TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AREZZO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza N°________/2025
N° ___________ Cronologico
Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati:
Dottor Valentino PEZZUTI Presidente rel.
Dottoressa Lucia FALTONI Giudice
Dottoressa Alessia CAPRIO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili nel procedimento iscritto al N° 1436 /2025 R.G.V.G.;
P R O M O S S O con ricorso congiunto presentato da:
nata il [...] in [...]; Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avvocato BOTTI ALESSIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nato il [...] in [...] ; Parte_2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato ASCANI SONIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- RICORRENTI -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti: dichiarare Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili alle condizioni di cui al ricorso.
Per il P.M: accogliere il ricorso.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso e visti i documenti prodotti;
premesso che le parti, con nota depositata in atti, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno ribadito di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi ed hanno chiesto di procedere con la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'articolo
R.G. 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni concordemente formulate;
verificato che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al pubblico ministero;
considerato che
dai documenti prodotti risulta che la separazione legale si è protratta per il tempo minimo previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e non è stata eccepita né risulta l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla concorde e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
ritenuto inoltre che le condizioni stabilite concordemente dai coniugi tutelano adeguatamente anche gli interessi della prole;
considerata equa, alla luce delle condizioni patrimoniali delle parti, la corresponsione della somma concordata, in sostituzione divorzile, ai sensi dell'articolo 5, comma otto, della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
P.Q.M.
Visto l'art.4, comma 16 della legge 1° dicembre 1970 N° 898, e successive modificazioni;
P R O N U N C I A la sentenza di Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in
Montevarchi il 19/04/1976 e trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di
MONTEVARCHI al N° 17, parte 2, serie A, volume =====, nell'anno 1976 , tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2 alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto, depositato il 04/06/2025 , da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia integrale della presente sentenza non appena passata in giudicato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di MONTEVARCHI .
Così deciso in Arezzo, lì 29 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est. (Dottor Valentino Pezzuti)
R.G.
Sentenza N°________/2025
N° ___________ Cronologico
Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati:
Dottor Valentino PEZZUTI Presidente rel.
Dottoressa Lucia FALTONI Giudice
Dottoressa Alessia CAPRIO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili nel procedimento iscritto al N° 1436 /2025 R.G.V.G.;
P R O M O S S O con ricorso congiunto presentato da:
nata il [...] in [...]; Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avvocato BOTTI ALESSIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nato il [...] in [...] ; Parte_2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato ASCANI SONIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- RICORRENTI -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti: dichiarare Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili alle condizioni di cui al ricorso.
Per il P.M: accogliere il ricorso.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso e visti i documenti prodotti;
premesso che le parti, con nota depositata in atti, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno ribadito di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi ed hanno chiesto di procedere con la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'articolo
R.G. 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni concordemente formulate;
verificato che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al pubblico ministero;
considerato che
dai documenti prodotti risulta che la separazione legale si è protratta per il tempo minimo previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e non è stata eccepita né risulta l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla concorde e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
ritenuto inoltre che le condizioni stabilite concordemente dai coniugi tutelano adeguatamente anche gli interessi della prole;
considerata equa, alla luce delle condizioni patrimoniali delle parti, la corresponsione della somma concordata, in sostituzione divorzile, ai sensi dell'articolo 5, comma otto, della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
P.Q.M.
Visto l'art.4, comma 16 della legge 1° dicembre 1970 N° 898, e successive modificazioni;
P R O N U N C I A la sentenza di Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in
Montevarchi il 19/04/1976 e trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di
MONTEVARCHI al N° 17, parte 2, serie A, volume =====, nell'anno 1976 , tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2 alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto, depositato il 04/06/2025 , da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia integrale della presente sentenza non appena passata in giudicato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di MONTEVARCHI .
Così deciso in Arezzo, lì 29 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est. (Dottor Valentino Pezzuti)
R.G.