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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AL DAVIDE, AT
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 619/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Biella
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Pralungo - Via Roma 3 13899 Pralungo BI
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Pralungo 13899 Pralungo BI Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1322023900115261000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle rispettive conclusioni
“ preliminarmente accogliere il ricorso per la preclusione di nuovi motivi e/o eccezioni non proposti in primo grado:
a) Omessa, Irregolare, Inesistente notifica delle cartelle di pagamento in violazione art. 26 DPR 603/73 e art. 60 c. 1 lett.e) DPR 600/73;
b) dichiarare la prescrizione delle pretese cartelle di pagamento per il decorso del termine quinquennale;
b1) in subordine, laddove l'On/le C.G.T. adita dovesse ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione, annullare quelle per le quali il termine è maturato applicando la prescrizione quinquennale agli interessi e sanzioni annullando il relativo credito;
in accoglimento del formale ed espresso disconoscimento delle scritture prodotte e depositate da controparte, annullare l'opposto atto;
con pronuncia di condanna dei resistenti in punto spese e competenze del giudizio in favore di parte appellata con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Voglia l'Ill.ma Commissione adita, contrariis rejectis, ferme le difese e le eccezioni poste in primo grado, in accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e, quindi, in riforma parziale della sentenza n.
51/2024 nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della IS, con conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico di Agenzia Entrate IS;
accertarsi che alcuna prescrizione risulta maturata in ordine alle cartelle di pagamento n.
13220050001912374000 e 13220060003958862000 e che la cartella n. 13220160002144267000 è stata correttamente notificata.
In ogni caso, con vittoria di spese e delle prestazioni professionali forensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Biella l'intimazione di pagamento n. 1322023900115261000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – IS (DE) sostenendo di non avere mai ricevuto le cartelle di pagamento sottese all'intimazione e eccependo la prescrizione dei relativi crediti. L'DE si era costituita contestando integralmente tali deduzioni. Con sentenza n. 51/2024, pronunciata il 9 maggio 2024 e depositata il 20 maggio 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Biella accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.
Il giudice di prime cure riteneva inesistente la notifica della cartella n. 13220160002144267000, richiamando l'art. 26 DPR 602/1973 e l'art. 60 DPR 600/1973, rilevando che DE non avrebbe documentato lo svolgimento delle precise ricerche imposte dalla normativa in caso di irreperibilità né l'indicazione delle attività svolte dal notificante ex art. 148 c.p.c.
La Corte pertanto ravvisava che non fosse stata accertata correttamente l'irreperibilità assoluta del destinatario, con la conseguenza che la notifica dovesse considerarsi inesistente e, quindi, inefficace anche l'intimazione successiva.
Il primo giudice dichiarava inoltre prescritte le cartelle risalenti al 2005 e 2007, ritenendo tardivi gli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'DE, in quanto intervenuti oltre il termine decennale.
La sentenza ha quindi accolto il ricorso limitatamente a tali posizioni debitorie.
DE ha proposto appello avverso la predetta sentenza. La sig.ra Resistente_1 si è costituita nel presente grado con memoria difensiva
Nel proprio appello DE sostiene che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inesistente la notifica della cartella n. 13220160002144267000, sostenendo invece che la residenza della contribuente era stata verificata tramite visura anagrafica, erano stati effettuati due tentativi di notifica (20.05.2016 e
10.06.2016) e, una volta accertata l'irreperibilità, era stato eseguito deposito in Casa comunale e affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 26, co. 4, DPR 602/73 e art. 60 lett. e) DPR 600/73.
DE afferma quindi che la notifica fosse pienamente conforme alla legge.
DE contesta inoltre che la dichiarazione di prescrizione delle altre cartelle sia erronea, sostenendo che gli atti interruttivi del 29.06.2015, 10.06.2016, 06.04.2019 avrebbero interrotto validamente la prescrizione e che ai termini ordinari andrebbe aggiunto il periodo di sospensione previsto dal cosiddetto “condono 2014”
(01.01.2014 – 15.06.2014); secondo l'appellante poi ai crediti in esame si applicherebbe la prescrizione decennale, richiamando orientamento giurisprudenziale sul punto;
inoltre la mancata impugnazione delle cartelle renderebbe il credito “cristallizzato” ai sensi dell'art. 2953 c.c.
DE afferma, inoltre, che ogni doglianza attinente alla regolarità delle cartelle sarebbe tardiva, essendo decorso il termine di 60 giorni dalla loro notifica, con conseguente definitività delle stesse.
Nella memoria depositata in appello, la contribuente sostiene che l'DE avrebbe introdotto motivi nuovi, in particolare il riferimento alla sospensione dei termini per il condono 2014, mai dedotto in primo grado.
Tale motivo, definito “eccezione in senso stretto”, sarebbe precluso in appello.
La contribuente eccepisce, inoltre, l'inesistenza o irregolarità delle notifiche: alcune consegnate a familiare convivente, altre notificate come “irreperibile” senza le ricerche richieste dalla normativa, altre ancora prive di prova autentica.
Sostiene che le notifiche vadano considerate tamquam non esset, richiamando anche un orientamento di legittimità in materia.
La contribuente ribadisce, altresì, che i crediti si prescrivono in cinque anni, non essendo intervenuto alcun titolo giudiziale e che anche ove applicabile il termine decennale, esso sarebbe comunque decorso;
le intimazioni del 2015 infatti non costituirebbero valido atto interruttivo. La contribuente contesta infine formalmente la conformità agli originali delle copie prodotte da DE ex art. 2712 c.c., insistendo nel disconoscimento delle cartelle e delle intimazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del primo grado emerge inequivocabilmente che DE aveva basato la propria difesa prevalentemente sulla sussistenza di atti interruttivi (intimazioni) e sulla regolarità delle notifiche, mentre l'argomento relativo alla sospensione ope legis dei termini (01.01.2014–15.06.2014) viene sviluppato in modo specifico nell'atto di appello, anche con puntuali riferimenti alla l. 147/2013 e al D.L. 16/2014.
In assenza di allegazione in primo grado, tale rilievo ha natura nuova e, come tale, non è scrutinabile perché non riconducibile a mera “specificazione” di un motivo preesistente, ma a eccezione destinata a incidere ex se sul computo del termine prescrizionale. L'eccezione di inammissibilità va pertanto accolta nei limiti in cui mira a espungere dal thema decidendum la finestra di sospensione legale del 2014, fermo restando lo scrutinio dei restanti motivi (atti interruttivi e regolarità delle notifiche).
Alla luce del materiale versato in atti, le relate e gli allegati evocati dall'Ente attestano lo svolgimento di due tentativi e il successivo percorso sostitutivo mediante deposito/affissione; tuttavia l'impianto motivazionale del primo giudice si incentra su un profilo ulteriore: la documentazione puntuale delle ricerche “qualificate”
(non meramente esplorative) richieste in caso di irreperibilità assoluta, quale presupposto sostanziale dell'attivazione del modulo ex art. 60, lett. e), DPR 600/1973. In mancanza di un'analitica descrizione delle attività compiute per accertare l'assenza di “abitazione, ufficio o azienda” nel Comune, la giurisprudenza più avveduta reputa non integrato il presupposto stesso della notifica sostitutiva, con conseguente inesistenza dell'atto. Poiché il compendio prodotto in appello dall'DE non colma la lacuna descrittiva rilevata in prime cure (si limita a riportare i tentativi e il successivo deposito/affissione, senza dare conto specifico delle ricerche “in concreto” esperite: sopralluoghi, interlocuzioni, risultanze anagrafiche circostanziate, esiti su
“ufficio/azienda” nel Comune), il Collegio conferma la conclusione del primo giudice: la notifica della cartella
13220160002144267000 non è provata secondo lo standard richiesto per l'irreperibilità assoluta;
ne discende l'inefficacia dell'intimazione ad essa collegata
La CGT di primo grado ha ritenuto, poi, prescritta la cartella 2005 (n. 13220050001912374000) poiché
l'intimazione 29.06.2015 sarebbe intervenuta oltre dieci anni dalla notifica originaria;
quanto alla cartella
2007 (n. 13220060003958862000), ha ravvisato assenza di un valido atto interruttivo riferibile a quella posizione, giacché l'intimazione del 2015, allegata dall'Ente, sarebbe riconducibile ad altre cartelle del 2004–
2005.
DE contrasta entrambe le conclusioni, prospettando una serie di atti interruttivi (intimazioni del
29.06.2015 – n. 13220159001811910000 e n. 13220159001962427000 –, del 10.06.2016, del 06.04.2019),
e invocando la sospensione del 2014, nonché il principio della prescrizione decennale per i crediti erariali e l'effetto cristallizzante ex art. 2953 c.c.
Ritiene la Corte che, ai fini dell'interruzione, l'atto deve riferirsi specificamente alla singola partita di ruolo, risultando inidoneo quello che non consenta di collegare con certezza l'intimazione alla cartella per cui si discute. Sul punto, la stessa sentenza di primo grado osserva che l'intimazione del 2015 invocata da DE non risulta riferibile alla cartella 2007 ma a cartelle 2004–2005; DE, nell'atto d'appello, si limita a riprodurre i numeri delle intimazioni senza dimostrare l'aggancio alla cartella 13220060003958862000. In difetto di prova dell'identità oggettiva tra intimazione e cartella 2007, il Collegio conferma l'assenza di interruzione per tale posizione posto che il primo atto interruttivo richiamato (intimazione 29.06.2015) sopravviene oltre dieci anni dal 19.05.2005, ragione per cui la questione sulla natura ordinaria o abbreviata-quinquiennale non viene in rilievo perché anche applicando il termine più favorevole all'Ufficio il credito deve ritenersi prescritto.
L'appello va perciò rigettato. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 3000,00 oltre accessori con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AL DAVIDE, AT
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 619/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Biella
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Pralungo - Via Roma 3 13899 Pralungo BI
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Pralungo 13899 Pralungo BI Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1322023900115261000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle rispettive conclusioni
“ preliminarmente accogliere il ricorso per la preclusione di nuovi motivi e/o eccezioni non proposti in primo grado:
a) Omessa, Irregolare, Inesistente notifica delle cartelle di pagamento in violazione art. 26 DPR 603/73 e art. 60 c. 1 lett.e) DPR 600/73;
b) dichiarare la prescrizione delle pretese cartelle di pagamento per il decorso del termine quinquennale;
b1) in subordine, laddove l'On/le C.G.T. adita dovesse ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione, annullare quelle per le quali il termine è maturato applicando la prescrizione quinquennale agli interessi e sanzioni annullando il relativo credito;
in accoglimento del formale ed espresso disconoscimento delle scritture prodotte e depositate da controparte, annullare l'opposto atto;
con pronuncia di condanna dei resistenti in punto spese e competenze del giudizio in favore di parte appellata con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Voglia l'Ill.ma Commissione adita, contrariis rejectis, ferme le difese e le eccezioni poste in primo grado, in accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e, quindi, in riforma parziale della sentenza n.
51/2024 nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della IS, con conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico di Agenzia Entrate IS;
accertarsi che alcuna prescrizione risulta maturata in ordine alle cartelle di pagamento n.
13220050001912374000 e 13220060003958862000 e che la cartella n. 13220160002144267000 è stata correttamente notificata.
In ogni caso, con vittoria di spese e delle prestazioni professionali forensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Biella l'intimazione di pagamento n. 1322023900115261000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – IS (DE) sostenendo di non avere mai ricevuto le cartelle di pagamento sottese all'intimazione e eccependo la prescrizione dei relativi crediti. L'DE si era costituita contestando integralmente tali deduzioni. Con sentenza n. 51/2024, pronunciata il 9 maggio 2024 e depositata il 20 maggio 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Biella accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.
Il giudice di prime cure riteneva inesistente la notifica della cartella n. 13220160002144267000, richiamando l'art. 26 DPR 602/1973 e l'art. 60 DPR 600/1973, rilevando che DE non avrebbe documentato lo svolgimento delle precise ricerche imposte dalla normativa in caso di irreperibilità né l'indicazione delle attività svolte dal notificante ex art. 148 c.p.c.
La Corte pertanto ravvisava che non fosse stata accertata correttamente l'irreperibilità assoluta del destinatario, con la conseguenza che la notifica dovesse considerarsi inesistente e, quindi, inefficace anche l'intimazione successiva.
Il primo giudice dichiarava inoltre prescritte le cartelle risalenti al 2005 e 2007, ritenendo tardivi gli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'DE, in quanto intervenuti oltre il termine decennale.
La sentenza ha quindi accolto il ricorso limitatamente a tali posizioni debitorie.
DE ha proposto appello avverso la predetta sentenza. La sig.ra Resistente_1 si è costituita nel presente grado con memoria difensiva
Nel proprio appello DE sostiene che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inesistente la notifica della cartella n. 13220160002144267000, sostenendo invece che la residenza della contribuente era stata verificata tramite visura anagrafica, erano stati effettuati due tentativi di notifica (20.05.2016 e
10.06.2016) e, una volta accertata l'irreperibilità, era stato eseguito deposito in Casa comunale e affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 26, co. 4, DPR 602/73 e art. 60 lett. e) DPR 600/73.
DE afferma quindi che la notifica fosse pienamente conforme alla legge.
DE contesta inoltre che la dichiarazione di prescrizione delle altre cartelle sia erronea, sostenendo che gli atti interruttivi del 29.06.2015, 10.06.2016, 06.04.2019 avrebbero interrotto validamente la prescrizione e che ai termini ordinari andrebbe aggiunto il periodo di sospensione previsto dal cosiddetto “condono 2014”
(01.01.2014 – 15.06.2014); secondo l'appellante poi ai crediti in esame si applicherebbe la prescrizione decennale, richiamando orientamento giurisprudenziale sul punto;
inoltre la mancata impugnazione delle cartelle renderebbe il credito “cristallizzato” ai sensi dell'art. 2953 c.c.
DE afferma, inoltre, che ogni doglianza attinente alla regolarità delle cartelle sarebbe tardiva, essendo decorso il termine di 60 giorni dalla loro notifica, con conseguente definitività delle stesse.
Nella memoria depositata in appello, la contribuente sostiene che l'DE avrebbe introdotto motivi nuovi, in particolare il riferimento alla sospensione dei termini per il condono 2014, mai dedotto in primo grado.
Tale motivo, definito “eccezione in senso stretto”, sarebbe precluso in appello.
La contribuente eccepisce, inoltre, l'inesistenza o irregolarità delle notifiche: alcune consegnate a familiare convivente, altre notificate come “irreperibile” senza le ricerche richieste dalla normativa, altre ancora prive di prova autentica.
Sostiene che le notifiche vadano considerate tamquam non esset, richiamando anche un orientamento di legittimità in materia.
La contribuente ribadisce, altresì, che i crediti si prescrivono in cinque anni, non essendo intervenuto alcun titolo giudiziale e che anche ove applicabile il termine decennale, esso sarebbe comunque decorso;
le intimazioni del 2015 infatti non costituirebbero valido atto interruttivo. La contribuente contesta infine formalmente la conformità agli originali delle copie prodotte da DE ex art. 2712 c.c., insistendo nel disconoscimento delle cartelle e delle intimazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del primo grado emerge inequivocabilmente che DE aveva basato la propria difesa prevalentemente sulla sussistenza di atti interruttivi (intimazioni) e sulla regolarità delle notifiche, mentre l'argomento relativo alla sospensione ope legis dei termini (01.01.2014–15.06.2014) viene sviluppato in modo specifico nell'atto di appello, anche con puntuali riferimenti alla l. 147/2013 e al D.L. 16/2014.
In assenza di allegazione in primo grado, tale rilievo ha natura nuova e, come tale, non è scrutinabile perché non riconducibile a mera “specificazione” di un motivo preesistente, ma a eccezione destinata a incidere ex se sul computo del termine prescrizionale. L'eccezione di inammissibilità va pertanto accolta nei limiti in cui mira a espungere dal thema decidendum la finestra di sospensione legale del 2014, fermo restando lo scrutinio dei restanti motivi (atti interruttivi e regolarità delle notifiche).
Alla luce del materiale versato in atti, le relate e gli allegati evocati dall'Ente attestano lo svolgimento di due tentativi e il successivo percorso sostitutivo mediante deposito/affissione; tuttavia l'impianto motivazionale del primo giudice si incentra su un profilo ulteriore: la documentazione puntuale delle ricerche “qualificate”
(non meramente esplorative) richieste in caso di irreperibilità assoluta, quale presupposto sostanziale dell'attivazione del modulo ex art. 60, lett. e), DPR 600/1973. In mancanza di un'analitica descrizione delle attività compiute per accertare l'assenza di “abitazione, ufficio o azienda” nel Comune, la giurisprudenza più avveduta reputa non integrato il presupposto stesso della notifica sostitutiva, con conseguente inesistenza dell'atto. Poiché il compendio prodotto in appello dall'DE non colma la lacuna descrittiva rilevata in prime cure (si limita a riportare i tentativi e il successivo deposito/affissione, senza dare conto specifico delle ricerche “in concreto” esperite: sopralluoghi, interlocuzioni, risultanze anagrafiche circostanziate, esiti su
“ufficio/azienda” nel Comune), il Collegio conferma la conclusione del primo giudice: la notifica della cartella
13220160002144267000 non è provata secondo lo standard richiesto per l'irreperibilità assoluta;
ne discende l'inefficacia dell'intimazione ad essa collegata
La CGT di primo grado ha ritenuto, poi, prescritta la cartella 2005 (n. 13220050001912374000) poiché
l'intimazione 29.06.2015 sarebbe intervenuta oltre dieci anni dalla notifica originaria;
quanto alla cartella
2007 (n. 13220060003958862000), ha ravvisato assenza di un valido atto interruttivo riferibile a quella posizione, giacché l'intimazione del 2015, allegata dall'Ente, sarebbe riconducibile ad altre cartelle del 2004–
2005.
DE contrasta entrambe le conclusioni, prospettando una serie di atti interruttivi (intimazioni del
29.06.2015 – n. 13220159001811910000 e n. 13220159001962427000 –, del 10.06.2016, del 06.04.2019),
e invocando la sospensione del 2014, nonché il principio della prescrizione decennale per i crediti erariali e l'effetto cristallizzante ex art. 2953 c.c.
Ritiene la Corte che, ai fini dell'interruzione, l'atto deve riferirsi specificamente alla singola partita di ruolo, risultando inidoneo quello che non consenta di collegare con certezza l'intimazione alla cartella per cui si discute. Sul punto, la stessa sentenza di primo grado osserva che l'intimazione del 2015 invocata da DE non risulta riferibile alla cartella 2007 ma a cartelle 2004–2005; DE, nell'atto d'appello, si limita a riprodurre i numeri delle intimazioni senza dimostrare l'aggancio alla cartella 13220060003958862000. In difetto di prova dell'identità oggettiva tra intimazione e cartella 2007, il Collegio conferma l'assenza di interruzione per tale posizione posto che il primo atto interruttivo richiamato (intimazione 29.06.2015) sopravviene oltre dieci anni dal 19.05.2005, ragione per cui la questione sulla natura ordinaria o abbreviata-quinquiennale non viene in rilievo perché anche applicando il termine più favorevole all'Ufficio il credito deve ritenersi prescritto.
L'appello va perciò rigettato. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 3000,00 oltre accessori con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario