in contestazione fossero presenti cartelli di divieto di accesso e transito, è peraltro venuta meno la contestazione iniziale della convenuta, nella cui comparsa conclusionale si legge che “Stando alle
deposizioni dei testi e , tuttavia, al momento del sinistro Tes_2 ES
Per_ tali segnali… non c'erano più: questo ha senz'altro legittimato il
a percorrere la strada. Tuttavia, vogliamo sottolineare che la
non era tenuta ad apporre alcuna segnalazione, non _3
essendo la strada di sua competenza (come detto, la collocazione dei
cartelli stradali avvenne per mera cortesia istituzionale) e, per tanto,
neppure era tenuta a verificare periodicamente che essa permanesse
in loco”;
o tale ultimo argomento si appalesa invero irrilevante perché
l'eventuale imputabilità al Comune di ID della rimozione (o dell'omessa ricollocazione) dei suddetti cartelli di divieto, da un lato,
non è opponibile all'utente della strada non preavvisato della prescrizione de qua e, d'altra parte, non elide la responsabilità
dell'ente preposto alla custodia e manutenzione del tratto viario per i sinistri ivi verificatisi in conseguenza delle condizioni del manto stradale;
ii. in relazione al secondo aspetto, alla luce dell'evidenza istruttoria,
debbono escludersi sia la sussistenza del caso fortuito, sia la rilevanza
21 eziologica concorrente o esclusiva della condotta tenuta da Per_1
nella causazione del sinistro, poiché:
o quanto al caso fortuito, è sufficiente osservare come non sia stata neppure allegata una condotta imprevedibile ed eccezionale da parte di in occasione del sinistro – non potendo certo Per_1
ritenersi tale, in ogni caso, l'andatura sostenuta eventualmente tenuta dal ciclista durante un allenamento, indipendentemente se professionistico o amatoriale – né tantomeno detta circostanza è
emersa in causa;
o riguardo al secondo profilo, occorre premettere che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, come già
esposto, non incombeva sul danneggiato l'onere di provare l'imprevedibilità e inevitabilità del pericolo, gravando bensì sul custode la dimostrazione dell'eventuale concorso colposo di
; Per_1
o ebbene, tale prova non è stata fornita, considerato che:
• le fotografie versate a corredo della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice raffigurano un avvallamento, all'altezza del ponte di ID – nel tratto compreso tra la S.P. 15 (km. 8+600 -rotatoria Loc. Usanis) e la
S.P. n. 107 (Loc. Sa Rocca), circonvallazione ID con direzione Buddusò – sul quale è pacifico sia avvenuto il sinistro;
• è pacifico che tale avvallamento, del medesimo colore del manto stradale e non sufficientemente ampio e profondo da
22 creare un dislivello percepibile a distanza, non era presegnalato;
• la caduta è occorsa intorno alle ore 18:30 del 22.4.2018, orario nel quale, quand'anche il sole non fosse ancora tramontato, vi era indubbiamente stata una quantomeno minima riduzione della visibilità (il testimone ha riferito che “il Testimone_4
sole stava per tramontare”), né può essere preso in considerazione l'orario delle 20:07 indicato dalla
, peraltro indicato dalla pagina di un Controparte_3
sito internet riferita alla data del 22.4.2020;
• ad ogni buon conto, non giova alla linea difensiva della convenuta la circostanza che al momento del sinistro la visibilità fosse buona, laddove in tale ipotesi non era a fortiori
esigibile che il ciclista prestasse maggiore attenzione allo stato del manto stradale, sempre tenuto conto del dislivello minimo tra l'avvallamento e il resto della strada e del fatto, nonché
dell'assenza di qualsivoglia differenza di colore dei medesimi;
• l'avvallamento non era peraltro evitabile, siccome tagliante trasversalmente tutta la strada, anche oltre i limiti della carreggiata, considerato, peraltro, che sul lato destro (subito prima dell'avvallamento) era addirittura presente una buca su cui era depositata una certa quantità di sabbia, suscettibile di cagionare un sinistro con pregiudizi ancora più gravi rispetto a quelli subiti da;
Per_1
• non è stato offerto alcun elemento che induca a desumere
23 come al momento della caduta il danneggiato stesse tenendo una velocità elevata, circostanza certo non desumibile dalla mera considerazione che si trattava di un allenamento professionistico, non potendosi certo escludere che in quel momento l'andatura fosse moderata o addirittura lenta.
9.5 Accertato l'an della responsabilità esclusiva dell'ente convenuto nella causazione del sinistro oggetto di causa, occorre ora avere riguardo al quantum.
a. Nell'ambito delle operazioni peritali espletate dal CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, su cui le parti non hanno sollevato alcuna contestazione e dalla quale, pertanto, il giudice non ha motivo di discostarsi – alla luce della documentazione clinica versata in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, è emerso che:
i. in conseguenza del sinistro oggetto di causa, – al quale erano Per_1
stati diagnosticati “trauma cranio-facciale produttiva di frattura scomposta
della branca destra della mandibola al terzo medio e parasinfisaria destra,
frattura del collo chirurgico dell'omero destro, sovracondiloidea e
metafisicai dell'olecrano sempre a destra” – ha riportato postumi permanenti quali “menomazione dell'apparato osteo-articolare del gomito destro in
soggetto destrimane, che si estrinseca in una limitazione funzionale alla
flesso-estensione ed alla prono-supinazione, algo-disfunzionalità
dell'articolazione temporo-mandibolare ai gradi estremi da frattura della
branca destra mandibolare e parasinfisaria omolaterale, pregiudizio estetico
determinato da una cicatrice attingente il braccio destro e l'olecrano
omolaterale, nonché il fianco destro”, quadro clinico, “allo stato oramai
stabilizzato e non passibile di ulteriore evoluzione migliorativa”;
24 ii. tali esiti sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta dalla parte attrice, in quanto, “riguardo alle modalità ed al meccanismo di produzione
delle lesioni subite dal sig. soddisfatti i criteri definitori del Per_1
nesso di causalità materiale per quanto precipuamente attiene al
politraumatismo riportato a carico della regione facciale a livello
mandibolare e del gomito destro. Anche il criterio topografico risulta
soddisfatto in quanto esiste una correlazione diretta tra le sedi di
applicazione della vis lesiva ed il corteo sintomatologico sofferto dal sig.
(abnorme sollecitazione del complesso osteo-articolare). La comparsa Per_1
di intensa sintomatologia algica, impotenza funzionale e necessità di
contenzione, nonché l'iter clinico a cui si è sottoposto il sig. FOIS,
documentalmente attestato, sostanziano altresì il soddisfacimento dei criteri
cronologico e di continuità fenomenica della canonistica medico-legale. La
carenza di altri fenomeni coincidenti, antecedenti o successivi al trauma,
idonei ad agire sui medesimi distretti corporei in oggetto, configura infine le
condizioni per il sostanziamento del criterio di esclusione di altre cause”.
iii. in conclusione, “È possibile individuare, sulla scorta di quanto fino qui
esposto, la sussistenza di un periodo di 30 (trenta) giorni di danno biologico
temporaneo assoluto di cui 13 di ricovero nosocomiale, giorni 30 (trenta)
danno biologico temporaneo parziale al 75 %, nonché ulteriori 60 (sessanta)
giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50 %, giorni 60 (sessanta)
di danno biologico temporaneo parziale al 25 %, riconducibili alla
progressiva, seppure incompleta, ripresa funzionale. Il complesso
menomativo contestualmente obiettivato, deve ritenersi espressione di
decremento della preesistente condizione fisica del sig. Per_1
25 identificabile con specifico riferimento al cosiddetto danno biologico e,
pertanto, espressivo di invalidità permanente valutabile, nella misura del
13% (tredici per cento)”.
b. Quanto alla personalizzazione del danno biologico ed al danno morale, nulla compete alla parte attrice, poiché:
i. come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito è tenuto a “1)
accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del
danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo
accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non
correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di
un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di
entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di
conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento
da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico
depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le
percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno
dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti
per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30%
del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto
indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno
automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto
normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle
26 assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020)”, con la precisazione che
“in quanto danno autonomo, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche
in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico, ed
anche in difetto di essa, e non deve dunque pretendersi la prova “diretta”
(Cass. n. 7892/2024);
ii. tale sequenza di valutazioni spettanti al giudice di merito prende quindi le mosse dall'accertamento positivo delle suddette voci di danno, aspetto in ordine al quale la medesima Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “in
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme
adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi)
può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n.
28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”,
ciò sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume
riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in
particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle
necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
particolare grado di invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che
27 abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai
casi consimili” (Cass. n. 16028/2023);
iii. in alcuno dei suoi scritti difensivi la parte attrice – la quale si è limitata a pretendere genericamente la personalizzazione massima – ha allegato qualsivoglia circostanza afferente all'alterazione dello stile e delle abitudini di vita, nonché a particolari sofferenze soggettive patite da in Per_1
conseguenza del sinistro, né tantomeno sul punto è stata articolata prova orale.
d. Per ciò che concerne i pregiudizi patrimoniali:
i. non vi sono ragioni per discostarsi dalle valutazioni effettuate all'esito delle operazioni peritali:
o dal dott. riguardo alle spese mediche documentate PE
dalla parte attrice (578,09 euro), mentre “Non sussiste l'ipotesi di
spese mediche future”;
o dall'ing. in ordine ai danni subiti dal velocipede CP_4
condotto da in occasione del sinistro – circostanza su Per_1
cui la parte convenuta non ha più sollevato alcuna contestazione in seguito all'assunzione della prova orale sul punto ( ES
ha riferito che “la bici era distrutta”, mentre
[...] TE
ha riconosciuto di avere predisposto il preventivo
[...]
prodotto dalla parte attrice e la corrispondenza dei danni a quelli riscontrati nella bicicletta di ), pari a 1.898,00 euro, Per_1
IVA inclusa, riparazione non antieconomica, trattandosi di somma inferiore al valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro (pari a circa 2.800,00-3.000,00 euro, IVA inclusa);
28 ii. non competono invece somme in relazione agli indumenti ed accessori asseritamente danneggiati in conseguenza della caduta – maglia e pantaloni IE (150,00 euro), canotta intima IE (40,00 euro)
e occhiali KL JA (202,00 euro) – sia perché non sono state prodotte fotografie dei medesimi – a differenza della bicicletta, le cui fotografie sono state acquisite dal CTU nel corso delle operazioni peritali, senza alcuna contestazione in proposito da parte della convenuta _3
– sia in quanto il preventivo redatto il 23.5.2018 da TE
è successivo di oltre un mese dalla data del sinistro,
[...]
appalesandosi insufficiente, in proposito, la testimonianza di ES
, il quale si è limitato a riferire che “ indossava
[...] Per_1
abbigliamento tecnico da ciclista, come tutta la squadra”.
9.6 Ai fini della liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano (2024-2025) – non già le tabelle ex art. 138 del D.Lgs.
209/2005 relative a lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri stradali, trattandosi di
“previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (Cass. n. 32373/2023, n. 4509/2022) – le quali conducono ai risultati seguenti:
Tabella di riferimento Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 13% Punto danno biologico € 2.972,04 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno non patrimoniale risarcibile € 36.125,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00
29 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50 Spese mediche € 578,09 Altre spese € 1.898,00 Totale generale: € 49.813,59
9.7 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore
del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale,
naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore
“attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che
sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3,
sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi
dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che,
in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle
somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal
momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in
giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione
compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della
somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi,
30 costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo la parte attrice chiesto espressamente gli “interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato
facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez.
U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c. non già ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, non avendo la parte attrice allegato né tantomeno provato
31 alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 49.813,59 Dal mese di: dicembre 2024 Al mese di: aprile 2018
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice dicembre 2024: 120,2
Indice aprile 2018: 101,7
Raccordo indici: 1 Indice di devalutazione: 0,846 Totale devalutazione: € 7.670,11 Importo devalutato: € 42.143,48.
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 42.143,48 Data Iniziale: 22/04/2018
Data Finale: 31/12/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2018
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 22/04/2018 31/12/2018 € 42.522,77 0,30% 253 € 88,42 01/01/2019 22/04/2019 € 42.522,77 0,80% 112 €104,38 22/04/2019 31/12/2019 € 42.480,63 0,80% 253 € 235,56 01/01/2020 22/04/2020 € 42.480,63 0,05% 113 € 6,58 22/04/2020 31/12/2020 € 42.986,35 0,05% 253 € 14,90 01/01/2021 22/04/2021 € 42.986,35 0,01% 112 € 1,32 22/04/2021 31/12/2021 € 45.472,81 0,01% 253 € 3,15 01/01/2022 22/04/2022 € 45.472,81 1,25% 112 € 174,42 22/04/2022 31/12/2022 € 49.055,01 1,25% 253 € 425,03 01/01/2023 22/04/2023 € 49.055,01 5,00% 112 € 752,62 22/04/2023 31/12/2023 € 49.434,30 5,00% 253 € 1.713,27 01/01/2024 22/04/2024 € 49.434,30 2,50% 113 € 382,61 22/04/2024 31/12/2024 € 49.813,59 2,50% 253 € 863,21 Indice alla Decorrenza: 101,7
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,182 Totale Rivalutazione: € 7.670,11
32 Capitale Rivalutato: € 49.813,59 Totale Colonna Giorni: 2445 Totale Interessi: € 4.765,47 Rivalutazione + Interessi: € 12.435,58 Capitale Rivalutato + Interessi: € 54.579,06.
9.8 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo liquidato di 54.579,06 euro competono alla parte attrice gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza,
previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della _3
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure
[...]
parziale tra le parti, sul rilievo che il parziale accoglimento dell'unica domanda risarcitoria formulata dall'attrice (54.579,06 euro, in luogo dei 106.182,21 euro pretesi)
non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (ord. n. 32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico
capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza
di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse
parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e
non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ.”, ulteriori presupposti che non sono ravvisabili nel caso in esame.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari
33 medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia in base al valore della somma di 54.579,06 euro riconosciuta alla parte attrice, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione del 25% per i compensi di tutte le fasi (ossia la media tra i valori minimi e medi), particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello non elevato di complessità
della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, caratterizzata dall'assunzione della prova per testimoni (su pochi capitoli e nel corso di tre udienze) e dall'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, in ordine alle quali le parti non hanno presentato osservazioni;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte attrice ha insistito nelle medesime argomentazioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi.
11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con due decreti resi il
30.5.2024, rispettivamente, in 405,88 euro (oltre ad accessori di legge) in favore dell'ing.
e in 800,00 euro (oltre ad accessori di legge) in favore del dott. CP_4
a titolo di onorari – debbono essere poste interamente a carico della PE
, atteso che le consulenze tecniche si sono rese necessarie al Controparte_3
fine di accertare i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla parte attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la a pagare a e Controparte_3 CP_1 CP
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ,
[...] Per_1
34 54.579,06 euro, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal minore in conseguenza del sinistro occorso il 22.4.2018;
b. condanna la a rimborsare alla parte attrice le spese Controparte_3
processuali, così liquidate:
€ 1.914,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.221,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 4.252,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.189,75 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 11.363,25 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con due decreti resi il 30.5.2024, rispettivamente, in 405,88 euro (oltre ad accessori di legge) in favore dell'ing. e in 800,00 euro (oltre ad accessori di CP_4
legge) in favore del dott. a titolo di onorari – siano poste PE
interamente a carico della . Controparte_3
Nuoro, 3.2.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP
), genitori esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2 Per_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elena LEDDA (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati a Sassari, via Giorgio Asproni n. 23, C.F._4
presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del Commissario straordinario Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo FERRATI (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliata a via Lamarmora n. 130, presso lo studio dell'avv. _3
Bastiana CAMBONI;
1 convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (modificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16.10.2024):
“A) Contrariis reiectis B) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 e/o ex art. 2043 CC della
, in persona del Presidente p.t., in ordine al sinistro in premessa, per Controparte_3
l'effetto condannarsi l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti e patiendi dagli attori nella misura di € 102.413,50 a titolo di danno non patrimoniale, € 3.066,00 a titolo di danno patrimoniale, € 702,71 a titolo di rimborso spese mediche documentate, ovvero la veriore somma risultante causa cognita, accertata anche attraverso CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
C) con vittoria di spese, diritti e onorari”. Nell'interesse della parte convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'8.10.2024):
“- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della _3 rispetto alle domande attoree e, per l'effetto, respingere le domande proposte da
[...] CP_1
e nei confronti della con atto di citazione del 30
[...] CP Controparte_3 ottobre 2020;
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da e nei confronti della Provincia di Nuoro con atto di CP_1 CP citazione del 30 ottobre 2020;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro la , previa declaratoria di responsabilità Controparte_3 concorrente del minore nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto agli attori entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
In via istruttoria:
A) ammettersi la seguente prova testimoniale:
1) vero che la circonvallazione ID, nel punto in cui essa si congiunge con il ponte che indirizza verso Buddusò, è interna al tratto di strada compreso tra la strada provinciale n. 15
(km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca);
2) vero che il suddetto tratto di strada collega due strade provinciali (la n. 15 e la n. 107) ed appartiene ad una strada inizialmente in capo alla n. 10 “Delle Parte_1
Baronie”, che a suo tempo la realizzò;
3) vero che in seguito allo scioglimento di detta Comunità Montana, l'intera strada fu distinta in tratti ed ogni tratto fu chiuso al traffico, con rispettive ordinanze dei Sindaci dei Comuni nel cui territorio essi insistevano;
2 4) vero che su taluni dei detti tratti furono effettuate le opere di ripristino e, per essi, seguì il provvedimento formale di presa in carico da parte della;
_3
6) vero che per il tratto intercorrente tra la strada provinciale n. 15 (km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca) il provvedimento di presa in carico da parte della non è mai intervenuto;
_3
7) vero che la circonvallazione ID, nel punto in cui essa si congiunge con il ponte che indirizza verso Buddusò, è interna al tratto di strada compreso tra la strada provinciale n. 15
(km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca);
8) vero che, con ordinanza n. 3 del 23 aprile 2012, il Sindaco di ID ha di intercorrente tra la strada provinciale n. 15 (km. 8+600 – rotatoria località Usanis) e la strada provinciale
n. 107 (località sa Rocca);
Indichiamo quale testimone:
- sui capp. da n. 1) a n. 6) compreso: GEOM. , c/o Provincia di Persona_2
Nuoro – Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio, piazza Italia n. 22, 08100 NUORO (NU);
- sui capp. da n. 7) a n. 10) compreso: , Sindaco c/o il Testimone_1
Comune di ID, piazza Bonapace – 08020 OSIDDA (NU).
B) ammettere la Nuoro alla prova testimoniale contraria sui capitoli da n. 1) a _3
n. 9) compreso, nonché sul cap. n. 10a) dell'articolato per prova testimoniale di parte attrice, con i testi:
GEOM. , c/o Provincia di Nuoro – Settore Impianti Tecnologici e Persona_2
Patrimonio, piazza Italia n. 22, 08100 NUORO (NU);
, Sindaco c/o il Comune di ID, piazza Bonapace – Testimone_1
08020 OSIDDA (NU)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , quali CP_1 CP
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , hanno convenuto Per_1
dinanzi a questo Tribunale la , chiedendone la condanna a Controparte_3
risarcire i danni subiti dal predetto minore in conseguenza del sinistro occorsogli durante un allenamento il 22.4.2018, intorno alle ore 18:30, nel percorrere in bicicletta la circonvallazione ID – direzione Buddusò, sostenendo quanto segue:
a. nelle suddette circostanze di tempo e luogo, giunto all'altezza della giunzione tra la strada ed il ponte, a causa di una deformazione dell'asfalto, non segnalata e non visibile, il suddetto , ciclista professionista – seguito dal padre con Per_1
un'autovettura – aveva perso il controllo della propria bicicletta, cadendo
3 rovinosamente a terra e urtando violentemente il viso e il braccio destro contro il guard-rail;
b. in seguito alla caduta, il minore:
i. era stato ricoverato nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ozieri e poi nel reparto di Ortopedia-Traumatologia del medesimo presidio, con diagnosi di
“frattura del collo chirurgico dell'omero dx., frattura sovra condiloidea
dell'omero dx.; frattura metafisaria dell'olecrano dx;
trauma cranico-
facciale con frattura della mandibola;
distorsione del rachide cervicale,
contusioni ed escoriazioni multiple”;
ii. il 24.4.2018 aveva subito un intervento chirurgico per la “riduzione e
sintesi percutanea della frattura del collo chirurgico dell'omero dx.,
riduzione e sintesi con fili di kischener della frattura sovra condiloidea
dell'omero dx. e riduzione e sintesi con placca e viti della frattura
metaepifisaria dell'ulna dx.”;
iii. il 3.5.2018 si era sottoposto ad un secondo intervento chirurgico nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Unità Operativa di
Chirurgia Maxilllo-facciale, per la “riduzione della frattura mandibolare”;
c. all'esito di tale percorso clinico, erano emersi i seguenti postumi:
i. inabilità temporanea totale di circa 100 giorni, inabilità temporanea parziale di circa 279 giorni;
ii. invalidità permanente del 15%;
d. in conseguenza del sinistro, aveva quindi subito i seguenti pregiudizi: Per_1
i. 102.413,50 euro per danni non patrimoniali, con personalizzazione massima;
ii. 702,71 euro per spese mediche;
4 iii. 3.066,00 euro per danni alla bicicletta;
e. la responsabilità per i fatti di causa era ascrivibile in via esclusiva alla
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ente custode della Controparte_3
strada ove si era verificato il sinistro;
f. erano rimasti privi di riscontro i tentativi di addivenire alla soluzione amichevole della controversia.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.2.2021, la _3
si è così difesa:
[...]
a. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, esponendo che:
i. il tratto nel quale era occorso il sinistro, congiungente le Strade Provinciali
n. 15 (km. 8+600 – rotatoria in località Usanis) e n. 107 (località La
Rocca), costituiva porzione di una strada più ampia, realizzata ed originariamente appartenente alla Comunità Montana n. 10 “Delle
Baronie”;
ii. in seguito allo scioglimento della suddetta Comunità, tale maggiore strada era stata suddivisa in tratti, interdetti al traffico con ordinanze dei Sindaci
dei Comuni nel cui territorio insistevano, nonché oggetto di successive opere di ripristino e di provvedimento formale di presa in carico da parte di essa convenuta;
iii. la porzione ove era occorso il sinistro, interdetta al traffico con ordinanza del Sindaco del Comune di ID, non era stata tuttavia riqualificata, né
presa formalmente in carico da parte di essa Provincia;
b. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria in relazione all'an della responsabilità ex art. 2051 c.c., sostenendo quanto segue:
i. non vi era prova dell'effettiva verificazione del sinistro con la dinamica
5 descritta nell'atto di citazione;
ii. ricorreva l'ipotesi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, sub specie di concorso colposo del danneggiato, sia perché
quest'ultimo aveva subito il sinistro in una strada interdetta al traffico veicolare, come stabilito dalla predetta ordinanza del Sindaco di ID e segnalato con i cartelli apposti alle due estremità del tratto in questione, sia in quanto non era stato documentato l'esatto punto in cui vi fosse stata la caduta, circostanza che non consentiva di apprezzare la visibilità ed evitabilità del pericolo;
iii. dall'allegazione secondo cui il minore si stava allenando, emergeva che quest'ultimo procedeva a velocità elevata, peraltro su una pubblica via, non già su una pista adibita a gare sportive;
c. ha contestato il quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi dalla parte attrice, la quale avrebbe dovuto fornirne prova rigorosa;
d. ha quindi concluso domandando il rigetto della domanda formulata dagli attori o,
in subordine, di essere condannata al pagamento della somma accertata in corso di causa, in ragione della concorrente responsabilità del danneggiato.
3. Nell'udienza cartolare del 23.3.2022, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Nell'udienza cartolare del 21.10.2021, il giudice ha ammesso:
a. quanto alla prova per testimoni chiesta dalla parte attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. i capitoli 7-8-9, legali e rilevanti (due testimoni);
ii. i capitoli (due testimoni):
6 i. i capitoli 1a-3a-4a-5a-7a-8a-9a-10a-11a-12a-13a, legali e rilevanti, interamente;
ii. il capitolo 2a, con esclusione della parte “a causa di un avvallamento presente sul manto stradale”;
iii. il capitolo 6a, con esclusione della parte “a causa della deformazione presente sul manto stradale”;
b. quanto alla prova per testimoni chiesta dalla parte convenuta nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. i capitoli 5-9-10, legali e rilevanti (due testimoni);
c. la prova contraria diretta chiesta dalla convenuta, sul solo capitolo 10a formulato dalla parte attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
5. Nelle udienze tenute in data 22.3.2022, 19.7.2022, 20.1.2023 e 20.7.2023 il giudice onorario delegato per l'assunzione delle prove orali ha interrogato i testimoni Tes_2
, , e (citati dalla parte
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
attrice), e (citati dalla Testimone_6 Testimone_1
parte convenuta)
6. Con decreto reso il 22.9.2023 il giudice ha disposto due consulenze tecniche d'ufficio,
nominando, rispettivamente:
a. il dott. al quale sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_3
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, visitato il periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
a. accerti quali danni ha subito in conseguenza del sinistro occorso Per_1
il 22.4.2018, in particolare:
▪ la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
▪ gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto e l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
7 del danneggiato;
b. verifichi la congruità delle spese mediche documentate dalla parte attrice”;
b. l'ing. al quale sono stati posti i seguenti quesiti: Controparte_4
“Letti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti e i loro consulenti, visionato il veicolo ed effettuato ogni opportuno accertamento, il CTU accerti quali danni ha subito la bicicletta condotta da in conseguenza del sinistro Per_1
occorso il 22.4.2018, quantificando sia costi necessari per le riparazioni, sia il valore del mezzo all'epoca del sinistro”.
7. In seguito al conferimento degli incarichi peritali (con provvedimento ex art. 127 ter
c.p.c. del 18.11.2024) ed al tempestivo deposito delle relazioni tecniche, con due decreti resi il 30.5.2024 il giudice onorario al quale era stata temporaneamente assegnata la causa, ha liquidato, rispettivamente, 405,88 euro (oltre ad accessori di legge) all'ing.
e 800,00 euro (oltre ad accessori di legge) al dott. titolo CP_4 PE
di onorari, ponendo tali importi a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con i consulenti tecnici d'ufficio.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 18.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. – fissata per l'esame delle relazioni peritali – poiché nelle rispettive note le parti avevano precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, con provvedimento reso il 19.10.2024, ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. La domanda risarcitoria formulata da e , quali genitori CP_1 CP
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , è fondata e deve Per_1
essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
9.1 Nell'art. 2051 c.c. si legge che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
8 Tale disposizione è stata oggetto di un articolata e complessa evoluzione ermeneutica,
sebbene permangano tuttora divisioni in seno agli interpreti, sia riguardo all'applicabilità della norma alla pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni demaniali e patrimoniali, sia in relazione alla sua natura giuridica e quindi agli ulteriori requisiti costitutivi della responsabilità del custode.
Chiarire siffatte questioni è dirimente, poiché nel caso in cui l'art. 2051 cc. non debba ritenersi applicabile alla presente fattispecie, opererebbe la disposizione generale dell'art. 2043 c.c., aggravando considerevolmente l'onere probatorio in capo all'attrice.
9.2 Con riferimento al primo profilo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 285/1992,
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo
tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e
manutenzione della segnaletica prescritta”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “la disciplina, di cui
all'art. 2051 c.c., è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade
aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo che derivino da una
non prevedibile loro alterazione” (tra le tante, Cass. n. 8306/2024), nonché come, per individuare il custode, non debba “farsi riferimento alla sola custodia di fonte
contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome
l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di
custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione
meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la
proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione
giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di
9 quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051
cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla
res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto
di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione
dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in
termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651)” (Cass. n. 16225/2023).
Da tale condivisibile insegnamento si trae la logica conclusione che, qualora non sia individuabile un custode di mero fatto, privo di qualsivoglia titolo formale sulla res, gli obblighi e le responsabilità conseguenti ai danni cagionati a terzi da quest'ultima non possono che gravare sul soggetto tenuto – per legge, per contratto o in virtù di differenti tipologie di accordi – alla sua gestione e manutenzione.
Alla luce di tali criteri, deve ritenersi che l'unico soggetto al quale sia astrattamente ascrivile la responsabilità ex art. 2051 c.c. per il sinistro oggetto di causa, sia la
, sui seguenti rilievi: Controparte_3
a. come si apprende dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. il 22.12.2010 (in attuazione dell'art. 11, commi 4-5-6, della L.R. n.
12/2005, a sua volta seguita da diversi decreti del Presidente della
Regione e da deliberazioni della Giunta regionale), la Regione Autonoma
della Sardegna, la , l' Controparte_3 Controparte_5
, l' il
[...] Controparte_6 Controparte_7
i Comuni ID e , CP_8 CP_9 Pt_2 CP_10 CP_11 CP_12
hanno stabilito il protocollo d'intesa (avente efficacia con decorrenza dall'1.1.2011) per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, del personale e dei procedimenti in corso della disciolta
[...]
[...]
[...] [
, accordo nel cui art. 5 si legge che “la Parte_3
strada di collegamento con la provinciale Abbasanta – Buddusò – Olbia
indicata al punto 1) dell'Allegato A), una volta ultimata e collaudata,
sarà in carico dalla ”, intesa recepita con delibera n. Controparte_3
2/9 del 18.1.2011 della Giunta Regionale (rispettivamente, DOC.A e
DOC.B);
ii. con nota prot. n. 1108 del 9.8.2013 – avente quale oggetto “Intervento
infrastrutturale prioritario nell'ambito della viabilità stradale (S.S. 131 –
Prosecuzione collegamento con la provinciale Abbasanta – Buddusò –
Olbia) S.S. 389 Bitti – Buddusò – Trasferimento opera alla _3
- l' ha chiesto alla
[...] Controparte_5 _3
di prendere in carico il suddetto tratto stradale (con conseguente
[...]
gestione e manutenzione di quest'ultimo), in seguito al collaudo di quest'ultimo, preceduto dalla Conferenza di Servizi del 22.3.2005, nella quale l'amministrazione provinciale aveva espresso “parere favorevole
alla realizzazione dell'opera in oggetto”; (DOC.C);
iii. con nota prot. n. 327 del 14.4.2014 (DOC.D), la medesima
[...]
, rappresentando di rispondere alla Deliberazione Controparte_5
della Giunta Provinciale di n. 22 del 24.3.2014, ha trasmesso _3
all'odierna convenuta la documentazione relativa al trasferimento dell'opera sopra menzionata, all'interno della quale è rinvenibile l'espresso riferimento alla “TRATTA Loc. USANIS – SA ROCCA”,
nonché all'intersezione tra la predetta località Usanis e la S.P. 15 (ivi compresa la planimetria raffigurante la relativa segnaletica);
b. nelle pagine 2-3 della comparsa di riposta si legge che “Il tratto in questione
11 collega due strade provinciali (la n. 15 e la n. 107) ed appartiene ad una strada
inizialmente in capo alla Comunità Montana n. 10 “Delle Baronie”, che a suo
tempo la realizzò; in seguito allo scioglimento di detta Comunità Montana,
l'intera strada fu distinta in tratti ed ogni tratto fu chiuso al traffico, con
rispettive ordinanze dei Sindaci dei Comuni nel cui territorio essi insistevano;
su
taluni tratti furono effettuate le opere di ripristino e, per essi, seguì il
provvedimento formale di presa in carico da parte della . Il tratto _3
intercorrente tra la strada provinciale n. 15 (km. 8+600 – rotatoria località
Usanis) e la strada provinciale n. 107 (località sa Rocca), al cui interno si trova
il punto in cui il sinistro si sarebbe verificato, non fu riqualificato e a tutt'oggi
risulta interdetto al traffico veicolare, come più oltre vedremo e
documenteremo: esso, dunque, non è mai stato preso in carico dalla _3
”, mentre nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. si afferma
[...]
che “Con la propria seconda memoria parte attrice deduce una serie di
circostanze e fa riferimento ad una serie di atti amministrativi che dovrebbero
dimostrare che il tratto di strada ove il sinistro si sarebbe verificato era, al
momento del fatto, appartenente al patrimonio della ed era Controparte_3
aperto al traffico: contestata ogni avversa deduzione e produzione documentale,
osserviamo che la tesi attorea è smentita da quanto abbiamo illustrato e
documentato nei pregressi scritti difensivi, nonché da quanto ci siamo offerti di
provare tramite il capitolato per prova testimoniale già dedotto”
c. dall'analisi complessiva della documentazione sopra citata e delle suddette allegazioni, emerge quindi che:
i. la convenuta non ha specificamente contestato la circostanza che la porzione stradale ove è occorso il sinistro di causa sia ricompresa nella
12 ii.
iii.
strada di collegamento con la provinciale Abbasanta – Buddusò – Olbia
oggetto del protocollo d'intesa del 22.12.2010 (sottoscritto anche da
, all'epoca presidente dell'ente provinciale), Persona_4
contestazione che peraltro sarebbe stata scarsamente credibile, alla luce dell'espressa menzione di detto tratto (località Usanis – località Sa Rocca
e intersezione tra la prima e la S.P. 15) tra quelli trasferiti alla medesima
; Controparte_3
l'emissione delle ordinanze sindacali di chiusura al traffico non costituisce elemento per l'individuazione dell'ente preposto alla custodia del tratto de quo, considerato che, come affermato dalla stessa convenuta,
tali provvedimenti sono stati emessi anche in relazione a porzioni stradali ricomprese tra quelle trasferite e, in seguito, formalmente prese in carico dalla medesima;
la convenuta non ha peraltro attribuito ad altri enti (quale il Comune di
ID) la qualità di custodi – di fatto o di diritto – del tratto in contestazione, né tantomeno ha contestato che l' Controparte_5
le avesse inviato la documentazione afferente ai tratti stradali
[...]
oggetto del trasferimento, invio confermato all'udienza del 19.7.2022 da
(all'epoca Responsabile Lavori Pubblici e Ambiente Tes_7
dell' , già Comunità Montana n. 10 delle Controparte_5
Baronie”), il quale ha tra l'altro riferito che “sono venuti i tecnici della
e ho consegnato loro personalmente tutti gli atti Controparte_3
relativi alla presa in carico della strada denominata proseguimento Bitti-
Buddusò – Olbia ed altro. Preciso che in detta documentazione vi era
quella relativa al Ponte Tirso”;
13 iv. in questo quadro si appalesano irrilevanti, sia l'affermazione di non avere mai svolto l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale de quo (pagina 1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.) – allegazione, peraltro, neppure in toto confermata dal Geom.
, impiegato dell'Ufficio Tecnico della Testimone_6
medesima convenuta, il quale nell'udienza del 22.3.2022 ha riferito che
“Non so chi esegua la manutenzione della strada. L'unica cosa che la
ha fatto su detta strada è lo sfalcio dell'erba su Controparte_3
richiesta credo del Prefetto contro la lotta incendi boschivi”) – sia la mancata adozione del provvedimento formale di presa in carico,
trattandosi di contegni che, lungi dall'escluderne il ruolo di custode,
disvelano l'inadempimento della agli obblighi Controparte_3
assunti nel protocollo d'intesa stipulato con la Regione Sardegna, i
Comuni e le Unioni Di Comuni sopra menzionati;
v. per le medesime ragioni esposte nei punti che precedono, deve essere confermata la valutazione in base a cui nella fase di trattazione non sono stati ammessi i capitoli 1-2-4-6-7 della seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. della parte convenuta (la quale, in sede di precisazione delle conclusioni, ha sul punto formulato la subordinata istruttoria),
siccome preordinati a dimostrare la mancata presa in carico da parte di quest'ultima del tratto stradale ove si è verificato il sinistro.
9.3 Gli ulteriori presupposti necessari per l'integrazione della fattispecie ex art. 2051 c.c.
sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale – superando alcune pregresse oscillazioni interpretative – ha chiarito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
14 essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode” (SS.U. 20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n. 4588/2022 n. 27724/2018, n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella sopra menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sono stati inoltre precisati diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura in esame, ossia – limitatamente a ciò che rileva ai fini della presente decisione –
che:
i. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché
incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra
la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o
dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
ii. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola
fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto
a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso”;
iii. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche
15 improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di
tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve
rispondere”.
Riguardo alla prova liberatoria, di cui è ovviamente onerato il custode, è stato inoltre affermato che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in
relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato
rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con
rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa
naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una
condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del
custode”, nonché come, “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato)
si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce
del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la
relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza
peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò
tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di
tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il
danno non si verificherebbe” (Cass. n. n. 11152/2023; n. 27648/2023) e, pertanto, “è
indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima
dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n.
16 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, soltanto la
seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento
pregiudizievole” (Cass. n. 9487/2024, n. 9730/2024, n. 8306/2024), le quali debbono essere tali “per qualunque persona, e non solo per il custode” (Cass. n. 7505/2024).
L'eventuale insussistenza dei presupposti perché il fatto naturale e la condotta del danneggiato o del terzo integrino il caso fortuito non ne esclude tuttavia la rilevanza causale concorrente ai sensi degli artt. 1227, comma 1 e 2055 c.c. – alla responsabilità
del custode – nella causazione dell'evento, vertendosi in ipotesi di fatto dannoso imputabile a diverso titolo nei confronti di soggetti diversi (sul punto, Cass. n.
4178/2020, n. 11241/2003), come peraltro affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051
cod. civ. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero
accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere
rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.
1227, comma 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta
condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la
condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento>>)” (Cass. n.
26013/2023, n. 37059/2922).
9.4 Applicando le sopra riportate coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve concludersi che, in base al criterio del “più probabile che non”, gli attori hanno fornito prova idonea dell'an della responsabilità ex art. 2051 c.c. ascritta in via esclusiva alla
, sui seguenti rilievi. Controparte_3
a. Nell'atto di citazione si legge che “In data 22 aprile 2018, alle ore 18,30 circa,
percorreva con la propria bicicletta la circonvallazione ID, Per_1
17 direzione Buddusò, in Provincia di e, “in quanto ciclista professionista, _3
effettuava un allenamento accompagnato dal proprio genitore che lo CP_1
seguiva a bordo di un'autovettura”, nonché come “Sopraggiunto all'altezza della
giunzione tra la strada ed il ponte, a causa di una deformazione dell'asfalto, non
segnalata e non visibile, perdeva il controllo della propria bicicletta cadendo
rovinosamente a terra e urtando violentemente il viso e il braccio destro contro il
guard-rail”.
b. La dinamica del sinistro sopra descritta ha trovato pieno riscontro:
i. nella prova orale assunta, laddove, , unico testimone Testimone_4
oculare del fatto, oltre a riconoscere lo stato dei luoghi nelle fotografie esibitegli (prodotte dalla parte attrice a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ha riferito che “mi trovavo a
transitare il tratto di strada indicato nel capo a bordo di un veicolo che
faceva da scorta ad un gruppo di allenamento della società ciclistica di
Pattada”, nonché di avere “visto perdere il controllo della bici, Per_1
perché c'è un gradino nella giuntura del ponte, prima ha sbattuto sul
guard-rail e poi sull'asfalto. Percorrevo la stessa direzione di marcia
del Fois, ero dietro al Fois”;
ii. nel contegno processuale della , la quale, Controparte_3
lungi dal contestare le dichiarazioni rese dal suddetto testimone, nella sua comparsa conclusionale ha allegato che “Dunque, può dirsi provato
che, in data 22 aprile 2018, intorno alle ore 18.30, , alla Per_1
guida di una bicicletta, percorrendo la circonvallazione ID, in
prossimità di un ponte abbia impattato in una deformazione
dell'asfalto e, per tale ragione, sia caduto a terra”.
18 c. Posto, quindi, che è dimostrata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico tra la res custodita e la caduta del ciclista minorenne, occorre ora verificare la sussistenza del nesso di causalità materiale nei termini indicati nel punto 9.3 che precede.
In proposito, le difese articolate dalla convenuta al fine di escludere la propria responsabilità si incentrano sui seguenti profili:
i. la chiusura al traffico della strada ove è occorso il sinistro;
ii. la sussistenza del caso fortuito o, quantomeno, il concorso colposo del danneggiato, considerate la visibilità della deformazione, la velocità
eccessiva presumibilmente tenuta dal ciclista e l'evidente condotta disattenta di quest'ultimo.
d. Trattasi di argomentazioni non condivisibili, in particolare:
i. riguardo al primo aspetto, è sufficiente osservare che:
o l'ordinanza n. 3 del 23.4.2012 (doc. 1 comparsa di risposta), con la quale il Sindaco del Comune di ID ha disposto “la chiusura al
traffico nel tratto di strada intercorrente tra la SP 15 km. 8+600
(rotatoria Loc. Usanis) e la S.P. 107 (Loc. Sa Rocca) fino a revoca”,
tuttora in vigore, non costituisce certo elemento autonomamente sufficiente a ritenere conoscibile (ed opponibile) il divieto agli utenti della strada;
o ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 “I provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6
e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali”, disposizione che trova conferma nel successivo
19 art. 38, comma 2, in cui si legge che gli utenti della strada sono tenuti a rispettare le prescrizioni “rese note a mezzo della segnaletica
stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione”
(art. 38, comma 2, C.d.S.);
o riguardo alle fotografie raffiguranti due cartelli stradali recanti le indicazioni “STRADA INTERROTTA” e “STRADA CHIUSA AL
TRAFFICO PER LAVORI IN CORSO – accesso consentito
esclusivamente ai proprietari o ai conduttori di fondi autorizzati”
(rispettivamente, documenti 3 e 4 della comparsa di risposta),
quand'anche originariamente collocate alle due estremità del tratto in questione (come riferito all'udienza del 22.3.2022 da
[...]
, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Testimone_6
Comune di ID), la loro presenza all'epoca del sinistro non è stata confermata neppure da Sindaco di Testimone_1
ID, sentito all'udienza del 19.7.2022 (“Confermo che i segnali
stradali raffigurati nelle fotografie esibitemi - nn. 3 e 4 di parte
convenuta-, sono attualmente presenti ma non so se fossero presenti
dall'aprile 2018. Io posso confermarlo solo dall'ottobre 2020” e,
ancora, “Il tratto di strada attualmente non è aperto al traffico. Non
so se nell'aprile del 2018 era aperto al traffico”), mentre è stata esclusa dai testimoni di parte attrice (“Nel 2018 Testimone_2
transitavo nella strada tutti i giorni così fino al 2020 quando è
cessata la carica di Sindaco del Comune di ID. Attualmente mi
capita ogni tanto di andare a ID, l'ultima volta un mese fa per un
funerale e sono transitato in quella strada. Non ho visto cartelli che
20 impedissero il transito”) e (il quale si è limitato a Testimone_4
confermare il capitolo di prova 10a);
o ad abundantiam, in ordine all'assenza di prova che, all'epoca del sinistro, in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita dal tratto stradale in contestazione fossero presenti cartelli di divieto di accesso e transito, è peraltro venuta meno la contestazione iniziale della convenuta, nella cui comparsa conclusionale si legge che “Stando alle
deposizioni dei testi e , tuttavia, al momento del sinistro Tes_2 ES
Per_ tali segnali… non c'erano più: questo ha senz'altro legittimato il
a percorrere la strada. Tuttavia, vogliamo sottolineare che la
non era tenuta ad apporre alcuna segnalazione, non _3
essendo la strada di sua competenza (come detto, la collocazione dei
cartelli stradali avvenne per mera cortesia istituzionale) e, per tanto,
neppure era tenuta a verificare periodicamente che essa permanesse
in loco”;
o tale ultimo argomento si appalesa invero irrilevante perché
l'eventuale imputabilità al Comune di ID della rimozione (o dell'omessa ricollocazione) dei suddetti cartelli di divieto, da un lato,
non è opponibile all'utente della strada non preavvisato della prescrizione de qua e, d'altra parte, non elide la responsabilità
dell'ente preposto alla custodia e manutenzione del tratto viario per i sinistri ivi verificatisi in conseguenza delle condizioni del manto stradale;
ii. in relazione al secondo aspetto, alla luce dell'evidenza istruttoria,
debbono escludersi sia la sussistenza del caso fortuito, sia la rilevanza
21 eziologica concorrente o esclusiva della condotta tenuta da Per_1
nella causazione del sinistro, poiché:
o quanto al caso fortuito, è sufficiente osservare come non sia stata neppure allegata una condotta imprevedibile ed eccezionale da parte di in occasione del sinistro – non potendo certo Per_1
ritenersi tale, in ogni caso, l'andatura sostenuta eventualmente tenuta dal ciclista durante un allenamento, indipendentemente se professionistico o amatoriale – né tantomeno detta circostanza è
emersa in causa;
o riguardo al secondo profilo, occorre premettere che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, come già
esposto, non incombeva sul danneggiato l'onere di provare l'imprevedibilità e inevitabilità del pericolo, gravando bensì sul custode la dimostrazione dell'eventuale concorso colposo di
; Per_1
o ebbene, tale prova non è stata fornita, considerato che:
• le fotografie versate a corredo della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice raffigurano un avvallamento, all'altezza del ponte di ID – nel tratto compreso tra la S.P. 15 (km. 8+600 -rotatoria Loc. Usanis) e la
S.P. n. 107 (Loc. Sa Rocca), circonvallazione ID con direzione Buddusò – sul quale è pacifico sia avvenuto il sinistro;
• è pacifico che tale avvallamento, del medesimo colore del manto stradale e non sufficientemente ampio e profondo da
22 creare un dislivello percepibile a distanza, non era presegnalato;
• la caduta è occorsa intorno alle ore 18:30 del 22.4.2018, orario nel quale, quand'anche il sole non fosse ancora tramontato, vi era indubbiamente stata una quantomeno minima riduzione della visibilità (il testimone ha riferito che “il Testimone_4
sole stava per tramontare”), né può essere preso in considerazione l'orario delle 20:07 indicato dalla
, peraltro indicato dalla pagina di un Controparte_3
sito internet riferita alla data del 22.4.2020;
• ad ogni buon conto, non giova alla linea difensiva della convenuta la circostanza che al momento del sinistro la visibilità fosse buona, laddove in tale ipotesi non era a fortiori
esigibile che il ciclista prestasse maggiore attenzione allo stato del manto stradale, sempre tenuto conto del dislivello minimo tra l'avvallamento e il resto della strada e del fatto, nonché
dell'assenza di qualsivoglia differenza di colore dei medesimi;
• l'avvallamento non era peraltro evitabile, siccome tagliante trasversalmente tutta la strada, anche oltre i limiti della carreggiata, considerato, peraltro, che sul lato destro (subito prima dell'avvallamento) era addirittura presente una buca su cui era depositata una certa quantità di sabbia, suscettibile di cagionare un sinistro con pregiudizi ancora più gravi rispetto a quelli subiti da;
Per_1
• non è stato offerto alcun elemento che induca a desumere
23 come al momento della caduta il danneggiato stesse tenendo una velocità elevata, circostanza certo non desumibile dalla mera considerazione che si trattava di un allenamento professionistico, non potendosi certo escludere che in quel momento l'andatura fosse moderata o addirittura lenta.
9.5 Accertato l'an della responsabilità esclusiva dell'ente convenuto nella causazione del sinistro oggetto di causa, occorre ora avere riguardo al quantum.
a. Nell'ambito delle operazioni peritali espletate dal CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, su cui le parti non hanno sollevato alcuna contestazione e dalla quale, pertanto, il giudice non ha motivo di discostarsi – alla luce della documentazione clinica versata in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, è emerso che:
i. in conseguenza del sinistro oggetto di causa, – al quale erano Per_1
stati diagnosticati “trauma cranio-facciale produttiva di frattura scomposta
della branca destra della mandibola al terzo medio e parasinfisaria destra,
frattura del collo chirurgico dell'omero destro, sovracondiloidea e
metafisicai dell'olecrano sempre a destra” – ha riportato postumi permanenti quali “menomazione dell'apparato osteo-articolare del gomito destro in
soggetto destrimane, che si estrinseca in una limitazione funzionale alla
flesso-estensione ed alla prono-supinazione, algo-disfunzionalità
dell'articolazione temporo-mandibolare ai gradi estremi da frattura della
branca destra mandibolare e parasinfisaria omolaterale, pregiudizio estetico
determinato da una cicatrice attingente il braccio destro e l'olecrano
omolaterale, nonché il fianco destro”, quadro clinico, “allo stato oramai
stabilizzato e non passibile di ulteriore evoluzione migliorativa”;
24 ii. tali esiti sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta dalla parte attrice, in quanto, “riguardo alle modalità ed al meccanismo di produzione
delle lesioni subite dal sig. soddisfatti i criteri definitori del Per_1
nesso di causalità materiale per quanto precipuamente attiene al
politraumatismo riportato a carico della regione facciale a livello
mandibolare e del gomito destro. Anche il criterio topografico risulta
soddisfatto in quanto esiste una correlazione diretta tra le sedi di
applicazione della vis lesiva ed il corteo sintomatologico sofferto dal sig.
(abnorme sollecitazione del complesso osteo-articolare). La comparsa Per_1
di intensa sintomatologia algica, impotenza funzionale e necessità di
contenzione, nonché l'iter clinico a cui si è sottoposto il sig. FOIS,
documentalmente attestato, sostanziano altresì il soddisfacimento dei criteri
cronologico e di continuità fenomenica della canonistica medico-legale. La
carenza di altri fenomeni coincidenti, antecedenti o successivi al trauma,
idonei ad agire sui medesimi distretti corporei in oggetto, configura infine le
condizioni per il sostanziamento del criterio di esclusione di altre cause”.
iii. in conclusione, “È possibile individuare, sulla scorta di quanto fino qui
esposto, la sussistenza di un periodo di 30 (trenta) giorni di danno biologico
temporaneo assoluto di cui 13 di ricovero nosocomiale, giorni 30 (trenta)
danno biologico temporaneo parziale al 75 %, nonché ulteriori 60 (sessanta)
giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50 %, giorni 60 (sessanta)
di danno biologico temporaneo parziale al 25 %, riconducibili alla
progressiva, seppure incompleta, ripresa funzionale. Il complesso
menomativo contestualmente obiettivato, deve ritenersi espressione di
decremento della preesistente condizione fisica del sig. Per_1
25 identificabile con specifico riferimento al cosiddetto danno biologico e,
pertanto, espressivo di invalidità permanente valutabile, nella misura del
13% (tredici per cento)”.
b. Quanto alla personalizzazione del danno biologico ed al danno morale, nulla compete alla parte attrice, poiché:
i. come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito è tenuto a “1)
accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del
danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo
accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la
liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non
correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di
un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di
entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di
conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento
da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico
depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le
percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno
dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti
per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30%
del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto
indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno
automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto
normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle
26 assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020)”, con la precisazione che
“in quanto danno autonomo, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche
in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico, ed
anche in difetto di essa, e non deve dunque pretendersi la prova “diretta”
(Cass. n. 7892/2024);
ii. tale sequenza di valutazioni spettanti al giudice di merito prende quindi le mosse dall'accertamento positivo delle suddette voci di danno, aspetto in ordine al quale la medesima Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “in
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme
adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi)
può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n.
28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”,
ciò sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume
riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in
particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle
necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
particolare grado di invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che
27 abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai
casi consimili” (Cass. n. 16028/2023);
iii. in alcuno dei suoi scritti difensivi la parte attrice – la quale si è limitata a pretendere genericamente la personalizzazione massima – ha allegato qualsivoglia circostanza afferente all'alterazione dello stile e delle abitudini di vita, nonché a particolari sofferenze soggettive patite da in Per_1
conseguenza del sinistro, né tantomeno sul punto è stata articolata prova orale.
d. Per ciò che concerne i pregiudizi patrimoniali:
i. non vi sono ragioni per discostarsi dalle valutazioni effettuate all'esito delle operazioni peritali:
o dal dott. riguardo alle spese mediche documentate PE
dalla parte attrice (578,09 euro), mentre “Non sussiste l'ipotesi di
spese mediche future”;
o dall'ing. in ordine ai danni subiti dal velocipede CP_4
condotto da in occasione del sinistro – circostanza su Per_1
cui la parte convenuta non ha più sollevato alcuna contestazione in seguito all'assunzione della prova orale sul punto ( ES
ha riferito che “la bici era distrutta”, mentre
[...] TE
ha riconosciuto di avere predisposto il preventivo
[...]
prodotto dalla parte attrice e la corrispondenza dei danni a quelli riscontrati nella bicicletta di ), pari a 1.898,00 euro, Per_1
IVA inclusa, riparazione non antieconomica, trattandosi di somma inferiore al valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro (pari a circa 2.800,00-3.000,00 euro, IVA inclusa);
28 ii. non competono invece somme in relazione agli indumenti ed accessori asseritamente danneggiati in conseguenza della caduta – maglia e pantaloni IE (150,00 euro), canotta intima IE (40,00 euro)
e occhiali KL JA (202,00 euro) – sia perché non sono state prodotte fotografie dei medesimi – a differenza della bicicletta, le cui fotografie sono state acquisite dal CTU nel corso delle operazioni peritali, senza alcuna contestazione in proposito da parte della convenuta _3
– sia in quanto il preventivo redatto il 23.5.2018 da TE
è successivo di oltre un mese dalla data del sinistro,
[...]
appalesandosi insufficiente, in proposito, la testimonianza di ES
, il quale si è limitato a riferire che “ indossava
[...] Per_1
abbigliamento tecnico da ciclista, come tutta la squadra”.
9.6 Ai fini della liquidazione del danno, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano (2024-2025) – non già le tabelle ex art. 138 del D.Lgs.
209/2005 relative a lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri stradali, trattandosi di
“previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (Cass. n. 32373/2023, n. 4509/2022) – le quali conducono ai risultati seguenti:
Tabella di riferimento Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 13% Punto danno biologico € 2.972,04 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno non patrimoniale risarcibile € 36.125,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00
29 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50 Spese mediche € 578,09 Altre spese € 1.898,00 Totale generale: € 49.813,59
9.7 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore
del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale,
naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore
“attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che
sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3,
sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi
dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che,
in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle
somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal
momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in
giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione
compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della
somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi,
30 costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo la parte attrice chiesto espressamente gli “interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato
facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez.
U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c. non già ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, non avendo la parte attrice allegato né tantomeno provato
31 alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 49.813,59 Dal mese di: dicembre 2024 Al mese di: aprile 2018
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice dicembre 2024: 120,2
Indice aprile 2018: 101,7
Raccordo indici: 1 Indice di devalutazione: 0,846 Totale devalutazione: € 7.670,11 Importo devalutato: € 42.143,48.
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 42.143,48 Data Iniziale: 22/04/2018
Data Finale: 31/12/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2018
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 22/04/2018 31/12/2018 € 42.522,77 0,30% 253 € 88,42 01/01/2019 22/04/2019 € 42.522,77 0,80% 112 €104,38 22/04/2019 31/12/2019 € 42.480,63 0,80% 253 € 235,56 01/01/2020 22/04/2020 € 42.480,63 0,05% 113 € 6,58 22/04/2020 31/12/2020 € 42.986,35 0,05% 253 € 14,90 01/01/2021 22/04/2021 € 42.986,35 0,01% 112 € 1,32 22/04/2021 31/12/2021 € 45.472,81 0,01% 253 € 3,15 01/01/2022 22/04/2022 € 45.472,81 1,25% 112 € 174,42 22/04/2022 31/12/2022 € 49.055,01 1,25% 253 € 425,03 01/01/2023 22/04/2023 € 49.055,01 5,00% 112 € 752,62 22/04/2023 31/12/2023 € 49.434,30 5,00% 253 € 1.713,27 01/01/2024 22/04/2024 € 49.434,30 2,50% 113 € 382,61 22/04/2024 31/12/2024 € 49.813,59 2,50% 253 € 863,21 Indice alla Decorrenza: 101,7
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,182 Totale Rivalutazione: € 7.670,11
32 Capitale Rivalutato: € 49.813,59 Totale Colonna Giorni: 2445 Totale Interessi: € 4.765,47 Rivalutazione + Interessi: € 12.435,58 Capitale Rivalutato + Interessi: € 54.579,06.
9.8 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo liquidato di 54.579,06 euro competono alla parte attrice gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza,
previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della _3
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure
[...]
parziale tra le parti, sul rilievo che il parziale accoglimento dell'unica domanda risarcitoria formulata dall'attrice (54.579,06 euro, in luogo dei 106.182,21 euro pretesi)
non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (ord. n. 32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico
capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza
di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse
parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e
non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ.”, ulteriori presupposti che non sono ravvisabili nel caso in esame.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari
33 medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia in base al valore della somma di 54.579,06 euro riconosciuta alla parte attrice, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione del 25% per i compensi di tutte le fasi (ossia la media tra i valori minimi e medi), particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello non elevato di complessità
della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, caratterizzata dall'assunzione della prova per testimoni (su pochi capitoli e nel corso di tre udienze) e dall'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, in ordine alle quali le parti non hanno presentato osservazioni;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte attrice ha insistito nelle medesime argomentazioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi.
11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con due decreti resi il
30.5.2024, rispettivamente, in 405,88 euro (oltre ad accessori di legge) in favore dell'ing.
e in 800,00 euro (oltre ad accessori di legge) in favore del dott. CP_4
a titolo di onorari – debbono essere poste interamente a carico della PE
, atteso che le consulenze tecniche si sono rese necessarie al Controparte_3
fine di accertare i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla parte attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la a pagare a e Controparte_3 CP_1 CP
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ,
[...] Per_1
34 54.579,06 euro, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal minore in conseguenza del sinistro occorso il 22.4.2018;
b. condanna la a rimborsare alla parte attrice le spese Controparte_3
processuali, così liquidate:
€ 1.914,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.221,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 4.252,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.189,75 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 11.363,25 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con due decreti resi il 30.5.2024, rispettivamente, in 405,88 euro (oltre ad accessori di legge) in favore dell'ing. e in 800,00 euro (oltre ad accessori di CP_4
legge) in favore del dott. a titolo di onorari – siano poste PE
interamente a carico della . Controparte_3
Nuoro, 3.2.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
35