Articolo 27 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 gennaio 1992
Art. 27. (Comunicazioni per il decennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente
legge) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:
a) data di inizio dell'attivita' professionale; b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita; c) per ciascun anno del decennio precedente all'entrata in vigore della legge:
1) reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;
2) volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attivita' associata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992