CASS
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2025, n. 15040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15040 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OD MA nato a [...] il [...] CH IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Raffaella Palaia, in sostituzione dell'Avv. Alberto Sirani, per la parte civile Banca Mediolanum s.p.a., che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo il rigetto del ricorso, con deposito di comparsa conclusionale e nota delle spese;
Avv. Gianluca Stefano Franchi, per OD AR e NI AN, Avv. Giuseppa Calma, per AN NI, che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15040 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 9 gennaio 2023, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti delle ricorrenti in ordine al reato di appropriazione indebita loro contestato in quanto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della Banca Mediolanum s.p.a. Le ricorrenti, legate da rapporto familiare, erano accusate di aver prelevato indebitamente da due conti correnti a loro cointestati, accesi presso l'istituto di credito costituitosi parte civile, la somma complessiva di euro 90.000 di proprietà di una coppia di coniugi con la quale intercorreva un rapporto di parentela e che necessitava di assistenza. 2. Ricorrono per cassazione, ai soli effetti civili, AR OD e NI AN, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato il difetto di legittimazione di OD IC a proporre querela. Questi, nipote dei coniugi RA come le ricorrenti e cointestatario dei conti unitamente a loro, non avrebbe agito, per sua stessa ammissione, a tutela della propria quota di danaro depositata sui conti, ma nell'esclusivo interesse della coppia di congiunti allorquando uno dei due era ancora in vita e non aveva rilasciato al querelante alcuna procura speciale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo circa la tardività della querela. La Corte, sul punto, ancorando il dies a quo per proporre la querela al momento in cui OD IC aveva avuto piena conoscenza dell'illecito contestato alle ricorrenti, avrebbe travisato le dichiarazioni rese da quest'ultimo, dal momento che il querelante aveva dichiarato come, fin dall'estate del 2014, a fronte di una querela sporta a maggio del 2015, egli fosse consapevole, disponendo dei sistemi elettronici di collegamento con i conti correnti, delle appropriazioni indebite operate dalle ricorrenti, tanto da chiederne la restituzione e rivolgersi ad un legale che aveva preso contatti con la banca;
3) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto determinare la revoca delle statuizioni civili. Si sostiene che le appropriazioni indebite di somme di danaro, avvenute in più riprese, tra il mese di agosto del 2014 ed il gennaio del 2015, si erano consumate a seguito delle richieste di restituzione inevase avanzate da OD IC e, 2 kA dunque, prima della sentenza di primo grado, anche a voler considerare i periodi di sospensione intervenuti e pari a 173 giorni. Di tanto, la Corte non avrebbe tenuto conto nonostante l'eccezione fosse stata sollevata con i motivi di appello;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della condotta illecita delle imputate per gli effetti di essa sotto il profilo civilistico. Si assume che le ricorrenti, in quanto cointestatarie dei conti correnti, erano comproprietarie delle somme ivi contenute sulla base delle norme del codice civile, sicché non poteva aversi alcuna appropriazione indebita, per di più tenendo conto del fatto che le imputate, avendo la firma disgiunta e non essendovi alcun vincolo di destinazione delle somme di danaro, potevano operare in tutta libertà e per l'intero ammontare di quanto contenuto nei conti correnti. Peraltro, i coniugi cointestatari avevano tacitamente ratificato le operazioni, dimostrando così il loro animus donandi verso le ricorrenti loro nipoti, con le quali intrattenevano rapporti familiari sereni, in ragione dei quali trovava giustificazione sia la cointestazione a costoro dei conti correnti, sia il deposito di una somma iniziale di 115.000 euro di esclusiva proprietà dei coniugi RA ed anche l'istituzione di coerede della ricorrente OD AR. Infine, nel ricorso si sottolinea che l'imputata NI AN era cointestataria soltanto di uno dei due conti correnti di interesse, quello nel quale non risultavano effettuate operazioni anomale e che il processo civile intentato da OD IC nei confronti delle ricorrenti per la restituzione delle somme di danaro si era estinto;
5) violazione di legge in ordine al riconoscimento del danno in capo alla parte civile Banca Mediolanum s.p.a. Tale danno non sarebbe stato quantificato se non in termini generici. Non si sarebbero evidenziati né profili di danno patrimoniale - posto che le somme in ipotesi distratte erano state reinvestite in prodotti finanziari della stessa banca - né profili di danno morale, per nulla provato e neanche richiesto in sede civile dalla banca, che non si era costituita nel procedimento avviato da OD IC. Le condotte commesse dall'imputata AN NI, come promotrice finanziaria dell'istituto di credito, sarebbero state improntate a correttezza e mai sottoposte a rilievi all'interno della banca. Pertanto, le domande civili avrebbero dovuto essere rigettate, con condanna della parte civile alle spese. Si dà atto che nell'interesse della parte civile è stata depositata una memoria in data 25/02/2025. tAik 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, le ricorrenti sorvolano del tutto sulla circostanza, specificata a fg. 6 della sentenza impugnata, secondo cui le somme giacenti sui conti correnti, secondo la ricostruzione di merito operata dalla Corte di appello e qui non rivedibile, provenivano interamente dai coniugi RA (come lo stesso ricorso ammette sia pure a diverso fine) e ad esse era stata attribuita la specifica finalità di servire per i bisogni e l'assistenza dei coniugi RA, zii delle imputate e del querelante;
sicché, l'appropriazione per fini diversi e nell'esclusivo interesse delle ricorrenti, ledeva direttamente la posizione di OD IC, vincolato come le imputate alle finalità dell'accordo tra tutti gli interessati che aveva dato luogo all'apertura dei conti correnti con quelle modalità e che avrebbe richiesto una gestione congiunta del danaro esclusivamente per l'assistenza degli anziani dai quali proveniva la sorte e non per finalità differenti. 2. In ordine al secondo motivo, la sentenza impugnata ha offerto una valutazione di merito, non manifestamente illogica e per questo non rivedibile in questa sede, in ordine alla tempestività della querela, ancorata alla piena conoscenza da parte del querelante dell'esatta portata delle operazioni di appropriazione indebita commesse dalle imputate, quale era provenuta attraverso gli accertamenti devoluti alla Banca parte civile, rispetto all'esito dei quali la querela era tempestiva. L'assunto della Corte di appello risulta in linea anche con i passaggi motivazionali, non richiamati in ricorso, nei quali è stato sottolineato che, alle prime richieste di restituzione delle somme avanzate dal querelante alle imputate, costoro avevano falsamente risposto che si trattava di storni per investimenti anche nel suo interesse, senza riferire quanto successivamente appreso dai controlli bancari e, cioè, che la firma del querelante era stata falsificata dalla ricorrente AN per procedere al disinvestimento e che era stato costituito altro conto corrente al quale il querelante era estraneo. 3. In ordine al terzo motivo, la retrodatazione del dies a quo del termine di prescrizione, è stata proposta dalle ricorrenti in termini generici rispetto al calcolo effettuato dalla Corte di appello sulla base della circostanza, sottolineata dal Tribunale e ripresa in ricorso (fg. 11 di questo), che il reato doveva ritenersi unico anche se commesso in tempi diversi e non si era perfezionato se non dopo la richiesta di restituzione inevasa a seguito della piena contezza dell'illecito da 4 L parte del querelante, secondo quanto contestato nella imputazione con riguardo al tempus commissi delicti. Fino a quel momento, infatti, le ricorrenti erano potenzialmente in grado di restituire quanto sottratto e solo il non averlo fatto segnava il momento consumativo del reato. Di tal che, considerati i sopra indicati giorni di sospensione della prescrizione (173), quest'ultima veniva a maturazione solo in data 24/03/2023, data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. 4. In ordine al quarto motivo, l'aver individuato OD IC come soggetto danneggiato dal reato, in ragione della precisa finalità di destinazione impressa alle somme dai coniugi RA - che ne escludeva in re ipsa l'intento donativo - dà ragione della esistenza delle condotte di appropriazione indebita, compiute dalle imputate allo scopo di stornare le somme contenute nei conti correnti verso il proprio personale patrimonio, senza mai restituirle. Le condotte, come ha specificato la sentenza ma non il ricorso, erano state commesse in combutta tra le imputate (madre e figlia), con la partecipazione anche della AN che, sebbene non intestataria del secondo conto corrente, aveva falsificato le firme del querelante per procedere a parte dei disinvestimenti, compiendo questo ed altri atti scorretti verso la banca parte civile nella qualità di promotore finanziario dì essa (cfr. fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva, rimanendo del tutto ininfluente, in questa sede ed in relazione alle odierne statuizioni, il destino della causa civile intentata da OD IC contro le ricorrenti e quanto in essa verificatosi. 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello, prendendo spunto dalle condotte non corrette della ricorrente AN, come indicate sopra a proposito del quarto motivo - e che avevano determinato la risoluzione del suo contratto di agenzia con l'istituto di credito (fg. 4 della sentenza impugnata) - ha individuato una componente di danno all'immagine della parte civile con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, rimandandone la quantificazione alla opportuna sede. Le censure difensive in proposito, non richiamando i dati decisivi posti alla base della statuizione adottata, si rivelano generiche. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa delle stesse 5 Gv ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché di quelle sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Banca Mediolanum s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Cosi deciso, il 13/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EP RI Andrea PE
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Raffaella Palaia, in sostituzione dell'Avv. Alberto Sirani, per la parte civile Banca Mediolanum s.p.a., che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo il rigetto del ricorso, con deposito di comparsa conclusionale e nota delle spese;
Avv. Gianluca Stefano Franchi, per OD AR e NI AN, Avv. Giuseppa Calma, per AN NI, che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15040 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 9 gennaio 2023, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti delle ricorrenti in ordine al reato di appropriazione indebita loro contestato in quanto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della Banca Mediolanum s.p.a. Le ricorrenti, legate da rapporto familiare, erano accusate di aver prelevato indebitamente da due conti correnti a loro cointestati, accesi presso l'istituto di credito costituitosi parte civile, la somma complessiva di euro 90.000 di proprietà di una coppia di coniugi con la quale intercorreva un rapporto di parentela e che necessitava di assistenza. 2. Ricorrono per cassazione, ai soli effetti civili, AR OD e NI AN, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato il difetto di legittimazione di OD IC a proporre querela. Questi, nipote dei coniugi RA come le ricorrenti e cointestatario dei conti unitamente a loro, non avrebbe agito, per sua stessa ammissione, a tutela della propria quota di danaro depositata sui conti, ma nell'esclusivo interesse della coppia di congiunti allorquando uno dei due era ancora in vita e non aveva rilasciato al querelante alcuna procura speciale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo circa la tardività della querela. La Corte, sul punto, ancorando il dies a quo per proporre la querela al momento in cui OD IC aveva avuto piena conoscenza dell'illecito contestato alle ricorrenti, avrebbe travisato le dichiarazioni rese da quest'ultimo, dal momento che il querelante aveva dichiarato come, fin dall'estate del 2014, a fronte di una querela sporta a maggio del 2015, egli fosse consapevole, disponendo dei sistemi elettronici di collegamento con i conti correnti, delle appropriazioni indebite operate dalle ricorrenti, tanto da chiederne la restituzione e rivolgersi ad un legale che aveva preso contatti con la banca;
3) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto determinare la revoca delle statuizioni civili. Si sostiene che le appropriazioni indebite di somme di danaro, avvenute in più riprese, tra il mese di agosto del 2014 ed il gennaio del 2015, si erano consumate a seguito delle richieste di restituzione inevase avanzate da OD IC e, 2 kA dunque, prima della sentenza di primo grado, anche a voler considerare i periodi di sospensione intervenuti e pari a 173 giorni. Di tanto, la Corte non avrebbe tenuto conto nonostante l'eccezione fosse stata sollevata con i motivi di appello;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della condotta illecita delle imputate per gli effetti di essa sotto il profilo civilistico. Si assume che le ricorrenti, in quanto cointestatarie dei conti correnti, erano comproprietarie delle somme ivi contenute sulla base delle norme del codice civile, sicché non poteva aversi alcuna appropriazione indebita, per di più tenendo conto del fatto che le imputate, avendo la firma disgiunta e non essendovi alcun vincolo di destinazione delle somme di danaro, potevano operare in tutta libertà e per l'intero ammontare di quanto contenuto nei conti correnti. Peraltro, i coniugi cointestatari avevano tacitamente ratificato le operazioni, dimostrando così il loro animus donandi verso le ricorrenti loro nipoti, con le quali intrattenevano rapporti familiari sereni, in ragione dei quali trovava giustificazione sia la cointestazione a costoro dei conti correnti, sia il deposito di una somma iniziale di 115.000 euro di esclusiva proprietà dei coniugi RA ed anche l'istituzione di coerede della ricorrente OD AR. Infine, nel ricorso si sottolinea che l'imputata NI AN era cointestataria soltanto di uno dei due conti correnti di interesse, quello nel quale non risultavano effettuate operazioni anomale e che il processo civile intentato da OD IC nei confronti delle ricorrenti per la restituzione delle somme di danaro si era estinto;
5) violazione di legge in ordine al riconoscimento del danno in capo alla parte civile Banca Mediolanum s.p.a. Tale danno non sarebbe stato quantificato se non in termini generici. Non si sarebbero evidenziati né profili di danno patrimoniale - posto che le somme in ipotesi distratte erano state reinvestite in prodotti finanziari della stessa banca - né profili di danno morale, per nulla provato e neanche richiesto in sede civile dalla banca, che non si era costituita nel procedimento avviato da OD IC. Le condotte commesse dall'imputata AN NI, come promotrice finanziaria dell'istituto di credito, sarebbero state improntate a correttezza e mai sottoposte a rilievi all'interno della banca. Pertanto, le domande civili avrebbero dovuto essere rigettate, con condanna della parte civile alle spese. Si dà atto che nell'interesse della parte civile è stata depositata una memoria in data 25/02/2025. tAik 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, le ricorrenti sorvolano del tutto sulla circostanza, specificata a fg. 6 della sentenza impugnata, secondo cui le somme giacenti sui conti correnti, secondo la ricostruzione di merito operata dalla Corte di appello e qui non rivedibile, provenivano interamente dai coniugi RA (come lo stesso ricorso ammette sia pure a diverso fine) e ad esse era stata attribuita la specifica finalità di servire per i bisogni e l'assistenza dei coniugi RA, zii delle imputate e del querelante;
sicché, l'appropriazione per fini diversi e nell'esclusivo interesse delle ricorrenti, ledeva direttamente la posizione di OD IC, vincolato come le imputate alle finalità dell'accordo tra tutti gli interessati che aveva dato luogo all'apertura dei conti correnti con quelle modalità e che avrebbe richiesto una gestione congiunta del danaro esclusivamente per l'assistenza degli anziani dai quali proveniva la sorte e non per finalità differenti. 2. In ordine al secondo motivo, la sentenza impugnata ha offerto una valutazione di merito, non manifestamente illogica e per questo non rivedibile in questa sede, in ordine alla tempestività della querela, ancorata alla piena conoscenza da parte del querelante dell'esatta portata delle operazioni di appropriazione indebita commesse dalle imputate, quale era provenuta attraverso gli accertamenti devoluti alla Banca parte civile, rispetto all'esito dei quali la querela era tempestiva. L'assunto della Corte di appello risulta in linea anche con i passaggi motivazionali, non richiamati in ricorso, nei quali è stato sottolineato che, alle prime richieste di restituzione delle somme avanzate dal querelante alle imputate, costoro avevano falsamente risposto che si trattava di storni per investimenti anche nel suo interesse, senza riferire quanto successivamente appreso dai controlli bancari e, cioè, che la firma del querelante era stata falsificata dalla ricorrente AN per procedere al disinvestimento e che era stato costituito altro conto corrente al quale il querelante era estraneo. 3. In ordine al terzo motivo, la retrodatazione del dies a quo del termine di prescrizione, è stata proposta dalle ricorrenti in termini generici rispetto al calcolo effettuato dalla Corte di appello sulla base della circostanza, sottolineata dal Tribunale e ripresa in ricorso (fg. 11 di questo), che il reato doveva ritenersi unico anche se commesso in tempi diversi e non si era perfezionato se non dopo la richiesta di restituzione inevasa a seguito della piena contezza dell'illecito da 4 L parte del querelante, secondo quanto contestato nella imputazione con riguardo al tempus commissi delicti. Fino a quel momento, infatti, le ricorrenti erano potenzialmente in grado di restituire quanto sottratto e solo il non averlo fatto segnava il momento consumativo del reato. Di tal che, considerati i sopra indicati giorni di sospensione della prescrizione (173), quest'ultima veniva a maturazione solo in data 24/03/2023, data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. 4. In ordine al quarto motivo, l'aver individuato OD IC come soggetto danneggiato dal reato, in ragione della precisa finalità di destinazione impressa alle somme dai coniugi RA - che ne escludeva in re ipsa l'intento donativo - dà ragione della esistenza delle condotte di appropriazione indebita, compiute dalle imputate allo scopo di stornare le somme contenute nei conti correnti verso il proprio personale patrimonio, senza mai restituirle. Le condotte, come ha specificato la sentenza ma non il ricorso, erano state commesse in combutta tra le imputate (madre e figlia), con la partecipazione anche della AN che, sebbene non intestataria del secondo conto corrente, aveva falsificato le firme del querelante per procedere a parte dei disinvestimenti, compiendo questo ed altri atti scorretti verso la banca parte civile nella qualità di promotore finanziario dì essa (cfr. fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva, rimanendo del tutto ininfluente, in questa sede ed in relazione alle odierne statuizioni, il destino della causa civile intentata da OD IC contro le ricorrenti e quanto in essa verificatosi. 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello, prendendo spunto dalle condotte non corrette della ricorrente AN, come indicate sopra a proposito del quarto motivo - e che avevano determinato la risoluzione del suo contratto di agenzia con l'istituto di credito (fg. 4 della sentenza impugnata) - ha individuato una componente di danno all'immagine della parte civile con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, rimandandone la quantificazione alla opportuna sede. Le censure difensive in proposito, non richiamando i dati decisivi posti alla base della statuizione adottata, si rivelano generiche. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa delle stesse 5 Gv ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché di quelle sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Banca Mediolanum s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Cosi deciso, il 13/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EP RI Andrea PE