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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11218 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21466/2021, promossa da:
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 134/c, presso lo studio degli Avvocati
AB Di NO e ND ER che la rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ex art 83 c.p.c.;
attrice;
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_2
RA EG n. 16, presso lo Studio dell'Avv. Sabina Lorenzelli che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato ex art. 83
c.p.c.;
convenuta;
NONCHE'
Dott. Controparte_3
contumace.
1 OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 12/3/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/3/2021, vocava in giudizio Parte_1
che gestisce la , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_4
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto intercorso tra l'attrice e nella sua qualità Controparte_1
di Società incaricata della gestione della ”, in persona dell'Amministratore Controparte_4
pro tempore, per il grave inadempimento di quest'ultima e per l'effetto condannare CP_1
nella sua qualità di Società incaricata della gestione della , in
[...] Controparte_4
persona dell'Amministratore pro tempore, alla restituzione della somma di € 12.052,17 corrisposta dall'attrice a titolo di spese mediche;
- sempre in via principale, condannare nella sua qualità di Società incaricata Controparte_1
della gestione della , in persona dell'Amministratore pro tempore, a CP_4 Controparte_4
risarcire l'attrice dei danni tutti dalla stessa subiti e subendi, come meglio sopra individuati, e pari a complessivi € 67.861,71, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, accertato comunque l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
nella sua qualità di Società incaricata della gestione della , in persona CP_4 Controparte_4
dell'Amministratore pro tempore, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, come sopra quantificati;
2 - in via ulteriormente subordinata, accertati gli estremi della colpa aquiliana di Controparte_1
nella sua qualità di Società incaricata della gestione della , in persona Controparte_4
dell'Amministratore pro tempore, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, come sopra quantificati.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre forfait 15%, Iva e Cpa, ai sensi del D.M.
55/14”.
Deduceva l'istante che in data 19 gennaio 2018, presso la casa di Cura “ ”, si CP_4
sottoponeva ad una visita ginecologica di routine, con esame ecografico transvaginale, dal quale emergeva la presenza di “…raccolta saccata della parete vaginale destra di mm 42X28 a contenuto finemente corpus colato come da raccolta ematica, ad indicazione chirurgica”. Le veniva pertanto consigliato di procedere all'asportazione della predetta neoformazione.
In data 27/02/2018, presso la medesima di Cura, nel corso del programmato intervento CP_4
chirurgico per rimuovere la cisti vaginale ed in particolare nel tentativo di sbrigliamento aderenziale della cisti stessa dalla parete vescicale, i medici ponevano in essere manovre incongrue che causavano una soluzione di continuo (2 cm) tra la vagina e la vescica che non riuscivano a suturare validamente.
Si rendeva necessario un ricovero ordinario per complicanza post-operatoria a seguito di “cisti vaginale complicata” e la rimaneva ricoverata fino alla data del 12 marzo 2018. Pt_1
In data 9 aprile veniva ricoverata di nuovo presso ove veniva sottoposta il giorno CP_4
successivo ad intervento chirurgico per “fistola vescico e uretrovaginale” e, in data 28 aprile
2018, veniva dimessa con diagnosi di “riparazione fistola vescico-vaginale”.
In seguito ai predetti interventi lamentava per circa un anno costanti e gravissimi disturbi algici e disfunzionali a carattere genito-urinario soffrendo di perdite continue di urina, di dispareunia, di stranguria e di tenesmo.
Si rivolgeva pertanto in data 16 febbraio 2019 alle cure della ove veniva Controparte_5
sottoposta nuovamente ad intervento di riparazione della fistola vescico-vaginale.
3 Lamentava che in conseguenza dei numerosi interventi chirurgici subiti e dei connessi disturbi soffre di una grave sindrome ansioso-depressiva, per la quale è attualmente in cura presso medico specialista.
Deduceva altresì che l'intervento del 27 febbraio 2018 era stato caratterizzato da gravi profili di negligenza, imperizia e/o imprudenza, tali da determinare a carico della clinica un'evidente responsabilità professionale, avente natura contrattuale. In particolare, nel corso dell'intervento di exeresi chirurgica della raccolta saccata vaginale destra, erano state effettuate manovre incongrue che avevano creato una soluzione di continuo di 2 cm. tra vagina e vescica che non era stata saturata validamente.
A seguito di tali errate manovre l'attrice lamentava postumi invalidanti nella misura del 15% I.P. come danno biologico, oltre ITA gg. 40; ITP al 50% gg. 365.
In data 12.10.20, su invito di parte attrice, veniva esperita la procedura di mediazione assistita con esito negativo.
-----------------
Con comparsa del 1/1/2021 si costituiva in giudizio che così concludeva: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ritenuta la mancanza di responsabilità della convenuta per l'evento dannoso dedotto in giudizio, in via preliminare: provvedere con decreto, a mente dell'art. 269 c.p.c., allo spostamento della prima udienza e alla fissazione della nuova udienza per consentire la chiamata in causa del Dott.
(C.F. , residente in [...], CAP. Controparte_3 C.F._1
00178, nel rispetto di termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_6
, perché inammissibile e infondata in fatto e/o in diritto, oltre che non provata sia
[...]
sull'esistenza del nesso causale con l'evento per cui è causa, sia sul quantum;
in via subordinata, e salvo gravame, nel denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere provata la sussistenza del danno e la sua imputabilità in tutto e/o in parte alla Società convenuta, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, nei limiti della sua quota, escluso ogni vincolo di solidarietà passiva con il Dott. ; ed in accoglimento dell'azione di regresso e/o di rivalsa che si Controparte_3
4 propone con il presente atto, condannare il Dott. a pagare direttamente Controparte_3
alla parte attrice le somme a quest'ultima eventualmente dovute, derivanti dai fatti per cui è causa, ovvero a ripetere alla Società convenuta le medesime somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere a parte attrice. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Eccepiva preliminarmente la convenuta la genericità dell'avversa domanda stante la mancanza di una chiara esplicitazione degli elementi di fatto e di diritto su cui viene fondata la pretesa.
Evidenziava che quale titolare della , non era incorsa in Controparte_1 Controparte_4
alcun inadempimento connesso ai suoi obblighi specifici ed anzi risultava che nell'ambito della struttura sanitaria fosse stata prestata la dovuta assistenza, anche informativa, alla Sig.ra in occasione di entrambi i ricoveri, approntando tutti i mezzi idonei ed il personale Pt_1
necessario, all'uopo qualificato;
mentre al contrario, non era in alcun modo dimostrato che le lesioni lamentate dalla parte attrice fossero in alcun modo riconducibili ad imprudenza, imperizia e negligenza del personale medico e/o paramedico intervenuto, difettando in definitiva il presupposto del rapporto causale tra l'evento dannoso dedotto in giudizio e l'asserita condotta colposa del personale medico della struttura sanitaria.
Quanto alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, non si verteva in materia di contratti a prestazioni corrispettive né di fatto illecito ex art. 2043 c.c., ma di fattispecie atipica di contatto sociale derivante da un obbligo legale posto a carico della struttura sanitaria di effettuare cure mediche e chirurgiche e prestazioni alberghiere che non erano mai venute meno.
La richiesta risarcitoria era inoltre sproporzionata nel quantum.
In ogni caso essa aveva diritto di rivalersi in via di regresso o di rivalsa nei confronti CP_1
del dott. , medico specialista scelto dalla paziente e chirurgo operatore che Controparte_3
aveva posto in essere l'intervento.
-------------------
Autorizzata la chiamata del terzo, il Dott. , pur ritualmente citato, non si Controparte_3
costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 16/1/2023.
5 Depositate le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., si disponeva CTU sulla persona dell'attrice all'esito della quale venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12/3/2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La ha spiegato domanda con cui fa valere la responsabilità contrattuale della società Pt_1
he è titolare e gestisce la . Controparte_1 Controparte_4
Ai sensi dell'art. 7 della legge n.24 del 2017 la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari, il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass.
26.5.2021,n.14702, Cass.30.02.2021,n.4864, Cass.11.11.2019,n.28991, Ord. 27142 21.10.24).
Ebbene, il collegio peritale, composto dai dott.ri (medico legale) e Persona_1 Persona_2
(ginecologo), ha accertato, con relazione approfondita e ampiamente motivata, la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari della e la fistola vescico Controparte_4
6 uretro - vaginale riportata dalla e di postumi diversi da quelli normalmente Pt_1
ricollegabili al trattamento cui si è sottoposta l'istante (intervento per la rimozione di una cisti vaginale), consistenti nella medesima fistola vescico-vaginale poi emendata e in un esito cicatriziale a carico della parete addominale aggiuntivo necessario per la sua correzione.
La convenuta invece non ha assolto l'onere probatorio che su di essa gravava, non avendo dimostrato l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.
Risultano piuttosto dalla C.T.U. profili di colpa imputabili ai sanitari della struttura, a cominciare dalle modalità di compilazione della cartella clinica, la cui carenza e scarsa precisione sono state stigmatizzate dai consulenti tecnici, che hanno incontrato notevole difficoltà nella ricostruzione di quanto accaduto.
Rimarca anzitutto il Collegio peritale come appaia quantomeno “inconsueta” l'incisione circolare della cisti in luogo di una classica incisione longitudinale, così come inutile e dannoso
è stato ritenuto il tentativo di rimuovere il pericistio adeso alla parete vescicale. Incidentalmente viene sottolineato – non costituendo la circostanza oggetto di censura da parte dell'attrice – che nessun frammento della neoformazione è stato prelevato, né inviato ad un patologo per il suo esame, sicché nulla è dato sapere in merito alla natura eziopatogenetica del suo contenuto.
Nella relazione si evidenzia poi come la fistola vescicovaginale si sia formata in seguito alla riparazione della lesione iatrogena di 2 centimetri della parete vescicale, sollevandosi peraltro notevoli perplessità in merito alla omessa richiesta di consulenza urologica per la programmazione di una strategia terapeutica immediata volta a riparare il danno.
Sempre avuto riguardo al primo ricovero, appare incongrua la decisione di applicare il catetere di
FO per poi rimuoverlo e quindi riapplicarlo in momenti non ben descritti nella cartella clinica, nonché la decisione di procedere ad una ginnastica vescicale in luogo dell'applicazione del catetere per tre settimane a decompressione della vescica nel tentativo di ottenere una guarigione spontanea.
Quanto poi al secondo intervento eseguito sempre presso la struttura di , il collegio CP_4
peritale ha censurato l'intempestività del medesimo, in quanto effettuato circa un mese e mezzo dopo la lesione vescicale, ovvero nel momento meno opportuno e destinato al fallimento. Infatti,
7 l'opzione chirurgica, secondo la letteratura scientifica, doveva avvenire o nell'immediato oppure solo alcuni mesi dopo l'insorgenza della lesione, atteso che i processi tissutali flogistici e riparativi, quando già iniziati, inficiano anche la migliore tecnica riparatoria.
In conclusione, i consulenti hanno ritenuto sussistenti delle criticità nella gestione clinico- specialistica della paziente (errore iatrogeno con conseguente lesione della vescica nell'esecuzione del primo intervento, erronea gestione nel post-operatorio, intempestività del secondo intervento, con suo conseguente fallimento) che sono causalmente riconducibili alla menomazione riportata dalla donna.
In particolare, l'attrice in seguito agli errati trattamenti ha inizialmente riportato una fistola vescico uretro vaginale che è stata definitivamente riparata in seguito all'intervento del
16/2/2019 presso la difatti non vi è documentazione successiva al ricovero di Controparte_5
febbraio 2019 che documenti e dimostri la persistenza di eventuali problematiche funzionali, né sono allegate altre conseguenze.
Non risulta peraltro documentata la sindrome depressiva che la perizianda avrebbe sviluppato in seguito all'evento e per la quale starebbe seguendo un trattamento psicoterapico.
--------------------
Ciò posto, va detto che l'attrice, pur avendo chiesto la “risoluzione del contratto d'opera intellettuale” per grave inadempimento, ha in realtà domandato, “in via restitutoria”, la rifusione di spese mediche relative all'intervento successivo e risolutivo effettuato presso la CP_5
gli esborsi relativi alla riabilitazione. Dunque in effetti non vi è domanda di risoluzione del
[...]
contratto di spedalità intervenuto con la , ma unicamente di rimborso di Controparte_4
spese resesi necessarie a seguito dei due interventi ivi eseguiti.
Liquidazione dei danni
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, quello non patrimoniale, facendo applicazione delle tabelle micropermanenti di cui al D.M. 16/10/2023 del Ministero delle
Imprese, può essere così liquidato:
- Danno biologico 6% (età al momento del fatto 40) = € 8.213,00
8 - ITA giorni 40 = (54,80 x 40)= € 2192,00
- ITP al 50% giorni 100 = ( 54,80 x 100 / 2) = € 2740,00
- TOT= euro 13.145,00
Non può riconoscersi la chiesta personalizzazione in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio particolare rispetto a quello subito da una qualunque altra persona affetta dallo stesso grado di lesione;
ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione,
“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis, Cass. 07/05/2018, n.10912; 30/10/2018, n.27482).
Ed ancora: Le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 751372018).
Quanto al danno patrimoniale, le spese di cura sostenute dall'attrice in conseguenza del danno patito e ritenute rimborsabili dai CC.TT.UU. ammontano ad € 11.434,54.
Pertanto il danno (patrimoniale + non patrimoniale) ammonta a complessivi € 24.580,00.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
9 Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Azione di rivalsa
La domanda di rivalsa esercitata dalla nei confronti del dott. Controparte_1 Controparte_3
, chirurgo che ha eseguito gli interventi, va accolta nei seguenti termini.
[...]
Secondo giurisprudenza consolidata, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine alla colpa grave nella quale è incorso l'operatore in entrambi gli interventi, per i profili già sopra evidenziati dal collegio peritale e che il Tribunale condivide. Né risulta uno scostamento notevole del dal programma di tutela della CP_3
salute oggetto dell'obbligazione della casa di cura, tale da consentire di ascrivergli in via esclusiva la responsabilità del pregiudizio arrecato alla signora . Pertanto, la rivalsa Pt_1
promossa dalla struttura convenuta nei confronti del medico va accolta nella misura del 50% del 10 danno arrecato alla paziente, restando il residuo 50% a carico di in ragione del rischio CP_4
d'impresa.
Spese processuali
Le spese di giudizio vanno poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza.
Nulla per spese nei rapporti tra e il dott. , stante la contumacia CP_1 Controparte_3
di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Accerta e dichiara l'inadempimento della in relazione alla relazione di Controparte_1
cura intervenuta con la sig.ra (interventi chirurgici del 27 febbraio e 9 Parte_1
aprile 2018) e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo risarcitorio, dell'importo di € 24.580,00 oltre interessi legali come da parte motiva;
- In accoglimento parziale della domanda di rivalsa esperita dalla convenuta nei confronti del Dott. , condanna quest'ultimo a rifondere alla il Controparte_3 Controparte_1
50% delle somme che la società verserà alla sig.ra in esecuzione della presente Pt_1
sentenza;
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Nulla per spese del giudizio nei rapporti tra e il Dott. . Controparte_1 CP_3
Roma li, 25 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
11
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21466/2021, promossa da:
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 134/c, presso lo studio degli Avvocati
AB Di NO e ND ER che la rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ex art 83 c.p.c.;
attrice;
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'Amministratore Unico elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_2
RA EG n. 16, presso lo Studio dell'Avv. Sabina Lorenzelli che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato ex art. 83
c.p.c.;
convenuta;
NONCHE'
Dott. Controparte_3
contumace.
1 OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 12/3/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/3/2021, vocava in giudizio Parte_1
che gestisce la , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_4
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto intercorso tra l'attrice e nella sua qualità Controparte_1
di Società incaricata della gestione della ”, in persona dell'Amministratore Controparte_4
pro tempore, per il grave inadempimento di quest'ultima e per l'effetto condannare CP_1
nella sua qualità di Società incaricata della gestione della , in
[...] Controparte_4
persona dell'Amministratore pro tempore, alla restituzione della somma di € 12.052,17 corrisposta dall'attrice a titolo di spese mediche;
- sempre in via principale, condannare nella sua qualità di Società incaricata Controparte_1
della gestione della , in persona dell'Amministratore pro tempore, a CP_4 Controparte_4
risarcire l'attrice dei danni tutti dalla stessa subiti e subendi, come meglio sopra individuati, e pari a complessivi € 67.861,71, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, accertato comunque l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
nella sua qualità di Società incaricata della gestione della , in persona CP_4 Controparte_4
dell'Amministratore pro tempore, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, come sopra quantificati;
2 - in via ulteriormente subordinata, accertati gli estremi della colpa aquiliana di Controparte_1
nella sua qualità di Società incaricata della gestione della , in persona Controparte_4
dell'Amministratore pro tempore, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, come sopra quantificati.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre forfait 15%, Iva e Cpa, ai sensi del D.M.
55/14”.
Deduceva l'istante che in data 19 gennaio 2018, presso la casa di Cura “ ”, si CP_4
sottoponeva ad una visita ginecologica di routine, con esame ecografico transvaginale, dal quale emergeva la presenza di “…raccolta saccata della parete vaginale destra di mm 42X28 a contenuto finemente corpus colato come da raccolta ematica, ad indicazione chirurgica”. Le veniva pertanto consigliato di procedere all'asportazione della predetta neoformazione.
In data 27/02/2018, presso la medesima di Cura, nel corso del programmato intervento CP_4
chirurgico per rimuovere la cisti vaginale ed in particolare nel tentativo di sbrigliamento aderenziale della cisti stessa dalla parete vescicale, i medici ponevano in essere manovre incongrue che causavano una soluzione di continuo (2 cm) tra la vagina e la vescica che non riuscivano a suturare validamente.
Si rendeva necessario un ricovero ordinario per complicanza post-operatoria a seguito di “cisti vaginale complicata” e la rimaneva ricoverata fino alla data del 12 marzo 2018. Pt_1
In data 9 aprile veniva ricoverata di nuovo presso ove veniva sottoposta il giorno CP_4
successivo ad intervento chirurgico per “fistola vescico e uretrovaginale” e, in data 28 aprile
2018, veniva dimessa con diagnosi di “riparazione fistola vescico-vaginale”.
In seguito ai predetti interventi lamentava per circa un anno costanti e gravissimi disturbi algici e disfunzionali a carattere genito-urinario soffrendo di perdite continue di urina, di dispareunia, di stranguria e di tenesmo.
Si rivolgeva pertanto in data 16 febbraio 2019 alle cure della ove veniva Controparte_5
sottoposta nuovamente ad intervento di riparazione della fistola vescico-vaginale.
3 Lamentava che in conseguenza dei numerosi interventi chirurgici subiti e dei connessi disturbi soffre di una grave sindrome ansioso-depressiva, per la quale è attualmente in cura presso medico specialista.
Deduceva altresì che l'intervento del 27 febbraio 2018 era stato caratterizzato da gravi profili di negligenza, imperizia e/o imprudenza, tali da determinare a carico della clinica un'evidente responsabilità professionale, avente natura contrattuale. In particolare, nel corso dell'intervento di exeresi chirurgica della raccolta saccata vaginale destra, erano state effettuate manovre incongrue che avevano creato una soluzione di continuo di 2 cm. tra vagina e vescica che non era stata saturata validamente.
A seguito di tali errate manovre l'attrice lamentava postumi invalidanti nella misura del 15% I.P. come danno biologico, oltre ITA gg. 40; ITP al 50% gg. 365.
In data 12.10.20, su invito di parte attrice, veniva esperita la procedura di mediazione assistita con esito negativo.
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Con comparsa del 1/1/2021 si costituiva in giudizio che così concludeva: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ritenuta la mancanza di responsabilità della convenuta per l'evento dannoso dedotto in giudizio, in via preliminare: provvedere con decreto, a mente dell'art. 269 c.p.c., allo spostamento della prima udienza e alla fissazione della nuova udienza per consentire la chiamata in causa del Dott.
(C.F. , residente in [...], CAP. Controparte_3 C.F._1
00178, nel rispetto di termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_6
, perché inammissibile e infondata in fatto e/o in diritto, oltre che non provata sia
[...]
sull'esistenza del nesso causale con l'evento per cui è causa, sia sul quantum;
in via subordinata, e salvo gravame, nel denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere provata la sussistenza del danno e la sua imputabilità in tutto e/o in parte alla Società convenuta, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, nei limiti della sua quota, escluso ogni vincolo di solidarietà passiva con il Dott. ; ed in accoglimento dell'azione di regresso e/o di rivalsa che si Controparte_3
4 propone con il presente atto, condannare il Dott. a pagare direttamente Controparte_3
alla parte attrice le somme a quest'ultima eventualmente dovute, derivanti dai fatti per cui è causa, ovvero a ripetere alla Società convenuta le medesime somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere a parte attrice. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Eccepiva preliminarmente la convenuta la genericità dell'avversa domanda stante la mancanza di una chiara esplicitazione degli elementi di fatto e di diritto su cui viene fondata la pretesa.
Evidenziava che quale titolare della , non era incorsa in Controparte_1 Controparte_4
alcun inadempimento connesso ai suoi obblighi specifici ed anzi risultava che nell'ambito della struttura sanitaria fosse stata prestata la dovuta assistenza, anche informativa, alla Sig.ra in occasione di entrambi i ricoveri, approntando tutti i mezzi idonei ed il personale Pt_1
necessario, all'uopo qualificato;
mentre al contrario, non era in alcun modo dimostrato che le lesioni lamentate dalla parte attrice fossero in alcun modo riconducibili ad imprudenza, imperizia e negligenza del personale medico e/o paramedico intervenuto, difettando in definitiva il presupposto del rapporto causale tra l'evento dannoso dedotto in giudizio e l'asserita condotta colposa del personale medico della struttura sanitaria.
Quanto alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, non si verteva in materia di contratti a prestazioni corrispettive né di fatto illecito ex art. 2043 c.c., ma di fattispecie atipica di contatto sociale derivante da un obbligo legale posto a carico della struttura sanitaria di effettuare cure mediche e chirurgiche e prestazioni alberghiere che non erano mai venute meno.
La richiesta risarcitoria era inoltre sproporzionata nel quantum.
In ogni caso essa aveva diritto di rivalersi in via di regresso o di rivalsa nei confronti CP_1
del dott. , medico specialista scelto dalla paziente e chirurgo operatore che Controparte_3
aveva posto in essere l'intervento.
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Autorizzata la chiamata del terzo, il Dott. , pur ritualmente citato, non si Controparte_3
costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 16/1/2023.
5 Depositate le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., si disponeva CTU sulla persona dell'attrice all'esito della quale venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12/3/2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La ha spiegato domanda con cui fa valere la responsabilità contrattuale della società Pt_1
he è titolare e gestisce la . Controparte_1 Controparte_4
Ai sensi dell'art. 7 della legge n.24 del 2017 la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari, il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass.
26.5.2021,n.14702, Cass.30.02.2021,n.4864, Cass.11.11.2019,n.28991, Ord. 27142 21.10.24).
Ebbene, il collegio peritale, composto dai dott.ri (medico legale) e Persona_1 Persona_2
(ginecologo), ha accertato, con relazione approfondita e ampiamente motivata, la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari della e la fistola vescico Controparte_4
6 uretro - vaginale riportata dalla e di postumi diversi da quelli normalmente Pt_1
ricollegabili al trattamento cui si è sottoposta l'istante (intervento per la rimozione di una cisti vaginale), consistenti nella medesima fistola vescico-vaginale poi emendata e in un esito cicatriziale a carico della parete addominale aggiuntivo necessario per la sua correzione.
La convenuta invece non ha assolto l'onere probatorio che su di essa gravava, non avendo dimostrato l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.
Risultano piuttosto dalla C.T.U. profili di colpa imputabili ai sanitari della struttura, a cominciare dalle modalità di compilazione della cartella clinica, la cui carenza e scarsa precisione sono state stigmatizzate dai consulenti tecnici, che hanno incontrato notevole difficoltà nella ricostruzione di quanto accaduto.
Rimarca anzitutto il Collegio peritale come appaia quantomeno “inconsueta” l'incisione circolare della cisti in luogo di una classica incisione longitudinale, così come inutile e dannoso
è stato ritenuto il tentativo di rimuovere il pericistio adeso alla parete vescicale. Incidentalmente viene sottolineato – non costituendo la circostanza oggetto di censura da parte dell'attrice – che nessun frammento della neoformazione è stato prelevato, né inviato ad un patologo per il suo esame, sicché nulla è dato sapere in merito alla natura eziopatogenetica del suo contenuto.
Nella relazione si evidenzia poi come la fistola vescicovaginale si sia formata in seguito alla riparazione della lesione iatrogena di 2 centimetri della parete vescicale, sollevandosi peraltro notevoli perplessità in merito alla omessa richiesta di consulenza urologica per la programmazione di una strategia terapeutica immediata volta a riparare il danno.
Sempre avuto riguardo al primo ricovero, appare incongrua la decisione di applicare il catetere di
FO per poi rimuoverlo e quindi riapplicarlo in momenti non ben descritti nella cartella clinica, nonché la decisione di procedere ad una ginnastica vescicale in luogo dell'applicazione del catetere per tre settimane a decompressione della vescica nel tentativo di ottenere una guarigione spontanea.
Quanto poi al secondo intervento eseguito sempre presso la struttura di , il collegio CP_4
peritale ha censurato l'intempestività del medesimo, in quanto effettuato circa un mese e mezzo dopo la lesione vescicale, ovvero nel momento meno opportuno e destinato al fallimento. Infatti,
7 l'opzione chirurgica, secondo la letteratura scientifica, doveva avvenire o nell'immediato oppure solo alcuni mesi dopo l'insorgenza della lesione, atteso che i processi tissutali flogistici e riparativi, quando già iniziati, inficiano anche la migliore tecnica riparatoria.
In conclusione, i consulenti hanno ritenuto sussistenti delle criticità nella gestione clinico- specialistica della paziente (errore iatrogeno con conseguente lesione della vescica nell'esecuzione del primo intervento, erronea gestione nel post-operatorio, intempestività del secondo intervento, con suo conseguente fallimento) che sono causalmente riconducibili alla menomazione riportata dalla donna.
In particolare, l'attrice in seguito agli errati trattamenti ha inizialmente riportato una fistola vescico uretro vaginale che è stata definitivamente riparata in seguito all'intervento del
16/2/2019 presso la difatti non vi è documentazione successiva al ricovero di Controparte_5
febbraio 2019 che documenti e dimostri la persistenza di eventuali problematiche funzionali, né sono allegate altre conseguenze.
Non risulta peraltro documentata la sindrome depressiva che la perizianda avrebbe sviluppato in seguito all'evento e per la quale starebbe seguendo un trattamento psicoterapico.
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Ciò posto, va detto che l'attrice, pur avendo chiesto la “risoluzione del contratto d'opera intellettuale” per grave inadempimento, ha in realtà domandato, “in via restitutoria”, la rifusione di spese mediche relative all'intervento successivo e risolutivo effettuato presso la CP_5
gli esborsi relativi alla riabilitazione. Dunque in effetti non vi è domanda di risoluzione del
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contratto di spedalità intervenuto con la , ma unicamente di rimborso di Controparte_4
spese resesi necessarie a seguito dei due interventi ivi eseguiti.
Liquidazione dei danni
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, quello non patrimoniale, facendo applicazione delle tabelle micropermanenti di cui al D.M. 16/10/2023 del Ministero delle
Imprese, può essere così liquidato:
- Danno biologico 6% (età al momento del fatto 40) = € 8.213,00
8 - ITA giorni 40 = (54,80 x 40)= € 2192,00
- ITP al 50% giorni 100 = ( 54,80 x 100 / 2) = € 2740,00
- TOT= euro 13.145,00
Non può riconoscersi la chiesta personalizzazione in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio particolare rispetto a quello subito da una qualunque altra persona affetta dallo stesso grado di lesione;
ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione,
“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis, Cass. 07/05/2018, n.10912; 30/10/2018, n.27482).
Ed ancora: Le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 751372018).
Quanto al danno patrimoniale, le spese di cura sostenute dall'attrice in conseguenza del danno patito e ritenute rimborsabili dai CC.TT.UU. ammontano ad € 11.434,54.
Pertanto il danno (patrimoniale + non patrimoniale) ammonta a complessivi € 24.580,00.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
9 Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Azione di rivalsa
La domanda di rivalsa esercitata dalla nei confronti del dott. Controparte_1 Controparte_3
, chirurgo che ha eseguito gli interventi, va accolta nei seguenti termini.
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Secondo giurisprudenza consolidata, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine alla colpa grave nella quale è incorso l'operatore in entrambi gli interventi, per i profili già sopra evidenziati dal collegio peritale e che il Tribunale condivide. Né risulta uno scostamento notevole del dal programma di tutela della CP_3
salute oggetto dell'obbligazione della casa di cura, tale da consentire di ascrivergli in via esclusiva la responsabilità del pregiudizio arrecato alla signora . Pertanto, la rivalsa Pt_1
promossa dalla struttura convenuta nei confronti del medico va accolta nella misura del 50% del 10 danno arrecato alla paziente, restando il residuo 50% a carico di in ragione del rischio CP_4
d'impresa.
Spese processuali
Le spese di giudizio vanno poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza.
Nulla per spese nei rapporti tra e il dott. , stante la contumacia CP_1 Controparte_3
di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Accerta e dichiara l'inadempimento della in relazione alla relazione di Controparte_1
cura intervenuta con la sig.ra (interventi chirurgici del 27 febbraio e 9 Parte_1
aprile 2018) e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo risarcitorio, dell'importo di € 24.580,00 oltre interessi legali come da parte motiva;
- In accoglimento parziale della domanda di rivalsa esperita dalla convenuta nei confronti del Dott. , condanna quest'ultimo a rifondere alla il Controparte_3 Controparte_1
50% delle somme che la società verserà alla sig.ra in esecuzione della presente Pt_1
sentenza;
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Nulla per spese del giudizio nei rapporti tra e il Dott. . Controparte_1 CP_3
Roma li, 25 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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