Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 146
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità delle notifiche

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate non abbia documentato in modo puntuale le ricerche qualificate necessarie per accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario, rendendo inesistente la notifica sostitutiva.

  • Rigettato
    Interruzione della prescrizione

    La Corte ritiene che l'intimazione del 29.06.2015 non sia riferibile alla cartella n. 13220060003958862000 (del 2007) e che, anche applicando il termine decennale, il credito sia prescritto in assenza di un valido atto interruttivo riferibile specificamente a tale cartella.

  • Accolto
    Inesistenza della notifica della cartella n. 13220160002144267000

    La Corte conferma la conclusione del primo giudice che la notifica della cartella n. 13220160002144267000 non è provata secondo lo standard richiesto per l'irreperibilità assoluta, con conseguente inefficacia dell'intimazione ad essa collegata.

  • Accolto
    Prescrizione delle cartelle risalenti al 2005 e 2007

    La Corte ritiene che l'intimazione del 29.06.2015, unico atto potenzialmente interruttivo per la cartella del 2007, sia intervenuta oltre dieci anni dalla notifica originaria (19.05.2005), dichiarando pertanto la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 146
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo