Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1091/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di ConSIlio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE ConSIliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_1 CodiceFiscale_1
AZ (c.f. ) e dall'Avv. Antonio Calvani (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
con domicilio eletto in Barletta al Corso Vittorio Emanuele n. 7, C.F._3
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
:
(già denominata , oggi denominata Controparte_1 Controparte_2 [...]
( partita IVA ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1 speciale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Maurizio Mazzoni (c.f. ) e Giuseppe Mercurio (c.f. CodiceFiscale_4 [...]
) con domicilio eletto presso l'avv. Nicola Stella con studio in Via Statuti C.F._5
Marittimi 44, Trani.
pec: Email_3
pec: Email_4
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1175/2020 del 28 luglio 2020, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 92000828/2013 (ex Sezione distaccata di Barletta), non notificata. Appello del 12 ottobre 2020
Conclusioni: All'udienza del 5 luglio 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SInora conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo di avere concluso con la detta società presso la sua CP_1 abitazione un contratto per la installazione di un impianto fotovoltaico in comodato d'uso gratuito per vent'anni e la contestuale somministrazione di energia elettrica, sul presupposto che avrebbe conseguito numerosi vantaggi di tipo economico, tra cui
“una riduzione dei costi relativi al consumo di energia elettrica nella misura di circa il
70%”, ove fosse passata ad anche per la fornitura di energia Controparte_1 elettrica. Rilevato che contrariamente alle proprie aspettative non conseguiva il beneficio sperato, manifestava la propria intenzione di risolvere il contratto de quo, , interrompendo i pagamenti. A tale manifestazione di volontà la replicava CP_1 con una nota in cui specificava la correttezza dei conteggi e degli sconti applicati nelle fatture, applicati solo ad un determinato valore, contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice. Riteneva pertanto di essere stata indotta a sottoscrivere il contratto sulla scorta di un ingannevole prospetto informativo e di poco veritiere parole dell'agente, che rappresentava al momento della sottoscrizione, la convenuta.
Preso atto che la nonostante la comunicazione del recesso, non Controparte_1 provvedeva alla rimozione immediata dell'impianto fotovoltaico presente sulla sua proprietà, si perveniva all'azione giudiziaria.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto di ogni domanda.
Istruita la causa, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva ritenuta infondata.
pag. 2/9 Il Giudice prendeva atto che oggetto della domanda il contratto di fornitura di energia.
Ritenuto che
nel caso di specie al momento della stipula fu mostrato un depliant dal quale emergeva che lo sconto del 70 % sarebbe stato applicato sulla sola componente energia, il tutto evidenziato anche con l'utilizzo di caratteri grandi e non dissimili a quelli usati per altre informazioni in merito al servizio fornito, anche se la spiegazione in ordine alle modalità di calcolo della base su cui misurare lo sconto non era di semplice comprensione. Posto, pertanto, che le informazioni fornite potevano essere considerate ingannevoli in quanto incomplete, non riteneva essere stata fornita la prova che le stesse fossero state determinanti per il consenso prestato alla stipula del contratto, non avendo dimostrato che la misura dello sconto era stata un elemento determinante della sua volontà per poi dare prova che in assenza di tale sconto non avrebbe concluso il contratto.
A conferma di ciò la circostanza che l'attrice aveva usufruito per due anni del servizio senza sollevare contestazioni in ordine alla misura dello sconto, seppure questo fosse evidenziato, sollevando obiezioni solo al momento in cui le pervenne la fattura a conguaglio, a seguito della quale lamentò non che le fosse stato assicurato lo sconto nella misura da lei intesa, ma che dal contratto non traeva alcun vantaggio, circostanza questa che non era attinente alla annullabilità del contratto, piuttosto a quello dell'inadempimento o della convenienza economica. La mancata produzione delle fatture del precedente fornitore e di quelle emesse dalla rendeva CP_1 impossibile anche determinare la veridicità di quanto affermato da parte attrice.
La domanda veniva rigettata e le spese compensate.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la chiedendo la integrale riforma della sentenza Parte_1 con un unico articolato motivo di gravame:
1) Riforma della sentenza nella parte in cui, facendo malgoverno e travisando le risultanze probatorie, non ha desunto adeguati elementi di prova, e senza provvedere ad ulteriore istruzione della causa il Giudice di prima cura ha rigettato le domande della SI.ra ritenendo le eccezioni dell'attrice non provate, Parte_1 così stabilendo: “Posto per ipotesi che le informazioni fornite alla Parte_1 potessero considerarsi ingannevoli in quanto incomplete, va osservato che in ogni caso non vi è prova che le stesse siano state determinanti per il consenso della attrice alla stipula del contratto”.
pag. 3/9 Secondo l'appellante, tali affermazioni sarebbero in contrasto con quanto emerso nel corso del giudizio e quanto riportato in sentenza, lì dove era stato affermato che la spiegazione in ordine alle modalità di calcolo della base su cui misurare lo sconto non era di semplice comprensione, né era stato chiarito come calcolare la misura dello conto incidente sull'intero costo della fornitura, con conseguente ingannevolezza della documentazione, pervenendosi comunque al rigetto della domanda sul presupposto che non vi era prova che la stessa fosse stata determinante per il consenso della attrice alla stipula del contratto e tanto in contrasto con la prova testimoniale resa in corso di causa dal SI. , Testimone_1 marito dell'attrice, che confermava che l'agente nulla disse in ordine al fatto che lo sconto potesse riguardare solo la componente energia”.
Con tale condotta la avrebbe violato gli articoli artt. 21 e 22 del codice CP_1 del consumo (D.lgs. n. 206 del 2005), nonché art. 5, della Delibera dell'Autorità
Garante dell'Energia e del Gas dell'8 luglio 2010 - ARG/104/10 che approvava il
“Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”. Stante la ingannevolezza della informazione, il contratto doveva essere annullato in quanto affetto da vizio del consenso, così come previsto dall'art. 1427 c.c.
La responsabilità della convenuta era ravvisabile non solo per la condotta posta in essere dal suo incaricato ma anche in via diretta in quanto il materiale pubblicitario lasciato all'attrice risultava ambiguo e di difficile comprensione. Infatti, sul già menzionato depliant era scritto a caratteri cubitali “70% di sconto”, e con carattere più piccolo “ sulla componente energia” con l'indicazione di una nota a piè di pagina che teoricamente avrebbe dovuto spiegare cosa fosse la componente energia. Nel caso non fosse configurabile l'ipotesi di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c., chiedeva l'annullamento ai sensi degli artt. 1428 c.c. e seguenti per errore su un elemento essenziale del contratto.
Evidenziava l'appellante altri aspetti della condotta della società convenuta e ferma la nullità dell'intero contratto, eccepiva la nullità delle clausole del contratto che prevedevano il pagamento, nella misura determinata dalla convenuta, di una penale al momento del recesso dal contratto di comodato d'uso dei pannelli fotovoltaici, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza, vinte le spese di lite.
pag. 4/9 Si costituiva in data 29 gennaio 2021 la società appellata, eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
In rito, rilevava come tra la e la fossero intercorsi Parte_1 Controparte_1 due diversi contratti: il primo di fornitura di energia elettrica;
il secondo di comodato di impianto fotovoltaico, regolati dalle condizioni generali di contratto e dai relativi allegati, già depositati nel corso del processo di primo grado, che era stato circoscritto al solo annullamento del contratto di fornitura sottoscritto in data
16.10.2010. Ogni domanda riferibile al contratto di comodato era pertanto da considerarsi nuova.
Nel merito, osservava come la SI.ra avesse contestato il contratto di Parte_1 fornitura solo dopo aver ricevuto la fattura di conguaglio (a distanza di due anni dalla firma dei contratti) sollevando eccezioni circa il presunto pagamento di importi più elevati rispetto al precedente fornitore, di cui non aveva mai esibito fatture o prova dei consumi, fatture – mai esibite - di senza considerare che i consumi della erano aumentati, così come il costo dell'energia e delle accise. Il Giudice Parte_1 di primo grado aveva poi rilevato come lo sconto sulla fornitura – evidenziato negli allegati contrattuali – sarebbe stato applicato solo sulla componente energia e non, come sostenuto da controparte, sulla intera bolletta. Il Giudice, sulla scorta della documentazione in atti e di quanto emerso nel corso del giudizio, aveva correttamente considerato come controparte non solo non avesse dedotto in giudizio che lo sconto era un elemento determinate della volontà ma come non avesse neppure fornito la prova del dolo cd. “determinante,” né era stato in alcun modo dimostrato che la SI.ra – definita “casalinga e senza gli strumenti per Parte_1 poter comprendere le condizioni contrattuali”- non fosse stata in grado di comprendere quanto sottoscritto. Quanto all'attività dell'agente, chi si era occupata della stipula dei contratti con la SI.ra , era stato il SI. Parte_1 Controparte_4
e non tale SI. , di cui non era stato dimostrato l'inserimento Per_1 nell'organizzazione aziendale ovvero che avesse agito come agente o sotto la vigilanza della società. Inoltre, sarebbe stato impossibile per il nuovo fornitore di energia elettrica indicare l'esatta percentuale di risparmio in bolletta rispetto al precedente fornitore, atteso che il prezzo dell'energia elettrica varia a seconda del fornitore e il nuovo fornitore non è in grado di conoscere in anticipo i consumi del cliente sui quali lo sconto verrà applicato.
pag. 5/9 Da ultimo, rappresentava come la stessa in data 23 aprile 2012 aveva Parte_1 esercitato il recesso dal contratto di fornitura scegliendo un nuovo fornitore di energia elettrica per i propri consumi: pertanto non aveva senso chiedere l'annullamento di un contratto già privato di effetti a seguito del recesso ritualmente esercitato.
Così evidenziata la posizione delle parti, all'udienza del 5 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4:Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., che nella formulazione applicabile ratione temporis, configurava un'ipotesi di inammissibilità che rispondeva alla eSIenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel 2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado.
Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo
d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice
d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata. pag. 6/9 Sempre secondo tale orientamento si è espressa la S.C. con l'ordinanza
13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve eSIere dall'appellante alcun
“progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve eSIere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve eSIere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Ciò giustifica il rigetto dell'eccezione.
4.1: sui motivi di appello.
Quanto al merito dell'appello, rileva la Corte che con l'atto di citazione di primo grado, la SInora , dopo avere esposto di avere sottoscritto con la Parte_1 [...] il contratto CFOR 003720 avente ad oggetto l'installazione di un Controparte_5 impianto fotovoltaico in comodato gratuito per venti anni e la contestuale somministrazione di energia elettrica, allettata dalla prospettiva di conseguire un risparmio nella misura di circa il 70 %, ne chiedeva l'annullamento con conseguente rimozione dei pannelli solari presenti sull'unità immobiliare e pagamento delle spese di lite, senza che venisse formulata alcuna istanza risarcitoria.
In realtà, il contratto di cui parte attrice aveva chiesto l'annullamento, esplicitamente indicato in atti come CFOR 003720, aveva ad oggetto la proposta commerciale relativa alla fornitura di energia elettrica mentre quello riferito alla proposta per la concessione in comodato di impianto fotovoltaico recava il codice
CCOM 3720. Trattasi, pertanto, di due diverse proposte commerciali, sottoscritte nella medesima data, accompagnate ciascuna dalle condizioni generali di contratto e dagli allegati, come del resto confermato in corso di causa.
Il giudizio – come ampiamente riassunto in sentenza- si è svolto unicamente sulla validità o meno del contratto CFOR 003720 e nello svolgimento dello stesso le parti si sono focalizzate unicamente sulla validità ed efficacia del contratto di fornitura elettrica, essendo restato escluso il rapporto oggetto del secondo contratto, ovvero quello riferito alla fornitura dei pannelli fotovoltaici.
pag. 7/9 Tale statuizione non è stata oggetto di gravame, tanto che anche nelle conclusioni del giudizio di secondo grado la difesa della insiste nel chiedere Parte_1 di annullare il contratto CFOR 003720, da cui discenderebbe, come conseguenza, la richiesta di condanna alla rimozione dei pannelli solari, che pertanto non può formare oggetto di decisione in tale sede, essendosi formato sul punto ampio giudicato1.
Restando pertanto nell'oggetto delimitato dalla sentenza e dal successivo gravame, ovvero la validità del contratto di fornitura di energia elettrica, rileva il
Collegio che sin dall'atto di citazione parte appellante ha evidenziato di avere esercitato il diritto di recesso. Tale circostanza è incontroversa oltre che documentalmente provata e rende l'appello inammissibile per carenza di interesse, atteso che l'avere esercitato diritto di recesso da parte della – prima Parte_1 ancora dell'avvio dell'azione di primo grado - rende superflua ogni pronuncia in merito alla sua validità ed efficacia.
L'appello viene pertanto dichiarato inammissibile.
5: liquidazione delle spese di lite.
Parte appellata chiede la condanna della al pagamento delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, essendo state compensate quelle del primo grado. Tale richiesta, in mancanza di appello incidentale sul punto, non può essere accolta.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore indicato da parte appellante (Indeterminato) ma di complessità bassa e liquidate ai minimi di tariffa, atteso la declaratoria di inammissibilità del gravame.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello 1 Dalla sentenza appellata: Va preliminarmente precisato che oggetto del giudizio è la contestata invalidità del contratto stipulato in data 16.10.2010 dalla e concluso alla fine del 2012; non è oggetto del giudizio, Parte_1 invece, il rapporto instaurato dalla dato che, seppure incidentalmente rispetto all'oggetto della CP_1 domanda, la ha contesta stato concluso un nuovo contratto. Parte_1 pag. 8/9 stesso.». Sussistono pertanto a carico della appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1091/2020, proposta da Parte_1 contro (già denominata , oggi denominata Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1175/2020 del 28 luglio Controparte_3
2020, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG
92000828/2013 (ex Sezione distaccata di Barletta), ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
(già denominata , oggi denominata
[...] Controparte_2 Controparte_3
che, come da motivazione, liquida in €uro 4.996,00, oltre
[...] rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico della appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115
Così deciso nella Camera di conSIlio del 25 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9