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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8165 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35956/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35956 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(c.f , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. rappresentati, assistiti e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5 dall'avv. Euro Moroso, in virtù di delega in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1199 / 2023 r.g. dinanzi al Tribunale di Verbania, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Verbania (VB), Corso Goffredo Mameli n. 47, anche domiciliato agli effetti del presente procedimento presso lo studio dell'avv. Camillo Bevilacqua, in Milano, Piazzetta Guastalla n. 7 ATTORI contro
(già (C.F. , in persona del suo Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Giancarlo Catavello, in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Largo Donegani n. 2 nonchè
(C.F. , p. IVA ), in persona del Legale rappresentante, CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 quale mandataria di (C.F. e di (C.F. Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello, in forza della procura generale alle liti P.IVA_5 in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Milano, Largo Donegani n. 2 CONVENUTE nonchè
(c.f. e p.iva , in persona del Curatore , Controparte_7 P.IVA_6 CP_8 Controparte_9
PEC: Email_1
CONVENUTO CONTUMACE nonchè
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_10 P.IVA_7 tempore , assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Patacconi in virtù di procura in Controparte_11 calce alla comparsa, domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore Email_2
INTERVENUTA OGGETTO: contratto di locazione finanziaria pagina 1 di 7 CONCLUSIONI Per gli attori: “Per ivi, in presenza ovvero in difetto in loro legittima declaranda contumacia, sentir accogliere le seguenti conclusioni. In via principale e nel merito, visti e per l'effetto degli artt. 1325, 1345, 1343, 1344, 2744, 1283, 1815, 2033 c.c., 644 c.p., 120, 48 bis, commi 2, 6, 7, 8, D.L.gs n. 385 / 1993 (TUB), 25 comma 2D.L.gs n. 342 / 1999, 1, commi 138 e 139, L. n. 124 / 2017, dichiarare:
- La nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 31 ottobre 2006 con rogito Notaio Per_1 al n. 9097 di Rep. - n. 3427 di Racc, registrato a Verbania il 29 novembre 2006 e trascritto a Verbania il 30
[...] novembre 2006 al n. 17768 / 11230 tra e in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_2 CP_7 dell'epoca
- La nullità del contratto di leasing n. IR926299 stipulato in data 31 ottobre 2006 tra e in CP_2 CP_7 persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'epoca
- Per l'effetto, quale conseguenza di legge:
- Il riacquisto originario alla data del 31 ottobre 2006 della piena proprietà, possesso e disponibilità in capo a CP_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , del bene immobile oggetto della compravendita e del P.IVA_6 leasing predetti con immediata restituzione del bene immobile libero da cose e persone a CP_7
- Dichiarare tenute e condannare C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_6
C.F.: C.F.: in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_5 CP_5 P.IVA_4 tempore, al pagamento in favore di n persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , della CP_7 P.IVA_6 somma di euro 3.569.109,48 (tremilionicinquecentosessantanovemilacentonove / 48), ovvero alla diversa somma risultanda all'esito di causa, per le causali dedotte in premessa narrativa.
- Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- Mandando all'Agenzia del Territorio di Verbania per le trascrizioni di rito. In via subordinata e nel merito, visti e per l'effetto degli artt. 1428 e 1429 c.c., piaccia al Tribunale di Verbania dichiarare:
- l'annullamento del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 31 ottobre 2006 con rogito Notaio al CP_3
n. 9097 di Rep. – n. 3427 di Racc., registrato a Verbania il 29 novembre 2006 e trascritto a Verbania il 30 novembre 2006 al n. 17768 / 11230 tra e n persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'epoca. CP_2 CP_7
- l'annullamento del contratto di leasing n. IR926299 stipulato in data 31 ottobre 2006 tra e CP_2 CP_7 in persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'epoca.
- Per l'effetto, quale conseguenza di legge
- Il riacquisto originario alla data del 31 ottobre 2006 della piena proprietà, possesso e disponibilità in capo a CP_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , del bene immobile oggetto della compravendita e del P.IVA_6 leasing predetti con immediata restituzione del bene libero da cose e persone a CP_7
- dichiarare tenute e conseguentemente condannare C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: , C.F.: , in persona dei rispettivi legali CP_6 P.IVA_5 CP_5 P.IVA_4 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: CP_7
, della somma di euro 3.569.109,48 (tremilionicincquecentosessantanovemilacentonove / 48), ovvero alla P.IVA_6 diversa somma risultanda all'esito di causa, per le causali dedotte in premessa narrativa.
- Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Mandando all'Agenzia del Territorio di Verbania per le trascrizioni di rito.
- In via di ulteriore subordine, dichiarare tenute e conseguentemente condannare
[...]
C.F.: , C.F.: , C.F.: CP_1 P.IVA_1 Controparte_6 P.IVA_5 CP_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore di n persona P.IVA_4 CP_7 pagina 2 di 7 del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , della somma di euro 547.521,13 P.IVA_6
(cinquecentoquarantasettemilacinquecentoventuno / 13) come da relazione Dottor 4 dicembre 2018, per le Persona_2 causali dedotte in premessa narrativa.
- Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- in estremo subordine e nel merito, visto e per l'effetto dell'art. 2901 c.c.: dichiarare revocati e non opponibili a gli atti di scissione / cartolarizzazione societaria con i quali, in data 28 CP_7 novembre 2020 e 2 dicembre 2020, ha ceduto a Controparte_1 Controparte_6 CP_5
a proprietà ed i diritti sugli immobili oggetto della
[...] compravendita e del leasing stipulati in data 31 ottobre 2006 tra CP_7 CP_2
Mandando all'Agenzia del Territorio di Verbania per le trascrizioni di rito. In via istruttoria, ammettere e disporre CTU finalizzata a:
- confermare l'esito della qui invocata natura e le condizioni usurarie ed anatocistiche ab origine del contratto di leasing n. IR926299 come da relazione Dottor 4 dicembre 2018 Persona_2
- confermare o diversamente quantificare l'ammontare delle somme corrisposte da a (poi CP_7 CP_2
per effetto del contratto di leasing n. IR926299 del 31 ottobre 2006 fino alla data del Controparte_1 fallimento di dichiarato con sentenza n. 20 / 2017 del Tribunale di Verbania in data 19 ottobre 2006) CP_7
- confermare o diversamente quantificare l'ammontare delle somme di cui sopra tanto in conto capitale quanto in conto interessi
- confermare o diversamente quantificare l'ammontare del danno da mancata locazione commerciale dell'immobile tanto in conto capitale quanto in conto interessi Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione,
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti in riassunzione per tutte le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in riassunzione e da chiunque proposte nei confronti dell'esponente in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge, anche relative al giudizio riassunto”
Parte convenuta quale mandataria di e “Piaccia all'Ill.mo CP_4 Controparte_5 Controparte_12
Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti in riassunzione per tutte le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in riassunzione e da chiunque proposte nei confronti dell'esponente in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge, anche relative al giudizio riassunto”
Parte intervenuta “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione Controparte_10
e deduzione e previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto:
1) Rigettare le domande svolte dagli attori,
2) Con condanna alla rifusione delle spese di lite”
pagina 3 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel corso dell'anno 2023, i signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e - in qualità di soci della società dichiarata fallita con sentenza del
[...] Parte_5 CP_7
Tribunale di Verbania n. 20/2017 del 19 ottobre 2017, nonché quali eredi del signor , già socio Persona_3
e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società - hanno convenuto in giudizio CP_7 dinanzi al Tribunale di Verbania le società Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 nonché il chiedendo, in via principale, di accertare la nullità del Controparte_13 contratto di compravendita immobiliare del 31 ottobre 2006 stipulato tra la società e l'allora CP_7 CP_2
(ora e del collegato contratto di locazione finanziaria n. IR926299 stipulato
[...] Controparte_1 sempre in data 31 ottobre 2006 tra le medesime parti e, per l'effetto, hanno chiesto di dichiarare il riacquisto della proprietà dell'immobile oggetto di entrambi i contratti in capo alla società CP_7 nonché di condannare la società al pagamento in favore della società di euro Controparte_1 CP_7
3.569.109,48 o della diversa somma ritenuta dovuta. In via subordinata, gli attori hanno chiesto di dichiarare l'annullamento dei contratti di compravendita e locazione finanziaria, ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c., e per l'effetto di adottare le medesime pronunce consequenziali sopra indicate. In via ulteriormente subordinata, gli attori hanno chiesto di condannare la società al Controparte_1 pagamento di euro 547.521,13, sempre in favore della società CP_7
In via estremamente subordinata, gli attori hanno chiesto di dichiarare revocati e non opponibili alla società
ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti di scissione e cartolarizzazione con cui la società CP_7 CP_1
aveva ceduto alle società e la proprietà e i diritti sul complesso
[...] CP_5 CP_6 immobiliare oggetto dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria.
1.2. Si sono costituite in giudizio sia la società sia le società Controparte_1 Controparte_5
e contestando, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza del Tribunale di Verbania in Controparte_6 favore del Tribunale di Milano e, in ogni caso, l'inammissibilità delle domande proposte dagli attori trattandosi di azioni di competenza esclusiva degli organi della procedura fallimentare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43 della legge fallimentare nonché dell'art. 143 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e del consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla perdita della capacità di stare in giudizio in capo al soggetto fallito. Nel merito, le convenute hanno contestato la fondatezza delle domande proposte.
1.3. Nel giudizio è intervenuta la società in qualità di acquirente del Controparte_10 complesso immobiliare oggetto di causa, svolgendo difese sostanzialmente analoghe a quelle delle società convenute.
1.4. Con ordinanza del 24 settembre 2024, il giudice del Tribunale di Verbania, prendendo atto dell'adesione da parte degli attori all'eccezione, formulata dalle parti convenute, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Milano, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
1.5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli attori dinanzi al Tribunale di Milano. È stata disposta l'acquisizione, ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c., del fascicolo relativo della causa originariamente pendente dinanzi al Tribunale di Verbania, recante R.G. n. 1199\2023, e successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza del 24 settembre 2025 per la rimessione della stessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. pagina 4 di 7 2. In via del tutto preliminare, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa degli attori nelle note d'udienza depositate in data 11 luglio 2025 con cui è stata eccepita la violazione del diritto di difesa tale da
“invalidare […] l'esito del processo”, si ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento. Il difensore di parte attrice ha sostenuto come il provvedimento adottato all'udienza dell'1 luglio 2025 - con cui il Tribunale ha fissato l'udienza del 24 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione e ha contestualmente assegnato i termini, di quaranta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza per il deposito, rispettivamente, del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - avesse comportato “una violazione del termine di sospensione feriale, decorrente tra l'1 ed il 31 agosto, con effetti tali da ledere il diritto alla difesa e tali da invalidare, salvo revoca o modifica dell'ordinanza 1 luglio 2025 con remissione nei termini, l'esito del processo”. Deve tuttavia rilevarsi come il decorso dei termini processuali sia soggetto alla sospensione feriale e come integri un principio pacifico quello per cui nel computo dei termini processuali mensili o annuali, allorchè un termine interferisca con il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto), ai fini del calcolo del medesimo termine non occorra tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno. Del resto, è stato chiaro ed evidente a tutte le parti che, ai fini del calcolo dei termini assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c., si dovesse tener conto del periodo di sospensione feriale, al punto che lo stesso difensore di parte attrice, nonostante l'eccepita violazione del diritto di difesa, ha depositato una nota, allegando sia il foglio di precisazione delle conclusioni sia la comparsa conclusionale, in data 11 luglio 2025, rispettando ampiamente i termini a tal fine assegnati, che sono scaduti, rispettivamente, nelle date del 15 e del 25 luglio 2025.
3. Ancora in via preliminare, in merito all'istanza, reiterata dalla stessa difesa di parte attrice avente ad oggetto la riunione tra il presente giudizio e quello recante r.g. 40959 / 2024 pendente dinanzi a questo medesimo Tribunale, si ribadisce quanto rilevato nel corso dell'udienza del 15 aprile 2025 circa l'insussistenza dei presupposti per la riunione delle cause, in particolare in considerazione della pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione degli attori rispetto alle domande proposte nel presente giudizio e avanzata da tutte le controparti, dovendosi peraltro evidenziare che la riunione di procedimenti di cui all'art. 274 c.p.c. è sempre facoltativa, essendo in definitiva rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
4. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dalla difesa delle parti convenute e della società intervenuta. È pacifico che gli attori abbiano agito quali soci della società fallimento e quali eredi del Controparte_7 signor , già socio e amministratore della medesima società, e che tutte le domande proposte, di Persona_3 accertamento e condanna, siano state chieste in favore della società CP_7
Ebbene, giova rilevare come la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consista nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, distinguendosi così dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. L'istituto processuale della legittimazione attiva o passiva si ricollega, quindi, al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale, integrando una condizione all'azione, il cui difetto determina la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta. Ancora, va rilevato come la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non sia legittimata a far valere in pagina 5 di 7 giudizio un diritto spettante alla società stessa (Cass., 28 settembre 2021 n. 26209). In tema di legittimazione processuale dei soci, la Suprema Corte ha affermato che l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio (Cass., ordinanza, 21 ottobre 2021 n. 29325; v. anche Cass., 2 giugno 1988 n. 3742). Con specifico riguardo al fallimento e alle altre procedure concorsuali, integra invece un principio consolidato, in applicazione dell'art. 43 r.d. 267\1942, in virtù del quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore […]” (previsione riprodotta nell'art. 143 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 4\2019), che il fallito sia privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo (tra le altre, Cass., 4 dicembre 2018 n. 31313 e, più di recente, Cass., Ordinanza, 1 dicembre 2023 n. 33546). Pertanto, è stato rilevato che, quando il curatore sia in giudizio e il suo potere di impugnazione sia stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non possa conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare e il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro (così, Cass., 4 dicembre 2018 n. 31313 che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito, giacché la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale, ma era stata parte della controversia ed aveva, piuttosto, espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della stessa). Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che gli organi della procedura fallimentare non sono stati affatto inerti e che, rispetto ai contratti posti a fondamento delle odierne domande, hanno ritenuto di non condividere le doglianze avanzate nella presente sede dagli ex soci della come CP_7 documentato dalla difesa delle società convenute (doc. 13 del fascicolo di parte e doc. 15 Controparte_1 del fascicolo di parte quale mandataria delle società e . Pt_6 Controparte_5 Controparte_6
Dalla documentazione appena citata, in effetti, si evince che il Giudice delegato (provvedimento del 19 dicembre 2023), a seguito della notifica, da parte degli odierni attori, della citazione dinanzi al Tribunale di Verbania che ha dato origine al presente giudizio, ha ritenuto inopportuna la costituzione del fallimento in giudizio, a fronte di una valutazione prognostica di inammissibilità delle domande proposte per difetto di legittimazione degli attori nonché di infondatezza delle tesi prospettate dagli ex soci sia in merito alla nullità della complessa operazione di compravendita e locazione finanziaria sia in ordine all'annullabilità dei contratti per vizio del consenso, e ha conseguentemente autorizzato il curatore a non costituirsi nel presente giudizio. Gli organi della procedura si sono invece determinati nel senso di promuovere un'autonoma azione nei confronti di avente ad oggetto la ripetizione di indebito per Controparte_1 effetto dell'illecita applicazione di interessi, spese e commissioni inerenti al contratto di leasing. Alla luce dei rilievi svolti, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione degli attori, , Parte_1
, e , in merito a tutte le domande proposte. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Ricollegandosi la legittimazione attiva o passiva al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (secondo cui nessuno pagina 6 di 7 può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge), l'istituto processuale in esame integra una condizione all'azione, il cui difetto determina la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte.
5. Le spese di lite, relativamente sia alle fasi del giudizio svolte dinanzi al Tribunale di Verbania sia al giudizio riassunto, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo alla limitata attività relativa alla fase istruttoria). Applicando tali criteri le spese di lite vengono così liquidate:
- in favore delle società e – da considerare Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 unitariamente, ossia procedendo ad un'unica liquidazione, tenuto conto dell'identità delle difese svolte per ciascuna delle parti convenute, con l'assistenza di un unico difensore – l'importo richiesto nella nota spese depositata, pari ad euro 9.850,00 per le fasi di giudizio svolte dinanzi al Tribunale di Verbania e ad euro 10.684,00 per le fasi di giudizio svolte dinanzi a questo Tribunale, ritenendo congrui tal importi rispetto ai parametri medi di cui al decreto 147\2022 che avrebbe consentito una liquidazione complessiva di euro 29.193,00 (tenuto conto del valore della causa, superiore a 520.000,00 euro);
- in favore della società l'importo complessivo di euro 18.420,00 applicando i Controparte_10 valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria (in considerazione della limitata attività inerente a tale fase nel giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania) e decisionale (in considerazione della natura meramente riepilogativa degli scritti conclusivi rispetto alla comparsa di intervento) e in assenza degli aumenti richiesti (tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia difesa della società intervenuta nei confronti delle parti diverse dagli attori), con conseguente riduzione rispetto a quanto richiesto nella nota delle spese, i cui importi appaiono eccessivi rispetto ai parametri citati. Nulla si dispone in ordine alle spese in favore del tenuto conto della Controparte_13 sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nonché della società e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 con l'intervento della società così provvede: Controparte_10
a. dichiara inammissibili le domande proposte;
b. condanna gli attori, al pagamento, in favore delle convenute e Controparte_1 Controparte_5
delle spese processuali che liquida nella somma di euro 20.534,00 per compenso di Controparte_6 avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge;
c. condanna gli attori, al pagamento, in favore della società delle spese Controparte_10 processuali che liquida nella somma di euro 18.420,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge;
d. nulla sulle spese in favore di . Controparte_7
Così deciso a Milano, in data 29 ottobre 2025
Il Giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35956 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(c.f , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. rappresentati, assistiti e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5 dall'avv. Euro Moroso, in virtù di delega in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1199 / 2023 r.g. dinanzi al Tribunale di Verbania, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Verbania (VB), Corso Goffredo Mameli n. 47, anche domiciliato agli effetti del presente procedimento presso lo studio dell'avv. Camillo Bevilacqua, in Milano, Piazzetta Guastalla n. 7 ATTORI contro
(già (C.F. , in persona del suo Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Giancarlo Catavello, in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Largo Donegani n. 2 nonchè
(C.F. , p. IVA ), in persona del Legale rappresentante, CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 quale mandataria di (C.F. e di (C.F. Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello, in forza della procura generale alle liti P.IVA_5 in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Milano, Largo Donegani n. 2 CONVENUTE nonchè
(c.f. e p.iva , in persona del Curatore , Controparte_7 P.IVA_6 CP_8 Controparte_9
PEC: Email_1
CONVENUTO CONTUMACE nonchè
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_10 P.IVA_7 tempore , assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Patacconi in virtù di procura in Controparte_11 calce alla comparsa, domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore Email_2
INTERVENUTA OGGETTO: contratto di locazione finanziaria pagina 1 di 7 CONCLUSIONI Per gli attori: “Per ivi, in presenza ovvero in difetto in loro legittima declaranda contumacia, sentir accogliere le seguenti conclusioni. In via principale e nel merito, visti e per l'effetto degli artt. 1325, 1345, 1343, 1344, 2744, 1283, 1815, 2033 c.c., 644 c.p., 120, 48 bis, commi 2, 6, 7, 8, D.L.gs n. 385 / 1993 (TUB), 25 comma 2D.L.gs n. 342 / 1999, 1, commi 138 e 139, L. n. 124 / 2017, dichiarare:
- La nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 31 ottobre 2006 con rogito Notaio Per_1 al n. 9097 di Rep. - n. 3427 di Racc, registrato a Verbania il 29 novembre 2006 e trascritto a Verbania il 30
[...] novembre 2006 al n. 17768 / 11230 tra e in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_2 CP_7 dell'epoca
- La nullità del contratto di leasing n. IR926299 stipulato in data 31 ottobre 2006 tra e in CP_2 CP_7 persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'epoca
- Per l'effetto, quale conseguenza di legge:
- Il riacquisto originario alla data del 31 ottobre 2006 della piena proprietà, possesso e disponibilità in capo a CP_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , del bene immobile oggetto della compravendita e del P.IVA_6 leasing predetti con immediata restituzione del bene immobile libero da cose e persone a CP_7
- Dichiarare tenute e condannare C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_6
C.F.: C.F.: in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_5 CP_5 P.IVA_4 tempore, al pagamento in favore di n persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , della CP_7 P.IVA_6 somma di euro 3.569.109,48 (tremilionicinquecentosessantanovemilacentonove / 48), ovvero alla diversa somma risultanda all'esito di causa, per le causali dedotte in premessa narrativa.
- Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- Mandando all'Agenzia del Territorio di Verbania per le trascrizioni di rito. In via subordinata e nel merito, visti e per l'effetto degli artt. 1428 e 1429 c.c., piaccia al Tribunale di Verbania dichiarare:
- l'annullamento del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 31 ottobre 2006 con rogito Notaio al CP_3
n. 9097 di Rep. – n. 3427 di Racc., registrato a Verbania il 29 novembre 2006 e trascritto a Verbania il 30 novembre 2006 al n. 17768 / 11230 tra e n persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'epoca. CP_2 CP_7
- l'annullamento del contratto di leasing n. IR926299 stipulato in data 31 ottobre 2006 tra e CP_2 CP_7 in persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'epoca.
- Per l'effetto, quale conseguenza di legge
- Il riacquisto originario alla data del 31 ottobre 2006 della piena proprietà, possesso e disponibilità in capo a CP_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , del bene immobile oggetto della compravendita e del P.IVA_6 leasing predetti con immediata restituzione del bene libero da cose e persone a CP_7
- dichiarare tenute e conseguentemente condannare C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: , C.F.: , in persona dei rispettivi legali CP_6 P.IVA_5 CP_5 P.IVA_4 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: CP_7
, della somma di euro 3.569.109,48 (tremilionicincquecentosessantanovemilacentonove / 48), ovvero alla P.IVA_6 diversa somma risultanda all'esito di causa, per le causali dedotte in premessa narrativa.
- Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Mandando all'Agenzia del Territorio di Verbania per le trascrizioni di rito.
- In via di ulteriore subordine, dichiarare tenute e conseguentemente condannare
[...]
C.F.: , C.F.: , C.F.: CP_1 P.IVA_1 Controparte_6 P.IVA_5 CP_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore di n persona P.IVA_4 CP_7 pagina 2 di 7 del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , della somma di euro 547.521,13 P.IVA_6
(cinquecentoquarantasettemilacinquecentoventuno / 13) come da relazione Dottor 4 dicembre 2018, per le Persona_2 causali dedotte in premessa narrativa.
- Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- in estremo subordine e nel merito, visto e per l'effetto dell'art. 2901 c.c.: dichiarare revocati e non opponibili a gli atti di scissione / cartolarizzazione societaria con i quali, in data 28 CP_7 novembre 2020 e 2 dicembre 2020, ha ceduto a Controparte_1 Controparte_6 CP_5
a proprietà ed i diritti sugli immobili oggetto della
[...] compravendita e del leasing stipulati in data 31 ottobre 2006 tra CP_7 CP_2
Mandando all'Agenzia del Territorio di Verbania per le trascrizioni di rito. In via istruttoria, ammettere e disporre CTU finalizzata a:
- confermare l'esito della qui invocata natura e le condizioni usurarie ed anatocistiche ab origine del contratto di leasing n. IR926299 come da relazione Dottor 4 dicembre 2018 Persona_2
- confermare o diversamente quantificare l'ammontare delle somme corrisposte da a (poi CP_7 CP_2
per effetto del contratto di leasing n. IR926299 del 31 ottobre 2006 fino alla data del Controparte_1 fallimento di dichiarato con sentenza n. 20 / 2017 del Tribunale di Verbania in data 19 ottobre 2006) CP_7
- confermare o diversamente quantificare l'ammontare delle somme di cui sopra tanto in conto capitale quanto in conto interessi
- confermare o diversamente quantificare l'ammontare del danno da mancata locazione commerciale dell'immobile tanto in conto capitale quanto in conto interessi Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione,
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti in riassunzione per tutte le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in riassunzione e da chiunque proposte nei confronti dell'esponente in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge, anche relative al giudizio riassunto”
Parte convenuta quale mandataria di e “Piaccia all'Ill.mo CP_4 Controparte_5 Controparte_12
Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti in riassunzione per tutte le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in riassunzione e da chiunque proposte nei confronti dell'esponente in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge, anche relative al giudizio riassunto”
Parte intervenuta “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione Controparte_10
e deduzione e previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto:
1) Rigettare le domande svolte dagli attori,
2) Con condanna alla rifusione delle spese di lite”
pagina 3 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel corso dell'anno 2023, i signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e - in qualità di soci della società dichiarata fallita con sentenza del
[...] Parte_5 CP_7
Tribunale di Verbania n. 20/2017 del 19 ottobre 2017, nonché quali eredi del signor , già socio Persona_3
e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società - hanno convenuto in giudizio CP_7 dinanzi al Tribunale di Verbania le società Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 nonché il chiedendo, in via principale, di accertare la nullità del Controparte_13 contratto di compravendita immobiliare del 31 ottobre 2006 stipulato tra la società e l'allora CP_7 CP_2
(ora e del collegato contratto di locazione finanziaria n. IR926299 stipulato
[...] Controparte_1 sempre in data 31 ottobre 2006 tra le medesime parti e, per l'effetto, hanno chiesto di dichiarare il riacquisto della proprietà dell'immobile oggetto di entrambi i contratti in capo alla società CP_7 nonché di condannare la società al pagamento in favore della società di euro Controparte_1 CP_7
3.569.109,48 o della diversa somma ritenuta dovuta. In via subordinata, gli attori hanno chiesto di dichiarare l'annullamento dei contratti di compravendita e locazione finanziaria, ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c., e per l'effetto di adottare le medesime pronunce consequenziali sopra indicate. In via ulteriormente subordinata, gli attori hanno chiesto di condannare la società al Controparte_1 pagamento di euro 547.521,13, sempre in favore della società CP_7
In via estremamente subordinata, gli attori hanno chiesto di dichiarare revocati e non opponibili alla società
ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti di scissione e cartolarizzazione con cui la società CP_7 CP_1
aveva ceduto alle società e la proprietà e i diritti sul complesso
[...] CP_5 CP_6 immobiliare oggetto dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria.
1.2. Si sono costituite in giudizio sia la società sia le società Controparte_1 Controparte_5
e contestando, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza del Tribunale di Verbania in Controparte_6 favore del Tribunale di Milano e, in ogni caso, l'inammissibilità delle domande proposte dagli attori trattandosi di azioni di competenza esclusiva degli organi della procedura fallimentare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43 della legge fallimentare nonché dell'art. 143 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e del consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla perdita della capacità di stare in giudizio in capo al soggetto fallito. Nel merito, le convenute hanno contestato la fondatezza delle domande proposte.
1.3. Nel giudizio è intervenuta la società in qualità di acquirente del Controparte_10 complesso immobiliare oggetto di causa, svolgendo difese sostanzialmente analoghe a quelle delle società convenute.
1.4. Con ordinanza del 24 settembre 2024, il giudice del Tribunale di Verbania, prendendo atto dell'adesione da parte degli attori all'eccezione, formulata dalle parti convenute, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Milano, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
1.5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli attori dinanzi al Tribunale di Milano. È stata disposta l'acquisizione, ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c., del fascicolo relativo della causa originariamente pendente dinanzi al Tribunale di Verbania, recante R.G. n. 1199\2023, e successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza del 24 settembre 2025 per la rimessione della stessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. pagina 4 di 7 2. In via del tutto preliminare, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa degli attori nelle note d'udienza depositate in data 11 luglio 2025 con cui è stata eccepita la violazione del diritto di difesa tale da
“invalidare […] l'esito del processo”, si ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento. Il difensore di parte attrice ha sostenuto come il provvedimento adottato all'udienza dell'1 luglio 2025 - con cui il Tribunale ha fissato l'udienza del 24 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione e ha contestualmente assegnato i termini, di quaranta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza per il deposito, rispettivamente, del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - avesse comportato “una violazione del termine di sospensione feriale, decorrente tra l'1 ed il 31 agosto, con effetti tali da ledere il diritto alla difesa e tali da invalidare, salvo revoca o modifica dell'ordinanza 1 luglio 2025 con remissione nei termini, l'esito del processo”. Deve tuttavia rilevarsi come il decorso dei termini processuali sia soggetto alla sospensione feriale e come integri un principio pacifico quello per cui nel computo dei termini processuali mensili o annuali, allorchè un termine interferisca con il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto), ai fini del calcolo del medesimo termine non occorra tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno. Del resto, è stato chiaro ed evidente a tutte le parti che, ai fini del calcolo dei termini assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c., si dovesse tener conto del periodo di sospensione feriale, al punto che lo stesso difensore di parte attrice, nonostante l'eccepita violazione del diritto di difesa, ha depositato una nota, allegando sia il foglio di precisazione delle conclusioni sia la comparsa conclusionale, in data 11 luglio 2025, rispettando ampiamente i termini a tal fine assegnati, che sono scaduti, rispettivamente, nelle date del 15 e del 25 luglio 2025.
3. Ancora in via preliminare, in merito all'istanza, reiterata dalla stessa difesa di parte attrice avente ad oggetto la riunione tra il presente giudizio e quello recante r.g. 40959 / 2024 pendente dinanzi a questo medesimo Tribunale, si ribadisce quanto rilevato nel corso dell'udienza del 15 aprile 2025 circa l'insussistenza dei presupposti per la riunione delle cause, in particolare in considerazione della pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione degli attori rispetto alle domande proposte nel presente giudizio e avanzata da tutte le controparti, dovendosi peraltro evidenziare che la riunione di procedimenti di cui all'art. 274 c.p.c. è sempre facoltativa, essendo in definitiva rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
4. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dalla difesa delle parti convenute e della società intervenuta. È pacifico che gli attori abbiano agito quali soci della società fallimento e quali eredi del Controparte_7 signor , già socio e amministratore della medesima società, e che tutte le domande proposte, di Persona_3 accertamento e condanna, siano state chieste in favore della società CP_7
Ebbene, giova rilevare come la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consista nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, distinguendosi così dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. L'istituto processuale della legittimazione attiva o passiva si ricollega, quindi, al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale, integrando una condizione all'azione, il cui difetto determina la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta. Ancora, va rilevato come la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non sia legittimata a far valere in pagina 5 di 7 giudizio un diritto spettante alla società stessa (Cass., 28 settembre 2021 n. 26209). In tema di legittimazione processuale dei soci, la Suprema Corte ha affermato che l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio (Cass., ordinanza, 21 ottobre 2021 n. 29325; v. anche Cass., 2 giugno 1988 n. 3742). Con specifico riguardo al fallimento e alle altre procedure concorsuali, integra invece un principio consolidato, in applicazione dell'art. 43 r.d. 267\1942, in virtù del quale “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore […]” (previsione riprodotta nell'art. 143 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 4\2019), che il fallito sia privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo (tra le altre, Cass., 4 dicembre 2018 n. 31313 e, più di recente, Cass., Ordinanza, 1 dicembre 2023 n. 33546). Pertanto, è stato rilevato che, quando il curatore sia in giudizio e il suo potere di impugnazione sia stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non possa conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare e il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro (così, Cass., 4 dicembre 2018 n. 31313 che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito, giacché la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale, ma era stata parte della controversia ed aveva, piuttosto, espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della stessa). Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che gli organi della procedura fallimentare non sono stati affatto inerti e che, rispetto ai contratti posti a fondamento delle odierne domande, hanno ritenuto di non condividere le doglianze avanzate nella presente sede dagli ex soci della come CP_7 documentato dalla difesa delle società convenute (doc. 13 del fascicolo di parte e doc. 15 Controparte_1 del fascicolo di parte quale mandataria delle società e . Pt_6 Controparte_5 Controparte_6
Dalla documentazione appena citata, in effetti, si evince che il Giudice delegato (provvedimento del 19 dicembre 2023), a seguito della notifica, da parte degli odierni attori, della citazione dinanzi al Tribunale di Verbania che ha dato origine al presente giudizio, ha ritenuto inopportuna la costituzione del fallimento in giudizio, a fronte di una valutazione prognostica di inammissibilità delle domande proposte per difetto di legittimazione degli attori nonché di infondatezza delle tesi prospettate dagli ex soci sia in merito alla nullità della complessa operazione di compravendita e locazione finanziaria sia in ordine all'annullabilità dei contratti per vizio del consenso, e ha conseguentemente autorizzato il curatore a non costituirsi nel presente giudizio. Gli organi della procedura si sono invece determinati nel senso di promuovere un'autonoma azione nei confronti di avente ad oggetto la ripetizione di indebito per Controparte_1 effetto dell'illecita applicazione di interessi, spese e commissioni inerenti al contratto di leasing. Alla luce dei rilievi svolti, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione degli attori, , Parte_1
, e , in merito a tutte le domande proposte. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Ricollegandosi la legittimazione attiva o passiva al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (secondo cui nessuno pagina 6 di 7 può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge), l'istituto processuale in esame integra una condizione all'azione, il cui difetto determina la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte.
5. Le spese di lite, relativamente sia alle fasi del giudizio svolte dinanzi al Tribunale di Verbania sia al giudizio riassunto, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo alla limitata attività relativa alla fase istruttoria). Applicando tali criteri le spese di lite vengono così liquidate:
- in favore delle società e – da considerare Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 unitariamente, ossia procedendo ad un'unica liquidazione, tenuto conto dell'identità delle difese svolte per ciascuna delle parti convenute, con l'assistenza di un unico difensore – l'importo richiesto nella nota spese depositata, pari ad euro 9.850,00 per le fasi di giudizio svolte dinanzi al Tribunale di Verbania e ad euro 10.684,00 per le fasi di giudizio svolte dinanzi a questo Tribunale, ritenendo congrui tal importi rispetto ai parametri medi di cui al decreto 147\2022 che avrebbe consentito una liquidazione complessiva di euro 29.193,00 (tenuto conto del valore della causa, superiore a 520.000,00 euro);
- in favore della società l'importo complessivo di euro 18.420,00 applicando i Controparte_10 valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria (in considerazione della limitata attività inerente a tale fase nel giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania) e decisionale (in considerazione della natura meramente riepilogativa degli scritti conclusivi rispetto alla comparsa di intervento) e in assenza degli aumenti richiesti (tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia difesa della società intervenuta nei confronti delle parti diverse dagli attori), con conseguente riduzione rispetto a quanto richiesto nella nota delle spese, i cui importi appaiono eccessivi rispetto ai parametri citati. Nulla si dispone in ordine alle spese in favore del tenuto conto della Controparte_13 sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nonché della società e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 con l'intervento della società così provvede: Controparte_10
a. dichiara inammissibili le domande proposte;
b. condanna gli attori, al pagamento, in favore delle convenute e Controparte_1 Controparte_5
delle spese processuali che liquida nella somma di euro 20.534,00 per compenso di Controparte_6 avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge;
c. condanna gli attori, al pagamento, in favore della società delle spese Controparte_10 processuali che liquida nella somma di euro 18.420,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge;
d. nulla sulle spese in favore di . Controparte_7
Così deciso a Milano, in data 29 ottobre 2025
Il Giudice Ada Favarolo
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