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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 marzo 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 1233/18
E' comparso, per il ricorrente, l'avv.Donatella Sabbatino per delega dell'avv.
Giuseppe Cicciari
E' comparso, per il resistente l'avv. Pietro Giorgianni Controparte_1
Per è comparso l'avv. Francesca Ciccolo per delega dell'avv. Controparte_2
Clerici
I difensori si riportano alle note depositate e precisano le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
pagina 1 di 7 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cicciari ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5/b presso lo studio dell'Avv. P.
Luccisano, recapito professionale dell'Avv. Cicciari opponente
E
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Valdina (ME), Controparte_1
via Torre 2 (p. iva – cod. fisc. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Pietro Giorgianni, presso il cui studio in Venetico Marina (ME), via
Siracusano n. 30 ha eletto domicilio opposto
(già , in persona del legale rappresentante pro _3 Controparte_2
tempore, con sede in Mondovì, via Torino n. 10/b (p. iva , P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Clerici, presso il cui studio in Cuneo, Piazza
Galimberti n. 5 ha eletto domicilio opposta
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
rappresentando di avere ricevuto, in data 28.11.2017, una Controparte_1
ingiunzione di pagamento emessa dalla per conto del Controparte_2 CP_1
avente ad oggetto le fatture nn. 103 UT. 889 e n. 107 UT. 889, relative a
[...]
consumi idrici per un totale complessivo di € 11.526,00; che a sostegno della pretesa creditoria, il individuava l'avviso n. 1521, notificatogli il Controparte_1
pagina 2 di 7 06.04.2016; che le fatture erano frutto di evidente errore materiale, dimostrato anche dal raffronto con le altre fatture relative agli anni precedenti, di cui il si doleva Pt_1
nei confronti del da ultimo con pec del 20.11.2017, senza Controparte_1
riscontro.
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di ingiunzione impugnato per inesistenza del credito e/o erronea determinazione, nonché di dichiarare illegittime e annullare le fatture n. 103 e 107 emesse dal CP_1
con vittoria di spese e compensi.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria o per assenza dell'invito alla negoziazione assistita. Sempre preliminarmente eccepiva la decadenza e la prescrizione del preteso diritto azionato dall'attore. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, di rigettare le domande del con vittoria di spese e Pt_1
compensi.
All'udienza del 01.02.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale soggetto che aveva emesso il Controparte_2
provvedimento opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la (già _3
, eccependo l'assenza di una sua responsabilità, occupandosi Controparte_2
della sola fase di riscossione coattiva e non essendo parte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Chiedeva, pertanto, di respingere le domande attoree e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di escludere le conseguenze pregiudizievoli per la o di porre _3
le stesse a carico del solo con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in CP_1 favore dell'Avv. Clerici, quale procuratore antistatario.
All'udienza del 18.3.2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice, sentita la discussione delle parti, assumeva la causa in decisione pagina 3 di 7 RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, deve dirsi infondata l'eccezione preliminare del CP_1 con cui parte opposta deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato
[...]
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Se è vero che parte attrice non faceva precedere il presente giudizio dal tentativo obbligatorio di mediazione, è anche vero che alla prima udienza di comparizione del
18.06.2018 il Giudice, avendone facoltà, assegnava alle parti un termine per avviare il procedimento di mediazione e tale procedimento veniva instaurato e si concludeva con esito negativo. Ne consegue che l'originaria improcedibilità della domanda veniva sanata nel corso del giudizio.
Ancora deve rigettarsi in quanto infondata l'eccezione preliminare del CP_1
circa la decadenza e/o prescrizione del diritto azionato dal
[...] Pt_1
A ben vedere il giudizio veniva instaurato per contestare il credito fatto valere dal nei confronti del ai sensi degli artt. 2 del R.G. n. Controparte_1 Pt_1
639/1910, sicché l'azione da questi spiegata in giudizio è da qualificarsi quale azione di accertamento negativo, non soggetta a termine prescrizionale.
Circa il termine di 30 giorni indicato dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910 per l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, si rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale non si considera perentorio il termine di cui all'art. 3 del R.D. n. 639/1910 ritenendo che il carattere meramente ordinatorio di detto termine sia coerente con la natura del giudizio che viene instaurato con l'opposizione, diretto all'accertamento dell'inesistenza del credito fatto valere dalla amministrazione, in assenza, peraltro, di espressa previsione di decadenza o inammissibilità da parte del legislatore (Cass. SS.UU. ord. n. 25156/2022).
Ciò premesso, l'opposizione del è infondata e va rigettata per i motivi che Pt_1
seguono.
pagina 4 di 7 Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore contesta la correttezza della contabilizzazione dei consumi relativi al periodo cui si riferiscono le fatture poste a fondamento dell'atto di ingiunzione, ossia le fatture n. 103 emessa in data 28.05.2012
e n. 107 emessa in data 31.03.2014.
Sul punto, occorre evidenziare che nel rapporto di somministrazione come quello in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova della erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. n. 23699/16; Cass. n.
17041/2002). Pertanto, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati nelle fatture poste a base della ingiunzione di pagamento opposta devono ritenersi corretti ed effettivamente imputabili al per l'interezza degli importi ivi indicati. Pt_1
D'altra parte, se è vero che in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 3 del R.G. n.
639/1910, la pubblica amministrazione ingiungente assume la posizione sostanziale di attore, dovendo fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass, civ. ord. n. 26289/2017), è anche vero che nell'opporsi all'ingiunzione il si Pt_1
limitava a contestare genericamente gli importi indicati nelle fatture nn. 103 e 107, ritenendo le stesse affette da “errore materiale”, senza però dare prova, anche presuntivamente, di tale errore.
Il riferiva che le fatture riportavano importi di gran lunga superiori a quelli Pt_1
usualmente richiesti dal ma tali allegazioni rimanevano prive di Controparte_1
riscontro probatorio, non avendo, parte opponente, prodotto alcuna documentazione dalla quale possa desumersi uno squilibrio anomalo delle fatture nn. 103 e 107 rispetto ai normali pagamenti imputati al per consumi idrici. Pt_1
Parimenti l'opponente, nonostante affermasse di aver contestato le suddette fatture recandosi presso il e chiedendo la rideterminazione degli importi Controparte_1
pagina 5 di 7 ivi indicati, non forniva alcuna prova di quanto allegato, non producendo, peraltro, neanche la pec del 20.11.2017 rivolta al con cui avrebbe chiesto Controparte_1 allo stesso l'annullamento integrale delle fatture o la loro rideterminazione forfettaria.
Si deve, quindi, ritenere che i consumi idrici relativi all'ingiunzione di pagamento opposta siano stati rilevati dal mediante regolari letture del contatore del CP_1
la cui erroneità non veniva né specificamente contestata né compiutamente Pt_1 dimostrata dall'opponente, il quale non assolveva all'onere di provare le cause modificative o estintive della pretesa creditoria di controparte, in ossequio al generale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., tenuto conto, peraltro, della
“presunzione di veridicità” che assiste le risultanze della lettura del contatore.
L'opposizione va, pertanto, rigettata e va confermata l'ingiunzione di pagamento n.
73616 emessa dalla per conto del _3 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente e in favore degli opposti.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e decisoria), va condannato a pagare, in favore del la Pt_1 CP_1 somma di € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: €
460,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase trattazione, € 851,00 per la fase decisoria.
Vanno compensate le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1233/2018 R.G. così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
pagina 6 di 7 2) condanna a pagare, in favore del le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) compensa le spese processuali tra le altre parti del giudizio
Così deciso in Messina, il 18.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 7 di 7
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 marzo 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 1233/18
E' comparso, per il ricorrente, l'avv.Donatella Sabbatino per delega dell'avv.
Giuseppe Cicciari
E' comparso, per il resistente l'avv. Pietro Giorgianni Controparte_1
Per è comparso l'avv. Francesca Ciccolo per delega dell'avv. Controparte_2
Clerici
I difensori si riportano alle note depositate e precisano le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
pagina 1 di 7 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cicciari ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5/b presso lo studio dell'Avv. P.
Luccisano, recapito professionale dell'Avv. Cicciari opponente
E
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Valdina (ME), Controparte_1
via Torre 2 (p. iva – cod. fisc. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Pietro Giorgianni, presso il cui studio in Venetico Marina (ME), via
Siracusano n. 30 ha eletto domicilio opposto
(già , in persona del legale rappresentante pro _3 Controparte_2
tempore, con sede in Mondovì, via Torino n. 10/b (p. iva , P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Clerici, presso il cui studio in Cuneo, Piazza
Galimberti n. 5 ha eletto domicilio opposta
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
rappresentando di avere ricevuto, in data 28.11.2017, una Controparte_1
ingiunzione di pagamento emessa dalla per conto del Controparte_2 CP_1
avente ad oggetto le fatture nn. 103 UT. 889 e n. 107 UT. 889, relative a
[...]
consumi idrici per un totale complessivo di € 11.526,00; che a sostegno della pretesa creditoria, il individuava l'avviso n. 1521, notificatogli il Controparte_1
pagina 2 di 7 06.04.2016; che le fatture erano frutto di evidente errore materiale, dimostrato anche dal raffronto con le altre fatture relative agli anni precedenti, di cui il si doleva Pt_1
nei confronti del da ultimo con pec del 20.11.2017, senza Controparte_1
riscontro.
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di ingiunzione impugnato per inesistenza del credito e/o erronea determinazione, nonché di dichiarare illegittime e annullare le fatture n. 103 e 107 emesse dal CP_1
con vittoria di spese e compensi.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria o per assenza dell'invito alla negoziazione assistita. Sempre preliminarmente eccepiva la decadenza e la prescrizione del preteso diritto azionato dall'attore. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, di rigettare le domande del con vittoria di spese e Pt_1
compensi.
All'udienza del 01.02.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale soggetto che aveva emesso il Controparte_2
provvedimento opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la (già _3
, eccependo l'assenza di una sua responsabilità, occupandosi Controparte_2
della sola fase di riscossione coattiva e non essendo parte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Chiedeva, pertanto, di respingere le domande attoree e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di escludere le conseguenze pregiudizievoli per la o di porre _3
le stesse a carico del solo con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in CP_1 favore dell'Avv. Clerici, quale procuratore antistatario.
All'udienza del 18.3.2025 – in cui subentrava la scrivente – il Giudice, sentita la discussione delle parti, assumeva la causa in decisione pagina 3 di 7 RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, deve dirsi infondata l'eccezione preliminare del CP_1 con cui parte opposta deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato
[...]
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Se è vero che parte attrice non faceva precedere il presente giudizio dal tentativo obbligatorio di mediazione, è anche vero che alla prima udienza di comparizione del
18.06.2018 il Giudice, avendone facoltà, assegnava alle parti un termine per avviare il procedimento di mediazione e tale procedimento veniva instaurato e si concludeva con esito negativo. Ne consegue che l'originaria improcedibilità della domanda veniva sanata nel corso del giudizio.
Ancora deve rigettarsi in quanto infondata l'eccezione preliminare del CP_1
circa la decadenza e/o prescrizione del diritto azionato dal
[...] Pt_1
A ben vedere il giudizio veniva instaurato per contestare il credito fatto valere dal nei confronti del ai sensi degli artt. 2 del R.G. n. Controparte_1 Pt_1
639/1910, sicché l'azione da questi spiegata in giudizio è da qualificarsi quale azione di accertamento negativo, non soggetta a termine prescrizionale.
Circa il termine di 30 giorni indicato dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910 per l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, si rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale non si considera perentorio il termine di cui all'art. 3 del R.D. n. 639/1910 ritenendo che il carattere meramente ordinatorio di detto termine sia coerente con la natura del giudizio che viene instaurato con l'opposizione, diretto all'accertamento dell'inesistenza del credito fatto valere dalla amministrazione, in assenza, peraltro, di espressa previsione di decadenza o inammissibilità da parte del legislatore (Cass. SS.UU. ord. n. 25156/2022).
Ciò premesso, l'opposizione del è infondata e va rigettata per i motivi che Pt_1
seguono.
pagina 4 di 7 Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore contesta la correttezza della contabilizzazione dei consumi relativi al periodo cui si riferiscono le fatture poste a fondamento dell'atto di ingiunzione, ossia le fatture n. 103 emessa in data 28.05.2012
e n. 107 emessa in data 31.03.2014.
Sul punto, occorre evidenziare che nel rapporto di somministrazione come quello in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova della erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. n. 23699/16; Cass. n.
17041/2002). Pertanto, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, i consumi dettagliatamente indicati nelle fatture poste a base della ingiunzione di pagamento opposta devono ritenersi corretti ed effettivamente imputabili al per l'interezza degli importi ivi indicati. Pt_1
D'altra parte, se è vero che in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 3 del R.G. n.
639/1910, la pubblica amministrazione ingiungente assume la posizione sostanziale di attore, dovendo fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass, civ. ord. n. 26289/2017), è anche vero che nell'opporsi all'ingiunzione il si Pt_1
limitava a contestare genericamente gli importi indicati nelle fatture nn. 103 e 107, ritenendo le stesse affette da “errore materiale”, senza però dare prova, anche presuntivamente, di tale errore.
Il riferiva che le fatture riportavano importi di gran lunga superiori a quelli Pt_1
usualmente richiesti dal ma tali allegazioni rimanevano prive di Controparte_1
riscontro probatorio, non avendo, parte opponente, prodotto alcuna documentazione dalla quale possa desumersi uno squilibrio anomalo delle fatture nn. 103 e 107 rispetto ai normali pagamenti imputati al per consumi idrici. Pt_1
Parimenti l'opponente, nonostante affermasse di aver contestato le suddette fatture recandosi presso il e chiedendo la rideterminazione degli importi Controparte_1
pagina 5 di 7 ivi indicati, non forniva alcuna prova di quanto allegato, non producendo, peraltro, neanche la pec del 20.11.2017 rivolta al con cui avrebbe chiesto Controparte_1 allo stesso l'annullamento integrale delle fatture o la loro rideterminazione forfettaria.
Si deve, quindi, ritenere che i consumi idrici relativi all'ingiunzione di pagamento opposta siano stati rilevati dal mediante regolari letture del contatore del CP_1
la cui erroneità non veniva né specificamente contestata né compiutamente Pt_1 dimostrata dall'opponente, il quale non assolveva all'onere di provare le cause modificative o estintive della pretesa creditoria di controparte, in ossequio al generale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., tenuto conto, peraltro, della
“presunzione di veridicità” che assiste le risultanze della lettura del contatore.
L'opposizione va, pertanto, rigettata e va confermata l'ingiunzione di pagamento n.
73616 emessa dalla per conto del _3 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente e in favore degli opposti.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e decisoria), va condannato a pagare, in favore del la Pt_1 CP_1 somma di € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: €
460,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase trattazione, € 851,00 per la fase decisoria.
Vanno compensate le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1233/2018 R.G. così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
pagina 6 di 7 2) condanna a pagare, in favore del le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) compensa le spese processuali tra le altre parti del giudizio
Così deciso in Messina, il 18.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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