Art. 12. Misure di semplificazione
per la filiera della nautica 1. All' articolo 58 del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 ». 2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
per la filiera della nautica 1. All' articolo 58 del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 ». 2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.