TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della d.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3366/2022 promossa da:
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Cagno ed Edoardo Cagno del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in atti, in forza di procura speciale in data 21.11.2022 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in pari data;
attrice in opposizione
CONTRO
Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Stefano A. Grimaldi con studio in Asti, c.so Dante n. 51, ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in data 31.01.2023 allegata alla busta telematica contenente la memoria di costituzione e risposta in data 01.03.2023; convenuta in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per prestazione servizi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(precisate all'udienza del 25.09.2024)
Per parte attrice (come da atto di citazione in opposizione datato 21.11.2022):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Fatta espressa riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione e formulazione di istanze istruttorie nei termini di legge IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'eventuale domanda di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo telematico n. 1053/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Asti in data 28.09.2022 e depositato in data 30.09.2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ove d'uopo, qualora si dovesse dare ingresso a tale fase,
Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze sopra dedotte sub nn. da 1) a 19) da intendersi tutti preceduti da “Vero che”. Si indicano sin d'ora a testi sulle circostanze dedotte, da escutersi in materia diretta e contraria, con riserva di ulteriori indicazioni nei termini di rito: Geom. , Persona_1 domiciliato in Fiano (TO); , domiciliato in Torino;
Dott. Ing. Testimone_1 Persona_2
, domiciliato in Torino.
[...]
NEL MERITO
Dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n.
1053/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Asti in data 28.09.2022 e depositato in data 30.09.2022, per le ragioni di cui in narrativa, respingendo, ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto, quindi mandando la conchiudente indenne da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta: (come da foglio depositato in data 24.09.2024):
“Contrariis rejectis, Piaccia al Tribunale di Asti NEL MERITO
Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1053/2022 e, per l'effetto, confermarlo, pertanto confermando la condanna di al pagamento nei confronti di Controparte_1 [...] della somma di € 10.919,69 oltre interessi come da domanda e, comunque, nei limiti di CP_2 legge, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per onorari, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, se e come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari nel presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I. azionava in via monitoria il credito di euro 10.919,69 per il pagamento del Controparte_2
saldo della fattura n. 224/AR del 31.08.2021 da essa emessa nei confronti di Controparte_1
quale corrispettivo di lavori eseguiti su una serie di persiane da quest'ultima commissionati.
Il tribunale di Asti con decreto n. 1053/2022 del 30.09.2022 ingiungeva a il Controparte_1
pagamento, nel termine di 40 giorni dalla notifica, del predetto importo di euro 10.919,69 oltre interessi, spese di procedura ed accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo n. 1053/2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ut supra, allegando, tra l'altro: a) di essere impresa edile specializzata nella progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici e, pertanto, di aver assunto l'incarico di eseguire l'intervento di ristrutturazione della facciata dell'edificio in Torino, c.so Re Umberto n. 50, ivi compresa la verniciatura delle persiane in legno;
b) richiesto un preventivo per la verniciatura ed eventuale carteggiatura delle persiane per circa 150 mq complessivi, la società inoltrò il Controparte_2 preventivo n. 76 del 01.07.2021 indicando l'importo di euro 12.000,00 oltre iva per la “riverniciatura persiane smalto con superficie già carteggiata” oppure l'importo di euro 19.500,00 oltre iva per la
“riverniciatura persiane smalto con superficie con preparazione del supporto a nostro carico”; c) essa commissionò la sola verniciatura delle persiane e la società confermò che CP_1 Controparte_2 avrebbe eseguito la verniciatura delle persiane con applicazione di “un ciclo che prevedeva una mano di fondo ed una di finitura”, modificando i termini di consegna previsti nel preventivo, come richiesti da essa d) all'inizio di luglio 2021 vennero carteggiate le persiane, eseguite tutte le operazioni CP_1
necessarie per la successiva verniciatura e, una volta, etichettate e mappate, le persiane vennero trasportate presso la sede della società dove vennero controllate e sottoposte ad una Controparte_2 preliminare verifica da parte dei tecnici di quest'ultima che ne respinsero solo due o tre perché ritenute non verniciabili;
e) emise, quindi, la fattura n. 182/AR del 05.07.2021 per la somma Controparte_2 di euro 9.150,00 pari all'acconto pattuito, che essa pagò mediante bonifico bancario in data CP_1
27.07.2021; f) ultimati i lavori di verniciatura in data 02-04 agosto 2021 le persiane vennero riconsegnate ad essa che le installò presso il predetto cantiere di Torino e in data 31.08.2021 CP_1
emise a saldo la fattura n. 224/AR di euro 16.665,69 comprensiva di iva, che essa Controparte_2 contestò a mezzo pec dell'08.10.2021, evidenziando l'erroneità e la non conformità, a quanto CP_1
preventivato per la sola verniciatura, dell'importo fatturato, richiedendo, pertanto, di stornare gli importi non dovuti mediante l'emissione di nota di credito;
ne seguì una formale richiesta di pagamento da parte del legale incaricato da;
g) essa incaricò, quindi, l'ing. , che Controparte_2 CP_1 Per_2
già era stato preposto a dirigere e vigilare le operazioni di preparazione delle persiane alla verniciatura,
a predisporre una relazione dalla quale emerse che, tra l'altro, nessuna lavorazione preparatoria delle persiane era stata eseguita dalla società che si limitò ad riverniciarle;
con mail del Controparte_2
28.12.2021, reiterando la contestazione sulla debenza della citata fattura n. 224/AR, venne comunicato che essa aveva eseguito il bonifico della somma di euro 5.736,00 quale saldo di ogni pretesa CP_1
creditoria di , nel contempo, richiedendo la trasmissione di conforme nota di credito Controparte_2
per le somme non dovute in quanto relative a prestazioni non richieste e/o non eseguite.
II. Costituitasi la società convenuta ha contestato il fondamento delle difese avversarie deducendo, tra l'altro: a) di essere azienda specializzata nella verniciatura di legno e serramenti e di essere stata incaricata da della verniciatura di vetuste persiane, proponendo due soluzioni consistenti, una, CP_1 nella verniciatura e preventiva preparazione a mezzo carteggiatura, l'altra, scelta da nella mera CP_1
verniciatura lasciando alla stessa committente la preparazione dei serramenti;
b) il 05.07.2021 n. 66 coppie di persiane vennero consegnate ad essa che, verificato che i serramenti si Controparte_2 presentarono gravemente intaccati da marcescenza e mancanti di alcune parti nonché carteggiati solo in parte o malamente, tramite proprio personale effettuò un'attenta valutazione alla presenza dello stesso titolare distinguendo i serramenti con problemi più importanti, ma recuperabili, dagli CP_3
altri che non potevano essere recuperati con esiti professionali;
c) la maggior parte della superficie non risultò affatto carteggiata, presentando ancora lo strato di smog che impedisce l'adesione della vernice al supporto sottostante ed anche le parti trattate lo erano state solo in modo superficiale, per cui diversamente dagli accordi presi sarebbe stato necessario effettuare in maniera adeguata l'operazione di preparazione delle persiane che, per lo stato di estremo ammaloramento di alcune di esse, non si sarebbe potuto limitare alla sola carteggiatura, ma andava estesa anche ad interventi di stuccatura e sostituzione degli elementi mancanti o non recuperabili;
d) essa informò Controparte_2
immediatamente il referente tal che, a nome e per conto della stessa CP_1 Persona_3 CP_1
autorizzò tutti gli interventi preparatori necessari per poter eseguire la verniciatura, sicchè i serramenti marcescenti vennero risanati, quelli con smog vennero sottoposti a leggera sabbiatura, quindi, sottoposti a carteggiatura mediante macchinari ad utilizzo manuale, mentre le persiane non riparabili vennero restituite a e) ricevuto l'acconto pattuito il 28.07.2021, anziché entro il 12.07.2021 CP_1
come da contratto, essa infissi che aveva preparato, applicando un fondo Parte_1
bicomponente a forte adesione e della finitura con materiale di marca Remmers per procedere ad ulteriore sigillatura dei buchi con sigillante acrilico sovra verniciabile;
f) al termine venne verificata l'effettiva dimensione della superficie interessata dai lavori preparatori e di verniciatura che si rivelò superiore ai 150 mq. preventivati, sicchè nell'emettere la fattura n. 224/AR del 31.08.2021 si tenne conto oltre ai costi per la verniciatura anche di quelli dei lavori preparatori autorizzati dalla committente, nonché del corretto ammontare dei metri quadri di serramenti trattati;
prima CP_1 richiese uno sconto sull'importo fatturato e poi contestò che il lavoro fosse stato svolto o autorizzato;
g) venne, pertanto, sollecitato il pagamento della fattura 224/AR cui fece seguito un pagamento parziale di euro 5.736,00 ritenuto a saldo da ma rappresentante un mero acconto per essa CP_1 CP_2
che, nulla ottenendo quale residuo dovuto, azionò il credito in via monitoria.
[...]
III. Assegnati i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 VI° comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo documenti ed assunzione di prove orali, all'esito delle quali è stata tentata la conciliazione senza esito positivo;
dopodichè all'udienza telematica del 25.09.2024 sono state precisate le conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione. IV. Va premesso che la fattura azionata in via monitoria, come costantemente ribadito dalla Suprema
Corte, costituisce valida prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, salva, poi, a seguito di opposizione, la necessità per il creditore di provare la sussistenza del proprio credito, non avendo a tal fine alcuna valenza probatoria il documento fiscale proveniente ex latere creditoris (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 5915/20211; Cass. Civ. n. 5071/2009).
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, secondo consolidata giurisprudenza, un giudizio ordinario a cognizione piena nel quale va accertato il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, in altri termini, la sussistenza del credito. Ne consegue che, ai sensi del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il creditore deve, pertanto, dimostrare l'esistenza del credito provando i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre spetterà al debitore opponente dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
V. Tanto premesso, pacifico è il conferimento di incarico da ad Controparte_1 CP_2
per lavori di verniciatura di una serie di vetuste persiane di un fabbricato in Torino, ubicato
[...]
in c.so Re Umberto n. 50, sottoposto a ristrutturazione da parte della stessa che, richiesto il CP_1
preventivo per il tramite del geom. , ed esaminate le due soluzioni proposte da Per_1 CP_2
, optò per la sola verniciatura, facendosi quindi carico della preventiva e necessaria preparazione
[...]
dei serramenti, il tutto per l'importo di euro 12.000,00 oltre iva, per una superficie già carteggiata di
150 mq. con previsione di verifica delle misure, come da preventivo n. 76 datato 01.07.2021 (cfr. doc.
n. 1 – 2 – 3 - 4 allegati all'atto di citazione).
Parimenti incontroverso è il pagamento effettuato da in favore di della CP_1 Controparte_2 complessiva somma di euro 14.640,00 (per l'appunto euro 12.000,00 + iva 22%), oltre euro 246,00 per il costo dello smalto, somma ritenuta a saldo dei lavori eseguiti da , ma da Controparte_2 quest'ultima, al contrario, ritenuta non interamente satisfattiva, non coprendo i costi degli ulteriori lavori di preparazione dei serramenti.
VI. Si tratta, pertanto, di verificare se, alla stregua della documentazione in atti e delle prove orali raccolte in corso di causa, risulti dimostrato che avesse assentito alla cd. “preparazione del CP_1 supporto” a carico di , con conseguente accettazione dei maggiori costi a suo carico, Parte_2
come già preventivato nel documento n. 76 datato 01.07.2021 sopra citato.
Il teste (sentito all'udienza del 20.10.2023, qualificatosi geometra alle dipendenze Persona_1
della società per circa un anno e mezzo, forse anche due anni, avente ancora dei crediti di CP_1
lavoro da recuperare), sulla cui attendibilità, tuttavia, si esprime più di una riserva avendo lo stesso mostrato incertezza nel riferire il periodo di lavoro dipendente presso nonché di non ricordare CP_1
che la superficie da trattare fosse di circa 150 mq come dallo stesso indicato nella mail 01.07.202 1 di richiesta del preventivo (sul capo 11 testualmente “io non ho visto niente di tutto quello indicato nel capitolo, addirittura risulta una verniciatura di 150 mq che è superiore a quella pattuita …”) ed ancora impreciso nel riferire talune circostanze (quale la restituzione delle persiane irrecuperabili che, a sua detta “le avevamo riportate indietro” in occasione del primo carico, in contrasto con quanto riferito invece dagli altri testi , ha confermato che gli accordi presi con Tes_1 Tes_2 Controparte_2 prevedevano la sola verniciatura delle persiane già carteggiate da (sul capo 13 riferisce “io CP_1
lavoravo per da circa due - tre mesi, avevo visto carteggiare le persiane e dopo le avevo CP_1 CP_4 viste carteggiate, io ricordo il primo carico perché ero andato insieme all'autista, il SI ne CP_2
aveva scartate tre o quattro che le avevamo riportate indietro;
si trattava in effetti di persiane irrecuperabili;
riconosco le persiane nel documento fotografico che mi si rammostra”(doc. 5 di parte opponente)), escludendo di essere stato informato quale referente di della necessità di CP_1 effettuare nuovamente l'operazione di preparazione delle persiane (sul capo 7 memoria 29.04.2023 avv. Grimaldi: “non è vero, trattandosi di cose delicate sarei andato sul posto a verificare e questo non
è avvenuto, anche perché non sono cose di poco conto, sono cose che vanno scritte e soprattutto verificate”).
Per contro, l'altra teste sentita all'udienza del 20.10.2023, dichiaratasi impiegata Testimone_3
presso ha confermato la circostanza dedotta al medesimo capo 7 per cui il Controparte_2
referente era stato subito informato della necessità di preparare le persiane anche con interventi CP_1
di stuccatura e sostituzione di elementi mancanti o irrecuperabili, prima di procedere alla loro verniciatura, precisando che “loro avevano portato le persiane e avevano chiesto di fare tutto quello che serviva per riportarle in buono stato ADR: ricordo che il geom. aveva telefonato ed in Per_1
viva voce alla mia presenza e a quella del SI aveva chiesto di fare tutti i trattamenti che CP_2 era necessario fare”; riferisce ancora che ultimate le lavorazioni, lei ed il SI , misurarono CP_2 la superficie trattata che risultò “pari a 160,88 mq superiore a quanto preventivato, nei preventivi indichiamo sempre che le misure sono da verificare;
tale misura si riferisce solo ai 126 pezzi lavorati, con esclusione di 8 persiane che erano state messe da parte e restituite alla più avanti, perché CP_1 erano marce”; la teste conferma poi di aver ella predisposto la fattura n. 224/AR del 31.08.2021 (“il prezzo era stato indicato in euro 130,00 perché si trattava di persiane che non solo venivano verniciate ma anche sottoposte ai lavori preliminari di carteggiatura, stuccatura, falegnameria;
il preventivo inoltrato a tramite mail del 01.07.2021 prevedeva tale costo di 130 euro al metro quadro, CP_1
mentre nel caso di sola verniciatura sarebbe stato applicato il prezzo di euro 80 al metro quadro”), precisando che dopo la sua trasmissione richiese uno sconto che non venne accordato e “solo CP_1 quando la fattura non veniva pagata da ed a seguito delle richieste di , CP_1 Per_1 CP_2 accordava uno sconto del 6% per andargli incontro, ma non vi fu alcun riscontro”.
Sostiene parte opponente l'inammissibilità di tale testimonianza in quanto assunta in violazione dell'art. 2722 c.c. ai sensi del quale “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”. Al riguardo, si richiama quanto già puntualmente allegato dalla difesa di parte opposta, vale a dire, che tale limite legale all'ammissione della prova testimoniale non può ritenersi applicabile nel caso in esame, non vertendosi in patti anteriori o contemporanei al patto contenuto in un documento scritto, bensì in un accordo (quello relativo alla realizzazione anche dei lavori preparatori alla verniciatura) raggiunto in un momento successivo all'accettazione dell'unico preventivo presentato da . Controparte_2
Proseguendo nell'esame delle ulteriori emergenze istruttorie, il teste (sentito all'udienza Tes_4
20.10.2023 dichiaratosi carteggiatore dipendente riferisce di aver scaricato, Controparte_2
insieme ad un collega, le persiane e di averle controllate una per una nel pomeriggio e nella mattina successiva, scartando quelle irrecuperabili (“mi sembra fossero 6-8 pezzi”), confermando di aver fatto tutti i lavori preliminari alla verniciatura, ivi compresa la sabbiatura, delle persiane che “erano ancora completamente nere dallo smog” ed escludendo che fossero già state carteggiate;
riferisce altresì di averne aggiustate “più della metà perché erano molto disastrate”.
Del pari, il teste (udienza 15.12.2023, dichiaratosi operaio presso la società Tes_5 CP_2
) riferisce di aver scaricato “le persiane insieme a su due pedane, mi sembra fosse
[...] Tes_4
al mattino e nel pomeriggio avevamo iniziato a dividerle a seconda del loro stato;
il giorno dopo avevamo continuato il controllo;
le cose più piccole come i giuntetti li avevo aggiustati io;
le altre persiane tutte con le palette rotte e marce sotto venivano messe da parte e rimanevano per parecchio tempo nel capannone, poi non ricordo che fine avessero fatto, magari le avevano portate via;
preciso che le persiane da recuperare erano tutte sporche di smog ed io e le avevamo carteggiate, Tes_4 escludo che fossero state carteggiate prima della consegna ad ”, conferma di aver Controparte_2
eseguito le attività di risanamento dei serramenti, di eliminazione smog e carteggiatura.
Il teste (sentito anch'egli all'udienza 20.10.2023 qualificatosi operaio specializzato Testimone_6
presso fino a dicembre 2022, pagato di tutte le spettanze lavorative) riferisce di aver trasportato CP_1 le persiane “presso i locali della ditta Arduino e poi le avevo scaricate con l'aiuto dei ragazzi che
c'erano da;
io poi me ne sono andato e non so cosa avessero fatto dopo, né sono a conoscenza CP_2 dei loro accordi”; alla domanda se i tecnici di , al momento dello scarico ed alla sua Controparte_2
presenza, avessero verificato le condizioni di ciascuna persiana preparata alla verniciatura da il CP_1 teste risponde “le guardavano le persiane, ma non è che spiegavano a me cosa dovevano fare, Tes_1 non è il mio lavoro”, poi precisa di essere rientrato scarico presso vale a dire, che le persiane, CP_1
una volta scaricate, rimasero presso;
successivamente, dunque, in altra occasione Controparte_2
“quando ero andato per il ritiro delle persiane verniciate, ricordo che mi avevano anche dato alcune persiane, di cui non ricordo il numero, che dovevano essere lavorate e trattate da un falegname perché non erano in condizioni di poter essere verniciate, erano marce” (sul capo 20 memoria 02.05.2023 avv. Cagno); infine, il teste conferma che le persiane erano 126 per averlo appreso dal geom. Per_1
“ed erano pronte per la verniciatura;
io le avevo viste erano state grattate, ora non so se fossero state grattate bene, ma erano state lavorate perché non erano come quando le avevo caricate dal condominio di Torino in c.so Re Umberto;
ricordo che erano proprio brutte, piene di smog con la vernice tutta sbucciata”.
Parimenti, il teste (cfr. udienza 15.12.2023, dichiaratosi impiegato tecnico, Testimone_7
dipendente di fino a gennaio 2023 ed ancora creditore del tfr da parte di quest'ultima) conferma CP_1 la carteggiatura di 126 persiane da parte di “ tutte etichettate anche per agevolare il corretto CP_1
posizionamento” nonchè la presenza di “persiane messe molto male, non ricordo esattamente il numero, potrebbe essere corretto il numero 8 indicato;
riconosco le persiane che vedo rappresentate nel documento rammostratomi, le avevo fatte io (doc. n. 5 di parte opponente); il teste, infine, riferisce di non essere stato presente nel momento dello scarico delle persiane presso perché Controparte_2
egli si trovava presso il capannone Co.ge.t. dove le persiane furono caricate per il trasporto.
Infine, il teste indotto da parte opponente (cfr. udienza 02.02.2024, qualificatosi Tes_8
muratore, ha realizzato dei lavori, per conto di con la propria impresa, per cui è stato pagato) CP_1 conferma di aver carteggiato le persiane, pur non ricordando quante fossero “ma ricordo che erano tante” e conferma altresì la presenza di persiane ammalorate “è vero, erano tutte marce sugli angoli;
avevamo carteggiato anche quelle ma poi si era deciso che non si potevano solo verniciare, bisognava riprendere i pezzi marci”.
In sostanza, da quanto sopra è emerso che per lo svolgimento della necessaria Controparte_1 attività preparatoria alla verniciatura, si avvalse dell'opera del muratore e del suo Tes_8
dipendente impiegato tecnico i quali hanno riconosciuto nelle rappresentazioni Testimone_7
fotografiche loro rammostrate (doc. 5 di parte opponente raffigurante, in ogni caso, solo poche persiane a fronte di 126) le persiane da essi trattate che, invero, in allora presentarono ancora una superficie alquanto scrostata ed in pessimo stato di conservazione, a comprovare la circostanza che in realtà tali lavori si rivelarono non adeguatamente eseguiti per consentire una successiva verniciatura dal risultato professionalmente apprezzabile. Verosimile, quindi, che nello specifico contesto in esame, l'incarico all'esecuzione anche dei lavori preparatori di cui al medesimo preventivo n. 76 datato 01.07.2021 già nella disponibilità di e CP_1
da questa già esaminato, fosse stato verbalmente conferito alla convenuta , come Controparte_2
dichiarato dalla teste Testimone_3
Le risultanze testimoniali hanno altresì evidenziato che la società convenuta, prima di procedere alla verniciatura già affidatale, realizzò le necessarie attività di risanamento e carteggiatura delle persiane
(testi per una superficie misurata e verificata pari a complessivi 160,88 Tes_4 Tes_5
mq. (teste . Testimone_3
Per contro, alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla perizia a firma dell'ing. datata Per_2
25.10.2021 versata in atti (cfr. doc. 11 di parte opponente), trattandosi di elaborato predisposto in assenza del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio
(così il teste , pur con le riserve del caso sopra esposte, riferisce “non conosco l'ing. , Per_1 Per_2
non so dire, non ho mai visto la perizia che mi si rammostra (doc. n. 11 di parte opponente); nell'ottobre 2021 le persiane erano già tutte installate ed il cantiere era già chiuso”).
Rebus sic stantibus, l'onere probatorio incombente sulla società convenuta è stato assolto e l'opposizione promossa da risultata infondata, va rigettata ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 653 c.p.c.
VII. Alla stregua di quanto sopra, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerato il valore della controversia, l'attività in concreto espletata dalle parti e la non difficoltà delle questioni trattate, vanno poste a carico della società opponente in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., non essendovi ragioni per discostarsi dal principio generale di soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione;
rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 1053/2022 del 30.09.2022 che, per l'effetto, conferma dichiarandolo esecutivo;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre iva e cpa, oltre rimborso forfettario 15% .
Asti, 05.02.2025.
D.ssa Nicoletta Sandri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della d.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3366/2022 promossa da:
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Cagno ed Edoardo Cagno del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in atti, in forza di procura speciale in data 21.11.2022 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in pari data;
attrice in opposizione
CONTRO
Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Stefano A. Grimaldi con studio in Asti, c.so Dante n. 51, ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in data 31.01.2023 allegata alla busta telematica contenente la memoria di costituzione e risposta in data 01.03.2023; convenuta in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per prestazione servizi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(precisate all'udienza del 25.09.2024)
Per parte attrice (come da atto di citazione in opposizione datato 21.11.2022):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Fatta espressa riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione e formulazione di istanze istruttorie nei termini di legge IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'eventuale domanda di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo telematico n. 1053/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Asti in data 28.09.2022 e depositato in data 30.09.2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ove d'uopo, qualora si dovesse dare ingresso a tale fase,
Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze sopra dedotte sub nn. da 1) a 19) da intendersi tutti preceduti da “Vero che”. Si indicano sin d'ora a testi sulle circostanze dedotte, da escutersi in materia diretta e contraria, con riserva di ulteriori indicazioni nei termini di rito: Geom. , Persona_1 domiciliato in Fiano (TO); , domiciliato in Torino;
Dott. Ing. Testimone_1 Persona_2
, domiciliato in Torino.
[...]
NEL MERITO
Dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n.
1053/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Asti in data 28.09.2022 e depositato in data 30.09.2022, per le ragioni di cui in narrativa, respingendo, ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto, quindi mandando la conchiudente indenne da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta: (come da foglio depositato in data 24.09.2024):
“Contrariis rejectis, Piaccia al Tribunale di Asti NEL MERITO
Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1053/2022 e, per l'effetto, confermarlo, pertanto confermando la condanna di al pagamento nei confronti di Controparte_1 [...] della somma di € 10.919,69 oltre interessi come da domanda e, comunque, nei limiti di CP_2 legge, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per onorari, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, se e come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari nel presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I. azionava in via monitoria il credito di euro 10.919,69 per il pagamento del Controparte_2
saldo della fattura n. 224/AR del 31.08.2021 da essa emessa nei confronti di Controparte_1
quale corrispettivo di lavori eseguiti su una serie di persiane da quest'ultima commissionati.
Il tribunale di Asti con decreto n. 1053/2022 del 30.09.2022 ingiungeva a il Controparte_1
pagamento, nel termine di 40 giorni dalla notifica, del predetto importo di euro 10.919,69 oltre interessi, spese di procedura ed accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo n. 1053/2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ut supra, allegando, tra l'altro: a) di essere impresa edile specializzata nella progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici e, pertanto, di aver assunto l'incarico di eseguire l'intervento di ristrutturazione della facciata dell'edificio in Torino, c.so Re Umberto n. 50, ivi compresa la verniciatura delle persiane in legno;
b) richiesto un preventivo per la verniciatura ed eventuale carteggiatura delle persiane per circa 150 mq complessivi, la società inoltrò il Controparte_2 preventivo n. 76 del 01.07.2021 indicando l'importo di euro 12.000,00 oltre iva per la “riverniciatura persiane smalto con superficie già carteggiata” oppure l'importo di euro 19.500,00 oltre iva per la
“riverniciatura persiane smalto con superficie con preparazione del supporto a nostro carico”; c) essa commissionò la sola verniciatura delle persiane e la società confermò che CP_1 Controparte_2 avrebbe eseguito la verniciatura delle persiane con applicazione di “un ciclo che prevedeva una mano di fondo ed una di finitura”, modificando i termini di consegna previsti nel preventivo, come richiesti da essa d) all'inizio di luglio 2021 vennero carteggiate le persiane, eseguite tutte le operazioni CP_1
necessarie per la successiva verniciatura e, una volta, etichettate e mappate, le persiane vennero trasportate presso la sede della società dove vennero controllate e sottoposte ad una Controparte_2 preliminare verifica da parte dei tecnici di quest'ultima che ne respinsero solo due o tre perché ritenute non verniciabili;
e) emise, quindi, la fattura n. 182/AR del 05.07.2021 per la somma Controparte_2 di euro 9.150,00 pari all'acconto pattuito, che essa pagò mediante bonifico bancario in data CP_1
27.07.2021; f) ultimati i lavori di verniciatura in data 02-04 agosto 2021 le persiane vennero riconsegnate ad essa che le installò presso il predetto cantiere di Torino e in data 31.08.2021 CP_1
emise a saldo la fattura n. 224/AR di euro 16.665,69 comprensiva di iva, che essa Controparte_2 contestò a mezzo pec dell'08.10.2021, evidenziando l'erroneità e la non conformità, a quanto CP_1
preventivato per la sola verniciatura, dell'importo fatturato, richiedendo, pertanto, di stornare gli importi non dovuti mediante l'emissione di nota di credito;
ne seguì una formale richiesta di pagamento da parte del legale incaricato da;
g) essa incaricò, quindi, l'ing. , che Controparte_2 CP_1 Per_2
già era stato preposto a dirigere e vigilare le operazioni di preparazione delle persiane alla verniciatura,
a predisporre una relazione dalla quale emerse che, tra l'altro, nessuna lavorazione preparatoria delle persiane era stata eseguita dalla società che si limitò ad riverniciarle;
con mail del Controparte_2
28.12.2021, reiterando la contestazione sulla debenza della citata fattura n. 224/AR, venne comunicato che essa aveva eseguito il bonifico della somma di euro 5.736,00 quale saldo di ogni pretesa CP_1
creditoria di , nel contempo, richiedendo la trasmissione di conforme nota di credito Controparte_2
per le somme non dovute in quanto relative a prestazioni non richieste e/o non eseguite.
II. Costituitasi la società convenuta ha contestato il fondamento delle difese avversarie deducendo, tra l'altro: a) di essere azienda specializzata nella verniciatura di legno e serramenti e di essere stata incaricata da della verniciatura di vetuste persiane, proponendo due soluzioni consistenti, una, CP_1 nella verniciatura e preventiva preparazione a mezzo carteggiatura, l'altra, scelta da nella mera CP_1
verniciatura lasciando alla stessa committente la preparazione dei serramenti;
b) il 05.07.2021 n. 66 coppie di persiane vennero consegnate ad essa che, verificato che i serramenti si Controparte_2 presentarono gravemente intaccati da marcescenza e mancanti di alcune parti nonché carteggiati solo in parte o malamente, tramite proprio personale effettuò un'attenta valutazione alla presenza dello stesso titolare distinguendo i serramenti con problemi più importanti, ma recuperabili, dagli CP_3
altri che non potevano essere recuperati con esiti professionali;
c) la maggior parte della superficie non risultò affatto carteggiata, presentando ancora lo strato di smog che impedisce l'adesione della vernice al supporto sottostante ed anche le parti trattate lo erano state solo in modo superficiale, per cui diversamente dagli accordi presi sarebbe stato necessario effettuare in maniera adeguata l'operazione di preparazione delle persiane che, per lo stato di estremo ammaloramento di alcune di esse, non si sarebbe potuto limitare alla sola carteggiatura, ma andava estesa anche ad interventi di stuccatura e sostituzione degli elementi mancanti o non recuperabili;
d) essa informò Controparte_2
immediatamente il referente tal che, a nome e per conto della stessa CP_1 Persona_3 CP_1
autorizzò tutti gli interventi preparatori necessari per poter eseguire la verniciatura, sicchè i serramenti marcescenti vennero risanati, quelli con smog vennero sottoposti a leggera sabbiatura, quindi, sottoposti a carteggiatura mediante macchinari ad utilizzo manuale, mentre le persiane non riparabili vennero restituite a e) ricevuto l'acconto pattuito il 28.07.2021, anziché entro il 12.07.2021 CP_1
come da contratto, essa infissi che aveva preparato, applicando un fondo Parte_1
bicomponente a forte adesione e della finitura con materiale di marca Remmers per procedere ad ulteriore sigillatura dei buchi con sigillante acrilico sovra verniciabile;
f) al termine venne verificata l'effettiva dimensione della superficie interessata dai lavori preparatori e di verniciatura che si rivelò superiore ai 150 mq. preventivati, sicchè nell'emettere la fattura n. 224/AR del 31.08.2021 si tenne conto oltre ai costi per la verniciatura anche di quelli dei lavori preparatori autorizzati dalla committente, nonché del corretto ammontare dei metri quadri di serramenti trattati;
prima CP_1 richiese uno sconto sull'importo fatturato e poi contestò che il lavoro fosse stato svolto o autorizzato;
g) venne, pertanto, sollecitato il pagamento della fattura 224/AR cui fece seguito un pagamento parziale di euro 5.736,00 ritenuto a saldo da ma rappresentante un mero acconto per essa CP_1 CP_2
che, nulla ottenendo quale residuo dovuto, azionò il credito in via monitoria.
[...]
III. Assegnati i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 VI° comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo documenti ed assunzione di prove orali, all'esito delle quali è stata tentata la conciliazione senza esito positivo;
dopodichè all'udienza telematica del 25.09.2024 sono state precisate le conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione. IV. Va premesso che la fattura azionata in via monitoria, come costantemente ribadito dalla Suprema
Corte, costituisce valida prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, salva, poi, a seguito di opposizione, la necessità per il creditore di provare la sussistenza del proprio credito, non avendo a tal fine alcuna valenza probatoria il documento fiscale proveniente ex latere creditoris (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 5915/20211; Cass. Civ. n. 5071/2009).
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, secondo consolidata giurisprudenza, un giudizio ordinario a cognizione piena nel quale va accertato il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, in altri termini, la sussistenza del credito. Ne consegue che, ai sensi del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il creditore deve, pertanto, dimostrare l'esistenza del credito provando i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre spetterà al debitore opponente dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
V. Tanto premesso, pacifico è il conferimento di incarico da ad Controparte_1 CP_2
per lavori di verniciatura di una serie di vetuste persiane di un fabbricato in Torino, ubicato
[...]
in c.so Re Umberto n. 50, sottoposto a ristrutturazione da parte della stessa che, richiesto il CP_1
preventivo per il tramite del geom. , ed esaminate le due soluzioni proposte da Per_1 CP_2
, optò per la sola verniciatura, facendosi quindi carico della preventiva e necessaria preparazione
[...]
dei serramenti, il tutto per l'importo di euro 12.000,00 oltre iva, per una superficie già carteggiata di
150 mq. con previsione di verifica delle misure, come da preventivo n. 76 datato 01.07.2021 (cfr. doc.
n. 1 – 2 – 3 - 4 allegati all'atto di citazione).
Parimenti incontroverso è il pagamento effettuato da in favore di della CP_1 Controparte_2 complessiva somma di euro 14.640,00 (per l'appunto euro 12.000,00 + iva 22%), oltre euro 246,00 per il costo dello smalto, somma ritenuta a saldo dei lavori eseguiti da , ma da Controparte_2 quest'ultima, al contrario, ritenuta non interamente satisfattiva, non coprendo i costi degli ulteriori lavori di preparazione dei serramenti.
VI. Si tratta, pertanto, di verificare se, alla stregua della documentazione in atti e delle prove orali raccolte in corso di causa, risulti dimostrato che avesse assentito alla cd. “preparazione del CP_1 supporto” a carico di , con conseguente accettazione dei maggiori costi a suo carico, Parte_2
come già preventivato nel documento n. 76 datato 01.07.2021 sopra citato.
Il teste (sentito all'udienza del 20.10.2023, qualificatosi geometra alle dipendenze Persona_1
della società per circa un anno e mezzo, forse anche due anni, avente ancora dei crediti di CP_1
lavoro da recuperare), sulla cui attendibilità, tuttavia, si esprime più di una riserva avendo lo stesso mostrato incertezza nel riferire il periodo di lavoro dipendente presso nonché di non ricordare CP_1
che la superficie da trattare fosse di circa 150 mq come dallo stesso indicato nella mail 01.07.202 1 di richiesta del preventivo (sul capo 11 testualmente “io non ho visto niente di tutto quello indicato nel capitolo, addirittura risulta una verniciatura di 150 mq che è superiore a quella pattuita …”) ed ancora impreciso nel riferire talune circostanze (quale la restituzione delle persiane irrecuperabili che, a sua detta “le avevamo riportate indietro” in occasione del primo carico, in contrasto con quanto riferito invece dagli altri testi , ha confermato che gli accordi presi con Tes_1 Tes_2 Controparte_2 prevedevano la sola verniciatura delle persiane già carteggiate da (sul capo 13 riferisce “io CP_1
lavoravo per da circa due - tre mesi, avevo visto carteggiare le persiane e dopo le avevo CP_1 CP_4 viste carteggiate, io ricordo il primo carico perché ero andato insieme all'autista, il SI ne CP_2
aveva scartate tre o quattro che le avevamo riportate indietro;
si trattava in effetti di persiane irrecuperabili;
riconosco le persiane nel documento fotografico che mi si rammostra”(doc. 5 di parte opponente)), escludendo di essere stato informato quale referente di della necessità di CP_1 effettuare nuovamente l'operazione di preparazione delle persiane (sul capo 7 memoria 29.04.2023 avv. Grimaldi: “non è vero, trattandosi di cose delicate sarei andato sul posto a verificare e questo non
è avvenuto, anche perché non sono cose di poco conto, sono cose che vanno scritte e soprattutto verificate”).
Per contro, l'altra teste sentita all'udienza del 20.10.2023, dichiaratasi impiegata Testimone_3
presso ha confermato la circostanza dedotta al medesimo capo 7 per cui il Controparte_2
referente era stato subito informato della necessità di preparare le persiane anche con interventi CP_1
di stuccatura e sostituzione di elementi mancanti o irrecuperabili, prima di procedere alla loro verniciatura, precisando che “loro avevano portato le persiane e avevano chiesto di fare tutto quello che serviva per riportarle in buono stato ADR: ricordo che il geom. aveva telefonato ed in Per_1
viva voce alla mia presenza e a quella del SI aveva chiesto di fare tutti i trattamenti che CP_2 era necessario fare”; riferisce ancora che ultimate le lavorazioni, lei ed il SI , misurarono CP_2 la superficie trattata che risultò “pari a 160,88 mq superiore a quanto preventivato, nei preventivi indichiamo sempre che le misure sono da verificare;
tale misura si riferisce solo ai 126 pezzi lavorati, con esclusione di 8 persiane che erano state messe da parte e restituite alla più avanti, perché CP_1 erano marce”; la teste conferma poi di aver ella predisposto la fattura n. 224/AR del 31.08.2021 (“il prezzo era stato indicato in euro 130,00 perché si trattava di persiane che non solo venivano verniciate ma anche sottoposte ai lavori preliminari di carteggiatura, stuccatura, falegnameria;
il preventivo inoltrato a tramite mail del 01.07.2021 prevedeva tale costo di 130 euro al metro quadro, CP_1
mentre nel caso di sola verniciatura sarebbe stato applicato il prezzo di euro 80 al metro quadro”), precisando che dopo la sua trasmissione richiese uno sconto che non venne accordato e “solo CP_1 quando la fattura non veniva pagata da ed a seguito delle richieste di , CP_1 Per_1 CP_2 accordava uno sconto del 6% per andargli incontro, ma non vi fu alcun riscontro”.
Sostiene parte opponente l'inammissibilità di tale testimonianza in quanto assunta in violazione dell'art. 2722 c.c. ai sensi del quale “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”. Al riguardo, si richiama quanto già puntualmente allegato dalla difesa di parte opposta, vale a dire, che tale limite legale all'ammissione della prova testimoniale non può ritenersi applicabile nel caso in esame, non vertendosi in patti anteriori o contemporanei al patto contenuto in un documento scritto, bensì in un accordo (quello relativo alla realizzazione anche dei lavori preparatori alla verniciatura) raggiunto in un momento successivo all'accettazione dell'unico preventivo presentato da . Controparte_2
Proseguendo nell'esame delle ulteriori emergenze istruttorie, il teste (sentito all'udienza Tes_4
20.10.2023 dichiaratosi carteggiatore dipendente riferisce di aver scaricato, Controparte_2
insieme ad un collega, le persiane e di averle controllate una per una nel pomeriggio e nella mattina successiva, scartando quelle irrecuperabili (“mi sembra fossero 6-8 pezzi”), confermando di aver fatto tutti i lavori preliminari alla verniciatura, ivi compresa la sabbiatura, delle persiane che “erano ancora completamente nere dallo smog” ed escludendo che fossero già state carteggiate;
riferisce altresì di averne aggiustate “più della metà perché erano molto disastrate”.
Del pari, il teste (udienza 15.12.2023, dichiaratosi operaio presso la società Tes_5 CP_2
) riferisce di aver scaricato “le persiane insieme a su due pedane, mi sembra fosse
[...] Tes_4
al mattino e nel pomeriggio avevamo iniziato a dividerle a seconda del loro stato;
il giorno dopo avevamo continuato il controllo;
le cose più piccole come i giuntetti li avevo aggiustati io;
le altre persiane tutte con le palette rotte e marce sotto venivano messe da parte e rimanevano per parecchio tempo nel capannone, poi non ricordo che fine avessero fatto, magari le avevano portate via;
preciso che le persiane da recuperare erano tutte sporche di smog ed io e le avevamo carteggiate, Tes_4 escludo che fossero state carteggiate prima della consegna ad ”, conferma di aver Controparte_2
eseguito le attività di risanamento dei serramenti, di eliminazione smog e carteggiatura.
Il teste (sentito anch'egli all'udienza 20.10.2023 qualificatosi operaio specializzato Testimone_6
presso fino a dicembre 2022, pagato di tutte le spettanze lavorative) riferisce di aver trasportato CP_1 le persiane “presso i locali della ditta Arduino e poi le avevo scaricate con l'aiuto dei ragazzi che
c'erano da;
io poi me ne sono andato e non so cosa avessero fatto dopo, né sono a conoscenza CP_2 dei loro accordi”; alla domanda se i tecnici di , al momento dello scarico ed alla sua Controparte_2
presenza, avessero verificato le condizioni di ciascuna persiana preparata alla verniciatura da il CP_1 teste risponde “le guardavano le persiane, ma non è che spiegavano a me cosa dovevano fare, Tes_1 non è il mio lavoro”, poi precisa di essere rientrato scarico presso vale a dire, che le persiane, CP_1
una volta scaricate, rimasero presso;
successivamente, dunque, in altra occasione Controparte_2
“quando ero andato per il ritiro delle persiane verniciate, ricordo che mi avevano anche dato alcune persiane, di cui non ricordo il numero, che dovevano essere lavorate e trattate da un falegname perché non erano in condizioni di poter essere verniciate, erano marce” (sul capo 20 memoria 02.05.2023 avv. Cagno); infine, il teste conferma che le persiane erano 126 per averlo appreso dal geom. Per_1
“ed erano pronte per la verniciatura;
io le avevo viste erano state grattate, ora non so se fossero state grattate bene, ma erano state lavorate perché non erano come quando le avevo caricate dal condominio di Torino in c.so Re Umberto;
ricordo che erano proprio brutte, piene di smog con la vernice tutta sbucciata”.
Parimenti, il teste (cfr. udienza 15.12.2023, dichiaratosi impiegato tecnico, Testimone_7
dipendente di fino a gennaio 2023 ed ancora creditore del tfr da parte di quest'ultima) conferma CP_1 la carteggiatura di 126 persiane da parte di “ tutte etichettate anche per agevolare il corretto CP_1
posizionamento” nonchè la presenza di “persiane messe molto male, non ricordo esattamente il numero, potrebbe essere corretto il numero 8 indicato;
riconosco le persiane che vedo rappresentate nel documento rammostratomi, le avevo fatte io (doc. n. 5 di parte opponente); il teste, infine, riferisce di non essere stato presente nel momento dello scarico delle persiane presso perché Controparte_2
egli si trovava presso il capannone Co.ge.t. dove le persiane furono caricate per il trasporto.
Infine, il teste indotto da parte opponente (cfr. udienza 02.02.2024, qualificatosi Tes_8
muratore, ha realizzato dei lavori, per conto di con la propria impresa, per cui è stato pagato) CP_1 conferma di aver carteggiato le persiane, pur non ricordando quante fossero “ma ricordo che erano tante” e conferma altresì la presenza di persiane ammalorate “è vero, erano tutte marce sugli angoli;
avevamo carteggiato anche quelle ma poi si era deciso che non si potevano solo verniciare, bisognava riprendere i pezzi marci”.
In sostanza, da quanto sopra è emerso che per lo svolgimento della necessaria Controparte_1 attività preparatoria alla verniciatura, si avvalse dell'opera del muratore e del suo Tes_8
dipendente impiegato tecnico i quali hanno riconosciuto nelle rappresentazioni Testimone_7
fotografiche loro rammostrate (doc. 5 di parte opponente raffigurante, in ogni caso, solo poche persiane a fronte di 126) le persiane da essi trattate che, invero, in allora presentarono ancora una superficie alquanto scrostata ed in pessimo stato di conservazione, a comprovare la circostanza che in realtà tali lavori si rivelarono non adeguatamente eseguiti per consentire una successiva verniciatura dal risultato professionalmente apprezzabile. Verosimile, quindi, che nello specifico contesto in esame, l'incarico all'esecuzione anche dei lavori preparatori di cui al medesimo preventivo n. 76 datato 01.07.2021 già nella disponibilità di e CP_1
da questa già esaminato, fosse stato verbalmente conferito alla convenuta , come Controparte_2
dichiarato dalla teste Testimone_3
Le risultanze testimoniali hanno altresì evidenziato che la società convenuta, prima di procedere alla verniciatura già affidatale, realizzò le necessarie attività di risanamento e carteggiatura delle persiane
(testi per una superficie misurata e verificata pari a complessivi 160,88 Tes_4 Tes_5
mq. (teste . Testimone_3
Per contro, alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla perizia a firma dell'ing. datata Per_2
25.10.2021 versata in atti (cfr. doc. 11 di parte opponente), trattandosi di elaborato predisposto in assenza del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio
(così il teste , pur con le riserve del caso sopra esposte, riferisce “non conosco l'ing. , Per_1 Per_2
non so dire, non ho mai visto la perizia che mi si rammostra (doc. n. 11 di parte opponente); nell'ottobre 2021 le persiane erano già tutte installate ed il cantiere era già chiuso”).
Rebus sic stantibus, l'onere probatorio incombente sulla società convenuta è stato assolto e l'opposizione promossa da risultata infondata, va rigettata ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 653 c.p.c.
VII. Alla stregua di quanto sopra, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerato il valore della controversia, l'attività in concreto espletata dalle parti e la non difficoltà delle questioni trattate, vanno poste a carico della società opponente in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., non essendovi ragioni per discostarsi dal principio generale di soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione;
rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 1053/2022 del 30.09.2022 che, per l'effetto, conferma dichiarandolo esecutivo;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre iva e cpa, oltre rimborso forfettario 15% .
Asti, 05.02.2025.
D.ssa Nicoletta Sandri