Sentenza 4 dicembre 2025
Decreto presidenziale 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2022, proposto da
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Lagreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Lama di Cervo in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato TO NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Altamura, corso Federico II di Svevia n.94;
per l'accertamento
dell'obbligo del consorzio “Lama di Cervo” di corrispondere il costo delle opere di ampliamento della fognatura nera, nonchè di realizzazione della condotta premente e dell'impianto di sollevamento su via Grottole nell'abitato di Altamura, opere approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 1191 del 31.12.1998, approvativa del progetto esecutivo;
e per la conseguente condanna
del consorzio intimato al pagamento a tale titolo, in favore del comune di Altamura, della somma di € 40.935,11 (quarantamilanovecentotrentacinque//11), oltre interessi legali, nonchè svalutazione monetaria dalla data di approntamento del rendiconto (ovvero di relativa approvazione) sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Lama di Cervo in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12.11.2025 la dott.ssa RÈ ZO e uditi per le parti i difensori TO NI per la parte resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Altamura agisce per la condanna del Consorzio “Lama di Cervo”, odierno resistente, al pagamento della somma in epigrafe indicata, pari alla quota di spettanza di quest’ultimo, relativa ai lavori di ampliamento della fognatura nera, nonché di realizzazione della condotta premente e dell’impianto di sollevamento su via Grottole, come da progetto esecutivo approvato con d. G.C. n.1191/1998.
Per migliore comprensione delle vicende che hanno preceduto l’odierno giudizio, mette conto evidenziare che, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari (sez. di Altamura, poi soppressa alla data di pronuncia della sentenza civile), il Consorzio odierno resistente ha citato in giudizio (R.G. n.226/2008) il Comune di Altamura per il pagamento di euro 147.531,51 a titolo di spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (di spettanza comunale) a scomputo degli oneri da versarsi.
In quel giudizio l’Ente comunale ha spiegato domanda riconvenzionale per la causale in epigrafe indicata.
Con sentenza n.3724/2021 (che il Comune indica depositata il 21.10.2021) il Tribunale di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda riconvenzionale, presentata dal Comune di Altamura, assegnandogli termini di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento, per la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione .
Con ricorso notificato il 25.2.2022 e dep. il 9.3.2022 il Comune di Altamura ha, quindi, agito in riassunzione.
Infine, all’udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, non può essere accolta l’istanza di rinvio formulata dalla difesa comunale.
L’odierno giudizio, infatti, oltre ad essere risalente nel tempo, proviene da precedente rinvio disposto a seguito dell’istanza in data 4.2.2025, formulata dalla difesa del Consorzio resistente che ha condotto a differire l’udienza del 5.2.2025 a quella odierna.
Esigenze di pronta definizione della controversia, ispirate al principio del giusto processo, unitamente alla circostanza che la richiesta di rinvio (motivata in ragione di indisposizione per motivi di salute del difensore per giorni 3) non indica le ragioni per cui non è percorribile la sostituzione in udienza ovvero la predisposizione di note di udienza (tardive sono quelle del 13.11.2025, versate in atti dopo il passaggio in decisione), escludono che il giudizio possa essere ulteriormente differito.
La causa, quindi, va scrutinata.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva per non aver sottoscritto il piano di lottizzazione e la relativa convenzione (sottoscritta in proprio ed in qualità di proprietario dal presidente dell’odierno Consorzio).
In proposito giova evidenziare che essa è compiutamente confutata dall’argomentazione espressa nella replica comunale del 3.1.2025 con la quale si è posto in evidenza che l’odierno resistente ha agito in giudizio dinanzi al giudice civile reclamando la propria pretesa proprio in qualità di titolare attivo della posizione scaturente dalla convenzione (ed in particolare dall’art.3) di cui oggi declina la sottoscrizione e la conseguente titolarità.
L’eccezione così formulata si manifesta, oltre che infondata nel merito e confutata dallo stesso pregresso comportamento processuale del Consorzio, contraria a buona fede.
Nel merito il ricorso è fondato.
Come ha avuto modo di osservare la Sezione con le decisioni nn. 466; 1287 e 1288 del 2017 (tutte rimaste inappellate), cui il Collegio intende dare continuità, dalla documentazione versata in atti risulta che il Consorzio è già servito dalle opere di cui innanzi, cosicché è certamente tenuto a sopportarne –in parte qua – i costi, secondo quanto espressamente quanto previsto dalla d.G.C. n.1191/98.
Tale previsione trova, d’altronde, il proprio presupposto di fondo nel principio di ordine generale per cui la Repubblica “richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà … economica e sociale (cfr. art. 2 Cost.): e se è vero che a sensi dell’art. 23 Cost. “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, la giustificazione di tale riserva relativa di legge ben può essere costituita, nella specie, dal principio di ordine generale che obbliga colui che si arricchisce senza giusta causa a indennizzare colui che ha sopportato la diminuzione patrimoniale (cfr. art. 2041 c.c.)” –, TAR Veneto, sez. I, sent. 4.4.2011 n. 559.
Diversamente, sarebbe consentito ai lottizzanti nel cui interesse sono state realizzate le opere per le quali è causa, di arricchirsi senza “giusta causa” nei confronti della generalità dell’utenza.
Per le suesposte ragioni, va dichiarato l’obbligo del Consorzio “Lama di Cervo” di versare al Comune di Altamura l’importo di € 40.935,11 (quarantamilanovecentotrentacinque//11), maggiorato degli interessi in misura legale (senza rivalutazione, trattandosi di debito di valuta) a far data dal 26.5.2006 (data della notifica della prima richiesta di pagamento) fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Consorzio “Lama di Cervo” al pagamento, in favore del Comune di Altamura, della somma di € 40.935,11 (quarantamilanovecentotrentacinque//11), oltre interessi, come specificato in parte motiva.
Condanna il Consorzio resistente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Altamura che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12.11.2025 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
RÈ ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RÈ ZO | VI LA |
IL SEGRETARIO