TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adele Ferraro presidente dott.ssa Sonia Damiani giudice dott. Stefano Costarella giudice relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 556 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore” (p.i. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Facciolla P.IVA_1
-opponente/attrice in riconvenzionale-
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Politano
-opposto/convenuto in riconvenzionale-
avente ad oggetto: cause in materia di rapporti societari.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 08/07/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 10 1. La società (d'ora in avanti, anche “società”) Parte_1 propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 32/2024, in forza del quale le è stato intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 97.134,24, oltre Controparte_1 interessi e spese per il procedimento monitorio.
La Società, nel ricostruire i fatti che hanno portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, riferisce che i soci della “San (tra cui, l'odierno opposto), con Parte_2 scrittura privata autenticata del 24 aprile 2021, cedevano le proprie quote di partecipazione alla parte opponente.
L'art. 5 del predetto negozio di trasferimento di quote societarie conteneva la seguente clausola: “il signor , con ogni garanzia di legge, cede, vende e Controparte_1 trasferisce alla società che, come sopra Parte_1 rappresentata, accetta ed acquista, l'intera propria quota di partecipazione alla società di cui in premessa, del valore nominale di Euro 153.916,00 (…). La presente cessione viene fatta ed accettata per il corrispettivo di Euro 312.217,19 (…) che viene regolato come segue: - euro 34.690,80 (…) a mezzo bonifico bancario del maggior importo di euro 250.000,00 (…) disposto per il tramite della Controparte_2 filiale di Cariati, in data 23 aprile 2021 ed accreditato sul conto corrente intestato al signor acceso presso la banca ING Bank N.V.; - euro 83.257,92 (…) Controparte_1 entro il termine del 10 maggio 2021; - euro 41.628,96 (…) entro il termine del 30 giugno 2022; - euro 97.134,24 (…) entro il termine del 31 dicembre 2023; - euro
55.505,28 (…) entro il termine del 30 giugno 2024”.
A seguito dell'asserito inadempimento del pagamento dell'ultima rata da parte della
Società, l'opposto chiedeva ed otteneva l'emanazione del decreto ingiuntivo n.
32/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice del monitorio.
Tanto premesso, l'opponente eccepisce, in questa sede, la non debenza delle somme di cui è stato ingiunto il pagamento, richiamando quanto previsto dall'art. 11 del negozio di trasferimento delle quote societarie, il quale prevede che: “Le parti cedenti dichiarano che l'esposizione debitoria al 31 marzo 2021, concordataria e corrente, è pari complessivamente ad euro 9.200.000,00 (…). Eventuali variazioni in aumento saranno a carico degli attuali cedenti in solido tra di loro, con una franchigia di euro
Pag. 2 a 10 200.000,00 (…) Pertanto fino al suddetto importo di euro 200.000,00 (…) eventuali maggiori passività resteranno a carico dell'acquirente. (…). Per gli eventuali maggiori debiti, oltre la soglia della franchigia (200.000,00 …), l'acquirente potrà trattenerli dalle somme dovute in base al presente atto, non ancora pagate, ovvero di richiederne il rimborso ai cedenti che ne risponderanno in solido, nel caso in cui il nuovo maggior debito superi la somma ancora da pagare”.
La Società deduce, infatti, l'insorgenza di nuovi maggiori debiti riferibili già maturati alla data del 31 marzo 2021, ammontanti ad € 2.874.530,09, in relazione ai quali aveva già proceduto (in sede di mediazione avviata proprio dalla Parte_1
a manifestare la propria volontà di trattenere dalle somme ancora dovute ai
[...] cedenti alle scadenze del 31.12.2023 e 30.06.2024 – ed al netto della franchigia prevista – l'importo complessivo di euro 2.674.530,09.
La Società, dunque, nella presente sede, afferma di vantare, in virtù del richiamato art. 11 del negozio di cessione di quote sociali, un credito complessivo, alla data del 1° febbraio 2024, di € 2.632.242,53 (pari all'ammontare dei maggiori debiti della San
Bartolo s.r.l., riferibili alla gestione ante 31 marzo 2021), il quale, nei limiti dell'importo di € 97.134,24, vale a compensare il controcredito oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposto.
Per la differenza, pari ad € 2.535.108,20, l'opponente agisce in riconvenzionale nei confronti di e degli altri soci, coobbligati in via solidale. CP_1
1.1. L'opposto deduce la nullità dell'art. 11 del negozio di cessione delle quote della società San Bartolo s.r.l., sul presupposto del carattere eccessivamente generico della perimetrazione sia temporale che dei criteri di quantificazione delle somme che, secondo parte opponente, dovrebbero essere poste in compensazione con quanto dovuto a titolo di corrispettivo della cessione delle quote. In altre parole, la nullità della clausola in considerazione “non stabilisce né un limite massimo di capitale da trattenere, né un limite di tempo rispetto al quale computare i debiti non comunicati”.
Pag. 3 a 10 Evidenzia, altresì, l'invalidità della clausola in esame, in quanto, essendo da qualificarsi vessatoria, non è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'opposto cedente.
Argomenta, infine, per l'infondatezza delle avverse domande, delle quali chiede l'integrale rigetto.
1.2. Istruita mediante c.t.u. contabile, la causa, previo scambio delle memorie ex art. 189 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
2. L'opposizione con domanda riconvenzionale, proposta dalla Società, è infondata.
2.1. La questione centrale all'esame del Collegio attiene alla validità, o meno, di quelle specifiche clausole negoziali che, in un certo qual modo, “garantiscono” una vicenda prospettata come esistente al momento della definizione dell'operazione di compravendita di quote societarie (ossia una determinata consistenza patrimoniale della società, sulla base del cui valore fu determinato il prezzo di acquisto delle quote societarie), per l'ipotesi in cui, successivamente al perfezionamento del negozio di cessione, tale situazione dovesse mutare in peggio per il sopraggiungere di passività derivanti dallo svolgimento di attività gestionali poste in essere prima del trasferimento. Siffatte determinazioni negoziali, infatti, ove non siano assistite dalla previsione di un “tetto massimo” – costituente il limite oltre il quale il venditore non deve considerarsi tenuto a corrispondere un indennizzo in favore del compratore per il caso in cui si verifichi l'evento “assicurato” – si prestano ad essere oggetto di una qualificazione giuridica negativa, sub specie juris di nullità.
Effettuata tale premessa, si reputa fortemente opportuno procedere ad un breve inquadramento giuridico di tali clausole, le quali, nella prassi mercantile, sono conosciute come “clausole di garanzia”, ovvero “business warranties”. Siffatte clausole, come già il nome lascia intendere, si sostanziano in una forma atipica (o
“innominata”) di garanzia riconducibili al genus del “patto di manleva”.
Pag. 4 a 10 In particolare, mediante tali pattuizioni, inserite molto spesso nell'ambito di contratti di compravendita di quote societarie, un soggetto (per lo più l'alienante) manleva l'acquirente (garantito) dalle conseguenze dannose patrimoniali derivanti da un dato evento (futuro e incerto) che potrebbe colpire la società (il bilancio societario, i beni sociali, il patrimonio, il contenzioso della compagnia).
Nel caso di specie, viene in rilievo una specifica tipologia di “business warranties”, il cui effetto tipico è quello di consentire all'acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all'importo delle sopravvenienze passive a carico della società, le cui quote sono state cedute, ovvero di assicurarsi ex post (ossia dopo la corresponsione del prezzo) un indennizzo, volto a compensare la perdita di valore delle quote societarie acquistate, quale conseguenza del sopravvenuto verificarsi di accadimenti negativi per il patrimonio sociale.
In ossequio a tale ricostruzione, le clausole in esame sono definite come di “price adjustment” oppure di “indemnity”, la cui finalità si traduce nella tutela dell'acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all'epoca, già verificati, come accade per i debiti di natura tributaria o fiscale (c.d. “due diligence”), inevitabilmente accertati e quantificati in epoca successiva a quella in cui si è verificato l'omesso o insufficiente versamento, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società, le cui quote sono state cedute, non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l'accordo di cessione.
Quanto detto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “tali clausole integrano obbligazioni di garanzia, che danno diritto al cessionario di conseguire un indennizzo, al verificarsi della sopravvenienza o della minusvalenza, prevista dai contraenti” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 13.03.2019, n. 7183).
In conclusione, con riferimento alle “business warranties” – a differenza delle “legal warranties”, ossia i patti che garantiscono la disponibilità giuridica, da parte del venditore, della quota societaria oggetto del negozio di cessione, ossia l'assenza di diritti di terzi su quest'ultima – è pacifico che: si tratti di clausole accessorie di garanzia inserite nell'ambito di contratti di compravendita di partecipazioni sociali;
ove inserite
Pag. 5 a 10 nel contratto, attribuiscono alla vicenda traslativa una particolare qualità, venendo ad integrare un carattere dell'adempimento; ad esse non si applichi, secondo la preferibile ricostruzione, l'art. 1479 c.c.
Ciò detto, occorre porsi il problema dell'applicabilità (diretta o analogica) alla fattispecie in esame del principio di ordine pubblico economico di cui all'art. 1938
c.c., il quale sancisce che la fideiussione possa essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, purché, in quest'ultima ipotesi, con la previsione del c.d. “importo massimo garantito”, il quale costituisce il limite invalicabile oltre il quale il garante non può reputarsi obbligato.
Tale problematica si pone in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le c.d. “business warranties” costituiscono un “patto di garanzia collegato alla cessione di partecipazioni societarie e avente ad oggetto le passività del patrimonio sociale … che non pertengono all'oggetto immediato del negozio, la partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, la quota del patrimonio sociale, costituisce un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, attribuisce all'acquirente il diritto a un indennizzo e non alla risoluzione del contratto per vizi secondo la disciplina di cui sul piano strutturale la garanzia in esame costituisce una manleva, che è un contratto atipico con cui il debitore mallevato trasferisce in capo al mallevadore il peso economico della propria responsabilità da illecito, contrattuale o extracontrattuale, scaturente, nel caso de quo, da un debito altrui (della società), che si riverbera sul valore della partecipazione sociale compravenduta e, quindi, sull'adempimento del cedente. Ha perciò una causa di garanzia, poiché istituisce un rapporto obbligatorio fra un (potenziale) debitore e un mallevadore, che con il proprio patrimonio rafforza (direttamente o indirettamente) la garanzia del creditore. La sua caratteristica è di avere per oggetto obbligazioni future ed incerte nell'an (poiché controverse o potenzialmente scaturenti da azioni giudiziarie), aventi perciò un valore economico non noto né prevedibile al tempo del contratto. Ciò la distingue sia dalla fideiussione (art. 1936 c.c.) sia dall'accollo cumulativo (art. 1273 c.c.), che non hanno necessariamente ad oggetto obbligazioni
Pag. 6 a 10 future” (cfr., tra le varie, Cass. civ., Sez. II, Sent., 30.5.2013 n. 13613; Cass. civ., Sez.
III, Sent., 8.3.1980, n. 154).
Ora, essendo un contratto atipico, la manleva è disciplinata dagli artt. 1321 ss. c.c. e, in caso di lacuna, dalla disciplina dei tipi particolari aventi causa di garanzia, segnatamente la fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.).
A questo punto, occorre interrogarsi in ordine all'ambito applicativo della previsione dell'importo massimo garantito di cui all'art. 1938 c.c., rispetto al quale si intende dare continuità alla giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 18.12.2002; Trib.
Pistoia, 31.7.2018), e a quella di legittimità, che hanno riconosciuto la valenza trans- tipica dell'art. 1938 c.c. elevandolo a principio del sottosistema delle garanzie personali siano esse tipiche o atipiche (Cass. civ., Sez. III, 26.1.2010 n. 1520; Cass. civ., Sez. III, 14.3.2014, n. 5951).
A tal riguardo, è necessario evidenziare come sia già in atto da molti anni, a fronte della varietà dei modelli di garanzia, una tendenza ad individuare principi comuni, utili e necessari per la regolamentazione di tutte quelle operazioni negoziali che abbiano, in senso lato, causa di potenziamento della tutela del credito.
Tale approccio giurisprudenziale deve considerarsi, in astratto, condivisibile, almeno quando la creazione, da parte della prassi mercantile, attraverso l'impiego di vere e proprie tecniche poietiche, di forme “innominate” di garanzia sia strumentalmente volta ad aggirare l'applicazione di quel complesso di regole inderogabili e imperative che sono funzionali a dare risposta alle istanze di protezione provenienti dal creditore garantito, specie se professionale. In concreto, tali riflessioni possono ben essere calate sulla fideiussione omnibus, la quale ha ricevuto una certa attenzione dal legislatore con riguardo alle necessità di assicurare un'adeguata protezione al garante.
Emblematico il correttivo apportato nel 1992 all'art. 1938 c.c., che, introducendo l'obbligo di previsione di un importo massimo garantito, ha consentito di superare le perplessità di quella giurisprudenza e di quella dottrina che optavano per la nullità della fideiussione omnibus per indeterminabilità dell'oggetto.
Pag. 7 a 10 Proprio dalla richiesta di importo massimo garantito si suole ricavare un principio di ordine pubblico economico (internazionale), che, in quanto tale, dovrebbe operare in presenza di qualsivoglia garanzia, sia essa tipica o atipica. La giurisprudenza ha escluso la validità di qualsiasi garanzia per debiti futuri illimitata, che sia o meno rilasciata in favore di istituti bancari o società finanziarie, essendone evidente la contrarietà all'ordine pubblico.
La linea di tendenza è, quindi, quella di fare applicazione della disposizione di cui all'art. 1938 c.c. sempre, senza ipotizzabilità di deroghe, alla fideiussione omnibus, ma anche – ora, in via analogica, ora, in via diretta – a tutte le altre garanzie quando serve in relazione ai tratti distintivi delle stesse. Qualcuno discorre a tal proposito di “norma transtipica”, a descrivere una norma generale, che si applica oltre lo stretto ambito tipologico (per cui non c'è neppure bisogno di ricorrere all'analogia e si fa applicazione diretta). Ora, è vero che esiste un limite interno all'autonomia negoziale che si estrinseca in un generale divieto di comporre schemi contrattuali in funzione di garanzia di un credito lesivi del principio di proporzionalità e del divieto di abuso del credito, ed è vero che il garante deve poter conoscere in anticipo la dimensione del suo impegno e la misura del rischio. In altri termini, occorre sempre porre ferrea attenzione agli obblighi di protezione che incombono sul creditore nei riguardi del garante e del debitore principale e che devono essere sempre salvaguardati.
Si tratta di un tema che riguarda direttamente la controversia in esame, in cui, come detto, l'interrogativo che si pone è proprio quello della validità di clausole negoziali che “garantiscono” una vicenda prospettata come esistente al momento della definizione dell'operazione di compravendita, ma destinata a verificarsi successivamente al perfezionamento dell'operazione di vendita.
Capita non di rado, infatti, che siffatte manifestazioni di volontà negoziale siano prive della previsione di un “tetto massimo”, prestandosi in tal modo ad essere oggetto di una qualificazione giuridica negativa (sub specie juris di nullità)
Alla luce delle surriferite coordinate normative, ritiene il Collegio che il più volte citato art. 11 della scrittura privata contenente il negozio di cessione di compravendita delle quote della società San Bartolo s.r.l. debba essere dichiarato nullo, in quanto affetto da
Pag. 8 a 10 irrefutabile indeterminatezza del dato testuale, il quale, individuando i fatti da cui può nascere l'obbligazione garantita in tutti i rapporti ascrivibili alla società, non enuncia alcun obiettivo criterio atto a determinare la conoscibilità “ex ante”, da parte del debitore, del rischio finanziario assunto, mentre la determinabilità può considerarsi soddisfatta solo se il mallevadore abbia consapevolezza della propria esposizione patrimoniale. Nel caso di specie, invece, l'effettiva estensione e portata della garanzia
(riguardo tanto al “se”, che al “quanto”) viene fatta dipendere, in maniera del tutto generica, dal sopraggiungere di maggiori passività della San Bartolo s.r.l. rispetto a quelle dichiarate all'atto del trasferimento delle quote, con il solo limite che debbano essere sorte in epoca antecedente al suddetto trasferimento, ma comunque manifestatesi successivamente all'acquisizione delle quote da parte della Società e, quindi, non trasfuse nella situazione contabile alla data del 31 marzo 2021.
Orbene, data per condivisa la giurisprudenza che afferma l'applicabilità dell'art. 1938
c.c. anche alle garanzie aventi natura atipica, e quindi, come tali, non rientranti nello schema legale della fideiussione, sul presupposto che tale disposizione, per come novellata dall'art. 10 L. n. 154/1992, “pur essendo inserita nella disciplina tipica dello istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali
e tra queste quelle di patronage ed è relativa ad una norma che presuppone un contratto in essere ma con obbligazione o clausola condizionale nulla per contrarietà
a precetto imperativo” (Cass. 1520/2010); e considerato che, nel caso di specie, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 11 cit. risulta lapalissiano come la garanzia prestata dai soci della società San Bartolo s.r.l. non riporti un importo massimo garantito e sia estesa a tutte le eventuali sopravvenienze passive di qualsiasi natura e per qualsiasi importo, con il solo limite che avrebbero dovuto verificarsi prima del 31 marzo 2021, anche se manifestatesi successivamente a tale data;
la clausola contenuta nell'art. 11 della scrittura privata di compravendita di quote societarie deve qualificarsi nulla.
Ne consegue che tanto l'opposizione, quanto la domanda riconvenzionale proposta dalla siccome riposanti proprio sull'applicazione della Parte_1
Pag. 9 a 10 suddetta clausola, devono essere disattese, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 32/2024.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€
2.535.108,29), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un valore pari al medio tariffario.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di c.t.u., liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla società
in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 32/2024;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 49.336,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta;
- pone a carico di parte opponente le spese di c.t.u.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il giudice est. Il Presidente
Stefano Costarella Adele Ferraro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Per_1
, nominato MOT con DM 22/10/2024.
[...]
Pag. 10 a 10