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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/10/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 797/2017
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI VI EN
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa ZI AC, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 797 nel ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2017, posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, a seguito di precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexsies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
CE. VI. , in persona del legale rappresentate,p.t., C.F./P.IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Pizzo, alla via Nazionale, I trav. s.n.c., presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Giuseppe Cutrullà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice/opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2
dall'Avv. Isabella Calzolari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla
Via F. Petrarca n. 93/2, giusta procura in atti
Convenuta/opposta
OGGETTO: opposizione D.I.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
2.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, la ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la al fine di ottenere la revoca del D.I. n. 131/17, CP_2
emesso a favore di quest'ultima, e con il quale è stata ingiunto il pagamento della somma di €
95.367,67, per il mancato pagamento delle fatture: n. M116377808, del 12.12.2011, di €
36.054,96; n. M146878993, del 03.10.2014, di € 11.075,82; n. M166830911, del 19.07.2016, di €
51.979,52; n. M167415781, del 24.11.2016, di € 1.064,00, relative alla utenza n. 505343163901
ed emesse in virtù dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, n. 1 – 1565031998 e n.
1-4849729309.
A tal fine, nel contestare l'ammontare complessivo della somma ingiunta, ha dedotto la inesistenza nonché la illegittimità del credito a favore della società somministrante, in virtù della erroneità nei conteggi dei consumi effettivi, in parte oggetto di precedente reclamo della opposta, anche perché
riferiti ad un periodo in cui la società opponente si sarebbe trovata in fermo aziendale.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità della notifica dell'atto CP_2
di citazione in opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del D.I.
impugnato, nel merito ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito nella avanzata opposizione,
rilevandone la infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo pertanto la conferma del D.I.
impugnato, e la condanna della opposta alle spese e competenze di giudizio.
Il Magistrato allora titolare del ruolo rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
Istruita la causa con prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, il sottoscritto magistrato, divenuta assegnataria del Fasciolo, rinviava alla udienza del 2.10.2025 per precisazione conclusioni e discussione, che si svolgeva con le modalità
2 di cui all'art 127 ter c.p.c, ed all'esito, lette le note depositate dalle parti, veniva emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. 2. La domanda formulata dagli attori è improcedibile.
Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “nelle procedure
concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore
insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la
domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria diviene
improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta,
dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in
Cassazione” (cfr. Cassazione n. 9461/2020).
L'affermazione di tale principio comporta, da un lato, la perdita di capacità (anche) processuale,
attiva e passiva, della società fallita e dei relativi organi societari, dall'altro l'improcedibilità
temporanea delle domande proposte davanti al giudice ordinario sia che abbiano ad oggetto il mero accertamento del credito esistente in capo alla suddetta società sia che abbiano la finalità di ottenerne la condanna.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia
proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e
grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il
fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio,
trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr. Cassazione 24156/2018 e n.
17035/2011).
Pertanto, l'eventuale pretesa creditoria avanzata nei confronti della impresa fallita può essere fatta
3 valere esclusivamente in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato agli organi della procedura esecutiva in virtù del principio della “par condicio creditorum”; mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede (cfr. Cassazione n. 27679/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, la società attrice ha promosso una domanda di opposizione al D.I.
Contr emesso a favore della convenuta opposta per il pagamento di € 95.367,67, quale credito vantato da questa per il mancato pagamento di fatture per la fornitura di gas.
Nel corso del giudizio, ne confronti della società opponente, debitrice, e del socio accomandatario
è stata aperta procedura di liquidazione giudiziale, con provvedimento n. 1/2025 del Tribunale di
IB LE e peraltro l'opposta è stata già ammessa nella liquidazione giudiziale, nei limiti del credito per cui è causa.
Per tali motivi e in virtù dei principi sopra esposti, l'odierno giudizio non può proseguire e la relativa domanda avanzata dallo associato e dagli attori deve essere dichiarata CP_3
improcedibile, atteso che la pretesa creditoria può essere fatta valere esclusivamente in sede concorsuale nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
3. Le ragioni della pronuncia impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
• Dichiara improcedibile la domanda avanzata da di , Parte_1 Controparte_1
• Compensa le spese del giudizio;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
IB LE, 08.10.2025
Il Giudice
Presidente f.f.
d.ssa ZI AC
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI VI EN
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa ZI AC, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 797 nel ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2017, posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, a seguito di precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexsies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
CE. VI. , in persona del legale rappresentate,p.t., C.F./P.IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Pizzo, alla via Nazionale, I trav. s.n.c., presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Giuseppe Cutrullà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice/opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2
dall'Avv. Isabella Calzolari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla
Via F. Petrarca n. 93/2, giusta procura in atti
Convenuta/opposta
OGGETTO: opposizione D.I.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
2.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, la ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la al fine di ottenere la revoca del D.I. n. 131/17, CP_2
emesso a favore di quest'ultima, e con il quale è stata ingiunto il pagamento della somma di €
95.367,67, per il mancato pagamento delle fatture: n. M116377808, del 12.12.2011, di €
36.054,96; n. M146878993, del 03.10.2014, di € 11.075,82; n. M166830911, del 19.07.2016, di €
51.979,52; n. M167415781, del 24.11.2016, di € 1.064,00, relative alla utenza n. 505343163901
ed emesse in virtù dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, n. 1 – 1565031998 e n.
1-4849729309.
A tal fine, nel contestare l'ammontare complessivo della somma ingiunta, ha dedotto la inesistenza nonché la illegittimità del credito a favore della società somministrante, in virtù della erroneità nei conteggi dei consumi effettivi, in parte oggetto di precedente reclamo della opposta, anche perché
riferiti ad un periodo in cui la società opponente si sarebbe trovata in fermo aziendale.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità della notifica dell'atto CP_2
di citazione in opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del D.I.
impugnato, nel merito ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito nella avanzata opposizione,
rilevandone la infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo pertanto la conferma del D.I.
impugnato, e la condanna della opposta alle spese e competenze di giudizio.
Il Magistrato allora titolare del ruolo rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
Istruita la causa con prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, il sottoscritto magistrato, divenuta assegnataria del Fasciolo, rinviava alla udienza del 2.10.2025 per precisazione conclusioni e discussione, che si svolgeva con le modalità
2 di cui all'art 127 ter c.p.c, ed all'esito, lette le note depositate dalle parti, veniva emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. 2. La domanda formulata dagli attori è improcedibile.
Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “nelle procedure
concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore
insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la
domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria diviene
improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta,
dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in
Cassazione” (cfr. Cassazione n. 9461/2020).
L'affermazione di tale principio comporta, da un lato, la perdita di capacità (anche) processuale,
attiva e passiva, della società fallita e dei relativi organi societari, dall'altro l'improcedibilità
temporanea delle domande proposte davanti al giudice ordinario sia che abbiano ad oggetto il mero accertamento del credito esistente in capo alla suddetta società sia che abbiano la finalità di ottenerne la condanna.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia
proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e
grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il
fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio,
trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr. Cassazione 24156/2018 e n.
17035/2011).
Pertanto, l'eventuale pretesa creditoria avanzata nei confronti della impresa fallita può essere fatta
3 valere esclusivamente in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato agli organi della procedura esecutiva in virtù del principio della “par condicio creditorum”; mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede (cfr. Cassazione n. 27679/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, la società attrice ha promosso una domanda di opposizione al D.I.
Contr emesso a favore della convenuta opposta per il pagamento di € 95.367,67, quale credito vantato da questa per il mancato pagamento di fatture per la fornitura di gas.
Nel corso del giudizio, ne confronti della società opponente, debitrice, e del socio accomandatario
è stata aperta procedura di liquidazione giudiziale, con provvedimento n. 1/2025 del Tribunale di
IB LE e peraltro l'opposta è stata già ammessa nella liquidazione giudiziale, nei limiti del credito per cui è causa.
Per tali motivi e in virtù dei principi sopra esposti, l'odierno giudizio non può proseguire e la relativa domanda avanzata dallo associato e dagli attori deve essere dichiarata CP_3
improcedibile, atteso che la pretesa creditoria può essere fatta valere esclusivamente in sede concorsuale nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
3. Le ragioni della pronuncia impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
• Dichiara improcedibile la domanda avanzata da di , Parte_1 Controparte_1
• Compensa le spese del giudizio;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
IB LE, 08.10.2025
Il Giudice
Presidente f.f.
d.ssa ZI AC
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