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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 23/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra con l'avv. NOBILE GIUSEPPE Parte_1
Appellante e
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8764/2024 pubbl. il 11/09/2024, non notificata.
Conclusioni della parte: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente depositato e notificato, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertato il diritto del ricorrente a ricevere un incarico di supplenza al termine delle attività didattiche (30/06/2022) per l'anno scolastico 2021/2022, condannare il ad Controparte_1 attribuire al ricorrente sui posti disponibili per il turno di nomina del 23/11/2021, del 7/12/2021 e del 20/12/2021 o per gli eventuali ulteriori successivi un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche fino al 30/6/2022 sul posto comune nella scuola secondaria di primo o di secondo grado classi di concorso A020 con individuazione
1 dalle GPS seconda fascia e/o su posto di sostegno scuola secondaria (ADSS) con individuazione dalle graduatorie incrociate di seconda fascia GPS nelle scuole analiticamente indicate come preferenze dal ricorrente nella propria domanda;
b) in ogni caso con attribuzione del punteggio di servizio di punti 12 da far valere nei prossimi ed imminenti aggiornamenti delle GPS che avverranno nel 2022; c) accertato altresì il danno conseguente al mancato incarico di supplenza sotto il profilo del mancato guadagno condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Controparte_1 ricorrente, quantificabile nella misura di tutte le retribuzioni non corrisposte dal 23 novembre 2021 al 30/6/2022, detratto l'aliunde perceptum - per € 10.750,70, della perdita di chance quantificabile in € 600,00 e del mancato versamento dei contributi previdenziali, oltre che i danni derivanti dalla perdita del punteggio di servizio nei prossimi aggiornamenti delle graduatorie. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere inserito nelle GPS provincia di Roma classe di concorso A020, ADSS, ADMM in posizione 962 con punti 33, che aveva presentato domanda per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche esprimendo preferenze quanto alle sedi, ma nei richiamati bollettini le cattedre annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche erano state conferite agli indicati docenti collocati nelle gps in posizione inferiore rispetto al ricorrente, malgrado avesse diritto all'attribuzione dell'incarico di supplenza in quanto titolare di punteggio superiore, l'algoritmo utilizzato dal convenuto CP_1 nell'assegnazione delle supplenze aveva erroneamente conferito gli incarichi di supplenza su sedi richieste dal ricorrente a docenti con punteggio inferiore al suo. Il rimaneva contumace. CP_1
A conclusione del giudizio il Tribunale rigettava la domanda. Sostiene il Giudice che il ricorrente, pur avendo dedotto di essere inserito nelle GPS provincia di Roma, aveva omesso di produrre tempestivamente la graduatoria, sebbene presente nell'indice atti allegato al ricorso.
La successiva produzione, stante le preclusioni del rito, non poteva sanare l'omissione. In data 6.02.2025 propone tempestivo appello avverso la Parte_1 decisione, per le seguenti ragioni. Sostiene l'appellante che le Graduatorie sono pubbliche, sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma in data 02/09/2020 veniva pubblicato il decreto prot. 19374 con allegate le graduatorie provinciali per le supplenze per tutti gli ordini di scuola. La Graduatoria in questione in quanto pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Provinciale può essere considerata nel novero dei fatti notori in quanto portati a conoscenza della collettività e come tali non sarebbe necessaria una specifica prova. In ogni caso l'odierno appellante ha fornito tutti gli elementi di prova (oltre all'estratto GPS doc. 14 del fascicolo di primo grado) in suo possesso. Inoltre, risulta dagli atti del giudizio di primo grado che il Giudice, esercitando i propri poteri istruttori, ha richiesto l'estratto delle GPS che è stato acquisito agli atti a seguito
2 di ordinanza del 14/02/2024 salvo poi motivare il rigetto proprio sulla tardiva produzione di tale documento. Nel merito ritiene sussistere il proprio diritto al conferimento dell'incarico di supplenza come rivendicato nel ricorso di primo grado. Ricorda che l'art. 12, comma 8, OM n. 60/2020 prevede che le disponibilità che si determinano per effetto di rinuncia di altri candidati sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione. Nel caso in esame è accaduto che le disponibilità successive dei posti nella scuola De IS AT non sono state affidate agli aspiranti che precedentemente non erano stati destinatari di proposte (come l'odierno appellante), bensì a candidati posti in posizione successiva, in spregio di quanto statuito dal predetto comma 8.
L'amministrazione ha erroneamente adottato un sistema informatico che non considera i candidati con punteggio maggiore favorendo i candidati posti in posizione successiva con minor punteggio, senza ripartire dal primo in graduatoria. Riporta poi il contenuto del ricorso di primo grado chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. In particolare, in via istruttoria chiede che la Corte voglia ammettere la produzione della graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Roma scuola secondaria di II grado fascia 2 e in subordine ordinare all'amministrazione convenuta la produzione della graduatoria per le supplenze 2020/2021 scuola secondaria di secondo grado (fascia 2). L'appello è parzialmente fondato.
La questione oggetto della presente controversia ha trovato compiuta definizione in una serie pronunciamenti di questa stessa Sezione (si veda per tutte CdA Sez V Sentenza n. 653/2025 pubbl. il 14/02/2025) cui questo Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
L'ordinanza ministeriale 112 /2022 recita espressamente, all'articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) :
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli CP_1 aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le 3 graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie diposto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 21 7. Ai fini del Controparte_1 conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di
4 attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.” La disposizione pone a carico del docente l'onere di indicare tutte le sedi –posti-classi di insegnamento cui aspira e statuisce che la mancata presentazione dell'istanza in relazione a specifiche sedi, posti o classi di insegnamento costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Il comma quattro chiarisce che l'omessa presentazione dell'istanza in relazione a talune sedi, posti o classi di concorso costituisce rinuncia in relazione al conferimento di quelle sedi , quei posti, quelle classi di concorso. Ciò sta a dire che , laddove il docente non abbia indicato determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto , queste sedi si considerano rinunciate aprioristicamente. Si tratta di una conferma della previsione originaria che onera il docente di esprimere una preferenza vincolante : la procedura non potrà mai beneficiare il docente che non abbia formulato la richiesta in relazione alla sede , ovvero alla classe di concorso, ovvero alla tipologia di contratto ( cattedra intera o spezzone) . L'interpretazione ministeriale dell'ordinanza in oggetto è invece nel senso di considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili.
5 Tale interpretazione non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita–e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi , i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti-non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza.
Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che , nel momento in cui , successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico , si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso , debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. AD , successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno , si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso , e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante , il è in effetti obbligato CP_1
a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico.
Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che , se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso , sede o posto ambiti , il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario ( per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale , terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto , l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi . Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito , pur rientrante tra le preferenze espresse , e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto –sede o classe di concorso -non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede , ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede , egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma
6 disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria . Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita. ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi) ; l'art.12, punto 10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo
“in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale , in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , sedi, classi di Part concorso , invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso
, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione. Venendo alla specificità del caso in esame, occorre premettere che con ordinanza del 14.2.2024 il Giudice di primo grado onerava parte ricorrente del deposito dell' estratto graduatoria gps “non presente in atti seppure indicato in foliario relativo alla posizione del ricorrente” e la parte ottempera con la nota di deposito del 28.6.2024. Tuttavia alla successiva udienza il Giudice negava l'acquisizione della suindicata documentazione poiché tardiva in quanto non prodotta unitamente al ricorso e poneva a fondamento del rigetto del ricorso proprio la tardiva (e quindi inammissibile) produzione dell'estratto in oggetto, volto a provare la posizione in graduatoria ed i punti vantati dal ricorrente. Deve invece ritenersi pienamente esercitabile (come in concreto esercitato, con l'ordinanza del 14.2.2024) il potere officioso del Giudice ex art. 421 cpc di sanare una evidente svista della parte che indicava nell'indice, al doc 14, in calce al ricorso, l'estratto graduatoria GPS ma poi mancava di produrlo in allegato.
7 Nel merito, la pretesa del appare meritevole di accoglimento. Parte ricorrente
Pt_1 aveva infatti prodotto, già unitamente al ricorso, il bollettino di nomine del 23/11/2021 (doc. 10 del fascicolo di parte) dal quale risultava che la supplenza fino al termine delle attività scolastiche nella scuola De IS AT (indicata dal nella domanda in atti) veniva
Pt_1 attribuita, per la medesima classe di concorso dell'appellante (ossia A020 e ADSS e ADMM) a il quale tuttavia, come si evince dall'estratto graduatoria GPS successivamente Persona_1 acquisito al giudizio, poteva vantare un punteggio di soli 31,5 punti composizione 997 laddove il risultava nella medesima graduatoria in posizione 962 con punti 33. Si noti
Pt_1 che nella istanza con la quale venivano indicate le preferenze, per la suddetta scuola, dal era stata indicata anche la tipologia di supplenza “fino al termine delle attività
Pt_1 scolastiche”, poi attribuita al Per_1
Deve quindi ritenersi che il vista l'illegittima attribuzione di un incarico di Pt_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022) nella scuola De IS AT al candidato presente in graduatoria in posizione recessiva rispetto al Persona_1
avrebbe avuto diritto all'attribuzione del suddetto incarico, con conseguente Pt_1 accoglimento della domanda risarcitoria (alla luce della cessazione della vigenza delle GPS
2022/2024) parametrata alla retribuzione non corrisposta e dovuta in dipendenza del suddetto incarico. Nulla spetta invece a titolo di danno da perdita di chance avente ad oggetto la preclusione della “possibilità di accedere al “bonus” per la formazione di € 600,00 stabilito con determinazione della Regione Lazio G03531 del 24.3.2022” pure richiesta dall'allora ricorrente. Per consolidata giurisprudenza (si veda (v. Cass.,1.12.2004, n. 22524; Cass., 18.1.2006, 852) chi allega la perdita della possibilità di conseguire una determinata posta attiva o vantaggio (perdita di "chance") ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile. Nel caso di specie la parte si limita a chiedere un asserito bonus per
“formazione” laddove la determinazione della Regione Lazio richiamata ha ad oggetto la
“presentazione delle richieste di contributo finalizzate al “Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato” Asse 2
– “Inclusione sociale e lotta alla povertà” volta a “promuovere la cultura del benessere sociale e delle piene opportunità per tutto il corpo docente della scuola affinché possa svolgere in serenità e con i supporti adeguati il proprio percorso di insegnamento, attraverso il riconoscimento di un sostegno economico finalizzato a contrastare anche eventuali condizioni di emergenza causate dalla crisi socio economica connessa alla diffusione della pandemia di Covid-19”. La parte ha mancato anche solo di allegare la sussistenza di specifici e concreti elementi di fatto (in ordine ai presupposti costitutivi del beneficio in esame, neppure accennati) che possano far presumere il probabile accoglimento dell'istanza
8 Da tali somme dovute a titolo risarcitorio deve essere detratto quanto percepito, a partire dall'8 Marzo 2022, per l'incarico di supplenza breve e saltuaria per 9 ore settimanali con scadenza 8 giugno 2022. Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento parziale dell'appello con riconoscimento del diritto del al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte dal Pt_1
23 novembre 2021 al 30/6/2022, pari ad € 10.750,70, previa detrazione di quanto percepito per l'incarico di supplenza breve dall'8.3.2022 al 8.6.2022, oltre al riconoscimento del punteggio di servizio di punti 12 da far valere nei prossimi aggiornamenti delle GPS. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza: accerta il diritto di a ricevere un incarico di supplenza al termine Parte_1 delle attività didattiche (30/06/2022) per l'anno scolastico 2021/2022 sul posto comune nella scuola secondaria primo o di secondo grado classi di concorso A020, ADSS e ADMM e per l'effetto condanna il appellato ad attribuire all'appellante il punteggio di servizio di CP_1 punti 12 da far valere nei prossimi aggiornamenti delle GPS e a risarcire il danno quantificato nella misura di tutte le retribuzioni non corrisposte dal 23 novembre 2021 al 30/6/2022, pari ad € 10.750,70, previa detrazione di quanto percepito per l'incarico di supplenza breve dall'8.3.2022 al 8.6.2022 condanna il appellato alla refusione delle spese lite che si liquidano quanto CP_1 al primo grado in € 2.200,00 e quanto al secondo grado in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 23/10/2025 La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
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All'udienza del 23/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra con l'avv. NOBILE GIUSEPPE Parte_1
Appellante e
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8764/2024 pubbl. il 11/09/2024, non notificata.
Conclusioni della parte: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente depositato e notificato, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertato il diritto del ricorrente a ricevere un incarico di supplenza al termine delle attività didattiche (30/06/2022) per l'anno scolastico 2021/2022, condannare il ad Controparte_1 attribuire al ricorrente sui posti disponibili per il turno di nomina del 23/11/2021, del 7/12/2021 e del 20/12/2021 o per gli eventuali ulteriori successivi un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche fino al 30/6/2022 sul posto comune nella scuola secondaria di primo o di secondo grado classi di concorso A020 con individuazione
1 dalle GPS seconda fascia e/o su posto di sostegno scuola secondaria (ADSS) con individuazione dalle graduatorie incrociate di seconda fascia GPS nelle scuole analiticamente indicate come preferenze dal ricorrente nella propria domanda;
b) in ogni caso con attribuzione del punteggio di servizio di punti 12 da far valere nei prossimi ed imminenti aggiornamenti delle GPS che avverranno nel 2022; c) accertato altresì il danno conseguente al mancato incarico di supplenza sotto il profilo del mancato guadagno condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Controparte_1 ricorrente, quantificabile nella misura di tutte le retribuzioni non corrisposte dal 23 novembre 2021 al 30/6/2022, detratto l'aliunde perceptum - per € 10.750,70, della perdita di chance quantificabile in € 600,00 e del mancato versamento dei contributi previdenziali, oltre che i danni derivanti dalla perdita del punteggio di servizio nei prossimi aggiornamenti delle graduatorie. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere inserito nelle GPS provincia di Roma classe di concorso A020, ADSS, ADMM in posizione 962 con punti 33, che aveva presentato domanda per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche esprimendo preferenze quanto alle sedi, ma nei richiamati bollettini le cattedre annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche erano state conferite agli indicati docenti collocati nelle gps in posizione inferiore rispetto al ricorrente, malgrado avesse diritto all'attribuzione dell'incarico di supplenza in quanto titolare di punteggio superiore, l'algoritmo utilizzato dal convenuto CP_1 nell'assegnazione delle supplenze aveva erroneamente conferito gli incarichi di supplenza su sedi richieste dal ricorrente a docenti con punteggio inferiore al suo. Il rimaneva contumace. CP_1
A conclusione del giudizio il Tribunale rigettava la domanda. Sostiene il Giudice che il ricorrente, pur avendo dedotto di essere inserito nelle GPS provincia di Roma, aveva omesso di produrre tempestivamente la graduatoria, sebbene presente nell'indice atti allegato al ricorso.
La successiva produzione, stante le preclusioni del rito, non poteva sanare l'omissione. In data 6.02.2025 propone tempestivo appello avverso la Parte_1 decisione, per le seguenti ragioni. Sostiene l'appellante che le Graduatorie sono pubbliche, sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma in data 02/09/2020 veniva pubblicato il decreto prot. 19374 con allegate le graduatorie provinciali per le supplenze per tutti gli ordini di scuola. La Graduatoria in questione in quanto pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Provinciale può essere considerata nel novero dei fatti notori in quanto portati a conoscenza della collettività e come tali non sarebbe necessaria una specifica prova. In ogni caso l'odierno appellante ha fornito tutti gli elementi di prova (oltre all'estratto GPS doc. 14 del fascicolo di primo grado) in suo possesso. Inoltre, risulta dagli atti del giudizio di primo grado che il Giudice, esercitando i propri poteri istruttori, ha richiesto l'estratto delle GPS che è stato acquisito agli atti a seguito
2 di ordinanza del 14/02/2024 salvo poi motivare il rigetto proprio sulla tardiva produzione di tale documento. Nel merito ritiene sussistere il proprio diritto al conferimento dell'incarico di supplenza come rivendicato nel ricorso di primo grado. Ricorda che l'art. 12, comma 8, OM n. 60/2020 prevede che le disponibilità che si determinano per effetto di rinuncia di altri candidati sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione. Nel caso in esame è accaduto che le disponibilità successive dei posti nella scuola De IS AT non sono state affidate agli aspiranti che precedentemente non erano stati destinatari di proposte (come l'odierno appellante), bensì a candidati posti in posizione successiva, in spregio di quanto statuito dal predetto comma 8.
L'amministrazione ha erroneamente adottato un sistema informatico che non considera i candidati con punteggio maggiore favorendo i candidati posti in posizione successiva con minor punteggio, senza ripartire dal primo in graduatoria. Riporta poi il contenuto del ricorso di primo grado chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. In particolare, in via istruttoria chiede che la Corte voglia ammettere la produzione della graduatoria provinciale delle supplenze della Provincia di Roma scuola secondaria di II grado fascia 2 e in subordine ordinare all'amministrazione convenuta la produzione della graduatoria per le supplenze 2020/2021 scuola secondaria di secondo grado (fascia 2). L'appello è parzialmente fondato.
La questione oggetto della presente controversia ha trovato compiuta definizione in una serie pronunciamenti di questa stessa Sezione (si veda per tutte CdA Sez V Sentenza n. 653/2025 pubbl. il 14/02/2025) cui questo Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
L'ordinanza ministeriale 112 /2022 recita espressamente, all'articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) :
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli CP_1 aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le 3 graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie diposto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 21 7. Ai fini del Controparte_1 conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di
4 attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.” La disposizione pone a carico del docente l'onere di indicare tutte le sedi –posti-classi di insegnamento cui aspira e statuisce che la mancata presentazione dell'istanza in relazione a specifiche sedi, posti o classi di insegnamento costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Il comma quattro chiarisce che l'omessa presentazione dell'istanza in relazione a talune sedi, posti o classi di concorso costituisce rinuncia in relazione al conferimento di quelle sedi , quei posti, quelle classi di concorso. Ciò sta a dire che , laddove il docente non abbia indicato determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto , queste sedi si considerano rinunciate aprioristicamente. Si tratta di una conferma della previsione originaria che onera il docente di esprimere una preferenza vincolante : la procedura non potrà mai beneficiare il docente che non abbia formulato la richiesta in relazione alla sede , ovvero alla classe di concorso, ovvero alla tipologia di contratto ( cattedra intera o spezzone) . L'interpretazione ministeriale dell'ordinanza in oggetto è invece nel senso di considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili.
5 Tale interpretazione non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita–e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi , i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti-non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza.
Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che , nel momento in cui , successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico , si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso , debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. AD , successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno , si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso , e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante , il è in effetti obbligato CP_1
a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico.
Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che , se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso , sede o posto ambiti , il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario ( per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale , terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto , l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi . Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito , pur rientrante tra le preferenze espresse , e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto –sede o classe di concorso -non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede , ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede , egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma
6 disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria . Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita. ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi) ; l'art.12, punto 10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo
“in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale , in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , sedi, classi di Part concorso , invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso
, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione. Venendo alla specificità del caso in esame, occorre premettere che con ordinanza del 14.2.2024 il Giudice di primo grado onerava parte ricorrente del deposito dell' estratto graduatoria gps “non presente in atti seppure indicato in foliario relativo alla posizione del ricorrente” e la parte ottempera con la nota di deposito del 28.6.2024. Tuttavia alla successiva udienza il Giudice negava l'acquisizione della suindicata documentazione poiché tardiva in quanto non prodotta unitamente al ricorso e poneva a fondamento del rigetto del ricorso proprio la tardiva (e quindi inammissibile) produzione dell'estratto in oggetto, volto a provare la posizione in graduatoria ed i punti vantati dal ricorrente. Deve invece ritenersi pienamente esercitabile (come in concreto esercitato, con l'ordinanza del 14.2.2024) il potere officioso del Giudice ex art. 421 cpc di sanare una evidente svista della parte che indicava nell'indice, al doc 14, in calce al ricorso, l'estratto graduatoria GPS ma poi mancava di produrlo in allegato.
7 Nel merito, la pretesa del appare meritevole di accoglimento. Parte ricorrente
Pt_1 aveva infatti prodotto, già unitamente al ricorso, il bollettino di nomine del 23/11/2021 (doc. 10 del fascicolo di parte) dal quale risultava che la supplenza fino al termine delle attività scolastiche nella scuola De IS AT (indicata dal nella domanda in atti) veniva
Pt_1 attribuita, per la medesima classe di concorso dell'appellante (ossia A020 e ADSS e ADMM) a il quale tuttavia, come si evince dall'estratto graduatoria GPS successivamente Persona_1 acquisito al giudizio, poteva vantare un punteggio di soli 31,5 punti composizione 997 laddove il risultava nella medesima graduatoria in posizione 962 con punti 33. Si noti
Pt_1 che nella istanza con la quale venivano indicate le preferenze, per la suddetta scuola, dal era stata indicata anche la tipologia di supplenza “fino al termine delle attività
Pt_1 scolastiche”, poi attribuita al Per_1
Deve quindi ritenersi che il vista l'illegittima attribuzione di un incarico di Pt_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022) nella scuola De IS AT al candidato presente in graduatoria in posizione recessiva rispetto al Persona_1
avrebbe avuto diritto all'attribuzione del suddetto incarico, con conseguente Pt_1 accoglimento della domanda risarcitoria (alla luce della cessazione della vigenza delle GPS
2022/2024) parametrata alla retribuzione non corrisposta e dovuta in dipendenza del suddetto incarico. Nulla spetta invece a titolo di danno da perdita di chance avente ad oggetto la preclusione della “possibilità di accedere al “bonus” per la formazione di € 600,00 stabilito con determinazione della Regione Lazio G03531 del 24.3.2022” pure richiesta dall'allora ricorrente. Per consolidata giurisprudenza (si veda (v. Cass.,1.12.2004, n. 22524; Cass., 18.1.2006, 852) chi allega la perdita della possibilità di conseguire una determinata posta attiva o vantaggio (perdita di "chance") ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile. Nel caso di specie la parte si limita a chiedere un asserito bonus per
“formazione” laddove la determinazione della Regione Lazio richiamata ha ad oggetto la
“presentazione delle richieste di contributo finalizzate al “Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato” Asse 2
– “Inclusione sociale e lotta alla povertà” volta a “promuovere la cultura del benessere sociale e delle piene opportunità per tutto il corpo docente della scuola affinché possa svolgere in serenità e con i supporti adeguati il proprio percorso di insegnamento, attraverso il riconoscimento di un sostegno economico finalizzato a contrastare anche eventuali condizioni di emergenza causate dalla crisi socio economica connessa alla diffusione della pandemia di Covid-19”. La parte ha mancato anche solo di allegare la sussistenza di specifici e concreti elementi di fatto (in ordine ai presupposti costitutivi del beneficio in esame, neppure accennati) che possano far presumere il probabile accoglimento dell'istanza
8 Da tali somme dovute a titolo risarcitorio deve essere detratto quanto percepito, a partire dall'8 Marzo 2022, per l'incarico di supplenza breve e saltuaria per 9 ore settimanali con scadenza 8 giugno 2022. Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento parziale dell'appello con riconoscimento del diritto del al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte dal Pt_1
23 novembre 2021 al 30/6/2022, pari ad € 10.750,70, previa detrazione di quanto percepito per l'incarico di supplenza breve dall'8.3.2022 al 8.6.2022, oltre al riconoscimento del punteggio di servizio di punti 12 da far valere nei prossimi aggiornamenti delle GPS. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza: accerta il diritto di a ricevere un incarico di supplenza al termine Parte_1 delle attività didattiche (30/06/2022) per l'anno scolastico 2021/2022 sul posto comune nella scuola secondaria primo o di secondo grado classi di concorso A020, ADSS e ADMM e per l'effetto condanna il appellato ad attribuire all'appellante il punteggio di servizio di CP_1 punti 12 da far valere nei prossimi aggiornamenti delle GPS e a risarcire il danno quantificato nella misura di tutte le retribuzioni non corrisposte dal 23 novembre 2021 al 30/6/2022, pari ad € 10.750,70, previa detrazione di quanto percepito per l'incarico di supplenza breve dall'8.3.2022 al 8.6.2022 condanna il appellato alla refusione delle spese lite che si liquidano quanto CP_1 al primo grado in € 2.200,00 e quanto al secondo grado in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 23/10/2025 La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
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