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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7460/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppina Guttadauro Presidente dott. Roberto Monteverde Giudice Relatore dott. Caterina Condò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7460/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URCIUOLO Parte_1 C.F._1
ALDO ( ) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 54 50129 FIRENZE;
C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARANGELO TE C.F._3
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANFILIPPO MARITI 21 50127 FIRENZE presso il difensore avv. CARANGELO FERNANDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOCANTO Controparte_2 C.F._4
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 32 50134 FIRENZE presso il difensore avv. LOCANTO FRANCESCO CONVENUTI
Avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte_1
“1) accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato il 1° marzo
2006, a rogito Notaio Repertorio n. 219.282, Raccolta n. 7.563, registrato a Prato il Persona_1
3 marzo 2006 al n. 1830 serie 1T, tra i venditori RI (de cuius) e Parte_2 CP_2
e l'acquirente SInor ed avente ad oggetto il bene immobile meglio
[...] TE
descritto sub. 3 nell'atto di citazione, poiché dissimulante donazione per mancanza di corresponsione del prezzo;
conseguentemente accertare la lesione di legittima a danno della SInora Pt_1
pagina 1 di 15 e reintegrare la stessa nel valore corrispondente;
Parte_1
2) dichiarare la simulazione assoluta dell'atto dell'11 luglio 2011 a rogito Notaio Persona_1
(Repertorio n. 228.268, Raccolta n. 10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T) tra i venditori RI (de cuius) e e l'acquirente SInor Parte_2 Controparte_2
, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere TE
l'emananda sentenza, nonché l'annotazione della dichiarazione di simulazione assoluta a margine della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra, con esonero di ogni responsabilità; accertata e dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. 228.268, Raccolta n. 10.950, registrato a IR il 15 Persona_1 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T), ovvero dichiarato nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto sopra citato, ricostruire la massa ereditaria del de cuius , computando al relictum anche il Parte_2
50% della quota di comproprietà dell'immobile oggetto dell'atto di cui trattasi e accertare e dichiarare il diritto della SInora a che la sua quota di legittima venga reintegrata Parte_1 anche con il valore di 1/3 del 50% dell'immobile che era di proprietà del sig. , Parte_2
determinando il relativo valore tenendo conto anche del diritto di abitazione che spetta ex lege al coniuge;
in ipotesi accertare e dichiarane la simulazione relativa poiché dissimulante donazione per mancanza di corresponsione del prezzo;
conseguentemente accertare la lesione di legittima a danno della SInora e reintegrare la stessa nel valore corrispondente;
Parte_1
3) accertare e dichiarare la natura donativa del bonifico effettuato dal conto corrente n 1829.71 intrattenuto presso BANCA M.P.S. cointestato ai coniugi in data 23/04/2012 a favore di Parte_1
dell'importo di € 380.000,00 in quanto non restituito, e le donazioni in denaro TE
effettuate dagli stessi genitori a favore del figlio - tramite gli assegni bancari n. TE
817350165 del 16 settembre 2011 di importo pari a € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71
(Doc. 9 alla citazione), n. 817350167 del 7 ottobre 2011 di € 10.000,00 tratto sul conto corrente n.
1829.71 (Doc. 10 alla citazione) e l'assegno circolare del 9 marzo 2018 di importo di € 8.000,00 (Doc.
11 alla citazione)- per un totale di € 28.000,00, oltre alla natura donativa della liquidazione a suo esclusivo favore di diversi titoli cointestati con il padre e la madre, per un totale di € 126.290,28, già esistenti sul conto titoli appoggiato al c/c corrente n. 1140679 aperto nell'anno 2004 presso
[...]
, trasferito da Luglio 2008 presso con n. 4074037 ed estinto in Controparte_3 CP_4
data 16.12.2020, come meglio precisato sub. 4 della citazione , con conseguente accertamento della relativa nullità e/o inefficacia e/o annullabilità delle stesse;
4) per l'effetto, ricostituire l'intera massa ereditaria del de cuius SI. , Parte_2
computando il donatum al relictum, tenendo conto di quanto oggetto di accertamento, con valutazione
pagina 2 di 15 dell'effettivo valore dei beni donati al SI. e computo dei relativi frutti dalla TE
data della domanda, ricostruendo l'asse ereditario nella somma che complessivamente ed orientativamente si indica in complessivi € 651.096,76 per i motivi tutti di cui in premessa della citazione, salvo il più o il meno ritenuto di giustizia ovvero una diversa valutazione di mercato degli immobili donati;
5) conseguentemente (a seguito dell'accertamento di tutti i punti precedenti) accertare e dichiarare la sussistenza della lesione di legittima in danno dell'attrice e, quindi, disporre la Parte_1
reintegra nella quota ereditaria alla stessa spettante, quale erede legittimario del padre
[...]
, mediante proporzionale riduzione delle donazioni da questi effettuate in vita a favore Parte_2
del fratello e coerede SI. , fino alla ricostituzione della propria quota di TE
legittima (pari a 1/3 dell'intero asse), con la susseguente condanna di quest'ultimo al pagamento a favore della medesima della compensazione del valore leso, che si indica – sempre complessivamente ed orientativamente- nella somma pari a € 213.420,25 (€ 217.032,25 - € 3.612,00), salvo il più o il meno ritenuto di giustizia, ovvero alla restituzione in natura degli immobili donati o della parte di essi idonea a ricostituire tale quota”;
6) respingere integralmente le domande della signora in relazione agli assegni n. Controparte_2
08452283151-11 del 18.10.2012 di € 1.500,00 e bonifico del 15.04.2010 di € 1.000,00 dal conto n.
182971 – Banca Monte dei Paschi di Siena in favore della SInora e, Parte_1 conseguentemente non computarle al relictum ai fini della ricostituzione dell'asse in quanto non rientranti nell'egida applicativa di cui all'articolo 555 cc;
7) respingere integralmente le domande riconvenzionali del SInor in relazione TE
alle asserite spese legali corrisposte a favore del de cuius ed ai lavori effettuati nell'immobile sito in
IR perché non provate e non documentate;
8) Con vittoria di spese competenze ed accessori di legge.”
TE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie richieste e formulate in atti e riportate nella presente nota di precisazione delle conclusioni:
- in via principale: rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto
e per i motivi indicati negli scritti difensivi;
- in via subordinata, DICHIARARE la simulazione assoluta della vendita intercorsa con atto rep.
228.268 Racc. 10950 del 11/07/2011 ai rogiti Notaio tra i SI.ri , Persona_2 Parte_2
e e per l'effetto, dichiarare la corretta intestazione Controparte_2 TE dell'immobile in ragione dei 4/6 a favore della SI.ra e di 1/3 ciascuno per i SI.ri Controparte_2
pagina 3 di 15 e , con ogni consequenziale provvedimento e ordine di TE Parte_1
trascrizione al Conservatore competente;
allo stesso tempo: RIGETTARE la domanda di simulazione relativa dell'atto del 2006 (Atto Notaio del 1 marzo 2006, Rep. n. 219.282, Raccolta Persona_2
n. 7.563) e, tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dalle parti (doc. 3) in relazione all'atto Notaio
in data 11/07/2011 (Rep. 228.268 Racc. 10950 del 11/07/2011), RIGETTARE tutte le Persona_2 domande proposte dall'attrice comprese quelle inerenti le presunte donazioni, le Parte_1 transazioni bancarie contestate e le richieste di pagamento esposte nell'atto di citazione;
per effetto di quanto sopra: RICOSTRUIRE ed ACCERTARE l'asse ereditario del de cuius SI. Parte_2
sulla base della domanda di simulazione assoluta inerente l'atto di vendita del 2011, sulla base del rigetto della domanda di simulazione relativa inerente l'atto di vendita del 2006 e sulla base di quanto esposto nella dichiarazione sottoscritta dalle parti (doc. 3) e quindi conferire nell'asse ereditario la sola quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in IR (inerente l'atto del 2011) e degli ulteriori beni immobili di proprietà del de cuius siti in IR (ad esclusione dell'immobile sito in Lido di
Camaiore), considerando i debiti ereditari quantificati indicativamente in euro 41.309,79 o nel maggiore o minore importo che verrà accertato a seguito di istruttoria, determinando e quantificando le quote ereditarie in capo agli eredi, e quindi disponendo eventualmente il pagamento e/o rimborso in capo a chi di competenza;
- in via riconvenzionale, preso atto della dichiarazione contenuta nel doc. 3 e della simulazione assoluta intercorsa tra le parti, previo accertamento che gli importi pagati dal SI. TE dal 2011 al 2019 in relazione all'immobile di IR (ed indicati in atto), erano di competenza dei
SI.ri e della SI.ra (in quanto effettivi proprietari dei beni, Parte_2 Controparte_2
come da dichiarazione di cui al doc. 3), condannare la SI.ra al pagamento e/o al Controparte_2 rimborso dell'importo complessivo di euro 10.746,75 a favore del SI. , ovvero TE
della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”
Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale:
1. respingere la domanda di accertamento e declaratoria della simulazione relativa del contratto di compravendita dell'11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. 228.268, Raccolta n. Persona_1
10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T) in quanto non dissimulante una donazione e conseguentemente respingere la domanda di accertamento e declaratoria della natura donativa dell'importo di € 380.000,00 e dei due assegni di € 10.000,00 ciascuno (n. 817350165 del 16 settembre 2011 di importo pari a € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71, n. 817350167 del 7
pagina 4 di 15 ottobre 2011 di € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71) e in via riconvenzionale dichiarare la simulazione assoluta dell'atto dell'11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. Persona_1
228.268, Raccolta n. 10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T) tra i venditori
RI (de cuius) e e l'acquirente SInor , con Parte_2 Controparte_2 TE ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, nonché l'annotazione della dichiarazione di simulazione assoluta a margine della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra, con esonero di ogni responsabilità;
2. sempre in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. 228.268, Raccolta n. Persona_1
10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T), ovvero dichiarato nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto sopra citato, ricostruire la massa ereditaria del de cuius
[...]
, computando al relictum anche il 50% della quota di comproprietà dell'immobile oggetto Parte_2 dell'atto di cui trattasi e accertare e dichiarare il diritto della comparente a che la sua quota di legittima venga reintegrata anche con il valore di 1/3 del 50% dell'immobile che era di proprietà del sig. ., determinando il relativo valore tenendo conto anche del diritto di abitazione Parte_2
che spetta ex lege al coniuge.
3. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la natura donativa delle somme versate alla sig.ra (Assegno n. 08452283151-11 del 18.10.2012 di € 1.500,00 e bonifico del Parte_1
15.04.2010 di € 1.000,00 dal conto n. 182971 – Banca Monte dei Paschi di Siena e, conseguentemente, computarle al relictum ai fini della ricostituzione dell'asse ereditario e della conseguente reintegra della quota di competenza della comparente.
4. Sempre in via principale, respingere, a. la domanda di accertamento e declaratoria di simulazione relativa del contratto di compravendita il 1° marzo 2006, a rogito Notaio (Repertorio Persona_1
n. 219.282, Raccolta n. 7.563, registrato a Prato il 3 marzo 2006 al n. 1830 serie 1T) per i motivi e le causali di cui in narrativa;
b. respingere la domanda di accertamento e declaratoria della natura donativa dell'assegno circolare del 9 marzo 2018 di € 8.000,00 intestato a per i TE
motivi di cui in narrativa;
c. respingere la domanda di accertamento e declaratoria della natura donativa della liquidazione dei titoli per un totale di € 126.290,28, già esistenti sul conto titoli appoggiato al c/c corrente n. 1140679 aperto nell'anno 2004 presso , Controparte_3
trasferito da Luglio 2008 presso con n. 4074037 ed estinto in data 16.12.2020, per i CP_4
motivi di cui in narrativa.
5. In via riconvenzionale subordinata, qualora venga accertata la natura donativa del contratto di compravendita del 1° marzo 2006 a rogito Notaio (Repertorio n. 219.282, Raccolta n. Persona_1
pagina 5 di 15 7.563, registrato a Prato il 3 marzo 2006 al n. 1830 serie 1T) e/o del contratto di compravendita dell'11 luglio 2011 come sopra descritto e/o degli ulteriori trasferimenti a favore del sig.
[...]
(tramite bonifico del 23 aprile 2012 di € 380.000,00, assegni bancari n. 817350165 del 16 CP_1 settembre 2011 di importo pari a € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71 e n. 817350167 del 7 ottobre 2011 di € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71 e assegno circolare del 9 marzo 2018 di importo di € 8.000,00 per un totale di € 28.000,00, oltre alla natura donativa della liquidazione a suo esclusivo favore di diversi titoli cointestati, per un totale di € 126.290,28, già esistenti sul conto titoli appoggiato al c/c corrente n. 1140679 aperto nell'anno 2004 presso Controparte_3
trasferito da Luglio 2008 presso con n. 4074037 ed estinto in data
[...] CP_4
16.12.2020) e qualora venga accertata la natura donativa anche delle somme versate alla sig.ra
[...]
(Assegno n. 08452283151-11 del 18.10.2012 di € 1.500,00 e bonifico del 15.04.2010 di € Parte_1
1.000,00 dal conto n. 182971 – Banca Monte dei Paschi di Siena), accertare la lesione della legittima in danno alla sig. , e quindi disporre la reintegra nella quota ereditaria alla stessa Controparte_2
spettante, quale erede legittimaria del coniuge , mediante proporzionale riduzione Parte_2
delle donazioni da questi effettuate in vita a favore dei figli e coeredi SI. ed TE
, fino alla ricostituzione della propria quota di legittima (pari a 1/3 dell'intero Parte_1
asse), con la susseguente condanna di questi ultimi al pagamento a favore della comparente della compensazione del valore leso, che si indica complessivamente in € 216.244,92 ovvero nella misura che risulterà di giustizia, ovvero alla restituzione in natura degli immobili donati o della parte di essa idonea a ricostituire tale quota. Respingere la domanda del convenuto svolta in via TE
riconvenzionale nei confronti della comparente, perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio il fratello e la propria madre al fine di ricostruire l'intera TE Controparte_2
massa ereditaria del padre, , ed accertare la lesione della legittima ai danni Parte_2 dell'attrice, reintegrandola nella quota ereditaria alla stessa spettante quale erede legittimaria del de cuius.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato quanto segue:
− che, a seguito del decesso di , avvenuto il 06.09.2019 a IR, si apriva la Parte_2
successione ab intestato del de cuius in favore della coniuge e dei figli Controparte_2
e , per la quota di 1/3 ciascuno;
Pt_1 TE
− che, dall'esame della dichiarazione di successione, l'asse ereditario risultava composto da: i pagina 6 di 15 diritti pari a ½ di un garage sito in Comune di IR;
un conto corrente intestato al de cuius con saldo pari a € 2.182,00; un ulteriore conto corrente cointestato con i convenuti con un saldo pari a € 15,00;
− che, una volta resasi conto dell'esiguità del patrimonio ereditario del padre, veniva a conoscenza di due atti di compravendita riguardanti due immobili, uno sito in Comune di
Camaiore ed uno in Comune di IR, stipulati dai genitori in favore del fratello e ad CP_1 insaputa dell'attrice, atti che, tuttavia, configurerebbero una donazione simulata tra le parti poiché non sarebbe rintracciabile il pagamento del prezzo corrispondente al valore degli immobili;
− che, oltre a ciò, si accorgeva di numerosi movimenti di denaro da alcuni conti correnti intestati al de cuius, anche questi configuranti donazioni in favore di CP_1
In conclusione, l'attrice ha chiesto l'accertamento della simulazione relativa degli atti di compravendita degli immobili nonché l'accertamento delle donazioni in danaro effettuate in favore di e, conseguentemente, il riconoscimento della propria quota di eredità legittima, TE
quantificata in euro 213.420,25, ovvero la restituzione in natura degli immobili donati o della parte di essi idonei a ricostruire tale quota.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale trasversale, si è costituito in giudizio contestando la domanda ex adverso formulata in quanto infondata ed TE
erronea.
Più nello specifico, quest'ultimo ha argomentato che:
− per quanto riguarda la compravendita dell'immobile di Camaiore la domanda di simulazione sarebbe infondata e, in ogni caso, prescritta per decorrenza del termine decennale;
− per quanto concerne, invece, l'immobile di IR si sarebbe in presenza di una simulazione assoluta della compravendita poiché i reali proprietari dell'immobile sono sempre rimasti i genitori e Parte_2 Controparte_2
− in conseguenza della simulazione assoluta intercorsa tra le parti ed inerente l'immobile di
IR non troverebbero accoglimento le ulteriori richieste di parte attrice relative alle presunte donazioni ed assegni versati in favore di , poiché TE
rappresenterebbero gli effetti della suddetta simulazione: la reale voluntas di quest'ultimo sarebbe stata il conseguimento del credito bancario tramite la concessione del mutuo ipotecario;
− la produzione di controparte relativa ai titoli di credito depositati sul conto corrente intestato al de cuius sarebbe parziale e, pertanto, la somma non andrebbe ricompresa nell'asse ereditario;
pagina 7 di 15 − parte attrice non avrebbe conteggiato i debiti ereditari del de cuius, relativi ad un contenzioso inerente ad un sinistro stradale, ai fini della ricostruzione della quota ereditaria;
− le spese relative ai lavori effettuati da sull'immobile di IR e pagate da TE quest'ultimo sarebbero state di competenza dei proprietari dell'immobile, cioè
[...]
e pertanto, tali importi graverebbero, per metà, a titolo di Parte_2 Controparte_2 debito ereditario sulla quota del de cuius, e, per l'altra metà, andrebbero rimborsati dalla sig.ra CP_
In definitiva, il sig. , ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte TE
attrice e, riconoscendo la simulazione assoluta della compravendita dell'immobile di IR, ha formulato espressa domanda riconvenzionale nei confronti della madre per Controparte_2 richiedere il rimborso dell'importo di euro 10.746,75, quale importo dei lavori eseguiti sull'immobile.
Si è costituita in giudizio anche con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
contestando quanto dedotto e richiesto dall'attrice, e muovendo, altresì, domanda riconvenzionale per sentire dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dell'immobile di IR nonché per accertare la natura donativa delle somme versate alla figlia per un totale di € 2500,00. Pt_1
CP_ In particolare, la sig.ra ha chiesto di respingere la domanda di accertamento della simulazione relativa degli atti di compravendita degli immobili nonché delle donazioni effettuate in favore di e, una volta accertata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita TE relativo all'immobile di IR, di ricostruire la massa ereditaria del de cuius, computando al relictum anche il 50% della comproprietà dell'immobile oggetto di simulazione, con eventuale reintegra della quota di legittima lesa.
Parte attrice si è dichiarata remissiva unicamente alla domanda di accertamento della simulazione assoluta della compravendita dell'immobile di IR, avanzata da entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto delle altre domande proposte dalle controparti.
Dopo aver assegnato i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del
03.07.2023, ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, ha rinviato all'udienza del 11.07.2024 per la precisazione delle conclusioni, con concessione in tale sede di termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., poi regolarmente depositate.
***
Pregiudizialmente, occorre affrontare l'eccezione sollevata da sulla TE
prescrizione della domanda di simulazione in ordine alla compravendita dell'immobile di Camaiore, avvenuta nel marzo 2006 e che, pertanto, sarebbe stata proposta da parte attrice oltre il termine decennale previsto ex lege.
pagina 8 di 15 In effetti, come emerge dalle conversazioni Whatsapp tra i due fratelli depositate in giudizio, è possibile dedurre che fosse a conoscenza della suddetta compravendita intercorsa tra Parte_1
i genitori ed il fratello CP_1
Tuttavia, tale eccezione va in ogni caso disattesa in quanto è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui, nelle azioni di riduzione per lesione di legittima, il termine di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell'apertura della successione del de cuius (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 31 luglio 2020, n. 16535).
La censura di parte convenuta non può, dunque, trovare accoglimento.
Passando, ad analizzare nel merito la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita in questione, si osserva quanto segue.
Risulta, innanzitutto, dal contratto stipulato il 01.03.2006 a rogito Notaio che Persona_1 il prezzo della vendita, stabilito nella somma di € 160.000,00, “è stato versato prima d'ora dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia quietanza di saldo, dichiarando di non avere altro a pretendere e rinunzia per quanto possa occorrere ad ogni ipoteca legale”.
L'attrice ha contestato l'assenza di qualsiasi traccia del pagamento di € 160.000,00 per la vendita dell'immobile sito in Camaiore, senza però addurre prove concrete né fornire ulteriori indizi che dimostrino la natura fittizia dell'atto.
A tal proposito, come in effetti dedotto dai convenuti, deve constatarsi che tale somma, oltre ad essere congrua al valore di mercato dell'epoca, non era soggetta all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, che è sorto soltanto successivamente, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge
4 agosto 2006, n. 248.
Peraltro, la stipula del contratto di mutuo nel marzo 2006 (rinegoziato a tasso variabile nel luglio 2019), che il sig. ha sottoscritto contestualmente all'acquisto dell'immobile e TE per una somma corrispondente allo stesso importo della compravendita, rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'effettiva validità del negozio posto in essere dalle parti (cfr. contratto di mutuo ipotecario depositato in atti).
Sul punto, si sottolinea inoltre che la Suprema Corte ha recentemente chiarito i criteri di riparto dell'onere della prova, stabilendo che “qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 del codice civile - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo” (Cass. civ., sez. II, sent. 29 febbraio
2024, n. 5372).
Orbene, si ritiene che, nel caso di specie, parte attrice non abbia indicato indizi sufficienti a pagina 9 di 15 provare il carattere fittizio della compravendita dell'immobile e non abbia, perciò, assolto agli oneri probatori gravanti su di essa ai sensi degli artt. 2697 e 1417 c.c..
La domanda di simulazione relativa della compravendita del 2006 inerente l'immobile sito in
Camaiore deve, pertanto, essere rigettata.
Per quanto riguarda, invece, la compravendita dell'immobile sito in IR, avvenuta nel luglio
2011, tutte le parti sono concordi nel ritenere che trattasi di simulazione assoluta.
In effetti, la controdichiarazione sottoscritta dalle parti stipulanti depositata in giudizio, tramite la quale “dichiara e riconosce espressamente che i signori e TE Parte_2
sono i reali proprietari delle predette unità immobiliari”, è la dimostrazione Controparte_2
incontrovertibile – e non contestata da nessuna delle parti in causa – della natura simulata della compravendita, che non ha prodotto alcun effetto tra le parti e, in quanto tale, deve considerarsi nulla.
Ne consegue che, mancando la volontà delle parti di cedere la proprietà del bene, l'immobile è sempre rimasto nel patrimonio del sig. e della sig.ra Parte_2 Controparte_2
Dichiarata la simulazione assoluta della compravendita, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario si deve, pertanto, computare al relictum la quota di proprietà del 50% dell'immobile appartenente al de cuius, e, per l'effetto, provvedere all'intestazione dello stesso secondo le seguenti quote: 4/6 a favore di ed 1/6 ciascuno in favore di ed . Controparte_2 CP_1 Parte_1
Alla luce dell'accertamento della simulazione assoluta della compravendita intercorsa tra le parti, va esclusa anche la natura donativa del trasferimento della somma di € 400.000,00 in favore del sig. contestata da parte attrice, poiché tale operazione rappresenta gli effetti della TE
stessa simulazione, effettuata allo scopo di ottenere un credito bancario tramite mutuo ipotecario: la somma in questione, corrispondente al mutuo concesso dalla banca a , è stata difatti TE
trasferita sul conto corrente dei genitori che, però, hanno poi restituito i pagamenti ricevuti tramite due assegni bancari di € 10.000,00 ciascuno (assegni nn. 817350165 e 817350167 del 16 settembre 2011 e del 7 ottobre 2011 intestati alla “Casa Editrice Il Fiore” di ) ed un bonifico di € TE
380.000,00 (effettuato dal conto corrente n 1829.71 presso BANCA M.P.S. in data 23.04.2012).
Né può dirsi che l'ipoteca sull'immobile rimasta iscritta dalla banca concedente sull'immobile sia una liberalità dei genitori nei confronti del figlio. In primo luogo perché, trattandosi in realtà di distinte operazioni, sebbene all'evidenza fra loro collegate, esse mantengono una loro specifica autonomia economica e giuridica, così che l'ipoteca iscritta dalla banca a garanzia del credito concesso
è regolata dal contratto di mutuo, non dalla vendita simulata, e non determina l'arricchimento del figlio ai danni dei genitori. D'altra parte, l'azione di riduzione possiede anche un'efficacia reale, conseguente all'accoglimento dell'azione stessa ed al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunziato pagina 10 di 15 la riduzione della donazione. Per effetto dell'inefficacia della donazione, “cadono i diritti dei terzi
(tranne il caso previsto dall'art 2652, n 8, cpv, cod civ) dalla donazione stessa derivanti, cioè i diritti reali (ipoteche, servitù ed altri 'pesi') costituiti dal donatario a favore di altri sul bene immobile donato
(art 561, primo comma, cod civ), e ciò avviene in applicazione del principio 'resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis'” (Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1392; Sez. 2, n.18280 del 25/07/2017).
Dunque ai fini della ricostituzione del patrimonio ereditario, già in astratto l'ipoteca della che CP_3
concesse in mutuo a (e da questo finora pagato, docc. 57-63), non avrebbe mai TE potuto incidere sulla riduzione domandata dall'attrice, che in ipotesi avrebbe potuto ottenere piena soddisfazione anche nella successiva azione di restituzione in esito al successo della prima.
Per quanto riguarda l'ulteriore assegno circolare del 9 marzo 2018 di importo di € 8.000,00 trasferito dal conto corrente dei genitori in favore di , tale somma, come dimostrato TE da quest'ultimo, rappresenta la parziale restituzione di un prestito di € 10.000,00 effettuato dal convenuto in favore del de cuius, come risulta dall'assegno bancario versato da TE all'ordine di in data 05.10.2012. Parte_2
Parte attrice non ha preso posizione sul punto, con ciò confermando, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti per come dedotti dalla difesa di parte convenuta.
Tuttavia, non si ritiene di dover computare al relictum il rimanente credito di € 2.000,00, così come richiesto da . In effetti, deve ritenersi che tale somma, alla luce del rapporto TE
genitore-figlio intercorrente tra il de cuius ed il convenuto e del principio di solidarietà familiare enunciato negli artt. 30 Cost. e 315-bis c.c., non possa essere soggetta ad obbligo di restituzione, in assenza di elementi specifici che indichino lo scostamento dall'id quod plerumque accidit.
La stessa Corte di Cassazione – in una controversia riguardante la domanda di restituzione, avanzata dal suocero, di una somma di denaro conferita a titolo di mutuo al genero – ha riconosciuto che in ambito familiare “è frequente che intercorrano aiuti in denaro (soprattutto fra genitori e figli), non subordinati a specifici doveri di restituzione” (Cass. civ., sez. III, sent. 28 luglio 2014, n. 17050).
Analogo ragionamento vale per la somma di € 2.500 donata alla figlia da Parte_1 parte della madre e fatta valere da quest'ultima in via riconvenzionale. Per di più, si Controparte_2
ritiene che tale somma, essendo di modico valore, non vada in ogni caso ad incidere sul relictum e, pertanto non debba essere oggetto di riduzione ex art. 555 c.c. poiché non lesiva di alcuna quota di legittima.
Venendo ad esaminare i trasferimenti delle altre somme di denaro contestati da parte attrice, occorre distinguere tra i movimenti effettuati su tre distinti conti corrente: il conto corrente CP_4
pagina 11 di 15 n. 4074037, intestato ad , e;
il conto CP_4 Parte_2 Controparte_2 TE
corrente BANCA M.P.S. n. 1829.71, intestato ad e ed il conto Parte_2 Controparte_2
corrente n. 5824394, intestato al solo . CP_4 Parte_2
Per quanto riguarda il conto corrente intestato al de cuius ed agli odierni convenuti, CP_4 si sottolinea che sullo stesso era appoggiato un conto titoli per un totale di € 126.290,28, titoli che sono stati interamente liquidati nel 2017.
Parte attrice ha chiesto, pertanto, che venga computato nell'asse ereditario l'importo di €
42.096,76, pari a 1/3 del complessivo deposito titoli e corrispondente alla quota di spettanza del de cuius.
Tuttavia, tale richiesta è da rigettare in quanto l'attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Quest'ultima, oltre agli estratti conto depositati in giudizio – dai quali però non è possibile desumere i movimenti inerenti al conto titoli – avrebbe ben potuto produrre in giudizio anche il rendiconto relativo al dossier titoli in questione che avrebbe permesso di risalire alle operazioni effettuate dai titolari del conto ed accertare nel dettaglio i trasferimenti posti in essere relativamente alla loro liquidazione.
L'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario prevede infatti che il cliente o colui che gli succede a qualunque titolo, e di conseguenza l'erede, “hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Non avendo prodotto tale documentazione, non è possibile affermare alcuna dazione o apprensione al o dal figlio ed accogliere la domanda di parte attrice. CP_1
Parimenti, non può essere accolta la domanda di restituzione delle somme relative al conto corrente MPS intestato ai genitori, poiché l'attrice non è riuscita a dimostrare che i 42 assegni bancari contestati, per un importo totale di complessivi € 44.693,54, siano stati effettivamente trasferiti in favore di : nessuna prova è stata depositata in giudizio al riguardo. TE
Anche per i 181 prelievi effettuati da sportello bancario tra il 2011 ed il 2018, per un totale di €
47.686,00, parte attrice non è riuscita a fornire elementi di prova utili a dimostrare che i suddetti importi siano stati concretamente prelevati da né che l'utilizzo di tali somme fosse TE
incompatibile col tenore di vita dei genitori.
In ogni caso, la Suprema Corte ha chiarito che gli importi prelevati dal conto corrente intestato al de cuius anteriormente all'apertura della successione non possono essere ricompresi nell'asse ereditario e, quindi, non possono considerarsi beni ereditari (cfr. Cass. civ., sez. VI - 3, ord. 9 aprile
2018, n. 8611).
pagina 12 di 15 Lo stesso ragionamento vale per i prelievi tramite bancomat, tutti effettuati dal conto CP_4 intestato al solo nel periodo in cui quest'ultimo era ancora in vita, con l'eccezione di Parte_2
tre prelievi, eseguiti il 7 novembre 2019, il 20 dicembre 2019 ed il 4 giugno 2020 per un importo totale di € 750,00, effettuati successivamente alla morte del de cuius, avvenuta il 6 settembre 2019, e prima della denuncia di successione, presentata in data 5 settembre 2020.
Sul punto, se è vero che orientamento giurisprudenziale consolidato è nel senso che il familiare che ha gestito il patrimonio del de cuius è tenuto a rendere il conto del suo operato agli eredi, giustificando le movimentazioni bancarie poste in essere (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 28 maggio 2020,
n. 10067 e Cass. civ., sez. II, ord. 9 maggio 2017, n. 11290), i prelievi effettuati in seguito alla morte del de cuius, pur non giustificati dai convenuti, non possono essere restituiti alla massa ereditaria, in assenza di domanda sul punto.
Non possono, infine, trovare accoglimento le domande riconvenzionali del sig.
[...]
in relazione alle asserite spese legali corrisposte a favore del de cuius ed al pagamento dei CP_1
lavori effettuati nell'immobile sito in IR, via Benedetto Fortini n. 124/9.
Invero, per quanto concerne le spese legali, parte convenuta non ha prodotto in giudizio nessun documento attestante l'effettivo pagamento delle somme relative ai contenziosi in cui il de cuius è stato parte. L'unica eccezione è rappresentata dalla prenotazione di pagamento di € 1659,12 del 30.05.2022, ma non vi è prova che l'operazione in questione sia stata effettivamente eseguita.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti da sull'immobile sito in IR ed il TE
pagamento delle spese relative allo stesso immobile, si osserva che non sussiste il diritto al rimborso in quanto il figlio ha effettuato tali spese nel proprio interesse, essendo egli stesso residente nella casa in questione insieme alla madre, così usufruendo dell'abitazione e dei servizi ad essa connessi, talché può ritenersi avere agito nel proprio concorrente e prevalente interesse.
Non si ignora l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il coerede può pretendere il rimborso delle spese sostenute in caso di migliorie apportate al bene comune.
Tuttavia, è la stessa Corte di Cassazione a stabilire il presupposto che, a tal riguardo, “il coerede debba avere agito quale mandatario o utile gestore” (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. 31 marzo 2021, n. 8938).
Tuttavia, poiché non emerge alcun insanabile contrasto fra la possibilità che un coerede possa godere in pienezza del bene, anche dando luogo a opere straordinarie, senza con ciò manifestare interversione nei confronti degli altri coeredi, e la circostanza che le opere risultino effettuate senza rendersi mandatario o utile gestore anche per conto degli altri eredi, il presupposto del mandato o della gestione utile non è sicuramente soddisfatto nel caso di specie, in quanto alla simulazione assoluta della vendita dell'immobile si è appunto accompagnata la diretta utilità quale residente e coabitante pagina 13 di 15 nell'unità. Si ritiene, pertanto, che non abbia agito nell'interesse gestorio anche TE degli altri eredi bensì abbia agito autonomamente come proprietario dell'immobile, godendo egli stesso e prioritariamente delle migliorie apportate all'abitazione. Né, sul punto, è dato rinvenire in causa, focalizzata invece per tutti i contendenti sulla simulazione e sull'azione di riduzione, alcuna specifica domanda divisionale nel cui ambito collocare la domanda specifica di accertamento e restituzione delle somme impiegate, mai formulata, sicché qualsivoglia effetto degli esborsi sostenuti per le opere realizzate non può ritenersi operare automaticamente.
Da ultimo, deve essere rigettata anche la domanda di restituzione inerente alle spese per la concessione dell'ossario/cinerario in favore del de cuius, avanzata da , in quanto il TE pagamento non è stato debitamente provato da quest'ultimo.
Alla luce delle considerazioni svolte supra, la massa ereditaria di , da dividersi Parte_2
per 1/3 ciascuno tra gli odierni comparenti, andrà ricostruita andando ad aggiungere al relictum (già composto da € 10.836,00), anche il 50% dell'immobile sito in IR, via Benedetto Fortini n. 124/9.
Di conseguenza, non è configurabile una lesione di legittima a danno di alcuno degli eredi.
***
In merito alle spese di lite queste devono essere integralmente compensate tra l'attrice ed i convenuti in ragione della soccombenza reciproca delle parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente formulato il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ.,
Sez. U., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061).
Si sottolinea, peraltro, come l'instaurazione del presente giudizio sia stata necessaria al fine di accertare la simulazione assoluta della vendita intercorsa tra i convenuti ed ottenere una pronuncia del
Giudice sul merito, giustificando a maggior ragione l'applicazione del criterio previsto all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IR, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, reietta o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 DICHIARA la simulazione assoluta della vendita intercorsa con atto rep. 228.268, Racc. 10950 dell'11.07.2011 a rogito Notaio tra , e , avente Persona_2 Parte_2 Controparte_2 TE ad oggetto l'immobile sito in IR, Via Benedetto Fortini n. 124/9 e per l'effetto
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere la presente sentenza, nonché
l'annotazione della dichiarazione di simulazione assoluta a margine della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra, all'intestazione dell'immobile in ragione dei 4/6 a favore della SI.ra
[...]
e di 1/3 ciascuno per i SI.ri e con esonero da CP_2 TE Parte_1
ogni responsabilità.
RIGETTA la domanda di simulazione relativa della compravendita intercorsa con atto rep. n. 219.282, Racc. 7563 del 01.03.2006 a rogito Notaio tra , e Persona_2 Parte_2 Controparte_2 [...]
, avente ad oggetto l'immobile sito in Camaiore, via del Secco 37. CP_1
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in IR, nella camera di consiglio del 14/05/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
IR, 16 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Roberto Monteverde dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppina Guttadauro Presidente dott. Roberto Monteverde Giudice Relatore dott. Caterina Condò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7460/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URCIUOLO Parte_1 C.F._1
ALDO ( ) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 54 50129 FIRENZE;
C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARANGELO TE C.F._3
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANFILIPPO MARITI 21 50127 FIRENZE presso il difensore avv. CARANGELO FERNANDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOCANTO Controparte_2 C.F._4
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 32 50134 FIRENZE presso il difensore avv. LOCANTO FRANCESCO CONVENUTI
Avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte_1
“1) accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato il 1° marzo
2006, a rogito Notaio Repertorio n. 219.282, Raccolta n. 7.563, registrato a Prato il Persona_1
3 marzo 2006 al n. 1830 serie 1T, tra i venditori RI (de cuius) e Parte_2 CP_2
e l'acquirente SInor ed avente ad oggetto il bene immobile meglio
[...] TE
descritto sub. 3 nell'atto di citazione, poiché dissimulante donazione per mancanza di corresponsione del prezzo;
conseguentemente accertare la lesione di legittima a danno della SInora Pt_1
pagina 1 di 15 e reintegrare la stessa nel valore corrispondente;
Parte_1
2) dichiarare la simulazione assoluta dell'atto dell'11 luglio 2011 a rogito Notaio Persona_1
(Repertorio n. 228.268, Raccolta n. 10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T) tra i venditori RI (de cuius) e e l'acquirente SInor Parte_2 Controparte_2
, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere TE
l'emananda sentenza, nonché l'annotazione della dichiarazione di simulazione assoluta a margine della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra, con esonero di ogni responsabilità; accertata e dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. 228.268, Raccolta n. 10.950, registrato a IR il 15 Persona_1 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T), ovvero dichiarato nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto sopra citato, ricostruire la massa ereditaria del de cuius , computando al relictum anche il Parte_2
50% della quota di comproprietà dell'immobile oggetto dell'atto di cui trattasi e accertare e dichiarare il diritto della SInora a che la sua quota di legittima venga reintegrata Parte_1 anche con il valore di 1/3 del 50% dell'immobile che era di proprietà del sig. , Parte_2
determinando il relativo valore tenendo conto anche del diritto di abitazione che spetta ex lege al coniuge;
in ipotesi accertare e dichiarane la simulazione relativa poiché dissimulante donazione per mancanza di corresponsione del prezzo;
conseguentemente accertare la lesione di legittima a danno della SInora e reintegrare la stessa nel valore corrispondente;
Parte_1
3) accertare e dichiarare la natura donativa del bonifico effettuato dal conto corrente n 1829.71 intrattenuto presso BANCA M.P.S. cointestato ai coniugi in data 23/04/2012 a favore di Parte_1
dell'importo di € 380.000,00 in quanto non restituito, e le donazioni in denaro TE
effettuate dagli stessi genitori a favore del figlio - tramite gli assegni bancari n. TE
817350165 del 16 settembre 2011 di importo pari a € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71
(Doc. 9 alla citazione), n. 817350167 del 7 ottobre 2011 di € 10.000,00 tratto sul conto corrente n.
1829.71 (Doc. 10 alla citazione) e l'assegno circolare del 9 marzo 2018 di importo di € 8.000,00 (Doc.
11 alla citazione)- per un totale di € 28.000,00, oltre alla natura donativa della liquidazione a suo esclusivo favore di diversi titoli cointestati con il padre e la madre, per un totale di € 126.290,28, già esistenti sul conto titoli appoggiato al c/c corrente n. 1140679 aperto nell'anno 2004 presso
[...]
, trasferito da Luglio 2008 presso con n. 4074037 ed estinto in Controparte_3 CP_4
data 16.12.2020, come meglio precisato sub. 4 della citazione , con conseguente accertamento della relativa nullità e/o inefficacia e/o annullabilità delle stesse;
4) per l'effetto, ricostituire l'intera massa ereditaria del de cuius SI. , Parte_2
computando il donatum al relictum, tenendo conto di quanto oggetto di accertamento, con valutazione
pagina 2 di 15 dell'effettivo valore dei beni donati al SI. e computo dei relativi frutti dalla TE
data della domanda, ricostruendo l'asse ereditario nella somma che complessivamente ed orientativamente si indica in complessivi € 651.096,76 per i motivi tutti di cui in premessa della citazione, salvo il più o il meno ritenuto di giustizia ovvero una diversa valutazione di mercato degli immobili donati;
5) conseguentemente (a seguito dell'accertamento di tutti i punti precedenti) accertare e dichiarare la sussistenza della lesione di legittima in danno dell'attrice e, quindi, disporre la Parte_1
reintegra nella quota ereditaria alla stessa spettante, quale erede legittimario del padre
[...]
, mediante proporzionale riduzione delle donazioni da questi effettuate in vita a favore Parte_2
del fratello e coerede SI. , fino alla ricostituzione della propria quota di TE
legittima (pari a 1/3 dell'intero asse), con la susseguente condanna di quest'ultimo al pagamento a favore della medesima della compensazione del valore leso, che si indica – sempre complessivamente ed orientativamente- nella somma pari a € 213.420,25 (€ 217.032,25 - € 3.612,00), salvo il più o il meno ritenuto di giustizia, ovvero alla restituzione in natura degli immobili donati o della parte di essi idonea a ricostituire tale quota”;
6) respingere integralmente le domande della signora in relazione agli assegni n. Controparte_2
08452283151-11 del 18.10.2012 di € 1.500,00 e bonifico del 15.04.2010 di € 1.000,00 dal conto n.
182971 – Banca Monte dei Paschi di Siena in favore della SInora e, Parte_1 conseguentemente non computarle al relictum ai fini della ricostituzione dell'asse in quanto non rientranti nell'egida applicativa di cui all'articolo 555 cc;
7) respingere integralmente le domande riconvenzionali del SInor in relazione TE
alle asserite spese legali corrisposte a favore del de cuius ed ai lavori effettuati nell'immobile sito in
IR perché non provate e non documentate;
8) Con vittoria di spese competenze ed accessori di legge.”
TE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie richieste e formulate in atti e riportate nella presente nota di precisazione delle conclusioni:
- in via principale: rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto
e per i motivi indicati negli scritti difensivi;
- in via subordinata, DICHIARARE la simulazione assoluta della vendita intercorsa con atto rep.
228.268 Racc. 10950 del 11/07/2011 ai rogiti Notaio tra i SI.ri , Persona_2 Parte_2
e e per l'effetto, dichiarare la corretta intestazione Controparte_2 TE dell'immobile in ragione dei 4/6 a favore della SI.ra e di 1/3 ciascuno per i SI.ri Controparte_2
pagina 3 di 15 e , con ogni consequenziale provvedimento e ordine di TE Parte_1
trascrizione al Conservatore competente;
allo stesso tempo: RIGETTARE la domanda di simulazione relativa dell'atto del 2006 (Atto Notaio del 1 marzo 2006, Rep. n. 219.282, Raccolta Persona_2
n. 7.563) e, tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dalle parti (doc. 3) in relazione all'atto Notaio
in data 11/07/2011 (Rep. 228.268 Racc. 10950 del 11/07/2011), RIGETTARE tutte le Persona_2 domande proposte dall'attrice comprese quelle inerenti le presunte donazioni, le Parte_1 transazioni bancarie contestate e le richieste di pagamento esposte nell'atto di citazione;
per effetto di quanto sopra: RICOSTRUIRE ed ACCERTARE l'asse ereditario del de cuius SI. Parte_2
sulla base della domanda di simulazione assoluta inerente l'atto di vendita del 2011, sulla base del rigetto della domanda di simulazione relativa inerente l'atto di vendita del 2006 e sulla base di quanto esposto nella dichiarazione sottoscritta dalle parti (doc. 3) e quindi conferire nell'asse ereditario la sola quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in IR (inerente l'atto del 2011) e degli ulteriori beni immobili di proprietà del de cuius siti in IR (ad esclusione dell'immobile sito in Lido di
Camaiore), considerando i debiti ereditari quantificati indicativamente in euro 41.309,79 o nel maggiore o minore importo che verrà accertato a seguito di istruttoria, determinando e quantificando le quote ereditarie in capo agli eredi, e quindi disponendo eventualmente il pagamento e/o rimborso in capo a chi di competenza;
- in via riconvenzionale, preso atto della dichiarazione contenuta nel doc. 3 e della simulazione assoluta intercorsa tra le parti, previo accertamento che gli importi pagati dal SI. TE dal 2011 al 2019 in relazione all'immobile di IR (ed indicati in atto), erano di competenza dei
SI.ri e della SI.ra (in quanto effettivi proprietari dei beni, Parte_2 Controparte_2
come da dichiarazione di cui al doc. 3), condannare la SI.ra al pagamento e/o al Controparte_2 rimborso dell'importo complessivo di euro 10.746,75 a favore del SI. , ovvero TE
della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”
Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale:
1. respingere la domanda di accertamento e declaratoria della simulazione relativa del contratto di compravendita dell'11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. 228.268, Raccolta n. Persona_1
10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T) in quanto non dissimulante una donazione e conseguentemente respingere la domanda di accertamento e declaratoria della natura donativa dell'importo di € 380.000,00 e dei due assegni di € 10.000,00 ciascuno (n. 817350165 del 16 settembre 2011 di importo pari a € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71, n. 817350167 del 7
pagina 4 di 15 ottobre 2011 di € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71) e in via riconvenzionale dichiarare la simulazione assoluta dell'atto dell'11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. Persona_1
228.268, Raccolta n. 10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T) tra i venditori
RI (de cuius) e e l'acquirente SInor , con Parte_2 Controparte_2 TE ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, nonché l'annotazione della dichiarazione di simulazione assoluta a margine della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra, con esonero di ogni responsabilità;
2. sempre in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 11 luglio 2011 a rogito Notaio (Repertorio n. 228.268, Raccolta n. Persona_1
10.950, registrato a IR il 15 luglio 2011 al n. 15790 serie 1T), ovvero dichiarato nullo e/o inesistente e/o inefficace l'atto sopra citato, ricostruire la massa ereditaria del de cuius
[...]
, computando al relictum anche il 50% della quota di comproprietà dell'immobile oggetto Parte_2 dell'atto di cui trattasi e accertare e dichiarare il diritto della comparente a che la sua quota di legittima venga reintegrata anche con il valore di 1/3 del 50% dell'immobile che era di proprietà del sig. ., determinando il relativo valore tenendo conto anche del diritto di abitazione Parte_2
che spetta ex lege al coniuge.
3. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la natura donativa delle somme versate alla sig.ra (Assegno n. 08452283151-11 del 18.10.2012 di € 1.500,00 e bonifico del Parte_1
15.04.2010 di € 1.000,00 dal conto n. 182971 – Banca Monte dei Paschi di Siena e, conseguentemente, computarle al relictum ai fini della ricostituzione dell'asse ereditario e della conseguente reintegra della quota di competenza della comparente.
4. Sempre in via principale, respingere, a. la domanda di accertamento e declaratoria di simulazione relativa del contratto di compravendita il 1° marzo 2006, a rogito Notaio (Repertorio Persona_1
n. 219.282, Raccolta n. 7.563, registrato a Prato il 3 marzo 2006 al n. 1830 serie 1T) per i motivi e le causali di cui in narrativa;
b. respingere la domanda di accertamento e declaratoria della natura donativa dell'assegno circolare del 9 marzo 2018 di € 8.000,00 intestato a per i TE
motivi di cui in narrativa;
c. respingere la domanda di accertamento e declaratoria della natura donativa della liquidazione dei titoli per un totale di € 126.290,28, già esistenti sul conto titoli appoggiato al c/c corrente n. 1140679 aperto nell'anno 2004 presso , Controparte_3
trasferito da Luglio 2008 presso con n. 4074037 ed estinto in data 16.12.2020, per i CP_4
motivi di cui in narrativa.
5. In via riconvenzionale subordinata, qualora venga accertata la natura donativa del contratto di compravendita del 1° marzo 2006 a rogito Notaio (Repertorio n. 219.282, Raccolta n. Persona_1
pagina 5 di 15 7.563, registrato a Prato il 3 marzo 2006 al n. 1830 serie 1T) e/o del contratto di compravendita dell'11 luglio 2011 come sopra descritto e/o degli ulteriori trasferimenti a favore del sig.
[...]
(tramite bonifico del 23 aprile 2012 di € 380.000,00, assegni bancari n. 817350165 del 16 CP_1 settembre 2011 di importo pari a € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71 e n. 817350167 del 7 ottobre 2011 di € 10.000,00 tratto sul conto corrente n. 1829.71 e assegno circolare del 9 marzo 2018 di importo di € 8.000,00 per un totale di € 28.000,00, oltre alla natura donativa della liquidazione a suo esclusivo favore di diversi titoli cointestati, per un totale di € 126.290,28, già esistenti sul conto titoli appoggiato al c/c corrente n. 1140679 aperto nell'anno 2004 presso Controparte_3
trasferito da Luglio 2008 presso con n. 4074037 ed estinto in data
[...] CP_4
16.12.2020) e qualora venga accertata la natura donativa anche delle somme versate alla sig.ra
[...]
(Assegno n. 08452283151-11 del 18.10.2012 di € 1.500,00 e bonifico del 15.04.2010 di € Parte_1
1.000,00 dal conto n. 182971 – Banca Monte dei Paschi di Siena), accertare la lesione della legittima in danno alla sig. , e quindi disporre la reintegra nella quota ereditaria alla stessa Controparte_2
spettante, quale erede legittimaria del coniuge , mediante proporzionale riduzione Parte_2
delle donazioni da questi effettuate in vita a favore dei figli e coeredi SI. ed TE
, fino alla ricostituzione della propria quota di legittima (pari a 1/3 dell'intero Parte_1
asse), con la susseguente condanna di questi ultimi al pagamento a favore della comparente della compensazione del valore leso, che si indica complessivamente in € 216.244,92 ovvero nella misura che risulterà di giustizia, ovvero alla restituzione in natura degli immobili donati o della parte di essa idonea a ricostituire tale quota. Respingere la domanda del convenuto svolta in via TE
riconvenzionale nei confronti della comparente, perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio il fratello e la propria madre al fine di ricostruire l'intera TE Controparte_2
massa ereditaria del padre, , ed accertare la lesione della legittima ai danni Parte_2 dell'attrice, reintegrandola nella quota ereditaria alla stessa spettante quale erede legittimaria del de cuius.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato quanto segue:
− che, a seguito del decesso di , avvenuto il 06.09.2019 a IR, si apriva la Parte_2
successione ab intestato del de cuius in favore della coniuge e dei figli Controparte_2
e , per la quota di 1/3 ciascuno;
Pt_1 TE
− che, dall'esame della dichiarazione di successione, l'asse ereditario risultava composto da: i pagina 6 di 15 diritti pari a ½ di un garage sito in Comune di IR;
un conto corrente intestato al de cuius con saldo pari a € 2.182,00; un ulteriore conto corrente cointestato con i convenuti con un saldo pari a € 15,00;
− che, una volta resasi conto dell'esiguità del patrimonio ereditario del padre, veniva a conoscenza di due atti di compravendita riguardanti due immobili, uno sito in Comune di
Camaiore ed uno in Comune di IR, stipulati dai genitori in favore del fratello e ad CP_1 insaputa dell'attrice, atti che, tuttavia, configurerebbero una donazione simulata tra le parti poiché non sarebbe rintracciabile il pagamento del prezzo corrispondente al valore degli immobili;
− che, oltre a ciò, si accorgeva di numerosi movimenti di denaro da alcuni conti correnti intestati al de cuius, anche questi configuranti donazioni in favore di CP_1
In conclusione, l'attrice ha chiesto l'accertamento della simulazione relativa degli atti di compravendita degli immobili nonché l'accertamento delle donazioni in danaro effettuate in favore di e, conseguentemente, il riconoscimento della propria quota di eredità legittima, TE
quantificata in euro 213.420,25, ovvero la restituzione in natura degli immobili donati o della parte di essi idonei a ricostruire tale quota.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale trasversale, si è costituito in giudizio contestando la domanda ex adverso formulata in quanto infondata ed TE
erronea.
Più nello specifico, quest'ultimo ha argomentato che:
− per quanto riguarda la compravendita dell'immobile di Camaiore la domanda di simulazione sarebbe infondata e, in ogni caso, prescritta per decorrenza del termine decennale;
− per quanto concerne, invece, l'immobile di IR si sarebbe in presenza di una simulazione assoluta della compravendita poiché i reali proprietari dell'immobile sono sempre rimasti i genitori e Parte_2 Controparte_2
− in conseguenza della simulazione assoluta intercorsa tra le parti ed inerente l'immobile di
IR non troverebbero accoglimento le ulteriori richieste di parte attrice relative alle presunte donazioni ed assegni versati in favore di , poiché TE
rappresenterebbero gli effetti della suddetta simulazione: la reale voluntas di quest'ultimo sarebbe stata il conseguimento del credito bancario tramite la concessione del mutuo ipotecario;
− la produzione di controparte relativa ai titoli di credito depositati sul conto corrente intestato al de cuius sarebbe parziale e, pertanto, la somma non andrebbe ricompresa nell'asse ereditario;
pagina 7 di 15 − parte attrice non avrebbe conteggiato i debiti ereditari del de cuius, relativi ad un contenzioso inerente ad un sinistro stradale, ai fini della ricostruzione della quota ereditaria;
− le spese relative ai lavori effettuati da sull'immobile di IR e pagate da TE quest'ultimo sarebbero state di competenza dei proprietari dell'immobile, cioè
[...]
e pertanto, tali importi graverebbero, per metà, a titolo di Parte_2 Controparte_2 debito ereditario sulla quota del de cuius, e, per l'altra metà, andrebbero rimborsati dalla sig.ra CP_
In definitiva, il sig. , ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte TE
attrice e, riconoscendo la simulazione assoluta della compravendita dell'immobile di IR, ha formulato espressa domanda riconvenzionale nei confronti della madre per Controparte_2 richiedere il rimborso dell'importo di euro 10.746,75, quale importo dei lavori eseguiti sull'immobile.
Si è costituita in giudizio anche con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
contestando quanto dedotto e richiesto dall'attrice, e muovendo, altresì, domanda riconvenzionale per sentire dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dell'immobile di IR nonché per accertare la natura donativa delle somme versate alla figlia per un totale di € 2500,00. Pt_1
CP_ In particolare, la sig.ra ha chiesto di respingere la domanda di accertamento della simulazione relativa degli atti di compravendita degli immobili nonché delle donazioni effettuate in favore di e, una volta accertata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita TE relativo all'immobile di IR, di ricostruire la massa ereditaria del de cuius, computando al relictum anche il 50% della comproprietà dell'immobile oggetto di simulazione, con eventuale reintegra della quota di legittima lesa.
Parte attrice si è dichiarata remissiva unicamente alla domanda di accertamento della simulazione assoluta della compravendita dell'immobile di IR, avanzata da entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto delle altre domande proposte dalle controparti.
Dopo aver assegnato i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del
03.07.2023, ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, ha rinviato all'udienza del 11.07.2024 per la precisazione delle conclusioni, con concessione in tale sede di termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., poi regolarmente depositate.
***
Pregiudizialmente, occorre affrontare l'eccezione sollevata da sulla TE
prescrizione della domanda di simulazione in ordine alla compravendita dell'immobile di Camaiore, avvenuta nel marzo 2006 e che, pertanto, sarebbe stata proposta da parte attrice oltre il termine decennale previsto ex lege.
pagina 8 di 15 In effetti, come emerge dalle conversazioni Whatsapp tra i due fratelli depositate in giudizio, è possibile dedurre che fosse a conoscenza della suddetta compravendita intercorsa tra Parte_1
i genitori ed il fratello CP_1
Tuttavia, tale eccezione va in ogni caso disattesa in quanto è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui, nelle azioni di riduzione per lesione di legittima, il termine di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell'apertura della successione del de cuius (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 31 luglio 2020, n. 16535).
La censura di parte convenuta non può, dunque, trovare accoglimento.
Passando, ad analizzare nel merito la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita in questione, si osserva quanto segue.
Risulta, innanzitutto, dal contratto stipulato il 01.03.2006 a rogito Notaio che Persona_1 il prezzo della vendita, stabilito nella somma di € 160.000,00, “è stato versato prima d'ora dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia quietanza di saldo, dichiarando di non avere altro a pretendere e rinunzia per quanto possa occorrere ad ogni ipoteca legale”.
L'attrice ha contestato l'assenza di qualsiasi traccia del pagamento di € 160.000,00 per la vendita dell'immobile sito in Camaiore, senza però addurre prove concrete né fornire ulteriori indizi che dimostrino la natura fittizia dell'atto.
A tal proposito, come in effetti dedotto dai convenuti, deve constatarsi che tale somma, oltre ad essere congrua al valore di mercato dell'epoca, non era soggetta all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, che è sorto soltanto successivamente, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge
4 agosto 2006, n. 248.
Peraltro, la stipula del contratto di mutuo nel marzo 2006 (rinegoziato a tasso variabile nel luglio 2019), che il sig. ha sottoscritto contestualmente all'acquisto dell'immobile e TE per una somma corrispondente allo stesso importo della compravendita, rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'effettiva validità del negozio posto in essere dalle parti (cfr. contratto di mutuo ipotecario depositato in atti).
Sul punto, si sottolinea inoltre che la Suprema Corte ha recentemente chiarito i criteri di riparto dell'onere della prova, stabilendo che “qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 del codice civile - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo” (Cass. civ., sez. II, sent. 29 febbraio
2024, n. 5372).
Orbene, si ritiene che, nel caso di specie, parte attrice non abbia indicato indizi sufficienti a pagina 9 di 15 provare il carattere fittizio della compravendita dell'immobile e non abbia, perciò, assolto agli oneri probatori gravanti su di essa ai sensi degli artt. 2697 e 1417 c.c..
La domanda di simulazione relativa della compravendita del 2006 inerente l'immobile sito in
Camaiore deve, pertanto, essere rigettata.
Per quanto riguarda, invece, la compravendita dell'immobile sito in IR, avvenuta nel luglio
2011, tutte le parti sono concordi nel ritenere che trattasi di simulazione assoluta.
In effetti, la controdichiarazione sottoscritta dalle parti stipulanti depositata in giudizio, tramite la quale “dichiara e riconosce espressamente che i signori e TE Parte_2
sono i reali proprietari delle predette unità immobiliari”, è la dimostrazione Controparte_2
incontrovertibile – e non contestata da nessuna delle parti in causa – della natura simulata della compravendita, che non ha prodotto alcun effetto tra le parti e, in quanto tale, deve considerarsi nulla.
Ne consegue che, mancando la volontà delle parti di cedere la proprietà del bene, l'immobile è sempre rimasto nel patrimonio del sig. e della sig.ra Parte_2 Controparte_2
Dichiarata la simulazione assoluta della compravendita, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario si deve, pertanto, computare al relictum la quota di proprietà del 50% dell'immobile appartenente al de cuius, e, per l'effetto, provvedere all'intestazione dello stesso secondo le seguenti quote: 4/6 a favore di ed 1/6 ciascuno in favore di ed . Controparte_2 CP_1 Parte_1
Alla luce dell'accertamento della simulazione assoluta della compravendita intercorsa tra le parti, va esclusa anche la natura donativa del trasferimento della somma di € 400.000,00 in favore del sig. contestata da parte attrice, poiché tale operazione rappresenta gli effetti della TE
stessa simulazione, effettuata allo scopo di ottenere un credito bancario tramite mutuo ipotecario: la somma in questione, corrispondente al mutuo concesso dalla banca a , è stata difatti TE
trasferita sul conto corrente dei genitori che, però, hanno poi restituito i pagamenti ricevuti tramite due assegni bancari di € 10.000,00 ciascuno (assegni nn. 817350165 e 817350167 del 16 settembre 2011 e del 7 ottobre 2011 intestati alla “Casa Editrice Il Fiore” di ) ed un bonifico di € TE
380.000,00 (effettuato dal conto corrente n 1829.71 presso BANCA M.P.S. in data 23.04.2012).
Né può dirsi che l'ipoteca sull'immobile rimasta iscritta dalla banca concedente sull'immobile sia una liberalità dei genitori nei confronti del figlio. In primo luogo perché, trattandosi in realtà di distinte operazioni, sebbene all'evidenza fra loro collegate, esse mantengono una loro specifica autonomia economica e giuridica, così che l'ipoteca iscritta dalla banca a garanzia del credito concesso
è regolata dal contratto di mutuo, non dalla vendita simulata, e non determina l'arricchimento del figlio ai danni dei genitori. D'altra parte, l'azione di riduzione possiede anche un'efficacia reale, conseguente all'accoglimento dell'azione stessa ed al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunziato pagina 10 di 15 la riduzione della donazione. Per effetto dell'inefficacia della donazione, “cadono i diritti dei terzi
(tranne il caso previsto dall'art 2652, n 8, cpv, cod civ) dalla donazione stessa derivanti, cioè i diritti reali (ipoteche, servitù ed altri 'pesi') costituiti dal donatario a favore di altri sul bene immobile donato
(art 561, primo comma, cod civ), e ciò avviene in applicazione del principio 'resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis'” (Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1392; Sez. 2, n.18280 del 25/07/2017).
Dunque ai fini della ricostituzione del patrimonio ereditario, già in astratto l'ipoteca della che CP_3
concesse in mutuo a (e da questo finora pagato, docc. 57-63), non avrebbe mai TE potuto incidere sulla riduzione domandata dall'attrice, che in ipotesi avrebbe potuto ottenere piena soddisfazione anche nella successiva azione di restituzione in esito al successo della prima.
Per quanto riguarda l'ulteriore assegno circolare del 9 marzo 2018 di importo di € 8.000,00 trasferito dal conto corrente dei genitori in favore di , tale somma, come dimostrato TE da quest'ultimo, rappresenta la parziale restituzione di un prestito di € 10.000,00 effettuato dal convenuto in favore del de cuius, come risulta dall'assegno bancario versato da TE all'ordine di in data 05.10.2012. Parte_2
Parte attrice non ha preso posizione sul punto, con ciò confermando, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti per come dedotti dalla difesa di parte convenuta.
Tuttavia, non si ritiene di dover computare al relictum il rimanente credito di € 2.000,00, così come richiesto da . In effetti, deve ritenersi che tale somma, alla luce del rapporto TE
genitore-figlio intercorrente tra il de cuius ed il convenuto e del principio di solidarietà familiare enunciato negli artt. 30 Cost. e 315-bis c.c., non possa essere soggetta ad obbligo di restituzione, in assenza di elementi specifici che indichino lo scostamento dall'id quod plerumque accidit.
La stessa Corte di Cassazione – in una controversia riguardante la domanda di restituzione, avanzata dal suocero, di una somma di denaro conferita a titolo di mutuo al genero – ha riconosciuto che in ambito familiare “è frequente che intercorrano aiuti in denaro (soprattutto fra genitori e figli), non subordinati a specifici doveri di restituzione” (Cass. civ., sez. III, sent. 28 luglio 2014, n. 17050).
Analogo ragionamento vale per la somma di € 2.500 donata alla figlia da Parte_1 parte della madre e fatta valere da quest'ultima in via riconvenzionale. Per di più, si Controparte_2
ritiene che tale somma, essendo di modico valore, non vada in ogni caso ad incidere sul relictum e, pertanto non debba essere oggetto di riduzione ex art. 555 c.c. poiché non lesiva di alcuna quota di legittima.
Venendo ad esaminare i trasferimenti delle altre somme di denaro contestati da parte attrice, occorre distinguere tra i movimenti effettuati su tre distinti conti corrente: il conto corrente CP_4
pagina 11 di 15 n. 4074037, intestato ad , e;
il conto CP_4 Parte_2 Controparte_2 TE
corrente BANCA M.P.S. n. 1829.71, intestato ad e ed il conto Parte_2 Controparte_2
corrente n. 5824394, intestato al solo . CP_4 Parte_2
Per quanto riguarda il conto corrente intestato al de cuius ed agli odierni convenuti, CP_4 si sottolinea che sullo stesso era appoggiato un conto titoli per un totale di € 126.290,28, titoli che sono stati interamente liquidati nel 2017.
Parte attrice ha chiesto, pertanto, che venga computato nell'asse ereditario l'importo di €
42.096,76, pari a 1/3 del complessivo deposito titoli e corrispondente alla quota di spettanza del de cuius.
Tuttavia, tale richiesta è da rigettare in quanto l'attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Quest'ultima, oltre agli estratti conto depositati in giudizio – dai quali però non è possibile desumere i movimenti inerenti al conto titoli – avrebbe ben potuto produrre in giudizio anche il rendiconto relativo al dossier titoli in questione che avrebbe permesso di risalire alle operazioni effettuate dai titolari del conto ed accertare nel dettaglio i trasferimenti posti in essere relativamente alla loro liquidazione.
L'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario prevede infatti che il cliente o colui che gli succede a qualunque titolo, e di conseguenza l'erede, “hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Non avendo prodotto tale documentazione, non è possibile affermare alcuna dazione o apprensione al o dal figlio ed accogliere la domanda di parte attrice. CP_1
Parimenti, non può essere accolta la domanda di restituzione delle somme relative al conto corrente MPS intestato ai genitori, poiché l'attrice non è riuscita a dimostrare che i 42 assegni bancari contestati, per un importo totale di complessivi € 44.693,54, siano stati effettivamente trasferiti in favore di : nessuna prova è stata depositata in giudizio al riguardo. TE
Anche per i 181 prelievi effettuati da sportello bancario tra il 2011 ed il 2018, per un totale di €
47.686,00, parte attrice non è riuscita a fornire elementi di prova utili a dimostrare che i suddetti importi siano stati concretamente prelevati da né che l'utilizzo di tali somme fosse TE
incompatibile col tenore di vita dei genitori.
In ogni caso, la Suprema Corte ha chiarito che gli importi prelevati dal conto corrente intestato al de cuius anteriormente all'apertura della successione non possono essere ricompresi nell'asse ereditario e, quindi, non possono considerarsi beni ereditari (cfr. Cass. civ., sez. VI - 3, ord. 9 aprile
2018, n. 8611).
pagina 12 di 15 Lo stesso ragionamento vale per i prelievi tramite bancomat, tutti effettuati dal conto CP_4 intestato al solo nel periodo in cui quest'ultimo era ancora in vita, con l'eccezione di Parte_2
tre prelievi, eseguiti il 7 novembre 2019, il 20 dicembre 2019 ed il 4 giugno 2020 per un importo totale di € 750,00, effettuati successivamente alla morte del de cuius, avvenuta il 6 settembre 2019, e prima della denuncia di successione, presentata in data 5 settembre 2020.
Sul punto, se è vero che orientamento giurisprudenziale consolidato è nel senso che il familiare che ha gestito il patrimonio del de cuius è tenuto a rendere il conto del suo operato agli eredi, giustificando le movimentazioni bancarie poste in essere (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 28 maggio 2020,
n. 10067 e Cass. civ., sez. II, ord. 9 maggio 2017, n. 11290), i prelievi effettuati in seguito alla morte del de cuius, pur non giustificati dai convenuti, non possono essere restituiti alla massa ereditaria, in assenza di domanda sul punto.
Non possono, infine, trovare accoglimento le domande riconvenzionali del sig.
[...]
in relazione alle asserite spese legali corrisposte a favore del de cuius ed al pagamento dei CP_1
lavori effettuati nell'immobile sito in IR, via Benedetto Fortini n. 124/9.
Invero, per quanto concerne le spese legali, parte convenuta non ha prodotto in giudizio nessun documento attestante l'effettivo pagamento delle somme relative ai contenziosi in cui il de cuius è stato parte. L'unica eccezione è rappresentata dalla prenotazione di pagamento di € 1659,12 del 30.05.2022, ma non vi è prova che l'operazione in questione sia stata effettivamente eseguita.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti da sull'immobile sito in IR ed il TE
pagamento delle spese relative allo stesso immobile, si osserva che non sussiste il diritto al rimborso in quanto il figlio ha effettuato tali spese nel proprio interesse, essendo egli stesso residente nella casa in questione insieme alla madre, così usufruendo dell'abitazione e dei servizi ad essa connessi, talché può ritenersi avere agito nel proprio concorrente e prevalente interesse.
Non si ignora l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il coerede può pretendere il rimborso delle spese sostenute in caso di migliorie apportate al bene comune.
Tuttavia, è la stessa Corte di Cassazione a stabilire il presupposto che, a tal riguardo, “il coerede debba avere agito quale mandatario o utile gestore” (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. 31 marzo 2021, n. 8938).
Tuttavia, poiché non emerge alcun insanabile contrasto fra la possibilità che un coerede possa godere in pienezza del bene, anche dando luogo a opere straordinarie, senza con ciò manifestare interversione nei confronti degli altri coeredi, e la circostanza che le opere risultino effettuate senza rendersi mandatario o utile gestore anche per conto degli altri eredi, il presupposto del mandato o della gestione utile non è sicuramente soddisfatto nel caso di specie, in quanto alla simulazione assoluta della vendita dell'immobile si è appunto accompagnata la diretta utilità quale residente e coabitante pagina 13 di 15 nell'unità. Si ritiene, pertanto, che non abbia agito nell'interesse gestorio anche TE degli altri eredi bensì abbia agito autonomamente come proprietario dell'immobile, godendo egli stesso e prioritariamente delle migliorie apportate all'abitazione. Né, sul punto, è dato rinvenire in causa, focalizzata invece per tutti i contendenti sulla simulazione e sull'azione di riduzione, alcuna specifica domanda divisionale nel cui ambito collocare la domanda specifica di accertamento e restituzione delle somme impiegate, mai formulata, sicché qualsivoglia effetto degli esborsi sostenuti per le opere realizzate non può ritenersi operare automaticamente.
Da ultimo, deve essere rigettata anche la domanda di restituzione inerente alle spese per la concessione dell'ossario/cinerario in favore del de cuius, avanzata da , in quanto il TE pagamento non è stato debitamente provato da quest'ultimo.
Alla luce delle considerazioni svolte supra, la massa ereditaria di , da dividersi Parte_2
per 1/3 ciascuno tra gli odierni comparenti, andrà ricostruita andando ad aggiungere al relictum (già composto da € 10.836,00), anche il 50% dell'immobile sito in IR, via Benedetto Fortini n. 124/9.
Di conseguenza, non è configurabile una lesione di legittima a danno di alcuno degli eredi.
***
In merito alle spese di lite queste devono essere integralmente compensate tra l'attrice ed i convenuti in ragione della soccombenza reciproca delle parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente formulato il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ.,
Sez. U., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061).
Si sottolinea, peraltro, come l'instaurazione del presente giudizio sia stata necessaria al fine di accertare la simulazione assoluta della vendita intercorsa tra i convenuti ed ottenere una pronuncia del
Giudice sul merito, giustificando a maggior ragione l'applicazione del criterio previsto all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IR, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, reietta o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 DICHIARA la simulazione assoluta della vendita intercorsa con atto rep. 228.268, Racc. 10950 dell'11.07.2011 a rogito Notaio tra , e , avente Persona_2 Parte_2 Controparte_2 TE ad oggetto l'immobile sito in IR, Via Benedetto Fortini n. 124/9 e per l'effetto
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere la presente sentenza, nonché
l'annotazione della dichiarazione di simulazione assoluta a margine della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra, all'intestazione dell'immobile in ragione dei 4/6 a favore della SI.ra
[...]
e di 1/3 ciascuno per i SI.ri e con esonero da CP_2 TE Parte_1
ogni responsabilità.
RIGETTA la domanda di simulazione relativa della compravendita intercorsa con atto rep. n. 219.282, Racc. 7563 del 01.03.2006 a rogito Notaio tra , e Persona_2 Parte_2 Controparte_2 [...]
, avente ad oggetto l'immobile sito in Camaiore, via del Secco 37. CP_1
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in IR, nella camera di consiglio del 14/05/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
IR, 16 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Roberto Monteverde dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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