Sentenza 17 novembre 2023
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l'apposizione del sigillo sui "compact disk", il ro acquisto mediante il cosiddetto "sopravitto" e la provenienza dei stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2023, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
Testo completo
01306-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3544/2023 FRANCESCO CENTOFANTI Presidente - CC 17/11/2023 MICAELA SERENA CURAMI R.G.N. 18764/2023 ANGELO VALERIO LANNA -Relatore- EVA TOSCANI FULVIO FILOCAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUTIZIA nel procedimento a carico di NA ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo di DI ME, detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che chiedeva di poter acquistare compact disk musicali e un lettore digitale che ne consentisse l'ascolto, nonché di poter detenere tali beni nella camera di pernottamento, senza essere in ciò sottoposto a vincoli di orario. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione sia in genere tenuta a consentire al detenuto l'acquisto e la detenzione, in via permanente, dei dispositivi elettronici di lettura;
ha limitato, invece, l'ordine di consentire l'acquisto di CD a quelli di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati.
1.1. Il giudice a quo ha evidenziato come l'acquisto per il tramite dell'impresa di mantenimento dei suddetti beni - offerti sul libero mercato e sigillati - scongiuri il pericolo che gli stessi possano essere oggetto di manipolazioni esterne;
per altro verso, le operazioni di messa in sicurezza eseguite dal personale di polizia penitenziaria sui lettori di compact disk acquistati, che si risolvono nella sigillatura dei dispositivi tramite colla a caldo, oltre che nei successivi controlli, volti a verificarne l'integrità, da una parte sono idonee ad evitare il pericolo di manomissioni, mentre dall'altra parte si connotano per la loro rapidità e per la - non significativa incidenza sulle risorse dell'amministrazione penitenziaria. Quanto al pericolo di ricezione di notizie dall'esterno, riferibili al clan di appartenenza, esso può essere sicuramente scongiurato, senza obbligare il personale in servizio nell'istituto carcerario a procedere all'ascolto del materiale acquistato, semplicemente vietando l'acquisto dei CD musicali riconducibili ad "autori di nicchia, a diffusione regionale o bassa 'tiratura"" e consentendo solo quelli di autori di "fama internazionale o nazionale".
1.2. In merito all'autorizzazione alla detenzione del lettore musicale anche in orario notturno, il Tribunale ha rilevato come il controllo, in ordine all'integrità del dispositivo, possa essere effettuato in occasione delle tre perquisizioni settimanali, similmente a quanto avviene in relazione agli altri dispositivi elettronici e, comunque, in qualsiasi momento, trattandosi di accertamento di immediata percezione, perché limitato alla verifica circa la permanenza del sigillo. Trattandosi di controllo a vista, il ritiro prolungato dell'oggetto non risulterebbe sorretto da reali esigenze di sicurezza e, pertanto, tale forma di limitazione risulterebbe meramente afflittiva, tanto più che la vigilanza penitenziaria è assicurata ai massimi livelli anche in orario notturno. 2 2. Ricorre avverso l'ordinanza l'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 41- bis Ord. pen., riscontrabile sotto plurimi profili. Il provvedimento non ha considerato che il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD, nonché di CD musicali, non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetta all'amministrazione penitenziaria regolamentare, senza poter ignorare le esigenze sottese al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, che è volta ad assicurare la assoluta impossibilità che i ristretti, assoggettati a tale regime, mantengano contatti con le organizzazioni di appartenenza.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. a) cod. proc. pen., stante la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'eccesso di potere, dal momento che in punto di previsione di fasce orarie, per l'utilizzo del lettore CD - il Tribunale - di sorveglianza sarebbe andato oltre il vaglio consentito, in ordine alla possibile manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale, specificamente conferito dalla legge all'amministrazione. La limitazione dell'impiego del lettore CD alle ore diurne, oltre ad essere una misura rispondente al principio di proporzionalità, non è meramente afflittiva, essendo essa funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare - in maniera indebita - della minorata difesa dell'amministrazione, nelle ore notturne, per impiegare impropriamente tali oggetti.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, mediante la quale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio. L'ordinanza si pone in aperto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità; esso travalica i poteri dell'amministrazione e presuppone irragionevolmente l'asserito minor pericolo, derivante dall'acquisto di autori di fama nazionale. In questo modo viene introdotto, peraltro, un elemento di profonda indeterminatezza, anche in considerazione del fatto che il genere cd. neomelodico - e altre forme di musica partenopea - hanno ormai assunto rilevanza nazionale e internazionale. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Esplica un effetto assorbente sulle ulteriori doglianze, in particolare, il primo motivo. È principio affermato da tempo nella giurisprudenza di questa - Corte che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis - Ord. pen., debba ritenersi legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora – a causa dell'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali- non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213). In conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Tribunale di sorveglianza, pertanto, è chiamato a verificare puntualmente che l'impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.
2.1. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto sufficiente per evitare manomissioni - trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e che i lettori risultino poi sigillati. Con motivazione contraddittoria, poi, si è spinto formulare un proprio bilanciamento tra opposti interessi, imponendo a all'amministrazione di far acquistare ai detenuti in regime speciale soltanto i CD di autori asseritamente famosi.
2.2. La questione inerente alla sufficienza dell'acquisito dei beni tramite il cd. sopravvitto, in vista della tutela delle esigenze in esame, è stata già affrontata da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. Mulè, n.m., che ha evidenziato come l'acquisto tramite impresa di mantenimento non significhi che il materiale che fa ingresso in carcere sia stato controllato, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Secondo il condivisibile orientamento espresso da questa pronuncia, dunque "unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza;
si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali 4 facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario". Il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalla pronuncia sopra citata, condividendo l'assunto che soltanto adempimenti inesigibili come l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale acquistato dal detenuto possa assicurare l'assenza di rischi per la sicurezza.
2.3. Quanto alla soluzione di merito individuata dal giudice, la stessa eccede i limiti della giurisdizione e, peraltro, neppure è risolutiva del necessario vaglio sul contenuto specifico dei singoli CD musicali. Non è infatti astrattamente possibile escludere che taluni autori (non meglio identificabili) di "fama nazionale e internazionale", siano vicini ad ambienti criminali, né che il CD musicale abbia subito manomissioni contenutistiche in un momento antecedente, rispetto all'ingresso in Istituto.
3. L'ordinanza va dunque annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, come sopra accennato, l'assorbimento del secondo inerente all'utilizzo del lettore in orario notturno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza 28/10/2022 del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Valerio Lannaz Francesco Centofanti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Deposit Capellona/oggi Roma, 11/04/624 IL FUNZIONARIC GODIZIARIO IL FUNZIONARIO DIZIARIO Marina C agn 5