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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1022/2021 discussa con nete di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SICOLI SONIA
Attore/opponente
E
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BARILE P.IVA_2
RUGGERO
Convenuto/opposta
E
C.F. ) contumace;
Controparte_1
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del Parte_1
l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/21 emesso dal Tribunale di Paola in data 22.5.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.645,82 oltre spese e compenso.
A sostegno dell'opposizione assumeva;
la carenza di legittimazione passiva dell'opposta;
l'inesistenza della prova del decreto ingiunto. infondatezza della pretesa siccome fondata su fatture commerciali. Tanto premesso, previa autorizzazione alla chiamata del terzo instava per la revoca Controparte_1 del Decreto opposto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e derivante conferma del Decreto Ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva in giudizio la terza chiamata di talchè ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa rigettata con ordinanza resa a verbale del 5.7.2022 l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisita documentazione, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Preliminarmente riguardo all'eccepita carenza di legittimazione occorre premettere che nella fattispecie in esame lo spedizioniere doganale, o la Casa di spedizione, sono ammessi al pagamento differito dei diritti doganali, previa prestazione di garanzia mediante polizza fideiussoria emessa da
Istituto assicurativo per i crediti della Amministrazione finanziaria verso i proprietari delle merci importate: in tale caso l'odierna opposta, che ha provveduto a soddisfare tali crediti a fronte del mancato versamento di quanto dovuto alla prevista scadenza, ha il diritto di agire in surrogazione e regresso nei confronti dei suddetti proprietari delle merci, soggetti passivi del rapporto tributario.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla le somme ricevute dall'importatore, giacché la CP_2 circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi” (Cass. S.U. 93/499). Nella medesima situazione di fatto, il fideiussore che abbia provveduto a detto pagamento in favore dell'amministrazione finanziaria, ha dir. di regresso nei confronti del proprietario della merce importata. Tale regresso, va riconosciuto in applicazione dei princìpi generali che regolano la garanzia fideiussoria, a prescindere dal fatto che la garanzia stessa sia stata costituita con il consenso preventivo o con l'accettazione successiva del debitore garantito, così come dalla circostanza che quest'ultimo ne abbia tratto o meno un vantaggio, e, in particolare, non resta escluso per il caso in cui i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere, consistente nel non aver provveduto a versare alla dogana le somme ricevute dall'importatore, trattandosi di situazione che non interferisce sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma solo sul rapp. interno fra spedizioniere ed importatore (Cass. 4713/87).
Tanto premesso occorre rilevare che, come ritualmente eccepito dall'opposta, l'opponente quale proprietario importatore delle merci resta soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di pagamento delle imposte doganali mentre la rimessa dell'opponente allo spedizioniere terza Controparte_1 chiamata, di quanto quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere alla risulta irrilevante in CP_2 questa sede laddove diritti doganali sono stati assolti dalla HDI Assicurazioni S.p.A. in favore della
CP_2
Sul punto è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Invero contrariamente all'assunto dell'opponente nel fascicolo del monitorio (cfr. allegati) l'opposta ha prodotto copia del contratto di fideiussione intercorso tra le parti nonché quietanza del pagamento delle imposte, dovute dall'opponente, in favore dell' Parte_2
Ne deriva la fondatezza della pretesa di cui al monitorio siccome non fondata, appunto, su mere fatture commerciali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 200/21, proposta da
[...] nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.a. con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 200/21 emesso dal Tribunale di Paola il 22.5.2021 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese del giudizio che si liquidano in € 4.227,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 14.7.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1022/2021 discussa con nete di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SICOLI SONIA
Attore/opponente
E
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BARILE P.IVA_2
RUGGERO
Convenuto/opposta
E
C.F. ) contumace;
Controparte_1
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del Parte_1
l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/21 emesso dal Tribunale di Paola in data 22.5.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.645,82 oltre spese e compenso.
A sostegno dell'opposizione assumeva;
la carenza di legittimazione passiva dell'opposta;
l'inesistenza della prova del decreto ingiunto. infondatezza della pretesa siccome fondata su fatture commerciali. Tanto premesso, previa autorizzazione alla chiamata del terzo instava per la revoca Controparte_1 del Decreto opposto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e derivante conferma del Decreto Ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva in giudizio la terza chiamata di talchè ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa rigettata con ordinanza resa a verbale del 5.7.2022 l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisita documentazione, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Preliminarmente riguardo all'eccepita carenza di legittimazione occorre premettere che nella fattispecie in esame lo spedizioniere doganale, o la Casa di spedizione, sono ammessi al pagamento differito dei diritti doganali, previa prestazione di garanzia mediante polizza fideiussoria emessa da
Istituto assicurativo per i crediti della Amministrazione finanziaria verso i proprietari delle merci importate: in tale caso l'odierna opposta, che ha provveduto a soddisfare tali crediti a fronte del mancato versamento di quanto dovuto alla prevista scadenza, ha il diritto di agire in surrogazione e regresso nei confronti dei suddetti proprietari delle merci, soggetti passivi del rapporto tributario.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla le somme ricevute dall'importatore, giacché la CP_2 circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi” (Cass. S.U. 93/499). Nella medesima situazione di fatto, il fideiussore che abbia provveduto a detto pagamento in favore dell'amministrazione finanziaria, ha dir. di regresso nei confronti del proprietario della merce importata. Tale regresso, va riconosciuto in applicazione dei princìpi generali che regolano la garanzia fideiussoria, a prescindere dal fatto che la garanzia stessa sia stata costituita con il consenso preventivo o con l'accettazione successiva del debitore garantito, così come dalla circostanza che quest'ultimo ne abbia tratto o meno un vantaggio, e, in particolare, non resta escluso per il caso in cui i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere, consistente nel non aver provveduto a versare alla dogana le somme ricevute dall'importatore, trattandosi di situazione che non interferisce sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma solo sul rapp. interno fra spedizioniere ed importatore (Cass. 4713/87).
Tanto premesso occorre rilevare che, come ritualmente eccepito dall'opposta, l'opponente quale proprietario importatore delle merci resta soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di pagamento delle imposte doganali mentre la rimessa dell'opponente allo spedizioniere terza Controparte_1 chiamata, di quanto quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere alla risulta irrilevante in CP_2 questa sede laddove diritti doganali sono stati assolti dalla HDI Assicurazioni S.p.A. in favore della
CP_2
Sul punto è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Invero contrariamente all'assunto dell'opponente nel fascicolo del monitorio (cfr. allegati) l'opposta ha prodotto copia del contratto di fideiussione intercorso tra le parti nonché quietanza del pagamento delle imposte, dovute dall'opponente, in favore dell' Parte_2
Ne deriva la fondatezza della pretesa di cui al monitorio siccome non fondata, appunto, su mere fatture commerciali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 200/21, proposta da
[...] nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.a. con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 200/21 emesso dal Tribunale di Paola il 22.5.2021 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese del giudizio che si liquidano in € 4.227,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 14.7.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli