Articolo 726 ter del Codice di procedura penale
Articolo 725Articolo 726 quater
Versione
9 ottobre 2001
>
Versione
31 ottobre 2017
Art. 726-ter. (( (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). )) (( 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorita' amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente