Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 192/2025, promossa
DA
nata a [...], il [...], C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Giuliano Marin (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito;
- ATTRICE -
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: appalto
Conclusioni della ricorrente (precisate all'udienza del 12/6/2025)
voglia il Tribunale di Trieste:
3) Condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
della penale di cui all'articolo 7 del contratto d'appalto pari ad € 50 per ciascun
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 13 maggio 2024, la ricorrente ha Parte_1
inizialmente adito il Giudice di Pace di Trieste per veder condannata la convenuta al risarcimento del danno per i vizi delle opere appaltate e Controparte_1
per il ritardo nella consegna delle medesime.
Nella contumacia della convenuta, il Giudice di Pace, con ordinanza del 23 ottobre 2024, ha declinato la propria competenza per valore in favore del Tribunale di Trieste, ai sensi dell'art. 10 c.p.c.
Il ricorso in riassunzione è stato tempestivamente depositato da Parte_1
il 21 gennaio 2025.
Il processo è quindi proseguito nelle forme del rito semplificato di cognizione, ed è stato celebrato nella contumacia della resistente Controparte_1
ritualmente notiziata anche della riassunzione.
All'udienza del 12/6/2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe, limitando la propria domanda alla pretesa risarcitoria per il ritardo.
La domanda attorea va accolta.
La committente ha provato documentalmente che la convenuta Parte_1
appaltatrice non ha rispettato il termine contrattualmente Controparte_1
pattuito per l'ultimazione dei lavori.
In particolare, la ricorrente ha prodotto il contratto, dal quale risulta che il termine per l'ultimazione dei lavori era stato pattuito in sessanta giorni lavorativi, con espressa esclusione dal computo delle giornate di sabato e domenica, i giorni festivi, e i periodi dal 10 al 21 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio compresi.
2 Inoltre, dalle condizioni generali di contratto, predisposte dall'appaltatrice, risulta, all'art. 7, una clausola penale prevista per il ritardo nella consegna dell'opera appaltata, che è stato pattiziamente liquidato in 50 euro al giorno.
E' parimenti provato documentalmente che i lavori sono iniziati il 3 giugno
2021 e l'opera è stata ultimata e consegnata il 18 marzo 2022.
L'inadempimento della convenuta, che non si è costituita, è dunque evidente e va condannata a risarcire alla ricorrente il danno per il ritardo nella domandata misura di euro 4.250 (corrispondente a soli ottantanove giorni, laddove il ritardo è ben maggiore).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai valori medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per quella istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 192/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. condanna a pagare a 4.250 euro a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dell'opera;
2. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 1.700 per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge e 264 euro per esborsi.
Così deciso a Trieste, il 12/6/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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