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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2024, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Giuseppe RI Presidente dr Nicola La Mantia Consigliere dr Marcella Murana Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1199/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Calamoneri;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 P.IVA_3
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 giugno 2024.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2009 il Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, la esponendo che: con CP_1 convenzione n. 617/87, datata 27 ottobre 1988, l'Agenzia per la Promozione dello
Sviluppo del Mezzogiorno aveva affidato ai concessionari per l'Area di Sviluppo Parte_1
Industriale di Siracusa e l'attuazione dell'intervento avente ad oggetto la CP_1
realizzazione delle opere di completamento ed adeguamento funzionale alle esigenze di
Contr protezione civile della viabilità dell di Siracusa, con prescrizione di concedere in appalto i lavori dietro corrispettivo a forfait fisso ed invariabile, salvo eventi di forza maggiore;
con successiva convenzione del 22 febbraio 1989 la convenuta aveva concesso in appalto ad essa attrice l'opera summenzionata per il corrispettivo a forfait di
Lire 58.073.975.000; la consegna del cantiere era avvenuta in data 22 febbraio 1989 e la durata dei lavori era prevista in trenta mesi, mentre in realtà essi si erano protratti per ben diciassette anni sino al 2006; nel corso del rapporto essa attrice aveva iscritto in contabilità numerose riserve, mai riconosciute dalla stazione appaltante.
Chiedeva la condanna della al pagamento degli importi risultanti dalle CP_1 riserve iscritte, per un totale di €. 9.848.260,14, oltre a revisione prezzi, interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale, ed instava per la chiamata in causa della società progettista delle opere, per essere da questa manlevata in caso di Controparte_3
riconoscimento degli importi dovuti sulla base di riserve aventi ad oggetto errori di progettazione.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa si costituiva chiedendo il Controparte_3
rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con sentenza n. 221/2022 del 9 febbraio 2022 il Tribunale adito, parzialmente accogliendo la domanda attrice, condannava la al pagamento, in favore del CP_1
, dell'importo di €. 545.696,55, oltre agli interessi;
rigettava le altre domande Parte_1
proposte dalle parti;
poneva le spese di lite a carico della ad eccezione delle CP_1
2 spese di c.t.u., poste a carico dell'attrice e della convenuta in via solidale.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla base di tre Parte_1
ragioni di censura.
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 giugno 2024, con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia delle appellate, non costituitesi in giudizio nonostante siano state ritualmente chiamate a parteciparvi.
Tanto premesso, occorre rilevare che il primo giudice ha ritenuto di partire da un dato di fatto definito di fondamentale importanza, ovverosia dalla previsione del corrispettivo a forfait e dal contenuto degli artt. 3, 5 e 7 del contratto inter partes, a petto dei quali:
“L'Appaltatore dichiara: di avere preso diretta visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori, di avere preso diretta conoscenza delle condizioni generali e particolari dei luoghi stessi e di averne accertato le condizioni di accesso, di avere esaminato dettagliatamente il progetto esecutivo delle opere valutandone la conformità: con le situazione dei luoghi, con le normative ed i regolamenti applicabili, con le condizioni particolari dell'appalto
“chiavi in mano” per dare le opere finite e funzionali, conseguentemente di accettarlo e farlo proprio a tutti gli effetti, di avere valutato attentamente ogni e qualsiasi onere, rischio, magistero od alea derivante ad esso Appaltatore dalla applicazione delle clausole di cui ai successivi artt. 4 e 5, accettandone fin d'ora tutte le conseguenze – dirette ed indirette – sul prezzo forfettario stabilito, e di esonerare la stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità circa la validità dei dati forniti e la loro interpretazione, avendo l'Appaltatore proceduto, a sua cura e spese, ad effettuare gli accertamenti da esso ritenuti necessari ed utili ad una perfetta realizzazione delle opere e ad una razionale organizzazione del cantiere” (art. 3); “L'Appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi”, riconoscendo “che l'importo forfettario di appalto comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle spese generali di impresa, delle indennità di occupazione definitiva e temporanea di aree comunque occorrenti per l'esecuzione dei lavori, i contributi di eventuale avviamento all'esercizio ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera di cui all'art, 3 della Convenzione 617/87, restando
3 a totale carico dell'Appaltatore ogni maggiore spesa, con espressa esclusione della applicabilità al presente contratto del secondo comma dell'art. 1664 cod. civ. e dell'art.
1467 cod. civ.” (art. 5); “Resta espressamente confermato che ogni ulteriore onere, eccedente l'importo per imprevisti di cui alla convenzione n. 617/87, che dovesse derivare dalle variazioni di cui è cenno, come da ogni altro imprevisto di qualsiasi tipo e natura, farà comunque carico all'Appaltatore, dovendosi escludere – per quanto statuito al precedente art. 5 – che tale onere possa gravare sulla stazione Appaltante. Cioè, ogni maggiore onere ricadrà a carico dell'Appaltatore senza potere costituite motivo per richieste di qualsiasi indennizzo o maggior compenso a suo favore: la non ha alcun obbligo di CP_1 riconoscere spese od oneri a favore dell'Appaltatore che non vengano ad essa riconosciuti dall'ente finanziatore Agenzia Per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno” (art. 7).
In base al dato letterale delle menzionate clausole, il Tribunale ha escluso il riconoscimento delle riserve 1A, 2, 2B, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16 e 17, oggetto del primo motivo di gravame a mezzo del quale l'appellante assume che, pur se nei contratti d'appalto stipulati a corpo il corrispettivo viene stabilito in modo fisso ed invariabile e l'appaltatore si assume l'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renderanno necessari rispetto a quanto previsto nell'offerta, tuttavia, “al fine di preservare l'equilibrio contrattuale, è necessario che l'appaltatore, al momento della stipula del contratto, possa correttamente rappresentarsi tutti gli elementi idonei ad influire sulla previsione di spesa.
Diversamente, non si può ragionevolmente ritenere che la eventuale maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, perché in questo caso verrebbe stravolta la natura stessa del contratto d'appalto, che -come noto- ha natura commutativa
e non aleatoria”.
Assume, inoltre, l'appellante che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui il prezzo convenuto è fisso ed invariabile è applicabile quando siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, solo in tal caso potendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, tenuto conto che, a norma dell'art. 1175 cod. civ., le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo buona fede.
Il motivo non può essere accolto.
L'appellante, infatti, non si confronta con il ragionamento del primo giudice il quale ha escluso il riconoscimento dei maggiori costi affrontati dall'impresa sulla scorta del chiaro
4 contenuto della convenzione fra le parti. Motivazione, questa, in relazione alla quale difetta qualsivoglia censura.
Entrando nel dettaglio, il Tribunale, in ordine alla riserva 1A (con la quale l'appaltatore ha richiesto maggiori compensi per la necessità, emersa in sede di progettazione esecutiva e per effetto dell' “avanzamento tecnologico frattanto intervenuto”
- v. memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 dell'allora attrice - di installare - per le spalle e la pila centrale del viadotto di Augusta – giunti di dilatazione di dimensioni maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto), ha escluso che essa fosse fondata per essere a totale carico dell'appaltatore “gli adeguamenti conseguenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assestamenti o a cambi di tipi strutturali”.
Tuttavia, l'appellante si limita a sostenere che la direzione dei lavori ed il c.t.u. hanno ritenuto che le modifiche fossero state autorizzate dalla committente, senza confrontarsi con la motivazione adottata.
Parimenti il primo giudice ha escluso, restando a carico dell'appaltatore in virtù delle clausole descritte, le lavorazioni dipendenti dagli errori progettuali afferenti la riserva n. 2B
(costi sostenuti a causa di due eventi franosi che avevano interessato la Galleria Sortino, verificatisi a causa delle macroscopiche sviste che hanno sin dall'origine caratterizzato il progetto), la riserva n. 4 (maggiori esborsi dovuti per la posa, nel Viadotto Melilli, di micropali di consolidamento delle fondazioni della spalla “A”, di cui non vi era sentore sulla base dei sondaggi forniti in fase di formulazione dell'offerta), la riserva n. 12 (ristoro delle spese per integrazioni progettuali dovute a vistose carenze del progetto di base con riferimento ai lavori per la realizzazione del lotto Belvedere), la riserva n. 13 (maggiori costi sostenuti per l'esecuzione di varianti al progetto contrattuale ritenute indispensabili per la realizzazione del lotto Belvedere, oltre che per opere eseguite, non quotate nell'estimativo contrattuale, perché necessarie alla funzionalità del progetto o perché indicate negli elaborati progettuali).
Ebbene, l'appellante, al riguardo, si limita a ritenere che tali maggiori oneri non possano essere ricompresi nel corrispettivo a forfait, senza tuttavia censurare la motivazione del Tribunale, che ha richiamato la precisa disposizione contrattuale sopra menzionata.
In relazione alla riserva n. 2 (maggiori costi per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella Galleria Sortino per il comportamento del masso roccioso circostante detta galleria, diverso da quello previsto in progetto e più in generale prevedibile con la ordinaria diligenza, con conseguente maggiore sezione di scavo e di calcestruzzo di rivestimento) e
5 alla riserva n. 3 (maggiori oneri per le lavorazioni nella galleria Cappuccini, ove il comportamento del masso roccioso circostante era significativamente distante da quello messo in conto in sede progettuale, il che aveva comportato una maggiore sezione di scavo e di calcestruzzo di rivestimento) il Tribunale ha ritenuto di escluderne la fondatezza in base al “disposto dell'art. 5 della convenzione del 1989 nella misura in cui ha previsto che “restano a totale carico dell'appaltatore le spese per le campagne geognostiche o geotecniche in corso d'opera, gli adeguamenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assestamenti, accertamenti geognostici od in corso d'opera, rilievi di qualsiasi genere, cambi di tipi strutturali;
gli oneri conseguenti ad eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art. 1664, secondo comma, c.c.”, stante come detto la natura onnicomprensiva del corrispettivo di appalto pattuito tra le parti”.
Epperò, l'appellante si limita a dedurre che trattasi di sorpresa geologica, ignorando il percorso argomentativo del primo giudice.
Il Tribunale ha altresì escluso la debenza di quanto richiesto con la riserva n. 5, avente ad oggetto il rimborso per maggiori costi sostenuti per gli espropri delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, ostandovi “quanto stabilito dall'art. 5 della convenzione del 1989 secondo cui “Infine si precisa espressamente che tutte le operazioni attinenti la disponibilità delle aree interessate ai lavori, ivi comprese le espropriazioni, le occupazioni temporanee e definitive ecc. già previste in progetto o che comunque si rendessero necessarie a qualsiasi titolo, sono a cura e spese dell'Appaltatore.”
Anche sul punto, l'appello omette di confrontarsi con la motivazione adottata.
In merito alla riserva n. 14, il Tribunale ha osservato che “con tale riserva
l'appaltatore ha chiesto il ristoro dei maggiori costi sostenuti in sede di redazione degli elaborati di perizia di variante stilata a seguito del crollo del viadotto Melilli, redazione che acclarava per alcune lavorazioni un notevole aumento delle relative quantità che squilibrava sensibilmente le valutazioni della perizia;
la c.t.u., con motivazione che questo
Giudice condivide, ha disatteso tale ristoro sia per il fatto che l'appaltatore aveva, con la firma del secondo atto di sottomissione del 6 agosto 2001, accettato senza apporre alcuna riserva la perizia di variante nella medesima forma e negli stessi termini economici in cui la stessa era stata approvata in Conferenza di Servizi tra gli enti competenti, sia avuto riguardo alla natura onnicomprensiva del corrispettivo d'appalto divisato in contratto che esclude qualsivoglia ulteriore esborso a carico della Stazione Appaltante”.
6 Tale motivazione non è censurata dall'appellante.
Ancora, la riserva n. 16 non è stata riconosciuta dal Tribunale con la seguente motivazione: “l'appaltatore si è lamentato della mancata contabilizzazione di lavori eseguiti in uscita dalla galleria Sortino resisi necessari in dipendenza di eventi metereologici di eccezionale gravità ed intensità registrati nell'agosto e nel settembre del 2003; il c.t.u. ha negato l'accoglibilità della riserva quanto ai maggiori costi sostenuti dall'appaltatore anche
a causa di inadempienze ritenute dalla Direzione Lavori a quest'ultimo imputabili, quali la mancata realizzazione della pavimentazione bituminosa all'uscita della galleria Sortino, in conseguenza dei ritardi accumulati nella ultimazione dei lavori, ritenendo anche in tal caso che, sulla base dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto, non si era verificata alcuna causa di forza maggiore tale da giustificare il ristoro, mentre, con riferimento alle migliorie apportate con la costruzione delle opere di contenimento della spalla rispetto a quanto previsto nel contratto, il c.t.u. ha riconosciuto il 50 % degli esborsi per complessivi Euro
18.723,29. Il Tribunale però ritiene di non aderire alla tesi del c.t.u. nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del credito nella misura sopra riferita, reputando piuttosto di disattendere anche tale parte della riserva data la onnicomprensività del compenso pattuito tra le parti e la mancata autorizzazione, ad opera della Direzione Lavori, alla realizzazione delle asserite opere di miglioria”.
Difetta, tuttavia, ogni censura da parte dell'appellante.
Infine, il Tribunale ha escluso la fondatezza della riserva n. 17 ritenendo che “con tale ultima riserva l'appaltatore ha rivendicato il rimborso di lavori di ripristino eseguiti in corrispondenza delle pile del viadotto Augusta, ma essa non può essere accolta giusta il disposto dell'art. 5 della Convenzione del 1989 secondo cui “sono interamente a carico dell'Appaltatore gli oneri per la gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale della assegnazione delle opere stesse, nonché ogni eventuale onere di manutenzione e custodia delle opere fino alla loro consegna al destinatario finale delle medesime… nell'ipotesi in cui dovesse risultare che il destinatario finale delle opere non sia il di Siracusa, l'appaltatore si obbliga ad assistere la stazione Controparte_5 appaltante nel porre in essere tutti gli adempimenti richiesti e necessari per l'effettivo trasferimento delle opere”: il fatto poi che il si sia assunto tutti gli oneri Controparte_6 di sorveglianza, manutenzione e gestione del viadotto Augusta non vuol dire che l'onere in questione possa essere addossato alla stazione appaltante, stante il chiaro tenore della disposizione contrattuale sopra menzionata”.
Motivazione, questa, sulla quale l'appello tace.
7 Con il secondo motivo l'appellante deduce che ha errato il Tribunale nel negare il riconoscimento della riserva n. 7.
Al riguardo, il Tribunale ha così ragionato: “con tale riserva l'appaltatore ha contestato il fatto che la direzione lavori, in occasione del crollo dell'impalcato del viadotto
Melilli, verificatosi durante il getto in data 05.02.1991 (n.d. precisamente, in fase di disarmo), che ha causato la morte di tre operai, abbia portato in detrazione tutte le quantità e lavorazioni già contabilizzate sull'errato presupposto dell'erronea attribuzione all'appaltatore della responsabilità di tale sinistro, responsabilità esclusa in sede penale;
il
Tribunale però conferma quanto affermato sul punto dal c.t.u. e nega il riconoscimento di tale riserva per il fatto che “se è vero che dagli atti non emerge alcuna correlazione tra il crollo ed un errore progettuale, non vi è del pari alcun documento che dimostri la estraneità del nella produzione dell'evento calamitoso…”, atteso che Parte_1
soltanto il riconoscimento di una ipotesi di forza maggiore, non acclarata nella presente sede, avrebbe potuto consentire all'impresa, sulla base dell'art. 24 del Capitolato Generale
d'Appalto, il ristoro dei danni subiti. Il c.t.u. ha infine menzionato, quale ulteriore causa ostativa al riconoscimento della riserva, la tardività della sua iscrizione avvenuta dopo la decorrenza del termine di cinque giorni dall'avveramento del danno”.
L'appellante assume: che il Tribunale ha errato nell'applicare l'art. 24 del Capitolato
Generale d'Appalto, rientrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 23 DPR n. 1063/1962; che la controparte non aveva provato che i lavori fossero stati male eseguiti, né che l'opera non fosse utilizzabile, essendo del resto “emerso incontrovertibilmente che l'esponente appaltatore non ha alcuna responsabilità nella causazione del crollo”.
Sotto altro profilo, l'appellante censura la ritenuta tardività della riserva, sia in relazione alla non applicabilità dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto che alla mancata proposizione dell'eccezione della controparte.
Osserva in primo luogo la Corte che la questione della non utilizzabilità dell'opera è nuova e non può essere esaminata, avendo parte attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dedotto esclusivamente la propria mancanza di responsabilità nell'evento.
Per il resto, correttamente il primo giudice ha inquadrato la questione nell'alveo dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto, esulando del tutto la fattispecie dal richiamato art. 23 DPR 1063/1962, il quale riguarda la demolizione delle opere per imposizione del direttore dei lavori, che abbia erroneamente ritenuto fossero state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi
8 da quelli prescritti.
Il detto crollo, infatti, non è consistito nella volontaria demolizione ordinata dal direttore dei lavori.
Rimane dunque a carico dell'appaltatore la prova della forza maggiore, che nel caso di specie difetta del tutto, anche solo nella allegazione specifica del fatto.
Ciò vale anche ove si considerasse che la controparte non ha svolto tempestiva eccezione di tardività della riserva che, all'opposto, è stata sollevata nella comparsa di risposta con riferimento a tutte le riserve iscritte.
Con il terzo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento della riserva n. 15.
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “con tale riserva l'appaltatore ha invocato il pagamento degli interessi per il ritardo nella erogazione degli acconti del corrispettivo secondo le modalità previste dall'art. 13 della Convenzione del 1989: ad onta del tenore dell'art. 5 della predetta convenzione invocato dalla parte convenuta secondo CP_1 cui “sono interamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri subiti per ritardi nei pagamenti provocati da ritardi da parte dell nei pagamento Parte_2 nei confronti della (con conseguente esclusione dell'applicazione degli artt. 35 e 36 CP_1 del capitolato generale approvato con D.P.R.16.07.1962 n. 1063)”, ad avviso di chi scrive, concordemente con quanto ritenuto sul punto dal c.t.u., la riserva va riconosciuta in favore dell'appaltatore per il semplice fatto che la non ha provato che il ritardo dei CP_1 pagamenti corrisposti all'appaltatore sia dipeso a sua volta da ritardi imputabili all
[...]
; la riserva va però riconosciuta nell'importo di Euro 160.101,64 atteso Parte_2 che il si era obbligato, con l'atto aggiuntivo stipulato in data 3 marzo Parte_1
1993 (per reperire il quale si veda il doc. n. 5 fascicolo parte attrice Controparte_7
) a non chiedere, in aggiunta a quanto maturato per interessi e/o per revisione
[...]
prezzi alla data del predetto atto, ulteriori compensi per interessi e/o revisione prezzi oltre la somma disponibile calcolata appunto in Euro 160.101,64”.
Ora, l'appellante sostiene che: la rinuncia al diritto fatto valere, contenuta nell'atto aggiuntivo del 3 marzo 1993, costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, che il giudice non poteva rilevare d'ufficio, ma che avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita dalla controparte;
in ogni caso, la clausola indicata è nulla perché “Si tratterebbe, infatti, di una rinunzia preventiva a domandare importi sopra una certa soglia (€
160.101,64) senza contestualmente ancorare tale rinuncia ai tempi (determinati o da determinare da parte di un terzo) entro i quali avrebbe dovuto provvedere al CP_1
pagamento della sorte capitale dovuta.
9 In altri termini, la clausola in commento, oltre che indeterminata ed indeterminabile, è meramente potestativa, consentendo alla committente di procrastinare sine die
l'adempimento senza dover subire gli effetti previsti dall'ordinamento per l'inadempimento dell'obbligazione”.
La prima critica non ha pregio, posto che trattasi di questione che ben può essere individuata dal giudice d'ufficio, siccome afferente il potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attrice in base all'interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione e legittimamente acquisiti al processo.
Anche il secondo profilo di censura è infondato.
Dovendosi premettere che l'atto in questione rappresenta una vera e propria transazione, con la quale le parti addivengono a reciproche concessioni, non è ravvisabile la dedotta nullità, nemmeno ove si richiami (circostanza, questa, nella specie non avvenuta) il disposto dell'art. 4 della legge n. 741/1981.
Ed invero, l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità deve essere così riassunto: 1) la L. n. 741 del 1981, art. 4, secondo cui sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, opera con riguardo alle pattuizioni che pongono a carico dell'appaltatore l'osservanza di particolari modalità o di termini dilatori per far valere la propria pretesa creditoria;
nonché relativamente a quelle che, più radicalmente, comportano la rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti dovuti, ancorché l'appalto nel quale la clausola è inserita sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore di detta legge;
2) conseguentemente, il principio della irrinunciabilità di crediti (del genere appunto di quelli relativi ai suindicati interessi), previsto espressamente per legge, vale solo al momento della contrattazione (quando, cioè, si rende necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera); mentre in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione delle parti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica, onde anche in considerazione dell'utilità per entrambe le parti di un atto transattivo, le stesse ben possono rinunciare ad un diritto simile incidendo su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili;
3) in termini simili, del resto, è orientata anche la dottrina, la quale, con specifico riferimento alla rinuncia al diritto agli interessi di cui alla L. n. 741 del 1981, non ha mancato di sottolineare come detta rinuncia si atteggi differentemente a seconda del momento in cui
10 la stessa venga posta in essere: nel senso esattamente che una rinuncia avente ad oggetto il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell'appalto interesse sopra ordinato, ma, al contrario, soddisfa anzi l'interesse al contenimento della spesa pubblica (Cass.
5433/2008; 23006/2007; 22842 e 22843/2007) (v., in tal senso, Cass. n. 3064/2013).
Non deve provvedersi sulle spese del grado, non avendo gli appellati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 221/2022 in data 9 febbraio 2022 del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
30 settembre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Giuseppe RI)
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