Articolo 1544 del Codice civile
Articolo 1543Articolo 1545
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19 aprile 1942
Art. 1544.

(Obblighi del venditore).

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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