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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11178/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11178/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CAPUCCINI MICHELE, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPUCCINI MICHELE
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA CP_1 P.IVA_1
ROSA, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA 42 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per gli opponenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge,
1. in via principale, nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo N. 2334/2020, RGN 5567/2020, emesso dal Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Gianluigi Canali in data 10/06/2020, depositato in cancelleria in data 11/06/2020 nei confronti dei IG.ri , e su ricorso promosso da Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 per tutti i motivi di cui in atti;
2. in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 117 n. 3 D.Lgs
pagina 1 di 5 , del rapporto di mutuo Ubi Banco di Brescia N. 40857863, per tutte le cause superiormente P.IVA_2 meglio evidenziate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai IG.ri , Parte_1 Pt_3
e nei confronti di con ordine di cancellazione di ogni
[...] Parte_2 CP_1 segnalazione presso la Centrale Interbancaria Rischi ed in tutte le banche dati pubbliche e private, afferente la qualità di garanti dei IG.ri , e , per Parte_3 Parte_2 Parte_1 tutte le ragioni superiormente indicate;
3. in ogni caso, nel merito, dato atto che la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti è stata redatta su modello uniforme allo schema ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 ed è pertanto affetta da nullità, dichiarare che nulla è dovuto dai IG.ri , e a favore di Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
con ordine di cancellazione di ogni segnalazione presso la Centrale Interbancaria Rischi ed CP_1 in tutte le banche dati pubbliche e private, afferente la qualità di garanti dei IG.ri , Parte_3
e , per tutte le ragioni superiormente indicate;
Parte_2 Parte_1
4. in via subordinata, nel merito, dato atto che la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti è stata redatta su modello uniforme allo schema ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 e, pertanto, sono affette da nullità le clausole nn. 2, 6 e 8 del testo negoziale ovvero che l'art. 1957 c.c. ha carattere inderogabile, per l'effetto, in applicazione della predetta norma, dichiarare l'opposta CP_1 decaduta dalla facoltà di procedere contro i garanti odierni opponenti, con la conseguenza che nulla è dovuto dai IG.ri , e con ordine di cancellazione Parte_1 Parte_3 Parte_2 di ogni segnalazione presso la Centrale Interbancaria Rischi ed in tutte le banche dati pubbliche e private, afferente la qualità di garanti dei IG.ri , e Parte_3 Parte_2 [...]
, per tutte le ragioni superiormente indicate;
Parte_1
5. con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge”.
Per l'opposta
“In via principale nel merito: - Rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 2334/2020 (R.G. n. 5567/2020) emesso dal Tribunale di Brescia in data 11/06/2020;
In via di subordine nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro 112.785,56 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore.
In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
In via istruttoria: - Con riserva di precisare e/o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, nonché di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori ed indicare testi, chiedendo sin da tale sede la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e -fideiussori- proponevano opposizione Parte_1 Parte_3 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2334/20, con cui era stato loro ingiunto di pagare, in solido con pagina 2 di 5 e Controparte_2 Parte_4 Parte_5 CP_3
la somma di euro 112.785,56 in favore di cessionaria del credito relativo alle
[...] CP_1 rate scadute e non pagate del mutuo chirografario stipulato il 18.6.10 dalla società sopra indicata con
UBI Banco di Brescia spa.
Gli opponenti hanno impugnato il decreto, lamentando: l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di e , in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni di cui Parte_2 Parte_3 all'art. 644 cpc;
la violazione degli artt. 1346 cc e 117 TUB per la mancata produzione del piano di ammortamento;
la carenza di prova del credito vantato dalla la nullità derivata della CP_4 fideiussione omnibus per nullità del rapporto principale;
la nullità della fideiussione omnibus, in quanto redatta su modello uniforme allo schema ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma, lett. a) L. n. 287/1990; la nullità della clausola n. 6 del negozio fideiussorio che prevedeva la deroga all'art. 1957 cc;
la conseguente assenza di obblighi dei fideiussori verso l'opposta, in quanto la aveva agito verso la debitrice principale e verso i garanti solo in data CP_1 8.6.20, con il deposito del ricorso monitorio, quando il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 cc era spirato.
Tanto premesso, gli attori domandavano la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della nullità della fideiussione prestata per tutte le ragioni sopra evidenziate.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente, che domandava il rigetto dell'opposizione, rilevando che la notificazione nei confronti di e avviata in data 22.6.21, tentata una Parte_3 Parte_2 prima volta a mezzo servizio postale all'indirizzo di Toscolano Maderno, via Moretto n. 12, non si era perfezionata per irreperibilità degli ingiunti, salvo poi perfezionarsi a mezzo ufficiale giudiziario, allo stesso indirizzo, il successivo 24.9.21; che nessuna perdita di efficacia del decreto sarebbe, quindi, intervenuta;
che il giudice avrebbe dovuto valutare comunque la domanda di condanna al pagamento reiterata in sede di giudizio di opposizione;
che il credito era provato dagli estratti conto ex art. 50
TUB; che il piano di ammortamento era stato puntualmente allegato al contratto di mutuo al momento della stipula come da copia in atti;
che nessuna nullità derivata si era verificata;
che la posteriorità al modulo ABI del contratto di fideiussione non equivaleva ad automatico accertamento di nullità dello stesso;
che nessuna decadenza ed estinzione della garanzia ex art. 1957 cc sarebbe intervenuta, in quanto la scadenza dell'obbligazione principale era stata anticipata dal creditore che si era avvalso della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto e il contratto di fideiussione in discussione era di quelli 'a prima richiesta'.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà nei confronti della sola
[...]
la causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta dei documenti offerti in Parte_1 comunicazione dalle parti, era trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025 sulle conclusioni come sopra riportate.
……………………………
Va, innanzitutto, ribadito quanto anticipato dal giudice istruttore nell'ordinanza datata 2.5.22 in merito alla perdita di efficacia del decreto ingiuntivo n. 2334/20 nei riguardi di e Parte_3 Parte_2 e alla necessità di accertare comunque, nel giudizio di opposizione, l'esistenza o meno del
[...] credito.
Dagli atti non risulta infatti che l'opposta, preso atto della mancata notificazione del decreto ingiuntivo per irreperibilità dei destinatari all'indirizzo di residenza, avesse chiesto al giudice del monitorio, in pagina 3 di 5 prossimità dello scadere del termine di cui all'art. 644 cpc, di essere rimessa in termini ex art. 153 cpc.
Ed invero, quello dell'art. 644 cpc è un termine perentorio non prorogabile e la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
Al contrario, l'ingiungente, nel caso in esame, quando ormai il termine predetto era spirato da alcuni giorni e conseguentemente il decreto ingiuntivo aveva perso efficacia, aveva avviato ed eseguito, senza essere stato preventivamente autorizzato, nuova e tardiva notificazione.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di e Parte_3 Parte_2
[...]
La declaratoria di inefficacia del decreto non impedisce, però, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, la decisione del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione (Cass.
4.1.02 n. 67; Cass.
6.10.21 n. 27062).
Tanto premesso, si evidenzia come l'opposta abbia fornito la prova del credito azionato, offrendo in comunicazione le fideiussioni a firma degli ingiunti, il contratto di mutuo, il piano di ammortamento a questo allegato e l'estratto conto ex art. 50 TUB (docc.
1-3 opposta), assolvendo così all'onere su di essa incombente.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus riproduttiva delle clausole dello schema ABI, che la Banca d'Italia aveva dichiarato, con provvedimento n. 55 del 2.5.05, essere contrarie alla normativa antitrust.
Al riguardo, va rilevato come la Corte di Cassazione a sezioni unite abbia affermato il principio secondo il quale “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass.sez. unite 30.12.21).
Nella fattispecie de qua, nella quale non ricorre alcuna nullità del contratto di mutuo, corredato del relativo piano di ammortamento, quanto alla lamentata rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cc (si veda l'art. 6 della fideiussione), va considerato che la richiesta di pagamento è stata rivolta a ciascuno dei fideiussori con lettera raccomandata dell'11.12.2014 (doc. 6), dopo l'invio per conoscenza (anche ai fideiussori) della diffida ad adempiere trasmessa alla debitrice principale in data 22.7.2014 (doc. 5), di tal che, anche in ipotesi di nullità della clausola n. 6 sopra citata, nessun tardivo esercizio delle ragioni del creditore si è verificato, atteso che, trattandosi di garanzie prestate a prima richiesta, non si è realizzata la decadenza di cui all'art. 1957 cc.
Ed infatti, al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagina 4 di 5 pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass. 10.1.25 n. 660; Cass. 26.9.17 n. 22346).
Ciò posto, stante l'infondatezza dei rilievi sollevati dagli attori, va respinta l'opposizione proposta da
, confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo, dichiarata l'esistenza del Parte_1 credito di nei riguardi di e e condannati gli attori CP_1 Parte_2 Parte_3 appena menzionati a pagare in solido tra loro a favore della convenuta la somma di euro 112.785,56, oltre interessi legali dal 5.5.21 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2334/20 nei confronti di e , Parte_2 Parte_3
accertata l'esistenza del credito della convenuta nei confronti di e , Parte_2 Parte_3 li condanna al pagamento, in solido tra loro, a favore di della somma di CP_1 euro112.785,56, oltre interessi legali dal 5.5.21 al saldo;
rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma nei riguardi di Parte_1 [...] il decreto ingiuntivo n. 2334/2020; Parte_1
Condanna gli attori a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8433,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a..
Brescia, 4 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11178/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CAPUCCINI MICHELE, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPUCCINI MICHELE
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA CP_1 P.IVA_1
ROSA, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA 42 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per gli opponenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge,
1. in via principale, nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo N. 2334/2020, RGN 5567/2020, emesso dal Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Gianluigi Canali in data 10/06/2020, depositato in cancelleria in data 11/06/2020 nei confronti dei IG.ri , e su ricorso promosso da Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 per tutti i motivi di cui in atti;
2. in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 117 n. 3 D.Lgs
pagina 1 di 5 , del rapporto di mutuo Ubi Banco di Brescia N. 40857863, per tutte le cause superiormente P.IVA_2 meglio evidenziate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai IG.ri , Parte_1 Pt_3
e nei confronti di con ordine di cancellazione di ogni
[...] Parte_2 CP_1 segnalazione presso la Centrale Interbancaria Rischi ed in tutte le banche dati pubbliche e private, afferente la qualità di garanti dei IG.ri , e , per Parte_3 Parte_2 Parte_1 tutte le ragioni superiormente indicate;
3. in ogni caso, nel merito, dato atto che la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti è stata redatta su modello uniforme allo schema ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 ed è pertanto affetta da nullità, dichiarare che nulla è dovuto dai IG.ri , e a favore di Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
con ordine di cancellazione di ogni segnalazione presso la Centrale Interbancaria Rischi ed CP_1 in tutte le banche dati pubbliche e private, afferente la qualità di garanti dei IG.ri , Parte_3
e , per tutte le ragioni superiormente indicate;
Parte_2 Parte_1
4. in via subordinata, nel merito, dato atto che la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti è stata redatta su modello uniforme allo schema ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 e, pertanto, sono affette da nullità le clausole nn. 2, 6 e 8 del testo negoziale ovvero che l'art. 1957 c.c. ha carattere inderogabile, per l'effetto, in applicazione della predetta norma, dichiarare l'opposta CP_1 decaduta dalla facoltà di procedere contro i garanti odierni opponenti, con la conseguenza che nulla è dovuto dai IG.ri , e con ordine di cancellazione Parte_1 Parte_3 Parte_2 di ogni segnalazione presso la Centrale Interbancaria Rischi ed in tutte le banche dati pubbliche e private, afferente la qualità di garanti dei IG.ri , e Parte_3 Parte_2 [...]
, per tutte le ragioni superiormente indicate;
Parte_1
5. con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge”.
Per l'opposta
“In via principale nel merito: - Rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 2334/2020 (R.G. n. 5567/2020) emesso dal Tribunale di Brescia in data 11/06/2020;
In via di subordine nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro 112.785,56 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore.
In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
In via istruttoria: - Con riserva di precisare e/o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, nonché di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori ed indicare testi, chiedendo sin da tale sede la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e -fideiussori- proponevano opposizione Parte_1 Parte_3 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2334/20, con cui era stato loro ingiunto di pagare, in solido con pagina 2 di 5 e Controparte_2 Parte_4 Parte_5 CP_3
la somma di euro 112.785,56 in favore di cessionaria del credito relativo alle
[...] CP_1 rate scadute e non pagate del mutuo chirografario stipulato il 18.6.10 dalla società sopra indicata con
UBI Banco di Brescia spa.
Gli opponenti hanno impugnato il decreto, lamentando: l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di e , in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni di cui Parte_2 Parte_3 all'art. 644 cpc;
la violazione degli artt. 1346 cc e 117 TUB per la mancata produzione del piano di ammortamento;
la carenza di prova del credito vantato dalla la nullità derivata della CP_4 fideiussione omnibus per nullità del rapporto principale;
la nullità della fideiussione omnibus, in quanto redatta su modello uniforme allo schema ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma, lett. a) L. n. 287/1990; la nullità della clausola n. 6 del negozio fideiussorio che prevedeva la deroga all'art. 1957 cc;
la conseguente assenza di obblighi dei fideiussori verso l'opposta, in quanto la aveva agito verso la debitrice principale e verso i garanti solo in data CP_1 8.6.20, con il deposito del ricorso monitorio, quando il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 cc era spirato.
Tanto premesso, gli attori domandavano la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della nullità della fideiussione prestata per tutte le ragioni sopra evidenziate.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente, che domandava il rigetto dell'opposizione, rilevando che la notificazione nei confronti di e avviata in data 22.6.21, tentata una Parte_3 Parte_2 prima volta a mezzo servizio postale all'indirizzo di Toscolano Maderno, via Moretto n. 12, non si era perfezionata per irreperibilità degli ingiunti, salvo poi perfezionarsi a mezzo ufficiale giudiziario, allo stesso indirizzo, il successivo 24.9.21; che nessuna perdita di efficacia del decreto sarebbe, quindi, intervenuta;
che il giudice avrebbe dovuto valutare comunque la domanda di condanna al pagamento reiterata in sede di giudizio di opposizione;
che il credito era provato dagli estratti conto ex art. 50
TUB; che il piano di ammortamento era stato puntualmente allegato al contratto di mutuo al momento della stipula come da copia in atti;
che nessuna nullità derivata si era verificata;
che la posteriorità al modulo ABI del contratto di fideiussione non equivaleva ad automatico accertamento di nullità dello stesso;
che nessuna decadenza ed estinzione della garanzia ex art. 1957 cc sarebbe intervenuta, in quanto la scadenza dell'obbligazione principale era stata anticipata dal creditore che si era avvalso della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto e il contratto di fideiussione in discussione era di quelli 'a prima richiesta'.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà nei confronti della sola
[...]
la causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta dei documenti offerti in Parte_1 comunicazione dalle parti, era trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025 sulle conclusioni come sopra riportate.
……………………………
Va, innanzitutto, ribadito quanto anticipato dal giudice istruttore nell'ordinanza datata 2.5.22 in merito alla perdita di efficacia del decreto ingiuntivo n. 2334/20 nei riguardi di e Parte_3 Parte_2 e alla necessità di accertare comunque, nel giudizio di opposizione, l'esistenza o meno del
[...] credito.
Dagli atti non risulta infatti che l'opposta, preso atto della mancata notificazione del decreto ingiuntivo per irreperibilità dei destinatari all'indirizzo di residenza, avesse chiesto al giudice del monitorio, in pagina 3 di 5 prossimità dello scadere del termine di cui all'art. 644 cpc, di essere rimessa in termini ex art. 153 cpc.
Ed invero, quello dell'art. 644 cpc è un termine perentorio non prorogabile e la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
Al contrario, l'ingiungente, nel caso in esame, quando ormai il termine predetto era spirato da alcuni giorni e conseguentemente il decreto ingiuntivo aveva perso efficacia, aveva avviato ed eseguito, senza essere stato preventivamente autorizzato, nuova e tardiva notificazione.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di e Parte_3 Parte_2
[...]
La declaratoria di inefficacia del decreto non impedisce, però, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, la decisione del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione (Cass.
4.1.02 n. 67; Cass.
6.10.21 n. 27062).
Tanto premesso, si evidenzia come l'opposta abbia fornito la prova del credito azionato, offrendo in comunicazione le fideiussioni a firma degli ingiunti, il contratto di mutuo, il piano di ammortamento a questo allegato e l'estratto conto ex art. 50 TUB (docc.
1-3 opposta), assolvendo così all'onere su di essa incombente.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus riproduttiva delle clausole dello schema ABI, che la Banca d'Italia aveva dichiarato, con provvedimento n. 55 del 2.5.05, essere contrarie alla normativa antitrust.
Al riguardo, va rilevato come la Corte di Cassazione a sezioni unite abbia affermato il principio secondo il quale “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass.sez. unite 30.12.21).
Nella fattispecie de qua, nella quale non ricorre alcuna nullità del contratto di mutuo, corredato del relativo piano di ammortamento, quanto alla lamentata rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cc (si veda l'art. 6 della fideiussione), va considerato che la richiesta di pagamento è stata rivolta a ciascuno dei fideiussori con lettera raccomandata dell'11.12.2014 (doc. 6), dopo l'invio per conoscenza (anche ai fideiussori) della diffida ad adempiere trasmessa alla debitrice principale in data 22.7.2014 (doc. 5), di tal che, anche in ipotesi di nullità della clausola n. 6 sopra citata, nessun tardivo esercizio delle ragioni del creditore si è verificato, atteso che, trattandosi di garanzie prestate a prima richiesta, non si è realizzata la decadenza di cui all'art. 1957 cc.
Ed infatti, al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagina 4 di 5 pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass. 10.1.25 n. 660; Cass. 26.9.17 n. 22346).
Ciò posto, stante l'infondatezza dei rilievi sollevati dagli attori, va respinta l'opposizione proposta da
, confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo, dichiarata l'esistenza del Parte_1 credito di nei riguardi di e e condannati gli attori CP_1 Parte_2 Parte_3 appena menzionati a pagare in solido tra loro a favore della convenuta la somma di euro 112.785,56, oltre interessi legali dal 5.5.21 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2334/20 nei confronti di e , Parte_2 Parte_3
accertata l'esistenza del credito della convenuta nei confronti di e , Parte_2 Parte_3 li condanna al pagamento, in solido tra loro, a favore di della somma di CP_1 euro112.785,56, oltre interessi legali dal 5.5.21 al saldo;
rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma nei riguardi di Parte_1 [...] il decreto ingiuntivo n. 2334/2020; Parte_1
Condanna gli attori a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8433,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a..
Brescia, 4 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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