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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1048/2024
All'udienza del 15/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente l' avv CP_1
QUARTA ROSSELLA Nessuno è presente per il . CP_2
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche al dichiara la contumacia CP_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.56 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2024 promossa da: con il patrocinio degli avv. Stefano Leuzzi e Sara Bianchi CP_3 ricorrente e
, Controparte_4
contumace
in persona del suo rappresentante Controparte_5 pro-tempore in proprio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella Quarta e Ilaria Raffanti resistente
Oggetto: riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendogli di:
“
1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato su supplenze temporanee indicati in ricorso;
2. per l'effetto, condannare Il convenuto a corrispondere in suo favore la somma di € 1.137,80 o la diversa minor CP_2 somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
3. per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l' - sede provinciale di Lucca, in persona del direttore p.t., a CP_1 pagare a parte ricorrente a titolo di TFR la somma di € 84,28 o la diversa minor somma che risulterà all'esito del giudizio e spettante a seguito del richiesto riconoscimento del CIA, oltre interessi e rivalutazione, fatto salvo il divieto di cumulo.
4. Per l'effetto condannare parte convenuta alla regolarizzazione contributiva della posizione di parte ricorrente in ragione dei maggior trattamento economico dovuto.
1
5. Voglia l'ill.mo Giudice del Lavoro adito accogliere il presente ricorso con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi agli scriventi procuratore antistatario.
6. Voglia l'Ill.mo Giudice adito comunque compensare le spese nei confronti dell in quanto mero soggetto pagatore ex CP_1 lege.”.
La ricorrente espone:
- di essere dipendente del convenuto, appartenente alla categoria del personale Controparte_4 scolastico ATA, profilo professionale Collaboratrice Scolastica.
- di aver lavorato alle dipendenze del nel corso degli anni scolastici: Controparte_6
2020-2021 dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 per 18 ore settimanali e dal 1 luglio 2021 fino al 31 agosto
2021 per 36 ore settimanali presso I.C. di Castiglione di Garfagnana;
2021-2022 dal 1° settembre 2021 al 25 settembre 2021 e dal 4 ottobre 2021 al 10 giugno 2022 presso I.C. di
Castiglione di Garfagnana e presso l'I.C. di in forza di una pluralità di contratti a tempo CP_7 determinato successivi e reiterati.
- di aver svolto, nei periodi sopra elencati, le medesime mansioni ed assunto le stesse responsabilità dei colleghi assunti con contratti a tempo indeterminato.
- lamenta, altresì, la mancata percezione della voce retributiva “compenso individuale accessorio” quale compenso erogato mensilmente in maniera fissa e continuativa.
- la ricorrente assume di aver diritto a tale voce retributiva, non avendo la stessa alcun collegamento con particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente educativo e ATA.
- ravvisa, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, una disparità di trattamento non giustificabile in violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 teso a garantire una non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
- la disparità consisterebbe nel diverso trattamento riservato alla sua posizione (contratti di natura breve e saltuaria), rispetto a quella riservata al personale scolastico ATA assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
Il nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_6 veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Si è costituito l' , il quale ha in primo luogo sottolineato Controparte_5
l'estraneità rispetto alla pretesa azionata dal ricorrente. In particolare, l' fa presente che la CP_5 controversia attiene al rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Amministrazione di appartenenza ed è solo a quest'ultima che il ricorrente deve rivolgere la relativa domanda giudiziale.
Quanto al merito della controversia, l' sottolinea che qualora risulti fondata la domanda del CP_5 ricorrente sarà interesse dell' accertare i contributi omessi e dovuti e il relativo pagamenti, con CP_1
2 conseguenti sanzioni civili dovute per legge nei limiti della prescrizione.
-La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza
***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.
Diritto al Compenso individuale Accessorio
Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è stabilito dall'art. 82 CCNL 2007. Tale articolo al co. 1 recita: “
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Il co. 5 del già menzionato art. 82, destinato al personale a tempo determinato, recita: “
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Il co. 7 della medesima norma collettiva ha cura di precisare che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo co. 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, co. 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. “Compenso Individuale Accessorio” di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. “Retribuzione Professionale Docenti”. L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, stabilisce che:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente e educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente e educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente-educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle “condizioni di impiego” di cui alla
Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr.
Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020).
Tale interpretazione corrisponde ai condivisibili pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla “Retribuzione Professionale Docenti”: “Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 27 luglio 2018, n. 20015).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In proposito la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente richiamato quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la citata Clausola 4 “esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può esser giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent.
619/2020).
4 Pertanto, come già sostenuto da questo Tribunale, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD -così come la CIA- spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del
CCNL 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento (cfr., Tribunale di Lucca, Sez. Lav., sent. n. 184/2021).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici: 2020/2021 e 2021/2022 nei periodi indicati in ricorso in forza di una serie di contratti a tempo determinato - circostanza quest'ultima, pacifica e non contestata - durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6), ai quali è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio.
In effetti, a ben vedere, la prestazione del personale ATA ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo, in relazione alla durata dell'incarico.
Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle mansioni, la ricorrente non si è vista riconoscere il C.I.A. per aver svolto incarichi temporanei, ossia le c.d. supplenze brevi o saltuarie, subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento.
Per queste ragioni, suffragate dagli orientamenti, anche recenti, della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Tribunale di Milano, sent. 1347/2021; Tribunale di Foggia, sent. 4086/2020; Tribunale di Reggio
Emilia, sent. 311/2021), la ricorrente ha diritto all'indennità pretesa con il ricorso.
Conclusivamente: il ricorso è fondato e merita accoglimento e deve riconoscersi alla ricorrente il diritto al
Compenso Individuale Accessorio per i periodi lavorati con supplenza breve sopra indicati e la conseguente condanna del a versare i relativi importi considerando i periodi di Controparte_4 effettivo servizio, come sopra indicati. Oltre agli importi corrispondenti alle differenze retributive per mancata percezione del C.I.A., deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, come puntualmente motivato nella pronuncia, tra le altre, del Tribunale di Milano (allegata dal ricorrente), la quale riporta quanto statuito dalla Consulta in materia: “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumolo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la
5 pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazione – e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza – e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumolo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass.
Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
Conteggi
Secondo l'interpretazione e della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
La difesa della ricorrente, viste le giornate effettivamente lavorate dalla stessa, ha quantificato la somma dovuta a titolo di compenso individuale accessorio in complessivi euro 1.137,80 come da prospetto contenuto in atti.
c) Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo vista la natura seriale della causa, la limitata attività svolta (chiusa in prima udienza) e la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi dettagliatamente indicati in parte motiva e in relazione al servizio effettivamente svolto;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento del Compenso Individuale Accessorio per i CP_2 predetti periodi di cui sopra, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello 6 della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive CP_2
- condanna, altresì, il a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del presente CP_2 giudizio che si liquidano in € 721,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese nei confronti di CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1048/2024
All'udienza del 15/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente l' avv CP_1
QUARTA ROSSELLA Nessuno è presente per il . CP_2
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche al dichiara la contumacia CP_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.56 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2024 promossa da: con il patrocinio degli avv. Stefano Leuzzi e Sara Bianchi CP_3 ricorrente e
, Controparte_4
contumace
in persona del suo rappresentante Controparte_5 pro-tempore in proprio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella Quarta e Ilaria Raffanti resistente
Oggetto: riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendogli di:
“
1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato su supplenze temporanee indicati in ricorso;
2. per l'effetto, condannare Il convenuto a corrispondere in suo favore la somma di € 1.137,80 o la diversa minor CP_2 somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
3. per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l' - sede provinciale di Lucca, in persona del direttore p.t., a CP_1 pagare a parte ricorrente a titolo di TFR la somma di € 84,28 o la diversa minor somma che risulterà all'esito del giudizio e spettante a seguito del richiesto riconoscimento del CIA, oltre interessi e rivalutazione, fatto salvo il divieto di cumulo.
4. Per l'effetto condannare parte convenuta alla regolarizzazione contributiva della posizione di parte ricorrente in ragione dei maggior trattamento economico dovuto.
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5. Voglia l'ill.mo Giudice del Lavoro adito accogliere il presente ricorso con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi agli scriventi procuratore antistatario.
6. Voglia l'Ill.mo Giudice adito comunque compensare le spese nei confronti dell in quanto mero soggetto pagatore ex CP_1 lege.”.
La ricorrente espone:
- di essere dipendente del convenuto, appartenente alla categoria del personale Controparte_4 scolastico ATA, profilo professionale Collaboratrice Scolastica.
- di aver lavorato alle dipendenze del nel corso degli anni scolastici: Controparte_6
2020-2021 dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 per 18 ore settimanali e dal 1 luglio 2021 fino al 31 agosto
2021 per 36 ore settimanali presso I.C. di Castiglione di Garfagnana;
2021-2022 dal 1° settembre 2021 al 25 settembre 2021 e dal 4 ottobre 2021 al 10 giugno 2022 presso I.C. di
Castiglione di Garfagnana e presso l'I.C. di in forza di una pluralità di contratti a tempo CP_7 determinato successivi e reiterati.
- di aver svolto, nei periodi sopra elencati, le medesime mansioni ed assunto le stesse responsabilità dei colleghi assunti con contratti a tempo indeterminato.
- lamenta, altresì, la mancata percezione della voce retributiva “compenso individuale accessorio” quale compenso erogato mensilmente in maniera fissa e continuativa.
- la ricorrente assume di aver diritto a tale voce retributiva, non avendo la stessa alcun collegamento con particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente educativo e ATA.
- ravvisa, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, una disparità di trattamento non giustificabile in violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 teso a garantire una non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
- la disparità consisterebbe nel diverso trattamento riservato alla sua posizione (contratti di natura breve e saltuaria), rispetto a quella riservata al personale scolastico ATA assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
Il nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_6 veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Si è costituito l' , il quale ha in primo luogo sottolineato Controparte_5
l'estraneità rispetto alla pretesa azionata dal ricorrente. In particolare, l' fa presente che la CP_5 controversia attiene al rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Amministrazione di appartenenza ed è solo a quest'ultima che il ricorrente deve rivolgere la relativa domanda giudiziale.
Quanto al merito della controversia, l' sottolinea che qualora risulti fondata la domanda del CP_5 ricorrente sarà interesse dell' accertare i contributi omessi e dovuti e il relativo pagamenti, con CP_1
2 conseguenti sanzioni civili dovute per legge nei limiti della prescrizione.
-La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza
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Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.
Diritto al Compenso individuale Accessorio
Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è stabilito dall'art. 82 CCNL 2007. Tale articolo al co. 1 recita: “
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Il co. 5 del già menzionato art. 82, destinato al personale a tempo determinato, recita: “
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Il co. 7 della medesima norma collettiva ha cura di precisare che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo co. 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, co. 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. “Compenso Individuale Accessorio” di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. “Retribuzione Professionale Docenti”. L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, stabilisce che:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente e educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente e educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
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3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente-educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle “condizioni di impiego” di cui alla
Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr.
Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020).
Tale interpretazione corrisponde ai condivisibili pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla “Retribuzione Professionale Docenti”: “Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 27 luglio 2018, n. 20015).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In proposito la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente richiamato quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la citata Clausola 4 “esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può esser giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent.
619/2020).
4 Pertanto, come già sostenuto da questo Tribunale, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD -così come la CIA- spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del
CCNL 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento (cfr., Tribunale di Lucca, Sez. Lav., sent. n. 184/2021).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici: 2020/2021 e 2021/2022 nei periodi indicati in ricorso in forza di una serie di contratti a tempo determinato - circostanza quest'ultima, pacifica e non contestata - durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6), ai quali è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio.
In effetti, a ben vedere, la prestazione del personale ATA ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo, in relazione alla durata dell'incarico.
Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle mansioni, la ricorrente non si è vista riconoscere il C.I.A. per aver svolto incarichi temporanei, ossia le c.d. supplenze brevi o saltuarie, subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento.
Per queste ragioni, suffragate dagli orientamenti, anche recenti, della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Tribunale di Milano, sent. 1347/2021; Tribunale di Foggia, sent. 4086/2020; Tribunale di Reggio
Emilia, sent. 311/2021), la ricorrente ha diritto all'indennità pretesa con il ricorso.
Conclusivamente: il ricorso è fondato e merita accoglimento e deve riconoscersi alla ricorrente il diritto al
Compenso Individuale Accessorio per i periodi lavorati con supplenza breve sopra indicati e la conseguente condanna del a versare i relativi importi considerando i periodi di Controparte_4 effettivo servizio, come sopra indicati. Oltre agli importi corrispondenti alle differenze retributive per mancata percezione del C.I.A., deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, come puntualmente motivato nella pronuncia, tra le altre, del Tribunale di Milano (allegata dal ricorrente), la quale riporta quanto statuito dalla Consulta in materia: “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumolo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la
5 pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazione – e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza – e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumolo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass.
Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
Conteggi
Secondo l'interpretazione e della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
La difesa della ricorrente, viste le giornate effettivamente lavorate dalla stessa, ha quantificato la somma dovuta a titolo di compenso individuale accessorio in complessivi euro 1.137,80 come da prospetto contenuto in atti.
c) Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo vista la natura seriale della causa, la limitata attività svolta (chiusa in prima udienza) e la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi dettagliatamente indicati in parte motiva e in relazione al servizio effettivamente svolto;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento del Compenso Individuale Accessorio per i CP_2 predetti periodi di cui sopra, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello 6 della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive CP_2
- condanna, altresì, il a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del presente CP_2 giudizio che si liquidano in € 721,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese nei confronti di CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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