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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7030 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promosso da:
C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Dolianova (SU) presso lo studio dell'avv. ORIGA DORIANA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, C.F. nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione e accogliere le seguenti
conclusioni: la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del resistente;
nessun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da
[...]
in data 26/10/2023, all'udienza del 09.10.2024 le parti, personalmente comparse, Parte_1
hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è
stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto non contrarie a norme imperative.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 15/09/1955 e , nato a [...] il [...], mandando al Controparte_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 165
parte 2, serie A, anno 1979- Comune di Cologno Monzese);
Sull'accordo delle parti:
2. la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del resistente;
3. nessun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti