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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2024, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12382/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOSITO FRANCESCO SAVERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BEATRICE D'ESTE, 48 20122 MILANO presso il difensore avv. LOSITO FRANCESCO SAVERIO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il citava in Parte_2 giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Nel merito, in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità del
[...] nella causazione dei danni sofferti alle proprietà del Controparte_3 [...]
considerata l'inerzia sino ad oggi mantenuta dal Controparte_4 Parte_1 permettere al Condominio attoreo di accedere nella proprietà del Controparte_2
qualora si renda occorrente per l'effettuazione delle opere necessarie alla messa in pristino
[...]
le regole dell'arte e dettagliatamente indicate nella perizia del CTU Arch. - Persona_1 per l'effetto, dichiarare dovuta al la somma di €. 22.281,50 oltre Parte_2
IVA, oltre interessi legali dal do in pristino secondo le regole dell'arte così come accertati all'esito dell'accertamento tecnico preventivo ovvero dichiarare dovuta quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
”. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 4 Rilevato che risultava scaduto il termine fissato dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione della parte convenuta, questo giudice ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 13/07/2023 e fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 13/11/2023, concedendo i termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
L'attore in data 23/10/23 depositava la memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c..
Alla prima udienza, il giudice disponeva che la Cancelleria acquisisse il fascicolo di ATP avente RG 32125/2021 e, ritenendo la causa matura per la decisione, non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dal attore, fissava per gli incombenti di cui all'art. Parte_1
281 quinquies, comma 1, c.p.c., l'udienza del 03/06/2024 da svolgersi in trattazione scritta, con termine per il deposito di note scritte sino alle ore 9.30 del giorno dell'udienza e con termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
Andando al merito della controversia, premesso che il Controparte_4
e quello di confinano tra loro e sono separati da un
[...] Controparte_2 CP_4 muro alto circa tre metri, la CTU espletata nel corso del procedimento di ATP ha dato prova delle ragioni dell'attore, in particolare il perito nominato arch. nella perizia Persona_1 depositata ha affermato: “Ci si accorge come le macchie di umidità, non sono solo di risalita ma anche dovute al pluviale dell'edificio accanto che, in mancanza di tubo di scolo, scarica direttamente sul parapetto dello stesso per poi finire sul muro di confine…le tegole di copertura sono rotte in prossimità della scossalina, nello stato di fatto in cui si trovano provocano altra umidità” ed ancora “la canalina di scolo delle acque piovane posta sulla falda di copertura dell'edificio adiacente al cortile del affiancata alla scossalina in materiale Parte_1 metallico, sembrerebbe inesistente;
- la i manutenzione;
- non è presente una vera e propria canalizzazione delle acque di scolo che servirebbe a confluire in un pluviale esterno;
- tale assenza comporta lo scolo delle acque sulla parete - questa anomalia riscontrata è la causa del formarsi di macchie di muffa, macchie di altro genere, efflorescenze, rigonfiamenti e distacco dell'intonaco”. Inoltre, in merito agli alberi presenti nel cortile del convenuto, ha affermato Parte_1 che “andrebbero sapientemente potati a regola d'arte. La potatura oltre ad eliminare il c.d.
“secco” servirebbe per il ridimensionamento degli stessi” ed asserendo altresì che “si evince chiaramente che le alberature di alto fusto non rispettano le c.d. distanze legali così come previsto dagli articoli del Codice Civile. Oltretutto, le stesse risultano messe a dimora all'interno di una sorta di aiuola che, a quanto pare, non risulta impermeabilizzata provocando umidità nella parete adiacente del muro di confine del condominio di ”. Così concludendo : “1) erano state Parte_2 riscontrate delle macchie (di natura diversa) sia nella parte bassa del muro di confine che sullo stesso;
2) le cause di dette macchie erano da attribuire sia all'umidità dovuta ad una scarsa e/o assente coibentazione (con il ) che alla canalina di scolo Parte_1 Controparte_2 dell'edificio posto sul cortile di parte resistente;
3) gli alberi presenti non avevano potature idonee allo stato dei luoghi e andrebbero ridimensionate;
4) il confine degli alberi era inferiore a quanto previsto dagli articoli del Codice Civile”. Infine, indicava le opere necessarie alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte, stilando un elenco di lavori da eseguire che quantificava in €. 22.281,50 oltre IVA.
Dalla predetta relazione risulta manifesta la grave e perdurante condotta omissiva del
, che ha causato i danni lamentati dall'attore. Lo stesso Controparte_2 comportamento tenuto dal predetto , che è rimasto contumace sia nel Parte_1 procedimento di ATP sia nel presente procedimento, non fa che avvalorare le ragioni pagina 2 di 4 dell'attore.
La fattispecie oggetto di causa va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, difatti il , non ha rispettato quanto Controparte_2 stabilito dall'art. 2051 c.c, secondo cui il , quale custode dei beni e servizi comuni, Parte_1
è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non creino pregiudizio ad alcuno. A tal proposito si richiama una recente decisione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 25018 in data 09/11/2020 che così statuisce: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 2477/2018; Cass. 2563/2007). Il criterio di imputazione della responsabilità ha – dunque – carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione – da parte dell'attore – del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria”.
Pertanto, il convenuto sarà tenuto al pagamento della complessiva somma pari Parte_1 ad € 22.281,50 oltre iva, oltre interessi dal dovuto al saldo, autorizzando il Condominio attore, stante l'inerzia del Condominio convenuto, di accedere nella proprietà del
[...]
qualora si renda occorrente per l'effettuazione delle opere necessarie Controparte_2 alla messa in pristino secondo le regole dell'arte e dettagliatamente indicate nella perizia del CTU Arch. Persona_1
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa e del procedimento di ATP seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la responsabilità del nella causazione Controparte_5 dell' evento dannoso de quo;
-condanna il convenuto a pagare all'attore la complessiva somma di euro Parte_1
€22.281,50, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- autorizza il Condominio attore, stante l'inerzia del Condominio convenuto, di accedere nella proprietà del qualora si renda occorrente per Controparte_2 CP_2
l'effettuazione delle opere necessarie alla messa in pristino secondo le regole dell'arte e dettagliatamente indicate nella perizia del CTU Arch. Persona_1
-condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €237,00 per spese, €4.277,00 per compenso professionale, oltre 15%rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a;
- le spese legali e peritali della fase di ATP saranno poste a carico del convenuto nella misura pari a quanto liquidato per la CTU ed € 3.503,00 per compenso professionale. pagina 3 di 4 Milano, 14 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12382/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOSITO FRANCESCO SAVERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BEATRICE D'ESTE, 48 20122 MILANO presso il difensore avv. LOSITO FRANCESCO SAVERIO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il citava in Parte_2 giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Nel merito, in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità del
[...] nella causazione dei danni sofferti alle proprietà del Controparte_3 [...]
considerata l'inerzia sino ad oggi mantenuta dal Controparte_4 Parte_1 permettere al Condominio attoreo di accedere nella proprietà del Controparte_2
qualora si renda occorrente per l'effettuazione delle opere necessarie alla messa in pristino
[...]
le regole dell'arte e dettagliatamente indicate nella perizia del CTU Arch. - Persona_1 per l'effetto, dichiarare dovuta al la somma di €. 22.281,50 oltre Parte_2
IVA, oltre interessi legali dal do in pristino secondo le regole dell'arte così come accertati all'esito dell'accertamento tecnico preventivo ovvero dichiarare dovuta quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
”. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 4 Rilevato che risultava scaduto il termine fissato dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione della parte convenuta, questo giudice ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 13/07/2023 e fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 13/11/2023, concedendo i termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
L'attore in data 23/10/23 depositava la memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c..
Alla prima udienza, il giudice disponeva che la Cancelleria acquisisse il fascicolo di ATP avente RG 32125/2021 e, ritenendo la causa matura per la decisione, non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dal attore, fissava per gli incombenti di cui all'art. Parte_1
281 quinquies, comma 1, c.p.c., l'udienza del 03/06/2024 da svolgersi in trattazione scritta, con termine per il deposito di note scritte sino alle ore 9.30 del giorno dell'udienza e con termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
Andando al merito della controversia, premesso che il Controparte_4
e quello di confinano tra loro e sono separati da un
[...] Controparte_2 CP_4 muro alto circa tre metri, la CTU espletata nel corso del procedimento di ATP ha dato prova delle ragioni dell'attore, in particolare il perito nominato arch. nella perizia Persona_1 depositata ha affermato: “Ci si accorge come le macchie di umidità, non sono solo di risalita ma anche dovute al pluviale dell'edificio accanto che, in mancanza di tubo di scolo, scarica direttamente sul parapetto dello stesso per poi finire sul muro di confine…le tegole di copertura sono rotte in prossimità della scossalina, nello stato di fatto in cui si trovano provocano altra umidità” ed ancora “la canalina di scolo delle acque piovane posta sulla falda di copertura dell'edificio adiacente al cortile del affiancata alla scossalina in materiale Parte_1 metallico, sembrerebbe inesistente;
- la i manutenzione;
- non è presente una vera e propria canalizzazione delle acque di scolo che servirebbe a confluire in un pluviale esterno;
- tale assenza comporta lo scolo delle acque sulla parete - questa anomalia riscontrata è la causa del formarsi di macchie di muffa, macchie di altro genere, efflorescenze, rigonfiamenti e distacco dell'intonaco”. Inoltre, in merito agli alberi presenti nel cortile del convenuto, ha affermato Parte_1 che “andrebbero sapientemente potati a regola d'arte. La potatura oltre ad eliminare il c.d.
“secco” servirebbe per il ridimensionamento degli stessi” ed asserendo altresì che “si evince chiaramente che le alberature di alto fusto non rispettano le c.d. distanze legali così come previsto dagli articoli del Codice Civile. Oltretutto, le stesse risultano messe a dimora all'interno di una sorta di aiuola che, a quanto pare, non risulta impermeabilizzata provocando umidità nella parete adiacente del muro di confine del condominio di ”. Così concludendo : “1) erano state Parte_2 riscontrate delle macchie (di natura diversa) sia nella parte bassa del muro di confine che sullo stesso;
2) le cause di dette macchie erano da attribuire sia all'umidità dovuta ad una scarsa e/o assente coibentazione (con il ) che alla canalina di scolo Parte_1 Controparte_2 dell'edificio posto sul cortile di parte resistente;
3) gli alberi presenti non avevano potature idonee allo stato dei luoghi e andrebbero ridimensionate;
4) il confine degli alberi era inferiore a quanto previsto dagli articoli del Codice Civile”. Infine, indicava le opere necessarie alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte, stilando un elenco di lavori da eseguire che quantificava in €. 22.281,50 oltre IVA.
Dalla predetta relazione risulta manifesta la grave e perdurante condotta omissiva del
, che ha causato i danni lamentati dall'attore. Lo stesso Controparte_2 comportamento tenuto dal predetto , che è rimasto contumace sia nel Parte_1 procedimento di ATP sia nel presente procedimento, non fa che avvalorare le ragioni pagina 2 di 4 dell'attore.
La fattispecie oggetto di causa va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, difatti il , non ha rispettato quanto Controparte_2 stabilito dall'art. 2051 c.c, secondo cui il , quale custode dei beni e servizi comuni, Parte_1
è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non creino pregiudizio ad alcuno. A tal proposito si richiama una recente decisione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 25018 in data 09/11/2020 che così statuisce: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 2477/2018; Cass. 2563/2007). Il criterio di imputazione della responsabilità ha – dunque – carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione – da parte dell'attore – del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria”.
Pertanto, il convenuto sarà tenuto al pagamento della complessiva somma pari Parte_1 ad € 22.281,50 oltre iva, oltre interessi dal dovuto al saldo, autorizzando il Condominio attore, stante l'inerzia del Condominio convenuto, di accedere nella proprietà del
[...]
qualora si renda occorrente per l'effettuazione delle opere necessarie Controparte_2 alla messa in pristino secondo le regole dell'arte e dettagliatamente indicate nella perizia del CTU Arch. Persona_1
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa e del procedimento di ATP seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la responsabilità del nella causazione Controparte_5 dell' evento dannoso de quo;
-condanna il convenuto a pagare all'attore la complessiva somma di euro Parte_1
€22.281,50, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- autorizza il Condominio attore, stante l'inerzia del Condominio convenuto, di accedere nella proprietà del qualora si renda occorrente per Controparte_2 CP_2
l'effettuazione delle opere necessarie alla messa in pristino secondo le regole dell'arte e dettagliatamente indicate nella perizia del CTU Arch. Persona_1
-condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €237,00 per spese, €4.277,00 per compenso professionale, oltre 15%rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a;
- le spese legali e peritali della fase di ATP saranno poste a carico del convenuto nella misura pari a quanto liquidato per la CTU ed € 3.503,00 per compenso professionale. pagina 3 di 4 Milano, 14 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
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