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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.789/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 giugno 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. RAPISARDA FRANCESCO
RECLAMANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SANSONE GIOVANNI
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Catania in data 17.4.2025.
All'udienza dell'11.7.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti, indi la Corte ha posto la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 17.4.2025 il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal Curatore del
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In particolare il Tribunale ha ritenuto che: - l'art. 121 CCI lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., va meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori nei cui confronti non si palesi “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, cioè, al di là dell'eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore, bensì all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo dai quali non emerga il fatto positivo della “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)” (v. art. 367, comma 6, CCI, cit.);
- la rimodulazione delle modalità accertamento dei requisiti dimensionali nel senso sopra delineato appare conforme alla ratio complessiva del codice della crisi e, in coerenza a ciò, all'introduzione e valorizzazione, anche attraverso il procedimento unitario, di una pluralità di istituti destinati a regolare l'insolvenza nel caso concreto;
- nella specie, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 restituiscono dati che pongono il debitore al di sotto delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) nn. 1 e 2
CCII e l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la società non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio, mentre, per il complessivo e attuale indebitamento (n. 3), l' ha certificato debiti per complessivi € CP_2
20.140,81 e l'agente della riscossione ha attestato un importo di € 246.594,82 per debiti iscritti a ruolo (compresi quelli previdenziali indicati dall' ); CP_2
- alla luce di quanto sopra evidenziato, i rilievi della curatela ricorrente riguardanti la veridicità dei bilanci non inducono a ritenere che l'impresa del debitore abbia i requisiti dimensionali per essere sottoposta a liquidazione giudiziale in quanto, anche laddove i dati ivi esposti fossero totalmente inattendibili posto che l'istruttoria svolta non ha restituito informazioni tali per concludere che i ricavi lordi e l'attivo dell'ultimo triennio siano stati superiori pag. 2/10 alle predette soglie e che l'attuale indebitamento sia complessivamente superiore a € 500.000.
Avverso detta pronuncia la curatela del Parte_1 ha proposto reclamo, deducendo che: il Tribunale ha di fatto disapplicato l'art. 121 CCII;
non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti dimensionali grava sull'imprenditore insolvente;
era errata la conclusione secondo cui, non risultando provata la sussistenza dei predetti requisiti, doveva essere rigettata la domanda.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni “ ALL'ECC.MA CORTE Pt_2
DI APPELLO In accoglimento dei motivi formulati con il presente reclamo, ritenere e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità del decreto del Tribunale di
Catania del decreto emesso dal Tribunale Civile di Catania, Sezione
Fallimentare, il 17.4.2025, comunicato il 22.4.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di messa in liquidazione giudiziale della Controparte_1
nel procedimento iscritto a ruolo al n. 129 R. PR. UNIT. Conseguentemente, - revocare e/o annullare con qualsiasi formula detto decreto;
- emettere, per le causali sopra meglio specificate, la nomina di un custode dell'azienda e/o del patrimonio societario o, in subordine, qualsivoglia provvedimento cautelare, affinchè sia garantita l'integrità del patrimonio sociale della debitrice nelle more del procedimento per l'accesso alla liquidazione giudiziale;
- disporre la liquidazione giudiziale della società alla (C.F/P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Calatabiano (CT), via Banco Monteforte snc, indirizzo pec
. Email_1
Si è costituita in giudizio la istando per il rigetto del Controparte_1 reclamo
***
Il reclamo è fondato e va accolto.
pag. 3/10 Rileva la Corte come vada ribadito l'insegnamento giurisprudenziale (già richiamato nella precedente pronuncia di questa Corte del 24/05/2024) che, nella vigenza della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossa al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F, adesso previsti dall'art. 2 CCII.
Invero, allorchè era ancora in vigore l'art. 1 co. 2 l. fall. - a mente del quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti…”, era pacifico che "L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti" (cfr. tra le altre Cass. civ., 23/03/2018, n.
7372 e, in termini, Cass. civ., sez. VI, 24/10/2017, n. 25188, Cass. civ.,
01/12/2016 n. 24548).
La medesima giurisprudenza di legittimità evidenziava che tale onere deve essere assolto, in via di elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, atteso che, seppure sia consentito l'accesso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ., sez. I,
26/11/2018, n. 30541), i bilanci restano lo strumento di prova privilegiato: "In
pag. 4/10 tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" (Cass. civ., sez. I, 23/11/2018, n. 30516).
Orbene l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il regime previgente, intervenendo solo sulla formulazione della precedente norma, declinandola in negativo: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Ed invero, il rispetto delle soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che voglia sottrarsi alla liquidazione giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.
In particolare, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti si potrà pervenire al rigetto della domanda di liquidazione.
Diversamente opinando ove vi sia incertezza sulla presenza dei predetti requisiti, si perverrebbe, infatti, al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il pag. 5/10 deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in esame , il soggetto che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio”.
Orbene nel caso in esame il debitore ha sì depositato i bilanci dell'ultimo triennio ma appare chiaro come gli stessi non possano affatto risultare attendibili, sia in relazione alle modalità della loro redazione e ai tempi del deposito presso il registro delle imprese sia con riferimento ai dati ivi riportati.
Va, all'uopo ricordato che la Suprema Corte, nell'interpretare il contenuto di altra precedente pronuncia (Cass. n. 13746 del 2017), ha rilevato come tale sentenza “non afferma punto che il giudice di merito possa non tenere conto dei bilanci depositati in funzione della prova di non assoggettamento dell'imprenditore commerciale alla disciplina legale del fallimento, bensì che i bilanci che l'imprenditore è obbligato a depositare nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 15, quarto comma, I.fall.), del cui contenuto il giudice deve tenere conto ai fini della prova richiesta dalla disposizione di legge in esame, «sono solo quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.» e che il contenuto dei documenti aventi tali requisiti
(approvazione da parte dei soci;
successivo deposito nel registro delle imprese del bilancio approvato) non costituisce prova legale. Il motivo dell'affermazione di tale principio è il seguente «le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che
l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato
pag. 6/10 della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità»”(cfr. Cass. n.
5047/2023).
Nella fattispecie qui esaminata, invero, il Tribunale non ha tenuto nella dovuta considerazione che l'inattendibilità dei bilanci sostenuta dall'odierna reclamante si basa, come prima ragione fondante, sulla mancata tempestività del loro deposito, posto che gli stessi (ed anche quelli precedenti a decorrere dal 2017) sono stati depositati presso il registro delle imprese tutti in data successiva al deposito dell'istanza volta ad ottenere la liquidazione giudiziale e dunque con intento evidentemente finalizzato alle esigenze processuali della società reclamata, circostanza che è già di per sé sola sufficiente a fondare un giudizio di non attendibilità dei bilanci né risulta giustificata da parte della società debitrice, così rendendo superfluo l'esame delle ulteriori doglianze, con la conseguente corretta valutazione del mancato assolvimento da parte della società debitrice dell'onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi di non fallibilità di cui all'arte 121 CCII sopra richiamato.
Preme, tuttavia, evidenziare che anche la forma dei bilanci stessi non consente un adeguato controllo circa i dati da essi risultanti.
Invero, pur avendo il Tribunale riconosciuto che gli stessi sono stati predisposti nella forma semplificata prevista per le micro imprese pur in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2435-ter del codice civile, non ha tenuto conto:
- della mancanza delle note integrative - particolarmente rilevante con riferimento all'esercizio 2017 in cui la società scenderebbe sotto al di sotto dei parametri richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale – ma indispensabili per acquisire i necessari dettagli anche con riferimento agli ultimi tre esercizi
- della mancata contabilizzazione di debiti fiscali per “almeno 111.207,82” (che la stessa società debitrice ha imputato a componenti accessorie quali sanzioni e interessi), circostanza che denota mancato versamento di imposte e contributi pag. 7/10 entro le scadenze previste e comporta l'applicazione automatica di sanzioni ed interessi, la cui entità è stabilita normativamente e quindi quantificabile con sufficiente attendibilità.
Ne consegue che anche il bilancio 2024 non appare rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della società ed è pertanto inattendibile.
Peraltro, la Suprema Corte ha anche di recente (cfr. Cass. 04/01/2025, n. 110) affermato che "per un verso è vero che i bilanci degli ultimi tre esercizi richiesti dall'art. 15, comma 4, L.Fall. non assurgono a prova legale (Cass. 9045/2021,
25025/2020, 10509/2019), sicché, in mancanza, l'onere della prova circa i requisiti di non fallibilità ex art. 1 comma 2, L.Fall. continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che è tenuto a fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 24138/2019), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222,
21188/2021, 1188/2021, 31188/2020, 25025/2020, 24138/2019, 6991/2019,
30541/2018); per altro verso, è altrettanto vero che le scritture contabili del debitore sono soggette a valutazione giudiziale secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. riservato al giudice del merito (Cass. 205/2020,
30516/2018), il quale ben può ritenere non assolto l'onere probatorio in questione a causa della inattendibilità della documentazione prodotta (Cass.
19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011), e che la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento, né a confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti”
(Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017).
pag. 8/10 In definitiva, in presenza di bilanci non verificabili circa la loro piena attendibilità - ed anzi chiaramente predisposti in violazione degli obblighi formali e temporali – nonché in assenza delle scritture contabili e di dichiarazione dei redditi negli ultimi tre esercizi, deve ritenersi che nessun elemento è stato acquisito dal Tribunale idoneo a comprovare con certezza il mancato possesso congiunto dei requisiti richiesti dalla norma, con la conseguenza che deve ritenersi provata la qualificazione della
[...]
come imprenditore “non minore” con conseguente Controparte_1 assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
In conclusione, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando integralmente il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50, comma 5 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con rimessione degli atti al Tribunale per i provvedimenti di Controparte_1 cui all'art. 49, comma 3, CCII.
La cancelleria del Tribunale provvederà, altresì, a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza.
Le spese, per entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014, aggiornati con d.m.
147/2022, secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate nonché la natura semplificata del rito e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'reclamo proposto dal nei confronti di Parte_1 vverso la sentenza del Tribunale di Catania del Controparte_1
così provvede:
pag. 9/10 1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F/P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, con sede in Calatabiano (CT), via Banco Monteforte snc, indirizzo pec
Email_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Catania per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, d.lgs. 14/2019 e per la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza;
3) condanna la parte reclamata al rimborso in favore dello Stato delle spese del primo grado, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e
CPA, per compensi, nonché del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA, per compensi.
Così deciso, in data 18/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.789/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 giugno 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. RAPISARDA FRANCESCO
RECLAMANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SANSONE GIOVANNI
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Catania in data 17.4.2025.
All'udienza dell'11.7.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti, indi la Corte ha posto la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 17.4.2025 il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal Curatore del
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In particolare il Tribunale ha ritenuto che: - l'art. 121 CCI lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., va meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori nei cui confronti non si palesi “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, cioè, al di là dell'eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore, bensì all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo dai quali non emerga il fatto positivo della “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)” (v. art. 367, comma 6, CCI, cit.);
- la rimodulazione delle modalità accertamento dei requisiti dimensionali nel senso sopra delineato appare conforme alla ratio complessiva del codice della crisi e, in coerenza a ciò, all'introduzione e valorizzazione, anche attraverso il procedimento unitario, di una pluralità di istituti destinati a regolare l'insolvenza nel caso concreto;
- nella specie, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 restituiscono dati che pongono il debitore al di sotto delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) nn. 1 e 2
CCII e l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la società non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio, mentre, per il complessivo e attuale indebitamento (n. 3), l' ha certificato debiti per complessivi € CP_2
20.140,81 e l'agente della riscossione ha attestato un importo di € 246.594,82 per debiti iscritti a ruolo (compresi quelli previdenziali indicati dall' ); CP_2
- alla luce di quanto sopra evidenziato, i rilievi della curatela ricorrente riguardanti la veridicità dei bilanci non inducono a ritenere che l'impresa del debitore abbia i requisiti dimensionali per essere sottoposta a liquidazione giudiziale in quanto, anche laddove i dati ivi esposti fossero totalmente inattendibili posto che l'istruttoria svolta non ha restituito informazioni tali per concludere che i ricavi lordi e l'attivo dell'ultimo triennio siano stati superiori pag. 2/10 alle predette soglie e che l'attuale indebitamento sia complessivamente superiore a € 500.000.
Avverso detta pronuncia la curatela del Parte_1 ha proposto reclamo, deducendo che: il Tribunale ha di fatto disapplicato l'art. 121 CCII;
non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti dimensionali grava sull'imprenditore insolvente;
era errata la conclusione secondo cui, non risultando provata la sussistenza dei predetti requisiti, doveva essere rigettata la domanda.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni “ ALL'ECC.MA CORTE Pt_2
DI APPELLO In accoglimento dei motivi formulati con il presente reclamo, ritenere e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità del decreto del Tribunale di
Catania del decreto emesso dal Tribunale Civile di Catania, Sezione
Fallimentare, il 17.4.2025, comunicato il 22.4.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di messa in liquidazione giudiziale della Controparte_1
nel procedimento iscritto a ruolo al n. 129 R. PR. UNIT. Conseguentemente, - revocare e/o annullare con qualsiasi formula detto decreto;
- emettere, per le causali sopra meglio specificate, la nomina di un custode dell'azienda e/o del patrimonio societario o, in subordine, qualsivoglia provvedimento cautelare, affinchè sia garantita l'integrità del patrimonio sociale della debitrice nelle more del procedimento per l'accesso alla liquidazione giudiziale;
- disporre la liquidazione giudiziale della società alla (C.F/P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Calatabiano (CT), via Banco Monteforte snc, indirizzo pec
. Email_1
Si è costituita in giudizio la istando per il rigetto del Controparte_1 reclamo
***
Il reclamo è fondato e va accolto.
pag. 3/10 Rileva la Corte come vada ribadito l'insegnamento giurisprudenziale (già richiamato nella precedente pronuncia di questa Corte del 24/05/2024) che, nella vigenza della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossa al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F, adesso previsti dall'art. 2 CCII.
Invero, allorchè era ancora in vigore l'art. 1 co. 2 l. fall. - a mente del quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti…”, era pacifico che "L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti" (cfr. tra le altre Cass. civ., 23/03/2018, n.
7372 e, in termini, Cass. civ., sez. VI, 24/10/2017, n. 25188, Cass. civ.,
01/12/2016 n. 24548).
La medesima giurisprudenza di legittimità evidenziava che tale onere deve essere assolto, in via di elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, atteso che, seppure sia consentito l'accesso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ., sez. I,
26/11/2018, n. 30541), i bilanci restano lo strumento di prova privilegiato: "In
pag. 4/10 tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" (Cass. civ., sez. I, 23/11/2018, n. 30516).
Orbene l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il regime previgente, intervenendo solo sulla formulazione della precedente norma, declinandola in negativo: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Ed invero, il rispetto delle soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che voglia sottrarsi alla liquidazione giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.
In particolare, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti si potrà pervenire al rigetto della domanda di liquidazione.
Diversamente opinando ove vi sia incertezza sulla presenza dei predetti requisiti, si perverrebbe, infatti, al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il pag. 5/10 deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in esame , il soggetto che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio”.
Orbene nel caso in esame il debitore ha sì depositato i bilanci dell'ultimo triennio ma appare chiaro come gli stessi non possano affatto risultare attendibili, sia in relazione alle modalità della loro redazione e ai tempi del deposito presso il registro delle imprese sia con riferimento ai dati ivi riportati.
Va, all'uopo ricordato che la Suprema Corte, nell'interpretare il contenuto di altra precedente pronuncia (Cass. n. 13746 del 2017), ha rilevato come tale sentenza “non afferma punto che il giudice di merito possa non tenere conto dei bilanci depositati in funzione della prova di non assoggettamento dell'imprenditore commerciale alla disciplina legale del fallimento, bensì che i bilanci che l'imprenditore è obbligato a depositare nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 15, quarto comma, I.fall.), del cui contenuto il giudice deve tenere conto ai fini della prova richiesta dalla disposizione di legge in esame, «sono solo quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.» e che il contenuto dei documenti aventi tali requisiti
(approvazione da parte dei soci;
successivo deposito nel registro delle imprese del bilancio approvato) non costituisce prova legale. Il motivo dell'affermazione di tale principio è il seguente «le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che
l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato
pag. 6/10 della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità»”(cfr. Cass. n.
5047/2023).
Nella fattispecie qui esaminata, invero, il Tribunale non ha tenuto nella dovuta considerazione che l'inattendibilità dei bilanci sostenuta dall'odierna reclamante si basa, come prima ragione fondante, sulla mancata tempestività del loro deposito, posto che gli stessi (ed anche quelli precedenti a decorrere dal 2017) sono stati depositati presso il registro delle imprese tutti in data successiva al deposito dell'istanza volta ad ottenere la liquidazione giudiziale e dunque con intento evidentemente finalizzato alle esigenze processuali della società reclamata, circostanza che è già di per sé sola sufficiente a fondare un giudizio di non attendibilità dei bilanci né risulta giustificata da parte della società debitrice, così rendendo superfluo l'esame delle ulteriori doglianze, con la conseguente corretta valutazione del mancato assolvimento da parte della società debitrice dell'onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi di non fallibilità di cui all'arte 121 CCII sopra richiamato.
Preme, tuttavia, evidenziare che anche la forma dei bilanci stessi non consente un adeguato controllo circa i dati da essi risultanti.
Invero, pur avendo il Tribunale riconosciuto che gli stessi sono stati predisposti nella forma semplificata prevista per le micro imprese pur in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2435-ter del codice civile, non ha tenuto conto:
- della mancanza delle note integrative - particolarmente rilevante con riferimento all'esercizio 2017 in cui la società scenderebbe sotto al di sotto dei parametri richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale – ma indispensabili per acquisire i necessari dettagli anche con riferimento agli ultimi tre esercizi
- della mancata contabilizzazione di debiti fiscali per “almeno 111.207,82” (che la stessa società debitrice ha imputato a componenti accessorie quali sanzioni e interessi), circostanza che denota mancato versamento di imposte e contributi pag. 7/10 entro le scadenze previste e comporta l'applicazione automatica di sanzioni ed interessi, la cui entità è stabilita normativamente e quindi quantificabile con sufficiente attendibilità.
Ne consegue che anche il bilancio 2024 non appare rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della società ed è pertanto inattendibile.
Peraltro, la Suprema Corte ha anche di recente (cfr. Cass. 04/01/2025, n. 110) affermato che "per un verso è vero che i bilanci degli ultimi tre esercizi richiesti dall'art. 15, comma 4, L.Fall. non assurgono a prova legale (Cass. 9045/2021,
25025/2020, 10509/2019), sicché, in mancanza, l'onere della prova circa i requisiti di non fallibilità ex art. 1 comma 2, L.Fall. continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che è tenuto a fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 24138/2019), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222,
21188/2021, 1188/2021, 31188/2020, 25025/2020, 24138/2019, 6991/2019,
30541/2018); per altro verso, è altrettanto vero che le scritture contabili del debitore sono soggette a valutazione giudiziale secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. riservato al giudice del merito (Cass. 205/2020,
30516/2018), il quale ben può ritenere non assolto l'onere probatorio in questione a causa della inattendibilità della documentazione prodotta (Cass.
19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011), e che la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento, né a confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti”
(Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017).
pag. 8/10 In definitiva, in presenza di bilanci non verificabili circa la loro piena attendibilità - ed anzi chiaramente predisposti in violazione degli obblighi formali e temporali – nonché in assenza delle scritture contabili e di dichiarazione dei redditi negli ultimi tre esercizi, deve ritenersi che nessun elemento è stato acquisito dal Tribunale idoneo a comprovare con certezza il mancato possesso congiunto dei requisiti richiesti dalla norma, con la conseguenza che deve ritenersi provata la qualificazione della
[...]
come imprenditore “non minore” con conseguente Controparte_1 assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
In conclusione, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando integralmente il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50, comma 5 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con rimessione degli atti al Tribunale per i provvedimenti di Controparte_1 cui all'art. 49, comma 3, CCII.
La cancelleria del Tribunale provvederà, altresì, a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza.
Le spese, per entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014, aggiornati con d.m.
147/2022, secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate nonché la natura semplificata del rito e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'reclamo proposto dal nei confronti di Parte_1 vverso la sentenza del Tribunale di Catania del Controparte_1
così provvede:
pag. 9/10 1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F/P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, con sede in Calatabiano (CT), via Banco Monteforte snc, indirizzo pec
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2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Catania per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, d.lgs. 14/2019 e per la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza;
3) condanna la parte reclamata al rimborso in favore dello Stato delle spese del primo grado, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e
CPA, per compensi, nonché del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA, per compensi.
Così deciso, in data 18/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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