Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 10/12/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice unico Federico Lorenzini,
visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
visto il ricorso e i documenti di causa; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23918/PM del registro di segreteria, proposto dal sig.
CC MA nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]n. 15 (C.F. [...]), difeso ed assistito dall’Avv. Michele Martinelli (C.F. [...]) del foro di Trani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Rimini
(RN), in via Morgagni n. 58/B, con richiesta di effettuarsi ogni successivo avviso, comunicazione e notificazione relativi alla presente procedura, al seguente indirizzo P.E.C: michele.martinelli@pec.ordineavvocatitrani.it
CONTRO
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, avente sede legale in Roma (RM) in via Ciro il Grande n. 2, c.a.p. 00144 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Direzione provinciale Roma Tuscolano corrente in Roma (RM), in via U. Quintavalle n. 32, c.a.p. 00173, in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore;
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, sede territoriale di Macerata, corrente in Macerata (MC), via Dante Alighieri n. 8, c.a.p. 62100, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente al riscatto, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni ex art. 5/3° del d. lgs. 30/04/1997, per i servizi lavorativi prestati entro l’anno 1995, così come indicati nella domanda di riscatto prot. INPS.
7010.10/05/2024.0239430 Uditi, nell’udienza del 10 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario, Sig.ra IA IA IAni, l’Avv. Martinelli per il ricorrente e l’Avv.
Alessandrini su delega orale dell’ Avv. Salvati per INPS;
Premesso in
FATTO
Il ricorrente, sig. MA CC, già Luogotenente dell’Aeronautica Militare ora in congedo, ha prestato servizio effettivo dal 10 marzo 1986 al 1°
luglio 2024, data in cui è stato collocato in quiescenza con il c.d. “sistema misto”. In particolare, in data 10 maggio 2024 lo stesso presentava all’INPS un’istanza di riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30/04/1997, n. 165, chiedendo la maggiorazione di 1/5 per i periodi di servizio prestati nel periodo compreso dal 10/03/1986 al 31/12/1995 (dal 10/03/1986 al 31/12/1986, dall’01/01/1987 al 31/12/1987, dall’01/01/1988 al 31/12/1988, dall’01/01/1989 al 31/12/89, dall’01/01/1990 al 31/12/1990, dall’01/01/1991 al 31/12/1991, dall’01/01/1992 al 31/12/1992, dall’01/01/1993 al 31/12/1993, dall’01/01/1994 al 31/12/1994,
dall’01/01/1995 al 31/12/1995).
Con provvedimento prot. INPS.7010.15/11/2024.0570577, datato 15 novembre 2024 e notificato il 6 dicembre 2024 (atto impugnato), l’Istituto rigettava l’istanza di riscatto “ […] in quanto è già stato raggiunto alla data della domanda il limite massimo dei cinque anni previsto per le maggiorazioni di legge, in base alla Circolare n.119 del 18/12/2018”.
Il sig. CC proponeva, quindi, ricorso sostenendo l’illegittimità del rigetto, in quanto contrario all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 che consentirebbe al personale del comparto difesa e sicurezza - per i servizi anteriori al 1° gennaio 1998 - il riscatto dei “periodi di servizio comunque prestato”, entro il limite ordinamentale previsto d i cinque anni, a condizione che essi non siano già stati oggetto di supervalutazione figurativa (ad es.
servizi in reparti operativi, servizi di volo, servizi di imbarco ecc.).
A sostegno della propria tesi ha richiamato l’orientamento della Corte dei Conti, con i principi espressi dalla Sez. II^ Centr. App. 05/07/2021 n. 223 ed anche la sentenza della Corte dei Conti Toscana n. 36/2024, che riconosce l’insussistenza del limite quinquennale per i periodi di servizio maturati prima dell’ 01/01/1998 e ribadisce che il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo (svolgimento del servizio), mentre la domanda di riscatto costituisce solo modalità di esercizio del diritto.
In conclusione il sig. CC ha chiesto, pertanto, di “- accertare la fondatezza del buon diritto del ricorrente in ordine alla riscattabilità, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni ex art. 5/3° comma del d.lgs. 30/04/1997 per i servizi lavorativi prestati entro l’anno 1995.- porre a carico del resistente I.N.P.S.
spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 28/11/2025 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto infondato, con ogni conseguente statuizione e con vittoria delle spese di lite”.
In sintesi l’Istituto ha ribadito la piena legittimità del provvedimento di non accoglimento dell’istanza, adottato in conformità alla Circolare INPS n.119/2018. In particolare, il limite di 5 anni per le maggiorazioni di servizio risponderebbe “ad una precisa ratio di contenimento della spesa pubblica e di equità del sistema previdenziale”; il ricorrente, peraltro, alla data della domanda, aveva già maturato il periodo massimo di cinque anni di maggiorazioni previsti dalla vigente normativa, non potendo quindi trovare applicazione l’art.5, comma 3 del d.lgs. 165/01.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 l’Avv. Martinelli ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’Avv. Alessandrini si è riportato agli atti.
Considerato in
DIRITTO
La domanda del ricorrente va esaminata alla luce delle statuizioni assunte dalle SS.RR. della Corte dei Conti con la sentenza n. 8/2025/QM laddove si affronta la fattispecie per cui è causa.
In particolare, ivi è statuito che “ […] Sorgendo il diritto per il richiedente a poter esercitare la facoltà di riscatto ex art.5, co.3, del d.lgs.165/1997 con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma, ne discende che l’esercizio della facoltà di riscatto del servizio comunque prestato deve essere ammesso anche a favore del militare che, grazie al computo di successivi periodi di servizio, abbia già superato (n.d.r. come nel caso di specie), alla data di presentazione della domanda di riscatto, il limite quinquennale di valorizzazione, potendo questi optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione della relativa indennità, fermo restando il limite dei cinque anni di computabilità. […]”.
A tal proposito, viene espresso il seguente principio di diritto: “la facoltà di riscatto ex art.5 del d.lgs. 165/97 del ‘periodi di servizio comunque prestato’
è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione”.
Peraltro, l’interpretazione sistematica della normativa in questione definita dal Supremo Consesso giuscontabile chiarisce altri aspetti della richiamata disciplina che pertengono alla fattispecie in esame. In particolare, vengono affermati gli ulteriori seguenti principi di diritto: “- il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs.165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
- la valorizzazione dei periodi di servizio ex art.7 del d.lgs.165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai ‘periodi di servizio con percezione delle relative indennità’ a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs.165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data”.
In conclusione, in accoglimento parziale della domanda, si accerta il diritto del ricorrente al riscatto ex art.5 comma 3 del d. lgs, 165/1997, potendo questi optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs.
165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione della relativa indennità, fermo restando il limite dei cinque anni di computabilità.
La vexata quaestio all’esame, esitata in pronunce giurisprudenziali discordanti, tanto da richiedere il recentissimo intervento dirimente delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la parziale reciproca soccombenza implicano la necessaria compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31 c.3 del c.d.c.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:
- accerta il diritto del ricorrente al riscatto, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni per i periodi di servizio comunque prestato ex art 5, comma 3, del d. lgs. n.165/997 nel limite quinquennale di computabilità, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in Ancona, il giorno 10 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Federico Lorenzini f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2025 Per il Direttore della Segreteria Sig.ra IA IA IAni f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
Per il Direttore della Segreteria IA IA IAni f.to digitalmente