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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10136 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 37226/2024, vertente
TRA
- nato a [...] in data [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Colonnelli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'avv. Alessandro Turco giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ NEI CONFRONTI
- ( ) in persona Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 del legale rappresentante p.t.;
-resistente contumace-
E
- nata a [...] il [...] ( e Controparte_4 C.F._3 residente a [...];
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: modifica delle condizioni mantenimento figlio maggiorenne.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig.
[...]
esponeva che: con decreto del 03/11/2011 il Tribunale per i Minorenni di Roma Pt_1 aveva disposto il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i sig.ri e CP_1
, con collocamento prevalente presso la madre, nonché un contributo Controparte_4 paterno di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con decreto del 12/11/2013 la Corte d'Appello di Roma (Sez. minorenni) confermava le statuizioni assunte dal TM ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in qualità di datore di lavoro del padre, sig. il pagamento diretto in favore dalla signora CP_1 [...]
dell'assegno per il suo mantenimento;
con decorrenza dal 1° giugno 2024 il sig. CP_4 era stato collocato in quiescenza;
egli, diventato maggiorenne, non aveva CP_1 ancora raggiunto la autosufficienza economica e stava proseguendo il percorso universitario. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva il pagamento diretto dell'assegno CP_ mensile di € 500, oltre rivalutazione annuale da parte dell' in qualità di ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico del padre.
Si costituiva in giudizio il sig. l quale, contestando quanto dedotto dal figlio CP_1 ricorrente, rappresentava che, rispetto al momento dell'adozione del provvedimento del
TM e della Corte d'Appello, le sue condizioni economiche e di salute erano mutate in peius. Invero gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson (cfr. doc. n. 3) e, nel corso del tempo, aveva contratto debiti nei confronti dell'erario (cfr. doc. n. 5) per far fronte alle frequenti visite mediche e a quotidiane sedute di fisioterapia. Inoltre il suo reddito era diminuito dopo la pensione.
Tanto premesso, in via riconvenzionale, parte resistente chiedeva, in modifica del decreto del 12.11.2013 della Corte d'Appello di Roma (Sezione Minori), che nessun contributo di mantenimento fosse dovuto al figlio in conseguenza del Pt_1 sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche e di salute, nonché in ragione del fatto che il figlio non si era impegnato a reperire alcuna occupazione;
in subordine, chiedeva che il contributo di mantenimento fosse rideterminato nella minorsomma di € 200 mensili.
All'udienza del 03.06.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentito il solo ricorrente, attesa la mancata comparizione del resistente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, la riservava al Collegio Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la situazione di vita del ricorrente (oggi ventiquattrenne) studente universitario e convivente con la madre, . Controparte_4
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dalle dichiarazioni rese, è emerso che
è iscritto al terzo anno della facoltà di Scienze Politiche di Roma Tre. Il ragazzo Pt_1 ha rappresentato di aver aderito, nel periodo posto Covid-19, a un progetto della Regione
Lazio “Torno subito” svolgendo un periodo di studio all'estero (in Irlanda).
Dalla documentazione presa in esame e dalle dichiarazioni rese è emerso quindi in maniera incontrovertibile che ad oggi il figlio, nonostante abbia raggiunto la maggiore età, non è economicamente autosufficiente (come risulta dall'atto notorio versato in atti).
La sua età giustifica ancora, sia pure per un limitato periodo, la possibilità di terminare gli studi universitari (ad oggi ha giustificato il ritardo nel conseguimento della Pt_1 laura triennale con il periodo di studio svolto all'estero)
Con riguardo alla situazione del sig. prima di essere collocato in quiescenza, CP_1 prestava servizio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inquadrato nella Categoria A, Parametro Retributivo F3 del ruolo non dirigenziale, percependo uno stipendio netto di oltre € 2.200 (cfr. decreto della Corte d'Appello del 12.11.2013). Una volta entrato in pensione, a decorrere dal 1° giugno 2024, il resistente può contare su un trattamento pensionistico di complessivi € 2.000 circa mensili (cfr. doc. n. 7 resistente).
All'udienza del 03.06.2025 è emerso che il sig. vive in Roma con la sua CP_1 attuale compagna, la signora nella casa di sua proprietà; è altresì Persona_1 proprietario di un'altra casa a Roma e una a Santa Marinella, non messe a reddito.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, avuto riguardo alla non raggiunta autosufficienza economica del figlio , ad oggi intento a terminare il percorso di Pt_1 studi universitari;
rilevato altresì che parte resistente non ha fornito un quadro preciso della sua situazione economico patrimoniale, non assolvendo all'onere probatorio, limitandosi a indicare gli importi pensionistici percepiti, omettendo di depositare dichiarazione sostituiva di atto notorio in grado di dettagliare la propria situazione, il Collegio accoglie il ricorso e rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente.
Invero dalla insufficiente documentazione prodotta non emergono sostanziali differenze patrimoniali nella sfera del sig. né sono documentate spese mediche CP_1 significative.
Pertanto, in parziale modifica delle statuizioni disposte con il decreto del 03/11/2011 del
Tribunale per i Minorenni di Roma confermato con decreto del 12/11/2013 della Corte d'Appello di Roma (Sez. minorenni), che si confermano per il resto, si dispone la corresponsione diretta al figlio del contributo per il suo mantenimento Parte_1 CP_ da parte dell' con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data di deposito del ricorso), evidenziando che rispetto al pagamento diretto non vi era opposizione della controparte. Quanto al 50% delle spese straordinarie, non è possibile il pagamento diretto, essendo tali spese non prevedibili nel loro ammontare e dovendo nella maggior parte dei casi essere oggetto di concerto.
Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione unite alla natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica del decreto del 03/11/2011 del Tribunale per i Minorenni di Roma, confermato con decreto del 12/11/2013 della Corte d'Appello di Roma (Sez. minorenni), così decide:
- ordina all' in qualità di ente previdenziale Controparte_5 che eroga il trattamento pensionistico di di corrispondere direttamente CP_1
l'assegno a dal mese di settembre 2024 Parte_1
- compensa le spese di lite
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.06.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 37226/2024, vertente
TRA
- nato a [...] in data [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Colonnelli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'avv. Alessandro Turco giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ NEI CONFRONTI
- ( ) in persona Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 del legale rappresentante p.t.;
-resistente contumace-
E
- nata a [...] il [...] ( e Controparte_4 C.F._3 residente a [...];
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: modifica delle condizioni mantenimento figlio maggiorenne.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig.
[...]
esponeva che: con decreto del 03/11/2011 il Tribunale per i Minorenni di Roma Pt_1 aveva disposto il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i sig.ri e CP_1
, con collocamento prevalente presso la madre, nonché un contributo Controparte_4 paterno di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con decreto del 12/11/2013 la Corte d'Appello di Roma (Sez. minorenni) confermava le statuizioni assunte dal TM ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in qualità di datore di lavoro del padre, sig. il pagamento diretto in favore dalla signora CP_1 [...]
dell'assegno per il suo mantenimento;
con decorrenza dal 1° giugno 2024 il sig. CP_4 era stato collocato in quiescenza;
egli, diventato maggiorenne, non aveva CP_1 ancora raggiunto la autosufficienza economica e stava proseguendo il percorso universitario. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva il pagamento diretto dell'assegno CP_ mensile di € 500, oltre rivalutazione annuale da parte dell' in qualità di ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico del padre.
Si costituiva in giudizio il sig. l quale, contestando quanto dedotto dal figlio CP_1 ricorrente, rappresentava che, rispetto al momento dell'adozione del provvedimento del
TM e della Corte d'Appello, le sue condizioni economiche e di salute erano mutate in peius. Invero gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson (cfr. doc. n. 3) e, nel corso del tempo, aveva contratto debiti nei confronti dell'erario (cfr. doc. n. 5) per far fronte alle frequenti visite mediche e a quotidiane sedute di fisioterapia. Inoltre il suo reddito era diminuito dopo la pensione.
Tanto premesso, in via riconvenzionale, parte resistente chiedeva, in modifica del decreto del 12.11.2013 della Corte d'Appello di Roma (Sezione Minori), che nessun contributo di mantenimento fosse dovuto al figlio in conseguenza del Pt_1 sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche e di salute, nonché in ragione del fatto che il figlio non si era impegnato a reperire alcuna occupazione;
in subordine, chiedeva che il contributo di mantenimento fosse rideterminato nella minorsomma di € 200 mensili.
All'udienza del 03.06.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentito il solo ricorrente, attesa la mancata comparizione del resistente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, la riservava al Collegio Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la situazione di vita del ricorrente (oggi ventiquattrenne) studente universitario e convivente con la madre, . Controparte_4
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dalle dichiarazioni rese, è emerso che
è iscritto al terzo anno della facoltà di Scienze Politiche di Roma Tre. Il ragazzo Pt_1 ha rappresentato di aver aderito, nel periodo posto Covid-19, a un progetto della Regione
Lazio “Torno subito” svolgendo un periodo di studio all'estero (in Irlanda).
Dalla documentazione presa in esame e dalle dichiarazioni rese è emerso quindi in maniera incontrovertibile che ad oggi il figlio, nonostante abbia raggiunto la maggiore età, non è economicamente autosufficiente (come risulta dall'atto notorio versato in atti).
La sua età giustifica ancora, sia pure per un limitato periodo, la possibilità di terminare gli studi universitari (ad oggi ha giustificato il ritardo nel conseguimento della Pt_1 laura triennale con il periodo di studio svolto all'estero)
Con riguardo alla situazione del sig. prima di essere collocato in quiescenza, CP_1 prestava servizio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inquadrato nella Categoria A, Parametro Retributivo F3 del ruolo non dirigenziale, percependo uno stipendio netto di oltre € 2.200 (cfr. decreto della Corte d'Appello del 12.11.2013). Una volta entrato in pensione, a decorrere dal 1° giugno 2024, il resistente può contare su un trattamento pensionistico di complessivi € 2.000 circa mensili (cfr. doc. n. 7 resistente).
All'udienza del 03.06.2025 è emerso che il sig. vive in Roma con la sua CP_1 attuale compagna, la signora nella casa di sua proprietà; è altresì Persona_1 proprietario di un'altra casa a Roma e una a Santa Marinella, non messe a reddito.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, avuto riguardo alla non raggiunta autosufficienza economica del figlio , ad oggi intento a terminare il percorso di Pt_1 studi universitari;
rilevato altresì che parte resistente non ha fornito un quadro preciso della sua situazione economico patrimoniale, non assolvendo all'onere probatorio, limitandosi a indicare gli importi pensionistici percepiti, omettendo di depositare dichiarazione sostituiva di atto notorio in grado di dettagliare la propria situazione, il Collegio accoglie il ricorso e rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente.
Invero dalla insufficiente documentazione prodotta non emergono sostanziali differenze patrimoniali nella sfera del sig. né sono documentate spese mediche CP_1 significative.
Pertanto, in parziale modifica delle statuizioni disposte con il decreto del 03/11/2011 del
Tribunale per i Minorenni di Roma confermato con decreto del 12/11/2013 della Corte d'Appello di Roma (Sez. minorenni), che si confermano per il resto, si dispone la corresponsione diretta al figlio del contributo per il suo mantenimento Parte_1 CP_ da parte dell' con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data di deposito del ricorso), evidenziando che rispetto al pagamento diretto non vi era opposizione della controparte. Quanto al 50% delle spese straordinarie, non è possibile il pagamento diretto, essendo tali spese non prevedibili nel loro ammontare e dovendo nella maggior parte dei casi essere oggetto di concerto.
Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione unite alla natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, in parziale modifica del decreto del 03/11/2011 del Tribunale per i Minorenni di Roma, confermato con decreto del 12/11/2013 della Corte d'Appello di Roma (Sez. minorenni), così decide:
- ordina all' in qualità di ente previdenziale Controparte_5 che eroga il trattamento pensionistico di di corrispondere direttamente CP_1
l'assegno a dal mese di settembre 2024 Parte_1
- compensa le spese di lite
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.06.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi