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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2024, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11960/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.10.2024 da
1) La signora nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente a [...], pensionata, cittadina italiana, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Ileana Paola Rossini ( . – PEC CodiceFiscale_2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio di quest'ultimo, in Segrate Via Borioli 34, presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) il signor. nato a: Milano (MI) il 25.09.1954, (C.F.: CP_1 C.F._3
residente in[...], pensionato, cittadino: italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Laura Marzi (C.F. PEC: CodiceFiscale_4
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2 di quest'ultima, in Milano Via F. Filzi n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 03/10/1997. trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 1997 atto n. 0102 parte II serie C;
-separati consensualmente con verbale in data 05/12/2023 giusta verbale ex art. 473 bis.51 c.p.c. omologato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 57/2024 emessa in data 20.12.2023 e pubblicata in data 03.01.2024 su domanda congiunta, a seguito di trasformazione del rito, e passaggio in giudicato dell'08.01.2024
con i seguenti figli: (C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._5
(MI), cittadino italiano, maggiorenne, non convivente coi genitori, ma ancora parzialmente economicamente dipendente dagli stessi, studente universitario;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) In relazione al figlio ed agli obblighi di mantenimento: dato atto che il ragazzo è CP_2
maggiorenne e non convive con i genitori, rilevato che il giovane è ancora parzialmente dipendente economicamente dagli stessi in quanto studente universitario;
i genitori concordano di porre il mantenimento di ad integrale carico della madre;
CP_2
2) Le Parti dichiarano di godere di redditi propri da pensione e di essere economicamente autosufficienti, e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
3) Le parti dichiarano altresì che, con quanto precede, hanno compiutamente definito in via esaustiva i propri rapporti economici e patrimoniali pregressi e quelli derivanti dal nuovo status, nonché ogni ulteriore questione economica (anche a titolo risarcitorio, compensativo e/o divisorio) connessa – direttamente o indirettamente – con il matrimonio e con la successiva crisi coniugale, non avendo altro a pretendere per tali titoli, anche relativamente alla divisione dei beni mobili e di ogni altro bene precedentemente di proprietà comune. La presente clausola non comprende eventuali debiti/crediti reciproci futuri di cui le parti non sono ad oggi a conoscenza
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 03/10/1997. trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 1997 atto n. 0102 parte II serie C tra i sig.ri
[...]
e Parte_1 CP_1
2)Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6)Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazioni di legge al medesimo
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________